LEGGE 31 ottobre 2024, n. 168
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni
concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali. (24G00185)
(GU n.269 del 16-11-2024)
Vigente al: 1-1-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «unita' di
personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in modalita'
interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo
puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima prontezza
operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o
situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unita' di
personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito
delle disponibilita' complessive dei fondi di cui all'articolo 4
della presente legge e all'articolo 620-bis del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo
e' deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al
Presidente della Repubblica. La deliberazione e' trasmessa dal
Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti
di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano
l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni
dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle
Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che
hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo
periodo»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni
contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e
2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel
rispetto del comma 2-bis»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese
trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul
fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle
amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di
tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni
dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4,
comma 6»;
5) al comma 4-bis:
5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma
3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 6»;
5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle spese quantificate
nelle relazioni tecniche» sono aggiunte le seguenti: «e delle
anticipazioni gia' concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»;
6) il comma 5 e' abrogato;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e le parole: «per l'anno
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «nell'anno in corso» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;
1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «La
relazione analitica riferisce altresi' in ordine all'andamento, alla
durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze
ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per
recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione
del Consiglio dei ministri»;
2) al comma 1-bis, le parole: «missioni in corso per l'anno
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per l'anno in
corso»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, la parola: «annualmente» e' soppressa e la
parola: «stabilita'» e' sostituita dalla seguente: «bilancio»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei pagamenti
anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
richiesta del Ministero competente, possono essere disposte
anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della
dotazione del fondo di cui al comma 1;
b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a)
attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata
nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del
fondo di cui al comma 6;
c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per
l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2,
comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese
trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a
ciascuna missione in conformita' alla relazione di cui all'articolo
3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono
autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere
entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma
6»;
5) al comma 4-bis, le parole da: «comma 3» fino a: «tali
deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, per
assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni
dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo
3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «somme iscritte
sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate
nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi
del comma 3-bis»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del
presente articolo per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3,
conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi interessati» sono
inserite le seguenti: «ovvero nell'area di operazione non soggetta
alla sovranita' di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di
cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo
3, comma 1,»;
2) al comma 3, le parole: «i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo
2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e dopo
le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di
continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla
sovranita' di alcuno Stato»;
e) agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: «i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli
articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione
di cui all'articolo 3, comma 1»;
f) all'articolo 21:
1) al comma 2, dopo le parole: «biologica e chimica» sono
aggiunte le seguenti: «, vettovagliamento, materiale sanitario,
materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonche'
di servizio dei trasporti di personale e materiali»;
2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 22, il comma 2 e' abrogato.
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), si
provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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