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mercoledì 15 agosto 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 luglio 2018 Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale. (18A05384) (GU n.188 del 14-8-2018)



 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 luglio 2018

Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli  ad  uso
speciale composti da trattori stradali con ralla  e  da  semirimorchi
che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale. (18A05384)

(GU n.188 del 14-8-2018)


                        IL DIRETTORE GENERALE
                        per la motorizzazione

  Visto il Codice della strada approvato con decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice  della  strada  che
definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
  Visto l'art. 56, comma 2, lettera d) del Codice  della  strada  che
definisce la categoria dei rimorchi ad uso speciale;
  Visto l'art. 203, comma 2, lettera i) del regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della strada;
  Visto l'art. 204, comma 2, lettera  a)  e  s)  del  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
  Visto l'art. 12, comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del Codice  della  strada,  che  consente  alla  Direzione
generale  per  la  motorizzazione  di  modificare  od  integrare   le
caratteristiche  tecniche  degli  autoveicoli  adibiti  al   soccorso
stradale   in   relazione   a   specifiche    esigenze    determinate
dall'evoluzione tecnica dei veicoli o  correlate  all'efficienza  del
servizio di soccorso;
  Tenuto conto che sono sempre piu' richieste operazioni di  soccorso
dei veicoli  con  rapidita'  ed  efficienza  soprattutto  sulla  rete
autostradale o di grande comunicazione con la rimozione contemporanea
anche di piu' veicoli in avaria o incidentati e che quindi  si  rende
necessario l'impiego di un complesso di veicoli composti da  trattore
stradale e semirimorchio;
  Tenuto  conto  che  in  ambito   comunitario   e'   gia'   prevista
l'omologazione  europea  di  un  semirimorchio  idoneo  al   soccorso
stradale;
  Considerata,   pertanto,    l'esigenza    di    inquadrare    nella
classificazione degli «autoveicoli ad uso speciale soccorso stradale»
i complessi di  veicoli  idonei  a  formare  un  autoveicolo  ad  uso
speciale per soccorso stradale;

                              Decreta:

                               Art. 1

         Campo di applicazione e caratteristiche costruttive

  I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con  ralla  e
semirimorchio, che nella  loro  composizione  integrata  sono  dotati
delle  caratteristiche  di  cui  all'appendice  IV  all'art.  12  del
regolamento di esecuzione del Codice della  strada,  rientrano  nelle
categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale,
di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada.
  I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto  dei
veicoli in avaria o incidentati, nei limiti  di  massa  e  dimensioni
attribuite al complesso, senza che pero' si determini il  superamento
di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62  del  Codice  della
strada.

                               Art. 2

                    Rispondenza a norme generali

  I veicoli di cui all'art. 1, in relazione alla  loro  morfologia  e
massa, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di
presentazione  delle  richieste  di  omologazione  del  tipo   o   di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli
delle rispettive categorie internazionali N e O.
  Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto di veicoli gia'
circolanti, si terra' conto delle  norme  applicabili  alla  data  di
immatricolazione per le caratteristiche non oggetto  di  modifica  in
relazione all'uso speciale cui sono destinati.
  Il  complesso  di  cui  all'art.  1  deve   essere   munito   della
segnalazione visiva a luce lampeggiante di cui all'art. 151, comma 1,
lettera p-septies) del Codice della strada.

                               Art. 3

             Classificazione e circolazione dei veicoli
                formanti autoveicolo ad uso speciale

  Il semirimorchio, di cui  all'art.  1,  caratterizzato  dall'essere
munito permanentemente di speciali attrezzature, e'  classificato  ad
uso speciale, ai sensi dell'art. 204,  comma  2  del  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
  Il trattore stradale quando  circola  privo  di  semirimorchio  per
soccorso  stradale  e'  autorizzato  alla  circolazione  solo  per  i
trasferimenti.
  Il trattore stradale, se non  immatricolato  ad  uso  speciale  per
soccorso stradale, e'  idoneo  a  formare  l'autoarticolato,  di  cui
all'art. 54, comma 1, lettera i) del Codice della strada.
    Roma, 27 luglio 2018

                                     Il direttore generale: Dondolini

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