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mercoledì 15 agosto 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 luglio 2018 Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale. (18A05384) (GU n.188 del 14-8-2018)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 luglio 2018
Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso
speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi
che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale. (18A05384)
(GU n.188 del 14-8-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione
Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada che
definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'art. 56, comma 2, lettera d) del Codice della strada che
definisce la categoria dei rimorchi ad uso speciale;
Visto l'art. 203, comma 2, lettera i) del regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della strada;
Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) e s) del regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
Visto l'art. 12, comma 3, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della strada, che consente alla Direzione
generale per la motorizzazione di modificare od integrare le
caratteristiche tecniche degli autoveicoli adibiti al soccorso
stradale in relazione a specifiche esigenze determinate
dall'evoluzione tecnica dei veicoli o correlate all'efficienza del
servizio di soccorso;
Tenuto conto che sono sempre piu' richieste operazioni di soccorso
dei veicoli con rapidita' ed efficienza soprattutto sulla rete
autostradale o di grande comunicazione con la rimozione contemporanea
anche di piu' veicoli in avaria o incidentati e che quindi si rende
necessario l'impiego di un complesso di veicoli composti da trattore
stradale e semirimorchio;
Tenuto conto che in ambito comunitario e' gia' prevista
l'omologazione europea di un semirimorchio idoneo al soccorso
stradale;
Considerata, pertanto, l'esigenza di inquadrare nella
classificazione degli «autoveicoli ad uso speciale soccorso stradale»
i complessi di veicoli idonei a formare un autoveicolo ad uso
speciale per soccorso stradale;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e caratteristiche costruttive
I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e
semirimorchio, che nella loro composizione integrata sono dotati
delle caratteristiche di cui all'appendice IV all'art. 12 del
regolamento di esecuzione del Codice della strada, rientrano nelle
categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale,
di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada.
I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto dei
veicoli in avaria o incidentati, nei limiti di massa e dimensioni
attribuite al complesso, senza che pero' si determini il superamento
di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della
strada.
Art. 2
Rispondenza a norme generali
I veicoli di cui all'art. 1, in relazione alla loro morfologia e
massa, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di
presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli
delle rispettive categorie internazionali N e O.
Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto di veicoli gia'
circolanti, si terra' conto delle norme applicabili alla data di
immatricolazione per le caratteristiche non oggetto di modifica in
relazione all'uso speciale cui sono destinati.
Il complesso di cui all'art. 1 deve essere munito della
segnalazione visiva a luce lampeggiante di cui all'art. 151, comma 1,
lettera p-septies) del Codice della strada.
Art. 3
Classificazione e circolazione dei veicoli
formanti autoveicolo ad uso speciale
Il semirimorchio, di cui all'art. 1, caratterizzato dall'essere
munito permanentemente di speciali attrezzature, e' classificato ad
uso speciale, ai sensi dell'art. 204, comma 2 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Il trattore stradale quando circola privo di semirimorchio per
soccorso stradale e' autorizzato alla circolazione solo per i
trasferimenti.
Il trattore stradale, se non immatricolato ad uso speciale per
soccorso stradale, e' idoneo a formare l'autoarticolato, di cui
all'art. 54, comma 1, lettera i) del Codice della strada.
Roma, 27 luglio 2018
Il direttore generale: Dondolini
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