Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma Acc.reg. 27-7-2010 Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri. Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30. |
Acc.reg. 27 luglio 2010 (1).
Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri (2) (3) .
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 luglio 2010, n. 30.
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale.
(3) La data dell’Accordo qui indicata è quella del Bollettino Ufficiale, in quanto mancante nel testo pubblicato.
Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale
A seguito della Delib.G.P. n. 1606 del 9 luglio 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri, il giorno 16 luglio 2010 presso gli uffici di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal:
dott. Aldo Duca - presidente | (firmato) |
e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: per la C.G.I.L. FP (non firmato)
per la C.I.S.L. FPS | (firmato) |
per la U.I.L. FPL - Enti locali (firmato) per la Fe.N.A.L.T. - Enti locali | (firmato) |
Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto il nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri
Allegato
Nuovo ordinamento del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri.
Capo I
Articolo 1
Campo di applicazione.
Campo di applicazione.
1. Il presente accordo disciplina il sistema di classificazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.
2. Le norme del presente accordo sostituiscono le norme contenute nell’Ordinamento professionale del personale dei profili professionali dei vigili del fuoco del 15 novembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni ed hanno decorrenza dall’1 gennaio 2010.
Articolo 2
Settori e ruoli.
Settori e ruoli.
1. Il personale oggetto di questo accordo è suddiviso in due settori, settore operativo e settore aeronavigante.
2. All’interno del settore operativo sono istituiti i seguenti ruoli che si articolano in qualifiche, come specificato nei successivi articoli:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi;
d) ruolo dei funzionari antincendi.
3. All’interno del settore aeronavigante vi è un unico ruolo, denominato ruolo del personale aeronavi gante. Fino a diversa disposizione contrattuale, il personale del settore aeronavigante mantiene l’inquadramento negli attuali profili professionali che assumono la denominazione di qualifiche. Analogamente rimane invariato il sistema di classificazione e progressione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni giuridico - economiche contenute nel presente accordo, il personale del predetto ruolo è equiparato al personale del settore operativo come indicato nella tabella di cui all’art. 42.
Articolo 3
Funzioni di polizia giudiziaria.
Funzioni di polizia giudiziaria.
1. Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 2, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi, nel ruolo dei funzionari antincendi e nel ruolo del personale del settore aeronavigante riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Capo II
Ruolo dei vigili del fuoco
Articolo 4
Qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
Qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato nelle seguenti quattro qualifiche:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco qualificato;
c) vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco coordinatore.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 5
Accesso alla qualifica di vigile del fuoco.
Accesso alla qualifica di vigile del fuoco.
1. L'accesso al ruolo dei vigili del fuoco e alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante procedura di pubblico concorso e corso di formazione. È possibile far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Fino al 40%, i posti del concorso pubblico di cui al comma 1 possono essere riservati al personale che ha svolto servizio civile nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, al personale che presta servizio nei corpi volontari dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio e al personale che ha prestato servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come vigile del fuoco discontinuo per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri candidati.
3. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell’ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.
4. I vincitori del concorso ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 e non si trovino nelle condizioni che impediscono l’ammissione al concorso.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale successivo al concorso, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Sono prese a riferimento le corrispondenti disposizioni previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 6
Corso di formazione per vigili del fuoco.
Corso di formazione per vigili del fuoco.
1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso teorico - pratico della durata di almeno tre mesi.
2. Durante il corso di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi.
3. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico sono inquadrati nella qualifica di vigile del fuoco secondo la graduatoria finale dell’esame di fine corso. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vigile del fuoco decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
4. L’esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione provinciale.
Articolo 7
Promozioni alle qualifiche superiori.
Promozioni alle qualifiche superiori.
1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore avviene a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo. Sono interessati da detta promozione coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
Articolo 8
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori.
1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Capo III
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
Articolo 9
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato nelle seguenti quattro qualifiche:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto;
d) capo reparto esperto.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 10
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e alla qualifica di capo squadra avviene di regola a cadenza biennale e nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall’Amministrazione provinciale tenuto anche conto della differenza tra “dotazione storica complessiva” e posti attualmente occupati, sempre che la consistenza del numero dei posti non giustifichi l’attivazione delle procedure a cadenza annuale, secondo le seguenti modalità:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con provvedimento della Giunta provinciale. Tale individuazione terrà conto dei criteri individuati, per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale in possesso dei requisiti ivi previsti che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. A parità di punteggio, per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età, mentre per l’ammissione al corso di formazione di cui al comma 1, lettera b), prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono resi disponibili per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono resi disponibili per gli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I dipendenti che superano l’esame finale dei corsi di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella qualifica di capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno avuto inizio le relative procedure concorsuali e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
Articolo 11
Promozione a capo squadra esperto.
Promozione a capo squadra esperto.
1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 12
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti.
1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Articolo 13
Promozione a capo reparto.
Promozione a capo reparto.
1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene di regola a cadenza biennale, secondo le seguenti modalità, nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall’Amministrazione provinciale e sempre che la consistenza del numero dei posti non giustifichi l’attivazione delle procedure a cadenza annuale:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con provvedimento della Giunta provinciale. Tale individuazione terrà conto dei criteri individuati, per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono resi disponibili per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono resi disponibili per gli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I dipendenti che superano l’esame finale dei corsi di cui ai precedenti commi sono inquadrati nella qualifica di capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno avuto inizio le relative procedure concorsuali e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
Articolo 14
Promozione a capo reparto esperto.
Promozione a capo reparto esperto.
1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 15
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.
1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Capo IV
Ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi
Articolo 16
Articolazione del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
Articolazione del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Il ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi è articolato nelle seguenti cinque qualifiche:
a) vice ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi;
c) ispettore antincendi esperto;
d) collaboratore antincendi;
e) collaboratore antincendi capo.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei degli ispettori e dei collaboratori antincendi sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 17
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per vice ispettori antincendi, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, e non si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 del medesimo art. 18.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Articolo 18
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) ………………… (4);
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell’ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.
5. I vincitori del concorso sono inquadrati nella qualifica di allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
(4) La lettera e) non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
Articolo 19
Partecipazione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore.
Partecipazione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice ispettore.
1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano un corso della durata di almeno tre mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale.
2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettori antincendi. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi tre mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
5. L’esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione provinciale.
Articolo 20
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione.
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione.
1. I vincitori del concorso interno di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di almeno due mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato negli aspetti previsti dal precedente art. 19, comma 4, con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi coloro che abbiano superato gli esami finali del corso. I dipendenti che non abbiano superato i predetti esami sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
Articolo 21
Promozione a ispettore antincendi.
Promozione a ispettore antincendi.
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli artt. 19 e 20 e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 22
Promozione a ispettore antincendi esperto.
Promozione a ispettore antincendi esperto.
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 23
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti.
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti.
1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Articolo 24
Promozione a collaboratore antincendi.
Promozione a collaboratore antincendi.
1. La promozione alla qualifica di collaboratore antincendi avviene di regola a cadenza biennale e nel numero dei posti che si rendono necessari sulla base delle esigenze organizzativo - funzionali mediante concorso interno per titoli ed esami al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla data di scadenza del bando, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la medesima data, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa. La procedura di promozione può avvenire a cadenza annuale qualora ciò si renda necessario per la consistenza del numero dei posti da mettere a concorso.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Articolo 25
Promozione a collaboratore antincendi capo.
Promozione a collaboratore antincendi capo.
1. La promozione alla qualifica di collaboratore antincendi capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 26
Collaboratore antincendi capo “esperto”.
Collaboratore antincendi capo “esperto”.
1. Ai collaboratori antincendi capo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale. Essi, fermo restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di “esperto”.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2.
3. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44.
Articolo 27
Tabella di equiparazione.
Tabella di equiparazione.
1. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione:
QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE | QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE |
collaboratore antincendi | sostituto direttore antincendi |
collaboratore antincendi capo | sostituto direttore antincendi capo |
collaboratore antincendi capo “esperto” | sostituto direttore antincendi capo “esperto” |
Capo V
Altre disposizioni relative al personale dei ruoli dei vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto e degli ispettori e collaboratori antincendi
Articolo 28
Conferimento delle promozioni per merito straordinario.
Conferimento delle promozioni per merito straordinario.
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
3. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto.
4. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 3.
5. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Sulla proposta di promozione si esprime il Dirigente del dipartimento competente in materia di personale, sentito il Dirigente del dipartimento cui è incardinato il Corpo permanente dei vigili del fuoco.
6. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste da questo articolo, al personale interessato possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
Capo VI
Ruolo dei funzionari antincendi
Articolo 29
Articolazione del ruolo dei funzionari antincendi.
Articolazione del ruolo dei funzionari antincendi.
1. Il ruolo dei funzionari antincendi è articolato nelle seguenti due qualifiche:
a) funzionario antincendi;
b) funzionario direttivo antincendi.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei funzionari antincendi sono riportate nell’Allegato A) del presente Accordo.
Articolo 30
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
1. L’accesso alla qualifica di funzionario antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.
2. Nel concorso, il venti per cento dei posti è riservato al personale delle qualifiche inferiori in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti come specificati nel successivo articolo, di un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando di indizione del concorso, se personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei collaboratori, e di sette anni se appartenente ai ruoli inferiori e che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso pubblico, le modalità di svolgimento del concorso pubblico e dei concorsi riservati, le prove di esame, scritte e orali, i titoli da prendere in considerazione nel concorso riservato, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. Sono altresì individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.
Articolo 31
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi per pubblico concorso.
Accesso al ruolo dei funzionari antincendi per pubblico concorso.
1. Al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari antincendi possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dalla normativa provinciale vigente;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
Articolo 32
Corso di formazione per l’accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
Corso di formazione per l’accesso al ruolo dei funzionari antincendi.
1. I vincitori del concorso di cui all'art. 30 sono inquadrati nella qualifica di funzionario antincendi e sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico – pratico della durata non inferiore a tre mesi.
2. Il corso di formazione è articolato in cicli di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo finalizzato all'espletamento delle funzioni per la qualifica di funzionario antincendi. Al termine del corso i dipendenti devono superare l’esame finale. Dalla data di superamento dell’esame di fine corso decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale, la frequenza minima richiesta per l’ammissione all’esame di fine corso, i casi si esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Salvo che si tratti di personale già inquadrato nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, l’esclusione dal corso o il mancato superamento dello stesso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.
Articolo 33
Promozione a funzionario direttivo antincendi.
Promozione a funzionario direttivo antincendi.
1. La promozione a funzionario direttivo antincendi si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di funzionario antincendi, in possesso del diploma di laurea, che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Non è ammesso a scrutinio il personale che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui al successivo art. 34 un punteggio inferiore al 70% della valutazione positiva;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della multa;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della promozione e i punteggi agli stessi attribuiti sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.
Articolo 34
Valutazione annuale del personale del ruolo dei funzionari.
Valutazione annuale del personale del ruolo dei funzionari.
1. L'Amministrazione valuta annualmente le prestazioni del personale del ruolo dei funzionari nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. La Giunta provinciale definisce le modalità di valutazione del personale del ruolo dei funzionari tenuto conto di quanto previsto per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 35
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale della qualifica di funzionario direttivo antincendi.
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale della qualifica di funzionario direttivo antincendi.
1. Al personale inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei funzionari è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Gli scatti convenzionali di cui al precedente comma non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale un punteggio inferiore all’80% del punteggio positivo o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della multa.
Articolo 36
Tabella di equiparazione.
Tabella di equiparazione.
1. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione:
QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE | QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE |
funzionario antincendi | direttore |
funzionario direttivo antincendi | direttore vice dirigente |
Articolo 37
Corsi di formazione.
Corsi di formazione.
1. I corsi di formazione previsti dal presente accordo sono organizzati dalla scuola provinciale antincendi; ai discenti potrà comunque essere richiesto di partecipare ai corsi o a parte degli stessi organizzati per l’analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Capo VII
Norme di primo inquadramento
Articolo 38
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco qualificato.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
5. Il personale inquadrato nel profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 8.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 39
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 12.
4. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto.
5. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale inquadrato nel profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo alla data del 31 dicembre 2009, è inquadrato nella qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art. 15.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 40
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi capo.
3. Il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di collaboratore antincendi capo con l’attribuzione dello scatto convenzionale e l’assunzione della denominazione aggiuntiva di “esperto”.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l’ordine di ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell’anzianità maturata nel profilo di provenienza.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
6. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di collaboratore antincendi capo, consegue il diritto secondo l’ordine di ruolo, con decorrenza dall’1 gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all’art. 26 e la denominazione aggiuntiva di “esperto” prescindendo dall’anzianità di servizio prevista dal medesimo art. 26, nei limiti delle cessazioni dal servizio del personale collaboratore antincendi capo “esperto” verificatesi al 31 dicembre dell’anno precedente, purché nell’ultimo triennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.
Articolo 41
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari antincendi.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari antincendi.
1. Il personale inquadrato nel profilo professionale funzionario antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di funzionario antincendi.
2. Il personale inquadrato nel profilo professionale di funzionario esperto antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi.
3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nei profili professionali di provenienza.
4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 42
Disposizioni giuridico-economiche per il personale inquadrato nel settore aeronavigante.
Disposizioni giuridico-economiche per il personale inquadrato nel settore aeronavigante.
1. Il personale del settore aeronavigante mantiene, fino a diversa disposizione contrattuale, l’inquadramento negli attuali profili professionali che assumono la denominazione di qualifica.
2. Ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti per il restante personale disciplinato dal presente accordo si definisce la seguente tabella di equiparazione:
QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE | QUALIFICHE DEL SETTORE OPERATIVO |
SPECIALISTA BREVETTATO (Certifying Staff meccanico di linea) | Capo SQUADRA |
TECNICO DI ELICOTTERO (Certifying Staff tecnico di linea) | Capo REPARTO |
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE (Certifying Staff Base Maintenance) | COLLABORATORE ANTINCENDI |
RESPONSABILE PLANNING | COLLABORATORE ANTINCENDI |
RESPONSABILE TECNICO | COLLABORATORE ANTINCENDI Capo |
3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 44, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui di cui all’ordinamento professionale del 15 novembre 2005.
Articolo 43
Trattamento economico.
Trattamento economico.
1. Al personale contemplato dal presente accordo è attribuito il trattamento economico fondamentale fissato dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre all’assegno annuo, previsto per la generalità del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali, già in godimento.
2. L’eventuale differenza tra lo stipendio annuo lordo attribuito per effetto del comma 1 e quello in godimento alla data di inquadramento è conservato quale assegno personale riassorbibile, fino a concorrenza, a seguito dell’attribuzione dello stipendio tabellare previsto per il biennio economico 2008-2009 dalle norme di disciplina del trattamento economico del corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L’eventuale ulteriore differenza tra lo stipendio in godimento e quello spettante a seguito dell’applicazione delle disposizioni relative al corrispondente personale del Corpo nazionale con riferimento al biennio 2008-2009 è conservato come assegno personale non riassorbibile.
Articolo 44
Clausola di salvaguardia retributiva.
Clausola di salvaguardia retributiva.
1. Nelle ipotesi in cui il personale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente accordo, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Articolo 45
Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alla qualifica di ispettore antincendi.
Disposizioni transitorie in materia di promozioni a ruolo aperto o attribuzione di scatto convenzionale e di promozione alla qualifica di ispettore antincendi.
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore di questo accordo beneficia, per una sola volta in carriera, dell’abbreviazione di un anno dell’anzianità richiesta ai fini delle promozioni a ruolo aperto o dell’attribuzione di scatti convenzionali nelle prime procedure utili per ciascun dipendente.
2. In sede di prima applicazione del presente accordo, l’accesso al ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi avviene alla qualifica di ispettore antincendi mediante concorso per titoli riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio di cui all’art. 18, comma 1, lett. d), che non abbia riportato, nell’ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della multa.
3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma 2, le categorie dei titoli da valutare ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L’immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento del concorso medesimo.
Articolo 46
Norma finale.
Norma finale.
1. Le parti concordano sulla necessità di riapertura del tavolo contrattuale al fine di un’eventuale revisione di questo ordinamento qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, nell’ordinamento relativo al corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenissero modifiche che si rende opportuno recepire, compatibilmente con la struttura organizzativa della Provincia e l’impianto ordinamentale del personale provinciale relativamente alle strutture di secondo e terzo livello.
Allegato A
Funzioni del personale dei ruoli e delle qualifiche
Articolo 1
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo di vigile del fuoco.
1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.
2. Al personale inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.
Articolo 2
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale inquadrato nelle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.
2. Al personale inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.
Articolo 3
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
Funzioni del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi.
1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei collaboratori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna e di attività esterne connesse sia all’attività interventistica che a quella di prevenzione; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; nell’ambito dei compiti attribuiti effettuano attività di prevenzione mediante esami progetto e sopralluoghi; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Nell’ambito delle proprie attribuzioni coordinano reparti speciali e tecnico logistici ai quali sono assegnati. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale.
2. Ai collaboratori antincendi, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività;
Articolo 4
Funzioni del personale del ruolo dei funzionari.
Funzioni del personale del ruolo dei funzionari.
1. Il personale del ruolo dei funzionari antincendi, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, svolge le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari del ruolo dei direttivi possono esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche se esistenti all’interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
Nota a verbale
Trento, 26 maggio 2010
La scrivente organizzazione sindacale ritiene indispensabile ed importante l'applicazione dell'articolo 5 comma 2 dell'ordinamento nazionale, là dove stabilisce la percentuale della riserva dei posti per la qualìfica iniziale di vigile del fuoco al personale proveniente dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati. Si farà carico di richiederlo anche nelle prossime tornate contrattuali, vista la contrarietà manifestata dall'amministrazione e dalle altre forze sindacali per un inserimento immediato.
Per la Segreteria FPS CISL
Roberto Tavagnutti