1. In data 5/1/2009 P. M. veniva controllato alla guida dell'auto Mercedes tg. (OMISSIS) e trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico del 2,30.
La P.G. provvedeva al sequestro del veicolo.
Con provvedimento del 7/1/2009 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto.
A seguito di presentazione di richiesta di riesame da parte del P., il Tribunale con ordinanza del 21/1/2009 annullava il provvedimento di sequestro.
Osservava il Tribunale che l'auto risultava intestata alla società "(OMISSIS)" s.n.c. di cui il P. era socio, unitamente ad altri due soggetti. Tenuto conto dell'autonomia tra persona fisica e giuridica, l'auto doveva ritenersi di proprietà di persona estranea al reato e quindi, in quanto non confiscabile, non poteva essere oggetto di sequestro propedeutico alla adozione della misura di sicurezza patrimoniale.
2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S..
Invero il P., quale socio della s.n.c. era co-amministratore della società (tanto da avere presentato istanza di riesame), per cui in ragione della immedesimazione organica, quest'ultima non poteva ritenersi "persona estranea al reato".
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 186 C.d.S., lett. c) dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato ....". La disposizione prevede pertanto un'ipotesi di confisca obbligatoria.
Nel caso di specie, l'auto risulta essere intestata ad una società di persone (s.n.c."(OMISSIS)").
La giurisprudenza civile di questa Corte ha avuto modo di precisare che "La società in nome collettivo, ancorchè non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 c.c. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 c.c. effettua ad esso - attribuisce alla società...." (Cass. Civ. 15/2/1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28/7/1997, n. 7021).
Ne consegue che i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società.
Pertanto correttamente il Tribunale, valutato che l'auto era di proprietà di un terzo (rispetto al conducente), ha ritenuto la non confiscabilità e quindi ha annullato il sequestro disposto dal GIP. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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