DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2010
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale di varie amministrazioni dello Stato. (10A10899) (GU n. 210 del 8-9-2010 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale sostituisce l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 3, comma 102, della citata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per l'anno 2010 che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto il gia' citato comma 8-quinques dell'art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 secondo cui restano altresi' escluse dal divieto ad assumere di cui al comma 8-quater le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali; Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Considerato che, data l'urgenza di procedere alle autorizzazioni ad assumere del suddetto personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'asseverazione dei dati possa essere acquisita successivamente, tenuto conto che l'onere previsto per le assunzioni richieste lascia ancora una consistente disponibilita' di risorse finanziarie utilizzabili, con dei margini sufficienti a garantire il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli di cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 le amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, delle unita' di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali, cosi' come previsto dal comma 8-quinques dell'art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010. 3. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 389
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giovedì 9 settembre 2010
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 16 luglio - 30 agosto 2010, n. 32404
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
All'indagato è stato contestato il reato di cui all'art. 612 bis c.p. ("Atti persecutori") nei confronti di ##################### (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di P.S., nuovo fidanzato della I..
Avverso tale decisione propone ricorso l'indagato che deduce, con un primo motivo, "violazione di diritto", perchè non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato. Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui indicati. Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le investigazioni erano basate sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari. Non era stato interrogato il teste a discarico S.G. indicato dall'esponente. Le argomentazioni del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la stessa persona offesa a chiedere e ottenere "un contatto con il presunto stalker". Sostiene che le espressioni usate nella ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come "incapace di controllare i propri istinti"; "carattere allarmante"; "spregiudicato"; "con elevata propensione a delinquere"), nonchè quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali "pericolo di recidiva";
"stillicidio persecutorio") non erano in linea con la misura (come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C.E.).
Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito, oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un'ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.
Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall'art. 612 bis c.p..
Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la I. (****), fine che il D. S. non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.
Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell'ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell'indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall'avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall'avere avvicinato la I., che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l'intenzione di picchiare l'uomo. Il D. aveva anche inviato presso l'ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno **** l'indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d'animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.
Ha ritenuto il Tribunale la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione adeguata, anche in ordine al reato di calunnia in relazione alla denuncia presentata dal ..nei confronti della I. e del P. nella quale il ricorrente affermava di avere subito una estorsione da parte di quest'ultimo che gli aveva chiesto la somma di Euro 1.700 per il ritiro di una denuncia che il P. non aveva poi ritirato nonostante gli avesse consegnato la somma richiesta. Tale comportamento era ritenuto certamente calunnioso in quanto la consegna del denaro era stata smentita proprio dal teste indicato dal --
Ha esattamente evidenziato, infine, il Tribunale che i mancati accertamenti istruttori dedotti dal ricorrente non erano idonei ad elidere il grave quadro indiziario.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
D.M. 6-8-2010
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
D.M. 6 agosto 2010 (1).
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
(2) Emanato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
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IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti l'art. 34, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36 e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che «... si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa ...»;
Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato
associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;
Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;
Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;
Vista la nota del 31 marzo 2010, prot. 1802/S158/R09, con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile del Ministero dell'interno ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2009 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 11 maggio 2010, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale dell'11 maggio 2010;
Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 (3) con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;
Decreta:
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(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008».
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Art. 1 Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Il contingente complessivo di 16 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dell'11 maggio 2010, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco all'Amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:
1) FNS CISL (Federazione Nazionale Sicurezza CISL) - n. 6 distacchi sindacali;
2) F.P. CGIL VV.F. Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco - n. 4 distacchi sindacali;
3) UIL PA Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;
4) CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;
5) CONFSAL - Vigili del Fuoco Federazione Nazionale Autonoma dei Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale;
6) RdB PI CUB Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale.
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Art. 2 Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti
La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
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Art. 3 Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito
Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
D.M. 6-8-2010
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
D.M. 6 agosto 2010 (1).
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
(2) Emanato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
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IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti l'art. 34, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36 e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che «... si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa ...»;
Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato
associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;
Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;
Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;
Vista la nota del 31 marzo 2010, prot. 1802/S158/R09, con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile del Ministero dell'interno ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2009 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 11 maggio 2010, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale dell'11 maggio 2010;
Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 (3) con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;
Decreta:
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(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008».
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Art. 1 Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Il contingente complessivo di 16 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dell'11 maggio 2010, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco all'Amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:
1) FNS CISL (Federazione Nazionale Sicurezza CISL) - n. 6 distacchi sindacali;
2) F.P. CGIL VV.F. Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco - n. 4 distacchi sindacali;
3) UIL PA Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;
4) CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;
5) CONFSAL - Vigili del Fuoco Federazione Nazionale Autonoma dei Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale;
6) RdB PI CUB Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale.
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Art. 2 Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti
La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
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Art. 3 Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito
Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare»
Comunicato 7-9-2010
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
Comunicato 7 settembre 2010 (1).
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
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[Testo del comunicato]
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 125, articolo 20, comma 3, dove è scritto «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ...» leggasi «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) ...» e dove è scritto: «... è contenuta negli articoli 196 e 197.» leggasi «... è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.»;
alla pagina 133, articolo 42, comma 1, lettera b), al quarto rigo, dove è scritto: «... tra i dirigenti delle amministrazioni ...» leggasi «... tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni ...»;
alla pagina 153, articolo 97, comma 2, dove è scritto: «... in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 ...» leggasi «... in luogo della bandiera di cui al comma 1 ...»;
alla pagina 186, articolo 193, comma 4, dove è scritto: «... con le modalità indicate al comma 2, ...» leggasi «... con le modalità indicate al comma 3...»;
alla pagina 193, articolo 210, comma 1, dove è scritto: «... ai medici militari non sono applicabili ...» leggasi «... ai medici militari, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non sono applicabili ...»;
alla pagina 361, articolo 804, comma 2, dove è scritto: «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.» leggasi «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.»;
alla pagina 386, articolo 900, comma 2, dove è scritto: «... per il grado di colonnello del rispettivo ruolo ...» leggasi «... per il pari grado del rispettivo ruolo ...»;
alla pagina 388, articolo 909, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.»;
alla pagina 406, articolo 980, comma 1, dove è scritto «... sono disciplinari dall'articolo 1480.» leggasi «... sono disciplinati dall'articolo 1480.»;
alla pagina 437, articolo 1083, il comma 3 è da intendersi espunto;
alla pagina 479, articolo 1221, comma 1, dove è scritto: «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione; c) capitano: 3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento ...» leggasi «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; 12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento; b) tenente: 4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica; c) capitano: 3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili; superare i corsi previsti dal regolamento ...»;
alla pagina 479, articolo 1222, comma 1, dove è scritto: «... a) 24 da attribuire a capitani; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno ...», leggasi «... a) 6 o 7 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno; b) 2 ogni tre anni da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.»;
alla pagina 480, articolo 1226, comma 1, dove è scritto: «... nel numero di 6 ...» leggasi «... nel numero di 5 ...»;
alla pagina 548, articolo 1483, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... associazioni, anche sindacali, e organizzazioni ...» leggasi «... associazioni, sindacati e organizzazioni ...»;
alla pagina 574, articolo 1588, comma 1, dove è scritto: «... stabilito dagli articoli 1594 e 1596 ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 1596 ...»;
alla pagina 599, articolo 1691, comma 3, dove è scritto: «... può delegare a presiedere la commissione del comitato un membro ...» leggasi «... può delegare a presiedere la commissione un membro...»;
alla pagina 610, articolo 1735, comma 1, lettera c), dove è scritto: «c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione ...» leggasi «c) nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione»;
alla pagina 719, articolo 2117, comma 1, lettera c), dove è scritto: «... stabilito dall'articolo 11 del codice ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 12 del codice ...»;
alla pagina 725, articolo 2136, comma 1, lettera q), dove è scritto «q) l'articolo 1057, commi 2, 3 e 4;» leggasi «q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;»;
alla pagina 754, articolo 2233, al comma 1, dove è scritto «..., sino al 2015: ...» leggasi «..., sino al 2015, con decreto ministeriale: ...» e, al comma 2, dove è scritto «... dal decreto ministeriale ...» leggasi «... dal decreto ministeriale di cui al comma 1.»;
alla pagina 755, articolo 2234, al comma 1, al terzo rigo, dove è scritto «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1108 ...» leggasi «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112 ...»;
alla pagina 755, articolo 2239, comma 1, alla lettera b), dove è scritto «... di provenienza;» leggasi «... di provenienza.» e alla lettera c), dove è scritto «c) sino al 31 dicembre 2015, ...» leggasi «2. Fino al 31 dicembre 2015, ...»;
alla pagina 756, articolo 2240, comma 1, dove è scritto «1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, il capitano del ruolo speciale ...» leggasi «1. Il capitano del ruolo speciale ...»;
alla pagina 773, articolo 2268, comma 1, il numero 435) è da intendersi espunto;
alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 929), dove è scritto: «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;» leggasi «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, con esclusione dell'articolo 6-bis;»;
alla pagina 783 articolo 2268, comma 1, numero 930), dove è scritto: «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5;» leggasi «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5;»;
alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 937), dove è scritto: « 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9;» leggasi «937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articolo 5, commi 2 e 3;»;
alla pagina 788, articolo 2269, comma 1, n. 10), dove è scritto «10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310;» leggasi «10) regio decreto 25 giugno 1899, n. 310;»;
alla pagina 790, articolo 2269, comma 1, il n. 114) è da intendersi espunto.
Inoltre, nell'avviso di rettifica relativo al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2010, al primo periodo, lettera a), le parole: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è generale di corpo d'armata.» sono sostituite dalle seguenti: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente.».
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
Comunicato 7 settembre 2010 (1).
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.
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[Testo del comunicato]
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 125, articolo 20, comma 3, dove è scritto «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ...» leggasi «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) ...» e dove è scritto: «... è contenuta negli articoli 196 e 197.» leggasi «... è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.»;
alla pagina 133, articolo 42, comma 1, lettera b), al quarto rigo, dove è scritto: «... tra i dirigenti delle amministrazioni ...» leggasi «... tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni ...»;
alla pagina 153, articolo 97, comma 2, dove è scritto: «... in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 ...» leggasi «... in luogo della bandiera di cui al comma 1 ...»;
alla pagina 186, articolo 193, comma 4, dove è scritto: «... con le modalità indicate al comma 2, ...» leggasi «... con le modalità indicate al comma 3...»;
alla pagina 193, articolo 210, comma 1, dove è scritto: «... ai medici militari non sono applicabili ...» leggasi «... ai medici militari, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non sono applicabili ...»;
alla pagina 361, articolo 804, comma 2, dove è scritto: «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.» leggasi «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.»;
alla pagina 386, articolo 900, comma 2, dove è scritto: «... per il grado di colonnello del rispettivo ruolo ...» leggasi «... per il pari grado del rispettivo ruolo ...»;
alla pagina 388, articolo 909, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.»;
alla pagina 406, articolo 980, comma 1, dove è scritto «... sono disciplinari dall'articolo 1480.» leggasi «... sono disciplinati dall'articolo 1480.»;
alla pagina 437, articolo 1083, il comma 3 è da intendersi espunto;
alla pagina 479, articolo 1221, comma 1, dove è scritto: «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione; c) capitano: 3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento ...» leggasi «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; 12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento; b) tenente: 4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica; c) capitano: 3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili; superare i corsi previsti dal regolamento ...»;
alla pagina 479, articolo 1222, comma 1, dove è scritto: «... a) 24 da attribuire a capitani; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno ...», leggasi «... a) 6 o 7 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno; b) 2 ogni tre anni da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.»;
alla pagina 480, articolo 1226, comma 1, dove è scritto: «... nel numero di 6 ...» leggasi «... nel numero di 5 ...»;
alla pagina 548, articolo 1483, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... associazioni, anche sindacali, e organizzazioni ...» leggasi «... associazioni, sindacati e organizzazioni ...»;
alla pagina 574, articolo 1588, comma 1, dove è scritto: «... stabilito dagli articoli 1594 e 1596 ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 1596 ...»;
alla pagina 599, articolo 1691, comma 3, dove è scritto: «... può delegare a presiedere la commissione del comitato un membro ...» leggasi «... può delegare a presiedere la commissione un membro...»;
alla pagina 610, articolo 1735, comma 1, lettera c), dove è scritto: «c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione ...» leggasi «c) nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione»;
alla pagina 719, articolo 2117, comma 1, lettera c), dove è scritto: «... stabilito dall'articolo 11 del codice ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 12 del codice ...»;
alla pagina 725, articolo 2136, comma 1, lettera q), dove è scritto «q) l'articolo 1057, commi 2, 3 e 4;» leggasi «q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;»;
alla pagina 754, articolo 2233, al comma 1, dove è scritto «..., sino al 2015: ...» leggasi «..., sino al 2015, con decreto ministeriale: ...» e, al comma 2, dove è scritto «... dal decreto ministeriale ...» leggasi «... dal decreto ministeriale di cui al comma 1.»;
alla pagina 755, articolo 2234, al comma 1, al terzo rigo, dove è scritto «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1108 ...» leggasi «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112 ...»;
alla pagina 755, articolo 2239, comma 1, alla lettera b), dove è scritto «... di provenienza;» leggasi «... di provenienza.» e alla lettera c), dove è scritto «c) sino al 31 dicembre 2015, ...» leggasi «2. Fino al 31 dicembre 2015, ...»;
alla pagina 756, articolo 2240, comma 1, dove è scritto «1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, il capitano del ruolo speciale ...» leggasi «1. Il capitano del ruolo speciale ...»;
alla pagina 773, articolo 2268, comma 1, il numero 435) è da intendersi espunto;
alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 929), dove è scritto: «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;» leggasi «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, con esclusione dell'articolo 6-bis;»;
alla pagina 783 articolo 2268, comma 1, numero 930), dove è scritto: «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5;» leggasi «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5;»;
alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 937), dove è scritto: « 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9;» leggasi «937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articolo 5, commi 2 e 3;»;
alla pagina 788, articolo 2269, comma 1, n. 10), dove è scritto «10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310;» leggasi «10) regio decreto 25 giugno 1899, n. 310;»;
alla pagina 790, articolo 2269, comma 1, il n. 114) è da intendersi espunto.
Inoltre, nell'avviso di rettifica relativo al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2010, al primo periodo, lettera a), le parole: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è generale di corpo d'armata.» sono sostituite dalle seguenti: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente.».
mercoledì 8 settembre 2010
RICERCA: CNR,VESTITI INTELLIGENTI PER OPERATORI SOCCORSO
RICERCA: CNR,VESTITI INTELLIGENTI PER OPERATORI SOCCORSO
PROSSIMO IMPIEGO ANCHE PER LAVORATORI A RISCHIO
(ANSA) - CAGLIARI, 8 SET - Potrebbe esser l'abito del futuro,
un abito ''intelligente'' anche per le emergenze. Una nuova
generazione di indumenti per proteggere operatori di soccorso e
vigili del fuoco: grazie a tessuti hi-tech che racchiudono
sensori e antenne permettono di tracciare le condizioni fisiche
di chi li indossa e segnala i pericoli dell'ambiente. Punto
d'arrivo del progetto europeo ProeTex, coordinato da ricercatori
italiani del Cnr, i prototipi delle uniformi vengono presentati
il 9 e 10 settembre a Pula (Cagliari), in occasione della
chiusura del progetto.
Terremoti, alluvioni, grandi incidenti industriali: in simili
situazioni la possibilita' di monitorare in tempo reale le
condizioni fisiche e ambientali di Vigili del fuoco e operatori
della protezione civile non solo serve a garantire la sicurezza
dei soccorritori ma anche il coordinamento degli interventi. Con
il progetto Protection e-Textiles concluso dopo 4 anni di lavoro
e con 23 partner internazionali coinvolti, e' ora disponibile
una nuova generazione di indumenti in grado di monitorare i
fattori di rischio per il personale impegnato nei soccorsi.
Il progetto e' coordinato da Annalisa Bonfiglio, professore
di elettronica all'Universita' di Cagliari e ricercatrice del
Centro S3 di Modena dell'Istituto Nanoscienze del Cnr, che ha
spiegato: ''abbiamo mostrato che e' possibile produrre indumenti
intelligenti davvero utilizzabili, ossia indossabili, lavabili e
riusabili. Fino qui abbiamo integrato nei tessuti quante piu'
funzioni possibili, molti sensori di tipo diverso, antenne,
batterie flessibili. Il passo successivo e' valutare cosa e'
davvero essenziale, per i diversi operatori di soccorso nelle
diverse emergenze. I sistemi tessili intelligenti sviluppati con
questo progetto in futuro potranno avere impiego non solo in
situazioni di emergenza ma anche per lavoratori a rischio nei
cantieri, nel settore della sanita' o negli sport estremi''.
E' un progetto ambizioso, avviato nel 2006, che ha riunito le
competenze di 23 partner europei, tra cui Universita' di Pisa,
Istituto Nanoscienze del Cnr, e aziende italiane e estere, e ora
la terza generazione di prototipi, la piu' evoluta, sara'
presentata nel Parco scientifico tecnologico della Sardegna a
Pula. Lo strato interno dell'abito e' una maglietta in tessuto
ignifugo, lavabile e riutilizzabile, che integra elettrodi e
sensori tessili per il monitoraggio dei principali parametri
vitali: battito cardiaco, frequenza respiratoria, livello di
disidratazione, temperatura corporea. La giacca esterna e' in
grado di monitorare i parametri ambientali: incorpora una
batteria ricaricabile e flessibile, un sensore di flusso di
calore, un sensore di gas, due accelerometri triassali, un
sistema per la produzione di allarmi visivi e sonori. Completano
la tuta stivali con un sensore per rilevare la presenza di
anidride carbonica nell'ambiente e sensori di attivita'
integrati nelle suole. La trasmissione dei dati registrati dai
sensori degli strati interni, della giacca e degli stivali e'
garantita dalla tecnologia wireless abbinata a antenne in
tessuto integrate nell'uniforme. I dati inviati a un computer
possono essere analizzati in tempo reale. Inoltre un modulo Gps
permette di seguire la posizione degli operatori in tutte le
fasi dell'intervento. (ANSA).
AR
08-SET-10 15:35 NNNN
PROSSIMO IMPIEGO ANCHE PER LAVORATORI A RISCHIO
(ANSA) - CAGLIARI, 8 SET - Potrebbe esser l'abito del futuro,
un abito ''intelligente'' anche per le emergenze. Una nuova
generazione di indumenti per proteggere operatori di soccorso e
vigili del fuoco: grazie a tessuti hi-tech che racchiudono
sensori e antenne permettono di tracciare le condizioni fisiche
di chi li indossa e segnala i pericoli dell'ambiente. Punto
d'arrivo del progetto europeo ProeTex, coordinato da ricercatori
italiani del Cnr, i prototipi delle uniformi vengono presentati
il 9 e 10 settembre a Pula (Cagliari), in occasione della
chiusura del progetto.
Terremoti, alluvioni, grandi incidenti industriali: in simili
situazioni la possibilita' di monitorare in tempo reale le
condizioni fisiche e ambientali di Vigili del fuoco e operatori
della protezione civile non solo serve a garantire la sicurezza
dei soccorritori ma anche il coordinamento degli interventi. Con
il progetto Protection e-Textiles concluso dopo 4 anni di lavoro
e con 23 partner internazionali coinvolti, e' ora disponibile
una nuova generazione di indumenti in grado di monitorare i
fattori di rischio per il personale impegnato nei soccorsi.
Il progetto e' coordinato da Annalisa Bonfiglio, professore
di elettronica all'Universita' di Cagliari e ricercatrice del
Centro S3 di Modena dell'Istituto Nanoscienze del Cnr, che ha
spiegato: ''abbiamo mostrato che e' possibile produrre indumenti
intelligenti davvero utilizzabili, ossia indossabili, lavabili e
riusabili. Fino qui abbiamo integrato nei tessuti quante piu'
funzioni possibili, molti sensori di tipo diverso, antenne,
batterie flessibili. Il passo successivo e' valutare cosa e'
davvero essenziale, per i diversi operatori di soccorso nelle
diverse emergenze. I sistemi tessili intelligenti sviluppati con
questo progetto in futuro potranno avere impiego non solo in
situazioni di emergenza ma anche per lavoratori a rischio nei
cantieri, nel settore della sanita' o negli sport estremi''.
E' un progetto ambizioso, avviato nel 2006, che ha riunito le
competenze di 23 partner europei, tra cui Universita' di Pisa,
Istituto Nanoscienze del Cnr, e aziende italiane e estere, e ora
la terza generazione di prototipi, la piu' evoluta, sara'
presentata nel Parco scientifico tecnologico della Sardegna a
Pula. Lo strato interno dell'abito e' una maglietta in tessuto
ignifugo, lavabile e riutilizzabile, che integra elettrodi e
sensori tessili per il monitoraggio dei principali parametri
vitali: battito cardiaco, frequenza respiratoria, livello di
disidratazione, temperatura corporea. La giacca esterna e' in
grado di monitorare i parametri ambientali: incorpora una
batteria ricaricabile e flessibile, un sensore di flusso di
calore, un sensore di gas, due accelerometri triassali, un
sistema per la produzione di allarmi visivi e sonori. Completano
la tuta stivali con un sensore per rilevare la presenza di
anidride carbonica nell'ambiente e sensori di attivita'
integrati nelle suole. La trasmissione dei dati registrati dai
sensori degli strati interni, della giacca e degli stivali e'
garantita dalla tecnologia wireless abbinata a antenne in
tessuto integrate nell'uniforme. I dati inviati a un computer
possono essere analizzati in tempo reale. Inoltre un modulo Gps
permette di seguire la posizione degli operatori in tutte le
fasi dell'intervento. (ANSA).
AR
08-SET-10 15:35 NNNN
FARMACI: OLTRE 1 MLN DI ITALIANI COL 'CUORE CHE TREMA', NUOVO SALVAVITA = FIBRILLAZIONE ATRIALE, SBARCA NELLA PENISOLA PRIMA PILLOLA INNOVATIVA DA 20 ANNI
FARMACI: OLTRE 1 MLN DI ITALIANI COL 'CUORE CHE TREMA', NUOVO SALVAVITA =
FIBRILLAZIONE ATRIALE, SBARCA NELLA PENISOLA PRIMA PILLOLA
INNOVATIVA DA 20 ANNI
Milano, 8 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Raddoppia il
rischio di morte, moltiplica di oltre 3 volte la probabilita' di
scompenso cardiaco, quintuplica il pericolo di ictus. Il nemico si
chiama fibrillazione atriale, e' l'aritmia cardiaca piu' diffusa e
colpisce da 600 mila a 1,2 milioni di italiani. Un'epidemia che
aumenta al ritmo di 120 mila nuovi casi all'anno, con costi annuali
superiori ai 3 miliardi di euro. I pazienti sono soprattutto anziani
con cuore e arterie gia' a rischio, ma per il 10% si tratta di under
60 in apparenza sani, a volte giovani nel pieno della vita. Non
mancano poi i fulmini a ciel sereno: persone senza alcun sintomo, che
all'improvviso scoprono per caso, magari con un ictus, di avere il
'cuore che trema'. E spesso e' troppo tardi.
Contro la fibrillazione atriale e' ora disponibile anche nel
nostro Paese un nuovo farmaco salvavita, il dronedarone. Un
antiaritmico "dalla parte del paziente perche' associa efficacia e
sicurezza", spiegano gli esperti intervenuti oggi a Milano al lancio
del prodotto, una pillola 'tricolore' messa a punto da un cervello
italiano nei laboratori Sanofi-Aventis di Montpellier, in Francia.
(segue)
(Opa/Ct/Adnkronos)
08-SET-10 13:10
NNNN
FIBRILLAZIONE ATRIALE, SBARCA NELLA PENISOLA PRIMA PILLOLA
INNOVATIVA DA 20 ANNI
Milano, 8 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Raddoppia il
rischio di morte, moltiplica di oltre 3 volte la probabilita' di
scompenso cardiaco, quintuplica il pericolo di ictus. Il nemico si
chiama fibrillazione atriale, e' l'aritmia cardiaca piu' diffusa e
colpisce da 600 mila a 1,2 milioni di italiani. Un'epidemia che
aumenta al ritmo di 120 mila nuovi casi all'anno, con costi annuali
superiori ai 3 miliardi di euro. I pazienti sono soprattutto anziani
con cuore e arterie gia' a rischio, ma per il 10% si tratta di under
60 in apparenza sani, a volte giovani nel pieno della vita. Non
mancano poi i fulmini a ciel sereno: persone senza alcun sintomo, che
all'improvviso scoprono per caso, magari con un ictus, di avere il
'cuore che trema'. E spesso e' troppo tardi.
Contro la fibrillazione atriale e' ora disponibile anche nel
nostro Paese un nuovo farmaco salvavita, il dronedarone. Un
antiaritmico "dalla parte del paziente perche' associa efficacia e
sicurezza", spiegano gli esperti intervenuti oggi a Milano al lancio
del prodotto, una pillola 'tricolore' messa a punto da un cervello
italiano nei laboratori Sanofi-Aventis di Montpellier, in Francia.
(segue)
(Opa/Ct/Adnkronos)
08-SET-10 13:10
NNNN
PALERMO: SOTTO EFFETTO DI DROGHE SI SCHIANTA CONTRO AUTO VIGILI, ARRESTATO
PALERMO: SOTTO EFFETTO DI DROGHE SI SCHIANTA CONTRO AUTO VIGILI, ARRESTATO =
Palermo, 8 set.- (Adnkronos) - Senza patente e sotto l'effetto
di droga si schianta contro un'auto della Polizia municipale
parcheggiata. Poi aggredisce gli agenti e finisce in carcere. E'
accaduto a Villabate, nel palermitano, dove e' finito in carcere il
pregiudicato Bernardo Cracolici, 33 anni, palermitano. L'uomo, alla
guida della sua auto, una Fiat Punto, nel centro abitato, e' finito
contro la vettura in sosta della Polizia municipale con a bordo due
agenti. Dopo l'impatto, Cracolici ha prima offeso e poi aggredito un
vigile urbano.
Come accertato in seguito, Cracolici al momento dell'incidente
era sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e senza patente, che
non ha mai conseguito. Il mezzo, tra l'altro, era sottoposto a
sequestro amministrativo dal 6 marzo, perche' privo di contratto
assicurativo. L'agente ha riportato contusioni giudicate guaribili in
due giorni. L'arrestato, trattenuto presso la camera di sicurezza
della Stazione Carabinieri di Misilmeri, e' stato sottoposto a rito
direttissimo che si e' concluso con la convalida dell'arresto.
Cracolici ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni da scontare
agli arresti domiciliari.
(Ter/Gs/Adnkronos)
08-SET-10 11:08
NNNN
Palermo, 8 set.- (Adnkronos) - Senza patente e sotto l'effetto
di droga si schianta contro un'auto della Polizia municipale
parcheggiata. Poi aggredisce gli agenti e finisce in carcere. E'
accaduto a Villabate, nel palermitano, dove e' finito in carcere il
pregiudicato Bernardo Cracolici, 33 anni, palermitano. L'uomo, alla
guida della sua auto, una Fiat Punto, nel centro abitato, e' finito
contro la vettura in sosta della Polizia municipale con a bordo due
agenti. Dopo l'impatto, Cracolici ha prima offeso e poi aggredito un
vigile urbano.
Come accertato in seguito, Cracolici al momento dell'incidente
era sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e senza patente, che
non ha mai conseguito. Il mezzo, tra l'altro, era sottoposto a
sequestro amministrativo dal 6 marzo, perche' privo di contratto
assicurativo. L'agente ha riportato contusioni giudicate guaribili in
due giorni. L'arrestato, trattenuto presso la camera di sicurezza
della Stazione Carabinieri di Misilmeri, e' stato sottoposto a rito
direttissimo che si e' concluso con la convalida dell'arresto.
Cracolici ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni da scontare
agli arresti domiciliari.
(Ter/Gs/Adnkronos)
08-SET-10 11:08
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L'Italia che strana nazione!
L'Italia che strana nazione. Ti ritrovi proprietario di un appartamento pagato a tua insaputa, e ti ritrovi anche, sempre a tua insaputa, iscritta/o a "forza italia allargata". Attenzione che potreste trovarvi mamme e nonni iscritti al "partito dell'amore" a loro insaputa. Leggere per credere
Con Silvio a sua insaputa | Il Fatto Quotidiano
martedì 7 settembre 2010
CONCORSO (scad. 7 ottobre 2010) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
news della settimana da www.laboratoriopoliziademocratica.org (26 luglio 7 settembre 2010)
news della settimana da www.laboratoriopoliziademocratica.org (26 luglio 7 settembre 2010)
(dal 26 luglio al 7 settembre 2010)
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