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mercoledì 1 settembre 2010

Sistemi di videosorveglianza.

 Ministero dell'interno

 Circ. 6-8-2010 n. 558/A/421.2/70/195960

 Sistemi di videosorveglianza.

 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza.

Circ. 6 agosto 2010, n. 558/A/421.2/70/195960 (1).

Sistemi di videosorveglianza.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza.

 Ai

 Sigg. Prefetti della Repubblica

 Loro sedi

 Ai

 sigg. Commissari del Governo per le province Trento - Bolzano

 Al

 sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

 Aosta

 e, p.c.:

 Al

 Comando generale dell'arma dei carabinieri

 Roma

 Al

 Comando generale della guardia di finanza

 Roma

 All'

 Ispettorato generale del corpo forestale dello Stato

 Roma

 Al

 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 Roma

 Alla

 Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato

 Roma

Il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento
generale in data 8 aprile 2010 ha emanato nuove regole in materia di
videosorveglianza - sostituendo conseguentemente quello del 29 aprile
2004 - in quanto si è reso necessario aggiornare le disposizioni alle
intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai sindaci e ai
comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e ad altre
norme - statali e regionali - attraverso le quali è stato incentivato
il ricorso a tale strumento e alle relative evoluzioni tecnologiche.

La videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del
crimine nonché di controllo a distanza del territorio è stato
oggetto, come noto, di dettagliata disciplina a livello dipartimentale
con Circ. 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456 avente ad oggetto la
definizione di linee guida in materia.

Si ritiene di dover assicurare preliminarmente che la citata
direttiva del 2005, per le parti che hanno conservato la loro
attualità in quanto non materia di nuova o diversa disciplina, resta
un indiscusso caposaldo del sistema, in particolare per ciò che
attiene alla fondamentale distinzione tra sicurezza primaria e
secondaria.

Nel rinviare per l'illustrazione dei contenuti del nuovo
provvedimento del Garante all'unita nota di sintesi, si ritiene di
attirare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che le nuove disposizioni
emanate dalla citata Autorità dedicano un apposito capitolo alla
"sicurezza urbana".

L'introduzione in via normativa del concetto di sicurezza urbana è
infatti la novità più rilevante intervenuta dall'emanazione della
Direttiva del 2005 e il Garante - vista anche la previsione di cui
all'art. 6, comma 7 e 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 (conversione
in legge del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori) - vi ha dedicato un capitolo
(5.5.1) disciplinante la possibilità per i comuni di utilizzare i
sistemi di videosorveglianza per la tutela della cennata sicurezza e i
relativi termini di conservazione dei dati raccolti.

Ciò premesso, appare importante rilevare come l'utilizzazione di
sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al
pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa
determinare l'attrazione" di tali apparecchiature nell'ambito delle
previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con
conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di
protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni
principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa
di cui all'art. 13 del cennato Codice.

In considerazione della particolare delicatezza di tali riflessi, le
SS.LL. vorranno in merito promuovere la necessaria sensibilizzazione
dei Comuni, non mancando di curare che la tematica sia fatta oggetto
di specifica valutazione congiunta con i Sigg. Sindaci in sede di
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una
linea, peraltro, condivisa anche da ANCI, che in senso analogo
solleciterà l'attenzione degli enti locali.

p. Ministro

Il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza

Manganelli

Allegato

Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati
personali in materia di videosorveglianza

 Provvedimento generale 8 aprile 2010

 Il Provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile
2004, si è reso necessario sia per il sempre più frequente ricorso
ai sistemi di videosorveglianza sia in ragione dei numerosi interventi
legislativi adottati in materia, e, in particolare, quelli più
recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche
competenze in materia di sicurezza urbana.

 Profilo generale

 - I sistemi integrati di videosorveglianza possono essere adottati
solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle
persone.

 - Obbligo di informativa mediante apposizione di nuovi cartelli
(anche luminosi) per segnalare la presenza di telecamere collegate con
le sale operative delle F. P.

 - Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy,
prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i
diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi
tecnologicamente avanzati (es. dati biometrici) o «intelligenti» (in
grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali), ovvero la
necessità di prolungare la conservazione delle immagini oltre il
termine previsto (una settimana per le F.P.).

 Profili di interesse per le Forze di Polizia

 Il Provvedimento non va ad incidere sulle attività di
videosorveglianza effettuate dalle F.P. per finalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, nel contempo,
il trattamento, e la conservazione dei dati per esigenze
investigative, richiamando espressamente le deroghe previste dall'art.
53 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

 Informativa

 I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere
informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli
devono essere resi visibili anche quando il sistema di
videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i
sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati
siano collegati alle F.P. è necessario apporre uno specifico
cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere
istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non
devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di
cartelli che informino i cittadini.

 Conservazione dei dati

 Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo
limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività
particolarmente rischiose (esempio le banche) è ammesso un tempo più
ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze
di ulteriore prolungamento dovranno essere sottoposte a verifica
preliminare del Garante.

 Sicurezza Urbana

 I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana
hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza,
salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a
quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non
può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

 Sistemi integrati

 Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia
pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di
videosorveglianza «in remoto» da parte di società specializzate
(società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento
telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di
sicurezza. Per alcuni sistemi è necessaria la verifica preliminare
del Garante.

 Sistemi intelligenti

 Per i sistemi di videosorveglianza «intelligenti» dotati di
software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici
(come il «riconoscimento facciale») o in grado, ad esempio, di
riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali
e segnalarli («motion detection») è obbligatoria la verifica
preliminare del Garante.

 Violazioni al Codice della Strada

 Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di
rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la
targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali
pedoni). Le fotografie/video attestanti l'infrazione non devono essere
inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

 Deposito rifiuti

 È lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di
sostanze pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei
rifiuti scaricati e l'orario di deposito.

 Luoghi di lavoro

 Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle
norme in materia di lavoro. È vietato comunque il controllo a
distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici sia in altri
luoghi di lavoro.

 Ospedali e luoghi di cura

 Non è consentita la diffusione di immagini di persone malate
mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al
pubblico. É ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da
parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari
reparti (ad esempio, in rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve
essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei
ricoverati.

 Istituti scolastici

 È ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la
tutela dagli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree
interessate e solo negli orari di chiusura.

 Trasporto pubblico e Taxi

 È lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le
fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale
circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). TAXI; le telecamere non
devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

 Web cam a scopo turistico

 La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non
rendano identificabili le persone.

 Soggetti privati

 A tutela delle persone e della proprietà, contro possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, si possono installare
telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi/ma sempre sulla base
delle prescrizioni indicate dal Garante.



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