IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 7, del richiamato decreto- legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinquies del ripetuto articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 7 luglio 2010, n. 5019 e del Ministero della Difesa - Ufficio legislativo in data 6 settembre 2010, n. 8/39864, in merito alle assunzioni rispettivamente del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con le quali ciascuna amministrazione specifica per le relative assunzioni gli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2010. 2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 16, foglio n. 329
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giovedì 11 novembre 2010
Autorizzazione ad assumere unita' di personale per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. (10A13184) (GU n. 264 del 11-11-2010 ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2010
Sicurezza stradale/ Da sabato in vigore ultima fase nuovo codice
Apc-Sicurezza stradale/ Da sabato in vigore ultima fase nuovo codice
Che prevede obbligo precursori in locali che somministrano alcol
Roma, 11 nov. (Apcom) - Da dopodomani gli avventori di bar,
ristoranti trattorie, osterie e simili troveranno un 'servizio'
in pi: da sabato, infatti, con l'entrata in vigore dell'ultima
fase del codice della strada nella parte di contrasto alla guida
in stato di ebbrezza, tutti i locali che somministrano alcolici
e la cui attivit si protrae oltre la mezzanotte dovranno mettere
a disposizione dei clienti i precursori per la rilevazione del
tasso alcolemico e affiggere le tabelle alcolemiche previste
dalla nuova normativa.
Le tabelle, da esporre in un posto visibile ai clienti, spiega
la Fipe, sono corredate di ogni informazione anche sui sintomi
correlati ai vari livelli di assunzione di bevande alcoliche. Le
locandine sono fornite dalla Fipe e possono essere scaricate
elettronicamente o distribuite in formato cartaceo dalle
associazioni territoriali Fipe-Confcommercio a tutti gli
associati. Le 103 associazioni territoriali di Fipe-Confcommercio
hanno gi messo a disposizione tabelle e precursori.
Il limite di legge da non superare per potersi mettere al
volante della propria auto per non incorrere in forti ammende in
caso di fermi da parte delle forze dell'ordine quello di 0,5
grammi di tasso alcolemico. Per esempio il valore 0,5 corrisponde
a 3/4 bicchieri di vino per una donna di 60 chili a stomaco pieno
o a poco meno di mezzo litro per un uomo di 80 chili sempre a
stomaco pieno. Per alcune categorie di conducenti resta per
l'obbligo del tasso zero di alcol nel sangue per poter guidare.
Le sanzioni prevedono la confisca dell'auto per il consumatore
che supera il livello 1,5 di alcolemia.
Red/Cro
111241 nov 10
Che prevede obbligo precursori in locali che somministrano alcol
Roma, 11 nov. (Apcom) - Da dopodomani gli avventori di bar,
ristoranti trattorie, osterie e simili troveranno un 'servizio'
in pi: da sabato, infatti, con l'entrata in vigore dell'ultima
fase del codice della strada nella parte di contrasto alla guida
in stato di ebbrezza, tutti i locali che somministrano alcolici
e la cui attivit si protrae oltre la mezzanotte dovranno mettere
a disposizione dei clienti i precursori per la rilevazione del
tasso alcolemico e affiggere le tabelle alcolemiche previste
dalla nuova normativa.
Le tabelle, da esporre in un posto visibile ai clienti, spiega
la Fipe, sono corredate di ogni informazione anche sui sintomi
correlati ai vari livelli di assunzione di bevande alcoliche. Le
locandine sono fornite dalla Fipe e possono essere scaricate
elettronicamente o distribuite in formato cartaceo dalle
associazioni territoriali Fipe-Confcommercio a tutti gli
associati. Le 103 associazioni territoriali di Fipe-Confcommercio
hanno gi messo a disposizione tabelle e precursori.
Il limite di legge da non superare per potersi mettere al
volante della propria auto per non incorrere in forti ammende in
caso di fermi da parte delle forze dell'ordine quello di 0,5
grammi di tasso alcolemico. Per esempio il valore 0,5 corrisponde
a 3/4 bicchieri di vino per una donna di 60 chili a stomaco pieno
o a poco meno di mezzo litro per un uomo di 80 chili sempre a
stomaco pieno. Per alcune categorie di conducenti resta per
l'obbligo del tasso zero di alcol nel sangue per poter guidare.
Le sanzioni prevedono la confisca dell'auto per il consumatore
che supera il livello 1,5 di alcolemia.
Red/Cro
111241 nov 10
BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE"
BERLUSCONI. MAGALDI (GOD):"MAI CESSATI SUOI RAPPORTI CON MASSONI"
IN UN LIBRO,PARLA CAPO DISSIDENTI INTERNI A GRANDE ORIENTE ITALIA
(DIRE) Roma, 11 nov. - "I rapporti di Berlusconi con la
Massoneria non sono mai cessati". La pensa cosi' Gioele Magaldi,
capo massone di Grande Oriente Democratico, la folta corrente di
dissidenti interna al Grande Oriente d'Italia. Autore, tra
l'altro, della lettera comparsa in internet il 26 luglio scorso
in cui invita il "fratello Berlusconi" a ritirare alcuni
provvedimenti, in particolare il Lodo Alfano e il disegno di
legge sulle intercettazioni, minacciando la chiamata in armi di
"fratelli" del Pdl, ex Forza Italia. Massoni che al momento
opportuno potrebbero disertare le scelte del leader politico.
Nell'intervista raccolta in "P3 Tutta la verita'. Analisi,
documenti e biografie della nuova piovra che pretende di
governare l'Italia", libro di Giusy Arena e Filippo Barone,
(Editori Riuniti), Magaldi fa una premessa storica: l'elenco di
962 nomi scoperto nel marzo 1981 a casa di Licio Gelli a
Castiglion Fibocchi e' solo una parte del materiale disponibile
sulla P2. La parte piu' scottante dei documenti, in realta', non
e' stata divulgata ma custodita in quattro luoghi diversi perche'
potrebbe avere "conseguenza traumatiche per tanta gente".
"La massoneria oggi ha solo assunto nuove maschere- spiega
Magaldi- senza nessuna effettiva soluzione di continuita'
rispetto all'opera di Licio Gelli che anche in passato non era
affatto deviante, ma al contrario perfettamente organico ai
vertici del Grande Oriente d'Italia".
Oggi questa P3 in che rapporti sta con quella P2?
"Formalmente la P3 e' un'invenzione della stampa che le ha dato
il nome, non e' una loggia regolarmente costituita all'interno
del Grande Oriente d'Italia a differenza di quanto era avvenuto
per la P2. Ma sostanzialmente esiste, eccome".
Chi sta in cima a questa struttura?
"Si dice ci sia Berlusconi, piu' giu' Dell'Utri e ancora Verdini,
Carboni e poi gli altri, i Martino, i Lombardi. La
manovalanza...".
Berlusconi e la massoneria...
"Non fu un fatto superficiale l'adesione di Berlusconi alla P2 di
Gelli. Non fini' li'. Il suo interesse alla massoneria, al mondo
dell'esoterismo e dell'iniziazione lo coinvolge da sempre in modo
significativo. Tramite Flavio Carboni e Giuseppe Pisanu e' stato
in grandi e costanti rapporti con Armando Corona, Gran Maestro
del Grande Oriente del 1982 al 1990 e poi in rapporti stretti con
Francesco Cossiga".
Questo in gioventu' e poi?
"Berlusconi e' una sorta di maestro illuminato che per conto suo
ha conquistato i gradi della sua successiva iniziazione. Poi non
ha fatto vita di loggia. Cessata la vicenda della P2 non si e'
iscritto altrove. Ne ha fatta direttamente una sua...".
Berlusconi a capo di un gruppo autonomo. E chi ne fa parte?
"E' una loggia di cui farebbero parte alcuni suoi collaboratori.
Gustavo Raffi mi racconto' dell'affiliazione di Cesare Previti,
tramite una loggia romana. C'e' chi racconta che Marcello
Dell'Utri e suo fratello siano molto affascinati dal milieu
massonico e farebbero parte di questo ambito cosi' riservato
costituito da Berlusconi".(SEGUE)
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
BERLUSCONI. MAGALDI (GOD):"MAI CESSATI SUOI RAPPORTI CON MASSONI" -2-
(DIRE) Roma, 11 nov. - Berlusconi, Verdini, Dell'Utri... sembra
un normale vertice di partito, con l'anomalia d'esser fatto in
casa. Perche' scandalizzarsi?
"Non proprio un vertice di partito- risponde Gioele Magaldi, capo
massone di Grande Oriente Democratico, la corrente di dissidenti
interna al Grande Oriente d'Italia- se si usano i parametri e i
rituali della massoneria: non se partecipano fratelli non
appartenenti alle forze politiche ufficiali o provenienti da
paesi stranieri. E, soprattutto se ne sono esclusi altri
protagonisti del Pdl".
Quindi il problema sta nella cabina di regia...
"Il problema e' se le decisioni vengono prese in organi ufficiali
del Pdl o vengono prese altrove. Vi sarebbe un luogo, una loggia
massonica fatta in casa da Berlusconi che pianifica le strategie
piu' importanti, in ambito politico, aziendale. In questo modo le
riunioni del PdL sono svuotate di vero significato, perche' non
c'e' una discussione ma solo distribuzione di compiti e ordini
imposti".
Ci sono persone all'interno della loggia che non fanno parte
dell'entourage politico?
"Direi di si', ci sono personaggi diversi da quelli che siamo
abituati a considerare i vertici del Pdl. Cosi' come ci sono
personaggi che ne sono tenuti fuori, tipo Tremonti, Bossi,
Bondi...".
Massoni e partiti politici. Quanti e dove?
"Ci sono massoni nel Pdl ma in tutta la politica, anche nel Pd".
E nella Lega Nord?
"Molti leghisti hanno il dente avvelenato con noi perche' sono
stati rifiutati. La massoneria ha caro il processo risorgimentale
che ha portato all'Unita' d'Italia. Molti leghisti di giorno
tuonano contro la massoneria e l'Unita' e di notte ci chiedono di
poter aderire".
Parlava di alcuni massoni dell'ex Forza Italia che sarebbero in
dissenso con Berlusconi...
"Quelli che ci hanno contattato finora sono un gruppetto, ma il
numero e' significativo, quanto basta in questo periodo per far
ballare la maggioranza".
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
NNNN
BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE"
NUOVA LETTERA AL 'FRATELLO SILVIO'. MASSONI GUARDANO A SINISTRA
(DIRE) Roma, 11 nov. - "La P3 non esiste come Loggia regolare,
all'interno del Grande Oriente d'Italia. E' pero' reale il fatto
che indagando su personaggi come Denis Verdini, Flavio Carboni,
Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi sia stato individuato un
'braccio', una filiera che porta alla 'Loggia di Arcore', il cui
capo e' Silvio Berlusconi". Cosi' Gioele Magaldi, Maestro
Venerabile a capo di Grande Oriente Democratico, la prima
corrente di dissidenti (circa 7 mila componenti) interna alla
piu' grande famiglia massonica italiana, il Grande Oriente
d'Italia. "La 'Loggia di Arcore' e' una realta' in piedi dal
1991- continua Magaldi- caratterizzata dai tradizionali rituali
massonici, che ha cominciato a rafforzarsi e potenziarsi tra il
1992 e il 1993, completamente sotto il controllo di Berlusconi,
grazie alla quale il premier e' riuscito a tessere rapporti e
relazioni importanti con personaggi del milieu massonico
internazionale. E' una Loggia molto piu' potente della P2 ed e'
cresciuta a dismisura in questi ultimi 19 anni".
"Il tempo della P2 non e' finito- prosegue Magaldi- ll nuovo
corso del piduismo e' gestito dallo stesso Raffi, Gran Maestro
del GOI, il quale non ha affatto smantellato i rapporti impropri
con Silvio Berlusconi mirando alla trasparenza promessa. Raffi ha
avuto una deriva dispotica e filo berlusconiana che ha costretto
me ed altri fratelli a dar vita al Grande Oriente Democratico. E
riusciremo a rinnovarci. Dall'America arriva un'aria di
rigenerazione che investira' tutto, politica e massoneria".
Ed e' sempre Magaldi, ad annunciare come imminente l'arrivo
della "lettera aperta numero due" indirizzata al "Fratello
Silvio". La prima, comparsa il 26 luglio scorso sul web faceva
riferimento alla vita massonica di Berlusconi, sfidando
apertamente il premier a ritirare il Lodo Alfano e il disegno di
legge sulle intercettazioni: "Ti diffido dal reiterare,con la
nuova stagione, tentativi di approvazione e/o promulgazione di
liberticidi e incostituzionali atti legislativi". (SEGUE)
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE" -2-
(DIRE) Roma, 11 nov. - Il Venerabile Magaldi annuncia anche a
breve la nascita del movimento Democrazia Radical Popolare per
aiutare i partiti di centro-sinistra "a legare fra loro e ad
unirsi su fondamenti solidi e lungimiranti, non dell'ennesimo
nuovo partito, di cui il paese non sente proprio il bisogno". Vi
potranno aderire massoni e non, impegnati "per favorire la
formazione di una grande coalizione di centro-sinistra che
raggiunga una forte connotazione identitaria insieme ad un
progetto di vasto respiro non solo per vincere le elezioni, ma
soprattutto per ben governare l'Italia nei prossimi anni". E
conclude: "Vorrei illuminare in modo netto i cari compagni
dell'opposizione (Pd in testa) che e' illusoria qualsiasi ipotesi
di sconfiggere Berlusconi tramite inchieste giudiziarie o menate
moralistiche sui suoi festini privati. Queste cose possono al
massimo costituire un 'contorno contestuale', nel quale diventa
dirimente e decisivo un programma politico forte, riconoscibile e
convincente".
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
NNNN
IN UN LIBRO,PARLA CAPO DISSIDENTI INTERNI A GRANDE ORIENTE ITALIA
(DIRE) Roma, 11 nov. - "I rapporti di Berlusconi con la
Massoneria non sono mai cessati". La pensa cosi' Gioele Magaldi,
capo massone di Grande Oriente Democratico, la folta corrente di
dissidenti interna al Grande Oriente d'Italia. Autore, tra
l'altro, della lettera comparsa in internet il 26 luglio scorso
in cui invita il "fratello Berlusconi" a ritirare alcuni
provvedimenti, in particolare il Lodo Alfano e il disegno di
legge sulle intercettazioni, minacciando la chiamata in armi di
"fratelli" del Pdl, ex Forza Italia. Massoni che al momento
opportuno potrebbero disertare le scelte del leader politico.
Nell'intervista raccolta in "P3 Tutta la verita'. Analisi,
documenti e biografie della nuova piovra che pretende di
governare l'Italia", libro di Giusy Arena e Filippo Barone,
(Editori Riuniti), Magaldi fa una premessa storica: l'elenco di
962 nomi scoperto nel marzo 1981 a casa di Licio Gelli a
Castiglion Fibocchi e' solo una parte del materiale disponibile
sulla P2. La parte piu' scottante dei documenti, in realta', non
e' stata divulgata ma custodita in quattro luoghi diversi perche'
potrebbe avere "conseguenza traumatiche per tanta gente".
"La massoneria oggi ha solo assunto nuove maschere- spiega
Magaldi- senza nessuna effettiva soluzione di continuita'
rispetto all'opera di Licio Gelli che anche in passato non era
affatto deviante, ma al contrario perfettamente organico ai
vertici del Grande Oriente d'Italia".
Oggi questa P3 in che rapporti sta con quella P2?
"Formalmente la P3 e' un'invenzione della stampa che le ha dato
il nome, non e' una loggia regolarmente costituita all'interno
del Grande Oriente d'Italia a differenza di quanto era avvenuto
per la P2. Ma sostanzialmente esiste, eccome".
Chi sta in cima a questa struttura?
"Si dice ci sia Berlusconi, piu' giu' Dell'Utri e ancora Verdini,
Carboni e poi gli altri, i Martino, i Lombardi. La
manovalanza...".
Berlusconi e la massoneria...
"Non fu un fatto superficiale l'adesione di Berlusconi alla P2 di
Gelli. Non fini' li'. Il suo interesse alla massoneria, al mondo
dell'esoterismo e dell'iniziazione lo coinvolge da sempre in modo
significativo. Tramite Flavio Carboni e Giuseppe Pisanu e' stato
in grandi e costanti rapporti con Armando Corona, Gran Maestro
del Grande Oriente del 1982 al 1990 e poi in rapporti stretti con
Francesco Cossiga".
Questo in gioventu' e poi?
"Berlusconi e' una sorta di maestro illuminato che per conto suo
ha conquistato i gradi della sua successiva iniziazione. Poi non
ha fatto vita di loggia. Cessata la vicenda della P2 non si e'
iscritto altrove. Ne ha fatta direttamente una sua...".
Berlusconi a capo di un gruppo autonomo. E chi ne fa parte?
"E' una loggia di cui farebbero parte alcuni suoi collaboratori.
Gustavo Raffi mi racconto' dell'affiliazione di Cesare Previti,
tramite una loggia romana. C'e' chi racconta che Marcello
Dell'Utri e suo fratello siano molto affascinati dal milieu
massonico e farebbero parte di questo ambito cosi' riservato
costituito da Berlusconi".(SEGUE)
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
BERLUSCONI. MAGALDI (GOD):"MAI CESSATI SUOI RAPPORTI CON MASSONI" -2-
(DIRE) Roma, 11 nov. - Berlusconi, Verdini, Dell'Utri... sembra
un normale vertice di partito, con l'anomalia d'esser fatto in
casa. Perche' scandalizzarsi?
"Non proprio un vertice di partito- risponde Gioele Magaldi, capo
massone di Grande Oriente Democratico, la corrente di dissidenti
interna al Grande Oriente d'Italia- se si usano i parametri e i
rituali della massoneria: non se partecipano fratelli non
appartenenti alle forze politiche ufficiali o provenienti da
paesi stranieri. E, soprattutto se ne sono esclusi altri
protagonisti del Pdl".
Quindi il problema sta nella cabina di regia...
"Il problema e' se le decisioni vengono prese in organi ufficiali
del Pdl o vengono prese altrove. Vi sarebbe un luogo, una loggia
massonica fatta in casa da Berlusconi che pianifica le strategie
piu' importanti, in ambito politico, aziendale. In questo modo le
riunioni del PdL sono svuotate di vero significato, perche' non
c'e' una discussione ma solo distribuzione di compiti e ordini
imposti".
Ci sono persone all'interno della loggia che non fanno parte
dell'entourage politico?
"Direi di si', ci sono personaggi diversi da quelli che siamo
abituati a considerare i vertici del Pdl. Cosi' come ci sono
personaggi che ne sono tenuti fuori, tipo Tremonti, Bossi,
Bondi...".
Massoni e partiti politici. Quanti e dove?
"Ci sono massoni nel Pdl ma in tutta la politica, anche nel Pd".
E nella Lega Nord?
"Molti leghisti hanno il dente avvelenato con noi perche' sono
stati rifiutati. La massoneria ha caro il processo risorgimentale
che ha portato all'Unita' d'Italia. Molti leghisti di giorno
tuonano contro la massoneria e l'Unita' e di notte ci chiedono di
poter aderire".
Parlava di alcuni massoni dell'ex Forza Italia che sarebbero in
dissenso con Berlusconi...
"Quelli che ci hanno contattato finora sono un gruppetto, ma il
numero e' significativo, quanto basta in questo periodo per far
ballare la maggioranza".
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
NNNN
BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE"
NUOVA LETTERA AL 'FRATELLO SILVIO'. MASSONI GUARDANO A SINISTRA
(DIRE) Roma, 11 nov. - "La P3 non esiste come Loggia regolare,
all'interno del Grande Oriente d'Italia. E' pero' reale il fatto
che indagando su personaggi come Denis Verdini, Flavio Carboni,
Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi sia stato individuato un
'braccio', una filiera che porta alla 'Loggia di Arcore', il cui
capo e' Silvio Berlusconi". Cosi' Gioele Magaldi, Maestro
Venerabile a capo di Grande Oriente Democratico, la prima
corrente di dissidenti (circa 7 mila componenti) interna alla
piu' grande famiglia massonica italiana, il Grande Oriente
d'Italia. "La 'Loggia di Arcore' e' una realta' in piedi dal
1991- continua Magaldi- caratterizzata dai tradizionali rituali
massonici, che ha cominciato a rafforzarsi e potenziarsi tra il
1992 e il 1993, completamente sotto il controllo di Berlusconi,
grazie alla quale il premier e' riuscito a tessere rapporti e
relazioni importanti con personaggi del milieu massonico
internazionale. E' una Loggia molto piu' potente della P2 ed e'
cresciuta a dismisura in questi ultimi 19 anni".
"Il tempo della P2 non e' finito- prosegue Magaldi- ll nuovo
corso del piduismo e' gestito dallo stesso Raffi, Gran Maestro
del GOI, il quale non ha affatto smantellato i rapporti impropri
con Silvio Berlusconi mirando alla trasparenza promessa. Raffi ha
avuto una deriva dispotica e filo berlusconiana che ha costretto
me ed altri fratelli a dar vita al Grande Oriente Democratico. E
riusciremo a rinnovarci. Dall'America arriva un'aria di
rigenerazione che investira' tutto, politica e massoneria".
Ed e' sempre Magaldi, ad annunciare come imminente l'arrivo
della "lettera aperta numero due" indirizzata al "Fratello
Silvio". La prima, comparsa il 26 luglio scorso sul web faceva
riferimento alla vita massonica di Berlusconi, sfidando
apertamente il premier a ritirare il Lodo Alfano e il disegno di
legge sulle intercettazioni: "Ti diffido dal reiterare,con la
nuova stagione, tentativi di approvazione e/o promulgazione di
liberticidi e incostituzionali atti legislativi". (SEGUE)
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE" -2-
(DIRE) Roma, 11 nov. - Il Venerabile Magaldi annuncia anche a
breve la nascita del movimento Democrazia Radical Popolare per
aiutare i partiti di centro-sinistra "a legare fra loro e ad
unirsi su fondamenti solidi e lungimiranti, non dell'ennesimo
nuovo partito, di cui il paese non sente proprio il bisogno". Vi
potranno aderire massoni e non, impegnati "per favorire la
formazione di una grande coalizione di centro-sinistra che
raggiunga una forte connotazione identitaria insieme ad un
progetto di vasto respiro non solo per vincere le elezioni, ma
soprattutto per ben governare l'Italia nei prossimi anni". E
conclude: "Vorrei illuminare in modo netto i cari compagni
dell'opposizione (Pd in testa) che e' illusoria qualsiasi ipotesi
di sconfiggere Berlusconi tramite inchieste giudiziarie o menate
moralistiche sui suoi festini privati. Queste cose possono al
massimo costituire un 'contorno contestuale', nel quale diventa
dirimente e decisivo un programma politico forte, riconoscibile e
convincente".
(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10
NNNN
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009). (10G0205) (GU n. 263 del 10-11-2010 - Suppl. Ordinario n.246)
mercoledì 10 novembre 2010
valdannini, sentenze, Roma, cgil,silp cgil, ruolo dei sindacati, sindacato autonomo polizia, siulp, sindacato polizia, politica, newsletter, creare newsletter, newsletter manager, newsletter software, news, varese news, news server, news calciomercato, n
valdannini, sentenze, Roma, cgil,silp cgil, ruolo dei sindacati, sindacato autonomo polizia, siulp, sindacato polizia, politica, newsletter, creare newsletter, newsletter manager, newsletter software, news, varese news, news server, news calciomercato, n: "Consiglio di Stato '...Concorso vicesovrintendente ...L'odierno ricorrente aveva indicato come esatta la risposta: D) Al Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, mentre la Commissione esaminatrice ha, invece, ritenuto corretta solo la risposta A) 'All'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione'. Secondo l'assunto del ricorrente, entrambe le risposte potrebbero considerarsi corrette, in quanto l'organo gerarchicamente superiore a quello che irroga la detta sanzione disciplinare coincide con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza....'
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"DI PIETRO: PREMIER A SCORTE DICE 'BEATI VOI, A ME TOCCA TROMBARE'" (CHE SQUALLORE- NO COMMENT!!! )
DI PIETRO: PREMIER A SCORTE DICE 'BEATI VOI, A ME TOCCA TROMBARE'
(DIRE) Roma, 10 nov. - "Noi non vogliamo sapere che cosa fanno lescorte, ma cosa ci fanno il presidente del consiglio e gli amici
suoi delle scorte...". Cosi' Antonio Di Pietro replica alla
risposta del ministro Elio Vito sull'interrogazione di Idv
relativa all'uso delle scorte da parte del premier.
"E' possibile- dice Di Pietro leggendo in aula alcune
dichiarazioni di uomini assegnati alla sicurezza del presidente
del consiglio- leggere che il premier, salutando gli uomini della
sua sicurezza, dica: 'Beati voi che andate a casa a dormire, a me
tocca andare a trombare?'". E che le scorte siano utilizzate per
"accompagnare a casa delle signorine? Vogliamo anche sapere-
aggiunge Di Pietro- se anche Emilio Fede ha un servizio discorte".
Su questo "deve riferire il ministro dell'interno, il quale
deve aprire una verifica interna per accertare l'esistenza di
abusi. Il punto non e' cosa dovrebbero fare le scorte, ma cosa
non dovrebbe fare il premier", ribadisce Di Pietro. "Ma per
fortuna- conclude il leader dell'Idv- tra poco ce ne
liberiamo...".
(Rai/ Dire)
15:51 10-11-10
NNNN
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209) (GU n. 262 del 9-11-2010 - Suppl.
CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO - CONFISCA DEL VEICOLO – NATURA – SANZIONE PENALE ACCESSORIA
Perdite d'acqua e reponsabilita' del condominio per le parti comuni
B.R. e D.G. convenivano in giudizio F.N. esponendo: che l'appartamento di loro proprietà era stato interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dalle tubature dell'impianto dell'appartamento soprastante di proprietà della F. la quale si era opposta a far accedere alla propria abitazione un idraulico per l'esecuzione delle necessarie riparazioni; che ciò aveva reso necessario il ricorso ad un procedimento ex articolo 700 c.p.c., conclusosi con pronuncia con la quale era stato ordinato alla F. di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori atti ad eliminare le infiltrazioni; che i lavori erano stati eseguiti; che era stato possibile stabilire che la perdita aveva avuto origine "nella braga di innesto dello scarico del lavandino della F. alla colonna condominiale". Gli attori chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni.
La F. , costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda - sostenendone l'infondatezza - e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta. Con sentenza 21/1/2003 l'adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale - condannando la convenuta a pagare agli attori euro 971,31 a titolo di risarcimento danni - e rigettava quella incidentale.
Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D. .
Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d'acqua infiltratasi nel soffitto dell'appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale; che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla "braga" in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l'appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra Pa. - trasfusi nella relazione del 21/10/1999 - e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell'appartamento dei coniugi B. - D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l'onere della spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra Pa. in lire 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F. Na. con ricorso affidato a quattro motivi. Re. B. e D.G. hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sostenendo che - come affermato nella stessa sentenza impugnata - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d'acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell'edificio. Infatti la "braga di innesto" tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell'interpretare l'articolo 1117 c.c., n. 3.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt'uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex articolo 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio.
Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra B. e del geometra Pa. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte - quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi - la stessa questione relativa alla condominialità o meno della "braga" della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi B. - D. .
Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare - e che il Collegio condivide e fa propri - secondo cui:
- ai sensi del l'articolo 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792);
- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'articolo 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).
- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).
Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che - come ammesso dalla stessa ricorrente - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale.
Va solo aggiunto - con riferimento all'asserita violazione dell'articolo 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso - che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere - dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti.
Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.
La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
Va infine rilevata l'inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l'asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra B. e del geometra Pa. , nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000).
Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.
Sotto quest'ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato.
La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all'onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando "verosimile" l'estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell'immobile dei coniugi B. . I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all'inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (articolo 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'articolo 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l'articolo 2056 c.c., richiamato l'articolo 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'articolo 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609).
Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto - confermando la decisione del primo giudice - di dover aggiungere, all'importo indicato dal geometra Pa. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B. , una somma (peraltro molto contenuta) per il "verosimile" ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all'estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell'inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista.
Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 200,00, oltre euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge.
La F. , costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda - sostenendone l'infondatezza - e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti determinati dalla loro illecita condotta. Con sentenza 21/1/2003 l'adito tribunale di Cremona accoglieva la domanda principale - condannando la convenuta a pagare agli attori euro 971,31 a titolo di risarcimento danni - e rigettava quella incidentale.
Avverso la detta sentenza la F. proponeva appello al quale resistevano il B. e la D. .
Con sentenza 19/4/2005 la corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: che la perdita d'acqua infiltratasi nel soffitto dell'appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo creato per convogliare le acque del lavandino della F. alla colonna condominiale; che la distinzione, operata dalla appellante, tra tratto di proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale, non trovava alcun riscontro sul piano tecnico e contrastava con la definizione comunemente data alla "braga" in questione; che quindi correttamente il tribunale aveva affermato l'appartenenza del tratto di tubazione in questione in proprietà esclusiva alla F. ed aveva ravvisato la sussistenza in capo alla stessa della responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c; che la prova della sussistenza del danno subito dagli appellati risultava dagli accertamenti eseguiti dal geometra Pa. - trasfusi nella relazione del 21/10/1999 - e dalla acquisita documentazione fotografica, oltre che dalla prova testimoniale; che, come emergeva da tali risultanze probatorie, i soffitti e le pareti del servizio igienico e relativo disimpegno dell'appartamento dei coniugi B. - D. erano interessati da evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua; che, al contrario di quanto asserito dalla appellante, il condominio non si era accollato l'onere della spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento degli appellati; che la quantificazione del danno in euro 800,00, in linea capitale, pur essendo più ampia rispetto a quella indicata dal geometra Pa. in lire 1.350,000, era giustificata da vari elementi (nel dettaglio indicati); che giustamente era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla F. tenuto conto della riscontrata legittimità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dai citati coniugi.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da F. Na. con ricorso affidato a quattro motivi. Re. B. e D.G. hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la F. denuncia violazione dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sostenendo che - come affermato nella stessa sentenza impugnata - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà di essa ricorrente alla colonna condominiale. La perdita d'acqua è quindi da ascriversi alla rottura di un elemento comune dell'edificio. Infatti la "braga di innesto" tra la colonna di scarico condominiale e l'utenza esclusiva di un singolo condomino costituisce un corpo unico con la colonna condominiale ed è un elemento di esclusiva proprietà del condominio. La corte di appello ha quindi errato nell'interpretare l'articolo 1117 c.c., n. 3.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c., deducendo che la presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia trae giustificazione all'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sul bene stesso. Nella specie essa F. non ha mai avuto un potere di intervento sulla parte della tubatura in questione trattandosi di un pezzo da considerarsi un tutt'uno con la braga condominiale. Infatti per poter intervenire è stata necessaria una delibera condominiale. La responsabilità ex articolo 2051 c.c., va quindi imputata solo al condominio.
Con il terzo motivo la F. denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la parte della tubatura che ha causato il danno appartiene ad un unico blocco costituente la colonna verticale di proprietà condominiale così come provato dalla documentazione prodotta. Il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni elementi probatori quali: le perizie del geometra B. e del geometra Pa. e i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte - quale più quale meno e sia pur sotto aspetti e profili diversi - la stessa questione relativa alla condominialità o meno della "braga" della colonna di scarico dalla quale sono derivate le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dei coniugi B. - D. .
Al riguardo va osservato che la soluzione data dalla corte di appello a tale quesito è ineccepibile e conforme ai principi che questa Corte ha avuto modo di affermare - e che il Collegio condivide e fa propri - secondo cui:
- ai sensi del l'articolo 1117 c.c., n. 3, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poichè la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perchè serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (sentenza 17 marzo 2005 n. 5792);
- in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'articolo 1117 c.c., n. 3, anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (sentenze 1/1/2001 n. 583; 8.10.1998,n. 9940, in tema di impianto di riscaldamento).
- la spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio, che, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli, sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico ed a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (sentenza 18/12/1995 n. 12894).
Avuto riguardo ai principi esposti la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame posto che - come ammesso dalla stessa ricorrente - il punto di rottura della tubazione di scarico è stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di proprietà della F. alla colonna condominiale.
Va solo aggiunto - con riferimento all'asserita violazione dell'articolo 2051 c.c., denunciata con il secondo motivo di ricorso - che la citata norma prevede una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere - dovere di custodirla e di vigilare, affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti.
Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (nel caso in esame non offerta) del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento.
La corte di merito, che così ha interpretato la norma in questione, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
Va infine rilevata l'inammissibilità delle critiche mosse in questa sede (con il terzo motivo di ricorso) avente ad oggetto l'asserito omesso (o errato) esame delle prove documentali acquisite (le perizie del geometra B. e del geometra Pa. , nonchè i verbali di assemblea condominiale del 23/11/1999 e del 25/1/2000).
Dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per la loro evidente incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.
Sotto quest'ultimo aspetto bisogna segnalare che il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e valutazione delle indicate prove documentali senza riportarne il contenuto specifico e completo il che non consente di ricostruirne - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo ed i punti salienti ed importanti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: tale onere non è stato nella specie rispettato.
La ricorrente, inoltre, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2697, 2056 e 1223 c.c., nonchè vizi di motivazione, deducendo che la corte di appello non ha applicato correttamente le norme relative al risarcimento del danno extracontrattuale ed all'onere probatorio a carico della parte lesa. La corte di merito ha infatti ritenuto sufficienti le prove relative al danno considerando "verosimile" l'estensione del risarcimento anche ad ulteriori e non provate spese di tinteggiatura dell'immobile dei coniugi B. . I danni risarcibili sono solo quelli direttamente ed immediatamente conseguenti all'inadempimento. Il danneggiale, inoltre, deve rispondere solo delle conseguenze probabili della sua condotta e non di quelle remote, improbabili o indirette che possano dipendere dal suo operato. Nella specie il presunto danno relativo alla tinteggiatura del soffitto non è stato suffragato da alcun elemento probatorio. Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto risarcibili detti danni meramente verosimili ed ipotetici. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui ha preso atto della Delib. condominiale 15 gennaio 2002, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese relative alla ricerca ed alla riparazione del guasto idraulico.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato posto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente e come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (articolo 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'articolo 2056 c.c, avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (sentenza 30/3/2005 n. 6725). Pertanto, anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano, resta applicabile il principio per cui, non avendo l'articolo 2056 c.c., richiamato l'articolo 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'articolo 1223 c.c., e non su quello della causalità materiale di cui agli articoli 40 e 41 c.p. (sentenza 31/5/2005 n. 11609).
Correttamente, quindi la corte di appello ha ritenuto - confermando la decisione del primo giudice - di dover aggiungere, all'importo indicato dal geometra Pa. per la quantificazione dei danni subiti dai coniugi B. , una somma (peraltro molto contenuta) per il "verosimile" ulteriore danno al soffitto del locale soggiorno. In proposito la corte di merito ha ampiamente giustificato tale decisione facendo espresso riferimento: alla limitala valutazione operata dal professionista relativa solo alle spese di ripritino e tinteggiatura del soffitto del bagno; all'estensione del fenomeno dannoso anche al soffitto locale soggiorno; al perdurare della causa dell'inconveniente anche dopo il sopralluogo del professionista.
Si tratta, come appare palese, di una motivazione adeguata e congrua, frutto di un insindacabile valutazione delle risultanze probatorie e sorretta da coerenti argomenti immuni da vizi logici e giuridici.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 200,00, oltre euro 600,00 a titolo di onorario ed oltre accessori come per legge.
martedì 9 novembre 2010
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
concorso per l'ammissione al 17° corso biennale di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
News della giornata
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 28-10-2010 n. 86959-28/08.03
Rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente presso Commissioni mediche locali - Modello unificato per il rilascio provvisorio del permesso di guida ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ed ex art. 37, comma 4, della legge n. 448 del 1998 - Istruzioni operative.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.(completa di modulistica) - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 5-11-2010 n. 25/I/0018618
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Congedo di maternità - Adozioni internazionali - Fruizione del congedo ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 in caso di interruzione della procedura adottiva.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 5-11-2010 n. 88827/08.03
Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall'articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - Rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica.. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
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TERREMOTO: SINDACATI PS, ANNULLATA PROTESTA ALL'AQUILA DECISIONE DOPO ANNULLAMENTO IMPEGNI PREMIER FUORI CASERMA GDF
TERREMOTO: SINDACATI PS, ANNULLATA PROTESTA ALL'AQUILA
DECISIONE DOPO ANNULLAMENTO IMPEGNI PREMIER FUORI CASERMA GDF
(ANSA) - L'AQUILA, 9 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp), nell'esprimere solidarieta' alle popolazioni del
Veneto, della Calabria e di tutte le localita' colpite dagli
eventi catastrofici delle ultime ore, hanno annunciato che,
''l'annullamento degli impegni al di fuori della Caserma della
Guardia di Finanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'incertezza dell'ultim'ora circa la sua presenza
all'Aquila, impediscono, per oggi, il materiale svolgimento
della programmata manifestazione di protesta dei sindacati''.
''La mobilitazione, tutt'ora in atto - si legge in una nota
congiunta dei sindacati - e la presa di posizione dei
poliziotti, ha comunque apportato delle novita', non tanto sul
fronte dei tagli indiscriminati alla sicurezza posti in essere
dal Governo, quanto alla concessione di alcuni strumenti che
possano garantire ai cittadini aquilani un minimo di diritto
alla sicurezza. Le serrate trattative tra le Segreterie
Nazionali dei sindacati di Polizia ed i vertici del
Dipartimento, hanno gia' assicurato il riconoscimento di sede
disagiata anche per l'anno 2011 e il mantenimento dell'attuale
standard di ore di straordinario emergente per garantire ai
cittadini i servizi di sicurezza minimi''.
''Siamo in attesa di conoscere - si prosegue nella nota - gli
esiti sul nodo della sede strategica della Questura e della
Polizia Stradale ed il destino dei poliziotti in servizio nelle
baracche e nel sottoscala della Cassa di Risparmio della
Provincia dell'Aquila. Per questo ultimo aspetto e per la
questione relativa alle aggregazioni dei poliziotti del cratere
in servizio in altre sedi, le organizzazioni sindacali del
cartello, sono state convocate in tarda serata nella sede della
Questura sita negli uffici della Carispaq, per un incontro
urgente con il vicecapo della Polizia, Nicola Izzo. Sulla scorta
di cio' la preannunciata manifestazione sara' rimandata ad altra
data qualora non si raggiungeranno gli esiti sperati''. (ANSA).
COM-HNZ/RST
09-NOV-10 16:09 NNNN
DECISIONE DOPO ANNULLAMENTO IMPEGNI PREMIER FUORI CASERMA GDF
(ANSA) - L'AQUILA, 9 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp), nell'esprimere solidarieta' alle popolazioni del
Veneto, della Calabria e di tutte le localita' colpite dagli
eventi catastrofici delle ultime ore, hanno annunciato che,
''l'annullamento degli impegni al di fuori della Caserma della
Guardia di Finanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'incertezza dell'ultim'ora circa la sua presenza
all'Aquila, impediscono, per oggi, il materiale svolgimento
della programmata manifestazione di protesta dei sindacati''.
''La mobilitazione, tutt'ora in atto - si legge in una nota
congiunta dei sindacati - e la presa di posizione dei
poliziotti, ha comunque apportato delle novita', non tanto sul
fronte dei tagli indiscriminati alla sicurezza posti in essere
dal Governo, quanto alla concessione di alcuni strumenti che
possano garantire ai cittadini aquilani un minimo di diritto
alla sicurezza. Le serrate trattative tra le Segreterie
Nazionali dei sindacati di Polizia ed i vertici del
Dipartimento, hanno gia' assicurato il riconoscimento di sede
disagiata anche per l'anno 2011 e il mantenimento dell'attuale
standard di ore di straordinario emergente per garantire ai
cittadini i servizi di sicurezza minimi''.
''Siamo in attesa di conoscere - si prosegue nella nota - gli
esiti sul nodo della sede strategica della Questura e della
Polizia Stradale ed il destino dei poliziotti in servizio nelle
baracche e nel sottoscala della Cassa di Risparmio della
Provincia dell'Aquila. Per questo ultimo aspetto e per la
questione relativa alle aggregazioni dei poliziotti del cratere
in servizio in altre sedi, le organizzazioni sindacali del
cartello, sono state convocate in tarda serata nella sede della
Questura sita negli uffici della Carispaq, per un incontro
urgente con il vicecapo della Polizia, Nicola Izzo. Sulla scorta
di cio' la preannunciata manifestazione sara' rimandata ad altra
data qualora non si raggiungeranno gli esiti sperati''. (ANSA).
COM-HNZ/RST
09-NOV-10 16:09 NNNN
lunedì 8 novembre 2010
TERREMOTO: VISITA PREMIER, SINDACATI PS ANNUNCIANO PROTESTE
TERREMOTO: VISITA PREMIER, SINDACATI PS ANNUNCIANO PROTESTE
(ANSA) - L'AQUILA, 8 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp) annunciano ''probabili iniziative di protesta in
occasione della visita all'Aquila del presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi'', prevista domani, in relazione alle
difficili condizioni di lavoro a 18 mesi dal terremoto.
''Mentre il presidente del Consiglio torna all'Aquila per la
consegna dei riconoscimenti di Protezione Civile ai vertici
delle forze di polizia, in riferimento ai servizi svolti nel
post-terremoto - si legge in una nota congiunta -, i poliziotti
aquilani, cioe' coloro che, mentre vivevano la tragedia sulla
loro pelle e su quella dei congiunti, hanno generosamente
prestato servizi e soccorso alla popolazione tralasciando i loro
problemi, ancora oggi sono costretti a lavorare ammassati e
dimenticati in malsani ambienti di fortuna''.
''Il Governo in carica - si legge ancora nella nota - ha
cercato di accreditarsi tantissimi meriti sulla ricostruzione,
sinora solo virtuale, a danno anche dell'immagine della
popolazione aquilana, non risparmiando figuracce neanche in
merito alla ricostruzione degli edifici strategici, come lo
stabile della Questura, luogo preposto alla pianificazione e al
coordinamento della sicurezza di tutta la provincia''. Di qui la
necessita' di lavorare in container o in sottoscala ''in
condizioni malsane''.
''Questo Esecutivo - conclude la nota dei sindacati di
Polizia - oltre a disattendere gli impegni presi con le donne e
gli uomini in divisa per il riconoscimento della specificita',
pretenderebbe, con una direttiva del gabinetto del ministro
Roberto Maroni, gia' emanata, di equiparare i poliziotti a tutti
gli impiegati civili e far funzionare la Polizia solo dalle 8
del mattino alle 18 di sera, come qualsiasi altro ufficio
pubblico, disconoscendo di fatto la richiesta di sicurezza da
parte dei cittadini, che e' articolata nelle 24 ore''. (ANSA).
Y3M-SAS
08-NOV-10 10:04 NNNN
(ANSA) - L'AQUILA, 8 NOV - Le segreterie provinciali aquilane
dei sindacati di Polizia (Sap, Siap, Silp, Ugl Polizia di Stato,
Coisp, Siulp) annunciano ''probabili iniziative di protesta in
occasione della visita all'Aquila del presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi'', prevista domani, in relazione alle
difficili condizioni di lavoro a 18 mesi dal terremoto.
''Mentre il presidente del Consiglio torna all'Aquila per la
consegna dei riconoscimenti di Protezione Civile ai vertici
delle forze di polizia, in riferimento ai servizi svolti nel
post-terremoto - si legge in una nota congiunta -, i poliziotti
aquilani, cioe' coloro che, mentre vivevano la tragedia sulla
loro pelle e su quella dei congiunti, hanno generosamente
prestato servizi e soccorso alla popolazione tralasciando i loro
problemi, ancora oggi sono costretti a lavorare ammassati e
dimenticati in malsani ambienti di fortuna''.
''Il Governo in carica - si legge ancora nella nota - ha
cercato di accreditarsi tantissimi meriti sulla ricostruzione,
sinora solo virtuale, a danno anche dell'immagine della
popolazione aquilana, non risparmiando figuracce neanche in
merito alla ricostruzione degli edifici strategici, come lo
stabile della Questura, luogo preposto alla pianificazione e al
coordinamento della sicurezza di tutta la provincia''. Di qui la
necessita' di lavorare in container o in sottoscala ''in
condizioni malsane''.
''Questo Esecutivo - conclude la nota dei sindacati di
Polizia - oltre a disattendere gli impegni presi con le donne e
gli uomini in divisa per il riconoscimento della specificita',
pretenderebbe, con una direttiva del gabinetto del ministro
Roberto Maroni, gia' emanata, di equiparare i poliziotti a tutti
gli impiegati civili e far funzionare la Polizia solo dalle 8
del mattino alle 18 di sera, come qualsiasi altro ufficio
pubblico, disconoscendo di fatto la richiesta di sicurezza da
parte dei cittadini, che e' articolata nelle 24 ore''. (ANSA).
Y3M-SAS
08-NOV-10 10:04 NNNN
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