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mercoledì 16 febbraio 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-2-2011 n. 3751 Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751 (1).
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2).
Come già comunicato con il Msg. del 30 settembre 2010, n. 24433 il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla L. n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1 (2)
(2) Si omette l’allegato 1 in quanto non riportato alla fonte.
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
46,8110
1953
45,6264
1954
44,1488
1955
42,6679
1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
37,2262
1960
36,0230
1961
34,7665
1962
32,8575
1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2).
Come già comunicato con il Msg. del 30 settembre 2010, n. 24433 il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla L. n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1 (2)
(2) Si omette l’allegato 1 in quanto non riportato alla fonte.
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
46,8110
1953
45,6264
1954
44,1488
1955
42,6679
1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
37,2262
1960
36,0230
1961
34,7665
1962
32,8575
1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Ministero dell'interno Circ. 9-2-2011 n. 1019 Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Società Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27, commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 - Circ. 27 luglio 2010, n. 4848. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Circ. 9 febbraio 2011, n. 1019 (1).
Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Società Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27, commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 - Circ. 27 luglio 2010, n. 4848.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Alle
Prefetture
Loro sedi
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
Corso III Novembre, 11
38100 - Trento
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Viale Principe Eugenio di Savoia, 11
39100 - Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della Val d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'immigrazione
Via Fornovo, 8
00192 - Roma
Si comunica che in data 26 gennaio 2011 è stato sottoscritto l'allegato Protocollo d'intesa con la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, come in oggetto indicato.
Il Direttore centrale
Malandrino
Allegato
Protocollo di intesa
Tra
il Ministero dell'interno, con sede legale in Roma - Via del Viminale n. l,
E
la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale, con sede legale in Roma - Via del Viminale, 43,
Sentito
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visti
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni, in particolare l'art. 27, commi 1-ter e 1-quater;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ''Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".
Premesso
che agli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall'art. 5-bis del T.U. sull'Immigrazione per le categorie di lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e g) ed in particolare:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza o di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di Società italiane o di Società di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato;
Considerata
- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Le parti concordano quanto segue
Art. 1
Oggetto del Protocollo.
Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
Art. 2
Impegni dell'Amministrazione dell'interno.
1. Consente l'accesso, da parte della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
4. Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
Art. 3
Impegni della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale.
La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Pertanto la Metro Remittance Italia Spa unipersonale autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del T.U., D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto.
Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.
Art. 4
Durata.
Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
Art. 5
Integrazioni e Modifiche.
Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 6
Tutela dei dati personali.
La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2 - comma 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi. L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il
rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo stesso.
Art. 7
Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - Roma
Metro Remittance Italia Spa unipersonale - Via del Viminale, 43 - 00184 - Roma (Rm).
Roma, 26 gennaio 2011
Per il Ministero dell'Interno
il Direttore centrale per le politiche dell’immigrazione e dell'asilo
Angelo Malandrino
Per la Metro Remittance Italia Spa unipersonale
il Rappresentante legale
Eduardo Abrenica
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27
Circ. 27 luglio 2010, n. 4848
Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Società Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27, commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 - Circ. 27 luglio 2010, n. 4848.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Alle
Prefetture
Loro sedi
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
Corso III Novembre, 11
38100 - Trento
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Viale Principe Eugenio di Savoia, 11
39100 - Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della Val d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'immigrazione
Via Fornovo, 8
00192 - Roma
Si comunica che in data 26 gennaio 2011 è stato sottoscritto l'allegato Protocollo d'intesa con la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, come in oggetto indicato.
Il Direttore centrale
Malandrino
Allegato
Protocollo di intesa
Tra
il Ministero dell'interno, con sede legale in Roma - Via del Viminale n. l,
E
la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale, con sede legale in Roma - Via del Viminale, 43,
Sentito
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visti
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni, in particolare l'art. 27, commi 1-ter e 1-quater;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ''Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".
Premesso
che agli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall'art. 5-bis del T.U. sull'Immigrazione per le categorie di lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e g) ed in particolare:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza o di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di Società italiane o di Società di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato;
Considerata
- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Le parti concordano quanto segue
Art. 1
Oggetto del Protocollo.
Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
Art. 2
Impegni dell'Amministrazione dell'interno.
1. Consente l'accesso, da parte della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
4. Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
Art. 3
Impegni della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale.
La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Pertanto la Metro Remittance Italia Spa unipersonale autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del T.U., D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto.
Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.
Art. 4
Durata.
Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
Art. 5
Integrazioni e Modifiche.
Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 6
Tutela dei dati personali.
La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2 - comma 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi. L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il
rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo stesso.
Art. 7
Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - Roma
Metro Remittance Italia Spa unipersonale - Via del Viminale, 43 - 00184 - Roma (Rm).
Roma, 26 gennaio 2011
Per il Ministero dell'Interno
il Direttore centrale per le politiche dell’immigrazione e dell'asilo
Angelo Malandrino
Per la Metro Remittance Italia Spa unipersonale
il Rappresentante legale
Eduardo Abrenica
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27
Circ. 27 luglio 2010, n. 4848
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circ. N. 2011/09/02 4617/RU Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222. Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.
Circ. 9 febbraio 2011, n. 4617/RU (1) .
Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222.
(1) Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.
Ai
Dirigenti Generali Territoriali
Loro sedi
Al
Dipartimento per i Trasporti terrestri Segreteria Amministrativa
Sede
Al
CSRPAD
Roma
Ai
CPA
Loro sedi
Alle
Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione
Loro sedi
Tutti '
Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti
90.100 - Palermo
Alla
Regione Siciliana
Assessorato regionale Turismo Commercio e Trasporti
Direzione compartimentale per la Sicilia
90.141 - Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung'Adige San Nicolò, 14
33.100 - Trento
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Traffico e Trasporti
39100 - Bolzano
e, pc:
Tutti '
Anfia
Torino
Alla
Cuna
Torino
Tutti '
Unrae
Roma
Alla
Assogasliquidi
Roma
Alla
Assomeco / Assometano
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100 - Reggio Emilia
Alla
Associazione Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia 47/49
Milano
Tutti '
Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
Roma
Al
Consorzio Italiano Gpl
Roma
Alla
Federchimica
Via G. da Procida, 11
20.149 - Milano
Alla
Federmetano
Via Alberelli, 2
50100 - Bologna
Alla
Consorzio NGV System Italia
Via Serio, 16
20.139 - Milano
Alla
Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
Roma
Al
Comitato Tecnico prof.le Gpl
Via Larga, 8
20.122 - Milano
Si informano codesti Uffici Che l'Italia ha sottoscritto Gli Accordi Multilaterali M220 e M222. Gli Accordi di CUI in Oggetto, di CUI SI Allega Copia, prevedono deroghe per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose.
L'Accordo M220 e Volto uno consentire l'Impiego di recipienti uno Pressione di salvataggio Nelle circostanze in CUI i recipienti utilizzati uno Pressione per il Trasporto di Sostanze gassose della Classe 2 e corrosivo della Classe 8 risultino danneggiati ovvero non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento.
I recipienti di salvataggio utilizzabili SONO indicati in apposito allegato all'Accordo Stesso. La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 31 dicembre 2013.
L'Accordo M222 introdurre deroghe Alle Norme al fine di semplificare dell'ADR il Trasporto dei Rifiuti. Dette deroghe, il Che devono comunque Essere combinate con la Normativa Nazionale Che Regola lo SPECIFICO Settore, non SI applicano ai Rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).
L'Accordo M222 prevede il regime semplificato per i also generatori di aerosol costituenti Rifiuti (ONU 1950) e, Ove non Possa escludersi la Produzione di Fase Liquida, il Rifiuto viene considerato ai Fini della classificazione, Alla stregua delle Sostanze liquide.
La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 2015/08/01.
Ovviamente la Validità dei medesimi Accordi e Limitata ai Territori dei PAESI Che Hanno Gli stessi sottoscritto.
E opportuno segnalare Contatta uno codesti Uffici Che i Trasporti Che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di CUI sopra, dovranno Essere corredati del Documento di Trasporto contenente la specifica dizione indicata Sotto, Quale XXX corrisponde rispettivamente NELLA uno M220 M222 ovvero:
"Trasporto concordato secondo i termini della convenzione multilaterale M XXX".
Il Direttore Generale
Arch. Maurizio Vitelli
Allegati
ACCORDO MULTILATERALE M220
Nella sezione 1.5.1 di ADR
Per quanto riguarda il trasporto di recipienti a pressione per la classe 2 o classe 8 in recipienti a pressione di salvataggio
(1) In deroga alle disposizioni del capitolo 6.2 e il paragrafo 4.1.3.6 dell'ADR, recipienti a pressione piena di sostanze pericolose della classe 2 o classe 8 possono essere trasportati in recipienti a pressione di salvataggio.
La pressione di salvataggio recipienti utilizzati per il trasporto in base a questo accordo multilaterale sono quelli descritti nella allegata approvazioni [*]. In aggiunta alla loro approvazione anche possono essere utilizzati per il trasporto di recipienti a pressione contenenti sostanze della classe 8.
Considerando che il "recipiente a pressione Salvage" in termini di questo accordo multilaterale mezzi speciali recipienti a pressione approvata in cui sono inseriti danneggiato, difettoso, non conforme recipienti in pressione (per esempio recipienti a pressione) per il loro trasporto per lo smaltimento.
[*] Si veda la pressione ricettacolo di salvataggio TG 168, prodotto da Sigri Elektrographit GmbH nel 1998, utente: Air Liquide GmbH, l'ultima ispezione periodica 2009/04/27 fatto da TUV Rhieinland e la pressione ricettacolo di salvataggio 09-5.227, prodotto da Krämer GmbH nel 2005, l'utente : Gerling Holz & Co KG, dichiarazione di conformità UE DD1-AUG-10-06-693577-053.
(2) Le seguenti condizioni e disposizioni devono essere applicate:
(A) Il presente accordo multilaterale si applica alle navi a pressione fabbricate in lega metallica.
(B) le navi Tale pressione deve essere posto in recipienti a pressione di salvataggio di dimensioni adeguate. Più di un apparecchio a pressione possono essere immessi nel recipiente stesso di pressione di salvataggio, se l'identità delle sostanze è nota e se le sostanze che non reagiscono pericolosamente tra loro, secondo 4.1.1.6.
(C) misure adeguate devono essere prese per impedire spostamenti eccessivi del recipiente a pressione all'interno del recipiente di recupero ad esempio la pressione con l'aggiunta di mezzi adeguati per il partizionamento, la sicurezza e ammortizzazione. Le parti danneggiate dovranno essere accuratamente protetti contro il contatto con il corpo del recipiente a pressione di salvataggio.
(D) il riempimento deve verificare la compatibilità delle sostanze della classe 8 con il materiale dei recipienti a pressione il salvataggio. Se c'è qualche dubbio sulla integrità dei vasi a pressione, misure supplementari devono essere prese (rivestimento ad esempio, o sacchetti).
(E) consentire la manipolazione e lo smaltimento dei recipienti trasportati all'interno, il progetto può includere equipaggiamenti speciali altrimenti non utilizzati per le bombole o fusti a pressione come teste piane, dispositivi di apertura rapida e le aperture nella parte cilindrica. Queste deviazioni - tra cui misure alternative imposte - e istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione di tali dispositivi deve essere chiaramente indicato nei documenti che fanno parte del riconoscimento.
(F) Le istruzioni per l'uso del recipiente a pressione di salvataggio devono essere tenuti in unità di trasporto. Personalizzazione dell'imballaggio o recipienti a pressione spacchettamento in recipienti a pressione il recupero deve essere formato su queste istruzioni.
(3) Tutte le etichette prescritte per le sostanze all'interno dei vasi pressione deve essere applicata al recipiente a pressione di salvataggio. recipiente a pressione di soccorso devono inoltre essere contrassegnati con il "SOCCORSO" secondo 5.2.1.3 dell'ADR.
(4) Le imprese interessate provvedono a che, nel loro piano di sicurezza di cui al capitolo 1.10, le condizioni di queste carrozze sono prese in considerazione.
(5) Gli altri requisiti applicabili della ADR devono essere soddisfatte.
(6) La parola «SOCCORSO DI PRESSIONE contenitore" e "Trasporto concordato ai sensi della sezione 1.5.1 ADR (M220)" devono essere incluse nel documento di trasporto. Una copia di tale accordo deve essere tenuto a bordo dell'unità di trasporto.
(7) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2013 per il trasporto sui territori di tali ADR Parti contraenti firmatarie del presente accordo. Se è revocata prima di allora da uno dei firmatari, e rimarrà valida fino alla data di cui sopra solo per il trasporto nei territori delle Parti contraenti l'ADR che firmatario del presente accordo che non l'hanno revocata.
Fatto a Parigi il 25 juil 2010
L'autorità competente per l'ADR in Francia
Cédric Bourillet
Accordo multilaterale M222 di cui alla sezione 1.5.1 di ADR per il trasporto di determinati rifiuti contenenti merci pericolose
1. Introduzione
1.1 Il presente accordo si applica solo in connessione con la raccolta e la carneficina dei rifiuti in linea con il quadro della normativa sui rifiuti.
1,2 In deroga alle disposizioni ADR, la carneficina dei rifiuti che sono merci pericolose o contenenti merci pericolose consentite alle condizioni di sezioni da 2 a 7.
1.3 Questo accordo non si applica al trasporto delle classi ot rifiuti 1.6.2 e 7.
2. Classificazione
2,1 Assegnazione semplificata
L'assegnazione in base a 2.1 3.5.5 ADR può essere applicato anche ai
a) ONU 1950 aerosol rifiuti e
b) la classificazione di una sostanza liquida, se lo sviluppo di una fase liquida non può essere esclusa.
2,2 aggiunta di altro materiale per errore
Quando, secondo la ADR, i rifiuti vengono assegnati a un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni di ADR, una mescolanza di elementi per errore dei rifiuti con una diversa classificazione non devono essere presi in considerazione se nessuna reazione pericolosa e senza alcun impatto fondamentale su il grado di pericolosità del carico totale si può aspettare dal materiale admixtured.
2,3 per i medicinali
Disposizione speciale 601 del capitolo 3.3 dell'ADR si applicano anche ai rifiuti di medicinali se non sono più in imballaggi di un tipo destinati alla vendita al dettaglio o di distribuzione.
3. Packaging
3.1 Il imballaggi di cui alla tabella A del capitolo 3.2 per il numero delle Nazioni Unite deve essere utilizzato.
3.2 Per i seguenti rifiuti, gli imballaggi che sono scaduti o non sono stati testati possono essere utilizzati anche:
a) rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio III.
b) i rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio II, che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella in allegato al presente accordo in base al loro numero ONU e la descrizione.
3.3 Il imballaggi possono avere fibbie e ammaccature. La loro condizione e contenuto, nonché le modalità di trasporto non debbono compromettere la conformità alle disposizioni di tutela di cui al punto 4.1.1 dell'ADR.
4 Il trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa, le deroghe si applicano le seguenti:
4,1 ONU 1950 aerosol rifiuti, ad eccezione di quelle perdite o gravemente deformata possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, contenitori chiusi o telonati grandi contenitori alla rinfusa.
Non devono essere protetti contro scariche accidentali, a condizione che le misure per prevenire pericolose aumentare la pressione e atmosfere pericolose sono affrontate.
Essa è assicurata per mezzo di misure costruttive o di altri (come l'uso di materiale assorbente o vassoio a tenuta stagna), che non ci sarà alcuna perdita di liquidi dal compartimento di carico dei veicoli oi contenitori durante il trasporto.
Prima del carico, i vani di carico dei veicoli o contenitori, compresi i loro apparati, deve essere ispezionato per danni veicoli o container con compartimenti di carico danneggiato non deve essere caricato. I vani di carico dei veicoli oi contenitori non devono essere caricati sopra la cima delle loro pareti.
4,2 Rifiuti delle Nazioni Unite 3.175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi ed i contenitori chiusi con ventilazione adeguata.
5. Marcatura dei colli
Le disposizioni del capitolo 5.2 ADR, sulla marcatura dei colli si applica con le seguenti deroghe:
5.1 Le etichette possono essere apposte sull'imballaggio, come prescritto in 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche in questi casi, in cui i requisiti specificati nella disposizione di cui non sono soddisfatte.
5.2 Il marchio di sostanza pericolose per l'ambiente non è necessario.
6. Informazioni nel documento di trasporto
Le disposizioni della sezione 5.4.1 di ADR sulle informazioni contenute nel documento di trasporto si applica con le seguenti deroghe:
6.1 La quantità di merci pericolose secondo 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata.
6 2 Per i mezzi di contenimento vuoti conformemente al punto 5.4.1.1.6 dell'ADR, una sufficiente descrizione distintivo generale del carico pericoloso o di una parte di essa in questione possono essere indicati al posto delle specifiche secondo 5.4.1.1.1 (e) senza ADR indicando il numero di elementi.
6.3 L'iscrizione supplementare "pericolose per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR non è richiesto.
6.4 Il seguente dicitura supplementare deve essere fatta nel documento di trasporto: "Trasporto concordato ai sensi del 1.5.1 ADR (M222)".
7. Altre disposizioni
Tutte le altre disposizioni pertinenti di ADR si applica.
8. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a decorrere dal 2 agosto 2010 fino al 1 Agosto 2015 per il trasporto tra le Parti contraenti l'ADR, che hanno firmato questo accordo a meno che non venga revocata prima di tale data da parte di almeno uno dei firmatari, nel qual caso restano in vigore solo per i trasporti tra le Parti contraenti l'ADR che hanno firmato ma non hanno revocato tale accordo, sul loro territorio, fino a tale data.
Fatto a Vienna, il 19 luglio 2010
L'autorità competente per ADR nella Repubblica d'Austria.
Mag Othmar Krammer
Roma 14 gennaio 2011
L'autorità competente per ADR nella Repubblica di ltalia
Dr. Amedeo Fumero
Allegato - Le disposizioni che agevolano secondo 3.2 b) del presente accordo può essere utilizzata solo per i rifiuti che sono conformi con le voci di questa tabella
UN-No.
Nome secondo ADR
Limitatamente ai rifiuti di descrizione adiacenti
1263
PAINT
Lacca e fanghi di vernice e la diluizione di vernici e lacche, a base solvente (fase liquida è possibile) e / o contenenti metalli pesanti e residui non completamente guarita in imballaggi
1268
PETROLIO acqueviti, NAS o di prodotti petroliferi. NOS
Petrolio
1325
Solido infiammabile. BIOLOGICO, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
1759
CORROSIVO SOLIDI. NOS
Imballaggi con un contenuto corrosivo, solido
1866
SOLUZIONE DI RESINA
residui di resina, non curata
1992
INFIAMMABILE, LIQUIDO, TOSSICO, NAS
miscele a base solvente o fanghi, alogenati
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
Cleaner solvente
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
miscele a base solvente o di fango privo di composti alogenati (fase liquida possibile)
2588
PESTICIDI, solido. TOSSICA. NOS
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
2811
NOS TOSSICO organiche solide,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
3021
PESTICIDI, liquido, infiammabile, organico, TOSSICO, NAS
Pesticidi e insetticidi
3088
Auto-riscaldamento, organico, solido NOS
materiali filtranti, sacchetti di filtri con design personalizzato componenti pericolosi, prevalentemente inorganica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Oleoso rifiuti da garage
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
solidi a base solvente o una miscela di solidi senza composti alogenati (auto infiammabile)
3243
Solidi contenenti liquido tossico, NAS
Imballaggi con un contenuto tossico, liquido
3244
Solidi contenenti liquido corrosivo, nas
Imballaggi con contenuto corrosivo, liquido
3264
CORROSIVO, LIQUIDO, acido, INORGANICI, NAS
Acidi e acido-miscela con componenti progettati su misura
3266
CORROSIVO, LIQUIDO, BASIC, INORGANICI, NAS
miscela Liquori e distillati con componenti progettati su misura
3286
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, NAS
Di detersivi, contrassegnato come infiammabili, corrosivi e meno tossici
3288
NOS TOSSICO solide inorganiche,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
Dir. 24 settembre 2008, n. 2008/68/CE
Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222.
(1) Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.
Ai
Dirigenti Generali Territoriali
Loro sedi
Al
Dipartimento per i Trasporti terrestri Segreteria Amministrativa
Sede
Al
CSRPAD
Roma
Ai
CPA
Loro sedi
Alle
Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione
Loro sedi
Tutti '
Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti
90.100 - Palermo
Alla
Regione Siciliana
Assessorato regionale Turismo Commercio e Trasporti
Direzione compartimentale per la Sicilia
90.141 - Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung'Adige San Nicolò, 14
33.100 - Trento
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Traffico e Trasporti
39100 - Bolzano
e, pc:
Tutti '
Anfia
Torino
Alla
Cuna
Torino
Tutti '
Unrae
Roma
Alla
Assogasliquidi
Roma
Alla
Assomeco / Assometano
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100 - Reggio Emilia
Alla
Associazione Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia 47/49
Milano
Tutti '
Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
Roma
Al
Consorzio Italiano Gpl
Roma
Alla
Federchimica
Via G. da Procida, 11
20.149 - Milano
Alla
Federmetano
Via Alberelli, 2
50100 - Bologna
Alla
Consorzio NGV System Italia
Via Serio, 16
20.139 - Milano
Alla
Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
Roma
Al
Comitato Tecnico prof.le Gpl
Via Larga, 8
20.122 - Milano
Si informano codesti Uffici Che l'Italia ha sottoscritto Gli Accordi Multilaterali M220 e M222. Gli Accordi di CUI in Oggetto, di CUI SI Allega Copia, prevedono deroghe per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose.
L'Accordo M220 e Volto uno consentire l'Impiego di recipienti uno Pressione di salvataggio Nelle circostanze in CUI i recipienti utilizzati uno Pressione per il Trasporto di Sostanze gassose della Classe 2 e corrosivo della Classe 8 risultino danneggiati ovvero non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento.
I recipienti di salvataggio utilizzabili SONO indicati in apposito allegato all'Accordo Stesso. La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 31 dicembre 2013.
L'Accordo M222 introdurre deroghe Alle Norme al fine di semplificare dell'ADR il Trasporto dei Rifiuti. Dette deroghe, il Che devono comunque Essere combinate con la Normativa Nazionale Che Regola lo SPECIFICO Settore, non SI applicano ai Rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).
L'Accordo M222 prevede il regime semplificato per i also generatori di aerosol costituenti Rifiuti (ONU 1950) e, Ove non Possa escludersi la Produzione di Fase Liquida, il Rifiuto viene considerato ai Fini della classificazione, Alla stregua delle Sostanze liquide.
La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 2015/08/01.
Ovviamente la Validità dei medesimi Accordi e Limitata ai Territori dei PAESI Che Hanno Gli stessi sottoscritto.
E opportuno segnalare Contatta uno codesti Uffici Che i Trasporti Che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di CUI sopra, dovranno Essere corredati del Documento di Trasporto contenente la specifica dizione indicata Sotto, Quale XXX corrisponde rispettivamente NELLA uno M220 M222 ovvero:
"Trasporto concordato secondo i termini della convenzione multilaterale M XXX".
Il Direttore Generale
Arch. Maurizio Vitelli
Allegati
ACCORDO MULTILATERALE M220
Nella sezione 1.5.1 di ADR
Per quanto riguarda il trasporto di recipienti a pressione per la classe 2 o classe 8 in recipienti a pressione di salvataggio
(1) In deroga alle disposizioni del capitolo 6.2 e il paragrafo 4.1.3.6 dell'ADR, recipienti a pressione piena di sostanze pericolose della classe 2 o classe 8 possono essere trasportati in recipienti a pressione di salvataggio.
La pressione di salvataggio recipienti utilizzati per il trasporto in base a questo accordo multilaterale sono quelli descritti nella allegata approvazioni [*]. In aggiunta alla loro approvazione anche possono essere utilizzati per il trasporto di recipienti a pressione contenenti sostanze della classe 8.
Considerando che il "recipiente a pressione Salvage" in termini di questo accordo multilaterale mezzi speciali recipienti a pressione approvata in cui sono inseriti danneggiato, difettoso, non conforme recipienti in pressione (per esempio recipienti a pressione) per il loro trasporto per lo smaltimento.
[*] Si veda la pressione ricettacolo di salvataggio TG 168, prodotto da Sigri Elektrographit GmbH nel 1998, utente: Air Liquide GmbH, l'ultima ispezione periodica 2009/04/27 fatto da TUV Rhieinland e la pressione ricettacolo di salvataggio 09-5.227, prodotto da Krämer GmbH nel 2005, l'utente : Gerling Holz & Co KG, dichiarazione di conformità UE DD1-AUG-10-06-693577-053.
(2) Le seguenti condizioni e disposizioni devono essere applicate:
(A) Il presente accordo multilaterale si applica alle navi a pressione fabbricate in lega metallica.
(B) le navi Tale pressione deve essere posto in recipienti a pressione di salvataggio di dimensioni adeguate. Più di un apparecchio a pressione possono essere immessi nel recipiente stesso di pressione di salvataggio, se l'identità delle sostanze è nota e se le sostanze che non reagiscono pericolosamente tra loro, secondo 4.1.1.6.
(C) misure adeguate devono essere prese per impedire spostamenti eccessivi del recipiente a pressione all'interno del recipiente di recupero ad esempio la pressione con l'aggiunta di mezzi adeguati per il partizionamento, la sicurezza e ammortizzazione. Le parti danneggiate dovranno essere accuratamente protetti contro il contatto con il corpo del recipiente a pressione di salvataggio.
(D) il riempimento deve verificare la compatibilità delle sostanze della classe 8 con il materiale dei recipienti a pressione il salvataggio. Se c'è qualche dubbio sulla integrità dei vasi a pressione, misure supplementari devono essere prese (rivestimento ad esempio, o sacchetti).
(E) consentire la manipolazione e lo smaltimento dei recipienti trasportati all'interno, il progetto può includere equipaggiamenti speciali altrimenti non utilizzati per le bombole o fusti a pressione come teste piane, dispositivi di apertura rapida e le aperture nella parte cilindrica. Queste deviazioni - tra cui misure alternative imposte - e istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione di tali dispositivi deve essere chiaramente indicato nei documenti che fanno parte del riconoscimento.
(F) Le istruzioni per l'uso del recipiente a pressione di salvataggio devono essere tenuti in unità di trasporto. Personalizzazione dell'imballaggio o recipienti a pressione spacchettamento in recipienti a pressione il recupero deve essere formato su queste istruzioni.
(3) Tutte le etichette prescritte per le sostanze all'interno dei vasi pressione deve essere applicata al recipiente a pressione di salvataggio. recipiente a pressione di soccorso devono inoltre essere contrassegnati con il "SOCCORSO" secondo 5.2.1.3 dell'ADR.
(4) Le imprese interessate provvedono a che, nel loro piano di sicurezza di cui al capitolo 1.10, le condizioni di queste carrozze sono prese in considerazione.
(5) Gli altri requisiti applicabili della ADR devono essere soddisfatte.
(6) La parola «SOCCORSO DI PRESSIONE contenitore" e "Trasporto concordato ai sensi della sezione 1.5.1 ADR (M220)" devono essere incluse nel documento di trasporto. Una copia di tale accordo deve essere tenuto a bordo dell'unità di trasporto.
(7) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2013 per il trasporto sui territori di tali ADR Parti contraenti firmatarie del presente accordo. Se è revocata prima di allora da uno dei firmatari, e rimarrà valida fino alla data di cui sopra solo per il trasporto nei territori delle Parti contraenti l'ADR che firmatario del presente accordo che non l'hanno revocata.
Fatto a Parigi il 25 juil 2010
L'autorità competente per l'ADR in Francia
Cédric Bourillet
Accordo multilaterale M222 di cui alla sezione 1.5.1 di ADR per il trasporto di determinati rifiuti contenenti merci pericolose
1. Introduzione
1.1 Il presente accordo si applica solo in connessione con la raccolta e la carneficina dei rifiuti in linea con il quadro della normativa sui rifiuti.
1,2 In deroga alle disposizioni ADR, la carneficina dei rifiuti che sono merci pericolose o contenenti merci pericolose consentite alle condizioni di sezioni da 2 a 7.
1.3 Questo accordo non si applica al trasporto delle classi ot rifiuti 1.6.2 e 7.
2. Classificazione
2,1 Assegnazione semplificata
L'assegnazione in base a 2.1 3.5.5 ADR può essere applicato anche ai
a) ONU 1950 aerosol rifiuti e
b) la classificazione di una sostanza liquida, se lo sviluppo di una fase liquida non può essere esclusa.
2,2 aggiunta di altro materiale per errore
Quando, secondo la ADR, i rifiuti vengono assegnati a un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni di ADR, una mescolanza di elementi per errore dei rifiuti con una diversa classificazione non devono essere presi in considerazione se nessuna reazione pericolosa e senza alcun impatto fondamentale su il grado di pericolosità del carico totale si può aspettare dal materiale admixtured.
2,3 per i medicinali
Disposizione speciale 601 del capitolo 3.3 dell'ADR si applicano anche ai rifiuti di medicinali se non sono più in imballaggi di un tipo destinati alla vendita al dettaglio o di distribuzione.
3. Packaging
3.1 Il imballaggi di cui alla tabella A del capitolo 3.2 per il numero delle Nazioni Unite deve essere utilizzato.
3.2 Per i seguenti rifiuti, gli imballaggi che sono scaduti o non sono stati testati possono essere utilizzati anche:
a) rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio III.
b) i rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio II, che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella in allegato al presente accordo in base al loro numero ONU e la descrizione.
3.3 Il imballaggi possono avere fibbie e ammaccature. La loro condizione e contenuto, nonché le modalità di trasporto non debbono compromettere la conformità alle disposizioni di tutela di cui al punto 4.1.1 dell'ADR.
4 Il trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa, le deroghe si applicano le seguenti:
4,1 ONU 1950 aerosol rifiuti, ad eccezione di quelle perdite o gravemente deformata possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, contenitori chiusi o telonati grandi contenitori alla rinfusa.
Non devono essere protetti contro scariche accidentali, a condizione che le misure per prevenire pericolose aumentare la pressione e atmosfere pericolose sono affrontate.
Essa è assicurata per mezzo di misure costruttive o di altri (come l'uso di materiale assorbente o vassoio a tenuta stagna), che non ci sarà alcuna perdita di liquidi dal compartimento di carico dei veicoli oi contenitori durante il trasporto.
Prima del carico, i vani di carico dei veicoli o contenitori, compresi i loro apparati, deve essere ispezionato per danni veicoli o container con compartimenti di carico danneggiato non deve essere caricato. I vani di carico dei veicoli oi contenitori non devono essere caricati sopra la cima delle loro pareti.
4,2 Rifiuti delle Nazioni Unite 3.175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi ed i contenitori chiusi con ventilazione adeguata.
5. Marcatura dei colli
Le disposizioni del capitolo 5.2 ADR, sulla marcatura dei colli si applica con le seguenti deroghe:
5.1 Le etichette possono essere apposte sull'imballaggio, come prescritto in 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche in questi casi, in cui i requisiti specificati nella disposizione di cui non sono soddisfatte.
5.2 Il marchio di sostanza pericolose per l'ambiente non è necessario.
6. Informazioni nel documento di trasporto
Le disposizioni della sezione 5.4.1 di ADR sulle informazioni contenute nel documento di trasporto si applica con le seguenti deroghe:
6.1 La quantità di merci pericolose secondo 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata.
6 2 Per i mezzi di contenimento vuoti conformemente al punto 5.4.1.1.6 dell'ADR, una sufficiente descrizione distintivo generale del carico pericoloso o di una parte di essa in questione possono essere indicati al posto delle specifiche secondo 5.4.1.1.1 (e) senza ADR indicando il numero di elementi.
6.3 L'iscrizione supplementare "pericolose per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR non è richiesto.
6.4 Il seguente dicitura supplementare deve essere fatta nel documento di trasporto: "Trasporto concordato ai sensi del 1.5.1 ADR (M222)".
7. Altre disposizioni
Tutte le altre disposizioni pertinenti di ADR si applica.
8. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a decorrere dal 2 agosto 2010 fino al 1 Agosto 2015 per il trasporto tra le Parti contraenti l'ADR, che hanno firmato questo accordo a meno che non venga revocata prima di tale data da parte di almeno uno dei firmatari, nel qual caso restano in vigore solo per i trasporti tra le Parti contraenti l'ADR che hanno firmato ma non hanno revocato tale accordo, sul loro territorio, fino a tale data.
Fatto a Vienna, il 19 luglio 2010
L'autorità competente per ADR nella Repubblica d'Austria.
Mag Othmar Krammer
Roma 14 gennaio 2011
L'autorità competente per ADR nella Repubblica di ltalia
Dr. Amedeo Fumero
Allegato - Le disposizioni che agevolano secondo 3.2 b) del presente accordo può essere utilizzata solo per i rifiuti che sono conformi con le voci di questa tabella
UN-No.
Nome secondo ADR
Limitatamente ai rifiuti di descrizione adiacenti
1263
PAINT
Lacca e fanghi di vernice e la diluizione di vernici e lacche, a base solvente (fase liquida è possibile) e / o contenenti metalli pesanti e residui non completamente guarita in imballaggi
1268
PETROLIO acqueviti, NAS o di prodotti petroliferi. NOS
Petrolio
1325
Solido infiammabile. BIOLOGICO, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
1759
CORROSIVO SOLIDI. NOS
Imballaggi con un contenuto corrosivo, solido
1866
SOLUZIONE DI RESINA
residui di resina, non curata
1992
INFIAMMABILE, LIQUIDO, TOSSICO, NAS
miscele a base solvente o fanghi, alogenati
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
Cleaner solvente
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
miscele a base solvente o di fango privo di composti alogenati (fase liquida possibile)
2588
PESTICIDI, solido. TOSSICA. NOS
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
2811
NOS TOSSICO organiche solide,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
3021
PESTICIDI, liquido, infiammabile, organico, TOSSICO, NAS
Pesticidi e insetticidi
3088
Auto-riscaldamento, organico, solido NOS
materiali filtranti, sacchetti di filtri con design personalizzato componenti pericolosi, prevalentemente inorganica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Oleoso rifiuti da garage
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
solidi a base solvente o una miscela di solidi senza composti alogenati (auto infiammabile)
3243
Solidi contenenti liquido tossico, NAS
Imballaggi con un contenuto tossico, liquido
3244
Solidi contenenti liquido corrosivo, nas
Imballaggi con contenuto corrosivo, liquido
3264
CORROSIVO, LIQUIDO, acido, INORGANICI, NAS
Acidi e acido-miscela con componenti progettati su misura
3266
CORROSIVO, LIQUIDO, BASIC, INORGANICI, NAS
miscela Liquori e distillati con componenti progettati su misura
3286
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, NAS
Di detersivi, contrassegnato come infiammabili, corrosivi e meno tossici
3288
NOS TOSSICO solide inorganiche,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
Dir. 24 settembre 2008, n. 2008/68/CE
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali...Le variazioni osservate nel mese di novembre per l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali relativo all'intera economia derivano dall'applicazione degli incrementi tabellari per i seguenti accordi: estrazione minerali solidi, scuola privata religiosa, forze di polizia a ordinamento sia militare (carabinieri, finanza, ecc.) sia civile (polizia) e forze armate. Per le forze di polizia e le forze armate la variazione della retribuzione è comprensiva anche dell'incremento dell'indennità pensionabile. ...
martedì 15 febbraio 2011
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (11G0036) (GU n. 36 del 14-2-2011 - Suppl. Ordinario n.37) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 11-2-2011 n. 3605 Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 11 febbraio 2011, n. 3605 (1).
Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Sono stati richiesti chiarimenti circa il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.
L'Istituto con la Circ. n. 163 del 1984 aveva sostenuto l'iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.
Tale linea interpretativa è stata ribadita con la Circ. 26 aprile 2004, n. 70 purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.
La stessa circolare ha previsto che, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali, le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell'obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della L. n. 388 del 2000.
La posizione assunta dall'Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto.
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento con la sentenza della corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.
Con specifico riferimento alla quantificazione debitoria alcune strutture regionali dell'Istituto, peraltro, non essendo sostanzialmente in discussione già da parte della giurisprudenza di merito la fondatezza della richiesta della contribuzione in questione, hanno previsto dei criteri per la definizione del numeroso contenzioso pendente sulla materia, al fine di accelerare il recupero dei crediti connessi, ed hanno recepito, con proprie direttive quanto già stabilito nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 in merito alla riducibilità delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.
Questa direzione generale, avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale ritiene opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 e consentano in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.
In particolare, si ritiene che l'incertezza interpretativa sia ravvisabile sino alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008, successivamente alla quale la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento univoco riscontrabile non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale. Pertanto saranno accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia stessa [1]. Per i debiti insorti successivamente a tale data le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all'art. 116, commi 8 e 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:
- sia presentata apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;
- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
L'istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.
Le Sedi valuteranno le istanze di cui trattasi, presentate per la regolarizzazione con riduzione delle somme aggiuntive, alla luce dei criteri qui richiamati.
[1] Saranno oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.
Il Direttore generale
Nori
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Sono stati richiesti chiarimenti circa il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.
L'Istituto con la Circ. n. 163 del 1984 aveva sostenuto l'iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.
Tale linea interpretativa è stata ribadita con la Circ. 26 aprile 2004, n. 70 purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.
La stessa circolare ha previsto che, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali, le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell'obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della L. n. 388 del 2000.
La posizione assunta dall'Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto.
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento con la sentenza della corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.
Con specifico riferimento alla quantificazione debitoria alcune strutture regionali dell'Istituto, peraltro, non essendo sostanzialmente in discussione già da parte della giurisprudenza di merito la fondatezza della richiesta della contribuzione in questione, hanno previsto dei criteri per la definizione del numeroso contenzioso pendente sulla materia, al fine di accelerare il recupero dei crediti connessi, ed hanno recepito, con proprie direttive quanto già stabilito nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 in merito alla riducibilità delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.
Questa direzione generale, avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale ritiene opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 e consentano in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.
In particolare, si ritiene che l'incertezza interpretativa sia ravvisabile sino alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008, successivamente alla quale la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento univoco riscontrabile non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale. Pertanto saranno accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia stessa [1]. Per i debiti insorti successivamente a tale data le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all'art. 116, commi 8 e 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:
- sia presentata apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;
- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
L'istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.
Le Sedi valuteranno le istanze di cui trattasi, presentate per la regolarizzazione con riduzione delle somme aggiuntive, alla luce dei criteri qui richiamati.
[1] Saranno oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.
Il Direttore generale
Nori
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 8-2-2011 n. 13 Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.
Circ. 8 febbraio 2011, n. 13 (1).
Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Capo dipartimento per l'istruzione
Sede
Il processo di integrazione concerne un complesso insieme di attività e di pratiche messe in campo dall'istituzione scolastica, le quali è opportuno che siano pensate, alla loro origine, accessibili e funzionali per gli alunni con disabilità. Tale principio merita una profonda riflessione intorno al fare scuola quotidiano, che deve interrogarsi sul portato inclusivo che lo caratterizza.
Le Linee guida per l'integrazione scolastica del 4 agosto 2009, il Piano nazionale di formazione I CARE conclusosi nel 2010, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie anche grazie al Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" ed infine il Progetto ICF - Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione procedono, seppure secondo direttrici diverse, verso l'unica direzione di migliorare il processo di integrazione scolastica attraverso l'autoriflessione e l'intervento, da parte degli attori coinvolti, su quella complessità di segmenti che nell'intero costituiscono il processo citato.
Risulta pertanto necessario, tenuto conto delle condizioni di contesto, porre al vaglio dell'analisi critica le attività svolte nelle istituzioni scolastiche al fine di riconoscere in esse eventuali aspetti che costituiscono difficoltà di accesso e di inclusione per gli alunni con disabilità.
Uno strumento utile per realizzare tale vaglio potrà anche essere individuato nell'esito del Progetto ICF citato, orientato ad individuare, nelle istituzioni scolastiche, barriere e facilitatori che condizionano la partecipazione alla vita scolastica degli alunni in questione.
È quindi importante ribadire che il concetto di potenziamento dell'offerta formativa dovrà essere inteso come essenzialmente rivolto a migliorare il processo di inclusione, nell'alveo di una progettazione che abbia come fine ultimo la partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alla vita della classe e della scuola. A tale riguardo, le scuole potranno far riferimento alla documentazione conclusiva e alle buone pratiche emerse dal Piano di formazione I CARE che saranno rese pubbliche sul sito di questo Ministero (area Disabilità) entro la fine del prossimo febbraio, nonché ai software realizzati con l'Azione 6 del Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, già scaricabili dalla medesima area del sito citato.
Permane inoltre la necessità di implementare le risorse da destinare ai Centri Territoriali di Supporto istituiti nel 2006 al fine di assicurare la loro continuità, rappresentando strutture necessarie al territorio per la proposta di adeguate tecnologie assistive a sostegno dei bisogni dell'utenza nel campo della disabilità e al fine di venire incontro alle numerose richieste della medesima per la soluzione di problemi complessi e diversificati.
Criteri di riparto delle risorse
La Direttiva del Ministro n. 87 dell'8 novembre 2010, relativa agli interventi ex lege n. 440/1997, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità.
Il finanziamento di euro 5.828.450,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 e al numero dei Centri Territoriali di Supporto esistenti ed è comprensivo della somma spettante agli Istituti Atipici, attesa la mancata costituzione degli organismi di gestione degli stessi.
In particolare il predetto finanziamento è stato così suddiviso:
a) euro 5.378.450,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente (All. A);
b) euro 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto (All. B).
Pur nella piena autonomia delle scelte e delle valutazioni che saranno assunte da codesti Uffici nell'utilizzo dei predetti fondi, si ritiene opportuno, sulla base della necessità di rendere effettiva la dimensione inclusiva della scuola, fornire alcuni suggerimenti circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui al punto a):
- progetti per l'innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sociali degli alunni con disabilità;
- situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali di supporto per la disabilità;
- progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell'alunno con disabilità, con particolare riguardo all'istituto dell'alternanza scuola-lavoro;
- potenziamento delle relazioni scuola-famiglia;
- sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.
Per quanto attiene alla formazione del personale docente, che costituisce oggetto di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4, punto 3, del vigente CCNL - Comparto Scuola, si sottopongono alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell'integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;
- acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, anche mediante le nuove tecnologie;
- attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell'OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola.
Relativamente alle risorse di cui al punto b), tenuto conto del ruolo strategico che esse possono avere al fine della realizzazione di un effettivo processo di integrazione scolastica e per lo sviluppo di concrete pratiche di scuola inclusiva, si ritiene opportuno sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;
- attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all'interno dei
C.T.S;
- diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici per l'integrazione fra docenti curricolari e specializzati, con particolare riguardo ai prodotti realizzati con l'azione 6 del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità";
- progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;
- acquisto di software e hardware per l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare le opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti
Riguardo alle risorse finanziarie in oggetto, le SS.LL. come di consueto attiveranno, nelle forme previste, il monitoraggio delle stesse, al fine di verificarne l'effettivo e corretto utilizzo e di valutarne gli effetti sul processo di integrazione per individuare parametri di qualità e buone pratiche da diffondere, sulla base dei piani operativi,contenuti nel P.O.F., predisposti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle richieste e alle esigenze dell'utenza.
Ai fini di cui trattasi le SS.LL. vorranno procedere, come già evidenziato negli anni passati, non appena possibile e subordinatamente alle disponibilità delle risorse finanziarie, ad accreditare le risorse stesse presso le istituzioni scolastiche interessate, al fine di ridurre i tempi tecnici per l'utilizzo dei fondi in questione.
Nel rappresentare, infine, la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi a:
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio VII
tel. 06.58493605, 06.58492154; fax 06.58493566
e-mail: simoneschi.dgstudente@istruzione.it; mirella.dellaconcordiabasso@istruzione.it
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "A"
E.F. 2010 Direttiva 87 dell’8 novembre 2010 punto 1 lettera e) - punto 3 lettera e)
Piano di riparto di fondi a favore alunni in situazione di handicap A.S. 2009/2010
U.S.R.
Prescolastica
Primaria
Secondaria inferiore
Secondaria superiore
TOTALE
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
ABRUZZO
4216
13.299,00
4218
47.676,00
4214
39.750,00
4215
45.806,00
146.531,00
BASILICATA
4772
4.690,00
4725
15.022,00
4770
10.509,00
4771
15.911,00
46.132,00
CALABRIA
4959
15.051,00
4955
57.829,00
4954
53.494,00
4958
58.630,00
185.004,00
CAMPANIA
4585
47.855,00
4587
213.147,00
4583
202.935,00
4584
155.763,00
619.700,00
E.ROMAGNA
2928
21.403,00
2881
130.975,00
2926
97.697,00
2927
102.269,00
352.344,00
FRIULI V.G.
3111
5.581,00
3078
27.252,00
3109
24.402,00
3110
19.741,00
76.976,00
LAZIO
3670
42.748,00
3672
238.202,00
3668
195.187,00
3669
141.692,00
617.829,00
LIGURIA
2559
8.639,00
2561
47.884,00
2557
37.494,00
2558
28.053,00
122.070,00
LOMBARDIA
2186
50.585,00
2188
326.904,00
2184
277.418,00
2185
138.842,00
793.749,00
MARCHE
3852
16.535,00
3854
53.078,00
3850
39.274,00
3851
40.017,00
148.904,00
MOLISE
4034
1.989,00
4036
8.045,00
4032
7.659,00
4033
8.965,00
26.658,00
PIEMONTE
2377
29.152,00
2379
141.722,00
2375
116.548,00
2376
90.929,00
378.351,00
PUGLIA
4398
36.336,00
4400
127.710,00
4396
104.020,00
4397
123.940,00
392.006,00
SARDEGNA
5136
10.954,00
5138
41.085,00
5134
38.118,00
5135
39.453,00
129.610,00
SICILIA
5318
43.787,00
5320
223.685,00
5316
184.410,00
5317
164.253,00
616.135,00
TOSCANA
3306
22.888,00
3308
86.387,00
3304
75.076,00
3305
91.998,00
276.349,00
UMBRIA
3488
6.887,00
3490
23.392,00
3486
17.753,00
3487
19.623,00
67.655,00
VENETO
2741
24.817,00
2743
158.198,00
2739
130.886,00
2740
68.546,00
382.447,00
TOTALE
403.196,00
1.968.193,00
1.652.630,00
1.354.431,00
5.378.450,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "B"
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CENTRI SUPPORTO
RIPARTIZIONE euro 450.000,00 POTENZIAMENTO DEI CS
ABRUZZO
2
9.375,00
BASILICATA
1
4.688,00
CALABRIA
5
23.438,00
CAMPANIA
13
60.938,00
EMILIA ROMAGNA
5
23.437,00
FRIULI V. GIULIA
2
9.375,00
LAZIO
7
32.813,00
LIGURIA
3
14.062,00
LOMBARDIA
12
56.250,00
MARCHE
4
18.750,00
MOLISE
1
4.688,00
PIEMONTE
8
37.500,00
PUGLIA
6
28.125,00
SARDEGNA
4
18.750,00
SICILIA
9
42.187,00
TOSCANA
4
18.750,00
UMBRIA
3
14.062,00
VENETO
7
32.812,00
TOTALE
96
450.000,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
L. 18 dicembre 1997, n. 440
Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Capo dipartimento per l'istruzione
Sede
Il processo di integrazione concerne un complesso insieme di attività e di pratiche messe in campo dall'istituzione scolastica, le quali è opportuno che siano pensate, alla loro origine, accessibili e funzionali per gli alunni con disabilità. Tale principio merita una profonda riflessione intorno al fare scuola quotidiano, che deve interrogarsi sul portato inclusivo che lo caratterizza.
Le Linee guida per l'integrazione scolastica del 4 agosto 2009, il Piano nazionale di formazione I CARE conclusosi nel 2010, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie anche grazie al Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" ed infine il Progetto ICF - Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione procedono, seppure secondo direttrici diverse, verso l'unica direzione di migliorare il processo di integrazione scolastica attraverso l'autoriflessione e l'intervento, da parte degli attori coinvolti, su quella complessità di segmenti che nell'intero costituiscono il processo citato.
Risulta pertanto necessario, tenuto conto delle condizioni di contesto, porre al vaglio dell'analisi critica le attività svolte nelle istituzioni scolastiche al fine di riconoscere in esse eventuali aspetti che costituiscono difficoltà di accesso e di inclusione per gli alunni con disabilità.
Uno strumento utile per realizzare tale vaglio potrà anche essere individuato nell'esito del Progetto ICF citato, orientato ad individuare, nelle istituzioni scolastiche, barriere e facilitatori che condizionano la partecipazione alla vita scolastica degli alunni in questione.
È quindi importante ribadire che il concetto di potenziamento dell'offerta formativa dovrà essere inteso come essenzialmente rivolto a migliorare il processo di inclusione, nell'alveo di una progettazione che abbia come fine ultimo la partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alla vita della classe e della scuola. A tale riguardo, le scuole potranno far riferimento alla documentazione conclusiva e alle buone pratiche emerse dal Piano di formazione I CARE che saranno rese pubbliche sul sito di questo Ministero (area Disabilità) entro la fine del prossimo febbraio, nonché ai software realizzati con l'Azione 6 del Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, già scaricabili dalla medesima area del sito citato.
Permane inoltre la necessità di implementare le risorse da destinare ai Centri Territoriali di Supporto istituiti nel 2006 al fine di assicurare la loro continuità, rappresentando strutture necessarie al territorio per la proposta di adeguate tecnologie assistive a sostegno dei bisogni dell'utenza nel campo della disabilità e al fine di venire incontro alle numerose richieste della medesima per la soluzione di problemi complessi e diversificati.
Criteri di riparto delle risorse
La Direttiva del Ministro n. 87 dell'8 novembre 2010, relativa agli interventi ex lege n. 440/1997, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità.
Il finanziamento di euro 5.828.450,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 e al numero dei Centri Territoriali di Supporto esistenti ed è comprensivo della somma spettante agli Istituti Atipici, attesa la mancata costituzione degli organismi di gestione degli stessi.
In particolare il predetto finanziamento è stato così suddiviso:
a) euro 5.378.450,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente (All. A);
b) euro 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto (All. B).
Pur nella piena autonomia delle scelte e delle valutazioni che saranno assunte da codesti Uffici nell'utilizzo dei predetti fondi, si ritiene opportuno, sulla base della necessità di rendere effettiva la dimensione inclusiva della scuola, fornire alcuni suggerimenti circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui al punto a):
- progetti per l'innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sociali degli alunni con disabilità;
- situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali di supporto per la disabilità;
- progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell'alunno con disabilità, con particolare riguardo all'istituto dell'alternanza scuola-lavoro;
- potenziamento delle relazioni scuola-famiglia;
- sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.
Per quanto attiene alla formazione del personale docente, che costituisce oggetto di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4, punto 3, del vigente CCNL - Comparto Scuola, si sottopongono alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell'integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;
- acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, anche mediante le nuove tecnologie;
- attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell'OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola.
Relativamente alle risorse di cui al punto b), tenuto conto del ruolo strategico che esse possono avere al fine della realizzazione di un effettivo processo di integrazione scolastica e per lo sviluppo di concrete pratiche di scuola inclusiva, si ritiene opportuno sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;
- attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all'interno dei
C.T.S;
- diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici per l'integrazione fra docenti curricolari e specializzati, con particolare riguardo ai prodotti realizzati con l'azione 6 del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità";
- progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;
- acquisto di software e hardware per l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare le opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti
Riguardo alle risorse finanziarie in oggetto, le SS.LL. come di consueto attiveranno, nelle forme previste, il monitoraggio delle stesse, al fine di verificarne l'effettivo e corretto utilizzo e di valutarne gli effetti sul processo di integrazione per individuare parametri di qualità e buone pratiche da diffondere, sulla base dei piani operativi,contenuti nel P.O.F., predisposti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle richieste e alle esigenze dell'utenza.
Ai fini di cui trattasi le SS.LL. vorranno procedere, come già evidenziato negli anni passati, non appena possibile e subordinatamente alle disponibilità delle risorse finanziarie, ad accreditare le risorse stesse presso le istituzioni scolastiche interessate, al fine di ridurre i tempi tecnici per l'utilizzo dei fondi in questione.
Nel rappresentare, infine, la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi a:
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio VII
tel. 06.58493605, 06.58492154; fax 06.58493566
e-mail: simoneschi.dgstudente@istruzione.it; mirella.dellaconcordiabasso@istruzione.it
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "A"
E.F. 2010 Direttiva 87 dell’8 novembre 2010 punto 1 lettera e) - punto 3 lettera e)
Piano di riparto di fondi a favore alunni in situazione di handicap A.S. 2009/2010
U.S.R.
Prescolastica
Primaria
Secondaria inferiore
Secondaria superiore
TOTALE
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
ABRUZZO
4216
13.299,00
4218
47.676,00
4214
39.750,00
4215
45.806,00
146.531,00
BASILICATA
4772
4.690,00
4725
15.022,00
4770
10.509,00
4771
15.911,00
46.132,00
CALABRIA
4959
15.051,00
4955
57.829,00
4954
53.494,00
4958
58.630,00
185.004,00
CAMPANIA
4585
47.855,00
4587
213.147,00
4583
202.935,00
4584
155.763,00
619.700,00
E.ROMAGNA
2928
21.403,00
2881
130.975,00
2926
97.697,00
2927
102.269,00
352.344,00
FRIULI V.G.
3111
5.581,00
3078
27.252,00
3109
24.402,00
3110
19.741,00
76.976,00
LAZIO
3670
42.748,00
3672
238.202,00
3668
195.187,00
3669
141.692,00
617.829,00
LIGURIA
2559
8.639,00
2561
47.884,00
2557
37.494,00
2558
28.053,00
122.070,00
LOMBARDIA
2186
50.585,00
2188
326.904,00
2184
277.418,00
2185
138.842,00
793.749,00
MARCHE
3852
16.535,00
3854
53.078,00
3850
39.274,00
3851
40.017,00
148.904,00
MOLISE
4034
1.989,00
4036
8.045,00
4032
7.659,00
4033
8.965,00
26.658,00
PIEMONTE
2377
29.152,00
2379
141.722,00
2375
116.548,00
2376
90.929,00
378.351,00
PUGLIA
4398
36.336,00
4400
127.710,00
4396
104.020,00
4397
123.940,00
392.006,00
SARDEGNA
5136
10.954,00
5138
41.085,00
5134
38.118,00
5135
39.453,00
129.610,00
SICILIA
5318
43.787,00
5320
223.685,00
5316
184.410,00
5317
164.253,00
616.135,00
TOSCANA
3306
22.888,00
3308
86.387,00
3304
75.076,00
3305
91.998,00
276.349,00
UMBRIA
3488
6.887,00
3490
23.392,00
3486
17.753,00
3487
19.623,00
67.655,00
VENETO
2741
24.817,00
2743
158.198,00
2739
130.886,00
2740
68.546,00
382.447,00
TOTALE
403.196,00
1.968.193,00
1.652.630,00
1.354.431,00
5.378.450,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "B"
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CENTRI SUPPORTO
RIPARTIZIONE euro 450.000,00 POTENZIAMENTO DEI CS
ABRUZZO
2
9.375,00
BASILICATA
1
4.688,00
CALABRIA
5
23.438,00
CAMPANIA
13
60.938,00
EMILIA ROMAGNA
5
23.437,00
FRIULI V. GIULIA
2
9.375,00
LAZIO
7
32.813,00
LIGURIA
3
14.062,00
LOMBARDIA
12
56.250,00
MARCHE
4
18.750,00
MOLISE
1
4.688,00
PIEMONTE
8
37.500,00
PUGLIA
6
28.125,00
SARDEGNA
4
18.750,00
SICILIA
9
42.187,00
TOSCANA
4
18.750,00
UMBRIA
3
14.062,00
VENETO
7
32.812,00
TOTALE
96
450.000,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
L. 18 dicembre 1997, n. 440
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 3-2-2011 n. 8 Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
Nota 3 febbraio 2011, n. 8 (1).
Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
Caf
e, p.c.:
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l'anno 2011 è pari ad € 9.114,89 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 701,15), le disposizioni normative richiamate in oggetto prevedono che venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero nell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, una somma aggiuntiva (ed. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell'anzianità contributiva posseduta.
La somma aggiuntiva sarà erogata con lavorazione centralizzata sulla base delle informazioni inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo, dagli operatori delle Sedi (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati).
I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. "quattordicesima mensilità" riceveranno, allegato al Cud 2011, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede Inpdap competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2011 (all. 1).
In particolare, coloro che hanno ricevuto nel 2010 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2011, dovranno comunicare entro il 27 maggio 2011 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2011 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2011 l'importo corrispondente.
I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2011 dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l'anno 2011 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre p.v. in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti di legge e riportare le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, escludendo i redditi da pensione Inpdap in quanto questi saranno automaticamente considerati in sede di elaborazione centralizzata. Le sedi dovranno inserire i relativi dati nei seguenti termini:
- entro il 15 giugno 2011 per coloro che hanno già percepito nell'anno 2010 la somma aggiuntiva ovvero che compiono gli anni entro il 30 giugno 2011;
- entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi.
La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.
La presente nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
Sull'argomento sono state impartite le seguenti istruzioni:
- Circ. 25 settembre 2007, n. 26;
- Nota 28 settembre 2007, n. 30 e nota 25 ottobre 2007, n. 33;
- Nota 4 marzo 2008, n. 9;
- Circ. 3 aprile 2009, n. 7;
- Nota 19 febbraio 2010, n. 8.
Allegato 1
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima mensilità.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, la dichiarazione che trova qui allegata con l’indicazione dei redditi presunti del 2011, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, entro il 27 maggio 2011. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se Lei rispetterà tale termine e risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà la somma aggiuntiva, con la rata di pensione di luglio 2011. Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011, comprensivo di quello da pensione non supera gli € 9.114,89 annui (paria € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”.
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, per l'anno 2011, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell'Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età, la dichiarazione che trova qui allegata, con l'indicazione dei redditi presunti del 2011, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà tale importo con la mensilità di dicembre 2011 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del 64° anno di età.
Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011 comprensivo di quello da pensione, non supera gli € 9.114,89 annui, (pari a € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell’Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Allegato 2
Alla Sede provinciale/territoriale INPDAP
Il/La sottoscritto/a
, titolare della pensione iscr. n.
,
codice fiscale
, residente in
Via
DICHIARO/A di essere titolare nell’anno 2011
dei seguenti redditi presenti, oltre
quelli provenienti dalla pensione:
1) redditi di lavoro dipendente (prestato in Italia o all’estero) e assimilati, compresa Cassa integrazione
guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, etc., pari a €
;
2) redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa; prestazioni coordinate e
continuate, lavoro a progetto, pari a complessivi €
(……);
3) pensioni dirette e/o ai superstiti erogate da Stati esteri, pari a €
(……);
4) redditi di terreni e fabbricati (con esclusione della casa di abitazione), pari ad €
(……);
5) interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato, proventi di quote di investimento, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, etc., pari a
complessivi €
(……);
6) prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri ( escluse le indennità
di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi
parziali), pari a €
(……);
7) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, pari a €
(……);
8) assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, pari a €
(……);
9) altri redditi non assoggettabili a IRPEF, pari a €
con esclusione dei redditi derivanti
dalle pensioni di guerra;
10) altri redditi assoggettabili a IRPEF, pari a €
(……);
Dichiarazione di responsabilità
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), dichiaro che i dati indicati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione dei dati comunicati e sono consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei redditi comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento di una somma pari al beneficio corrisposto nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Data
Firma del/la richiedente
Allegato 3
Tabella A
(Articolo 5, comma 1 del D.L. n. 81/2007 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione
Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Fino a 15
336
Oltre 15 fino a 25
420
Oltre 25
504
D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 5
Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
Caf
e, p.c.:
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l'anno 2011 è pari ad € 9.114,89 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 701,15), le disposizioni normative richiamate in oggetto prevedono che venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero nell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, una somma aggiuntiva (ed. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell'anzianità contributiva posseduta.
La somma aggiuntiva sarà erogata con lavorazione centralizzata sulla base delle informazioni inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo, dagli operatori delle Sedi (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati).
I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. "quattordicesima mensilità" riceveranno, allegato al Cud 2011, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede Inpdap competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2011 (all. 1).
In particolare, coloro che hanno ricevuto nel 2010 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2011, dovranno comunicare entro il 27 maggio 2011 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2011 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2011 l'importo corrispondente.
I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2011 dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l'anno 2011 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre p.v. in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti di legge e riportare le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, escludendo i redditi da pensione Inpdap in quanto questi saranno automaticamente considerati in sede di elaborazione centralizzata. Le sedi dovranno inserire i relativi dati nei seguenti termini:
- entro il 15 giugno 2011 per coloro che hanno già percepito nell'anno 2010 la somma aggiuntiva ovvero che compiono gli anni entro il 30 giugno 2011;
- entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi.
La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.
La presente nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
Sull'argomento sono state impartite le seguenti istruzioni:
- Circ. 25 settembre 2007, n. 26;
- Nota 28 settembre 2007, n. 30 e nota 25 ottobre 2007, n. 33;
- Nota 4 marzo 2008, n. 9;
- Circ. 3 aprile 2009, n. 7;
- Nota 19 febbraio 2010, n. 8.
Allegato 1
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima mensilità.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, la dichiarazione che trova qui allegata con l’indicazione dei redditi presunti del 2011, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, entro il 27 maggio 2011. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se Lei rispetterà tale termine e risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà la somma aggiuntiva, con la rata di pensione di luglio 2011. Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011, comprensivo di quello da pensione non supera gli € 9.114,89 annui (paria € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”.
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, per l'anno 2011, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell'Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età, la dichiarazione che trova qui allegata, con l'indicazione dei redditi presunti del 2011, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà tale importo con la mensilità di dicembre 2011 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del 64° anno di età.
Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011 comprensivo di quello da pensione, non supera gli € 9.114,89 annui, (pari a € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell’Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Allegato 2
Alla Sede provinciale/territoriale INPDAP
Il/La sottoscritto/a
, titolare della pensione iscr. n.
,
codice fiscale
, residente in
Via
DICHIARO/A di essere titolare nell’anno 2011
dei seguenti redditi presenti, oltre
quelli provenienti dalla pensione:
1) redditi di lavoro dipendente (prestato in Italia o all’estero) e assimilati, compresa Cassa integrazione
guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, etc., pari a €
;
2) redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa; prestazioni coordinate e
continuate, lavoro a progetto, pari a complessivi €
(……);
3) pensioni dirette e/o ai superstiti erogate da Stati esteri, pari a €
(……);
4) redditi di terreni e fabbricati (con esclusione della casa di abitazione), pari ad €
(……);
5) interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato, proventi di quote di investimento, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, etc., pari a
complessivi €
(……);
6) prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri ( escluse le indennità
di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi
parziali), pari a €
(……);
7) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, pari a €
(……);
8) assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, pari a €
(……);
9) altri redditi non assoggettabili a IRPEF, pari a €
con esclusione dei redditi derivanti
dalle pensioni di guerra;
10) altri redditi assoggettabili a IRPEF, pari a €
(……);
Dichiarazione di responsabilità
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), dichiaro che i dati indicati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione dei dati comunicati e sono consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei redditi comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento di una somma pari al beneficio corrisposto nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Data
Firma del/la richiedente
Allegato 3
Tabella A
(Articolo 5, comma 1 del D.L. n. 81/2007 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione
Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Fino a 15
336
Oltre 15 fino a 25
420
Oltre 25
504
D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 5
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