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martedì 15 febbraio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 11-2-2011 n. 3605 Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Msg. 11 febbraio 2011, n. 3605 (1).

Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.



Sono stati richiesti chiarimenti circa il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.

L'Istituto con la Circ. n. 163 del 1984 aveva sostenuto l'iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.

Tale linea interpretativa è stata ribadita con la Circ. 26 aprile 2004, n. 70 purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.

La stessa circolare ha previsto che, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali, le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell'obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della L. n. 388 del 2000.

La posizione assunta dall'Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento con la sentenza della corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.

Con specifico riferimento alla quantificazione debitoria alcune strutture regionali dell'Istituto, peraltro, non essendo sostanzialmente in discussione già da parte della giurisprudenza di merito la fondatezza della richiesta della contribuzione in questione, hanno previsto dei criteri per la definizione del numeroso contenzioso pendente sulla materia, al fine di accelerare il recupero dei crediti connessi, ed hanno recepito, con proprie direttive quanto già stabilito nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 in merito alla riducibilità delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.

Questa direzione generale, avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale ritiene opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 e consentano in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.

In particolare, si ritiene che l'incertezza interpretativa sia ravvisabile sino alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008, successivamente alla quale la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento univoco riscontrabile non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale. Pertanto saranno accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia stessa [1]. Per i debiti insorti successivamente a tale data le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all'art. 116, commi 8 e 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:

- sia presentata apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;

- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;

- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.

L'istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.

Le Sedi valuteranno le istanze di cui trattasi, presentate per la regolarizzazione con riduzione delle somme aggiuntive, alla luce dei criteri qui richiamati.


[1] Saranno oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.


Il Direttore generale

Nori



L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116

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