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venerdì 15 aprile 2011

Corte Costituzionale "...In particolare, per quanto riguarda l’Eurojust quale organo sovranazionale, va osservato che la decisione istitutiva, agli art. 6, 7 e 9, attribuisce ad esso, per quel che qui interessa: a) il potere di richiedere provvedimenti alle autorità competenti degli Stati membri interessati, senza che tali richieste abbiano effetto vincolante per dette autorità; b) funzioni di assistenza alle autorità nazionali (informative; di coordinamento delle indagini e delle azioni penali, su richiesta delle suddette autorità); c) funzioni di «sostegno», nei casi espressamente previsti, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro; d) il potere di «accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall’ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 9, paragrafo 4). ..."

SENTENZA N. 136
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra Carmen Manfredda, il Ministero della giustizia ed altri con ordinanza depositata il 21 giugno 2010, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione di Carmen Manfredda, del Consiglio superiore della magistratura e di Francesco Lo Voi, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Angelo Clarizia per Carmen Manfredda, Massimo Luciani per il Consiglio superiore della magistratura, Salvatore Pensabene Lionti per Francesco Lo Voi e l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio riguardante l’impugnazione del provvedimento del Ministro della giustizia con il quale è stato designato il membro nazionale presso l’Eurojust, della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e del decreto del suddetto Ministro con i quali è stato, rispettivamente, deliberato e decretato il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato designato quale membro nazionale presso l’Eurojust, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza depositata il 21 giugno 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, questione di legittimità dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), per i quali: «Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura» (comma 1); «Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione» (comma 2).
1.1. – Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) l’impugnazione è stata proposta da un magistrato che, a séguito dell’interpello del Ministro della giustizia, aveva presentato la propria candidatura a membro nazionale presso l’Eurojust; b) la ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso: 1) carenza di motivazione e manifesta illogicità della nomina del magistrato designato; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 41 del 2005, per contrasto con gli artt. 101, 104, 107 e 110 Cost.; c) a sostegno dell’illegittimità costituzionale, la ricorrente argomenta che l’Eurojust – le cui funzioni di coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea sarebbero analoghe a quelle attribuite, a livello nazionale, alla Direzionale nazionale antimafia – svolge una attività di natura giudiziaria e non amministrativa e che i poteri del membro nazionale hanno anch’essi natura giudiziaria, di talché l’attribuzione al Ministro della giustizia, da un canto, dei poteri di nomina, di revoca e di proroga del mandato del membro nazionale e, d’altro canto, del potere di indirizzargli direttive (comma 3 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005), si pongono in contrasto con i princípi posti dalla Costituzione a garanzia dell’indipendenza della magistratura e della separazione dei poteri; d) il resistente Ministero della giustizia ha dedotto l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, giacché tale comma non riguarda la nomina del membro nazionale, e, nel merito, l’infondatezza della questione di legittimità prospettata dalla ricorrente, poiché l’Eurojust, agendo – diversamente dalla Direzione nazionale antimafia – a livello sovranazionale, affiancherebbe alle funzioni giudiziarie, «che pure possono essere in parte riconosciute […], le funzioni amministrative che involgono i rapporti tra gli Stati membri, di elevato significato politico»; e) il resistente Consiglio superiore della magistratura ha chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005 in quanto lesivi «dell’autonomia costituzionale conferita al Consiglio» e in contrasto con gli artt. 3, 104, 105, 107, 110 e 112 Cost.; f) il magistrato controinteressato nel giudizio principale ha dedotto l’irrilevanza della questione relativa al comma 3 dell’art. 2 e la manifesta infondatezza di quella relativa al comma 2 dello stesso articolo, sul rilievo che l’«Eurojust esercita una funzione amministrativa diretta semplicemente a “stimolare e migliorare” il coordinamento delle indagini tra le competenti autorità degli Stati membri, “prestando assistenza” in varie attività».
1.2. – Il medesimo giudice rimettente premette poi, in punto di diritto, che: a) i commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, «attribuiscono al Ministro della Giustizia il sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l’Eurojust», atteso che, se è vero che il Ministro della giustizia sceglie il membro nazionale nell’àmbito di una rosa di candidati sulla quale ha acquisito le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, tale scelta rappresenta comunque un «potere tipicamente discrezionale»; b) dalla disciplina dettata dall’Unione europea – in particolare, dagli artt. 6, 7, 9, par. 3, 9-bis e 9-ter, della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 (Decisione del Consiglio che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), nel testo modificato dalla decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008 (Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità) e dall’art. 85 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – risulta «come sia fortemente presente la connotazione giudiziaria» dell’attività del membro nazionale e come egli «sia chiamato a svolgere attività sostanzialmente proprie del magistrato, sia pure nell’ambito di un’organizzazione di cooperazione internazionale».
1.3. – Poste tali premesse, il giudice a quo afferma che dalle disposizioni costituzionali «che vengono maggiormente in rilievo nella fattispecie», cioè dagli artt. 104, primo comma, 105, 107 e 110 Cost., si ricava «che, in ragione del principio di separazione tra i poteri dello Stato, i provvedimenti afferenti allo status dei magistrati […] spettano necessariamente all’organo di autogoverno [della magistratura], mentre i provvedimenti afferenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano necessariamente all’organo politico, vale a dire al Ministero della giustizia». Poiché il membro nazionale presso l’Eurojust svolge «attività sostanzialmente proprie del magistrato», sia pure nell’àmbito di un organismo sovranazionale, il provvedimento di nomina dello stesso «sembra incidere sullo status del magistrato». Pertanto, «il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli artt. 105 e 110 della Costituzione dovrebbe portare ad escludere ogni intervento determinante del potere esecutivo sulla deliberazione [di nomina], con conseguente attribuzione del potere di scelta [del membro nazionale] all’organo di autogoverno nel rispetto delle competenze differenziate e nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra i due poteri dello Stato, come evidenziato dalla […] sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 2003, n. 380». Il giudice rimettente afferma, quindi, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, «almeno in relazione agli artt. 105 e 110 Cost.», articoli ai quali fa esclusivo riferimento nella parte dispositiva dell’ordinanza.
1.4. – Quanto alla rilevanza, il Tribunale rimettente specifica che, dei due motivi di ricorso avanzati dalla ricorrente – manifesta illogicità e carenza di motivazione della nomina del controinteressato, da un lato, ed illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, dall’altro – il secondo è logicamente prioritario rispetto al primo, «involgendo una questione di competenza all’emanazione del provvedimento impugnato». La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, inoltre, comporterebbe «l’illegittimità dell’atto in quanto adottato da un organo incompetente, e […] la fondatezza del ricorso e il suo accoglimento».
2. – La parte ricorrente nel giudizio principale si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, riportandosi alle argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione e chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.
3. – Anche il magistrato controinteressato nel giudizio principale si è costituito nel giudizio di costituzionalità, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Il suddetto controinteressato fonda tale richiesta su due argomenti. In primo luogo, i parametri evocati dal rimettente – in particolare, l’art. 105 Cost. – non sarebbero applicabili alla fattispecie, dal momento che essi «hanno riguardo esclusivamente ai componenti la magistratura ordinaria» e, sul piano oggettivo, all’«esercizio della funzione giudiziaria o giurisdizionale affidata a tali giudici nell’ambito dell’ordinamento interno» e non anche alle ipotesi nelle quali, come nel caso dell’Eurojust, pur trattandosi della nomina di un magistrato ordinario e dell’esercizio di una funzione giudiziaria, quest’ultima è esercitata nell’ambito «di un organismo […] dell’Unione europea», «nel quale gli Stati membri sono rappresentati dai Governi». La scelta del membro nazionale dell’Eurojust compete, quindi, al potere esecutivo – che presiede ai rapporti internazionali – e, specificamente, al Ministro della giustizia e non al Consiglio superiore della magistratura, «che non ha potere di rappresentanza “esterna ed internazionale”». In secondo luogo, in base alla legislazione interna e dell’Unione europea antecedente alla decisione 2009/426/GAI (alla quale gli Stati membri devono conformare la propria legislazione, «se necessario», entro il termine, non ancora scaduto, del 4 giugno 2011), l’Eurojust eserciterebbe funzioni amministrative e non giudiziarie.
4. – Si è costituito, altresí, il Consiglio superiore della magistratura, resistente nel giudizio principale, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.
Secondo tale parte, gli artt. 104, 105, 107, primo comma, e 110 Cost. riservano al Consiglio superiore della magistratura, a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura da ogni altro potere, tutti i provvedimenti di assegnazione e destinazione dei magistrati a qualsivoglia incarico, ufficio o funzione ed escludono che tali provvedimenti possano essere adottati dal Ministro della giustizia. Da tali disposizioni costituzionali e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 379 del 1992 e n. 380 del 2003) risulterebbe l’illegittimità delle norme censurate, le quali, nel riservare al Ministro della giustizia la scelta del membro nazionale presso l’Eurojust, attribuirebbero all’Esecutivo il potere di nominare un magistrato a un delicato ufficio, con conseguente suo obbligatorio collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura. L’illegittimità costituzionale delle norme censurate, con riferimento agli artt. 105, 110 e 112 Cost. – illegittimità già «palese» alla stregua della decisione 2002/187/GAI, che, sempre secondo il suddetto Consiglio superiore, attribuirebbe all’Eurojust «funzioni strettamente connesse alla giurisdizione» (artt. 6, 7 e 9, commi 3 e 4, nel loro testo originario) – emergerebbe ancora piú chiaramente alla luce dei «caratteri giudiziari (e non solo amministrativi) delle funzioni assolte» dall’Eurojust in forza sia della decisione 2009/426/GAI (modificativa della decisione istitutiva dell’organo) sia dell’art. 85 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il quale contempla la possibilità che, mediante regolamenti, sia attribuito all’Eurojust il compito di «esercitare direttamente l’azione penale»).
5. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile ovvero infondata».
Secondo l’intervenuto, i parametri evocati non sono violati dalle norme censurate, ove si consideri che la destinazione del magistrato all’incarico di membro nazionale dell’Eurojust non deriva da un atto meramente discrezionale del Ministro, incidente sullo status del magistrato, ma da un piú complesso iter, nel quale il decreto di nomina presuppone non solo il vaglio del Consiglio superiore della magistratura sulla richiesta di collocamento fuori ruolo «proveniente da altra amministrazione», ma anche la delibera dello stesso Consiglio che, sola, può determinare tale collocamento fuori ruolo. Né dagli artt. 105 e 110 Cost. potrebbe desumersi l’esistenza, in capo al Consiglio superiore della magistratura, «di un potere di individuazione dei magistrati dei quali altre amministrazioni intendano avvalersi»; potere che l’ordinamento positivo mai prevede. La conformità alla Costituzione delle norme censurate si desumerebbe, infine, dal carattere «internazionale» dell’Eurojust; carattere che imporrebbe «di non ritenere applicabili tout court le stesse regole che disciplinano la composizione degli uffici giudiziari nazionali» e, quindi, di escludere che il Consiglio superiore della magistratura abbia «il potere di vincolare la composizione di un organismo di diritto internazionale». Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le argomentazioni del rimettente si baserebbero su un erroneo inquadramento delle funzioni e della natura dell’Eurojust, che – come dimostrato dalla decisione istitutiva 2002/187/GAI, dalla legge n. 41 del 2005 e dalla decisione 2009/426/GAI – «non ha poteri sovrapponibili a quelli dell’autorità giudiziaria», ma «esercita in prevalenza compiti di natura amministrativa». «Decisive», infine, sarebbero le differenze tra l’Eurojust e la Direzione nazionale antimafia, derivanti dalla diversità del «contesto in cui si inquadrano le due entità: esclusivamente interno quello della Direzione Nazionale Antimafia, i cui compiti, proprio per tale ragione, non possono avere altro che finalità giudiziarie; internazionale quello di Eurojust, per il quale invece risultano decisamente prevalenti le funzioni amministrative che involgono i rapporti tra gli Stati membri: rapporti che tra l’altro, possono anche avere elevato significato politico».
6. – In prossimità della pubblica udienza, la ricorrente nel giudizio principale ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ribadisce la richiesta di dichiarare non fondata la questione.
Ad avviso di tale parte privata, alla luce sia della decisione istitutiva – in particolare, dell’art. 9, paragrafi 1 (secondo cui «nessuna deroga è prevista per lo status giuridico dei magistrati»), 3 e 4 – sia dell’art. 85 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Eurojust «svolge a livello internazionale lo stesso tipo di attività di coordinamento esplicato in Italia dalla Direzione Nazionale Antimafia», cosicché non si comprenderebbe come detta attività «possa essere dal nostro stesso legislatore fatta regredire, con la legge 41/2005, alla stregua di funzione amministrativa». D’altro canto, dalla stessa legge n. 41 del 2005 emergerebbe la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale dell’Eurojust, come sarebbe confermato: a) dai poteri che gli sono riconosciuti dall’art. 5; b) dalla possibilità di accedere alle informazioni giudiziarie prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a); c) dal fatto che solo l’assistente del membro nazionale che sia un magistrato e non anche quello che sia un funzionario dell’amministrazione della giustizia può sostituire il membro nazionale. L’esclusiva competenza del Ministro della giustizia in ordine alla designazione ad un incarico di natura giudiziaria, incidente, quindi, sullo status del magistrato, e la limitazione delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura «a mero riscontro di idoneità», si porrebbero quindi, all’evidenza, in contrasto «con il titolo IV della Costituzione» che assicura l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e che esclude che «un magistrato sia nominato soltanto dal Ministro della Giustizia, che è organo del Governo».
7. – In prossimità della data fissata per la discussione in udienza pubblica, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, nella quale ribadisce le conclusioni precedentemente formulate.
7.1. – La parte pubblica deduce, anzitutto, la carenza della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione relativa al comma 1 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, osservando che il rimettente «non ha indicato alcun motivo per il quale […] sarebbe costituzionalmente illegittima la nomina effettuata con decreto del Ministro della giustizia».
7.2. – Detta questione sarebbe comunque manifestamente infondata, «sia perché il decreto ministeriale è la forma tipica di emanazione di numerosissimi atti e provvedimenti pubblici (anche relativi alla nomina di magistrati […]), sia perché nel caso in esame la norma di cui […] si chiede la dichiarazione di incostituzionalità è in realtà quella riguardante la procedura che conduce alla nomina del membro nazionale, e non già l’atto finale della procedura medesima».
7.3. – Quanto alla infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale già dedotta nell’atto di intervento, essa troverebbe conferma nelle seguenti ulteriori considerazioni: a) l’Eurojust è un organo dell’Unione europea – nel contesto del quale il membro nazionale «è destinato a rappresentare lo Stato» – le cui funzioni sono disciplinate e sono svolte nell’àmbito dell’ordinamento dell’Unione Europea, con la conseguenza che le norme della Costituzione, in quanto poste «a garanzia dell’indipendenza dei magistrati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nazionali […] non trovano […] identica applicazione quando si procede alla nomina di un magistrato destinato a svolgere funzioni in un ordinamento diverso da quello italiano»; b) le direttive del Ministro della giustizia ai magistrati, vietate nell’ordinamento nazionale, «sono perfettamente legittime» in «quello comunitario di Eurojust»; c) la procedura di nomina del membro nazionale è stata «fissata proprio dal Consiglio Superiore della Magistratura»; d) gli obiettivi dell’Eurojust sono soltanto di «”sostegno” alle autorità nazionali degli Stati membri»; e) le funzioni dell’Eurojust, anche se «ampliate» dalla decisione 2009/426/GAI (il cui termine di attuazione nell’ordinamento interno non è, peraltro, ancora scaduto), «sono prevalentemente amministrative», mentre, in ogni caso, «quelle giudiziarie non sempre sono di esclusiva prerogativa dei magistrati e, comunque, possono trovare applicazione fuori dall’Italia», con la conseguenza che esse «non impongono […] che la nomina del membro nazionale debba essere effettuata direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, anziché dal Ministro della Giustizia […] organo dello Stato italiano che cura gli interessi, anche politici, nei rapporti internazionali e comunitari».
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita – in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione – della legittimità dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), i quali, nel disciplinare la nomina del membro nazionale dell’Eurojust, prevedono che: a) «Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura» (comma 1); b) «Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione» (comma 2).
Ad avviso del Tribunale rimettente, le norme denunciate violano gli evocati parametri perché attribuiscono al Ministro della giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, «il sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l’Eurojust». Secondo il giudice a quo, infatti, la designazione di tale membro implica la destinazione di un magistrato ordinario a svolgere attività di natura giudiziaria, «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero, e pertanto si risolve in un provvedimento che, in quanto incidente sullo status del magistrato, la Costituzione riserva al Consiglio superiore della magistratura.
2. – In via preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione avente ad oggetto il comma 1 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza. Al riguardo, l’Avvocatura sostiene che il rimettente «non ha indicato alcun motivo per il quale […] sarebbe costituzionalmente illegittima la nomina effettuata con decreto del Ministro della giustizia».
L’eccezione non può essere accolta.
Il giudice rimettente denuncia il comma 1 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005 in ragione non della forma del provvedimento previsto da tale disposizione («decreto del Ministro della giustizia»), ma della esclusiva attribuzione al Ministro – e non al Consiglio superiore della magistratura – del potere sostanziale di «nomina»; attribuzione stabilita, secondo l’interpretazione del medesimo rimettente, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del suddetto articolo. Ne deriva che la questione sollevata investe entrambi i commi denunciati e che, pertanto, l’ordinanza di rimessione risulta adeguatamente motivata anche in relazione al comma 1 del citato art. 2.
3. – Nel merito, la questione non è fondata.
Il rimettente propone le sue censure seguendo una precisa scansione argomentativa. Egli interpreta: a) gli art. 105 e 110 Cost., nel senso che riservano al Consiglio superiore della magistratura, e non al Ministro della giustizia, l’effettiva decisione in ordine ai provvedimenti che, conferendo funzioni proprie della magistratura ordinaria a magistrati ordinari, incidono sul loro status; b) le disposizioni denunciate, nel senso che riservano al Ministro della giustizia l’effettiva decisione sulla nomina del membro italiano presso l’Eurojust; c) il quadro normativo riguardante l’Eurojust, nel senso che al membro nazionale presso tale organo sono attribuite (come componente dell’organo o come membro dotato di «poteri giudiziari» da esercitarsi nel territorio statale) funzioni «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero. Lo stesso rimettente conclude affermando che la nomina del membro italiano da parte del Ministro, invece che del Consiglio superiore della magistratura, si pone in contrasto con gli evocati parametri, perché costituisce «assegnazione», ai sensi dell’art. 105 Cost., di un magistrato del pubblico ministero per l’esercizio delle funzioni requirenti sue proprie.
Tali presupposti interpretativi devono essere distintamente esaminati.
4. – Il presupposto interpretativo di cui alla lettera a) del punto 3, relativo alla sostanziale spettanza al Consiglio superiore della magistratura della decisione in ordine alle assegnazioni dei magistrati ordinari che svolgono le loro funzioni nell’ordinamento giudiziario italiano, è coerente con l’interpretazione che questa Corte ha costantemente fornito dei parametri evocati. Essa ha precisato, infatti, che i provvedimenti previsti dall’art. 105 Cost. riguardanti i magistrati ordinari – esercitino essi funzioni giudicanti o requirenti – rientrano nelle competenze del Consiglio superiore della magistratura, anche se sono adottati nella forma del decreto del Capo dello Stato controfirmato dal Ministro ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, del decreto del Ministro (ex plurimis, sentenza n. 168 del 1963). È sufficiente, sotto questo profilo, ribadire quanto affermato nella sentenza n. 142 del 1973, secondo cui l’autonomia dell’ordine giudiziario, cui fa riferimento l’art. 104, primo comma, Cost., «indica […] la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo stato giuridico dei magistrati dell’ordine giudiziario, sia garantendo loro direttamente l’inamovibilità, nei sensi e alle condizioni di cui all’art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo. Strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, che essa è istituzionalmente rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio superiore dagli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla».
5. – Con l’interpretazione di cui alla lettera b) del punto 3, il rimettente assume che, in base alla legge italiana attuativa della decisione istitutiva, il «sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l’Eurojust» compete al Ministro della giustizia; e ciò in quanto spetta a quest’ultimo sceglierlo nell’àmbito di una rosa di candidati – formata dallo stesso Ministro, secondo la prassi finora seguita –, dopo l’acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio superiore della magistratura in ordine ai candidati.
Tale interpretazione è corretta, perché corrisponde alla lettera ed alla ratio dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, i quali non solo attribuiscono espressamente al Ministro della giustizia il potere di «nomina» del membro nazionale presso l’Eurojust, ma precisano anche che tale potere è esercitato dopo l’acquisizione delle «valutazioni» espresse dal Consiglio superiore della magistratura su una rosa di candidati e, quindi, evidenziano che la nomina costituisce l’esito di una scelta operata dal Ministro. Del resto, né il rimettente né le parti del giudizio principale né la prassi finora seguita nell’applicazione della legge n. 41 del 2005 hanno mai posto in dubbio che l’individuazione del membro nazionale presso l’Eurojust sia effettuata, anche sul piano sostanziale, dal Ministro.
6. – La premessa interpretativa di cui alla lettera c) del punto 3, che riveste un ruolo centrale nel complessivo argomentare del giudice a quo, è invece priva di fondamento. Infatti, contrariamente all’assunto del rimettente, le funzioni proprie del membro nazionale presso l’Eurojust non possono essere ricondotte a quelle giudiziarie «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero.
Per giungere a tale conclusione è necessario individuare le funzioni che la decisione istitutiva e la normativa di attuazione attribuiscono all’Eurojust ed ai suoi membri, considerati questi sia come componenti dell’organo sia come autorità esercitanti «poteri giudiziari» nell’àmbito territoriale statale. Una volta individuate tali funzioni, occorrerà valutare se esse siano riconducibili a quelle giudiziarie che il magistrato del pubblico ministero esercita nel nostro ordinamento e se siano conseguentemente applicabili le norme interne previste per l’assegnazione di dette funzioni e, in particolare, anche quelle che la Costituzione pone a garanzia dell’indipendenza della magistratura (ivi compreso l’art. 105 Cost.).
Al riguardo, va precisato che i limiti del thema decidendum impongono di circoscrivere l’esame alle norme applicabili nel giudizio principale (testo originario della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, recante «Decisione del Consiglio che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità»; legge n. 41 del 2005), senza considerare la normativa dell’Unione europea citata dalle parti, ma non ancora attuata, e cioè: a) la decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008 (Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), per la quale il termine di attuazione concesso agli Stati membri scadrà il 4 giugno 2011; b) l’art. 85, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti», allo stato non ancora adottati, «determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti» dell’Eurojust.
Ciò premesso, occorre ora esaminare, in primo luogo, le norme di fonte europea e successivamente quelle interne di attuazione.
6.1. – Muovendo dalla normativa dell’Unione europea, va rilevato che l’Eurojust è un organo dell’Unione dotato di personalità giuridica, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, secondo cui tale organo è composto da membri nazionali, distaccati da ciascuno Stato «in conformità del proprio ordinamento giuridico», aventi «titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 2, paragrafo 1). Le funzioni dell’Eurojust possono essere esercitate tramite un collegio, composto dai membri nazionali (art. 10, paragrafo 1), oppure tramite i singoli componenti del collegio medesimo, che agiscono in nome e per conto dello stesso Eurojust. La decisione istitutiva non attribuisce a detto organo alcuna funzione giudicante né prevede che svolga attività strumentali all’esercizio di funzioni giudicanti di altri organi sovranazionali. Dispone, invece, che l’Eurojust assuma come referenti gli uffici requirenti o giudicanti dei singoli Stati e si rivolga a tali uffici per favorire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali, avanzare istanze non vincolanti e proporsi come ausilio per la cooperazione (artt. 5, 6 e 7). A differenza degli organi giurisdizionali attualmente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea o internazionale, l’Eurojust opera, dunque, in via strumentale rispetto all’attività delle autorità giudiziarie degli Stati, sollecitandole a svolgere in modo più efficace e coordinato la «lotta contro le forme gravi di criminalità».
La decisione, oltre ad attribuire le suddette funzioni all’Eurojust in quanto organo sovranazionale, prevede, al paragrafo 3 dell’art. 9, che ciascuno Stato «definisce la natura e la portata» di ulteriori poteri (definiti «giudiziari»), che esso «conferisce» al proprio membro nazionale. Tali poteri, secondo quanto osservato nella nota n. 9404/02, JAI, Eurojust 16, emessa dal Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea in data 14 giugno 2002, sono esercitati dal membro nazionale nell’àmbito territoriale statale «in [..] nome e per conto del proprio Stato».
Ai fini dello scrutinio di costituzionalità, assume poi particolare rilievo il fatto che il paragrafo 1 dell’art. 2 della decisione istitutiva stabilisce che il “distacco” dei membri nazionali presso l’Eurojust deve avvenire «in conformità» dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato.
Dal carattere strumentale dei cómpiti dell’Eurojust rispetto all’attività delle autorità giudiziarie statali, dalla menzione di «poteri giudiziari» conferibili ai membri nazionali nei rispettivi àmbiti territoriali, nonché dal rinvio agli ordinamenti interni per il “distacco” dei membri nazionali, consegue la necessità di accertare se nelle funzioni attribuite all’Eurojust ed ai suoi membri siano rinvenibili quegli elementi che, nell’ordinamento costituzionale italiano, consentono di qualificare come giudiziarie – e non amministrative – le funzioni esercitate dal pubblico ministero e giustificano, quindi, la previsione di garanzie di autonomia e di indipendenza; e cioè l’esercizio dell’azione penale e le attività ad esso preordinate.
6.1.1. – In particolare, per quanto riguarda l’Eurojust quale organo sovranazionale, va osservato che la decisione istitutiva, agli art. 6, 7 e 9, attribuisce ad esso, per quel che qui interessa: a) il potere di richiedere provvedimenti alle autorità competenti degli Stati membri interessati, senza che tali richieste abbiano effetto vincolante per dette autorità; b) funzioni di assistenza alle autorità nazionali (informative; di coordinamento delle indagini e delle azioni penali, su richiesta delle suddette autorità); c) funzioni di «sostegno», nei casi espressamente previsti, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro; d) il potere di «accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall’ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 9, paragrafo 4).
Tali poteri e funzioni non sono riconducibili a quelli giudiziari propri dei magistrati del pubblico ministero.
Innanzitutto, con riferimento alle richieste indirizzate alle competenti autorità nazionali, la loro natura non vincolante impedisce di riscontrare in esse i connotati propri dell’autonomo esercizio di funzioni giudiziarie requirenti, costituendo, invece, espressione di poteri strumentali all’esercizio di dette funzioni, che restano riservate, in via esclusiva, alle autorità giudiziarie nazionali.
Inoltre, con riferimento alle indicate attività di «assistenza», «collaborazione», «sostegno» o «coordinamento» svolte dall’Eurojust nei confronti delle autorità nazionali in ordine alle indagini ed alle azioni penali, la genericità di tali formule linguistiche, nonché la carenza dei suddetti connotati delle funzioni giudiziarie requirenti inducono a qualificare tali attività come amministrative. In particolare, quanto alla funzione di «coordinamento», essa – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel giudizio principale – è qualitativamente diversa da quella, di natura giudiziaria, affidata in Italia al Procuratore nazionale antimafia in base all’art. 371-bis del codice di procedura penale. È sufficiente al riguardo sottolineare che, nell’esercizio dell’attività di «coordinamento», l’Eurojust non dispone di poteri analoghi a quelli – ben piú incisivi – propri del Procuratore nazionale, il quale può: a) applicare temporaneamente magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia; b) impartire ai procuratori distrettuali «specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine»; c) riunire «i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento»; d) disporre «con decreto motivato […] l’avocazione delle indagini relative a taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile» (lettere b, f, g, h del comma 3 dell’art. 371-bis cod. proc. pen.).
Con riferimento, infine, alle informazioni giudiziarie desumibili da pubblici registri, si è già osservato che, in base alla decisione istitutiva, il membro nazionale dell’Eurojust può accedere ad esse «come previsto dall’ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 9, paragrafo 4). Va tuttavia rilevato che la possibilità di accesso diretto a tali informazioni – opportunamente limitata a soggetti qualificati, allo scopo di ostacolare una incontrollata diffusione di dati – non integra, di per sé, esercizio di funzioni giudiziarie e non le caratterizza, ma costituisce solo un ausilio utile all’autorità procedente, amministrativa o giudiziaria che sia. Ciò è confermato dalla circostanza che diversi ordinamenti nazionali (tra cui proprio quello italiano, in base all’art. 118 cod. proc. pen.) consentono anche ad autorità non giudiziarie l’accesso alle suddette informazioni, in misura piú o meno ampia, senza che ciò muti la natura amministrativa dell’attività da esse svolta.
6.1.2. – Quanto alle attribuzioni del membro dell’Eurojust quale autorità che esercita poteri nel territorio dello Stato, si è già ricordato che, in forza dell’art. 9, paragrafo 3, della decisione: «Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale». Tale formulazione consente di ritenere facoltativa per gli Stati l’attribuzione di tali poteri, dovendo il verbo «definisce» essere inteso nel senso che spetta allo Stato precisare l’an ed il quantum dell’attribuzione dei «poteri giudiziari». La decisione – vincolante, ma priva di effetti diretti, secondo il disposto dell’art. 34, paragrafo 2, lettera c, del Trattato sull’Unione europea, nel testo in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009, applicabile ratione temporis alla fattispecie – lascia perciò ai singoli Stati la scelta, in sede di attuazione, di attribuire o no ai membri nazionali poteri giudiziari.
6.1.3. – Resta pertanto dimostrato che la decisione istitutiva – diversamente da quanto sostenuto dal giudice rimettente – non attribuisce alcun potere tipicamente giudiziario all’organo sovranazionale, né impone ai singoli Stati di attribuire ai loro membri nazionali «poteri giudiziari» da esercitare nei rispettivi territori.
6.2. – Passando ora all’esame delle fonti normative interne, va osservato che la legge n. 41 del 2005, nell’attuare la decisione del Consiglio 2002/187/GAI, non ha attribuito funzioni giudiziarie né all’organo Eurojust né al membro di questo quale autorità esercitante poteri nel territorio nazionale. Infatti, secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa al disegno di legge governativo (Atti Camera dei deputati, XIV legislatura, n. 4293), il legislatore, per un verso, ha riconosciuto che i poteri dell’Eurojust quale organo sovranazionale «differiscono profondamente ed ontologicamente da quelli di direttiva e di intervento diretto […] attribuiti, nell’ambito dell’ordinamento nostrano, alla Direzione nazionale antimafia»; per altro verso, ha inteso confinare in una dimensione meramente amministrativa i poteri del membro italiano dell’Eurojust («non ha ritenuto di conferire […] poteri giudiziari»).
6.2.1. – Riguardo all’organo sovranazionale, la legge di attuazione attribuisce al membro italiano di esso, quale componente del collegio, poteri che corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dalla decisione istitutiva e che, per le ragioni sopra dette, non sono riconducibili a quelli propri dei magistrati del pubblico ministero (punto 6.1.1.).
In particolare, quanto alle informazioni giudiziarie, va rilevato che: a) innanzitutto, l’accesso ad esse da parte del membro nazionale dell’Eurojust avviene non in via diretta, ma solo per il tramite di una decisione dell’autorità giudiziaria competente, la quale può rigettare la relativa richiesta con decreto ricorribile per cassazione (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 41 del 2005); b) in secondo luogo, come visto, nell’ordinamento italiano (al pari dell’ordinamento dell’Unione europea), il potere di accesso alle informazioni giudiziarie, anche nell’ipotesi in cui sia riservato al pubblico ministero (come per il registro degli indagati), non costituisce un elemento caratterizzante della funzione giudiziaria; c) in terzo luogo, come pure già accennato, il medesimo potere non sempre è riservato all’autorità giudiziaria, con la conseguenza che la sua attribuzione al membro nazionale presso l’Eurojust non sarebbe sufficiente, da sola, a qualificare come giudiziarie le funzioni svolte da tale membro. Il comma 1 dell’art. 118 cod. proc. pen. consente, invero, anche al Ministro dell’interno – cioè ad un’autorità che, senza alcun dubbio, non può essere qualificata come giudiziaria – di ottenere, «anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza», nonché l’autorizzazione «all’accesso diretto al registro previsto dall’art. 335».
6.2.2. – Per quel che concerne le attribuzioni del membro dell’Eurojust da esercitare nell’àmbito del territorio italiano, si è visto (al punto 6.2.) che il legislatore – facendo uso della facoltà accordatagli dalla normativa dell’Unione europea ricordata al punto 6.1.2. – ha preferito attuare la decisione del Consiglio nel senso di non conferire a detta autorità alcun «potere giudiziario» nel territorio dello Stato. Coerente con questa impostazione è la previsione della possibilità, per il Ministro della giustizia, di indirizzare al membro nazionale, tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l’esercizio delle sue funzioni (art. 2, comma 3, della legge n. 41 del 2005); direttive che sarebbero evidentemente incompatibili con il riconoscimento al membro nazionale dell’Eurojust della qualità di autorità giudiziaria, dotata di autonomia ed indipendenza costituzionalmente garantite.
7. – Esclusa, sulla base delle argomentazioni svolte in precedenza, la natura giudiziaria delle funzioni dell’Eurojust e dei membri nazionali, viene meno la premessa principale su cui si fonda la censura formulata dal rimettente e, con essa, la fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), sollevata, in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

In campo la VISS per migliorare la sicurezza stradale Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della rete stradale transeuropea attraverso particolari procedure, come la valutazione d'impatto sulla sicurezza (VISS). Gazzetta Ufficiale N. 81 del 8 Aprile 2011 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011 , n. 35 - Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture. (11G0076)

In campo la VISS per migliorare la sicurezza stradale
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della rete stradale transeuropea attraverso particolari procedure, come la valutazione d'impatto sulla sicurezza (VISS).
Gazzetta Ufficiale N. 81 del 8 Aprile 2011
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011 , n. 35 - Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture. (11G0076)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato
B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, dell'interno, per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Finalita' e campo di applicazione
articolo 1, direttiva 2008/96/CE

1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e
l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla
sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli
della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete
stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di
progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Per tutte le
altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i
contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel
presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete
di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella
rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di
pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al
traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo'
essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio
2021.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti
locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell'Unione europea.
5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie
stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.


Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/96/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 novembre 2008, n. L 319.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato B
della legge 4 giugno 2010, n. 96, «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010,
n. 146, S.O.:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'
articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
(Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di
sicurezza per le gallerie della rete stradale trans
europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
2006, n. 235, S.O.

Art. 2
Definizioni
articolo 2, direttiva 2008/96/CE

1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio
nazionale della rete stradale definita all'allegato I, sezione 2,
della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni.
b) organo competente: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, per lo svolgimento delle sue funzioni relativamente
alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale
della struttura organizzativa della medesima societa' che svolge le
funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali;
c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo
studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della
rete stradale di un progetto di infrastruttura;
d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza
accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche
di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle
diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo
ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento che
comportano modifiche di tracciato;
e) classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di
incidenti: l'elenco recante la classificazione in base
all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al
traffico da oltre tre anni, in cui si e' verificato un numero
considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di
traffico;
f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i
tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale
di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi
agli incidenti;
g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica delle
caratteristiche connesse alla sicurezza dei tratti della rete
stradale aperta al traffico e dei difetti che richiedono intervento
di manutenzione per ragioni di sicurezza, comprendente anche gli
accertamenti sui possibili effetti derivanti dall'esecuzione di
lavori sulla sicurezza del flusso di traffico;
h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le
modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel
presente decreto;
i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla
costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una
sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti
sui flussi di traffico.


Note all'art. 2:
- Ladecisionen. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228.

Art. 3
Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale
per i progetti di infrastruttura
articolo 3, direttiva 2008/96/CE

1. Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di
pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente
all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto
sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta sulla
base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al comma
2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita', contenuti
e documenti costituenti la VISS.

Art. 4
Controlli della sicurezza stradale
articolo 4, direttiva 2008/96/CE

1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di
infrastruttura, nonche' dei progetti di adeguamento che comportano
modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza
stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.
2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono
assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.
3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale
costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i
livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai
fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e
della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del
certificato di collaudo.
4. La relazione di controllo, predisposta dal controllore,
definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che
possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le
relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non
dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici
rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale
scelta all'organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili
le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione
di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione
alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei
successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione
dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle
infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono
effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla
luce dell'effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono
formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione
emerga l'esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza,
l'organo competente si attiva ai fini dell'inserimento di dette
misure nell'elenco di priorita' di cui all'articolo 5, comma 3.
6. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei
controlli di cui al comma 1, le modifiche progettuali incidano sui
piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da
considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del
capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale.
7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori
individuati dall'organo competente tra soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 9, inseriti in apposito elenco
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero.
L'attivita' di controllo, qualora svolta da personale non
appartenente all'organo competente ovvero alla struttura
organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio,
non puo' essere incaricato dell'attivita' di controllo un soggetto
che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla
redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla
direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 91 e 125 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
«Art. 91 (Procedure di affidamento - art. 17, legge n.
109/1994 ). - 1. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,
di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le
disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei
settori di cui alla parte III del codice, possono affidare
le progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice.».
«Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia -
art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e articoli 142 ss.,
D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001). - 1. Le
acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono
essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e
non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e'
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo
di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, capacita' tecnico - professionale ed economico -
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
presente codice, dal regolamento.».

Art. 5
Classificazione e gestione della sicurezza
della rete stradale aperta al traffico
articolo 5, direttiva 2008/96/CE

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e successivamente con cadenza triennale, sulla base
dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico
svolto dall'organo competente nel rispetto dei criteri riportati
nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, effettua la classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione della
sicurezza della rete esistente.
2. Sulla base delle classificazioni di cui al comma 1, l'organo
competente effettua visite in loco mediante personale esperto
inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e procede alla
valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo conto
degli elementi di cui all'allegato III, punto 3.
3. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, con
riferimento alle potenziali misure correttive individuate
nell'allegato III, punto 3, lettera e), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, anche attraverso analisi
costi-benefici, un elenco di priorita' degli interventi correttivi
che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della redazione
ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
previsti dalla legislazione vigente.
4. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per
l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi
ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale
direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di regolazione economica del settore stradale.
5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli utenti sui
tratti dell'infrastruttura stradale interessati da lavori stradali
che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi,
provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Gli enti gestori provvedono a fornire agli utenti adeguata
informazione della presenza di tratti stradali ad elevata
concentrazione di incidenti.


Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Art. 6
Ispezioni di sicurezza
articolo 6, direttiva 2008/96/CE

1. L'organo competente, sulla base di un programma idoneo a
garantire adeguati livelli di sicurezza, da adottare entro il 19
dicembre 2011 e da aggiornare con cadenza biennale, al fine di
individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e
prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche sulle strade
aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di
cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza
temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da
lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni
volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.

Art. 7
Gestione dei dati
articolo 7, direttiva 2008/96/CE

1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale
di cui all'articolo 1, comma 2, l'organo competente riporta in una
apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di
cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti
e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale,
effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale
nonche' del costo sociale medio di un incidente grave.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei
dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale
dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al comma
1.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 29
luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2010, n. 175, S.O.:
«Art. 56 (Raccolta e invio dei dati relativi
all'incidentalita' stradale). - 1. Ferme restando le
competenze dell'Istituto nazionale di statistica e
dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalita'
per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi
all'incidentalita' stradale da parte delle Forze
dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi
previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale
necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».

Art. 8
Adozione di orientamenti
articolo 8, direttiva 2008/96/CE

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata, con proprio
decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e gli eventuali
successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla Commissione
europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Art. 9
Formazione dei controllori
articolo 9, direttiva 2008/96/CE

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede
ad adottare i programmi di formazione per i controllori della
sicurezza stradale, fissando altresi' le modalita' di entrata in
operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma
7.
2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non
inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di
cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita',
da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali,
da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il
certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a seguito del
superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso.
3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in
possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in
ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale
n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque
anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria
civile e ambientale.
4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita'
professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di
appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma
2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno
triennale.
5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita'
professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato.
6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento
e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita',
di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente
articolo, interamente destinato alla citata finalita'. Le predette
attivita' di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere
esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione.


Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca22 ottobre
2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 2004, n. 266, cosi' recita:
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.».

Art. 10
Disposizioni tariffarie

1. Alle attivita' di controllo, classificazione e ispezione,
previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da porre a
carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi
dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al
comma 1 e le relative modalita' di versamento.
3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni.
4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili
tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione
economica del settore stradale.


Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010,
n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
si applicano le disposizioni dell' articolo 9, commi 2 e
2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche
introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la
VISS e' redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I. Sono
esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di
infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.
3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli
di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi i controlli
per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.
4. Fino dell'entrata in operativita' dell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita' di cui agli
articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di
studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da
almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore
dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di
progettazione stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del
traffico o altre attivita' inerenti alla sicurezza stradale,
documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attivita'
relative ad almeno cinque progetti.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la
circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699,
recante : «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade»,
costituisce norma di riferimento nei limiti di compatibilita' del
presente decreto.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio
con le regioni e gli enti locali di informazioni necessarie a
conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione
delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali
non comprese nella rete transeuropea.
7. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione
per tali attivita'», sono inserite le seguenti: «, fino all'entrata
in operativita' dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo
le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere
dall'entrata in operativita' del predetto elenco la Commissione si
avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale
non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale,
oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura
organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di
vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita
convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca


Visto, il Guardasigilli: Alfano


Note all'art. 12:
- La direttiva 2008/96/CE e' citata nelle premesse.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Funzioni ispettive). - 1. La Commissione e'
responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e dei
collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel
territorio nazionale. La Commissione per tali attivita',
fino all'entrata in operativita' dell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/96/CE,si avvale di
ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare
riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso
della strada di cui all'articolo 11 dello stesso decreto,
appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonche' all'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di
collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e
periferica del medesimo Ministero, nonche' dei soggetti di
cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere
dall'entrata in operativita' del predetto elenco la
Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco
stesso.
2. La Commissione si avvale di ingegneri del
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con
competenza specifica nelle materie attinenti
all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle
problematiche di difesa civile, che si avvalgono di
collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell'interno.
2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete
stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., la
Commissione si avvale, oltre che della struttura di cui al
comma 2, della struttura organizzativa di Anas S.p.a. che
svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle
concessioni autostradali, mediante apposita convenzione,
fermi restando i requisiti di cui al comma 1.
3. Per i trafori internazionali, le relative
Commissioni intergovernative possono avvalersi per le
ispezioni dei comitati di sicurezza gia' da esse
istituiti.».

ALLEGATO I

allegato I direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 3)

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE

PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale:

a) definizione del problema;
b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale;
c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo;
d) individuazione delle differenti opzioni;
e) analisi dell'impatto delle opzioni proposte sulla sicurezza
stradale;
f) confronto delle opzioni (attraverso anche l'applicazione
dell'analisi costi/benefici);
g) scelta delle possibili soluzioni;
h) individuazione della miglior soluzione.

2. Elementi da prendere in considerazione:

a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale;
b) analisi dell'incidentalita' (individuazione del numero degli
incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche);
c) obiettivi di riduzione dell'incidentalita' e confronto con
l'opzione dello status quo;
d) individuazione delle tipologie di utenti della strada, compresi
gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti);
e) individuazione dei volumi e delle tipologie di traffico.

ALLEGATO II

allegato II direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 4)

CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare:

a) analisi della situazione geografica;
b) analisi e verifica della funzionalita' dell'infrastruttura
all'interno della rete;
c) analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova
infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero e
tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale
libera);
d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura.

2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva:

a) analisi e verifica del tracciato;
b) armonizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
(coordinamento segnaletico);
c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni);
d) valutazione del contesto ai margini dell'infrastruttura
(vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada);
e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e
di parcheggio);
f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali di
sicurezza) con particolare riferimento all'individuazione degli
elementi atti a ridurre la lesivita' degli utenti vulnerabili.

3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva:

a) analisi della sicurezza degli utenti in circostanze particolari
(scarsa visibilita', scarsa illuminazione, condizioni meteorologiche
non ottimali);
b) intellegibilita' della segnaletica verticale e orizzontale;
c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale.

4. Criterio applicabile nella prima fase di funzionamento:
valutazione della sicurezza stradale alla luce dell'effettivo
comportamento degli utenti.

ALLEGATO III

allegato III direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 5)

CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE

DI INCIDENTI E CLASSIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE

1. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali ad elevata
concentrazione di incidenti

L'individuazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di
incidenti deve tener conto del numero di incidenti mortali nel corso
degli anni precedenti per unita' di distanza in rapporto al volume di
traffico e, nel caso di intersezioni e svincoli, per punto di
intersezione.

2. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali da esaminare
nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete

L'individuazione di tratti stradali da esaminare nell'ambito della
classificazione della sicurezza della rete tiene conto dei potenziali
risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali sono
classificati in categorie. Per ogni categoria stradale, i tratti
stradali sono esaminati e classificati sulla base di fattori
collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti, il
volume di traffico e la tipologia dello stesso.
Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della
rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali in cui
un miglioramento dell'infrastruttura dovrebbe rivelarsi molto
efficace.

3. Elementi di valutazione per le visite in loco:

a) descrizione del tratto stradale;
b) riferimento ad eventuali relazioni anteriori relative allo stesso
tratto stradale;
c) esame delle eventuali relazioni di incidente;
d) numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel corso dei tre anni
precedenti;
e) individuazione delle potenziali misure correttive da adottare, tra
le quali:
- miglioramento del tracciato plano altimetrico;
- miglioramento delle intersezioni;
- eliminazione degli ostacoli fissi al margine della strada o
applicazione di dispositivi di protezione dei medesimi;
- miglioramento della visibilita' in diverse condizioni
meteorologiche e di illuminazione;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza delle pertinenze della
strada quali i sistemi di ritenuta stradale;
- miglioramento della coerenza, della visibilita', della leggibilita'
e della collocazione della segnaletica orizzontale e verticale
(coordinamento segnaletico);
- riduzione dei potenziali conflitti con gli utenti della strada piu'
vulnerabili;
- miglioramento delle caratteristiche superficiali della
pavimentazione stradale;
- adeguamento dei limiti di velocita';
- protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del terreno e
valanghe;
- installazione di un dispositivo di gestione e di controllo del
traffico;
- installazione e/o miglioramento dei sistemi di trasporto
intelligenti e dei servizi telematici ai fini dell'interoperabilita',
dell'emergenza e della segnaletica.

ALLEGATO IV

(allegato IV direttiva 2008/96/CE)
(previsto dall'articolo 7)

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI

Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi:

1) localizzazione dell'incidente (eventualmente anche georeferenziata
con coordinate GPS);

2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente;

3) data e ora dell'incidente;

4) informazioni relative all'infrastruttura (ambiente circostante,
tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero di
corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale,
illuminazione, condizioni meteorologiche, limiti di velocita',
ostacoli al margine della strada);

5) gravita' dell'incidente, incluso il numero delle persone decedute
e ferite;

6) caratteristiche delle persone coinvolte nell'incidente (eta',
sesso, nazionalita', tasso di alcolemia, presenza di sostanze
stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza);

7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, eta', paese, presenza di
dispositivi di sicurezza, data dell'ultima revisione periodica in
conformita' della legislazione vigente);

8) dati relativi all'incidente (tipo di incidente, tipo di
collisione, manovre del veicolo e del conducente);

9) informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra
l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo del servizio di
soccorso.

Posizioni pensionistiche del personale della Polizia di Stato. Chiarimenti in ordine a taluni istituti.

Agenzia delle dogane Nota 14-4-2010 n. 46316/RU Controlli doganali sulle merci provenienti dal Giappone. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.

Nota 14 aprile 2011, n. 46316/RU (1).

Controlli doganali sulle merci provenienti dal Giappone.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.



Premessa

A seguito dell'incidente verificatosi presso la centrale nucleare di Fukushima e delle misure adottate dalla Commissione Europea a protezione della salute dei cittadini, l'Italia ha provveduto all'immediata applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di controlli sanitari in frontiera sui prodotti alimentari di origine animale e non animale, provenienti dal Giappone.



Misure comunitarie

Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 351/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011.

Un allerta specifico per attivare i controlli su tali prodotti era già stato veicolato agli Stati membri il 15 marzo 2011 attraverso il sistema RASFF (sistema europeo di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).

Il 26 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 297/2011 [1], che subordina a particolari condizioni l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, ora modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011 [2], entrato in vigore il 13 aprile 2011.

Le partite di prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 297/2011 devono essere scortate da una "dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea" - accompagnata da un rapporto di analisi nel caso di cui al n. 3 successivo - sottoscritta da un rappresentate autorizzato delle competenti autorità giapponesi e che attesti una delle seguenti condizioni:

1. che il prodotto è stato raccolto/trasformato prima dell'11.03.2011;

2. che il prodotto è originario o proveniente da una prefettura diversa da quelle di cui all'art. 2, comma 3 - secondo trattino - del Reg. (UE) n. 297/2011;

3. che il prodotto, ove esso sia originario o proveniente da una delle prefetture a rischio di cui all'art. 2, comma 3 - terzo trattino - del Reg. (UE) n. 351/2011 non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II al Reg. (UE) n. 351/2011, come rettificato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 aprile 2011 [3]. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

I regolamenti comunitari lasciano comunque impregiudicata la facoltà degli Stati membri di eseguire analisi per la rilevazione della eventuale presenza di altri radionuclidi.


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[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:IT:PDF.

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:IT:PDF.

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0016:0016:IT:PDF.



Misure nazionali

Il Ministero della salute ha immediatamente disposto che i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), oltre a vidimare in via sistematica le dichiarazioni per l'importazione nell'Unione europea previste dal Reg. (UE) n. 297/2011, cosi come modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011, effettuino il controllo degli alimenti di origine animale e non animale, prodotti o confezionati dopo marzo 2011, provenienti dal Giappone, per la ricerca di radionuclidi iodio-131, cesio-134, cesio-137, mediante accertamenti analitici su una congrua percentuale di campioni da avviare presso i laboratori specializzati.

Per i dettagli delle procedure da seguire prima dell'arrivo fisico nel territorio nazio naie delle partite di prodotti interessati dalle misure in esame, si rinvia a quanto precisato negli artt. da 3 a 5 del Reg. (UE) n. 297/2011.



Adempimenti doganali all'importazione

Gli operatori che intendono immettere in libera pratica le partite di prodotti alimentari di origine animale e non animale dal Giappone sono tenuti, una volta effettuati i controlli sanitari, a corredare la dichiarazione doganale con la predetta "Dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea", secondo il fac-simile di cui all'allegato al Reg. (UE) n. 351/2011 - eventualmente accompagnata, nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, dal previsto rapporto di analisi - debitamente vidimata dall'autorità veterinaria/sanitaria nazionale competente, attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli uffici di frontiera dell'amministrazione sanitaria.

Tale documento è stato censito nel sistema informativo doganale, ai fini riscontro del controllo automatizzato della correttezza formale della relativa dichiarazione doganale ed implica l'indicazione obbligatoria, da parte degli importatori, nel campo 44 del DAU, del nuovo codice C054 ("Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone").

Il sistema di controllo doganale, totalmente automatizzato ne rileva la presenza in relazione ai codici di nomenclatura combinata interessati dalle misure comunitarie sopra illustrate, bloccando, quindi, le importazioni che ne risultino eventualmente prive. Le partite di merce non corredate dalla prescritta certificazione vidimata dalla competente autorità sanitaria di confine non vengono ovviamente immesse sul mercato e i prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al Paese di origine secondo quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 351/2011 (2).

(2) Trattasi dell'art. 1, Reg. (UE) n. 351/2011 che modifica l'art. 7 del Reg. (UE) n. 297/2011.



Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 3
Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 5
Reg. (CE) 11 aprile 2011, n. 351/2011, art. 1

Ministero della salute Circ. 12-4-2011 n. DGFDM.P/III/15155/C.1.a.c/2011/1 Reg. (CE) n. 552/2009, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 26 giugno 2009. Applicazione ai dispositivi medici. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio III - Dispositivi medici.

Circ. 12 aprile 2011, n. DGFDM.P/III/15155/C.1.a.c/2011/1 (1).

Reg. (CE) n. 552/2009, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 26 giugno 2009. Applicazione ai dispositivi medici.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio III - Dispositivi medici.



 

Agli


Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
   

Loro sedi
 

All'


Istituto superiore di sanità
   

06 49387118
 

Alla


Direzione generale della previdenza sanitaria
   

Sede
 

Alla

FNOMCeO
   

Fax 06.322.2794
 

Alla


Federfarma
   

Via E. Filiberto, 190
   

00185 - Roma
   

Fax 06.704.76.587
 

Alla


Assofarm
   

Via Cavour, 179/A
   

00184 - Roma
   

Fax 06.48.97.6639
 

Alla


A.D.F.
   

Via Milano, 58
   

00184 - Roma
   

Fax 06 47.82.49.43
 

Alla


Federfarma Servizi
   

Via Castro Pretorio, 30
   

00185 - Roma
   

Fax 06 44.70.49.40
 

All’


Assobiomedica
   

Viale Pasteur, 10
   

00144 - Roma
   

Fax 06.59.03.969
 

Alla


F.O.F.I.
   

Via Palestro, 75
   

00185 - Roma
   

Fax 06.49.41.093
 

All’


Assopresidi
   

Piazzale Ardigò, 30
   

00142 - Roma
   

Fax 06.47.43.573
 

Alla


S.I.F.O.
   

Società italiana di farmacia ospedaliera
   

02.69.00.2476
 

Alla


F.I.F.O.
   

Via Properzio, 5
   

00161 - Roma
   

Fax 06.68.43.7282

e, p.c.:


All’


Ufficio di Gabinetto
   

Sede
 

Al


Comando carabinieri per la tutela della salute
   

P.le G. Marconi, 25
   

00144 - Roma
   

Fax 06.5994.7209




L’introduzione di restrizioni alla commercializzazione di prodotti a base di nitrato d’ammonio, prevista dal Regolamento indicato in oggetto, tende a limitare e ad impedire l’utilizzazione di tale sostanza che può essere impiegata per la produzione di esplosivi.

Tra i prodotti coinvolti dal provvedimento in questione ricadono anche alcune tipologie di dispositivi medici. In particolare, si fa riferimento ai prodotti cosiddetti “ghiaccio istantaneo” ad uso refrigerante per il trattamento di contusioni, traumatismi ecc. Il punto 58, n. 2 dell’allegato al Reg. (CE) n. 552/2009 del 22 giugno 2009 ha stabilito che, dopo il 27 giugno 2010 non potrà più essere immesso sul mercato il nitrato d’ammonio, come sostanza o in miscele contenenti il 16% o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio stesso.

Pertanto anche i dispositivi medici tipo ghiaccio istantaneo a base di nitrato d’ammonio, ricadenti nella fattispecie di cui al citato punto 58, n. 2, non possono essere più immessi sul mercato a partire dal 27 giugno 2010.

Tenuto conto che il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2008 (che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche) definisce l’immissione sul mercato come "l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita e che l’importazione è considerata un’immissione sul mercato", dalla predetta data del 27 giugno 2010 non dovevano più essere presenti nel canale distributivo e nel canale di vendita i dispositivi medici di cui si tratta.

Tuttavia, risulterebbero ancora presenti sul mercato rimanenze dei prodotti in questione. A tale proposito si ribadisce che detti prodotti non possono essere più venduti e che le giacenze presenti nel canale distributivo dovrebbero essere restituite al fabbricante affinché quest’ultimo provveda allo smaltimento dei prodotti stessi.


Gli Assessorati e gli altri soggetti in indirizzo sono invitati, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare che sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute all’indirizzo web: www.salute.gov.it.


Il Direttore generale

Marcella Marletta



Reg. (CE) 22 giugno 2009, n. 552/2009, allegato
Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006