In campo la VISS per migliorare la sicurezza stradale
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della rete stradale transeuropea attraverso particolari procedure, come la valutazione d'impatto sulla sicurezza (VISS).
Gazzetta Ufficiale N. 81 del 8 Aprile 2011
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011 , n. 35 - Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture. (11G0076)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della
sicurezza delle infrastrutture stradali;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato
B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 25 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, dell'interno, per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
articolo 1, direttiva 2008/96/CE
1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e
l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla
sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli
della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete
stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di
progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Per tutte le
altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i
contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel
presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete
di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella
rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di
pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al
traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo'
essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio
2021.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,
dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti
locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell'Unione europea.
5. La disciplina del presente decreto non si applica alle gallerie
stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/96/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 novembre 2008, n. L 319.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato B
della legge 4 giugno 2010, n. 96, «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010,
n. 146, S.O.:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'
articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264
(Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di
sicurezza per le gallerie della rete stradale trans
europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
2006, n. 235, S.O.
Art. 2
Definizioni
articolo 2, direttiva 2008/96/CE
1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio
nazionale della rete stradale definita all'allegato I, sezione 2,
della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni.
b) organo competente: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, per lo svolgimento delle sue funzioni relativamente
alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale
della struttura organizzativa della medesima societa' che svolge le
funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali;
c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo
studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della
rete stradale di un progetto di infrastruttura;
d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza
accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche
di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle
diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo
ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento che
comportano modifiche di tracciato;
e) classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di
incidenti: l'elenco recante la classificazione in base
all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al
traffico da oltre tre anni, in cui si e' verificato un numero
considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di
traffico;
f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i
tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale
di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi
agli incidenti;
g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica delle
caratteristiche connesse alla sicurezza dei tratti della rete
stradale aperta al traffico e dei difetti che richiedono intervento
di manutenzione per ragioni di sicurezza, comprendente anche gli
accertamenti sui possibili effetti derivanti dall'esecuzione di
lavori sulla sicurezza del flusso di traffico;
h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le
modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel
presente decreto;
i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla
costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una
sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti
sui flussi di traffico.
Note all'art. 2:
- Ladecisionen. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228.
Art. 3
Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale
per i progetti di infrastruttura
articolo 3, direttiva 2008/96/CE
1. Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di
pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente
all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto
sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta sulla
base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al comma
2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita', contenuti
e documenti costituenti la VISS.
Art. 4
Controlli della sicurezza stradale
articolo 4, direttiva 2008/96/CE
1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di
infrastruttura, nonche' dei progetti di adeguamento che comportano
modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza
stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.
2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono
assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.
3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale
costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i
livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai
fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e
della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del
certificato di collaudo.
4. La relazione di controllo, predisposta dal controllore,
definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che
possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le
relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non
dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici
rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale
scelta all'organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili
le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione
di controllo, altrimenti dispone l'adeguamento della progettazione
alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei
successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione
dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle
infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono
effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla
luce dell'effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono
formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione
emerga l'esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza,
l'organo competente si attiva ai fini dell'inserimento di dette
misure nell'elenco di priorita' di cui all'articolo 5, comma 3.
6. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei
controlli di cui al comma 1, le modifiche progettuali incidano sui
piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da
considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del
capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale.
7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori
individuati dall'organo competente tra soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 9, inseriti in apposito elenco
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero.
L'attivita' di controllo, qualora svolta da personale non
appartenente all'organo competente ovvero alla struttura
organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio,
non puo' essere incaricato dell'attivita' di controllo un soggetto
che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla
redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla
direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 91 e 125 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
«Art. 91 (Procedure di affidamento - art. 17, legge n.
109/1994 ). - 1. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,
di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le
disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei
settori di cui alla parte III del codice, possono affidare
le progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice.».
«Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia -
art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e articoli 142 ss.,
D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001). - 1. Le
acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono
essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e
non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e'
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo
di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, capacita' tecnico - professionale ed economico -
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
presente codice, dal regolamento.».
Art. 5
Classificazione e gestione della sicurezza
della rete stradale aperta al traffico
articolo 5, direttiva 2008/96/CE
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e successivamente con cadenza triennale, sulla base
dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico
svolto dall'organo competente nel rispetto dei criteri riportati
nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, effettua la classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione della
sicurezza della rete esistente.
2. Sulla base delle classificazioni di cui al comma 1, l'organo
competente effettua visite in loco mediante personale esperto
inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e procede alla
valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo conto
degli elementi di cui all'allegato III, punto 3.
3. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, con
riferimento alle potenziali misure correttive individuate
nell'allegato III, punto 3, lettera e), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, anche attraverso analisi
costi-benefici, un elenco di priorita' degli interventi correttivi
che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della redazione
ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
previsti dalla legislazione vigente.
4. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per
l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi
ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale
direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di regolazione economica del settore stradale.
5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli utenti sui
tratti dell'infrastruttura stradale interessati da lavori stradali
che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi,
provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Gli enti gestori provvedono a fornire agli utenti adeguata
informazione della presenza di tratti stradali ad elevata
concentrazione di incidenti.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
Art. 6
Ispezioni di sicurezza
articolo 6, direttiva 2008/96/CE
1. L'organo competente, sulla base di un programma idoneo a
garantire adeguati livelli di sicurezza, da adottare entro il 19
dicembre 2011 e da aggiornare con cadenza biennale, al fine di
individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e
prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche sulle strade
aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di
cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza
temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da
lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni
volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.
Art. 7
Gestione dei dati
articolo 7, direttiva 2008/96/CE
1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale
di cui all'articolo 1, comma 2, l'organo competente riporta in una
apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di
cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti
e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale,
effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale
nonche' del costo sociale medio di un incidente grave.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei
dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale
dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al comma
1.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 29
luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2010, n. 175, S.O.:
«Art. 56 (Raccolta e invio dei dati relativi
all'incidentalita' stradale). - 1. Ferme restando le
competenze dell'Istituto nazionale di statistica e
dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalita'
per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi
all'incidentalita' stradale da parte delle Forze
dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi
previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale
necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
Art. 8
Adozione di orientamenti
articolo 8, direttiva 2008/96/CE
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19
dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata, con proprio
decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali, idonee ad agevolare l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e gli eventuali
successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla Commissione
europea entro tre mesi dalla loro adozione.
Art. 9
Formazione dei controllori
articolo 9, direttiva 2008/96/CE
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede
ad adottare i programmi di formazione per i controllori della
sicurezza stradale, fissando altresi' le modalita' di entrata in
operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma
7.
2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non
inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di
cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita',
da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali,
da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il
certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a seguito del
superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso.
3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in
possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in
ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale
n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque
anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria
civile e ambientale.
4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita'
professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di
appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma
2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno
triennale.
5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita'
professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato.
6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento
e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita',
di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente
articolo, interamente destinato alla citata finalita'. Le predette
attivita' di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere
esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca22 ottobre
2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 2004, n. 266, cosi' recita:
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.».
Art. 10
Disposizioni tariffarie
1. Alle attivita' di controllo, classificazione e ispezione,
previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da porre a
carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi
dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al
comma 1 e le relative modalita' di versamento.
3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni.
4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili
tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione
economica del settore stradale.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010,
n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
si applicano le disposizioni dell' articolo 9, commi 2 e
2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
1. Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche
introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la
VISS e' redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I. Sono
esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di
infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.
3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli
di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi i controlli
per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.
4. Fino dell'entrata in operativita' dell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita' di cui agli
articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di
studio di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, iscritti da
almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore
dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di
progettazione stradale, analisi di incidentalita', ingegneria del
traffico o altre attivita' inerenti alla sicurezza stradale,
documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attivita'
relative ad almeno cinque progetti.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la
circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699,
recante : «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade»,
costituisce norma di riferimento nei limiti di compatibilita' del
presente decreto.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio
con le regioni e gli enti locali di informazioni necessarie a
conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione
delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali
non comprese nella rete transeuropea.
7. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione
per tali attivita'», sono inserite le seguenti: «, fino all'entrata
in operativita' dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo
le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere
dall'entrata in operativita' del predetto elenco la Commissione si
avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale
non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale,
oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura
organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di
vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita
convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 12:
- La direttiva 2008/96/CE e' citata nelle premesse.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Funzioni ispettive). - 1. La Commissione e'
responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e dei
collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel
territorio nazionale. La Commissione per tali attivita',
fino all'entrata in operativita' dell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/96/CE,si avvale di
ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare
riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso
della strada di cui all'articolo 11 dello stesso decreto,
appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonche' all'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di
collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e
periferica del medesimo Ministero, nonche' dei soggetti di
cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere
dall'entrata in operativita' del predetto elenco la
Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco
stesso.
2. La Commissione si avvale di ingegneri del
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con
competenza specifica nelle materie attinenti
all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle
problematiche di difesa civile, che si avvalgono di
collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell'interno.
2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete
stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., la
Commissione si avvale, oltre che della struttura di cui al
comma 2, della struttura organizzativa di Anas S.p.a. che
svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle
concessioni autostradali, mediante apposita convenzione,
fermi restando i requisiti di cui al comma 1.
3. Per i trafori internazionali, le relative
Commissioni intergovernative possono avvalersi per le
ispezioni dei comitati di sicurezza gia' da esse
istituiti.».
ALLEGATO I
allegato I direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 3)
VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE
PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA
1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale:
a) definizione del problema;
b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale;
c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo;
d) individuazione delle differenti opzioni;
e) analisi dell'impatto delle opzioni proposte sulla sicurezza
stradale;
f) confronto delle opzioni (attraverso anche l'applicazione
dell'analisi costi/benefici);
g) scelta delle possibili soluzioni;
h) individuazione della miglior soluzione.
2. Elementi da prendere in considerazione:
a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale;
b) analisi dell'incidentalita' (individuazione del numero degli
incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche);
c) obiettivi di riduzione dell'incidentalita' e confronto con
l'opzione dello status quo;
d) individuazione delle tipologie di utenti della strada, compresi
gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti);
e) individuazione dei volumi e delle tipologie di traffico.
ALLEGATO II
allegato II direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 4)
CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA
1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare:
a) analisi della situazione geografica;
b) analisi e verifica della funzionalita' dell'infrastruttura
all'interno della rete;
c) analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova
infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero e
tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale
libera);
d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura.
2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva:
a) analisi e verifica del tracciato;
b) armonizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
(coordinamento segnaletico);
c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni);
d) valutazione del contesto ai margini dell'infrastruttura
(vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada);
e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e
di parcheggio);
f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali di
sicurezza) con particolare riferimento all'individuazione degli
elementi atti a ridurre la lesivita' degli utenti vulnerabili.
3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva:
a) analisi della sicurezza degli utenti in circostanze particolari
(scarsa visibilita', scarsa illuminazione, condizioni meteorologiche
non ottimali);
b) intellegibilita' della segnaletica verticale e orizzontale;
c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale.
4. Criterio applicabile nella prima fase di funzionamento:
valutazione della sicurezza stradale alla luce dell'effettivo
comportamento degli utenti.
ALLEGATO III
allegato III direttiva 2008/96/CE
(previsto dall'articolo 5)
CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE
DI INCIDENTI E CLASSIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE
1. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali ad elevata
concentrazione di incidenti
L'individuazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di
incidenti deve tener conto del numero di incidenti mortali nel corso
degli anni precedenti per unita' di distanza in rapporto al volume di
traffico e, nel caso di intersezioni e svincoli, per punto di
intersezione.
2. Criteri per l'individuazione dei tratti stradali da esaminare
nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete
L'individuazione di tratti stradali da esaminare nell'ambito della
classificazione della sicurezza della rete tiene conto dei potenziali
risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali sono
classificati in categorie. Per ogni categoria stradale, i tratti
stradali sono esaminati e classificati sulla base di fattori
collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti, il
volume di traffico e la tipologia dello stesso.
Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della
rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali in cui
un miglioramento dell'infrastruttura dovrebbe rivelarsi molto
efficace.
3. Elementi di valutazione per le visite in loco:
a) descrizione del tratto stradale;
b) riferimento ad eventuali relazioni anteriori relative allo stesso
tratto stradale;
c) esame delle eventuali relazioni di incidente;
d) numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel corso dei tre anni
precedenti;
e) individuazione delle potenziali misure correttive da adottare, tra
le quali:
- miglioramento del tracciato plano altimetrico;
- miglioramento delle intersezioni;
- eliminazione degli ostacoli fissi al margine della strada o
applicazione di dispositivi di protezione dei medesimi;
- miglioramento della visibilita' in diverse condizioni
meteorologiche e di illuminazione;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza delle pertinenze della
strada quali i sistemi di ritenuta stradale;
- miglioramento della coerenza, della visibilita', della leggibilita'
e della collocazione della segnaletica orizzontale e verticale
(coordinamento segnaletico);
- riduzione dei potenziali conflitti con gli utenti della strada piu'
vulnerabili;
- miglioramento delle caratteristiche superficiali della
pavimentazione stradale;
- adeguamento dei limiti di velocita';
- protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del terreno e
valanghe;
- installazione di un dispositivo di gestione e di controllo del
traffico;
- installazione e/o miglioramento dei sistemi di trasporto
intelligenti e dei servizi telematici ai fini dell'interoperabilita',
dell'emergenza e della segnaletica.
ALLEGATO IV
(allegato IV direttiva 2008/96/CE)
(previsto dall'articolo 7)
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI
Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi:
1) localizzazione dell'incidente (eventualmente anche georeferenziata
con coordinate GPS);
2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente;
3) data e ora dell'incidente;
4) informazioni relative all'infrastruttura (ambiente circostante,
tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero di
corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale,
illuminazione, condizioni meteorologiche, limiti di velocita',
ostacoli al margine della strada);
5) gravita' dell'incidente, incluso il numero delle persone decedute
e ferite;
6) caratteristiche delle persone coinvolte nell'incidente (eta',
sesso, nazionalita', tasso di alcolemia, presenza di sostanze
stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza);
7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, eta', paese, presenza di
dispositivi di sicurezza, data dell'ultima revisione periodica in
conformita' della legislazione vigente);
8) dati relativi all'incidente (tipo di incidente, tipo di
collisione, manovre del veicolo e del conducente);
9) informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra
l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo del servizio di
soccorso.
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venerdì 15 aprile 2011
In campo la VISS per migliorare la sicurezza stradale Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della rete stradale transeuropea attraverso particolari procedure, come la valutazione d'impatto sulla sicurezza (VISS). Gazzetta Ufficiale N. 81 del 8 Aprile 2011 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011 , n. 35 - Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture. (11G0076)
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