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martedì 31 maggio 2011

"Solidarieta' ai lavoratori della Centrale Enel di Porto Tolle e' arrivata a Rovigo anche dai sindacati di Polizia Siap, Silp per la Cgil, Coisp e Anfp, che in Corso del Popolo hanno manifestato contro l'azione di ridimensionamento della capacita' operativa delle Forze di Polizia."

ENERGIA: NUOVO SINDACO ROVIGO FIRMA PETIZIONE LAVORATORI PORTO TOLLE =
SUPERATE IN TRE GIORNI LE 2.000 FIRME

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - La petizione del Comitato
Lavoratori della centrale Enel di Porto Tolle e' stata sottoscritta
anche dal nuovo sindaco di Rovigo, Bruno Piva. ''Sostieni il lavoro in
Polesine'' e' arrivata oggi tra le bancarelle del mercato settimanale
a Rovigo, in Corso del Popolo, e a Loreo, raccogliendo circa 850 firme
(846) per la riconversione a carbone 'pulito', bloccata da una
sentenza del Consiglio di Stato. Sono state cosi' superate le 2.000
firme in soli tre giorni.

''Il diritto al lavoro e la tutela dell'ambiente possono
convivere nel reciproco rispetto, perche' la nuova centrale -affermano
i lavoratori- rispetta l'ambiente con emissioni del 50% sotto i limiti
di legge''. Con la prossima riunione della giunta regionale del
Veneto, il 7 giugno, arrivera' il momento di una nuova manifestazione.
I lavoratori si ritroveranno a Venezia, davanti a Palazzo Balbi. ''Se
la Regione, come sostiene il Consiglio di Stato, dovrebbe produrre una
'comparazione analitica e motivata' tra l'impatto ambientale di una
centrale a carbone e una centrale a gas metano, allora si faccia. Un
investimento di 2,5 miliardi non puo' restare fermo nei corridoi della
burocrazia. Stiamo rischiando che finisca all'estero''.

Rispetto a una centrale a metano, ''la riconversione a carbone
'pulito' -ricordano i lavoratori- significa 3.000 persone in fase di
cantiere, appalti alle imprese locali e 800 posti di lavoro stabili a
fine cantiere''. ''Con una centrale a metano, invece, tutto questo non
ci sarebbe. A Porto Tolle resterebbero solo 30 posti di lavoro e
pagheremo bollette piu' care, perche' il gas costa piu' del carbone''.
Solidarieta' ai lavoratori della Centrale Enel di Porto Tolle e'
arrivata a Rovigo anche dai sindacati di Polizia Siap, Silp per la
Cgil, Coisp e Anfp, che in Corso del Popolo hanno manifestato contro
l'azione di ridimensionamento della capacita' operativa delle Forze di
Polizia.

(Sec/Pn/Adnkronos)
31-MAG-11 16:41

ENERGIA: SUPERATE LE 2MILA FIRME PER LA CENTRALE ENEL DI PORTO TOLLE (2) =

(Adnkronos) - Rispetto a una centrale a metano, "la
riconversione a carbone 'pulito' - ricordano i lavoratori - significa
3.000 persone in fase di cantiere, appalti alle imprese locali e 800
posti di lavoro stabili a fine cantiere". Con una centrale a metano,
invece, tutto questo non ci sarebbe. A Porto Tolle resterebbero solo
30 posti di lavoro e pagheremo bollette piu' care, perche' il gas
costa piu' del carbone''.

Solidarieta' ai lavoratori della Centrale Enel di Porto Tolle e'
arrivata a Rovigo anche dai sindacati di Polizia Siap, Silp per la
Cgil, Coisp e Anfp, che in Corso del Popolo hanno manifestato contro
l'azione di ridimensionamento della capacita' operativa delle Forze di
Polizia.

(Red-Dac/Ct/Adnkronos)
31-MAG-11 16:25

Partecipazione ai pubblici concorsi: equiparazione diplomi di laurea Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi il diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conferito dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, è equipollente al diploma di laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche, rilasciato dalle predette istituzioni. D.M. 15 febbraio 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (G.U. 30 maggio 2011, n. 124)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 febbraio 2011

Equiparazione tra il diploma di laurea di vecchio ordinamento in giurisprudenza al diploma di laurea di vecchio ordinamento in scienze politiche, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (11A06995) (GU n. 124 del 30-5-2011 )

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 1, comma 5; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Testo unico sul riordino delle universita'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9 comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2; Vista la nota del Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio universitario - Uff. II, prot. n. 2806 del 28 luglio 2010, con la quale si chiede al Consiglio Universitario Nazionale di esprimere un parere di carattere generale relativo all'equipollenza del diploma di laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, con quello in Scienze Politiche, vecchio ordinamento; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 2010 in merito alla suddetta richiesta; Ritenuta la necessita' di provvedere alla predetta equipollenza ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Decreta: Art. 1 Il diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conferito dalle Universita' statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, e' equipollente al diploma di laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche, rilasciato dalle predette istituzioni, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2011 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 107

"E su Radio Padania va in onda 'Bandiera Rossa'"

"E' stata una sberla" Ma la Lega lo tiene ancora in piedi

Polizia: Palermo, presidi sindacati davanti Questura

ZCZC
ADN0719 5 CRO 0 ADN CRO RSI

POLIZIA: PALERMO, PRESIDIO SINDACATI DAVANTI QUESTURA =

Palermo, 31 mag. - (Adnkronos) - Le sigle sindacali della
polizia Silp Cgil, Siap, Coisp e Anfp hanno tenuto  stamani un
presidio davanti alla questura di Palermo per informare l'opinione
pubblica e sensibilizzare sulle difficolta' della polizia di stato a
causa dei tagli del governo.

''Una disattenzione - dice Luciano Cirri, segretario regionale
del Silp Cgil- registratasi negli ultimi tre anni che pesa soprattutto
in territori come la Sicilia, dove la polizia e' impegnata nel
contrasto alla mafia e ultimamente anche sul fronte dell'emergenza
immigrazione''. Nel triennio 2009- 2011 il taglio al settore e' stato
di 1 miliardo su tutto il territorio nazionale. E oggi iniziative
simili a quella di Palermo si sono tenute davanti a tutte le questure
d'Italia.

(Ter/Opr/Adnkronos)
31-MAG-11 15:08

NNNN

Ecco i risultati delle "promesse dell'Esecutivo" verso le donne e gli uomini delle forze dell'ordine ...."Gli 'indignatos' anche in polizia. Protesta....di Stato - 'Per le volanti solo 15 litri di carburante al giorno' -

























31 maggio 2011 - Poliziotti ancora in piazza

Ministero della salute Circ. 24-5-2011 n. DGFDM/22707/P Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.

Circ. 24 maggio 2011, n. DGFDM/22707/P (1).
 Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie         (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).            

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.


          
              
Agli                          
Assessorati alla sanità delle regioni e               province autonome  
                                      
Loro sedi  
                         
Al                          
Comando carabinieri salute per la               sanità  
                           
P.le Marconi 25             
                           
00144 - Roma  
                         
Alla                          
Federfarma servizi             
                           
Via di Castro Pretorio, 30             
                           
00185 - Roma  
                                      
Fax 06/44704940             
              
Alla                          
Fofi - Federazione ordini farmacisti               italiani  
                           
Via Palestro, 75             
                           
00185 - Roma  
                                      
posta@pec.fofi.it            


              



Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis -         (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di         cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio         Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione         delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.       
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi         di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.      
La presente nota oltre ad essere inviata ai         destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e         trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione         dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.      
        
      
Il Direttore generale      
Dott.ssa Marcella Marletta    



Allegato      
        
      
 Scheda distruzione         stupefacenti       
 (D.P.R. n. 309/1990 - Art.         25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)       
        
      
 «Articolo 25-bis     
(Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie).       
        
      
 - 1. Le sostanze e le         composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente,         limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei         soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa         autorizzazione del Ministero della salute.       
 2. La distruzione delle sostanze         e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata         dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento         dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma         è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il         tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il         farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli         oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a         carico delle farmacie richiedenti la distruzione.       
 3. Le Forze di polizia         assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali         disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di         distruzione di cui al presente articolo»;       
        
      
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze         e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale         Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle         sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile         fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.      
La distruzione delle sostanze e composizioni         medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art.         17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi         consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.      
Anche la distruzione delle sostanze e         composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una         prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che         trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127,         la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province         autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle         modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti,         confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie         Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli         stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli         stupefacenti, previsto dall'art. 60.      
        
      
 Modifiche normative              
        
      
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione         delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o         deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti         autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere         che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo         25-bis:      
- limita l'applicazione delle disposizioni         relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo         di registrazione, comma 1;      
- innova la fase della materiale distruzione, che         può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da         un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.      
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in         materia di competenze delle:      
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad         assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze         legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e         composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;      
- Forze di Polizia, le quali assicurano         l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle         attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal         comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili         a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e         logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo         di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il         sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi         forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).      
        
      
 Farmacie private            
        
      
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di         stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche         attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di         constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla         distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere         eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis         dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.     
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice         dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i         controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero         evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni         non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a         distruzione.      
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad         assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere         presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione         finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una         autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo         del verbale.      
        
      
 Farmacie ospedaliere              
        
      
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli         stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione         valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie         ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed         altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL         territorialmente competente.      
        
      
 Aziende Sanitarie Locali              
        
      
Nell'ambito delle competenze in materia         farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle         risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al         di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione,         al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del         farmacista.      
        
      
 Schema riepilogativo generale         per le farmacie       
        
      
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non         utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione,         possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti         sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.      
2. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la         successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato         della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a         sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da         distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del         farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL         (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).      
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione         con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo         smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali         dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono         apposito verbale.      
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento         concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro         dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al         farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista         scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia         redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale         giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro         degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla         ASL.      
3. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di         fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di         medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia         del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un         contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal         farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive         operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B.         Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o         presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel       
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale         di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione,         indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.      
        
      
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in         data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e         psicotrope    



D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art.       10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 26-5-2011 n. 7 Nuove modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale identificativo). Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.

Circ. 26 maggio 2011, n. 7 (1).
 Nuove modalità per il rilascio e   l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale   identificativo). 

(1) Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori  dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.


     
   
A  
Tutte le imprese dello spettacolo  
   
Agli  
Enti pubblici e privati che esplicano   attività nel campo dello spettacolo  
  
A  
Tutte le società che intrattengono rapporti   economici con sportivi professionisti  
  
Alla  
Direzione generale della Siae  
   
Agli  
Uffici interregionali e sedi   territoriali  
  
Alle  
Aree e consulenze professionali della   direzione generale  
 
Loro sedi  
 
e, p.c.:  
Al  
Sig. Presidente 
   
Al  
Consiglio di indirizzo e vigilanza  
   
Loro sedi  



     



Premessa
La crescente informatizzazione degli adempimenti   lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo delle imprese e degli   intermediari, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli enti   preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti   attività.
A tal fine l'ENPALS ha introdotto alcune novità   volte a rafforzare il ruolo di imprese ed intermediari garantendo, al contempo,   modalità di accesso sicure ai servizi telematici disponibili sul sito   istituzionale dell'Ente, che costituiscono dal 2008 l'unica modalità per   svolgere i principali adempimenti amministrativi.
Con la presente circolare si illustrano le novità   riguardanti la procedura di rilascio e di utilizzo del codice PIN (Personal   Identification Number - codice identificativo personale), nonché la gestione   delle deleghe ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.
Come noto, il codice PIN è composto da 16   caratteri alfanumerici (0-9, A-Z, senza distinzione tra lettere maiuscole e   minuscole) ed è suddiviso in due componenti, ciascuna di 8 caratteri: PIN1   (primi 8 caratteri) e PIN2 (secondi 8 caratteri).
Per accedere ai servizi on-line disponibili sul   sito istituzionale dell'ENPALS è necessario superare la procedura di   autenticazione che prevede l'inserimento di una coppia di credenziali,   costituita dal codice fiscale e dal PIN.
Il codice PIN è strettamente riservato e   personale e per il suo utilizzo sarà necessario pertanto attenersi a criteri di   riservatezza, anche in ordine alle responsabilità civili e penali conseguenti   ad un uso improprio del PIN medesimo. Il PIN dovrà essere modificato   obbligatoriamente al primo accesso ed in qualunque momento successivo per   autonoma volontà del soggetto titolare dello stesso.
Per gli intermediari abilitati così come   individuati dall'art. 1 [1], commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979,   n. 12, nonché per gli operatori appartenenti ai soggetti in convenzione (si   veda oltre), il PIN dovrà inoltre essere obbligatoriamente modificato ogni tre   mesi dai titolari dello stesso.
Le credenziali di autenticazione (codice fiscale,   PIN) non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente   dall'Ente.
Chi è già in possesso di PIN abilitato ad operare   non potrà ottenerne un altro per la stessa tipologia di utente; sarà possibile,   viceversa, disporre di un PIN in qualità di lavoratore dello spettacolo ed un   altro in qualità di intermediario (es.: commercialista, etc.).
Il legale rappresentate dell'impresa iscritta   all'ENPALS, che abbia delegato un intermediario ad operare per conto della   medesima nei confronti dell'Ente, riceverà come di consueto, una comunicazione   scritta da parte dell'Ente con l'indicazione del soggetto che ha richiesto il   codice di accesso ai servizi per operare per conto della medesima.
La presente circolare sostituisce ed annulla la   circolare 10 agosto 2007, n. 12 e la circolare 10 dicembre 2007, n. 17   [2], limitatamente al par.   4.2 (modalità operative per il rilascio del PIN).
Nell'ambito della predetta circolare 10 dicembre   2007, n. 17, che rimane valida, eccezion fatta per il menzionato paragrafo   relativo alle modalità operative per il rilascio del PIN (4.2), si è chiarito   che «possono essere abilitati alla trasmissione telematica, oltre al legale   rappresentante/titolare dell'impresa, i soggetti incaricati dal datore di   lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed   assistenza sociale dei lavoratori occupati, come di seguito elencati:
- il dipendente all'interno dell'impresa all'uopo   delegato;
- i soggetti indicati dall'art. 31 del D.Lgs. n.   276/2003, ovvero società capogruppo di gruppi di impresa, consorzi o società   consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro,   previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (l'abilitazione   avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in   questione);
- i professionisti mandatari del datore di lavoro   individuati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive   integrazioni e modificazioni:
- i professionisti iscritti negli albi dei   consulenti del lavoro [3],   dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli   avvocati;
- le associazioni e le società semplici   costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l'esercizio in   forma associata di arti e professioni (studio associato). Si precisa, a tal   proposito, che potrà essere abilitato solo il singolo professionista e non lo   studio;
- le associazioni di categoria (limitatamente   alle imprese associate) nel qual caso l'abilitazione può essere rilasciata solo   al responsabile dell'associazione a livello locale;
- i servizi istituiti dalle associazioni di   categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese   anche in forma cooperativa che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto   previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979. Condizione   essenziale è che il servizio sia assistito da uno o più consulenti del lavoro,   con le modalità stabilite nella nota 4 giugno 2007, n. 25/SEGR/0007004 del   Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per   l'attività ispettiva». 
Con particolare riferimento ai soggetti che, in   qualità di intermediari, sono legittimati per legge a svolgere gli adempimenti   in materia di lavoro per conto dell'impresa, si fa presente che, con nota 29   aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857, il Ministero del lavoro e delle politiche   sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva ha sottolineato che   possono effettuare tali adempimento solo coloro che hanno titolo a legittimare   la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.
Pertanto, non sono autorizzati alla   predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti   di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), in   quanto gli stessi possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di   servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi   nonché le attività strumentali ed accessorie, né i soggetti che possono   svolgere solo adempimenti di natura fiscale (tributaristi, esperti   tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili).
Si ritiene utile indicare di seguito i passaggi   procedurali necessari all'ottenimento del codice personale identificativo,   differenziati a seconda della tipologia di utente.
   
 
_________________
   
[1] Art. 1, legge n. 12/1979. «1.Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.  
(...)  
4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni».
   
[2] Si rammenta che con circolare 10 dicembre 2007, n. 17, a seguito dell'attivazione delle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro, sono state illustrate le innovazioni informatiche finalizzate all'espletamento degli adempimenti informativi e contributivi da parte delle imprese.
   
[3] Si veda anche il comma 6, art. 1, L. n. 12/1979 come modificato dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.



Modalità di richiesta PIN da parte di lavoratori, lavoratori   autonomi esercenti attività musicali e pensionati
Il codice PIN deve essere richiesto collegandosi   al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno   della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente (lavoratore, lavoratore   autonomo esercente attività musicali o pensionato), già iscritto alle gestioni   ENPALS, dovrà inserire il proprio codice fiscale, indicare la tipologia di   utente e un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS effettuerà il controllo dei dati   anagrafici utilizzando il codice fiscale ed invierà un messaggio di conferma   all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i   secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare   la procedura di richiesta PIN.
Non appena l'utente abbia selezionato il link   indicato, l'ENPALS provvederà alla stampa e all'inoltro del tesserino   contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza del   richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Il tesserino individuale recapitato all'utente, è   attivo e immediatamente utilizzabile.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi   on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema   chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2),   precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere   utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Pare opportuno precisare, da ultimo, che il PIN   rilasciato con dette modalità al lavoratore autonomo esercente attività   musicali consentirà al medesimo e solo al medesimo di effettuare gli   adempimenti in materia di lavoro alla stregua di un'impresa.



Modalità di richiesta PIN da parte di una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal legale   rappresentate dell'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS,   utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla   richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio   codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta   elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale,   invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in   fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link   da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare   il codice fiscale dell'impresa.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà   inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e   trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare   la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di   assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati   identificativi dell'impresa e dovrà essere completato con l'indicazione degli   estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere   allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della   documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino   contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo della sede   legale dell'impresa richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe   Tributaria.



Modalità di richiesta PIN da parte di dipendenti delegati da una   impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal   dipendente delegato dall'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS,   utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla   richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio   codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta   elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale,   invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in   fase di richiesta, contenente i secondi ottocaratteri del PIN (PIN2) e un link   da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare   il codice fiscale dell'impresa delegante.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà   inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e   trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare   la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di   assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati   identificativi dell'azienda e del tipo di richiedente e dovrà essere completato   con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente   che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della   documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro al legale   rappresentante presso la sede dell'impresa richiedente, come risultante dagli   archivi dell'Anagrafe Tributaria, del tesserino contenente i primi otto   caratteri del PIN (PIN1) il quale provvederà a consegnarlo direttamente al   dipendente delegato.



Modalità di richiesta PIN da parte di intermediari
Gli intermediari abilitati ai sensi della legge   n. 12/1979 potranno operare in nome e per conto delle imprese sulla base di   apposite deleghe rese per iscritto dalle stesse, utilizzando il modulo che sarà   trasmesso in fase di richiesta PIN.
Il codice PIN deve essere richiesto   dall'intermediario collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando   l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta   PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio   codice fiscale, la tipologia di utente, [4] un indirizzo valido di posta elettronica e   l'indirizzo presso il quale desidera ricevere il tesserino.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale,   invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in   fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link   da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare   il/i codice/i fiscale/i dell'azienda/e per la/le quale/i si dispone di delega   ad operare.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà   inoltrata al richiedente per posta elettronica la modulistica da compilare e   trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare   la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di   assegnazione del PIN, inviato per posta elettronica dall'Ente, conterrà i dati   identificativi dell'impresa/e, la tipologia di utente, la dichiarazione di   responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto ai   fini del rilascio del PIN e di tutti i dati forniti in fase di assolvimento   degli adempimenti amministrativi effettuati per conto dei deleganti, nonché   l'autocertificazione dell'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega   all'utilizzo dei servizi telematici.
Il modello di cui sopra, completato con   l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento, dovrà pertanto   avere allegata la seguente documentazione:
a) modulo di dichiarazione di responsabilità   attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto e dei dati forniti   ai fini del rilascio del PIN e che consente all'intermediario di   autocertificare l'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega   all'utilizzo dei servizi telematici;
b) modulo di delega che l'intermediario, una   volta compilato con i dati propri e quelli del delegante, farà sottoscrivere da   quest'ultimo;
c) fotocopia del proprio documento di   riconoscimento;
d) fotocopia/e dei documenti di identità del/i   singolo/i delegante/i;
e) eventuali attestazioni di iscrizione ad   albi/ordini professionali dell'intermediario.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa   all'ENPALS con le modalità indicate nelle istruzioni operative presenti nel   messaggio di posta elettronica ricevuta dall'Ente.
In esito alla verifica positiva della   documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà a inviare il tesserino contenente   i primi otto caratteri del PIN (PIN1) al recapito indicato in fase di richiesta   e contestualmente a trasmettere ad ogni legale rappresentante, presso   l'indirizzo della sede legale dell'impresa, come risultante dagli archivi   dell'Anagrafe Tributaria, una comunicazione da parte dell'Ente con   l'indicazione dell'intermediario che ha richiesto il codice PIN per operare per   conto delle rispettive imprese deleganti.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi   on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema   chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2),   precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica   dell'intermediario.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere   utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
L'intermediario è tenuto a custodire presso di sé   la/e delega/e in originale -unitamente ad una fotocopia di un valido documento   di identità del/i delegante/i - per tutto il periodo di vigenza della/e   stessa/e e per almeno 5 anni successivi alla sua/loro scadenza e ad esibirla/e   a richiesta.
Resta inteso che sarà cura dell'intermediario   abilitato aggiornare l'elenco delle imprese deleganti, utilizzando le apposite   funzioni disponibili sul sito istituzionale.
L'aggiunta di ulteriori imprese non comporterà la   richiesta di un ulteriore PIN, ma unicamente l'obbligo di trasmettere   all'ENPALS copia della delega sottoscritta dall'impresa delegante, con le   modalità di cui alle precedenti lettere da a) a e).
Si rammenta che in caso di revoca del mandato,   l'intermediario dovrà comunicare tempestivamente quale sia l'impresa che abbia   revocato l'incarico. Con riferimento all'impresa mandante, si precisa che la   stessa, ricevendo dall'ENPALS comunicazione dell'avvenuto rilascio del codice   PIN all'intermediario, potrà in ogni momento comunicare all'ENPALS l'eventuale   revoca della delega.
   
 
_________________
   
[4] Es: consulente del lavoro; commercialista; avvocato, etc.



Soggetti in convenzione
I soggetti che hanno stipulato una convenzione   con ENPALS (Enti di patronato, Siae) dovranno inviare preventivamente l'elenco   degli operatori dagli stessi autorizzati a richiedere il PIN, seguendo le   istruzioni riportate nell'apposita area del sito istituzionale ENPALS dedicata   alla richiesta PIN.
Tale elenco sarà validato relativamente ai dati   anagrafici, mediante verifica del codice fiscale presso l'Anagrafe Tributaria.   Gli esiti della validazione saranno comunicati al soggetto in convenzione che   ha fatto la richiesta di autorizzazione.
A partire da tale momento, il singolo richiedente   il cui codice fiscale sia stato validato, potrà accedere alla sezione dedicata   ai soggetti in convenzione e completare la richiesta PIN mediante l'inserimento   del proprio codice fiscale ed un indirizzo valido di posta elettronica,   specificando la tipologia del soggetto in convenzione per il quale   opera.
L'ENPALS, superati positivamente i controlli   anagrafici e l'effettiva autorizzazione a richiedere il PIN precedentemente   inviata dal soggetto in convenzione, invierà un messaggio di conferma   all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i   secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare   la richiesta.
Successivamente a tale conferma da parte   dell'utente, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi   otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza risultante dagli   archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi   on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema   chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2),   precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica. Il PIN dovrà   inoltre essere modificato ogni tre mesi.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere   utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.



Assistenza agli utenti
Le informazioni sulle modalità di richiesta ed   utilizzo del PIN sono disponibili sul sito istituzionale www.enpals.it. Per   ricevere assistenza su problematiche afferenti al codice PIN e sui servizi   on-line dell'ENPALS gli utenti potranno contattare il numero verde 800   462693.
   
 
Il Direttore generale
Massimo Antichi



D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 27-5-2011 n. 11701 Cessione del quinto della pensione. Variazione tasso di riferimento della Convenzione INPS. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Msg. 27 maggio 2011, n. 11701 (1).
 Cessione del quinto della         pensione. Variazione tasso di riferimento della Convenzione INPS.            

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


La Banca Centrale Europea in data 1° aprile 2011         ha aumentato di 25 punti base la misura del tasso ufficiale di riferimento         (TUR).      
Ne consegue che i tassi di riferimento da         applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui         all'articolo 7 della Convenzione quadro finalizzata alla concessione di         prodotti di finanziamento a pensionati INPS - approvata dal Consiglio di         Amministrazione dell'Istituto con le delibere n. 51 del 15 maggio 2007 e n. 105         del 25 luglio 2007 - subiscono le seguenti variazioni:      
per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro = da         7,70% a 7,95%;      
per i prestiti al di sopra dei 5.000 euro = da         6,80% a 7,05%.      
Le suddette modifiche saranno operative con         decorrenza 1° giugno 2011.      
        
      
Il Direttore generale      
Nori

Presidenza del Consiglio dei Ministri Lett.Circ. 26-5-2011 n. 8/2011 Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Lett.Circ. 26 maggio 2011, n. 8/2011 (1).
 Procedura automatizzata per la         comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.     

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.


          
             
A             
tutte le amministrazioni               pubbliche
             
                         
di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.               165/2001            


              



Facendo seguito alla Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica si rappresenta che da fine         giugno, all'interno del sistema integrato "PERLA PA", sarà attivata la banca         dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli         scioperi alle Amministrazioni e la rilevazione del personale che aderisce agli         stessi, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed         integrazioni.      
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su         apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si interessa a dare         attuazione alle previsioni normative contenute nella predetta legge per quanto         riguarda il personale del pubblico impiego, dandone avviso alle Amministrazioni         interessate, relativamente agli scioperi indetti a livello nazionale o         interregionale.      
Al riguardo, per le adesioni del personale alle         astensioni dal lavoro, si ricorda che l'obbligo delle rilevazioni delle stesse         è sancito dall'articolo 5 della riferita L. n. 146/1990, il quale prevede che         le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il numero         dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la         misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.      
A tale proposito, si evidenzia che la Commissione         di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero ha avuto modo di         affermare che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal         lavoro (art. 5, L. n. 146/1990)...costituisce un'indispensabile integrazione         della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto         dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".      
La nuova procedura, consentirà al Dipartimento         della Funzione Pubblica di effettuare le comunicazioni degli scioperi         esclusivamente via posta elettronica certificata, riducendo drasticamente i         flussi cartacei e i tempi di trasmissione. Le amministrazioni potranno quindi         accedere al sistema PERLA PA, al quale dovranno essere preventivamente         registrate e nominare quindi un responsabile PERLA PA dell'intero sistema. Tale         referente procederà successivamente a creare un utente responsabile del         procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi. Quest'ultimo, dovrà        inserire direttamente tramite il sito www.perlapa.gov.it i dati sugli scioperi,         semplificando notevolmente l'attuale procedura. Si ricorda che non saranno         accettate modalità di trasmissione dei dati relativi agli scioperi diverse da         quella
sopra descritta.      
Qualora l'amministrazione non abbia ancora         provveduto, si sottolinea, come già indicato nella Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 sopra richiamata, l'assoluta obbligatorietà di nominare una figura di         riferimento per l'amministrazione (chiamato referente PERLA PA, che funga da         interfaccia con il Dipartimento).      
Tale figura dovrà quindi provvedere, nei prossimi         giorni, ad:      
- Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;      
- Aggiornare l'anagrafica della pubblica         amministrazione all'interno del sistema, avendo cura di inserire un indirizzo         di posta elettronica certificata dell'amministrazione, necessario a tutte le         comunicazioni ufficiali ed indispensabile, tra l'altro, per le comunicazioni         degli scioperi.      
Con successiva lettera, verrano comunicate le         modalità con cui il referente PERLA PA potrà nominare/modificare i Responsabili         dell'amministrazione per l'adempimento relativo alla comunicazione degli         scioperi denominato GEPAS, nonché le istruzioni complete per l'inserimento dei         dati soggetti a comunicazione.      
In allegato è possibile consultare:      
1) La Procedura d'iscrizione al sistema PERLA         PA;      
2) I ruoli e i compiti delle varie tipologie di         utenti del sistema.      
Nel sito dedicato a PERLA PA saranno disponibili         i manuali utente, le risposte alle domande frequenti, e le guide rapide al         primo accesso e alla registrazione delle Amministrazioni.      
Per maggiori informazioni o richieste di         supporto, è possibile inoltre contattare l'help desk tecnico dal lunedì al         venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 al numero unico 06/68300293.      
Eventuali comunicazioni possono essere anche         inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:      
- perlapa.dfp@pec.it (per le amministrazioni che         dispongono di una casella PEC);      
- perlapa@governo.it (per le amministrazioni che         ancora non dispongono di una casella PEC).      
        
      
Il Capo dipartimento      
Cons. Antonio Naddeo    



Allegato      
        
      
 Procedura d'iscrizione al sistema         PERLA PA       
        
      
Di seguito è indicata la procedura di iscrizione         che dovrà essere seguita per registrarsi al nuovo sistema integrato. La         procedura è diversa a seconda che si tratti di P.A. già registrate sui sistemi         preesistenti o di P.A. nuove.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni già        censite sui sistemi preesistenti       
        
      
a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica         comunica le istruzioni per l'accesso delle PP.AA. al nuovo sistema integrato         mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica delle PP.AA.         attualmente contenuto nelle banche dati o a un indirizzo diverso definito dal         D.F.P. - Responsabile Anagrafica;      
b) La P.A. nomina il Referente per         l'Amministrazione di PERLA PA, il quale clicca sul link presente nella mail         ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo         sistema integrato;      
c) Il Referente (indicato nell'applicazione come         Responsabile PERLA PA) inserisce le informazioni personali e conferma i dati         dell'Amministrazione. In tal modo la P.A. sarà abilitata alla comunicazione e         tutte le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere         al sistema integrato;      
d) Al termine della registrazione, verrà        recapitata una mail alla P.A. e al Referente per l'Amministrazione;         quest'ultimo, in particolare, riceverà le informazioni di sintesi relative al         proprio profilo e l'utenza con la quale accedere. Solo al termine del processo         di registrazione gli utenti della P.A. censiti sui vecchi sistemi potranno         accedere al sistema integrato e comunicare i dati.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni         nuove       
        
      
a) La P.A. nomina un suo Referente per PERLA PA,         il quale clicca sul link Registrazione presente sul nuovo sistema integrato         all'indirizzo http://www.perlapa.gov.it;      
b) Il Referente PERLA PA inserisce le         informazioni personali e i dati dell'Amministrazione, completando la procedura         di iscrizione on-line. A seguito della registrazione, il Referente PERLA PA e         la P.A. ricevono una mail di avvenuta registrazione;      
c) Il Referente PERLA PA invia una mail di         conferma della richiesta di iscrizione (tramite posta elettronica certificata o         posta elettronica tradizionale);      
d) Il Dipartimento della Funzione Pubblica -         Responsabile Anagrafica esamina la richiesta di iscrizione.      
e) Al termine della verifica, il Referente PERLA         PA e la P.A. ricevono una mail con l'esito della registrazione e la P.A. è         abilitata alla comunicazione dei dati.      
f) Il Referente PERLA PA può nominare i         Responsabili del Procedimento dei vari adempimenti i quali potranno creare la         struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze.      
        
      
 Ruoli e compiti       
        
      
Di seguito sono elencati i ruoli e i compiti che         gli utenti potranno avere all'interno della nuova struttura organizzativa di         PERLA PA.      
        
      
 Referente per l'Amministrazione         (R.P.P.A.)       
        
      
Il referente per l'Amministrazione è una nuova         figura rispetto a quelle previste per le precedenti banche dati. Poiché uno         degli obiettivi del nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica         unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la         gestione di queste informazioni ad un unico soggetto all'interno della P.A. Per         uniformità con gli altri ruoli del sistema, il Referente è indicato nelle         applicazioni come Responsabile PERLA PA.      
Il Referente assolve il compito di:      
- Iscrivere la P.A. al sistema integrato;      
- Aggiornare l'anagrafica della P.A.;      
- Richiedere la cancellazione della P.A.;      
- Nominare/modificare i R.P. dei vari adempimenti         per la P.A.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         (R.P.)       
        
      
Prima di descrivere il responsabile del         procedimento è opportuno definire l'Unità di inserimento (U.I.).      
Le unità di inserimento sono gli elementi della         struttura organizzativa che ogni P.A. può creare sul nuovo sistema PERLA PA per         ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati relativi ad uno specifico         adempimento una P.A. può scegliere di:      
- centralizzare l'inserimento dei dati, senza         creare unità di inserimento e limitandosi a poche utenze centrali che fanno da         collettore rispetto ai dati della P.A.;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti         organizzati su uno o più livelli di unità di inserimento;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti al         suo interno senza creare UU.II., semplicemente abilitando più utenti a livello         della P.A.      
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto         che, per uno specifico adempimento, è responsabile dei dati comunicati         periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da tutti         gli utenti da lui nominati. Il Responsabile del Procedimento:      
- Crea gli utenti semplici della P.A. per il         proprio adempimento;      
- Crea/modifica le unità di inserimento (U.I.) di         primo livello per il proprio adempimento;      
- Crea/modifica i Responsabili del Procedimento         dell'U.I. di livello successivo per il proprio adempimento;      
- Inserisce/valida i dati comunicati per la         P.A.;      
- Visualizza i dati inseriti da tutte le U.I.         subordinate.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         della U.I. (R.P.U.I.)       
        
      
Il Responsabile del Procedimento dell'U.I. ha         compiti analoghi al R.P., ad eccezione del fatto che non invia la dichiarazione         di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Un caso particolare         riguarda le U.I. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove alcune di         esse possono essere centro di responsabilità ed in questo caso il Responsabile         è tenuto ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento.      
        
      
 Utente Semplice (U.S.)              
        
      
L'utente semplice, dove previsto         dall'adempimento, si occupa di:      
- Inserire i dati per la P.A./U.I. alla quale         appartiene;      
- Visualizzare i dati inseriti.      
Le figure del Responsabile del Procedimento della         unità di inserimento (U.I.) e quella dell'utente semplice (U.S.) non sono         obbligatorie nel sistema PERLA PA. L'Amministrazione ha il compito di decidere         se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze organizzative.    



L. 12 giugno 1990, n. 146, art.       5