ENERGIA: NUOVO SINDACO ROVIGO FIRMA PETIZIONE LAVORATORI PORTO TOLLE =
SUPERATE IN TRE GIORNI LE 2.000 FIRME
Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - La petizione del Comitato
Lavoratori della centrale Enel di Porto Tolle e' stata sottoscritta
anche dal nuovo sindaco di Rovigo, Bruno Piva. ''Sostieni il lavoro in
Polesine'' e' arrivata oggi tra le bancarelle del mercato settimanale
a Rovigo, in Corso del Popolo, e a Loreo, raccogliendo circa 850 firme
(846) per la riconversione a carbone 'pulito', bloccata da una
sentenza del Consiglio di Stato. Sono state cosi' superate le 2.000
firme in soli tre giorni.
''Il diritto al lavoro e la tutela dell'ambiente possono
convivere nel reciproco rispetto, perche' la nuova centrale -affermano
i lavoratori- rispetta l'ambiente con emissioni del 50% sotto i limiti
di legge''. Con la prossima riunione della giunta regionale del
Veneto, il 7 giugno, arrivera' il momento di una nuova manifestazione.
I lavoratori si ritroveranno a Venezia, davanti a Palazzo Balbi. ''Se
la Regione, come sostiene il Consiglio di Stato, dovrebbe produrre una
'comparazione analitica e motivata' tra l'impatto ambientale di una
centrale a carbone e una centrale a gas metano, allora si faccia. Un
investimento di 2,5 miliardi non puo' restare fermo nei corridoi della
burocrazia. Stiamo rischiando che finisca all'estero''.
Rispetto a una centrale a metano, ''la riconversione a carbone
'pulito' -ricordano i lavoratori- significa 3.000 persone in fase di
cantiere, appalti alle imprese locali e 800 posti di lavoro stabili a
fine cantiere''. ''Con una centrale a metano, invece, tutto questo non
ci sarebbe. A Porto Tolle resterebbero solo 30 posti di lavoro e
pagheremo bollette piu' care, perche' il gas costa piu' del carbone''.
Solidarieta' ai lavoratori della Centrale Enel di Porto Tolle e'
arrivata a Rovigo anche dai sindacati di Polizia Siap, Silp per la
Cgil, Coisp e Anfp, che in Corso del Popolo hanno manifestato contro
l'azione di ridimensionamento della capacita' operativa delle Forze di
Polizia.
(Sec/Pn/Adnkronos)
31-MAG-11 16:41
ENERGIA: SUPERATE LE 2MILA FIRME PER LA CENTRALE ENEL DI PORTO TOLLE (2) =
(Adnkronos) - Rispetto a una centrale a metano, "la
riconversione a carbone 'pulito' - ricordano i lavoratori - significa
3.000 persone in fase di cantiere, appalti alle imprese locali e 800
posti di lavoro stabili a fine cantiere". Con una centrale a metano,
invece, tutto questo non ci sarebbe. A Porto Tolle resterebbero solo
30 posti di lavoro e pagheremo bollette piu' care, perche' il gas
costa piu' del carbone''.
Solidarieta' ai lavoratori della Centrale Enel di Porto Tolle e'
arrivata a Rovigo anche dai sindacati di Polizia Siap, Silp per la
Cgil, Coisp e Anfp, che in Corso del Popolo hanno manifestato contro
l'azione di ridimensionamento della capacita' operativa delle Forze di
Polizia.
(Red-Dac/Ct/Adnkronos)
31-MAG-11 16:25
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martedì 31 maggio 2011
Partecipazione ai pubblici concorsi: equiparazione diplomi di laurea Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi il diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conferito dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, è equipollente al diploma di laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche, rilasciato dalle predette istituzioni. D.M. 15 febbraio 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (G.U. 30 maggio 2011, n. 124)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 1, comma 5; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Testo unico sul riordino delle universita'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» ed in particolare l'art. 9 comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», con riguardo all'art. 2; Vista la nota del Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio universitario - Uff. II, prot. n. 2806 del 28 luglio 2010, con la quale si chiede al Consiglio Universitario Nazionale di esprimere un parere di carattere generale relativo all'equipollenza del diploma di laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, con quello in Scienze Politiche, vecchio ordinamento; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 2010 in merito alla suddetta richiesta; Ritenuta la necessita' di provvedere alla predetta equipollenza ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Decreta: Art. 1 Il diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conferito dalle Universita' statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, e' equipollente al diploma di laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche, rilasciato dalle predette istituzioni, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2011 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 107
Ministero della salute Circ. 24-5-2011 n. DGFDM/22707/P Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Circ. 24 maggio 2011, n. DGFDM/22707/P (1).
Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Loro sedi
Al
Comando carabinieri salute per la sanità
P.le Marconi 25
00144 - Roma
Alla
Federfarma servizi
Via di Castro Pretorio, 30
00185 - Roma
Fax 06/44704940
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Fofi - Federazione ordini farmacisti italiani
Via Palestro, 75
00185 - Roma
posta@pec.fofi.it
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.
La presente nota oltre ad essere inviata ai destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il Direttore generale
Dott.ssa Marcella Marletta
Allegato
Scheda distruzione stupefacenti
(D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)
«Articolo 25-bis
(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).
- 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.
La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.
Anche la distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127, la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti, confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli stupefacenti, previsto dall'art. 60.
Modifiche normative
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo 25-bis:
- limita l'applicazione delle disposizioni relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo di registrazione, comma 1;
- innova la fase della materiale distruzione, che può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in materia di competenze delle:
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;
- Forze di Polizia, le quali assicurano l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).
Farmacie private
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a distruzione.
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo del verbale.
Farmacie ospedaliere
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL territorialmente competente.
Aziende Sanitarie Locali
Nell'ambito delle competenze in materia farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione, al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del farmacista.
Schema riepilogativo generale per le farmacie
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
2. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.
3. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art. 10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Loro sedi
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Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.
La presente nota oltre ad essere inviata ai destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il Direttore generale
Dott.ssa Marcella Marletta
Allegato
Scheda distruzione stupefacenti
(D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)
«Articolo 25-bis
(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).
- 1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo»;
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo 2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.
La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.
Anche la distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127, la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti, confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli stupefacenti, previsto dall'art. 60.
Modifiche normative
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo 25-bis:
- limita l'applicazione delle disposizioni relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo di registrazione, comma 1;
- innova la fase della materiale distruzione, che può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in materia di competenze delle:
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;
- Forze di Polizia, le quali assicurano l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).
Farmacie private
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a distruzione.
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo del verbale.
Farmacie ospedaliere
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL territorialmente competente.
Aziende Sanitarie Locali
Nell'ambito delle competenze in materia farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione, al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del farmacista.
Schema riepilogativo generale per le farmacie
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione, possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
2. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.
3. I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B. Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art. 10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 26-5-2011 n. 7 Nuove modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale identificativo). Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.
Circ. 26 maggio 2011, n. 7 (1).
Nuove modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale identificativo).
(1) Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.
A
Tutte le imprese dello spettacolo
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A
Tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alla
Direzione generale della Siae
Agli
Uffici interregionali e sedi territoriali
Alle
Aree e consulenze professionali della direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Presidente
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Loro sedi
Premessa
La crescente informatizzazione degli adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo delle imprese e degli intermediari, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli enti preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti attività.
A tal fine l'ENPALS ha introdotto alcune novità volte a rafforzare il ruolo di imprese ed intermediari garantendo, al contempo, modalità di accesso sicure ai servizi telematici disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, che costituiscono dal 2008 l'unica modalità per svolgere i principali adempimenti amministrativi.
Con la presente circolare si illustrano le novità riguardanti la procedura di rilascio e di utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - codice identificativo personale), nonché la gestione delle deleghe ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.
Come noto, il codice PIN è composto da 16 caratteri alfanumerici (0-9, A-Z, senza distinzione tra lettere maiuscole e minuscole) ed è suddiviso in due componenti, ciascuna di 8 caratteri: PIN1 (primi 8 caratteri) e PIN2 (secondi 8 caratteri).
Per accedere ai servizi on-line disponibili sul sito istituzionale dell'ENPALS è necessario superare la procedura di autenticazione che prevede l'inserimento di una coppia di credenziali, costituita dal codice fiscale e dal PIN.
Il codice PIN è strettamente riservato e personale e per il suo utilizzo sarà necessario pertanto attenersi a criteri di riservatezza, anche in ordine alle responsabilità civili e penali conseguenti ad un uso improprio del PIN medesimo. Il PIN dovrà essere modificato obbligatoriamente al primo accesso ed in qualunque momento successivo per autonoma volontà del soggetto titolare dello stesso.
Per gli intermediari abilitati così come individuati dall'art. 1 [1], commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché per gli operatori appartenenti ai soggetti in convenzione (si veda oltre), il PIN dovrà inoltre essere obbligatoriamente modificato ogni tre mesi dai titolari dello stesso.
Le credenziali di autenticazione (codice fiscale, PIN) non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente dall'Ente.
Chi è già in possesso di PIN abilitato ad operare non potrà ottenerne un altro per la stessa tipologia di utente; sarà possibile, viceversa, disporre di un PIN in qualità di lavoratore dello spettacolo ed un altro in qualità di intermediario (es.: commercialista, etc.).
Il legale rappresentate dell'impresa iscritta all'ENPALS, che abbia delegato un intermediario ad operare per conto della medesima nei confronti dell'Ente, riceverà come di consueto, una comunicazione scritta da parte dell'Ente con l'indicazione del soggetto che ha richiesto il codice di accesso ai servizi per operare per conto della medesima.
La presente circolare sostituisce ed annulla la circolare 10 agosto 2007, n. 12 e la circolare 10 dicembre 2007, n. 17 [2], limitatamente al par. 4.2 (modalità operative per il rilascio del PIN).
Nell'ambito della predetta circolare 10 dicembre 2007, n. 17, che rimane valida, eccezion fatta per il menzionato paragrafo relativo alle modalità operative per il rilascio del PIN (4.2), si è chiarito che «possono essere abilitati alla trasmissione telematica, oltre al legale rappresentante/titolare dell'impresa, i soggetti incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori occupati, come di seguito elencati:
- il dipendente all'interno dell'impresa all'uopo delegato;
- i soggetti indicati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero società capogruppo di gruppi di impresa, consorzi o società consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (l'abilitazione avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in questione);
- i professionisti mandatari del datore di lavoro individuati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni:
- i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro [3], dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli avvocati;
- le associazioni e le società semplici costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (studio associato). Si precisa, a tal proposito, che potrà essere abilitato solo il singolo professionista e non lo studio;
- le associazioni di categoria (limitatamente alle imprese associate) nel qual caso l'abilitazione può essere rilasciata solo al responsabile dell'associazione a livello locale;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese anche in forma cooperativa che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979. Condizione essenziale è che il servizio sia assistito da uno o più consulenti del lavoro, con le modalità stabilite nella nota 4 giugno 2007, n. 25/SEGR/0007004 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva».
Con particolare riferimento ai soggetti che, in qualità di intermediari, sono legittimati per legge a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro per conto dell'impresa, si fa presente che, con nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva ha sottolineato che possono effettuare tali adempimento solo coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.
Pertanto, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), in quanto gli stessi possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, né i soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale (tributaristi, esperti tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili).
Si ritiene utile indicare di seguito i passaggi procedurali necessari all'ottenimento del codice personale identificativo, differenziati a seconda della tipologia di utente.
_________________
[1] Art. 1, legge n. 12/1979. «1.Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
(...)
4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni».
[2] Si rammenta che con circolare 10 dicembre 2007, n. 17, a seguito dell'attivazione delle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro, sono state illustrate le innovazioni informatiche finalizzate all'espletamento degli adempimenti informativi e contributivi da parte delle imprese.
[3] Si veda anche il comma 6, art. 1, L. n. 12/1979 come modificato dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.
Modalità di richiesta PIN da parte di lavoratori, lavoratori autonomi esercenti attività musicali e pensionati
Il codice PIN deve essere richiesto collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente (lavoratore, lavoratore autonomo esercente attività musicali o pensionato), già iscritto alle gestioni ENPALS, dovrà inserire il proprio codice fiscale, indicare la tipologia di utente e un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS effettuerà il controllo dei dati anagrafici utilizzando il codice fiscale ed invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare la procedura di richiesta PIN.
Non appena l'utente abbia selezionato il link indicato, l'ENPALS provvederà alla stampa e all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza del richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Il tesserino individuale recapitato all'utente, è attivo e immediatamente utilizzabile.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Pare opportuno precisare, da ultimo, che il PIN rilasciato con dette modalità al lavoratore autonomo esercente attività musicali consentirà al medesimo e solo al medesimo di effettuare gli adempimenti in materia di lavoro alla stregua di un'impresa.
Modalità di richiesta PIN da parte di una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal legale rappresentate dell'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il codice fiscale dell'impresa.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati identificativi dell'impresa e dovrà essere completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo della sede legale dell'impresa richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Modalità di richiesta PIN da parte di dipendenti delegati da una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal dipendente delegato dall'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi ottocaratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il codice fiscale dell'impresa delegante.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati identificativi dell'azienda e del tipo di richiedente e dovrà essere completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro al legale rappresentante presso la sede dell'impresa richiedente, come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria, del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) il quale provvederà a consegnarlo direttamente al dipendente delegato.
Modalità di richiesta PIN da parte di intermediari
Gli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 potranno operare in nome e per conto delle imprese sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dalle stesse, utilizzando il modulo che sarà trasmesso in fase di richiesta PIN.
Il codice PIN deve essere richiesto dall'intermediario collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la tipologia di utente, [4] un indirizzo valido di posta elettronica e l'indirizzo presso il quale desidera ricevere il tesserino.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il/i codice/i fiscale/i dell'azienda/e per la/le quale/i si dispone di delega ad operare.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la modulistica da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN, inviato per posta elettronica dall'Ente, conterrà i dati identificativi dell'impresa/e, la tipologia di utente, la dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto ai fini del rilascio del PIN e di tutti i dati forniti in fase di assolvimento degli adempimenti amministrativi effettuati per conto dei deleganti, nonché l'autocertificazione dell'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega all'utilizzo dei servizi telematici.
Il modello di cui sopra, completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento, dovrà pertanto avere allegata la seguente documentazione:
a) modulo di dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto e dei dati forniti ai fini del rilascio del PIN e che consente all'intermediario di autocertificare l'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega all'utilizzo dei servizi telematici;
b) modulo di delega che l'intermediario, una volta compilato con i dati propri e quelli del delegante, farà sottoscrivere da quest'ultimo;
c) fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
d) fotocopia/e dei documenti di identità del/i singolo/i delegante/i;
e) eventuali attestazioni di iscrizione ad albi/ordini professionali dell'intermediario.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa all'ENPALS con le modalità indicate nelle istruzioni operative presenti nel messaggio di posta elettronica ricevuta dall'Ente.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà a inviare il tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) al recapito indicato in fase di richiesta e contestualmente a trasmettere ad ogni legale rappresentante, presso l'indirizzo della sede legale dell'impresa, come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria, una comunicazione da parte dell'Ente con l'indicazione dell'intermediario che ha richiesto il codice PIN per operare per conto delle rispettive imprese deleganti.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
L'intermediario è tenuto a custodire presso di sé la/e delega/e in originale -unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del/i delegante/i - per tutto il periodo di vigenza della/e stessa/e e per almeno 5 anni successivi alla sua/loro scadenza e ad esibirla/e a richiesta.
Resta inteso che sarà cura dell'intermediario abilitato aggiornare l'elenco delle imprese deleganti, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito istituzionale.
L'aggiunta di ulteriori imprese non comporterà la richiesta di un ulteriore PIN, ma unicamente l'obbligo di trasmettere all'ENPALS copia della delega sottoscritta dall'impresa delegante, con le modalità di cui alle precedenti lettere da a) a e).
Si rammenta che in caso di revoca del mandato, l'intermediario dovrà comunicare tempestivamente quale sia l'impresa che abbia revocato l'incarico. Con riferimento all'impresa mandante, si precisa che la stessa, ricevendo dall'ENPALS comunicazione dell'avvenuto rilascio del codice PIN all'intermediario, potrà in ogni momento comunicare all'ENPALS l'eventuale revoca della delega.
_________________
[4] Es: consulente del lavoro; commercialista; avvocato, etc.
Soggetti in convenzione
I soggetti che hanno stipulato una convenzione con ENPALS (Enti di patronato, Siae) dovranno inviare preventivamente l'elenco degli operatori dagli stessi autorizzati a richiedere il PIN, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita area del sito istituzionale ENPALS dedicata alla richiesta PIN.
Tale elenco sarà validato relativamente ai dati anagrafici, mediante verifica del codice fiscale presso l'Anagrafe Tributaria. Gli esiti della validazione saranno comunicati al soggetto in convenzione che ha fatto la richiesta di autorizzazione.
A partire da tale momento, il singolo richiedente il cui codice fiscale sia stato validato, potrà accedere alla sezione dedicata ai soggetti in convenzione e completare la richiesta PIN mediante l'inserimento del proprio codice fiscale ed un indirizzo valido di posta elettronica, specificando la tipologia del soggetto in convenzione per il quale opera.
L'ENPALS, superati positivamente i controlli anagrafici e l'effettiva autorizzazione a richiedere il PIN precedentemente inviata dal soggetto in convenzione, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare la richiesta.
Successivamente a tale conferma da parte dell'utente, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica. Il PIN dovrà inoltre essere modificato ogni tre mesi.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Assistenza agli utenti
Le informazioni sulle modalità di richiesta ed utilizzo del PIN sono disponibili sul sito istituzionale www.enpals.it. Per ricevere assistenza su problematiche afferenti al codice PIN e sui servizi on-line dell'ENPALS gli utenti potranno contattare il numero verde 800 462693.
Il Direttore generale
Massimo Antichi
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1
Nuove modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale identificativo).
(1) Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.
A
Tutte le imprese dello spettacolo
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A
Tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alla
Direzione generale della Siae
Agli
Uffici interregionali e sedi territoriali
Alle
Aree e consulenze professionali della direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Presidente
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Loro sedi
Premessa
La crescente informatizzazione degli adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo delle imprese e degli intermediari, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli enti preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti attività.
A tal fine l'ENPALS ha introdotto alcune novità volte a rafforzare il ruolo di imprese ed intermediari garantendo, al contempo, modalità di accesso sicure ai servizi telematici disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, che costituiscono dal 2008 l'unica modalità per svolgere i principali adempimenti amministrativi.
Con la presente circolare si illustrano le novità riguardanti la procedura di rilascio e di utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - codice identificativo personale), nonché la gestione delle deleghe ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.
Come noto, il codice PIN è composto da 16 caratteri alfanumerici (0-9, A-Z, senza distinzione tra lettere maiuscole e minuscole) ed è suddiviso in due componenti, ciascuna di 8 caratteri: PIN1 (primi 8 caratteri) e PIN2 (secondi 8 caratteri).
Per accedere ai servizi on-line disponibili sul sito istituzionale dell'ENPALS è necessario superare la procedura di autenticazione che prevede l'inserimento di una coppia di credenziali, costituita dal codice fiscale e dal PIN.
Il codice PIN è strettamente riservato e personale e per il suo utilizzo sarà necessario pertanto attenersi a criteri di riservatezza, anche in ordine alle responsabilità civili e penali conseguenti ad un uso improprio del PIN medesimo. Il PIN dovrà essere modificato obbligatoriamente al primo accesso ed in qualunque momento successivo per autonoma volontà del soggetto titolare dello stesso.
Per gli intermediari abilitati così come individuati dall'art. 1 [1], commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché per gli operatori appartenenti ai soggetti in convenzione (si veda oltre), il PIN dovrà inoltre essere obbligatoriamente modificato ogni tre mesi dai titolari dello stesso.
Le credenziali di autenticazione (codice fiscale, PIN) non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente dall'Ente.
Chi è già in possesso di PIN abilitato ad operare non potrà ottenerne un altro per la stessa tipologia di utente; sarà possibile, viceversa, disporre di un PIN in qualità di lavoratore dello spettacolo ed un altro in qualità di intermediario (es.: commercialista, etc.).
Il legale rappresentate dell'impresa iscritta all'ENPALS, che abbia delegato un intermediario ad operare per conto della medesima nei confronti dell'Ente, riceverà come di consueto, una comunicazione scritta da parte dell'Ente con l'indicazione del soggetto che ha richiesto il codice di accesso ai servizi per operare per conto della medesima.
La presente circolare sostituisce ed annulla la circolare 10 agosto 2007, n. 12 e la circolare 10 dicembre 2007, n. 17 [2], limitatamente al par. 4.2 (modalità operative per il rilascio del PIN).
Nell'ambito della predetta circolare 10 dicembre 2007, n. 17, che rimane valida, eccezion fatta per il menzionato paragrafo relativo alle modalità operative per il rilascio del PIN (4.2), si è chiarito che «possono essere abilitati alla trasmissione telematica, oltre al legale rappresentante/titolare dell'impresa, i soggetti incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori occupati, come di seguito elencati:
- il dipendente all'interno dell'impresa all'uopo delegato;
- i soggetti indicati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero società capogruppo di gruppi di impresa, consorzi o società consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (l'abilitazione avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in questione);
- i professionisti mandatari del datore di lavoro individuati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni:
- i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro [3], dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli avvocati;
- le associazioni e le società semplici costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (studio associato). Si precisa, a tal proposito, che potrà essere abilitato solo il singolo professionista e non lo studio;
- le associazioni di categoria (limitatamente alle imprese associate) nel qual caso l'abilitazione può essere rilasciata solo al responsabile dell'associazione a livello locale;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese anche in forma cooperativa che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979. Condizione essenziale è che il servizio sia assistito da uno o più consulenti del lavoro, con le modalità stabilite nella nota 4 giugno 2007, n. 25/SEGR/0007004 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva».
Con particolare riferimento ai soggetti che, in qualità di intermediari, sono legittimati per legge a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro per conto dell'impresa, si fa presente che, con nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva ha sottolineato che possono effettuare tali adempimento solo coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.
Pertanto, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), in quanto gli stessi possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, né i soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale (tributaristi, esperti tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili).
Si ritiene utile indicare di seguito i passaggi procedurali necessari all'ottenimento del codice personale identificativo, differenziati a seconda della tipologia di utente.
_________________
[1] Art. 1, legge n. 12/1979. «1.Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
(...)
4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni».
[2] Si rammenta che con circolare 10 dicembre 2007, n. 17, a seguito dell'attivazione delle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro, sono state illustrate le innovazioni informatiche finalizzate all'espletamento degli adempimenti informativi e contributivi da parte delle imprese.
[3] Si veda anche il comma 6, art. 1, L. n. 12/1979 come modificato dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.
Modalità di richiesta PIN da parte di lavoratori, lavoratori autonomi esercenti attività musicali e pensionati
Il codice PIN deve essere richiesto collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente (lavoratore, lavoratore autonomo esercente attività musicali o pensionato), già iscritto alle gestioni ENPALS, dovrà inserire il proprio codice fiscale, indicare la tipologia di utente e un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS effettuerà il controllo dei dati anagrafici utilizzando il codice fiscale ed invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare la procedura di richiesta PIN.
Non appena l'utente abbia selezionato il link indicato, l'ENPALS provvederà alla stampa e all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza del richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Il tesserino individuale recapitato all'utente, è attivo e immediatamente utilizzabile.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Pare opportuno precisare, da ultimo, che il PIN rilasciato con dette modalità al lavoratore autonomo esercente attività musicali consentirà al medesimo e solo al medesimo di effettuare gli adempimenti in materia di lavoro alla stregua di un'impresa.
Modalità di richiesta PIN da parte di una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal legale rappresentate dell'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il codice fiscale dell'impresa.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati identificativi dell'impresa e dovrà essere completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo della sede legale dell'impresa richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Modalità di richiesta PIN da parte di dipendenti delegati da una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal dipendente delegato dall'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi ottocaratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il codice fiscale dell'impresa delegante.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati identificativi dell'azienda e del tipo di richiedente e dovrà essere completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro al legale rappresentante presso la sede dell'impresa richiedente, come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria, del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) il quale provvederà a consegnarlo direttamente al dipendente delegato.
Modalità di richiesta PIN da parte di intermediari
Gli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 potranno operare in nome e per conto delle imprese sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dalle stesse, utilizzando il modulo che sarà trasmesso in fase di richiesta PIN.
Il codice PIN deve essere richiesto dall'intermediario collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la tipologia di utente, [4] un indirizzo valido di posta elettronica e l'indirizzo presso il quale desidera ricevere il tesserino.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il/i codice/i fiscale/i dell'azienda/e per la/le quale/i si dispone di delega ad operare.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la modulistica da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN, inviato per posta elettronica dall'Ente, conterrà i dati identificativi dell'impresa/e, la tipologia di utente, la dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto ai fini del rilascio del PIN e di tutti i dati forniti in fase di assolvimento degli adempimenti amministrativi effettuati per conto dei deleganti, nonché l'autocertificazione dell'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega all'utilizzo dei servizi telematici.
Il modello di cui sopra, completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento, dovrà pertanto avere allegata la seguente documentazione:
a) modulo di dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto e dei dati forniti ai fini del rilascio del PIN e che consente all'intermediario di autocertificare l'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega all'utilizzo dei servizi telematici;
b) modulo di delega che l'intermediario, una volta compilato con i dati propri e quelli del delegante, farà sottoscrivere da quest'ultimo;
c) fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
d) fotocopia/e dei documenti di identità del/i singolo/i delegante/i;
e) eventuali attestazioni di iscrizione ad albi/ordini professionali dell'intermediario.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa all'ENPALS con le modalità indicate nelle istruzioni operative presenti nel messaggio di posta elettronica ricevuta dall'Ente.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà a inviare il tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) al recapito indicato in fase di richiesta e contestualmente a trasmettere ad ogni legale rappresentante, presso l'indirizzo della sede legale dell'impresa, come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria, una comunicazione da parte dell'Ente con l'indicazione dell'intermediario che ha richiesto il codice PIN per operare per conto delle rispettive imprese deleganti.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
L'intermediario è tenuto a custodire presso di sé la/e delega/e in originale -unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del/i delegante/i - per tutto il periodo di vigenza della/e stessa/e e per almeno 5 anni successivi alla sua/loro scadenza e ad esibirla/e a richiesta.
Resta inteso che sarà cura dell'intermediario abilitato aggiornare l'elenco delle imprese deleganti, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito istituzionale.
L'aggiunta di ulteriori imprese non comporterà la richiesta di un ulteriore PIN, ma unicamente l'obbligo di trasmettere all'ENPALS copia della delega sottoscritta dall'impresa delegante, con le modalità di cui alle precedenti lettere da a) a e).
Si rammenta che in caso di revoca del mandato, l'intermediario dovrà comunicare tempestivamente quale sia l'impresa che abbia revocato l'incarico. Con riferimento all'impresa mandante, si precisa che la stessa, ricevendo dall'ENPALS comunicazione dell'avvenuto rilascio del codice PIN all'intermediario, potrà in ogni momento comunicare all'ENPALS l'eventuale revoca della delega.
_________________
[4] Es: consulente del lavoro; commercialista; avvocato, etc.
Soggetti in convenzione
I soggetti che hanno stipulato una convenzione con ENPALS (Enti di patronato, Siae) dovranno inviare preventivamente l'elenco degli operatori dagli stessi autorizzati a richiedere il PIN, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita area del sito istituzionale ENPALS dedicata alla richiesta PIN.
Tale elenco sarà validato relativamente ai dati anagrafici, mediante verifica del codice fiscale presso l'Anagrafe Tributaria. Gli esiti della validazione saranno comunicati al soggetto in convenzione che ha fatto la richiesta di autorizzazione.
A partire da tale momento, il singolo richiedente il cui codice fiscale sia stato validato, potrà accedere alla sezione dedicata ai soggetti in convenzione e completare la richiesta PIN mediante l'inserimento del proprio codice fiscale ed un indirizzo valido di posta elettronica, specificando la tipologia del soggetto in convenzione per il quale opera.
L'ENPALS, superati positivamente i controlli anagrafici e l'effettiva autorizzazione a richiedere il PIN precedentemente inviata dal soggetto in convenzione, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare la richiesta.
Successivamente a tale conferma da parte dell'utente, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica. Il PIN dovrà inoltre essere modificato ogni tre mesi.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Assistenza agli utenti
Le informazioni sulle modalità di richiesta ed utilizzo del PIN sono disponibili sul sito istituzionale www.enpals.it. Per ricevere assistenza su problematiche afferenti al codice PIN e sui servizi on-line dell'ENPALS gli utenti potranno contattare il numero verde 800 462693.
Il Direttore generale
Massimo Antichi
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 27-5-2011 n. 11701 Cessione del quinto della pensione. Variazione tasso di riferimento della Convenzione INPS. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Msg. 27 maggio 2011, n. 11701 (1).
Cessione del quinto della pensione. Variazione tasso di riferimento della Convenzione INPS.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
La Banca Centrale Europea in data 1° aprile 2011 ha aumentato di 25 punti base la misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR).
Ne consegue che i tassi di riferimento da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 7 della Convenzione quadro finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS - approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con le delibere n. 51 del 15 maggio 2007 e n. 105 del 25 luglio 2007 - subiscono le seguenti variazioni:
per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro = da 7,70% a 7,95%;
per i prestiti al di sopra dei 5.000 euro = da 6,80% a 7,05%.
Le suddette modifiche saranno operative con decorrenza 1° giugno 2011.
Il Direttore generale
Nori
Cessione del quinto della pensione. Variazione tasso di riferimento della Convenzione INPS.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
La Banca Centrale Europea in data 1° aprile 2011 ha aumentato di 25 punti base la misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR).
Ne consegue che i tassi di riferimento da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 7 della Convenzione quadro finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS - approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con le delibere n. 51 del 15 maggio 2007 e n. 105 del 25 luglio 2007 - subiscono le seguenti variazioni:
per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro = da 7,70% a 7,95%;
per i prestiti al di sopra dei 5.000 euro = da 6,80% a 7,05%.
Le suddette modifiche saranno operative con decorrenza 1° giugno 2011.
Il Direttore generale
Nori
Presidenza del Consiglio dei Ministri Lett.Circ. 26-5-2011 n. 8/2011 Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Lett.Circ. 26 maggio 2011, n. 8/2011 (1).
Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
A
tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001
Facendo seguito alla Circ. 25 marzo 2011, n. 5/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica si rappresenta che da fine giugno, all'interno del sistema integrato "PERLA PA", sarà attivata la banca dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi alle Amministrazioni e la rilevazione del personale che aderisce agli stessi, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si interessa a dare attuazione alle previsioni normative contenute nella predetta legge per quanto riguarda il personale del pubblico impiego, dandone avviso alle Amministrazioni interessate, relativamente agli scioperi indetti a livello nazionale o interregionale.
Al riguardo, per le adesioni del personale alle astensioni dal lavoro, si ricorda che l'obbligo delle rilevazioni delle stesse è sancito dall'articolo 5 della riferita L. n. 146/1990, il quale prevede che le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.
A tale proposito, si evidenzia che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero ha avuto modo di affermare che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal lavoro (art. 5, L. n. 146/1990)...costituisce un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".
La nuova procedura, consentirà al Dipartimento della Funzione Pubblica di effettuare le comunicazioni degli scioperi esclusivamente via posta elettronica certificata, riducendo drasticamente i flussi cartacei e i tempi di trasmissione. Le amministrazioni potranno quindi accedere al sistema PERLA PA, al quale dovranno essere preventivamente registrate e nominare quindi un responsabile PERLA PA dell'intero sistema. Tale referente procederà successivamente a creare un utente responsabile del procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi. Quest'ultimo, dovrà inserire direttamente tramite il sito www.perlapa.gov.it i dati sugli scioperi, semplificando notevolmente l'attuale procedura. Si ricorda che non saranno accettate modalità di trasmissione dei dati relativi agli scioperi diverse da quella
sopra descritta.
Qualora l'amministrazione non abbia ancora provveduto, si sottolinea, come già indicato nella Circ. 25 marzo 2011, n. 5/2011 sopra richiamata, l'assoluta obbligatorietà di nominare una figura di riferimento per l'amministrazione (chiamato referente PERLA PA, che funga da interfaccia con il Dipartimento).
Tale figura dovrà quindi provvedere, nei prossimi giorni, ad:
- Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;
- Aggiornare l'anagrafica della pubblica amministrazione all'interno del sistema, avendo cura di inserire un indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione, necessario a tutte le comunicazioni ufficiali ed indispensabile, tra l'altro, per le comunicazioni degli scioperi.
Con successiva lettera, verrano comunicate le modalità con cui il referente PERLA PA potrà nominare/modificare i Responsabili dell'amministrazione per l'adempimento relativo alla comunicazione degli scioperi denominato GEPAS, nonché le istruzioni complete per l'inserimento dei dati soggetti a comunicazione.
In allegato è possibile consultare:
1) La Procedura d'iscrizione al sistema PERLA PA;
2) I ruoli e i compiti delle varie tipologie di utenti del sistema.
Nel sito dedicato a PERLA PA saranno disponibili i manuali utente, le risposte alle domande frequenti, e le guide rapide al primo accesso e alla registrazione delle Amministrazioni.
Per maggiori informazioni o richieste di supporto, è possibile inoltre contattare l'help desk tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 al numero unico 06/68300293.
Eventuali comunicazioni possono essere anche inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- perlapa.dfp@pec.it (per le amministrazioni che dispongono di una casella PEC);
- perlapa@governo.it (per le amministrazioni che ancora non dispongono di una casella PEC).
Il Capo dipartimento
Cons. Antonio Naddeo
Allegato
Procedura d'iscrizione al sistema PERLA PA
Di seguito è indicata la procedura di iscrizione che dovrà essere seguita per registrarsi al nuovo sistema integrato. La procedura è diversa a seconda che si tratti di P.A. già registrate sui sistemi preesistenti o di P.A. nuove.
Pubbliche Amministrazioni già censite sui sistemi preesistenti
a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica le istruzioni per l'accesso delle PP.AA. al nuovo sistema integrato mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica delle PP.AA. attualmente contenuto nelle banche dati o a un indirizzo diverso definito dal D.F.P. - Responsabile Anagrafica;
b) La P.A. nomina il Referente per l'Amministrazione di PERLA PA, il quale clicca sul link presente nella mail ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo sistema integrato;
c) Il Referente (indicato nell'applicazione come Responsabile PERLA PA) inserisce le informazioni personali e conferma i dati dell'Amministrazione. In tal modo la P.A. sarà abilitata alla comunicazione e tutte le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere al sistema integrato;
d) Al termine della registrazione, verrà recapitata una mail alla P.A. e al Referente per l'Amministrazione; quest'ultimo, in particolare, riceverà le informazioni di sintesi relative al proprio profilo e l'utenza con la quale accedere. Solo al termine del processo di registrazione gli utenti della P.A. censiti sui vecchi sistemi potranno accedere al sistema integrato e comunicare i dati.
Pubbliche Amministrazioni nuove
a) La P.A. nomina un suo Referente per PERLA PA, il quale clicca sul link Registrazione presente sul nuovo sistema integrato all'indirizzo http://www.perlapa.gov.it;
b) Il Referente PERLA PA inserisce le informazioni personali e i dati dell'Amministrazione, completando la procedura di iscrizione on-line. A seguito della registrazione, il Referente PERLA PA e la P.A. ricevono una mail di avvenuta registrazione;
c) Il Referente PERLA PA invia una mail di conferma della richiesta di iscrizione (tramite posta elettronica certificata o posta elettronica tradizionale);
d) Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Responsabile Anagrafica esamina la richiesta di iscrizione.
e) Al termine della verifica, il Referente PERLA PA e la P.A. ricevono una mail con l'esito della registrazione e la P.A. è abilitata alla comunicazione dei dati.
f) Il Referente PERLA PA può nominare i Responsabili del Procedimento dei vari adempimenti i quali potranno creare la struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze.
Ruoli e compiti
Di seguito sono elencati i ruoli e i compiti che gli utenti potranno avere all'interno della nuova struttura organizzativa di PERLA PA.
Referente per l'Amministrazione (R.P.P.A.)
Il referente per l'Amministrazione è una nuova figura rispetto a quelle previste per le precedenti banche dati. Poiché uno degli obiettivi del nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la gestione di queste informazioni ad un unico soggetto all'interno della P.A. Per uniformità con gli altri ruoli del sistema, il Referente è indicato nelle applicazioni come Responsabile PERLA PA.
Il Referente assolve il compito di:
- Iscrivere la P.A. al sistema integrato;
- Aggiornare l'anagrafica della P.A.;
- Richiedere la cancellazione della P.A.;
- Nominare/modificare i R.P. dei vari adempimenti per la P.A.
Responsabile del Procedimento (R.P.)
Prima di descrivere il responsabile del procedimento è opportuno definire l'Unità di inserimento (U.I.).
Le unità di inserimento sono gli elementi della struttura organizzativa che ogni P.A. può creare sul nuovo sistema PERLA PA per ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati relativi ad uno specifico adempimento una P.A. può scegliere di:
- centralizzare l'inserimento dei dati, senza creare unità di inserimento e limitandosi a poche utenze centrali che fanno da collettore rispetto ai dati della P.A.;
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti organizzati su uno o più livelli di unità di inserimento;
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti al suo interno senza creare UU.II., semplicemente abilitando più utenti a livello della P.A.
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto che, per uno specifico adempimento, è responsabile dei dati comunicati periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da tutti gli utenti da lui nominati. Il Responsabile del Procedimento:
- Crea gli utenti semplici della P.A. per il proprio adempimento;
- Crea/modifica le unità di inserimento (U.I.) di primo livello per il proprio adempimento;
- Crea/modifica i Responsabili del Procedimento dell'U.I. di livello successivo per il proprio adempimento;
- Inserisce/valida i dati comunicati per la P.A.;
- Visualizza i dati inseriti da tutte le U.I. subordinate.
Responsabile del Procedimento della U.I. (R.P.U.I.)
Il Responsabile del Procedimento dell'U.I. ha compiti analoghi al R.P., ad eccezione del fatto che non invia la dichiarazione di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Un caso particolare riguarda le U.I. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove alcune di esse possono essere centro di responsabilità ed in questo caso il Responsabile è tenuto ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento.
Utente Semplice (U.S.)
L'utente semplice, dove previsto dall'adempimento, si occupa di:
- Inserire i dati per la P.A./U.I. alla quale appartiene;
- Visualizzare i dati inseriti.
Le figure del Responsabile del Procedimento della unità di inserimento (U.I.) e quella dell'utente semplice (U.S.) non sono obbligatorie nel sistema PERLA PA. L'Amministrazione ha il compito di decidere se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze organizzative.
L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 5
Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
A
tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001
Facendo seguito alla Circ. 25 marzo 2011, n. 5/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica si rappresenta che da fine giugno, all'interno del sistema integrato "PERLA PA", sarà attivata la banca dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi alle Amministrazioni e la rilevazione del personale che aderisce agli stessi, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si interessa a dare attuazione alle previsioni normative contenute nella predetta legge per quanto riguarda il personale del pubblico impiego, dandone avviso alle Amministrazioni interessate, relativamente agli scioperi indetti a livello nazionale o interregionale.
Al riguardo, per le adesioni del personale alle astensioni dal lavoro, si ricorda che l'obbligo delle rilevazioni delle stesse è sancito dall'articolo 5 della riferita L. n. 146/1990, il quale prevede che le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.
A tale proposito, si evidenzia che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero ha avuto modo di affermare che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal lavoro (art. 5, L. n. 146/1990)...costituisce un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".
La nuova procedura, consentirà al Dipartimento della Funzione Pubblica di effettuare le comunicazioni degli scioperi esclusivamente via posta elettronica certificata, riducendo drasticamente i flussi cartacei e i tempi di trasmissione. Le amministrazioni potranno quindi accedere al sistema PERLA PA, al quale dovranno essere preventivamente registrate e nominare quindi un responsabile PERLA PA dell'intero sistema. Tale referente procederà successivamente a creare un utente responsabile del procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi. Quest'ultimo, dovrà inserire direttamente tramite il sito www.perlapa.gov.it i dati sugli scioperi, semplificando notevolmente l'attuale procedura. Si ricorda che non saranno accettate modalità di trasmissione dei dati relativi agli scioperi diverse da quella
sopra descritta.
Qualora l'amministrazione non abbia ancora provveduto, si sottolinea, come già indicato nella Circ. 25 marzo 2011, n. 5/2011 sopra richiamata, l'assoluta obbligatorietà di nominare una figura di riferimento per l'amministrazione (chiamato referente PERLA PA, che funga da interfaccia con il Dipartimento).
Tale figura dovrà quindi provvedere, nei prossimi giorni, ad:
- Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;
- Aggiornare l'anagrafica della pubblica amministrazione all'interno del sistema, avendo cura di inserire un indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione, necessario a tutte le comunicazioni ufficiali ed indispensabile, tra l'altro, per le comunicazioni degli scioperi.
Con successiva lettera, verrano comunicate le modalità con cui il referente PERLA PA potrà nominare/modificare i Responsabili dell'amministrazione per l'adempimento relativo alla comunicazione degli scioperi denominato GEPAS, nonché le istruzioni complete per l'inserimento dei dati soggetti a comunicazione.
In allegato è possibile consultare:
1) La Procedura d'iscrizione al sistema PERLA PA;
2) I ruoli e i compiti delle varie tipologie di utenti del sistema.
Nel sito dedicato a PERLA PA saranno disponibili i manuali utente, le risposte alle domande frequenti, e le guide rapide al primo accesso e alla registrazione delle Amministrazioni.
Per maggiori informazioni o richieste di supporto, è possibile inoltre contattare l'help desk tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 al numero unico 06/68300293.
Eventuali comunicazioni possono essere anche inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- perlapa.dfp@pec.it (per le amministrazioni che dispongono di una casella PEC);
- perlapa@governo.it (per le amministrazioni che ancora non dispongono di una casella PEC).
Il Capo dipartimento
Cons. Antonio Naddeo
Allegato
Procedura d'iscrizione al sistema PERLA PA
Di seguito è indicata la procedura di iscrizione che dovrà essere seguita per registrarsi al nuovo sistema integrato. La procedura è diversa a seconda che si tratti di P.A. già registrate sui sistemi preesistenti o di P.A. nuove.
Pubbliche Amministrazioni già censite sui sistemi preesistenti
a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica le istruzioni per l'accesso delle PP.AA. al nuovo sistema integrato mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica delle PP.AA. attualmente contenuto nelle banche dati o a un indirizzo diverso definito dal D.F.P. - Responsabile Anagrafica;
b) La P.A. nomina il Referente per l'Amministrazione di PERLA PA, il quale clicca sul link presente nella mail ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo sistema integrato;
c) Il Referente (indicato nell'applicazione come Responsabile PERLA PA) inserisce le informazioni personali e conferma i dati dell'Amministrazione. In tal modo la P.A. sarà abilitata alla comunicazione e tutte le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere al sistema integrato;
d) Al termine della registrazione, verrà recapitata una mail alla P.A. e al Referente per l'Amministrazione; quest'ultimo, in particolare, riceverà le informazioni di sintesi relative al proprio profilo e l'utenza con la quale accedere. Solo al termine del processo di registrazione gli utenti della P.A. censiti sui vecchi sistemi potranno accedere al sistema integrato e comunicare i dati.
Pubbliche Amministrazioni nuove
a) La P.A. nomina un suo Referente per PERLA PA, il quale clicca sul link Registrazione presente sul nuovo sistema integrato all'indirizzo http://www.perlapa.gov.it;
b) Il Referente PERLA PA inserisce le informazioni personali e i dati dell'Amministrazione, completando la procedura di iscrizione on-line. A seguito della registrazione, il Referente PERLA PA e la P.A. ricevono una mail di avvenuta registrazione;
c) Il Referente PERLA PA invia una mail di conferma della richiesta di iscrizione (tramite posta elettronica certificata o posta elettronica tradizionale);
d) Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Responsabile Anagrafica esamina la richiesta di iscrizione.
e) Al termine della verifica, il Referente PERLA PA e la P.A. ricevono una mail con l'esito della registrazione e la P.A. è abilitata alla comunicazione dei dati.
f) Il Referente PERLA PA può nominare i Responsabili del Procedimento dei vari adempimenti i quali potranno creare la struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze.
Ruoli e compiti
Di seguito sono elencati i ruoli e i compiti che gli utenti potranno avere all'interno della nuova struttura organizzativa di PERLA PA.
Referente per l'Amministrazione (R.P.P.A.)
Il referente per l'Amministrazione è una nuova figura rispetto a quelle previste per le precedenti banche dati. Poiché uno degli obiettivi del nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la gestione di queste informazioni ad un unico soggetto all'interno della P.A. Per uniformità con gli altri ruoli del sistema, il Referente è indicato nelle applicazioni come Responsabile PERLA PA.
Il Referente assolve il compito di:
- Iscrivere la P.A. al sistema integrato;
- Aggiornare l'anagrafica della P.A.;
- Richiedere la cancellazione della P.A.;
- Nominare/modificare i R.P. dei vari adempimenti per la P.A.
Responsabile del Procedimento (R.P.)
Prima di descrivere il responsabile del procedimento è opportuno definire l'Unità di inserimento (U.I.).
Le unità di inserimento sono gli elementi della struttura organizzativa che ogni P.A. può creare sul nuovo sistema PERLA PA per ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati relativi ad uno specifico adempimento una P.A. può scegliere di:
- centralizzare l'inserimento dei dati, senza creare unità di inserimento e limitandosi a poche utenze centrali che fanno da collettore rispetto ai dati della P.A.;
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti organizzati su uno o più livelli di unità di inserimento;
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti al suo interno senza creare UU.II., semplicemente abilitando più utenti a livello della P.A.
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto che, per uno specifico adempimento, è responsabile dei dati comunicati periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da tutti gli utenti da lui nominati. Il Responsabile del Procedimento:
- Crea gli utenti semplici della P.A. per il proprio adempimento;
- Crea/modifica le unità di inserimento (U.I.) di primo livello per il proprio adempimento;
- Crea/modifica i Responsabili del Procedimento dell'U.I. di livello successivo per il proprio adempimento;
- Inserisce/valida i dati comunicati per la P.A.;
- Visualizza i dati inseriti da tutte le U.I. subordinate.
Responsabile del Procedimento della U.I. (R.P.U.I.)
Il Responsabile del Procedimento dell'U.I. ha compiti analoghi al R.P., ad eccezione del fatto che non invia la dichiarazione di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Un caso particolare riguarda le U.I. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove alcune di esse possono essere centro di responsabilità ed in questo caso il Responsabile è tenuto ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento.
Utente Semplice (U.S.)
L'utente semplice, dove previsto dall'adempimento, si occupa di:
- Inserire i dati per la P.A./U.I. alla quale appartiene;
- Visualizzare i dati inseriti.
Le figure del Responsabile del Procedimento della unità di inserimento (U.I.) e quella dell'utente semplice (U.S.) non sono obbligatorie nel sistema PERLA PA. L'Amministrazione ha il compito di decidere se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze organizzative.
L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 5
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