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martedì 31 maggio 2011

E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 26-5-2011 n. 7 Nuove modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale identificativo). Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.

Circ. 26 maggio 2011, n. 7 (1).
 Nuove modalità per il rilascio e   l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale   identificativo). 

(1) Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori  dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.


     
   
A  
Tutte le imprese dello spettacolo  
   
Agli  
Enti pubblici e privati che esplicano   attività nel campo dello spettacolo  
  
A  
Tutte le società che intrattengono rapporti   economici con sportivi professionisti  
  
Alla  
Direzione generale della Siae  
   
Agli  
Uffici interregionali e sedi   territoriali  
  
Alle  
Aree e consulenze professionali della   direzione generale  
 
Loro sedi  
 
e, p.c.:  
Al  
Sig. Presidente 
   
Al  
Consiglio di indirizzo e vigilanza  
   
Loro sedi  



     



Premessa
La crescente informatizzazione degli adempimenti   lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo delle imprese e degli   intermediari, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli enti   preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti   attività.
A tal fine l'ENPALS ha introdotto alcune novità   volte a rafforzare il ruolo di imprese ed intermediari garantendo, al contempo,   modalità di accesso sicure ai servizi telematici disponibili sul sito   istituzionale dell'Ente, che costituiscono dal 2008 l'unica modalità per   svolgere i principali adempimenti amministrativi.
Con la presente circolare si illustrano le novità   riguardanti la procedura di rilascio e di utilizzo del codice PIN (Personal   Identification Number - codice identificativo personale), nonché la gestione   delle deleghe ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.
Come noto, il codice PIN è composto da 16   caratteri alfanumerici (0-9, A-Z, senza distinzione tra lettere maiuscole e   minuscole) ed è suddiviso in due componenti, ciascuna di 8 caratteri: PIN1   (primi 8 caratteri) e PIN2 (secondi 8 caratteri).
Per accedere ai servizi on-line disponibili sul   sito istituzionale dell'ENPALS è necessario superare la procedura di   autenticazione che prevede l'inserimento di una coppia di credenziali,   costituita dal codice fiscale e dal PIN.
Il codice PIN è strettamente riservato e   personale e per il suo utilizzo sarà necessario pertanto attenersi a criteri di   riservatezza, anche in ordine alle responsabilità civili e penali conseguenti   ad un uso improprio del PIN medesimo. Il PIN dovrà essere modificato   obbligatoriamente al primo accesso ed in qualunque momento successivo per   autonoma volontà del soggetto titolare dello stesso.
Per gli intermediari abilitati così come   individuati dall'art. 1 [1], commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979,   n. 12, nonché per gli operatori appartenenti ai soggetti in convenzione (si   veda oltre), il PIN dovrà inoltre essere obbligatoriamente modificato ogni tre   mesi dai titolari dello stesso.
Le credenziali di autenticazione (codice fiscale,   PIN) non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente   dall'Ente.
Chi è già in possesso di PIN abilitato ad operare   non potrà ottenerne un altro per la stessa tipologia di utente; sarà possibile,   viceversa, disporre di un PIN in qualità di lavoratore dello spettacolo ed un   altro in qualità di intermediario (es.: commercialista, etc.).
Il legale rappresentate dell'impresa iscritta   all'ENPALS, che abbia delegato un intermediario ad operare per conto della   medesima nei confronti dell'Ente, riceverà come di consueto, una comunicazione   scritta da parte dell'Ente con l'indicazione del soggetto che ha richiesto il   codice di accesso ai servizi per operare per conto della medesima.
La presente circolare sostituisce ed annulla la   circolare 10 agosto 2007, n. 12 e la circolare 10 dicembre 2007, n. 17   [2], limitatamente al par.   4.2 (modalità operative per il rilascio del PIN).
Nell'ambito della predetta circolare 10 dicembre   2007, n. 17, che rimane valida, eccezion fatta per il menzionato paragrafo   relativo alle modalità operative per il rilascio del PIN (4.2), si è chiarito   che «possono essere abilitati alla trasmissione telematica, oltre al legale   rappresentante/titolare dell'impresa, i soggetti incaricati dal datore di   lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed   assistenza sociale dei lavoratori occupati, come di seguito elencati:
- il dipendente all'interno dell'impresa all'uopo   delegato;
- i soggetti indicati dall'art. 31 del D.Lgs. n.   276/2003, ovvero società capogruppo di gruppi di impresa, consorzi o società   consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro,   previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (l'abilitazione   avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in   questione);
- i professionisti mandatari del datore di lavoro   individuati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive   integrazioni e modificazioni:
- i professionisti iscritti negli albi dei   consulenti del lavoro [3],   dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli   avvocati;
- le associazioni e le società semplici   costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l'esercizio in   forma associata di arti e professioni (studio associato). Si precisa, a tal   proposito, che potrà essere abilitato solo il singolo professionista e non lo   studio;
- le associazioni di categoria (limitatamente   alle imprese associate) nel qual caso l'abilitazione può essere rilasciata solo   al responsabile dell'associazione a livello locale;
- i servizi istituiti dalle associazioni di   categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese   anche in forma cooperativa che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto   previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979. Condizione   essenziale è che il servizio sia assistito da uno o più consulenti del lavoro,   con le modalità stabilite nella nota 4 giugno 2007, n. 25/SEGR/0007004 del   Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per   l'attività ispettiva». 
Con particolare riferimento ai soggetti che, in   qualità di intermediari, sono legittimati per legge a svolgere gli adempimenti   in materia di lavoro per conto dell'impresa, si fa presente che, con nota 29   aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857, il Ministero del lavoro e delle politiche   sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva ha sottolineato che   possono effettuare tali adempimento solo coloro che hanno titolo a legittimare   la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.
Pertanto, non sono autorizzati alla   predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti   di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), in   quanto gli stessi possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di   servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi   nonché le attività strumentali ed accessorie, né i soggetti che possono   svolgere solo adempimenti di natura fiscale (tributaristi, esperti   tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili).
Si ritiene utile indicare di seguito i passaggi   procedurali necessari all'ottenimento del codice personale identificativo,   differenziati a seconda della tipologia di utente.
   
 
_________________
   
[1] Art. 1, legge n. 12/1979. «1.Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.  
(...)  
4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni».
   
[2] Si rammenta che con circolare 10 dicembre 2007, n. 17, a seguito dell'attivazione delle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro, sono state illustrate le innovazioni informatiche finalizzate all'espletamento degli adempimenti informativi e contributivi da parte delle imprese.
   
[3] Si veda anche il comma 6, art. 1, L. n. 12/1979 come modificato dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.



Modalità di richiesta PIN da parte di lavoratori, lavoratori   autonomi esercenti attività musicali e pensionati
Il codice PIN deve essere richiesto collegandosi   al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno   della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente (lavoratore, lavoratore   autonomo esercente attività musicali o pensionato), già iscritto alle gestioni   ENPALS, dovrà inserire il proprio codice fiscale, indicare la tipologia di   utente e un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS effettuerà il controllo dei dati   anagrafici utilizzando il codice fiscale ed invierà un messaggio di conferma   all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i   secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare   la procedura di richiesta PIN.
Non appena l'utente abbia selezionato il link   indicato, l'ENPALS provvederà alla stampa e all'inoltro del tesserino   contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza del   richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Il tesserino individuale recapitato all'utente, è   attivo e immediatamente utilizzabile.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi   on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema   chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2),   precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere   utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Pare opportuno precisare, da ultimo, che il PIN   rilasciato con dette modalità al lavoratore autonomo esercente attività   musicali consentirà al medesimo e solo al medesimo di effettuare gli   adempimenti in materia di lavoro alla stregua di un'impresa.



Modalità di richiesta PIN da parte di una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal legale   rappresentate dell'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS,   utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla   richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio   codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta   elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale,   invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in   fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link   da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare   il codice fiscale dell'impresa.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà   inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e   trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare   la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di   assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati   identificativi dell'impresa e dovrà essere completato con l'indicazione degli   estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere   allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della   documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino   contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo della sede   legale dell'impresa richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe   Tributaria.



Modalità di richiesta PIN da parte di dipendenti delegati da una   impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal   dipendente delegato dall'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS,   utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla   richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio   codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta   elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale,   invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in   fase di richiesta, contenente i secondi ottocaratteri del PIN (PIN2) e un link   da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare   il codice fiscale dell'impresa delegante.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà   inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e   trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare   la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di   assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati   identificativi dell'azienda e del tipo di richiedente e dovrà essere completato   con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente   che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della   documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro al legale   rappresentante presso la sede dell'impresa richiedente, come risultante dagli   archivi dell'Anagrafe Tributaria, del tesserino contenente i primi otto   caratteri del PIN (PIN1) il quale provvederà a consegnarlo direttamente al   dipendente delegato.



Modalità di richiesta PIN da parte di intermediari
Gli intermediari abilitati ai sensi della legge   n. 12/1979 potranno operare in nome e per conto delle imprese sulla base di   apposite deleghe rese per iscritto dalle stesse, utilizzando il modulo che sarà   trasmesso in fase di richiesta PIN.
Il codice PIN deve essere richiesto   dall'intermediario collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando   l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta   PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio   codice fiscale, la tipologia di utente, [4] un indirizzo valido di posta elettronica e   l'indirizzo presso il quale desidera ricevere il tesserino.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale,   invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in   fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link   da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare   il/i codice/i fiscale/i dell'azienda/e per la/le quale/i si dispone di delega   ad operare.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà   inoltrata al richiedente per posta elettronica la modulistica da compilare e   trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare   la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di   assegnazione del PIN, inviato per posta elettronica dall'Ente, conterrà i dati   identificativi dell'impresa/e, la tipologia di utente, la dichiarazione di   responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto ai   fini del rilascio del PIN e di tutti i dati forniti in fase di assolvimento   degli adempimenti amministrativi effettuati per conto dei deleganti, nonché   l'autocertificazione dell'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega   all'utilizzo dei servizi telematici.
Il modello di cui sopra, completato con   l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento, dovrà pertanto   avere allegata la seguente documentazione:
a) modulo di dichiarazione di responsabilità   attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto e dei dati forniti   ai fini del rilascio del PIN e che consente all'intermediario di   autocertificare l'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega   all'utilizzo dei servizi telematici;
b) modulo di delega che l'intermediario, una   volta compilato con i dati propri e quelli del delegante, farà sottoscrivere da   quest'ultimo;
c) fotocopia del proprio documento di   riconoscimento;
d) fotocopia/e dei documenti di identità del/i   singolo/i delegante/i;
e) eventuali attestazioni di iscrizione ad   albi/ordini professionali dell'intermediario.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa   all'ENPALS con le modalità indicate nelle istruzioni operative presenti nel   messaggio di posta elettronica ricevuta dall'Ente.
In esito alla verifica positiva della   documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà a inviare il tesserino contenente   i primi otto caratteri del PIN (PIN1) al recapito indicato in fase di richiesta   e contestualmente a trasmettere ad ogni legale rappresentante, presso   l'indirizzo della sede legale dell'impresa, come risultante dagli archivi   dell'Anagrafe Tributaria, una comunicazione da parte dell'Ente con   l'indicazione dell'intermediario che ha richiesto il codice PIN per operare per   conto delle rispettive imprese deleganti.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi   on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema   chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2),   precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica   dell'intermediario.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere   utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
L'intermediario è tenuto a custodire presso di sé   la/e delega/e in originale -unitamente ad una fotocopia di un valido documento   di identità del/i delegante/i - per tutto il periodo di vigenza della/e   stessa/e e per almeno 5 anni successivi alla sua/loro scadenza e ad esibirla/e   a richiesta.
Resta inteso che sarà cura dell'intermediario   abilitato aggiornare l'elenco delle imprese deleganti, utilizzando le apposite   funzioni disponibili sul sito istituzionale.
L'aggiunta di ulteriori imprese non comporterà la   richiesta di un ulteriore PIN, ma unicamente l'obbligo di trasmettere   all'ENPALS copia della delega sottoscritta dall'impresa delegante, con le   modalità di cui alle precedenti lettere da a) a e).
Si rammenta che in caso di revoca del mandato,   l'intermediario dovrà comunicare tempestivamente quale sia l'impresa che abbia   revocato l'incarico. Con riferimento all'impresa mandante, si precisa che la   stessa, ricevendo dall'ENPALS comunicazione dell'avvenuto rilascio del codice   PIN all'intermediario, potrà in ogni momento comunicare all'ENPALS l'eventuale   revoca della delega.
   
 
_________________
   
[4] Es: consulente del lavoro; commercialista; avvocato, etc.



Soggetti in convenzione
I soggetti che hanno stipulato una convenzione   con ENPALS (Enti di patronato, Siae) dovranno inviare preventivamente l'elenco   degli operatori dagli stessi autorizzati a richiedere il PIN, seguendo le   istruzioni riportate nell'apposita area del sito istituzionale ENPALS dedicata   alla richiesta PIN.
Tale elenco sarà validato relativamente ai dati   anagrafici, mediante verifica del codice fiscale presso l'Anagrafe Tributaria.   Gli esiti della validazione saranno comunicati al soggetto in convenzione che   ha fatto la richiesta di autorizzazione.
A partire da tale momento, il singolo richiedente   il cui codice fiscale sia stato validato, potrà accedere alla sezione dedicata   ai soggetti in convenzione e completare la richiesta PIN mediante l'inserimento   del proprio codice fiscale ed un indirizzo valido di posta elettronica,   specificando la tipologia del soggetto in convenzione per il quale   opera.
L'ENPALS, superati positivamente i controlli   anagrafici e l'effettiva autorizzazione a richiedere il PIN precedentemente   inviata dal soggetto in convenzione, invierà un messaggio di conferma   all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i   secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare   la richiesta.
Successivamente a tale conferma da parte   dell'utente, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi   otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza risultante dagli   archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi   on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema   chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2),   precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica. Il PIN dovrà   inoltre essere modificato ogni tre mesi.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere   utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.



Assistenza agli utenti
Le informazioni sulle modalità di richiesta ed   utilizzo del PIN sono disponibili sul sito istituzionale www.enpals.it. Per   ricevere assistenza su problematiche afferenti al codice PIN e sui servizi   on-line dell'ENPALS gli utenti potranno contattare il numero verde 800   462693.
   
 
Il Direttore generale
Massimo Antichi



D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1

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