Circ. 26 maggio 2011, n. 7 (1).
Nuove modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale identificativo).
(1) Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.
A
Tutte le imprese dello spettacolo
Agli
Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A
Tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alla
Direzione generale della Siae
Agli
Uffici interregionali e sedi territoriali
Alle
Aree e consulenze professionali della direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Presidente
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Loro sedi
Premessa
La crescente informatizzazione degli adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato il ruolo delle imprese e degli intermediari, che risultano pertanto interlocutori privilegiati degli enti preposti al controllo di tali adempimenti ed alla gestione delle conseguenti attività.
A tal fine l'ENPALS ha introdotto alcune novità volte a rafforzare il ruolo di imprese ed intermediari garantendo, al contempo, modalità di accesso sicure ai servizi telematici disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, che costituiscono dal 2008 l'unica modalità per svolgere i principali adempimenti amministrativi.
Con la presente circolare si illustrano le novità riguardanti la procedura di rilascio e di utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - codice identificativo personale), nonché la gestione delle deleghe ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro.
Come noto, il codice PIN è composto da 16 caratteri alfanumerici (0-9, A-Z, senza distinzione tra lettere maiuscole e minuscole) ed è suddiviso in due componenti, ciascuna di 8 caratteri: PIN1 (primi 8 caratteri) e PIN2 (secondi 8 caratteri).
Per accedere ai servizi on-line disponibili sul sito istituzionale dell'ENPALS è necessario superare la procedura di autenticazione che prevede l'inserimento di una coppia di credenziali, costituita dal codice fiscale e dal PIN.
Il codice PIN è strettamente riservato e personale e per il suo utilizzo sarà necessario pertanto attenersi a criteri di riservatezza, anche in ordine alle responsabilità civili e penali conseguenti ad un uso improprio del PIN medesimo. Il PIN dovrà essere modificato obbligatoriamente al primo accesso ed in qualunque momento successivo per autonoma volontà del soggetto titolare dello stesso.
Per gli intermediari abilitati così come individuati dall'art. 1 [1], commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché per gli operatori appartenenti ai soggetti in convenzione (si veda oltre), il PIN dovrà inoltre essere obbligatoriamente modificato ogni tre mesi dai titolari dello stesso.
Le credenziali di autenticazione (codice fiscale, PIN) non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente dall'Ente.
Chi è già in possesso di PIN abilitato ad operare non potrà ottenerne un altro per la stessa tipologia di utente; sarà possibile, viceversa, disporre di un PIN in qualità di lavoratore dello spettacolo ed un altro in qualità di intermediario (es.: commercialista, etc.).
Il legale rappresentate dell'impresa iscritta all'ENPALS, che abbia delegato un intermediario ad operare per conto della medesima nei confronti dell'Ente, riceverà come di consueto, una comunicazione scritta da parte dell'Ente con l'indicazione del soggetto che ha richiesto il codice di accesso ai servizi per operare per conto della medesima.
La presente circolare sostituisce ed annulla la circolare 10 agosto 2007, n. 12 e la circolare 10 dicembre 2007, n. 17 [2], limitatamente al par. 4.2 (modalità operative per il rilascio del PIN).
Nell'ambito della predetta circolare 10 dicembre 2007, n. 17, che rimane valida, eccezion fatta per il menzionato paragrafo relativo alle modalità operative per il rilascio del PIN (4.2), si è chiarito che «possono essere abilitati alla trasmissione telematica, oltre al legale rappresentante/titolare dell'impresa, i soggetti incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori occupati, come di seguito elencati:
- il dipendente all'interno dell'impresa all'uopo delegato;
- i soggetti indicati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero società capogruppo di gruppi di impresa, consorzi o società consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (l'abilitazione avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in questione);
- i professionisti mandatari del datore di lavoro individuati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni:
- i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro [3], dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli avvocati;
- le associazioni e le società semplici costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (studio associato). Si precisa, a tal proposito, che potrà essere abilitato solo il singolo professionista e non lo studio;
- le associazioni di categoria (limitatamente alle imprese associate) nel qual caso l'abilitazione può essere rilasciata solo al responsabile dell'associazione a livello locale;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese anche in forma cooperativa che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979. Condizione essenziale è che il servizio sia assistito da uno o più consulenti del lavoro, con le modalità stabilite nella nota 4 giugno 2007, n. 25/SEGR/0007004 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva».
Con particolare riferimento ai soggetti che, in qualità di intermediari, sono legittimati per legge a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro per conto dell'impresa, si fa presente che, con nota 29 aprile 2010, n. 25/SEGR/0007857, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva ha sottolineato che possono effettuare tali adempimento solo coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge.
Pertanto, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né i Centri di elaborazione dati (CED), in quanto gli stessi possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie, né i soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale (tributaristi, esperti tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili).
Si ritiene utile indicare di seguito i passaggi procedurali necessari all'ottenimento del codice personale identificativo, differenziati a seconda della tipologia di utente.
_________________
[1] Art. 1, legge n. 12/1979. «1.Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
(...)
4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni».
[2] Si rammenta che con circolare 10 dicembre 2007, n. 17, a seguito dell'attivazione delle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro, sono state illustrate le innovazioni informatiche finalizzate all'espletamento degli adempimenti informativi e contributivi da parte delle imprese.
[3] Si veda anche il comma 6, art. 1, L. n. 12/1979 come modificato dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.
Modalità di richiesta PIN da parte di lavoratori, lavoratori autonomi esercenti attività musicali e pensionati
Il codice PIN deve essere richiesto collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente (lavoratore, lavoratore autonomo esercente attività musicali o pensionato), già iscritto alle gestioni ENPALS, dovrà inserire il proprio codice fiscale, indicare la tipologia di utente e un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS effettuerà il controllo dei dati anagrafici utilizzando il codice fiscale ed invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare la procedura di richiesta PIN.
Non appena l'utente abbia selezionato il link indicato, l'ENPALS provvederà alla stampa e all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza del richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Il tesserino individuale recapitato all'utente, è attivo e immediatamente utilizzabile.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Pare opportuno precisare, da ultimo, che il PIN rilasciato con dette modalità al lavoratore autonomo esercente attività musicali consentirà al medesimo e solo al medesimo di effettuare gli adempimenti in materia di lavoro alla stregua di un'impresa.
Modalità di richiesta PIN da parte di una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal legale rappresentate dell'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il codice fiscale dell'impresa.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati identificativi dell'impresa e dovrà essere completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo della sede legale dell'impresa richiedente come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Modalità di richiesta PIN da parte di dipendenti delegati da una impresa
Il codice PIN deve essere richiesto dal dipendente delegato dall'impresa collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la propria qualifica ed un indirizzo valido di posta elettronica.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi ottocaratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il codice fiscale dell'impresa delegante.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la documentazione da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN inviato per posta elettronica dall'Ente conterrà i dati identificativi dell'azienda e del tipo di richiedente e dovrà essere completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente che dovrà essere allegato alla richiesta.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà all'inoltro al legale rappresentante presso la sede dell'impresa richiedente, come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria, del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) il quale provvederà a consegnarlo direttamente al dipendente delegato.
Modalità di richiesta PIN da parte di intermediari
Gli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 potranno operare in nome e per conto delle imprese sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dalle stesse, utilizzando il modulo che sarà trasmesso in fase di richiesta PIN.
Il codice PIN deve essere richiesto dall'intermediario collegandosi al sito internet dell'ENPALS, utilizzando l'apposita procedura all'interno della sezione dedicata alla richiesta PIN.
Il soggetto richiedente dovrà inserire il proprio codice fiscale, la tipologia di utente, [4] un indirizzo valido di posta elettronica e l'indirizzo presso il quale desidera ricevere il tesserino.
L'ENPALS, una volta validato il codice fiscale, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per proseguire nella richiesta del PIN che prevede di indicare il/i codice/i fiscale/i dell'azienda/e per la/le quale/i si dispone di delega ad operare.
Dopo aver indicato i dati dell'azienda, sarà inoltrata al richiedente per posta elettronica la modulistica da compilare e trasmettere all'Ente, unitamente alle istruzioni cui attenersi per completare la richiesta.
In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN, inviato per posta elettronica dall'Ente, conterrà i dati identificativi dell'impresa/e, la tipologia di utente, la dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto ai fini del rilascio del PIN e di tutti i dati forniti in fase di assolvimento degli adempimenti amministrativi effettuati per conto dei deleganti, nonché l'autocertificazione dell'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega all'utilizzo dei servizi telematici.
Il modello di cui sopra, completato con l'indicazione degli estremi del documento di riconoscimento, dovrà pertanto avere allegata la seguente documentazione:
a) modulo di dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto e dei dati forniti ai fini del rilascio del PIN e che consente all'intermediario di autocertificare l'elenco dei soggetti che gli hanno conferito delega all'utilizzo dei servizi telematici;
b) modulo di delega che l'intermediario, una volta compilato con i dati propri e quelli del delegante, farà sottoscrivere da quest'ultimo;
c) fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
d) fotocopia/e dei documenti di identità del/i singolo/i delegante/i;
e) eventuali attestazioni di iscrizione ad albi/ordini professionali dell'intermediario.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa all'ENPALS con le modalità indicate nelle istruzioni operative presenti nel messaggio di posta elettronica ricevuta dall'Ente.
In esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa, l'ENPALS provvederà a inviare il tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) al recapito indicato in fase di richiesta e contestualmente a trasmettere ad ogni legale rappresentante, presso l'indirizzo della sede legale dell'impresa, come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria, una comunicazione da parte dell'Ente con l'indicazione dell'intermediario che ha richiesto il codice PIN per operare per conto delle rispettive imprese deleganti.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
L'intermediario è tenuto a custodire presso di sé la/e delega/e in originale -unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del/i delegante/i - per tutto il periodo di vigenza della/e stessa/e e per almeno 5 anni successivi alla sua/loro scadenza e ad esibirla/e a richiesta.
Resta inteso che sarà cura dell'intermediario abilitato aggiornare l'elenco delle imprese deleganti, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito istituzionale.
L'aggiunta di ulteriori imprese non comporterà la richiesta di un ulteriore PIN, ma unicamente l'obbligo di trasmettere all'ENPALS copia della delega sottoscritta dall'impresa delegante, con le modalità di cui alle precedenti lettere da a) a e).
Si rammenta che in caso di revoca del mandato, l'intermediario dovrà comunicare tempestivamente quale sia l'impresa che abbia revocato l'incarico. Con riferimento all'impresa mandante, si precisa che la stessa, ricevendo dall'ENPALS comunicazione dell'avvenuto rilascio del codice PIN all'intermediario, potrà in ogni momento comunicare all'ENPALS l'eventuale revoca della delega.
_________________
[4] Es: consulente del lavoro; commercialista; avvocato, etc.
Soggetti in convenzione
I soggetti che hanno stipulato una convenzione con ENPALS (Enti di patronato, Siae) dovranno inviare preventivamente l'elenco degli operatori dagli stessi autorizzati a richiedere il PIN, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita area del sito istituzionale ENPALS dedicata alla richiesta PIN.
Tale elenco sarà validato relativamente ai dati anagrafici, mediante verifica del codice fiscale presso l'Anagrafe Tributaria. Gli esiti della validazione saranno comunicati al soggetto in convenzione che ha fatto la richiesta di autorizzazione.
A partire da tale momento, il singolo richiedente il cui codice fiscale sia stato validato, potrà accedere alla sezione dedicata ai soggetti in convenzione e completare la richiesta PIN mediante l'inserimento del proprio codice fiscale ed un indirizzo valido di posta elettronica, specificando la tipologia del soggetto in convenzione per il quale opera.
L'ENPALS, superati positivamente i controlli anagrafici e l'effettiva autorizzazione a richiedere il PIN precedentemente inviata dal soggetto in convenzione, invierà un messaggio di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di richiesta, contenente i secondi otto caratteri del PIN (PIN2) e un link da selezionare per completare la richiesta.
Successivamente a tale conferma da parte dell'utente, l'ENPALS provvederà all'inoltro del tesserino contenente i primi otto caratteri del PIN (PIN1) all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Al primo accesso all'area dedicata ai servizi on-line del sito internet dell'ENPALS da parte del titolare del PIN, il sistema chiederà a quest'ultimo di modificare la seconda componente del PIN (PIN2), precedentemente inviata all'indirizzo di posta elettronica. Il PIN dovrà inoltre essere modificato ogni tre mesi.
Il nuovo PIN così ottenuto potrà essere utilizzato per l'accesso ai servizi on-line.
Assistenza agli utenti
Le informazioni sulle modalità di richiesta ed utilizzo del PIN sono disponibili sul sito istituzionale www.enpals.it. Per ricevere assistenza su problematiche afferenti al codice PIN e sui servizi on-line dell'ENPALS gli utenti potranno contattare il numero verde 800 462693.
Il Direttore generale
Massimo Antichi
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31
L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1
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martedì 31 maggio 2011
E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 26-5-2011 n. 7 Nuove modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number - Codice personale identificativo). Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali, Direzione sistemi informativi e telecomunicazioni, Direzione contributi.
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