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martedì 31 maggio 2011

“ Sicurezza antincendio - La gestione dell’emergenza in una comunità”, a cura della Cooperativa Sociale Consorzio Provinciale Intesa, documento presentato nel portale ViverSicura - Gestione delle emergenze: incendi, terremoti, crolli e trombe d’aria
































Da pediatri decalogo alimentazione sana per bimbi

SALUTE: DA PEDIATRI DECALOGO ALIMENTAZIONE SANA PER BIMBI =
ROTAZIONE DEI CIBI OGNI SETTIMANA

Roma, 28 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Rotazione dei
cibi nell'arco della settimana: e' importante che i bambini mangino la
carne non piu' di quattro volte. Inoltre: pesce tre volte, salumi due
volte, formaggi tre-quattro volte. Uova due o tre volte. Queste alcune
delle regole contenute nel decalogo elaborato dagli esperti
intervenuti al convegno 'Marciano: alimentazione bambini' a Marciano
della Chiana (Ar).

E' importante - consigliano i pediatri - che il momento del
pasto sia una gioia, che bambini e adulti mangino gli stessi cibi e
agli stessi orari. Durante il pasto si trasmetteranno infatti sia
l'educazione nutrizionale, cioe' l'insegnamento alla buona
alimentazione, sia i valori della famiglia, rendendo cosi' piu' saldi
i rapporti fra adulti e bambini. I pasti principali sono cinque: la
prima colazione, lo spuntino a meta' mattinata, il pranzo, la merenda,
la cena. Mai mangiare al di fuori di questi cinque pasti principali.
E' importante recuperare l'importanza del primo pasto della giornata,
la prima colazione, e dell'ultimo, la cena, perche' sono quelli che
vanno consumati in famiglia. Attenzione in particolare al fatto che
tutta la famiglia sia presente intorno al tavolo. (segue)

(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
28-MAG-11 17:51

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SALUTE: DA PEDIATRI DECALOGO ALIMENTAZIONE SANA PER BIMBI (2) =
INSACCATI MAI PRIMA DEI 6 ANNI, NON DEMONIZZARE FRITTI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Altra regola 'd'oro', mangiare il
pesce azzurro: ha ottimi valori nutrizionali. Si consigliano
soprattutto polpette e, per i bambini, di utilizzare il pesce spada.
Al pesce e' consigliato unire pane raffermo e olio di oliva.
Insaccati, mai prima di sei anni: contengono polifosfati che possono
essere dannosi per i bambini.

Quanto alla cottura, per i cibi preferire in genere quella a
fuoco lento, che protegge di piu' i componenti delle pietanze. Cuocere
in poca acqua la verdura per evitare che ne vengano dispersi i
principi nutritivi. Privilegiare poi le purea di verdura: non si
alterano le qualita' nutrizionali e, nello stesso tempo, il bambino
non trovando parti grossolane di cibo, o che possano creare
diffidenze, e' portato ad assumere la verdura piu' facilmente.

Per la frutta, privilegiare quella di stagione. In questo
periodo, per esempio, e' consigliato usare le fragole che sono
disponibili da maggio a giugno e hanno ottime proprieta'
antiossidanti. Consigliati anche i cibi fritti: non vanno demonizzati,
anzi sono ben accettati dai bambini purche' vengano cotti con olio di
oliva o olio di oliva extra vergine da preferire all'olio di semi.
Infine, consumare meno sale, possibilmente iodato. La redazione del
decalogo e' stata condivisa da Italo Farnetani (universita' Bicocca
Milano), Sergio Bernasconi (Universita' Parma), Giacomo Dugo
(Messina), Nicola Cicero (Messina), Angelo Tummarello (Marsala),
Martina Bennati (Marciano della Chiana).

(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
28-MAG-11 17:59

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Ministero dell'interno Circ. 30-5-2011 n. F.L.6/2011 Competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

Circ. 30 maggio 2011, n. F.L.6/2011 (1).
 Competenze dovute ai componenti         dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.


          
              
Ai                          
Sigg. Prefetti della Repubblica             
                            
Loro sedi  
                         
Ai                          
Sigg. Commissari del Governo per le               province di Trento e Bolzano  
                         
Al                          
sig. Presidente della Regione autonoma               della Valle d’Aosta  
                                       
Servizi di prefettura             
                            
Aosta            


              



Parte prima      
Competenze dovute ai componenti dei seggi    
1. Premessa      
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione         spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980,         n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62,         nelle misure di seguito specificate. I medesimi compensi spettano anche ai         componenti dei seggi della regione Sicilia nei quali si effettuano i referendum         abbinati al secondo turno di votazione delle elezioni comunali.      
Spetta, altresì, ai soli Presidenti il         trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 70 del         1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti         dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1,         comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.      
Con le modalità di cui alle presenti istruzioni,         le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le         operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del         Governo e Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta, con         imputazione ai fondi ad esse accreditati sull’apposito capitolo 1310 - PG         3.      
La spesa per gli onorari fissi e per il         trattamento di missione è a totale carico dello Stato.      
Per i comuni della Regione Sicilia nei quali si         effettua l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle         elezioni comunali, nonché per i comuni nei quali si effettua l’abbinamento dei         referendum nazionali con i referendum locali, il riparto della spesa è         disciplinato dalle apposite intese stipulate con le Amministrazioni         interessate. In questi casi, nel riepilogo (Modello C) dovrà essere         evidenziato, se ricorre, sia l’onere a carico dello Stato, sia l’onere a carico         delle altre Amministrazioni.    



Onorario    
2. Misure ed attribuzione      
Per le competenze ai componenti dei seggi si         applica il predetto art. 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70.      
Ai componenti dei seggi, sia normali che         speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le         competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di         seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di €         22,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da         effettuare contemporaneamente alla prima per lo svolgimento di n. 4         referendum.      
        
      
 Seggi ordinari:       
        
      
          
              
Presidenti:                          
€                          
229,00  
                         
Scrutatori e Segretari:                          
€                          
170,00            



                
        
      
 Seggi speciali:         (qualunque sia il numero delle consultazioni)      
        
      
          
              
Presidenti:                          
€                          
79,00  
                         
Scrutatori e Segretari:                          
€                          
53,00            



                
        
      
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse         ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni         da effettuarsi.      
Si rammenta, inoltre, che in caso di         contemporanea effettuazione di più consultazioni referendarie o elettorali, ai         componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, comunque,         fino a un massimo di quattro maggiorazioni (art. 2, comma 125, L. n.         662/1996).      
L’onorario, essendo forfetario per la specifica         funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia         stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia         stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario         deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva         partecipazione alle operazioni del seggio.      
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera         prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per         l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi         stessi.      
Alla relativa liquidazione le Amministrazioni         comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modello A, da         compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle         colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il         resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.         



Trattamento di missione dei presidenti di seggio:         rimborso spese    
3. Diritto al trattamento di missione      
La L. 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre         all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli         Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi         fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui         alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 si         presuppone abbiano anche la dimora abituale.      
Il trattamento di missione è stabilito dalla L.         18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni      
Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. 23         dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le         missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del         biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e         l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse.         Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti,         nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi         chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.      
        
      
 3.1 - Spese per il pernottamento         in albergo e per il vitto        
        
      
Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle         spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il         rimborso per le spese di vitto (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive         modificazioni ed integrazioni).      
I predetti rimborsi sono effettuati, entro i         limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se         riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da         esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.           
La spesa massima che può essere ammessa a         rimborso ai sensi del         D.P.C.M. 15 febbraio           1995, è stabilita nelle seguenti misure:      
1. complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri;         detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un         solo pasto;      
2. prezzo di una camera singola in alberghi a 4         stelle (1a categoria).      
        
      
 3.2 - Spese di viaggio e         compensi chilometrici       
        
      
Per il raggiungimento delle località sedi di         seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente         sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono         produrre.      
Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera         spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se         l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi         un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.      
Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi         di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse         per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data         la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena         ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare         le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in         sede.      
Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in         relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della L. 13         aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo         della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso         della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.      
Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei         seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni         in proposito.      
Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di         trasporto di bagaglio.      
In riferimento alle disposizioni di cui         all’articolo 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con         modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo         proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle         finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo         del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si         svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo         dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che         rivestono le elezioni.    



Liquidazione    
4. Liquidazione degli onorari      
Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli         onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A,         che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei         seggi.      
In ordine alle ritenute erariali, si fa presente         che l’art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari         dei componenti gli uffici elettorali di cui alla L. 13 marzo 1980, n. 70,         costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o         imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla         formazione della base imponibile ai fini fiscali.      
Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni         devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei         componenti dei seggi.    



5. Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio      
Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere         liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B.      
A corredo di dette tabelle occorre unire i         documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per         l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.      
Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi         diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare         alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le         relative distanze.      
Le distanze si devono computare, per i viaggi         compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del         luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato,         si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro         abitato.      
In modo analogo si calcolano le distanze per i         viaggi compiuti con altri mezzi di linea.      
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle         ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto         disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3 della L. n.         836/1973.      
È ovvio che le predette distanze devono essere         calcolate secondo i percorsi più brevi.      
Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere         indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del         rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi         utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano         utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di         rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione         dell’interessato.      
Qualora qualcuno di essi presenti, a         dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato         dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente         menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve         risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la         sua personale responsabilità.      
I Comuni debbono astenersi dal liquidare i         rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare         il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione         formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto,         debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.      
Sono esenti da ritenuta e da contribuzione         previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto         forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata L. n. 836         del 1973.    



6. Riepiloghi delle competenze pagate      
I pagamenti effettuati per i titoli suindicati,         da riepilogarsi su prospetti conformi all’allegato modello C, devono essere         compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a         presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data         delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per         l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni stesse, secondo le         istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo         1.      
Si raccomanda alle amministrazioni comunali di         attenersi nella maniera più scrupolosa a dette istruzioni, sia per quanto         concerne l’effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto         concerne la presentazione di un’unica contabilità. L’invio di rendiconti         parziali impedirebbe, infatti, alle Prefetture di provvedere alle operazioni di         rimborso.      
Ai suddetti riepiloghi delle spese per il         trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le         indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati         originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai         rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle         di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati         di distanza e le dichiarazioni di cui al paragrafo 5. A corredo dei conti         consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati         originali, le copie conformi degli stessi.      
Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa         la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in         luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione         attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l’avvenuta estinzione dei         titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino         alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle         liquidazioni e sui pagamenti.    



Parte seconda      
Competenze dovute ai componenti dei seggi costituiti         presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estero    
7. Competenze dovute      
La L. 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto,         per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del         diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.      
Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con         modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la         citata L. n. 459/2001.      
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c)        del D.L. n. 24/2008, dispone che presso l’Ufficio Centrale per la         circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è         costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000         elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio         dei voti inviati dagli elettori residenti all’estero. La successiva lettera d),         stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1         segretario e n. 4 scrutatori.      
Inoltre, l’articolo 3 del D.L. 27 gennaio 2009,         n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, introduce, il         voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o         missioni internazionali. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dello         svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di         scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni         di cui alla citata L. 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di         attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto         compatibili.      
Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 del         menzionato D.P.R. n. 104/2003, al Presidente ed ai componenti dei suddetti         seggi spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze         dovute sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di €         22,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da         effettuare contemporaneamente alla prima.      
        
      
 Seggi circoscrizione         estero:       
(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4         scrutatori)      
        
      
          
              
1. Presidenti:                          
€                          
229,00  
                         
2. Scrutatori e Segretari:                          
€                          
170,00            



                
        
      
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse         ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni         da effettuarsi.      
L’onorario, essendo forfetario per la specifica         funzione di ciascun componente, è dovuto per intero nel caso che sia stata         interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato         sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve         essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione         alle operazioni del seggio.      
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera         prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per         l’eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi         stessi.      
Alla relativa liquidazione provvede il comune di         Roma in base al prospetto conforme all’allegato modello A/1, da compilarsi         distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1         al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto         deve essere completato a cura dell’ufficio comunale.      
Per la liquidazione degli onorari e per         l’eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei         precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e         C/1.      
Le presenti istruzioni sono valide per tutto il         territorio della Repubblica.       
Se ne raccomanda l’esatta osservanza avvertendo         che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le amministrazioni comunali devono         interessare esclusivamente le Prefetture.      
        
      
Il Direttore centrale      
Verde    



D.L. 15 febbraio 2008, n. 24
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
L. 13 marzo 1980, n. 70
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 16 aprile 2002, n. 62
L. 28 aprile 2009, n. 40
D.P.C.M. 15 febbraio 1995
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       6

Ministero dell'interno Circ. 30-5-2011 n. F.L.6/2011 Competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

Circ. 30 maggio 2011, n. F.L.6/2011 (1).
 Competenze dovute ai componenti         dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.


          
              
Ai                          
Sigg. Prefetti della Repubblica             
                            
Loro sedi  
                         
Ai                          
Sigg. Commissari del Governo per le               province di Trento e Bolzano  
                         
Al                          
sig. Presidente della Regione autonoma               della Valle d’Aosta  
                                       
Servizi di prefettura             
                            
Aosta            


              



Parte prima      
Competenze dovute ai componenti dei seggi    
1. Premessa      
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione         spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980,         n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62,         nelle misure di seguito specificate. I medesimi compensi spettano anche ai         componenti dei seggi della regione Sicilia nei quali si effettuano i referendum         abbinati al secondo turno di votazione delle elezioni comunali.      
Spetta, altresì, ai soli Presidenti il         trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 70 del         1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti         dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1,         comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.      
Con le modalità di cui alle presenti istruzioni,         le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le         operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del         Governo e Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta, con         imputazione ai fondi ad esse accreditati sull’apposito capitolo 1310 - PG         3.      
La spesa per gli onorari fissi e per il         trattamento di missione è a totale carico dello Stato.      
Per i comuni della Regione Sicilia nei quali si         effettua l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle         elezioni comunali, nonché per i comuni nei quali si effettua l’abbinamento dei         referendum nazionali con i referendum locali, il riparto della spesa è         disciplinato dalle apposite intese stipulate con le Amministrazioni         interessate. In questi casi, nel riepilogo (Modello C) dovrà essere         evidenziato, se ricorre, sia l’onere a carico dello Stato, sia l’onere a carico         delle altre Amministrazioni.    



Onorario    
2. Misure ed attribuzione      
Per le competenze ai componenti dei seggi si         applica il predetto art. 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70.      
Ai componenti dei seggi, sia normali che         speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le         competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di         seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di €         22,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da         effettuare contemporaneamente alla prima per lo svolgimento di n. 4         referendum.      
        
      
 Seggi ordinari:       
        
      
          
              
Presidenti:                          
€                          
229,00  
                         
Scrutatori e Segretari:                          
€                          
170,00            



                
        
      
 Seggi speciali:         (qualunque sia il numero delle consultazioni)      
        
      
          
              
Presidenti:                          
€                          
79,00  
                         
Scrutatori e Segretari:                          
€                          
53,00            



                
        
      
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse         ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni         da effettuarsi.      
Si rammenta, inoltre, che in caso di         contemporanea effettuazione di più consultazioni referendarie o elettorali, ai         componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, comunque,         fino a un massimo di quattro maggiorazioni (art. 2, comma 125, L. n.         662/1996).      
L’onorario, essendo forfetario per la specifica         funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia         stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia         stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario         deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva         partecipazione alle operazioni del seggio.      
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera         prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per         l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi         stessi.      
Alla relativa liquidazione le Amministrazioni         comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modello A, da         compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle         colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il         resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.         



Trattamento di missione dei presidenti di seggio:         rimborso spese    
3. Diritto al trattamento di missione      
La L. 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre         all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli         Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi         fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui         alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 si         presuppone abbiano anche la dimora abituale.      
Il trattamento di missione è stabilito dalla L.         18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni      
Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. 23         dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le         missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del         biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e         l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse.         Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti,         nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi         chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.      
        
      
 3.1 - Spese per il pernottamento         in albergo e per il vitto        
        
      
Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle         spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il         rimborso per le spese di vitto (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive         modificazioni ed integrazioni).      
I predetti rimborsi sono effettuati, entro i         limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se         riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da         esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.           
La spesa massima che può essere ammessa a         rimborso ai sensi del         D.P.C.M. 15 febbraio           1995, è stabilita nelle seguenti misure:      
1. complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri;         detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un         solo pasto;      
2. prezzo di una camera singola in alberghi a 4         stelle (1a categoria).      
        
      
 3.2 - Spese di viaggio e         compensi chilometrici       
        
      
Per il raggiungimento delle località sedi di         seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente         sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono         produrre.      
Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera         spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se         l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi         un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.      
Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi         di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse         per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data         la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena         ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare         le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in         sede.      
Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in         relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della L. 13         aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo         della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso         della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.      
Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei         seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni         in proposito.      
Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di         trasporto di bagaglio.      
In riferimento alle disposizioni di cui         all’articolo 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con         modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo         proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle         finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo         del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si         svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo         dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che         rivestono le elezioni.    



Liquidazione    
4. Liquidazione degli onorari      
Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli         onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A,         che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei         seggi.      
In ordine alle ritenute erariali, si fa presente         che l’art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari         dei componenti gli uffici elettorali di cui alla L. 13 marzo 1980, n. 70,         costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o         imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla         formazione della base imponibile ai fini fiscali.      
Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni         devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei         componenti dei seggi.    



5. Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio      
Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere         liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B.      
A corredo di dette tabelle occorre unire i         documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per         l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.      
Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi         diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare         alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le         relative distanze.      
Le distanze si devono computare, per i viaggi         compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del         luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato,         si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro         abitato.      
In modo analogo si calcolano le distanze per i         viaggi compiuti con altri mezzi di linea.      
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle         ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto         disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3 della L. n.         836/1973.      
È ovvio che le predette distanze devono essere         calcolate secondo i percorsi più brevi.      
Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere         indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del         rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi         utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano         utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di         rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione         dell’interessato.      
Qualora qualcuno di essi presenti, a         dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato         dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente         menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve         risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la         sua personale responsabilità.      
I Comuni debbono astenersi dal liquidare i         rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare         il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione         formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto,         debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.      
Sono esenti da ritenuta e da contribuzione         previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto         forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata L. n. 836         del 1973.    



6. Riepiloghi delle competenze pagate      
I pagamenti effettuati per i titoli suindicati,         da riepilogarsi su prospetti conformi all’allegato modello C, devono essere         compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a         presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data         delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per         l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni stesse, secondo le         istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo         1.      
Si raccomanda alle amministrazioni comunali di         attenersi nella maniera più scrupolosa a dette istruzioni, sia per quanto         concerne l’effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto         concerne la presentazione di un’unica contabilità. L’invio di rendiconti         parziali impedirebbe, infatti, alle Prefetture di provvedere alle operazioni di         rimborso.      
Ai suddetti riepiloghi delle spese per il         trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le         indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati         originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai         rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle         di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati         di distanza e le dichiarazioni di cui al paragrafo 5. A corredo dei conti         consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati         originali, le copie conformi degli stessi.      
Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa         la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in         luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione         attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l’avvenuta estinzione dei         titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino         alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle         liquidazioni e sui pagamenti.    



Parte seconda      
Competenze dovute ai componenti dei seggi costituiti         presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estero    
7. Competenze dovute      
La L. 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto,         per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del         diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.      
Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con         modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la         citata L. n. 459/2001.      
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c)        del D.L. n. 24/2008, dispone che presso l’Ufficio Centrale per la         circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è         costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000         elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio         dei voti inviati dagli elettori residenti all’estero. La successiva lettera d),         stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1         segretario e n. 4 scrutatori.      
Inoltre, l’articolo 3 del D.L. 27 gennaio 2009,         n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, introduce, il         voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o         missioni internazionali. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dello         svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di         scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni         di cui alla citata L. 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di         attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto         compatibili.      
Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 del         menzionato D.P.R. n. 104/2003, al Presidente ed ai componenti dei suddetti         seggi spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze         dovute sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di €         22,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da         effettuare contemporaneamente alla prima.      
        
      
 Seggi circoscrizione         estero:       
(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4         scrutatori)      
        
      
          
              
1. Presidenti:                          
€                          
229,00  
                         
2. Scrutatori e Segretari:                          
€                          
170,00            



                
        
      
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse         ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni         da effettuarsi.      
L’onorario, essendo forfetario per la specifica         funzione di ciascun componente, è dovuto per intero nel caso che sia stata         interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato         sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve         essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione         alle operazioni del seggio.      
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera         prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per         l’eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi         stessi.      
Alla relativa liquidazione provvede il comune di         Roma in base al prospetto conforme all’allegato modello A/1, da compilarsi         distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1         al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto         deve essere completato a cura dell’ufficio comunale.      
Per la liquidazione degli onorari e per         l’eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei         precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e         C/1.      
Le presenti istruzioni sono valide per tutto il         territorio della Repubblica.       
Se ne raccomanda l’esatta osservanza avvertendo         che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le amministrazioni comunali devono         interessare esclusivamente le Prefetture.      
        
      
Il Direttore centrale      
Verde    



D.L. 15 febbraio 2008, n. 24
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
L. 13 marzo 1980, n. 70
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 16 aprile 2002, n. 62
L. 28 aprile 2009, n. 40
D.P.C.M. 15 febbraio 1995
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       6