Circ. 30 maggio 2011, n. F.L.6/2011 (1).
Competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai
Sigg. Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al
sig. Presidente della Regione autonoma della Valle d’Aosta
Servizi di prefettura
Aosta
Parte prima
Competenze dovute ai componenti dei seggi
1. Premessa
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62, nelle misure di seguito specificate. I medesimi compensi spettano anche ai componenti dei seggi della regione Sicilia nei quali si effettuano i referendum abbinati al secondo turno di votazione delle elezioni comunali.
Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del Governo e Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta, con imputazione ai fondi ad esse accreditati sull’apposito capitolo 1310 - PG 3.
La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è a totale carico dello Stato.
Per i comuni della Regione Sicilia nei quali si effettua l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle elezioni comunali, nonché per i comuni nei quali si effettua l’abbinamento dei referendum nazionali con i referendum locali, il riparto della spesa è disciplinato dalle apposite intese stipulate con le Amministrazioni interessate. In questi casi, nel riepilogo (Modello C) dovrà essere evidenziato, se ricorre, sia l’onere a carico dello Stato, sia l’onere a carico delle altre Amministrazioni.
Onorario
2. Misure ed attribuzione
Per le competenze ai componenti dei seggi si applica il predetto art. 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70.
Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di € 22,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima per lo svolgimento di n. 4 referendum.
Seggi ordinari:
Presidenti:
€
229,00
Scrutatori e Segretari:
€
170,00
Seggi speciali: (qualunque sia il numero delle consultazioni)
Presidenti:
€
79,00
Scrutatori e Segretari:
€
53,00
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni da effettuarsi.
Si rammenta, inoltre, che in caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni referendarie o elettorali, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, comunque, fino a un massimo di quattro maggiorazioni (art. 2, comma 125, L. n. 662/1996).
L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.
Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.
Trattamento di missione dei presidenti di seggio: rimborso spese
3. Diritto al trattamento di missione
La L. 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale.
Il trattamento di missione è stabilito dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.
3.1 - Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto
Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).
I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.
La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del D.P.C.M. 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:
1. complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
2. prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).
3.2 - Spese di viaggio e compensi chilometrici
Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.
Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.
Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.
Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della L. 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.
Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.
Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.
In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che rivestono le elezioni.
Liquidazione
4. Liquidazione degli onorari
Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A, che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi.
In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla L. 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.
5. Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio
Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B.
A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.
Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.
Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.
In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3 della L. n. 836/1973.
È ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi.
Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell’interessato.
Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la sua personale responsabilità.
I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.
Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata L. n. 836 del 1973.
6. Riepiloghi delle competenze pagate
I pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all’allegato modello C, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo 1.
Si raccomanda alle amministrazioni comunali di attenersi nella maniera più scrupolosa a dette istruzioni, sia per quanto concerne l’effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto concerne la presentazione di un’unica contabilità. L’invio di rendiconti parziali impedirebbe, infatti, alle Prefetture di provvedere alle operazioni di rimborso.
Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui al paragrafo 5. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.
Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l’avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.
Parte seconda
Competenze dovute ai componenti dei seggi costituiti presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estero
7. Competenze dovute
La L. 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.
Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la citata L. n. 459/2001.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 24/2008, dispone che presso l’Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all’estero. La successiva lettera d), stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.
Inoltre, l’articolo 3 del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, introduce, il voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla citata L. 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 del menzionato D.P.R. n. 104/2003, al Presidente ed ai componenti dei suddetti seggi spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze dovute sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di € 22,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima.
Seggi circoscrizione estero:
(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4 scrutatori)
1. Presidenti:
€
229,00
2. Scrutatori e Segretari:
€
170,00
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni da effettuarsi.
L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi stessi.
Alla relativa liquidazione provvede il comune di Roma in base al prospetto conforme all’allegato modello A/1, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell’ufficio comunale.
Per la liquidazione degli onorari e per l’eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e C/1.
Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.
Se ne raccomanda l’esatta osservanza avvertendo che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le amministrazioni comunali devono interessare esclusivamente le Prefetture.
Il Direttore centrale
Verde
D.L. 15 febbraio 2008, n. 24
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
L. 13 marzo 1980, n. 70
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 16 aprile 2002, n. 62
L. 28 aprile 2009, n. 40
D.P.C.M. 15 febbraio 1995
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6
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