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mercoledì 8 giugno 2011

Corte dei Conti "...Quanto, quindi, alla reiezione della domanda di pensione privilegiata, il Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973. ..."

REPUBBLICA ITALIANA    178/2011/A   
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.  Vito MINERVA
Presidente
Dott.ssa Maria FRATOCCHI
Consigliere
Dott. Mauro OREFICE
Consigliere relatore
Dott. ssa Rita LORETO
Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA
Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 32596 del registro di Segreteria, proposto dal sig. ####################, rappresentato e difeso dall’avv. #################### ####################,  avverso la sentenza n. 231/2007, depositata il 15 marzo 2007, della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, resa nei confronti del medesimo.
Visti tutti gli atti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2011, il relatore Consigliere Mauro Orefice; l’avv. #################### #################### per parte appellante; non presente  parte appellata.
considerato in
FATTO
Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio, il sovr.te Capo C.F.S. ####################, già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, ha impugnato il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n.14572 del 20.07.1998, nella parte in cui non è computata nella determinazione della base pensionabile, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell’art.53 D.P.R.29.12.1973 n.1092 l’indennità pensionabile prevista dall’art.43 L.121/1981 e ss.mm. e dall’art.2 della L. 387/87, nonché il Decreto n.2746 del 22.12.1997 e il Decreto n. 3290 del 3.4.2003 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nella parte in cui sono respinte le domande di concessione di pensione privilegiata ordinaria presentate in data 25.01.1997 e 29.12.2001.
Con l’impugnata sentenza, il Giudice di prima istanza ha respinto la domanda del sig. M. ritenendo, in primo luogo, che, alla luce del quadro normativo vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, l’indennità e l’assegno richiamati dal ricorrente, sebbene pensionabili, non possano essere inclusi nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%, poiché ciò non trova riscontro in alcuna previsione di legge; e, in secondo luogo, che il Corpo Forestale dello Stato non è considerato dal legislatore personale militare e che, pertanto, non può essere destinatario della diversa norma di cui all’art.67 del DPR n. 1092/1973, neppure facendo richiamo alla disposizione di cui all’art.16, comma 2, legge 121/81.
La sentenza de qua è stata impugnata dall’interessato con atto depositato il 23 maggio 2008, nella parte in cui non riconosce al medesimo il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, di cui al punto 2 della stessa sentenza.
In occasione dell’odierna udienza, parte appellante si è rimessa agli atti scritti.
Ritenuto in
DIRITTO
L’appello proposto ritiene che la sentenza impugnata abbia errato limitatamente al punto del mancato riconoscimento all’interessato del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Quanto, quindi, alla reiezione della domanda di pensione privilegiata, il Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973.
Ciò posto, e considerato che il provvedimento impugnato dal M. è stato emesso sulla base dell'erroneo presupposto dell'applicabilità dell'art. 64 del DPR 1092/1973., la questione demandata all'esame di questo giudice concerne, in sostanza, l'interpretazione da dare agli artt. 64 e 67 del DPR 1092 citato, nel senso di valutare se gli stessi disciplinano disgiuntamente ovvero congiuntamente i presupposti per la concessione di trattamento privilegiato ordinario nei confronti del personale civile e del personale militare.
Orbene, la tesi posta a base della sentenza impugnata e volta a dimostrare che il trattamento privilegiato nel caso di specie deve essere subordinato non solo alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, si intende, ascrivibile a categoria di pensione ), ma altresì alla circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio, appare difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67, espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso.
E poiché tra i detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari (e, quindi, per quanto in precedenza precisato, del personale del Corpo Forestale dello Stato) non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.
Pertanto limitatamente a tale ultimo punto, il Collegio, nel ritenere che la causa vada delibata in merito alla richiesta dell’interessato relativa alla concessione della pensione privilegiata e osservando che la questione attiene ad un punto involgente questioni di fatto e sul quale non vi è pronuncia, dispone la restituzione degli atti al Giudice di I grado, affinché, alla luce di quanto deciso da questo Collegio in punto di applicabilità alla fattispecie dell’art. 67 del DPR 1092/73, assuma, cognita causa, le relative determinazioni in ordine alla concedibilità ed alla misura della stessa del trattamento pensionistico a favore dell’interessato.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in relazione all’impugnata determinazione di non concedere la pensione di privilegio in assenza del requisito di inidoneità a proficuo lavoro e rinvia, limitatamente a questo punto, gli atti al primo giudice ai fini delle consequenziali determinazioni in punto di concessione della pensione di privilegio.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2011.
L’estensore
Il Presidente
F.to Mauro OREFICE
F.to  Vito MINERVA
 
 
Depositata in Segreteria il 2/05/2011
Il Dirigente
F.to Massimo BIAGI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 178 2011 Pensioni 02-05-2011

Corte dei Conti "...Il ricorrente – già appartenente alla Polizia di Stato, congedato, per dispensa dal servizio conseguente ad inabilità, a decorrere dal 19.03.2002 – con ricorso qui pervenuto il 25.01.2008, impugnava il decreto n. 1117, datato 19.04.2007, con cui il Ministero dell’Interno, in esito alle sue istanze del 23 febbraio e del 30 marzo 2007 e con riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio nn. 42196/2004 e 25979/2005, gli concedeva la p.p.o. di 8^ ctg. con decorrenza dal 19.03.2002., solo per alcune delle infermità asseritamente sofferte...."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 57329 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ####################. – nato a “OMISSIS”, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo #################### del foro di Arezzo, elettivamente domiciliato in - – avverso l’INPDAP ed il Ministero dell’Interno.
            Uditi, nella pubblica udienza del 04.05.2011, l’avv. #################### e la dott.ssa Caira, per l’INPDAP.
            Non rappresentato il Ministero dell’Interno.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Il ricorrente – già appartenente alla Polizia di Stato, congedato, per dispensa dal servizio conseguente ad inabilità, a decorrere dal 19.03.2002 – con ricorso qui pervenuto il 25.01.2008, impugnava il decreto n. 1117, datato 19.04.2007, con cui il Ministero dell’Interno, in esito alle sue istanze del 23 febbraio e del 30 marzo 2007 e con riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio nn. 42196/2004 e 25979/2005, gli concedeva la p.p.o. di 8^ ctg. con decorrenza dal 19.03.2002., solo per alcune delle infermità asseritamente sofferte.
2.         La parte attorea sosteneva, allegando parere medico-legale, di avere diritto a migliore trattamento, atteso che potevano considerarsi dipendenti da causa di servizio anche le altre infermità, compiutamente definite nel decreto impugnato.
3.         Il Ministero dell’Interno, costituitosi con nota del 06.07.2009, inviava memoria in cui, tra l’altro, per una delle infermità “note cliniche di colite spastica”, faceva riserva di provvedimento concessivo.
L’INPDAP di Arezzo, costituitosi il 29.09.2009, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Con note d’udienza chiedeva, inoltre, che gli eventuali oneri accessori fossero posti a carico del Ministero dell’Interno.
4.         Con ordinanza n. 135/2009, veniva chiesto, al C.M.L. del Ministero della Difesa, motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
            Il Collegio citato, con sua nota del 20.12.2010, ha riferito in senso positivo solo per una delle patologie, già rubricata quale “disturbo ipocondriaco in soggetto con tratti ossessivi e dipendenti di personalità” nel p.v. n. 1159/2003, ora meglio definita “marcata sindrome depressiva in soggetto con strutturati tratti ipocondriaci e di immaturità affettiva” ed ascrivibile a 6^ ctg. tab. A vitalizia.
5.         In data 22.04.2011, è pervenuta ulteriore memoria difensiva con cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche delle altre patologie.
6.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale entrambi gli intervenuti si riportano agli atti - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000
DIRITTO
1. Preliminarmente, si dà atto, per quanto concerne la previsione del novellato art. 420 c.p.c., dell’impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che la materia oggetto della controversia non lo consente.
2.         La pretesa attorea appare parzialmente fondata. Si ritiene infatti, di condividere, nella sua interezza, l’articolato parere d’ufficio acquisito, le cui considerazioni tecniche, che integralmente si richiamano in motivazione, sono effettivamente chiarificatrici del particolare caso, nonchè di esatta ed esauriente valutazione sotto il profilo medico-legale.
            Prive di valenza medico-legale e, perciò, inidonee a modificare l’autorevole parere del C.M.L., sono le considerazioni di parte attorea da ultimo pervenute.
            Parimenti, non sono da accogliere le argomentazioni dell’INPDAP, incluse quelle compendiate nelle note di udienza atteso che la decisione riverbera i suoi effetti sull’Istituto. Quest’ultimo, infatti, quale ordinatore secondario di spesa, dovrà provvedere alla corresponsione di tutti gli emolumenti ora riconosciuti.
            In conclusione, si riconosce al ricorrente, che il trattamento pensionistico di privilegio in godimento, con decorrenza 19.03.2002, sia considerato di tab A, 6^ ctg.
3.         Su quanto eventualmente dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
4.         Attese le differenti valutazioni medico-legali intervenute nel corso dell’iter procedurale, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso in epigrafe (n. 57329 P.C.), proposto dal sig. ####################. nei confronti dell’INDPAP e del Ministero dell’Interno e, per l’effetto, riconosce allo stesso il trattamento pensionistico di tab. A 6^ ctg. con decorrenza 19.03.2002.
            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.
            Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
            Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 04.05.2011.
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                           F.to Cons. Francesco D’ISANTO        
Depositata in Segreteria il 26/05/2011
                                                  p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                          F.to Chiara Berardengo        
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 185 2011 Pensioni 26-05-2011

 

Corte dei Conti "...Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato:.."

REPUBBLICA ITALIANA  sent. n.185/2011

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

Il giudice unico

in L'Aquila, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 17487/M del registro di segreteria, proposto da ####################, nato a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. #################### ####################, ex procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale in Teramo, via Fonte Regina, 23;
C O N T R O
il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del ministro pro tempore;
A V V E R S O
il decreto n. 3387 in data 1 ottobre 2007, emesso dallo stesso dicastero, corpo forestale dello Stato, ispettorato generale, ed avente ad oggetto la reiezione dell’istanza in data 16 febbraio 2004, tendente ad ottenere la
concessione della pensione privilegiata;
P E R
il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria, tabella A, a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo;
uditi, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2011, l’avv. #################### ####################, per il ricorrente, ed il rappresentante dell’amministrazione;
con l’assistenza del segretario;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato in

F A T T O

Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 20 novembre 2007, il ricorrente, già ufficiale forestale, collocato a riposo, per dimissioni volontarie, con decorrenza 1 agosto 2000, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il provvedimento oggetto di doglianza:
escludeva la sussistenza di uno – l’inabilità
al servizio - dei requisiti previsti dall’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
era adottato sulla base del parere reso dalla C.M.O. in Chieti la quale, con verbale mod. BL/B in data 13 marzo 2006, ritenuta l’affezione in diagnosi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria, esprimeva, tuttavia, un giudizio di idoneità dell’interessato al servizio d’istituto nel CFS alla data del 01.08.2000.
Con memoria depositata in data 8 febbraio 2011, l’avv. #################### #################### insisteva per l’accoglimento della domanda, invocando altresì l’applicazione dell’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recupero dell’equo indennizzo).
Con memoria depositata in data 23 febbraio 2011, l’amministrazione, richiamata la nota operativa INPDAP n. 22 del 13.5.2010, precisava di non essere più interessata a resistere al ricorso.
La lite si radicava, nel prosieguo processuale, presso il giudice unico, ex art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
In occasione della pubblica udienza in data 8
marzo 2011, le parti non si discostavano dalle rispettive, precedenti conclusioni.
Considerato in
D I R I T T O
In primis, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).
Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004).
Le doglianze del ricorrente appaiono fondate.
Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 295 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 267, 182 del 2004, 494 del 2003 e 298 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 1260 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 419 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2063 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1984 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 85 del 1999, tutte sulla norma ricavabile dall’art. 5, sesto comma, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il personale di cui all’art. 61 - Servizi antincendi e Corpo forestale - del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 134 del 2007 e 584 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 698 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenze nn. 2 e 3 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 176 del 2005, 375 del 2004 e 1052 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 721 del 2004; Sezione III giurisdizionale, pensioni civili, sentenza n. 61631 in data 1 febbraio 1988, anche in merito alla interpretazione degli articoli 61, 67 e 75 del citato d.P.R.; per il corpo di polizia penitenziaria: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 6 del 2007; art. 56, quarto comma, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare).
Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato ai soggetti appartenenti alla predetta categoria, nella descritta estensione,  non è subordinata alla circostanza che l’infermità sofferta abbia determinato l’inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 182 del 2004).
Di tale, consolidata ed articolata interpretazione giudiziale si condivide interamente il percorso argomentativo.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, riconoscendo all’interessato il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, tabella A - secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla citata C.M.O. in Chieti - a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo.
Nel caso di specie, inoltre, non ravvisandosi difetto alcuno di giurisdizione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 125 del 2008,  511 del 2005 e 566 del 2004; Sezioni riunite, sentenza n. 67 del 1987; Sezione IV giurisdizionale, pensioni militari, sentenza n. 68392 del 1986; Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3601 del 1986), deve essere applicato anche l’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che il recupero della metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato avvenga mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo della stessa (Corte dei conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 445 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 69 del 1996).
Sulle somme dovute a #################### occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.
Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione;
dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nulla per le spese.
 
 
 
Così deciso in L’Aquila, in data 8 marzo 2011.
                             
                       
                           Il giudice unico
 
                       Fto dott. Federico Pepe   
Depositata in segreteria il 02/05/2011
                   Il direttore della segreteria

                   Fto Dott.ssa Antonella Lanzi
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
ABRUZZO Sentenza 185 2011 Pensioni 02-05-2011

 

Corte dei Conti "...Danno erariale ...L’impatto era avvenuto in un tratto di strada, dal lato arrivi dell’aeroporto di ####################, mentre la vettura Alfa Romeo 156, targata Polizia #################### (che doveva svolgere servizio di scorta al Presidente della Camera dei deputati), procedendo contromano con accesi solo i dispositivi luminosi (lampeggiante e fari anabbaglianti), nell’intento di raggiungere celermente la pista dell’aeroporto (come da indicazioni del capopattuglia ####################), andava ad urtare un taxi proveniente nel giusto senso di marcia della stessa via...."

REPUBBLICA ITALIANA   456/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai signori magistrati :
Dott. Ignazio de MARCO
Presidente rel.
Dott. Amedeo ROZERA
Consigliere
Dott. Alberto AVOLI
Consigliere
Dott. Fulvio M. LONGAVITA
Consigliere
Dott. Salvatore NICOLELLA
Consigliere
pronuncia la seguente
SENTENZA
sui ricorsi in appello iscritti, rispettivamente, ai numeri del registro di segreteria:
- n. 36.563 proposto dal sig. #################### #################### - rappresentato e difeso dagli avv.ti -
- n. 37.703 proposto dal sig. #################### #################### - rappresentato e difeso dall’avv. -
avverso
la sentenza n. 519/2009, depositata l’11 settembre 2009, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Toscana;
Visti gli atti di appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 20 aprile 2011 - con l’assistenza della Segretaria Sig.ra Elisabetta BARRELLA - il Presidente/relatore; l’avv. #################### (per ####################); l’avv. DI #################### (per ####################) e il P.M., in persona del V.P.G. dott. Roberto BENEDETTI;
Ritenuto in
FATTO
            Con l’impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha condannato i signori #################### #################### e #################### #################### al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma omnicomprensiva di €. 2.438,90 (duemilaquattrocentotrentotto/90) - da ripartirsi a carico di ####################, nell’importo di euro 731,67, e di #################### nell’importo di euro 1.707,23 - oltre agli oneri accessori.
I sunnominati erano stati convenuti in giudizio per rispondere del danno erariale all’Amministrazione causato da un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta un’autovettura dell’Amministrazione condotta dal sig. #################### (assistente di P.S., in servizio presso la DIGOS della questura di ####################) mentre a bordo vi erano anche l’ispettore capo #################### #################### (capopattuglia) e due altri ispettori (#################### e ####################).  La Procura Regionale quantificava il danno in complessivi euro 7.316,69 composto di: a) euro 2.095,82 per la riparazione dell’autovettura di servizio; b) la residua quota parte, per gli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione agli altri ispettori trasportati sull’autovettura e rimasti, entrambi, assenti dal servizio 23 giorni, in conseguenza delle lesioni riportate per l’incidente.
L’impatto era avvenuto in un tratto di strada, dal lato arrivi dell’aeroporto di ####################, mentre la vettura Alfa Romeo 156, targata Polizia #################### (che doveva svolgere servizio di scorta al Presidente della Camera dei deputati), procedendo contromano con accesi solo i dispositivi luminosi (lampeggiante e fari anabbaglianti), nell’intento di raggiungere celermente la pista dell’aeroporto (come da indicazioni del capopattuglia ####################), andava ad urtare un taxi proveniente nel giusto senso di marcia della stessa via.
Nonostante l’asserita assenza di colpa sostenuta (per vari e articolati motivi) dal #################### e dal ####################, la Sezione territoriale ha ravvisato nel comportamento di entrambi la colpa grave - che, a nulla rilevando la mancata irrogazione di sanzione disciplinare, “non può essere esclusa nemmeno se si osserva che l’evento è avvenuto per garantire l’esecuzione di un servizio di particolare rilievo istituzionale” - essendo partiti in ritardo, rispetto alle prescrizioni loro indicate nell’ordine di servizio, e avendo deciso “di comune accordo” di imboccare la strada contromano senza utilizzare interamente i dispositivi (nella specie, il segnale acustico) previsti dall’art. 177 cod. strada: circostanza che avrebbe evitato il verificarsi dell’incidente. La Sezione ha, comunque, fatto ampio uso del potere riduttivo (con addebito solo di 1/3 della somma contestata dalla Procura, ripartita nella percentuale del 30% al #################### e del 70% al ####################) tenendo in considerazione ai fini del quantum gli elementi soggettivi e oggettivi (la ridotta entità del danno, la finalità che aveva ispirato la condotta dei soggetti, i positivi precedenti professionali di carriera, ecc.).
Avverso detta sentenza si sono gravati:
A)                 il sig. #################### (appello depositato il 19.5.2010) per rappresentare -ribadendo i motivi esposti in primo grado - sia la mancanza di colpa grave:
Ø      sulla base della nozione desumibile dai precedenti giurisprudenziali (sent. n. 1620/07) e, quindi, di un comportamento corretto e non censurabile neppure sotto il profilo della condotta di guida, improntata a prudenza, avuto riguardo ai lievi danni riportati dai veicoli;
Ø      tenuto conto della circostanza soggettiva di rispettare i tempi di espletamento del servizio stante l’arrivo anticipato dell’aereo;
Ø      considerato il mancato accertamento della velocità cui procedeva il veicolo privato (ai fini del concorso di colpa, ecc.);
sia l’interruzione del nesso causale sia la mancanza di prova ex art. 2697 c.c. circa la reale attendibilità della quantificazione dei danni riportati dal veicolo di servizio (peraltro, differentemente stimati in due relazioni della Questura di ####################) e/o derivati all’Amministrazione dall’assenza dei due soggetti trasportati (la cui prognosi fu di 10 giorni e non 20). Conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata e, in subordine, più congrua applicazione del potere riduttivo;
B)                il sig. #################### (appello depositato il 10 dicembre 2009 e memoria pervenuta il 30 marzo 2011) per rappresentare - ribadendo anch’egli i motivi esposti in primo grado - le erronee e fuorvianti valutazioni ed interpretazioni della documentazione prodotta in giudizio (in particolare, l’ordine di servizio - da cui non risulta alcun servizio programmato - da non confondere col foglio presenze, come precisa la nota prot. 906 del 28.10.2009 della Questura di ####################) da cui si desumerebbe la puntuale presenza in ufficio, l’ordine verbale di recarsi in aeroporto, l’attività propedeutica necessaria all’espletamento del relativo servizio, l’osservanza scrupolosa delle disposizioni impartitegli, ecc..
            Circa la dinamica dell’incidente, puntualizza l’eccezionale situazione (dagli inizi) che non ha consentito di evitare l’accaduto e, quindi, la non ascrivibilità della “colpa grave” tenuto conto anche dell’imprevedibile e imprudente condotta del conducente del taxi (art. 145 C.d.S.). Precisato che il mancato utilizzo del dispositivo acustico fu dovuto all’intento di non creare allarme sociale e che non sono intervenuti provvedimenti disciplinari, il #################### rammenta i limiti - normativi e giurisprudenziali - in tema di colpa degli addetti alla circolazione dei veicoli (art. 1176, co. 2 c.c.) e per la sua valutazione, nella specifica circostanza, evidenzia specifici elementi (delicatezza del servizio, complicate condizioni di svolgimento, tensione psicologica, congestione dell’aeroporto, impatto del taxi contro l’auto di servizio, ecc.), di cui il Giudice territoriale sembra non aver tenuto debito conto, che escluderebbero una condotta sconsiderata e pericolosa tanto più se si considera l’eccellente stato di servizio. Conclude per la riforma della sentenza impugnata.
            La Procura Generale ha depositato il 15.4.2011 proprie conclusioni per ricostruire i fatti e stigmatizzare il particolare comportamento stradale gravemente colposo perché contrario alle generali norme di sicurezza e, comunque, non giustificabile in alcun modo ma, anzi, assai negligente per la mancata attivazione del dispositivo acustico. Rilevata la determinazione equitativa dell’importo di condanna (che assorbe ogni contestazione circa l’inesatta quantificazione del danno, sotto i vari profili enunciati dal P.R.) ha concluso per la reiezione degli appelli e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Nell’odierna udienza: l’avv. #################### ha confermato l’atto scritto e concluso per l’assoluzione del proprio assistito; l’avv. DI #################### (per ####################) si è anch’egli riportato ai motivi di appello soffermandosi sui motivi del mancato uso del segnale acustico; il P.M. ha ribadito le conclusioni scritte evidenziando che il percorso contromano esige l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili.
DIRITTO
            1. In via preliminare, in rito, deve essere disposta la riunione dei gravami ex art. 335 c.p.c. poiché presentati “contro la stessa sentenza”.
2. Ritiene la Sezione che il punto focale della questione consiste nell’accertare se l’incidente de quo – conseguente al comportamento dei convenuti/appellanti di aver imboccato “contromano” una strada senza attivare congiuntamente tutti i dispositivi previsti dall’art. 177 del Codice della strada – possa ritenersi, o no, caratterizzato da colpa grave e, dunque, produttivo di danno per l’Amministrazione.
2.1 E’ noto, al riguardo, che - per gli incidenti stradali - la risalente giurisprudenza di questa Corte è stata sempre assai larga nel valutare la condotta dei pubblici dipendenti adibiti alla conduzione di autoveicoli e/o mezzi meccanici sì da circoscriverla, in considerazione della sua ontologica pericolosità, solo alla colpa grave tenuto conto del favorevole criterio previsto dall’ art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 prima ancora della limitazione introdotta, per l elemento soggettivo, dall’art. 3, co.1 lett. a) della legge n. 639 del 1996.
Detto qualificante e qualificato elemento psicologico é stato rinvenuto “nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante delle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida” (Sez. Giurisdiz. Lazio, sent. n. 74 del 26/11/1996) vale a dire così gravemente imprudente da essere “caratterizzato dall'assoluto disprezzo delle norme che disciplinano la circolazione o dalla grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela (…)” (Sez. Giurisdiz. Lombardia, sent. n. 410 del 13/12/1994).
Già prima, peraltro, non erano mancate pronunce grosso modo dello stesso tenore nell’affermare che rientra tra gli obblighi di servizio del conducente “mantenere una velocità che, in relazione alle condizioni ambientali, consenta di  arrestare con prontezza e senza pericoli il veicolo in ogni momento (cfr. - Sez. 2^, sent. 28.3.1988, n. 48) e che "integra un'ipotesi di colpa grave  (l’aver) impresso al veicolo una velocità eccessiva tanto da causarne lo sbandamento e l'uscita di strada con conseguenti danni per l'amministrazione" (cfr. Sez. 1^, sent. n. 75 del 14.5.93).
In tali casi, pertanto, la colpa é stata correlata non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale - anche se di notevole importanza - oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia bensì a una condotta pericolosa tenuta in dispregio delle elementari regole di prudenza e idonea a integrare un elevato tasso di probabilità rispetto alla verificazione dell'evento dannoso.
In sostanza, la valutazione dell’elemento soggettivo nella conduzione del veicolo non è mai avvenuta mediante criteri generali e astratti, applicabili a qualsiasi attività umana, richiedendosi invece “il confronto con il modello ottimale di condotta occorrente, con riguardo alla natura e alle caratteristiche della specifica attività” (cfr. Sez. Giurisdiz. Piemonte, sent. n. 257 del 17/04/1997) tanto più che si tratta di soggetti dai quali si pretendono esperienza e capacità nella guida dei veicoli ovvero un particolare tipo di diligenza adeguato all’attività professionale esercitata.
Tenuto conto di ciò, la colpa grave é stata esclusa sia per oggettive circostanze aventi un ruolo causale o concausale (Sez. Giurisdiz. Molise, sent. n. 293 del 9/12/2002) sia quando non fossero ottime “le condizioni psicofisiche (...) ovvero il fondo stradale inghiaiato e con buche” (Sez. Giurisdiz. Puglia, sent. n. 41 dell’ 8.11.1996) oppure l'incidente fosse dovuto “al mancato funzionamento dell'impianto frenante” (Sez. Giurisdiz. Toscana, sent. n. 55 del 1°.08. 1994) oppure, ancora, la condotta di guida non fosse stata “improntata a grave trascuratezza delle regole della prudenza ma, piuttosto, a distrazione che non ha i connotati della colpa grave” (Sez. I, sent. n. 23 del 31/01/1994).
Detto altrimenti, il mancato rispetto di norme disciplinanti la guida degli autoveicoli informanti il sistema del codice della strada non può, da solo, integrare gli estremi di una condotta definibile gravemente colposa poiché, in particolari situazioni di traffico ovvero di adempimento di un servizio, da accertarsi caso per caso, “possono intervenire imprevedibili momenti tali da escludere il requisito della gravità della colpa” (Sez. Giurisd. Basilicata, sent. n.4 del 03/02/2004).
2.2. Più specificamente, nei casi di percorso imboccato contromano, si rinvengono reiterate affermazioni di responsabilità qualora, ad esempio, sia stato omesso “di fare uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso” (Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 1956 del 09/12/2002) ovvero “di attivare i dispositivi acustici di sicurezza” (Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 321 del 28/6/2010; Umbria, sent. n. 318 del 26/07/2001) o, anche, per aver proceduto “soltanto per reprimere una violazione al codice della strada” (Sez. Giurisd. Puglia, sent. n. 7 del 12/02/1997) o, infine, quando “non sia stata data la prescritta precedenza all'autovettura proveniente da destra” (Sez. 1^, sent. n. 53 del 27/05/1996).
3. Ciò premesso, riguardo al sinistro "de quo", le risultanze istruttorie evidenziano profili di responsabilità degli ispettori #################### e #################### che non possono non essere sottoposti all'esame del giudice contabile ai sensi degli artt. 82 e segg. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
Infatti, dagli atti, si desume con chiarezza che, “di comune accordo”, i medesimi decisero di imboccare contromano una strada nell’area aeroportuale di ####################/Peretola ma senza adottare tutti i dispositivi di segnalazione che l’art. 177 del Codice della strada prescrive, in questi casi, non solo per tutelare l’incolumità di persone e/o cose ma, altresì, per giustificare una manovra che, proprio in virtù dei segnali esterni (sia visibili sia udibili), si manifesta ex se eccezionale e di emergenza. E invero, non é dubbio che tale manovra - stando al verbale dei rilevamenti descrittivi e tecnici della Polizia Municipale (sopraggiunta poco dopo) e alle due relazioni della Questura di #################### - fu assai incauta, gravemente imprudente oltre che pericolosa poiché in stridente deviazione dal modello di condotta che (considerata l’ora, le persone presenti, l’intuibile flusso di veicoli caratterizzante la zona aeroportuale, ecc.) sarebbe stato da attendersi per richiamare, con immediata e facile cognizione, l’attenzione di chiunque si trovasse lungo il percorso anche ai fini di eventuale concorso di colpa.
La possibilità, in circostanze di urgenza e/o necessità, di andare contromano in una strada a senso unico - pur sempre e comunque, nel pieno rispetto delle regole di prudenza e diligenza – esige, infatti, da parte del guidatore, indipendentemente dai motivi giustificativi per attenuarne la responsabilità, tutti gli accorgimenti in grado di prevenire e/o evitare conseguenze negative per uomini e cose.
Nel caso concreto, pur trattandosi di Servizio di Stato, erano indispensabili - oltre a velocità moderata - tutti i segnali esterni voluti dal codice della strada (fari, lampeggiante e la sirena in dotazione all’autovettura): di conseguenza, non averli congiuntamente attivati e non bastando il semplice uso dei fari e/o del lampeggiante (peraltro, come esattamente rilevato dal P.M. in udienza, di non agevole percezione in pieno giorno, alle ore 09,30 del mattino), configura comportamento scriteriato e improntato a negligenza grave e inescusabile (cfr. Sez. Giurisd. Marche, sent. n. 1026 del 17.12.2002; Lombardia, sent. n. 1956 del 9.12.2002) costituente colpa grave del conducente #################### e del capo pattuglia ####################.
Né sembrano rinvenirsi, a mo’ di attenuante, le addotte ragioni di non fare uso della sirena acustica per evitare allarme sociale in una zona a visuale parzialmente ridotta e intensamente frequentata atteso che – come si legge a pag. 17 della sentenza appellata – “il segnale acustico (…) costituiva un elemento importante per scongiurare l’evento” poiché, in base al co. 2 dell’art. 177 del C.d.S., chiunque si trovi sulla strada interessata “appena udito il segnale acustico supplementare di allarme ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi”.
E’ di palmare intuizione che l’adempimento di un particolare servizio (nella specie: scorta a personalità istituzionali, ecc.), da parte di un’autovettura di Stato, non autorizza chi si trovi in qualsiasi modo ad espletarlo a decidere arbitrariamente di trascurare le rigorose norme di sicurezza dettate dal codice stradale per tutelare la sicurezza della collettività che, a vario titolo (pedoni e/o veicoli), utilizza una strada.
4. Oltre quanto finora esposto e considerato, la Sezione si sofferma ad esaminare altri due motivi espressamente sollevati dagli appellanti.
A) Circa la (addotta) interruzione del nesso causale, sembrano irrilevanti - per non dire infondate - le cause giustificative espresse dal #################### (ansia di rispettare i tempi di espletamento del servizio, mancato accertamento della velocità di marcia del taxi, ecc.) poiché tra la condotta gravemente colposa dei due ispettori e l’evento dannoso sussiste un chiaro e indiscusso collegamento insuscettibile di essere scalfito da circostanze esterne, soggettive oppure oggettive. Lo stesso dicasi per la prospettata violazione delle norme di prudenza, da parte dell’autista del taxi: come esattamente afferma la sentenza (pag. 17) “nessun rimprovero può essere mosso a quest’ultimo poiché, immettendosi su di una strada a senso unico nel corretto senso di marcia, non avrebbe potuto prevedere il sopraggiungere di un’autovettura della Polizia di Stato contromano, se non fosse stata preceduta da dispositivi di segnalazione acustica”.
B) Quanto, invece, alla mancanza di prova ex art. 2697 c.c. - da parte della Procura Regionale - della reale attendibilità della quantificazione dei danni riportati dal veicolo di servizio, la modesta differenza di stima (appena duecento euro) delle due relazioni della Questura di ####################, è compensata largamente dall’ampio uso del potere riduttivo fatto dalla Sezione Territoriale: il che rende del tutto privo di contenuto questo motivo di doglianza.
Identica considerazione vale per i danni derivati all’Amministrazione dall’assenza dal servizio degli altri due ispettori, a bordo dell’Alfa Romeo 156, tanto più che l’assenza dal servizio di 23 giorni è documentata nelle note prot. N. 9555/100/24 del 05.04.2007 e n. 6697/100/24 del 30.04.2008 trasmesse dalla Questura di #################### alla Procura Regionale ed inserite nel relativo fascicolo.
5. In ragione di quanto precede - restando assorbiti e/o superati tutti gli altri motivi rappresentati dagli appellanti, analiticamente riportati nella precedente parte in fatto - questa Sezione respinge gli appelli e conferma integralmente l’impugnata sentenza di primo grado, le cui adeguate e puntuali motivazioni, circa la condotta gravemente colposa, sono pienamente condivise a nulla rilevando la mancata irrogazione di sanzione disciplinare o la circostanza dell’esecuzione di un servizio di particolare rilievo istituzionale.
5.1 Neppure sussistono le ragioni sia per una diversa ripartizione interna dell’addebito tra conducente e capo pattuglia (cfr. Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 1876 del 12.11.2002) sia per l’invocato, più congruo, uso del potere riduttivo poiché, nella specie, già ampiamente applicato - con addebito solo di 1/3 della somma contestata dalla Procura - in considerazione della ridotta entità del danno, della finalità che aveva ispirato la condotta dei soggetti, dei positivi precedenti professionali di carriera, ecc..
6. Le spese del presente grado di giudizio restano a carico degli appellanti e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione,
RESPINGE
gli appelli in epigrafe, proposti dai signori #################### #################### e #################### ####################;
conferma la sentenza impugnata;
condanna i predetti alle spese del presente grado di giudizio che, fino alla data della presente sentenza, si liquidano in euro 240,54 (Diconsi Euro duecentoquaranta/54 centesimi).
            Roma, Camera di Consiglio del 20 aprile 2011.
 
 
       IL PRESIDENTE rel. est.
 
F.to dott. Ignazio de Marco
Depositata nella segreteria della Sezione il  24 maggio 2011
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Michele Lorenzelli
           

 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA APPELLO Sentenza 456 2011 Responsabilità 24-05-2011

Corte dei Conti "...Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950. ..."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente
SENTENZA  N° 511/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29374/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
X ####################, --- giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte dei Conti – Sezione Regionale Puglia;
contro
-         Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
-         Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore;
-         INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore.
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 26 aprile 2011, l’Avv. Doria per il ricorrente ed il dott. Romano per l’INPDAP;
Considerato in
FATTO
Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950.
Con memoria del 28 settembre 2010, depositata il 6 ottobre 2010, il Ministero dell’Interno comunicava di avere provveduto, con decreto n. 1998 del 4.12.2009, alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in adesione a quanto disposto con la l. 539/1950 e di avere trasmesso il citato decreto all’INPDAP di Lecce, ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute, nonché della liquidazione degli interessi legali e, pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con atto depositato il 26.10.2010, si costituiva in giudizio l’INPDAP eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale su ratei e accessori arretrati e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16.11.2010, questo Giudice chiedeva all’Avvocato Doria di precisare le conclusioni anche con riferimento al sopravvenuto decreto del Ministero dell’Interno n. 1998 del 2010, che riconosce il diritto fatto valere con il ricorso in discussione dal ricorrente.
L’Avvocato dichiarava di non essere a conoscenza dell’intervenuto decreto e ne prendeva visione in udienza.
Quindi, il Giudice, con ordinanza a verbale, “Visto il decreto n. 1998, del 4 dicembre 2010, con cui il Ministero dell’Interno riconosce “il beneficio della Legge 539/50  con decorrenza giuridica dal 22/01/1988 ed attribuito con decorrenza economica dal 24/10/1997, in quanto per il periodo dal 30/01/1988 al 23/10/1997 è intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. L. n. 295/1939 modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985” ed in applicazione del D.M. 1.9.1988 n. 352, “indica nel giorno 23/12/2005 la data dell’eventuale corresponsione d’ufficio degli interessi legali o rivalutazione monetaria “;
Vista la memoria, depositata in data 6 ottobre 2010, prot. n. 19221, con cui il Ministero dell’Interno chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Vista la memoria, depositata in data 26.10.2010, prot. n. 21736, con cui l’INPDAP, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce in subordine la prescrizione; Ritenuto necessario ai fini del decidere,
-           invita l’Avvocato Doria a depositare memoria ed eventuale documentazione a supporto, precisando le conclusioni, tenuto conto dell’intervenuto decreto sopra citato, con particolare riferimento anche alla decorrenza del richiesto beneficio ed ai parametri di commisurazione dello stesso per come modificatisi nel tempo (variazioni di categoria dell’invalidità), specificando se vi siano ed eventualmente quali siano gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra il 1988 ed il 1997;
-           invita l’INPDAP a depositare memoria precisando la sollevata eccezione di prescrizione;
-           invita il Ministero dell’Interno a depositare memoria per chiarire le ragioni del contenuto del decreto n. 1998 del 2010 con riferimento alla decorrenza della prescrizione ed alla decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria”, assegnando, come termine per le descritte incombenze, fino a dieci giorni prima dell’udienza per la prosecuzione della discussione, fissata il 30 marzo 2011, ore 9:30.
All’udienza del 30 marzo 2011, il Giudice, a richiesta della difesa del ricorrente, rinviava all’udienza del 26 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria del 15.4.2011, l’INPDAP ribadiva le conclusioni già rassegnate, anche in ordine alla eccezione di prescrizione, precisando come, avendo il ricorrente presentato domanda per ottenere i benefici di cui alla legge n. 539/50 solo il 20.7.2005, la prescrizione dovesse ritenersi maturata per tutte le somme antecedenti al quinquennio dalla suddetta data.
Con memoria depositata il 20.4.2011, la difesa del ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto ministeriale di concessione del beneficio, limitava la domanda alla verifica della decorrenza della prescrizione, così come applicata dal Ministero dell’Interno, peraltro concordando sulla circostanza che il richiesto beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio anche agli invalidi già collocati a riposo, è soggetto alla normativa sulla prescrizione quinquennale (memoria, pag. 2) ed insistendo sulla condanna alle spese.
All’udienza del 26 aprile 2011, la causa veniva quindi posta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
La presente controversia verte sull’accertamento del diritto del ricorrente, assistente in congedo della Polizia di Stato, alla spettanza dei benefici economici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950, ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’INPDAP, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nelle controversie relative a pensioni erogate dall’INPDAP su decreto dell’amministrazione di appartenenza, sono legittimati passivi sia detta amministrazione che l’INPDAP, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligata - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti e che, quindi, costituisce nel complesso la figura di obbligato passivo (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 261 del 13.4.2010).
Nel merito, va rilevato che il Ministero dell’Interno ha depositato agli atti del giudizio il decreto n. 1998 del 4.12.2009, con cui si riconosce all’istante il diritto fatto valere nel presente giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Con l’ordinanza a verbale dell’udienza del 16.11.2010, questo Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni in considerazione dell’intervenuto provvedimento ministeriale e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile e  costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. sez. un. 26.7.2004 n. 13969).
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, il ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto del Ministero dell’Interno, con il quale veniva riconosciuto il diritto fatto valere nel presente giudizio, nella precisazione delle conclusioni, rappresentava sostanzialmente di ritenere soddisfatte le pretese ed esprimeva perplessità solo in ordine alla decorrenza della prescrizione, peraltro riconoscendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale per i ratei arretrati.
Orbene, concordando le parti ed effettivamente realizzatasi la cessazione della materia del contendere in ordine alla spettanza del diritto, con riferimento alla decorrenza della prescrizione sui ratei arretrati, non è contestato e risulta dagli atti di causa che la domanda per il riconoscimento del diritto in questione è stata presentata solo nel 2005 e che non vi sono stati, prima di quella data, altri atti interruttivi.
Pertanto, benevola, ancor più che corretta, deve ritenersi la determinazione del Ministero, che ha considerato prescritti solo i ratei arretrati maturati dal 30.1.1988 al 23.10.1997 e non anche quelli fino al 2000, ossia fino a cinque anni precedenti la domanda presentata all’Amministrazione per il riconoscimento del diritto.
Con riferimento, poi, agli interessi legali e della rivalutazione monetaria,  la determinazione del Ministero, che li riconosce spettanti a decorrere dal 13.12.2005, risulta più favorevole rispetto a quanto domandato dal ricorrente nella precisazione delle conclusioni (pag. 8), ove si richiedono “interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo (n. 1998 del 4.12.2009) fino al soddisfo”.
Atteso, pertanto, che il decreto n. 1998 del 2010 del Ministero dell’Interno si palesa pienamente satisfattivo della pretesa azionata, va dichiarata cessata la materia del contendere anche per gli esposti profili.
Ritenuto, tuttavia, in considerazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, che il Ministero dell’Interno, ordinatore primario della spesa, abbia in sostanza riconosciuto la fondatezza delle ragioni rappresentate nel ricorso, si pone la refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, munito di difesa tecnica legale, interamente a carico del convenuto dicastero, liquidandole nella complessiva misura di € 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.

P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in misura di euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.
La sentenza sarà depositata nel termine di trenta giorni.
Così deciso in Bari, il 26 aprile 2011.
                       IL GIUDICE
            F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
Depositata in Segreteria il 13/05/2011
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
 
 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 511 2011 Pensioni 13-05-2011