REPUBBLICA ITALIANA sent. n.185/2011 In nome del Popolo italianoLa Corte dei contiSezione giurisdizionale per la Regione AbruzzoIl giudice unico in L'Aquila, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n. 17487/M del registro di segreteria, proposto da ####################, nato a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. #################### ####################, ex procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale in Teramo, via Fonte Regina, 23; C O N T R O il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del ministro pro tempore; A V V E R S O il decreto n. 3387 in data 1 ottobre 2007, emesso dallo stesso dicastero, corpo forestale dello Stato, ispettorato generale, ed avente ad oggetto la reiezione dell’istanza in data 16 febbraio 2004, tendente ad ottenere la concessione della pensione privilegiata; P E R il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria, tabella A, a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo; uditi, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2011, l’avv. #################### ####################, per il ricorrente, ed il rappresentante dell’amministrazione; con l’assistenza del segretario; esaminati gli atti ed i documenti della causa. Rilevato in F A T T O Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 20 novembre 2007, il ricorrente, già ufficiale forestale, collocato a riposo, per dimissioni volontarie, con decorrenza 1 agosto 2000, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Il provvedimento oggetto di doglianza: escludeva la sussistenza di uno – l’inabilità al servizio - dei requisiti previsti dall’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; era adottato sulla base del parere reso dalla C.M.O. in Chieti la quale, con verbale mod. BL/B in data 13 marzo 2006, ritenuta l’affezione in diagnosi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria, esprimeva, tuttavia, un giudizio di idoneità dell’interessato al servizio d’istituto nel CFS alla data del 01.08.2000. Con memoria depositata in data 8 febbraio 2011, l’avv. #################### #################### insisteva per l’accoglimento della domanda, invocando altresì l’applicazione dell’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recupero dell’equo indennizzo). Con memoria depositata in data 23 febbraio 2011, l’amministrazione, richiamata la nota operativa INPDAP n. 22 del 13.5.2010, precisava di non essere più interessata a resistere al ricorso. La lite si radicava, nel prosieguo processuale, presso il giudice unico, ex art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205. In occasione della pubblica udienza in data 8 marzo 2011, le parti non si discostavano dalle rispettive, precedenti conclusioni. Considerato in D I R I T T O In primis, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979). Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004). Le doglianze del ricorrente appaiono fondate. Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 295 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 267, 182 del 2004, 494 del 2003 e 298 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 1260 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 419 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2063 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1984 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 85 del 1999, tutte sulla norma ricavabile dall’art. 5, sesto comma, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il personale di cui all’art. 61 - Servizi antincendi e Corpo forestale - del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 134 del 2007 e 584 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 698 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenze nn. 2 e 3 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 176 del 2005, 375 del 2004 e 1052 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 721 del 2004; Sezione III giurisdizionale, pensioni civili, sentenza n. 61631 in data 1 febbraio 1988, anche in merito alla interpretazione degli articoli 61, 67 e 75 del citato d.P.R.; per il corpo di polizia penitenziaria: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 6 del 2007; art. 56, quarto comma, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare). Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato ai soggetti appartenenti alla predetta categoria, nella descritta estensione, non è subordinata alla circostanza che l’infermità sofferta abbia determinato l’inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 182 del 2004). Di tale, consolidata ed articolata interpretazione giudiziale si condivide interamente il percorso argomentativo. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, riconoscendo all’interessato il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, tabella A - secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla citata C.M.O. in Chieti - a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo. Nel caso di specie, inoltre, non ravvisandosi difetto alcuno di giurisdizione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 125 del 2008, 511 del 2005 e 566 del 2004; Sezioni riunite, sentenza n. 67 del 1987; Sezione IV giurisdizionale, pensioni militari, sentenza n. 68392 del 1986; Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3601 del 1986), deve essere applicato anche l’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che il recupero della metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato avvenga mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo della stessa (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 445 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 69 del 1996). Sulle somme dovute a #################### occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Nec plus ultra. P. Q. M. definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione; dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione; manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Nulla per le spese. Così deciso in L’Aquila, in data 8 marzo 2011. Il giudice unico Fto dott. Federico Pepe Depositata in segreteria il 02/05/2011 Il direttore della segreteria Fto Dott.ssa Antonella Lanzi
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mercoledì 8 giugno 2011
Corte dei Conti "...Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato:.."
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