Translate

mercoledì 8 giugno 2011

Corte dei Conti "...Danno erariale ...L’impatto era avvenuto in un tratto di strada, dal lato arrivi dell’aeroporto di ####################, mentre la vettura Alfa Romeo 156, targata Polizia #################### (che doveva svolgere servizio di scorta al Presidente della Camera dei deputati), procedendo contromano con accesi solo i dispositivi luminosi (lampeggiante e fari anabbaglianti), nell’intento di raggiungere celermente la pista dell’aeroporto (come da indicazioni del capopattuglia ####################), andava ad urtare un taxi proveniente nel giusto senso di marcia della stessa via...."

REPUBBLICA ITALIANA   456/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai signori magistrati :
Dott. Ignazio de MARCO
Presidente rel.
Dott. Amedeo ROZERA
Consigliere
Dott. Alberto AVOLI
Consigliere
Dott. Fulvio M. LONGAVITA
Consigliere
Dott. Salvatore NICOLELLA
Consigliere
pronuncia la seguente
SENTENZA
sui ricorsi in appello iscritti, rispettivamente, ai numeri del registro di segreteria:
- n. 36.563 proposto dal sig. #################### #################### - rappresentato e difeso dagli avv.ti -
- n. 37.703 proposto dal sig. #################### #################### - rappresentato e difeso dall’avv. -
avverso
la sentenza n. 519/2009, depositata l’11 settembre 2009, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Toscana;
Visti gli atti di appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 20 aprile 2011 - con l’assistenza della Segretaria Sig.ra Elisabetta BARRELLA - il Presidente/relatore; l’avv. #################### (per ####################); l’avv. DI #################### (per ####################) e il P.M., in persona del V.P.G. dott. Roberto BENEDETTI;
Ritenuto in
FATTO
            Con l’impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha condannato i signori #################### #################### e #################### #################### al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma omnicomprensiva di €. 2.438,90 (duemilaquattrocentotrentotto/90) - da ripartirsi a carico di ####################, nell’importo di euro 731,67, e di #################### nell’importo di euro 1.707,23 - oltre agli oneri accessori.
I sunnominati erano stati convenuti in giudizio per rispondere del danno erariale all’Amministrazione causato da un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta un’autovettura dell’Amministrazione condotta dal sig. #################### (assistente di P.S., in servizio presso la DIGOS della questura di ####################) mentre a bordo vi erano anche l’ispettore capo #################### #################### (capopattuglia) e due altri ispettori (#################### e ####################).  La Procura Regionale quantificava il danno in complessivi euro 7.316,69 composto di: a) euro 2.095,82 per la riparazione dell’autovettura di servizio; b) la residua quota parte, per gli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione agli altri ispettori trasportati sull’autovettura e rimasti, entrambi, assenti dal servizio 23 giorni, in conseguenza delle lesioni riportate per l’incidente.
L’impatto era avvenuto in un tratto di strada, dal lato arrivi dell’aeroporto di ####################, mentre la vettura Alfa Romeo 156, targata Polizia #################### (che doveva svolgere servizio di scorta al Presidente della Camera dei deputati), procedendo contromano con accesi solo i dispositivi luminosi (lampeggiante e fari anabbaglianti), nell’intento di raggiungere celermente la pista dell’aeroporto (come da indicazioni del capopattuglia ####################), andava ad urtare un taxi proveniente nel giusto senso di marcia della stessa via.
Nonostante l’asserita assenza di colpa sostenuta (per vari e articolati motivi) dal #################### e dal ####################, la Sezione territoriale ha ravvisato nel comportamento di entrambi la colpa grave - che, a nulla rilevando la mancata irrogazione di sanzione disciplinare, “non può essere esclusa nemmeno se si osserva che l’evento è avvenuto per garantire l’esecuzione di un servizio di particolare rilievo istituzionale” - essendo partiti in ritardo, rispetto alle prescrizioni loro indicate nell’ordine di servizio, e avendo deciso “di comune accordo” di imboccare la strada contromano senza utilizzare interamente i dispositivi (nella specie, il segnale acustico) previsti dall’art. 177 cod. strada: circostanza che avrebbe evitato il verificarsi dell’incidente. La Sezione ha, comunque, fatto ampio uso del potere riduttivo (con addebito solo di 1/3 della somma contestata dalla Procura, ripartita nella percentuale del 30% al #################### e del 70% al ####################) tenendo in considerazione ai fini del quantum gli elementi soggettivi e oggettivi (la ridotta entità del danno, la finalità che aveva ispirato la condotta dei soggetti, i positivi precedenti professionali di carriera, ecc.).
Avverso detta sentenza si sono gravati:
A)                 il sig. #################### (appello depositato il 19.5.2010) per rappresentare -ribadendo i motivi esposti in primo grado - sia la mancanza di colpa grave:
Ø      sulla base della nozione desumibile dai precedenti giurisprudenziali (sent. n. 1620/07) e, quindi, di un comportamento corretto e non censurabile neppure sotto il profilo della condotta di guida, improntata a prudenza, avuto riguardo ai lievi danni riportati dai veicoli;
Ø      tenuto conto della circostanza soggettiva di rispettare i tempi di espletamento del servizio stante l’arrivo anticipato dell’aereo;
Ø      considerato il mancato accertamento della velocità cui procedeva il veicolo privato (ai fini del concorso di colpa, ecc.);
sia l’interruzione del nesso causale sia la mancanza di prova ex art. 2697 c.c. circa la reale attendibilità della quantificazione dei danni riportati dal veicolo di servizio (peraltro, differentemente stimati in due relazioni della Questura di ####################) e/o derivati all’Amministrazione dall’assenza dei due soggetti trasportati (la cui prognosi fu di 10 giorni e non 20). Conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata e, in subordine, più congrua applicazione del potere riduttivo;
B)                il sig. #################### (appello depositato il 10 dicembre 2009 e memoria pervenuta il 30 marzo 2011) per rappresentare - ribadendo anch’egli i motivi esposti in primo grado - le erronee e fuorvianti valutazioni ed interpretazioni della documentazione prodotta in giudizio (in particolare, l’ordine di servizio - da cui non risulta alcun servizio programmato - da non confondere col foglio presenze, come precisa la nota prot. 906 del 28.10.2009 della Questura di ####################) da cui si desumerebbe la puntuale presenza in ufficio, l’ordine verbale di recarsi in aeroporto, l’attività propedeutica necessaria all’espletamento del relativo servizio, l’osservanza scrupolosa delle disposizioni impartitegli, ecc..
            Circa la dinamica dell’incidente, puntualizza l’eccezionale situazione (dagli inizi) che non ha consentito di evitare l’accaduto e, quindi, la non ascrivibilità della “colpa grave” tenuto conto anche dell’imprevedibile e imprudente condotta del conducente del taxi (art. 145 C.d.S.). Precisato che il mancato utilizzo del dispositivo acustico fu dovuto all’intento di non creare allarme sociale e che non sono intervenuti provvedimenti disciplinari, il #################### rammenta i limiti - normativi e giurisprudenziali - in tema di colpa degli addetti alla circolazione dei veicoli (art. 1176, co. 2 c.c.) e per la sua valutazione, nella specifica circostanza, evidenzia specifici elementi (delicatezza del servizio, complicate condizioni di svolgimento, tensione psicologica, congestione dell’aeroporto, impatto del taxi contro l’auto di servizio, ecc.), di cui il Giudice territoriale sembra non aver tenuto debito conto, che escluderebbero una condotta sconsiderata e pericolosa tanto più se si considera l’eccellente stato di servizio. Conclude per la riforma della sentenza impugnata.
            La Procura Generale ha depositato il 15.4.2011 proprie conclusioni per ricostruire i fatti e stigmatizzare il particolare comportamento stradale gravemente colposo perché contrario alle generali norme di sicurezza e, comunque, non giustificabile in alcun modo ma, anzi, assai negligente per la mancata attivazione del dispositivo acustico. Rilevata la determinazione equitativa dell’importo di condanna (che assorbe ogni contestazione circa l’inesatta quantificazione del danno, sotto i vari profili enunciati dal P.R.) ha concluso per la reiezione degli appelli e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Nell’odierna udienza: l’avv. #################### ha confermato l’atto scritto e concluso per l’assoluzione del proprio assistito; l’avv. DI #################### (per ####################) si è anch’egli riportato ai motivi di appello soffermandosi sui motivi del mancato uso del segnale acustico; il P.M. ha ribadito le conclusioni scritte evidenziando che il percorso contromano esige l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili.
DIRITTO
            1. In via preliminare, in rito, deve essere disposta la riunione dei gravami ex art. 335 c.p.c. poiché presentati “contro la stessa sentenza”.
2. Ritiene la Sezione che il punto focale della questione consiste nell’accertare se l’incidente de quo – conseguente al comportamento dei convenuti/appellanti di aver imboccato “contromano” una strada senza attivare congiuntamente tutti i dispositivi previsti dall’art. 177 del Codice della strada – possa ritenersi, o no, caratterizzato da colpa grave e, dunque, produttivo di danno per l’Amministrazione.
2.1 E’ noto, al riguardo, che - per gli incidenti stradali - la risalente giurisprudenza di questa Corte è stata sempre assai larga nel valutare la condotta dei pubblici dipendenti adibiti alla conduzione di autoveicoli e/o mezzi meccanici sì da circoscriverla, in considerazione della sua ontologica pericolosità, solo alla colpa grave tenuto conto del favorevole criterio previsto dall’ art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 prima ancora della limitazione introdotta, per l elemento soggettivo, dall’art. 3, co.1 lett. a) della legge n. 639 del 1996.
Detto qualificante e qualificato elemento psicologico é stato rinvenuto “nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante delle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida” (Sez. Giurisdiz. Lazio, sent. n. 74 del 26/11/1996) vale a dire così gravemente imprudente da essere “caratterizzato dall'assoluto disprezzo delle norme che disciplinano la circolazione o dalla grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela (…)” (Sez. Giurisdiz. Lombardia, sent. n. 410 del 13/12/1994).
Già prima, peraltro, non erano mancate pronunce grosso modo dello stesso tenore nell’affermare che rientra tra gli obblighi di servizio del conducente “mantenere una velocità che, in relazione alle condizioni ambientali, consenta di  arrestare con prontezza e senza pericoli il veicolo in ogni momento (cfr. - Sez. 2^, sent. 28.3.1988, n. 48) e che "integra un'ipotesi di colpa grave  (l’aver) impresso al veicolo una velocità eccessiva tanto da causarne lo sbandamento e l'uscita di strada con conseguenti danni per l'amministrazione" (cfr. Sez. 1^, sent. n. 75 del 14.5.93).
In tali casi, pertanto, la colpa é stata correlata non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale - anche se di notevole importanza - oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia bensì a una condotta pericolosa tenuta in dispregio delle elementari regole di prudenza e idonea a integrare un elevato tasso di probabilità rispetto alla verificazione dell'evento dannoso.
In sostanza, la valutazione dell’elemento soggettivo nella conduzione del veicolo non è mai avvenuta mediante criteri generali e astratti, applicabili a qualsiasi attività umana, richiedendosi invece “il confronto con il modello ottimale di condotta occorrente, con riguardo alla natura e alle caratteristiche della specifica attività” (cfr. Sez. Giurisdiz. Piemonte, sent. n. 257 del 17/04/1997) tanto più che si tratta di soggetti dai quali si pretendono esperienza e capacità nella guida dei veicoli ovvero un particolare tipo di diligenza adeguato all’attività professionale esercitata.
Tenuto conto di ciò, la colpa grave é stata esclusa sia per oggettive circostanze aventi un ruolo causale o concausale (Sez. Giurisdiz. Molise, sent. n. 293 del 9/12/2002) sia quando non fossero ottime “le condizioni psicofisiche (...) ovvero il fondo stradale inghiaiato e con buche” (Sez. Giurisdiz. Puglia, sent. n. 41 dell’ 8.11.1996) oppure l'incidente fosse dovuto “al mancato funzionamento dell'impianto frenante” (Sez. Giurisdiz. Toscana, sent. n. 55 del 1°.08. 1994) oppure, ancora, la condotta di guida non fosse stata “improntata a grave trascuratezza delle regole della prudenza ma, piuttosto, a distrazione che non ha i connotati della colpa grave” (Sez. I, sent. n. 23 del 31/01/1994).
Detto altrimenti, il mancato rispetto di norme disciplinanti la guida degli autoveicoli informanti il sistema del codice della strada non può, da solo, integrare gli estremi di una condotta definibile gravemente colposa poiché, in particolari situazioni di traffico ovvero di adempimento di un servizio, da accertarsi caso per caso, “possono intervenire imprevedibili momenti tali da escludere il requisito della gravità della colpa” (Sez. Giurisd. Basilicata, sent. n.4 del 03/02/2004).
2.2. Più specificamente, nei casi di percorso imboccato contromano, si rinvengono reiterate affermazioni di responsabilità qualora, ad esempio, sia stato omesso “di fare uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso” (Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 1956 del 09/12/2002) ovvero “di attivare i dispositivi acustici di sicurezza” (Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 321 del 28/6/2010; Umbria, sent. n. 318 del 26/07/2001) o, anche, per aver proceduto “soltanto per reprimere una violazione al codice della strada” (Sez. Giurisd. Puglia, sent. n. 7 del 12/02/1997) o, infine, quando “non sia stata data la prescritta precedenza all'autovettura proveniente da destra” (Sez. 1^, sent. n. 53 del 27/05/1996).
3. Ciò premesso, riguardo al sinistro "de quo", le risultanze istruttorie evidenziano profili di responsabilità degli ispettori #################### e #################### che non possono non essere sottoposti all'esame del giudice contabile ai sensi degli artt. 82 e segg. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
Infatti, dagli atti, si desume con chiarezza che, “di comune accordo”, i medesimi decisero di imboccare contromano una strada nell’area aeroportuale di ####################/Peretola ma senza adottare tutti i dispositivi di segnalazione che l’art. 177 del Codice della strada prescrive, in questi casi, non solo per tutelare l’incolumità di persone e/o cose ma, altresì, per giustificare una manovra che, proprio in virtù dei segnali esterni (sia visibili sia udibili), si manifesta ex se eccezionale e di emergenza. E invero, non é dubbio che tale manovra - stando al verbale dei rilevamenti descrittivi e tecnici della Polizia Municipale (sopraggiunta poco dopo) e alle due relazioni della Questura di #################### - fu assai incauta, gravemente imprudente oltre che pericolosa poiché in stridente deviazione dal modello di condotta che (considerata l’ora, le persone presenti, l’intuibile flusso di veicoli caratterizzante la zona aeroportuale, ecc.) sarebbe stato da attendersi per richiamare, con immediata e facile cognizione, l’attenzione di chiunque si trovasse lungo il percorso anche ai fini di eventuale concorso di colpa.
La possibilità, in circostanze di urgenza e/o necessità, di andare contromano in una strada a senso unico - pur sempre e comunque, nel pieno rispetto delle regole di prudenza e diligenza – esige, infatti, da parte del guidatore, indipendentemente dai motivi giustificativi per attenuarne la responsabilità, tutti gli accorgimenti in grado di prevenire e/o evitare conseguenze negative per uomini e cose.
Nel caso concreto, pur trattandosi di Servizio di Stato, erano indispensabili - oltre a velocità moderata - tutti i segnali esterni voluti dal codice della strada (fari, lampeggiante e la sirena in dotazione all’autovettura): di conseguenza, non averli congiuntamente attivati e non bastando il semplice uso dei fari e/o del lampeggiante (peraltro, come esattamente rilevato dal P.M. in udienza, di non agevole percezione in pieno giorno, alle ore 09,30 del mattino), configura comportamento scriteriato e improntato a negligenza grave e inescusabile (cfr. Sez. Giurisd. Marche, sent. n. 1026 del 17.12.2002; Lombardia, sent. n. 1956 del 9.12.2002) costituente colpa grave del conducente #################### e del capo pattuglia ####################.
Né sembrano rinvenirsi, a mo’ di attenuante, le addotte ragioni di non fare uso della sirena acustica per evitare allarme sociale in una zona a visuale parzialmente ridotta e intensamente frequentata atteso che – come si legge a pag. 17 della sentenza appellata – “il segnale acustico (…) costituiva un elemento importante per scongiurare l’evento” poiché, in base al co. 2 dell’art. 177 del C.d.S., chiunque si trovi sulla strada interessata “appena udito il segnale acustico supplementare di allarme ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi”.
E’ di palmare intuizione che l’adempimento di un particolare servizio (nella specie: scorta a personalità istituzionali, ecc.), da parte di un’autovettura di Stato, non autorizza chi si trovi in qualsiasi modo ad espletarlo a decidere arbitrariamente di trascurare le rigorose norme di sicurezza dettate dal codice stradale per tutelare la sicurezza della collettività che, a vario titolo (pedoni e/o veicoli), utilizza una strada.
4. Oltre quanto finora esposto e considerato, la Sezione si sofferma ad esaminare altri due motivi espressamente sollevati dagli appellanti.
A) Circa la (addotta) interruzione del nesso causale, sembrano irrilevanti - per non dire infondate - le cause giustificative espresse dal #################### (ansia di rispettare i tempi di espletamento del servizio, mancato accertamento della velocità di marcia del taxi, ecc.) poiché tra la condotta gravemente colposa dei due ispettori e l’evento dannoso sussiste un chiaro e indiscusso collegamento insuscettibile di essere scalfito da circostanze esterne, soggettive oppure oggettive. Lo stesso dicasi per la prospettata violazione delle norme di prudenza, da parte dell’autista del taxi: come esattamente afferma la sentenza (pag. 17) “nessun rimprovero può essere mosso a quest’ultimo poiché, immettendosi su di una strada a senso unico nel corretto senso di marcia, non avrebbe potuto prevedere il sopraggiungere di un’autovettura della Polizia di Stato contromano, se non fosse stata preceduta da dispositivi di segnalazione acustica”.
B) Quanto, invece, alla mancanza di prova ex art. 2697 c.c. - da parte della Procura Regionale - della reale attendibilità della quantificazione dei danni riportati dal veicolo di servizio, la modesta differenza di stima (appena duecento euro) delle due relazioni della Questura di ####################, è compensata largamente dall’ampio uso del potere riduttivo fatto dalla Sezione Territoriale: il che rende del tutto privo di contenuto questo motivo di doglianza.
Identica considerazione vale per i danni derivati all’Amministrazione dall’assenza dal servizio degli altri due ispettori, a bordo dell’Alfa Romeo 156, tanto più che l’assenza dal servizio di 23 giorni è documentata nelle note prot. N. 9555/100/24 del 05.04.2007 e n. 6697/100/24 del 30.04.2008 trasmesse dalla Questura di #################### alla Procura Regionale ed inserite nel relativo fascicolo.
5. In ragione di quanto precede - restando assorbiti e/o superati tutti gli altri motivi rappresentati dagli appellanti, analiticamente riportati nella precedente parte in fatto - questa Sezione respinge gli appelli e conferma integralmente l’impugnata sentenza di primo grado, le cui adeguate e puntuali motivazioni, circa la condotta gravemente colposa, sono pienamente condivise a nulla rilevando la mancata irrogazione di sanzione disciplinare o la circostanza dell’esecuzione di un servizio di particolare rilievo istituzionale.
5.1 Neppure sussistono le ragioni sia per una diversa ripartizione interna dell’addebito tra conducente e capo pattuglia (cfr. Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 1876 del 12.11.2002) sia per l’invocato, più congruo, uso del potere riduttivo poiché, nella specie, già ampiamente applicato - con addebito solo di 1/3 della somma contestata dalla Procura - in considerazione della ridotta entità del danno, della finalità che aveva ispirato la condotta dei soggetti, dei positivi precedenti professionali di carriera, ecc..
6. Le spese del presente grado di giudizio restano a carico degli appellanti e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione,
RESPINGE
gli appelli in epigrafe, proposti dai signori #################### #################### e #################### ####################;
conferma la sentenza impugnata;
condanna i predetti alle spese del presente grado di giudizio che, fino alla data della presente sentenza, si liquidano in euro 240,54 (Diconsi Euro duecentoquaranta/54 centesimi).
            Roma, Camera di Consiglio del 20 aprile 2011.
 
 
       IL PRESIDENTE rel. est.
 
F.to dott. Ignazio de Marco
Depositata nella segreteria della Sezione il  24 maggio 2011
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Michele Lorenzelli
           

 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA APPELLO Sentenza 456 2011 Responsabilità 24-05-2011

Nessun commento: