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mercoledì 8 giugno 2011

Corte dei Conti "...Il ricorrente – già appartenente alla Polizia di Stato, congedato, per dispensa dal servizio conseguente ad inabilità, a decorrere dal 19.03.2002 – con ricorso qui pervenuto il 25.01.2008, impugnava il decreto n. 1117, datato 19.04.2007, con cui il Ministero dell’Interno, in esito alle sue istanze del 23 febbraio e del 30 marzo 2007 e con riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio nn. 42196/2004 e 25979/2005, gli concedeva la p.p.o. di 8^ ctg. con decorrenza dal 19.03.2002., solo per alcune delle infermità asseritamente sofferte...."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 57329 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ####################. – nato a “OMISSIS”, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo #################### del foro di Arezzo, elettivamente domiciliato in - – avverso l’INPDAP ed il Ministero dell’Interno.
            Uditi, nella pubblica udienza del 04.05.2011, l’avv. #################### e la dott.ssa Caira, per l’INPDAP.
            Non rappresentato il Ministero dell’Interno.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Il ricorrente – già appartenente alla Polizia di Stato, congedato, per dispensa dal servizio conseguente ad inabilità, a decorrere dal 19.03.2002 – con ricorso qui pervenuto il 25.01.2008, impugnava il decreto n. 1117, datato 19.04.2007, con cui il Ministero dell’Interno, in esito alle sue istanze del 23 febbraio e del 30 marzo 2007 e con riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio nn. 42196/2004 e 25979/2005, gli concedeva la p.p.o. di 8^ ctg. con decorrenza dal 19.03.2002., solo per alcune delle infermità asseritamente sofferte.
2.         La parte attorea sosteneva, allegando parere medico-legale, di avere diritto a migliore trattamento, atteso che potevano considerarsi dipendenti da causa di servizio anche le altre infermità, compiutamente definite nel decreto impugnato.
3.         Il Ministero dell’Interno, costituitosi con nota del 06.07.2009, inviava memoria in cui, tra l’altro, per una delle infermità “note cliniche di colite spastica”, faceva riserva di provvedimento concessivo.
L’INPDAP di Arezzo, costituitosi il 29.09.2009, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Con note d’udienza chiedeva, inoltre, che gli eventuali oneri accessori fossero posti a carico del Ministero dell’Interno.
4.         Con ordinanza n. 135/2009, veniva chiesto, al C.M.L. del Ministero della Difesa, motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
            Il Collegio citato, con sua nota del 20.12.2010, ha riferito in senso positivo solo per una delle patologie, già rubricata quale “disturbo ipocondriaco in soggetto con tratti ossessivi e dipendenti di personalità” nel p.v. n. 1159/2003, ora meglio definita “marcata sindrome depressiva in soggetto con strutturati tratti ipocondriaci e di immaturità affettiva” ed ascrivibile a 6^ ctg. tab. A vitalizia.
5.         In data 22.04.2011, è pervenuta ulteriore memoria difensiva con cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche delle altre patologie.
6.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale entrambi gli intervenuti si riportano agli atti - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000
DIRITTO
1. Preliminarmente, si dà atto, per quanto concerne la previsione del novellato art. 420 c.p.c., dell’impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che la materia oggetto della controversia non lo consente.
2.         La pretesa attorea appare parzialmente fondata. Si ritiene infatti, di condividere, nella sua interezza, l’articolato parere d’ufficio acquisito, le cui considerazioni tecniche, che integralmente si richiamano in motivazione, sono effettivamente chiarificatrici del particolare caso, nonchè di esatta ed esauriente valutazione sotto il profilo medico-legale.
            Prive di valenza medico-legale e, perciò, inidonee a modificare l’autorevole parere del C.M.L., sono le considerazioni di parte attorea da ultimo pervenute.
            Parimenti, non sono da accogliere le argomentazioni dell’INPDAP, incluse quelle compendiate nelle note di udienza atteso che la decisione riverbera i suoi effetti sull’Istituto. Quest’ultimo, infatti, quale ordinatore secondario di spesa, dovrà provvedere alla corresponsione di tutti gli emolumenti ora riconosciuti.
            In conclusione, si riconosce al ricorrente, che il trattamento pensionistico di privilegio in godimento, con decorrenza 19.03.2002, sia considerato di tab A, 6^ ctg.
3.         Su quanto eventualmente dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
4.         Attese le differenti valutazioni medico-legali intervenute nel corso dell’iter procedurale, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso in epigrafe (n. 57329 P.C.), proposto dal sig. ####################. nei confronti dell’INDPAP e del Ministero dell’Interno e, per l’effetto, riconosce allo stesso il trattamento pensionistico di tab. A 6^ ctg. con decorrenza 19.03.2002.
            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.
            Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
            Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 04.05.2011.
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                           F.to Cons. Francesco D’ISANTO        
Depositata in Segreteria il 26/05/2011
                                                  p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                          F.to Chiara Berardengo        
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 185 2011 Pensioni 26-05-2011

 

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