Translate

mercoledì 8 giugno 2011

Corte dei Conti "...Quanto, quindi, alla reiezione della domanda di pensione privilegiata, il Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973. ..."

REPUBBLICA ITALIANA    178/2011/A   
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.  Vito MINERVA
Presidente
Dott.ssa Maria FRATOCCHI
Consigliere
Dott. Mauro OREFICE
Consigliere relatore
Dott. ssa Rita LORETO
Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA
Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 32596 del registro di Segreteria, proposto dal sig. ####################, rappresentato e difeso dall’avv. #################### ####################,  avverso la sentenza n. 231/2007, depositata il 15 marzo 2007, della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, resa nei confronti del medesimo.
Visti tutti gli atti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2011, il relatore Consigliere Mauro Orefice; l’avv. #################### #################### per parte appellante; non presente  parte appellata.
considerato in
FATTO
Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio, il sovr.te Capo C.F.S. ####################, già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, ha impugnato il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n.14572 del 20.07.1998, nella parte in cui non è computata nella determinazione della base pensionabile, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell’art.53 D.P.R.29.12.1973 n.1092 l’indennità pensionabile prevista dall’art.43 L.121/1981 e ss.mm. e dall’art.2 della L. 387/87, nonché il Decreto n.2746 del 22.12.1997 e il Decreto n. 3290 del 3.4.2003 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nella parte in cui sono respinte le domande di concessione di pensione privilegiata ordinaria presentate in data 25.01.1997 e 29.12.2001.
Con l’impugnata sentenza, il Giudice di prima istanza ha respinto la domanda del sig. M. ritenendo, in primo luogo, che, alla luce del quadro normativo vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, l’indennità e l’assegno richiamati dal ricorrente, sebbene pensionabili, non possano essere inclusi nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%, poiché ciò non trova riscontro in alcuna previsione di legge; e, in secondo luogo, che il Corpo Forestale dello Stato non è considerato dal legislatore personale militare e che, pertanto, non può essere destinatario della diversa norma di cui all’art.67 del DPR n. 1092/1973, neppure facendo richiamo alla disposizione di cui all’art.16, comma 2, legge 121/81.
La sentenza de qua è stata impugnata dall’interessato con atto depositato il 23 maggio 2008, nella parte in cui non riconosce al medesimo il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, di cui al punto 2 della stessa sentenza.
In occasione dell’odierna udienza, parte appellante si è rimessa agli atti scritti.
Ritenuto in
DIRITTO
L’appello proposto ritiene che la sentenza impugnata abbia errato limitatamente al punto del mancato riconoscimento all’interessato del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Quanto, quindi, alla reiezione della domanda di pensione privilegiata, il Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973.
Ciò posto, e considerato che il provvedimento impugnato dal M. è stato emesso sulla base dell'erroneo presupposto dell'applicabilità dell'art. 64 del DPR 1092/1973., la questione demandata all'esame di questo giudice concerne, in sostanza, l'interpretazione da dare agli artt. 64 e 67 del DPR 1092 citato, nel senso di valutare se gli stessi disciplinano disgiuntamente ovvero congiuntamente i presupposti per la concessione di trattamento privilegiato ordinario nei confronti del personale civile e del personale militare.
Orbene, la tesi posta a base della sentenza impugnata e volta a dimostrare che il trattamento privilegiato nel caso di specie deve essere subordinato non solo alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, si intende, ascrivibile a categoria di pensione ), ma altresì alla circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio, appare difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67, espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso.
E poiché tra i detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari (e, quindi, per quanto in precedenza precisato, del personale del Corpo Forestale dello Stato) non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.
Pertanto limitatamente a tale ultimo punto, il Collegio, nel ritenere che la causa vada delibata in merito alla richiesta dell’interessato relativa alla concessione della pensione privilegiata e osservando che la questione attiene ad un punto involgente questioni di fatto e sul quale non vi è pronuncia, dispone la restituzione degli atti al Giudice di I grado, affinché, alla luce di quanto deciso da questo Collegio in punto di applicabilità alla fattispecie dell’art. 67 del DPR 1092/73, assuma, cognita causa, le relative determinazioni in ordine alla concedibilità ed alla misura della stessa del trattamento pensionistico a favore dell’interessato.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in relazione all’impugnata determinazione di non concedere la pensione di privilegio in assenza del requisito di inidoneità a proficuo lavoro e rinvia, limitatamente a questo punto, gli atti al primo giudice ai fini delle consequenziali determinazioni in punto di concessione della pensione di privilegio.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2011.
L’estensore
Il Presidente
F.to Mauro OREFICE
F.to  Vito MINERVA
 
 
Depositata in Segreteria il 2/05/2011
Il Dirigente
F.to Massimo BIAGI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 178 2011 Pensioni 02-05-2011

Nessun commento: