Translate

mercoledì 8 giugno 2011

Corte dei Conti "...Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950. ..."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente
SENTENZA  N° 511/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29374/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
X ####################, --- giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte dei Conti – Sezione Regionale Puglia;
contro
-         Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
-         Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore;
-         INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore.
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 26 aprile 2011, l’Avv. Doria per il ricorrente ed il dott. Romano per l’INPDAP;
Considerato in
FATTO
Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950.
Con memoria del 28 settembre 2010, depositata il 6 ottobre 2010, il Ministero dell’Interno comunicava di avere provveduto, con decreto n. 1998 del 4.12.2009, alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in adesione a quanto disposto con la l. 539/1950 e di avere trasmesso il citato decreto all’INPDAP di Lecce, ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute, nonché della liquidazione degli interessi legali e, pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con atto depositato il 26.10.2010, si costituiva in giudizio l’INPDAP eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale su ratei e accessori arretrati e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16.11.2010, questo Giudice chiedeva all’Avvocato Doria di precisare le conclusioni anche con riferimento al sopravvenuto decreto del Ministero dell’Interno n. 1998 del 2010, che riconosce il diritto fatto valere con il ricorso in discussione dal ricorrente.
L’Avvocato dichiarava di non essere a conoscenza dell’intervenuto decreto e ne prendeva visione in udienza.
Quindi, il Giudice, con ordinanza a verbale, “Visto il decreto n. 1998, del 4 dicembre 2010, con cui il Ministero dell’Interno riconosce “il beneficio della Legge 539/50  con decorrenza giuridica dal 22/01/1988 ed attribuito con decorrenza economica dal 24/10/1997, in quanto per il periodo dal 30/01/1988 al 23/10/1997 è intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. L. n. 295/1939 modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985” ed in applicazione del D.M. 1.9.1988 n. 352, “indica nel giorno 23/12/2005 la data dell’eventuale corresponsione d’ufficio degli interessi legali o rivalutazione monetaria “;
Vista la memoria, depositata in data 6 ottobre 2010, prot. n. 19221, con cui il Ministero dell’Interno chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Vista la memoria, depositata in data 26.10.2010, prot. n. 21736, con cui l’INPDAP, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce in subordine la prescrizione; Ritenuto necessario ai fini del decidere,
-           invita l’Avvocato Doria a depositare memoria ed eventuale documentazione a supporto, precisando le conclusioni, tenuto conto dell’intervenuto decreto sopra citato, con particolare riferimento anche alla decorrenza del richiesto beneficio ed ai parametri di commisurazione dello stesso per come modificatisi nel tempo (variazioni di categoria dell’invalidità), specificando se vi siano ed eventualmente quali siano gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra il 1988 ed il 1997;
-           invita l’INPDAP a depositare memoria precisando la sollevata eccezione di prescrizione;
-           invita il Ministero dell’Interno a depositare memoria per chiarire le ragioni del contenuto del decreto n. 1998 del 2010 con riferimento alla decorrenza della prescrizione ed alla decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria”, assegnando, come termine per le descritte incombenze, fino a dieci giorni prima dell’udienza per la prosecuzione della discussione, fissata il 30 marzo 2011, ore 9:30.
All’udienza del 30 marzo 2011, il Giudice, a richiesta della difesa del ricorrente, rinviava all’udienza del 26 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria del 15.4.2011, l’INPDAP ribadiva le conclusioni già rassegnate, anche in ordine alla eccezione di prescrizione, precisando come, avendo il ricorrente presentato domanda per ottenere i benefici di cui alla legge n. 539/50 solo il 20.7.2005, la prescrizione dovesse ritenersi maturata per tutte le somme antecedenti al quinquennio dalla suddetta data.
Con memoria depositata il 20.4.2011, la difesa del ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto ministeriale di concessione del beneficio, limitava la domanda alla verifica della decorrenza della prescrizione, così come applicata dal Ministero dell’Interno, peraltro concordando sulla circostanza che il richiesto beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio anche agli invalidi già collocati a riposo, è soggetto alla normativa sulla prescrizione quinquennale (memoria, pag. 2) ed insistendo sulla condanna alle spese.
All’udienza del 26 aprile 2011, la causa veniva quindi posta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
La presente controversia verte sull’accertamento del diritto del ricorrente, assistente in congedo della Polizia di Stato, alla spettanza dei benefici economici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950, ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’INPDAP, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nelle controversie relative a pensioni erogate dall’INPDAP su decreto dell’amministrazione di appartenenza, sono legittimati passivi sia detta amministrazione che l’INPDAP, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligata - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti e che, quindi, costituisce nel complesso la figura di obbligato passivo (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 261 del 13.4.2010).
Nel merito, va rilevato che il Ministero dell’Interno ha depositato agli atti del giudizio il decreto n. 1998 del 4.12.2009, con cui si riconosce all’istante il diritto fatto valere nel presente giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Con l’ordinanza a verbale dell’udienza del 16.11.2010, questo Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni in considerazione dell’intervenuto provvedimento ministeriale e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile e  costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. sez. un. 26.7.2004 n. 13969).
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, il ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto del Ministero dell’Interno, con il quale veniva riconosciuto il diritto fatto valere nel presente giudizio, nella precisazione delle conclusioni, rappresentava sostanzialmente di ritenere soddisfatte le pretese ed esprimeva perplessità solo in ordine alla decorrenza della prescrizione, peraltro riconoscendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale per i ratei arretrati.
Orbene, concordando le parti ed effettivamente realizzatasi la cessazione della materia del contendere in ordine alla spettanza del diritto, con riferimento alla decorrenza della prescrizione sui ratei arretrati, non è contestato e risulta dagli atti di causa che la domanda per il riconoscimento del diritto in questione è stata presentata solo nel 2005 e che non vi sono stati, prima di quella data, altri atti interruttivi.
Pertanto, benevola, ancor più che corretta, deve ritenersi la determinazione del Ministero, che ha considerato prescritti solo i ratei arretrati maturati dal 30.1.1988 al 23.10.1997 e non anche quelli fino al 2000, ossia fino a cinque anni precedenti la domanda presentata all’Amministrazione per il riconoscimento del diritto.
Con riferimento, poi, agli interessi legali e della rivalutazione monetaria,  la determinazione del Ministero, che li riconosce spettanti a decorrere dal 13.12.2005, risulta più favorevole rispetto a quanto domandato dal ricorrente nella precisazione delle conclusioni (pag. 8), ove si richiedono “interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo (n. 1998 del 4.12.2009) fino al soddisfo”.
Atteso, pertanto, che il decreto n. 1998 del 2010 del Ministero dell’Interno si palesa pienamente satisfattivo della pretesa azionata, va dichiarata cessata la materia del contendere anche per gli esposti profili.
Ritenuto, tuttavia, in considerazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, che il Ministero dell’Interno, ordinatore primario della spesa, abbia in sostanza riconosciuto la fondatezza delle ragioni rappresentate nel ricorso, si pone la refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, munito di difesa tecnica legale, interamente a carico del convenuto dicastero, liquidandole nella complessiva misura di € 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.

P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in misura di euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.
La sentenza sarà depositata nel termine di trenta giorni.
Così deciso in Bari, il 26 aprile 2011.
                       IL GIUDICE
            F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
Depositata in Segreteria il 13/05/2011
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
 
 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 511 2011 Pensioni 13-05-2011

 

Nessun commento: