Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 (1).
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.
Ai
Dirigenti generali territoriali
Loro sedi
A
tutti gli UMC
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato trasporti turismo e comunicazioni
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
Palermo
All'
Assessorato regionale turismo commercio e trasporti
Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
Bolzano
Alle
Province della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
Servizi motorizzazione civile
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'interno
- Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
All'
Automobile club d'Italia
Via Marsala, 8
Roma
All'
U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
Roma
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
00143 - Roma
Alla
Confederazione nazionale - Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
Alla
Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 - Roma
Alla
Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
Via E. Granturco, 1
00196 - Roma
Alla
Confederazione agromeccanici - Confai
Piazza Nicolajewka, 29
25030 - Roncadelle (BS)
Alla
Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola - Unima
Via Nomentana, 303
Roma
All'
Associazione nazionale produttori agricoli - Anpa
Via Rovigo, 14
00161 - Roma
Alla
Confederazione produttori agricoli - Copagri
Via Calabria, 32
00187 - Roma
I) Introduzione
A) Premessa
Com'è noto, l'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, che sono tenute a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.
Conseguentemente è emersa la necessità di prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli cessati dalla circolazione per esportazione.
Dette modalità operative sono state individuate, d'intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell'A.C.I. con circolare n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare n. 789/M360 dell'8 febbraio 2005.
In tal modo, è stato previsto che in caso di esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da ....... (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.
Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati all'atto della richiesta di immatricolazione.
Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o di irregolarità.
Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità in sede di immatricolazione all'estero.
Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo smaltimento dei veicoli fuori uso.
Peraltro, vale sottolineare che a seguito dell'adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con L. 30 giugno 2009, n. 85), l'Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art. 12 del Trattato).
Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei relativi intestatari.
Ciò impone, evidentemente, l'imprescindibile necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla circolazione.
Per completezza di esposizione, rileva infine evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la competente Direzione dell'ACI circa il progetto intrapreso, nell'intento di pervenire a soluzioni operative condivise.
L'ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica.
Pur nel rammarico per la mancata intesa, è comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi né ulteriormente procrastinare l'adozione di misure che appaiono indispensabili alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a rispondere anche in ambito U.E.
B) Ambito di applicazione
In considerazione di quanto illustrato in premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:
1. annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;
2. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;
3. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).
Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli STA.
Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.
Sarà oggetto di successiva valutazione da parte della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l'esternalizzazione anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili registrati.
Avvertenza
La presente circolare, reperibile anche sul sito istituzionale del Ministero (
www.mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni Generali Territoriali a mezzo del servizio postale con preghiera di provvedere alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza.
Si avverte, altresì, che le istruzioni operative contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena saranno adottate le disposizioni attuative delle nuove norme contenute nella L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") in materia di "targa personale", la cui applicazione potrà comportare effetti anche con riguardo alle procedure di cessazione dalla circolazione dei veicoli.
II) Cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al Pra
A) Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.
Nell'ambito del procedimento di radiazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, da applicare sulla stessa, recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
La stampa del tagliando comporta il pagamento dei soli diritti ex L. n. 870/1986, per un importo pari ad euro 9,00 da versare sul c.c.p. n. 9001; non sono richieste, viceversa, imposte di bollo aggiuntive rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi emolumenti.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il tagliando di annullamento.
B) Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.
Nel caso di cessazione dalla circolazione i veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative targhe, sia riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.
Tuttavia, al fine di consentire l'immediato aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Tenuto conto che l'emissione del tagliando di attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello stesso non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
C) Cessazione dalla circolazione per demolizione
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime istruzioni operative illustrate nel precedente par. B).
Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- il codice meccanografico dello STA;
- la data;
- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per demolizione".
Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.
Inoltre, anche per la stampa del tagliando di attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.
Infine, nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.
III) Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al Pra
A) Rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t
Come già comunicato con Circ. 5 agosto 2003, n. 3085/M360, l'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'art. 1 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
Pertanto, allo stato attuale della legislazione vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 t per i quali, di conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II) in tema di cessazione dalla circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al PRA.
Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, trovano applicazione le seguenti istruzioni.
A1) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del rimorchio all'estero, il relativo intestatario è tenuto a presentare all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.
In caso di esportazione verso uno Stato non facente parte dell'U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione verso altro Paese membro della U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;
- il numero di targa;
- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per esportazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A2) Cessazione per perdita di possesso
Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione allegando:
1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero
2. copia conforme all'originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di possesso;
3. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A3) Cessazione per demolizione
In caso di demolizione, l'UMC dispone la cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:
1. la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
2. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 -MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;
3. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
5. le attestazioni di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per demolizione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
A4) Cessazione dalla circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.
La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II).
B) Ciclomotori
Ferme restando le direttive già impartite in tema di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con Circ. 3 luglio 2006, n. 14085/RU si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in grassetto.
"A) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del veicolo in uno Stato non facente parte della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione del veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il certificato di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullato mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;
- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.
Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;
- il codice di antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;
- il CIC (codice identificativo ciclomotore);
- l'indicazione dell'UMC ovvero il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto all'annullamento;
- la data;
- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."
C) Macchine agricole e macchine operatrici
Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t.
Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel pubblico registro automobilistico.
Si evidenzia infine che, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia un certificato di avvenuta cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.
IV) Disposizioni finali
A) Controlli e gestione della modulistica
Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:
- dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;
- dei tagliandi di attestazione di avvenuta radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;
- dei tagliandi di annullamento dei certificati di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per esportazione in altro Paese della UE.
A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di circolazione e dei certificati di circolazione, la cui contabilizzazione può essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite con Circ. 15 dicembre 2009, n. 107746 specificando i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento dei certificati di circolazione.
Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della consegna al competente UMC di tutta la relativa documentazione, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei prescritti controlli.
In particolare, per quanto concerne il rilascio dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della U.E., dovranno essere consegnate all'UMC le attestazioni di versamento della prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella giornata.
B) Abrogazioni
Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
C) Entrata in vigore
La presente circolare entrerà in vigore il 4 luglio 2011.
Il Direttore generale
Arch. Maurizio Vitelli
L. 29 luglio 2010, n. 120
L. 30 giugno 2009, n. 85
L. 1 dicembre 1986, n. 870
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
L. 8 luglio 2003, n. 172
Dir. 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE