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martedì 5 aprile 2011

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 27 del 5-4-2011




MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO   (scad. 2 maggio 2011)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso biennale (2011 - 2013) di 112 allievi marescialli dell'Esercito  

Pag. 1


GRADUATORIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il reclutamento di diciassette capitani in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, indetto con decreto dirigenziale n. 179/10 dell'11 agosto 2010  

Pag. 31


GRADUATORIA

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti dirigenziali riguardanti la rideterminazione della graduatoria per l'ammissione al 15° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito da immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente della stessa Forza armata.  

Pag. 32


CONCORSO   (scad. 2 maggio 2011)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso biennale (2011 - 2013) di 72 allievi marescialli della Marina militare, di cui 56 per il Corpo equipaggi militari marittimi e 16 per il Corpo delle capitanerie di porto.  

Pag. 32


CONCORSO   (scad. 2 maggio 2011)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso biennale (2011-2013) di 75 allievi marescialli dell'Aeronautica militare.  

Pag. 65


GRADUATORIA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare contenente l'integrazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici e attitudinali per il reclutamento di 820 volontari di truppa nell'Aeronautica militare per il 2010 - 2° blocco.  

Pag. 93


GRADUATORIA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare contenente la graduatoria dei candidati vincitori per il reclutamento di 820 volontari di truppa in ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare per il 2010 - 2° blocco.  

Pag. 93


GRADUATORIA

Avviso di pubblicazione del decreto dirigenziale n. 79 del 26 novembre 2010, emanato dalla Direzione generale per il personale militare riguardante la graduatoria di merito dei candidati del 4° blocco VFP 1 Esercito - anno 2010.  

Pag. 93


GRADUATORIA

Avviso di pubblicazione del decreto dirigenziale n. 107 del 20 dicembre 2010, emanato dalla Direzione generale per il personale militare riguardante l'incorporamento dei candidati del 3° blocco VFP 1 Esercito - anno 2010.  

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (scad. 5 maggio 2011) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trentasette atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato (GU n. 27 del 5-4-2011 )

 

Cassazione "...Esce di casa mentre è in malattia: no al licenziamento. Il lavoratore in malattia che venga sorpreso a uscire da casa mantiene il posto di lavoro se camminate e passeggiate gli son state consigliate dal medico. ..."


"Processo breve all'inglese. 'Ma a Londra per 10 mila euro, deputato in carcere' (tratto da Il Fatto Quotidiano 5.4.2011)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 25-3-2011 n. 9866 Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

Circ. 25 marzo 2011, n. 9866 (1).

Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.



 

Ai


Dirigenti generali territoriali
   

Loro sedi
 

A


tutti gli UMC
   

Loro sedi
 

Alla


Regione siciliana
   

Assessorato trasporti turismo e comunicazioni
   

Direzione trasporti
   

Via Notarbartolo, 9
   

Palermo
 

All'


Assessorato regionale turismo commercio e trasporti
   

Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia
   

Via Nicolò Garzilli, 34
   

Palermo
 

Alla


Provincia autonoma di Trento
   

Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione
   

Lungadige San Nicolò, 14
   

Trento
 

Alla


Provincia autonoma di Bolzano
   

Ripartizione traffico e trasporti
   

Palazzo Provinciale 3b
   

Via Crispi, 10
   

Bolzano
 

Alle


Province della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
   

Servizi motorizzazione civile
   

Loro sedi

e, p.c.:


Al


Ministero dell'interno
   

- Dipartimento della pubblica sicurezza
   

Roma
 

All'


Automobile club d'Italia
   

Via Marsala, 8
   

Roma
 

All'


U.N.A.S.C.A.
   

Piazza Marconi, 25
   

Roma
 

Alla


Confarca
   

Via Laurentina, 569
   

00143 - Roma
 

Alla


Confederazione nazionale - Coldiretti
   

Via XXIV Maggio, 43
   

00187 - Roma
 

Alla


Confagricoltura
   

Corso Vittorio Emanuele II, 101
   

00186 - Roma
 

Alla


Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
   

Via E. Granturco, 1
   

00196 - Roma
 

Alla


Confederazione agromeccanici - Confai
   

Piazza Nicolajewka, 29
   

25030 - Roncadelle (BS)
 

Alla


Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola - Unima
   

Via Nomentana, 303
   

Roma
 

All'


Associazione nazionale produttori agricoli - Anpa
   

Via Rovigo, 14
   

00161 - Roma
 

Alla


Confederazione produttori agricoli - Copagri
   

Via Calabria, 32
   

00187 - Roma




I) Introduzione

A) Premessa


Com'è noto, l'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alla quale è stata data attuazione con il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, prevede che, ai fini della immatricolazione di un veicolo già immatricolato in altro Stato membro della U.E., le autorità competenti esigono la consegna della "vecchia" carta di circolazione in originale, che sono tenute a conservare per almeno 6 mesi dandone comunicazione alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

Conseguentemente è emersa la necessità di prevedere modalità operative atte a consentire l'osservanza delle prescrizioni contenute nella richiamata norma comunitaria e, al contempo, atte a prevenire possibili abusi nell'utilizzo dei documenti di circolazione riferiti a veicoli cessati dalla circolazione per esportazione.

Dette modalità operative sono state individuate, d'intesa con questa sede, dalla Direzione Centrale Servizi Delegati dell'A.C.I. con circolare n. DSD/1051 del 27 gennaio 2005, che si è provveduto a portare a conoscenza degli Uffici destinatari della presente con circolare n. 789/M360 dell'8 febbraio 2005.

In tal modo, è stato previsto che in caso di esportazione in altro Paese comunitario di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in sede di rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, all'annullamento della carta di circolazione originale apponendovi la dicitura "Carta di circolazione annullata per definitiva esportazione in un Paese UE. Originale restituito da ....... (denominazione STA) alla parte" ed il timbro dello STA.

Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi che le modalità illustrate non si sono in realtà rivelate sufficientemente efficaci per garantire la tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono finalizzate, tanto da determinare uno stato di allarme anche presso le autorità straniere, che sempre più frequentemente richiedono a questa sede conferma circa l'autenticità delle carte di circolazione presentate dagli interessati all'atto della richiesta di immatricolazione.

Si è ritenuto pertanto indispensabile predisporre una nuova procedura interamente informatizzata la quale, proprio perché si fonda su automatismi che inibiscono la possibilità di soggettive interpretazioni da parte dei singoli operatori, persegue l'intento di rafforzare l'incisività dell'opera di prevenzione nella commissione di abusi o di irregolarità.

Sotto l'aspetto formale, inoltre, la nuova procedura offre l'ulteriore vantaggio di assegnare alla attestazione di annullamento della carta di circolazione un carattere di inequivocabile tipicità, tale da renderla univocamente riconoscibile dalle competenti autorità in sede di immatricolazione all'estero.

Le considerazioni sin qui svolte hanno altresì indotto la scrivente a ritenere che procedura analoga a quella predisposta con riferimento ai procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione nei Paesi della U.E. possa trovare utile applicazione anche nell'ambito dei procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E. e nei procedimenti di radiazione per demolizione; ciò allo scopo di agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti degli illeciti penali ed amministrativi connessi allo smaltimento dei veicoli fuori uso.

Peraltro, vale sottolineare che a seguito dell'adesione al Trattato di Prum del 27 maggio 2005 (avvenuta con L. 30 giugno 2009, n. 85), l'Italia ha assunto precisi impegni di cooperazione transfrontaliera ai fini della prevenzione e della investigazione di reati e del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (v. in particolare art. 12 del Trattato).

Conseguentemente, questa Amministrazione è tenuta per le finalità illustrate, partecipando al sistema EUCARIS che si avvale della rete europea S-TESTA, a consentire alle autorità di polizia internazionali di accedere alla propria banca dati al fine della acquisizione di informazioni relative alla immatricolazione dei veicoli ed ai dati identificativi dei relativi intestatari.

Ciò impone, evidentemente, l'imprescindibile necessità per questa Amministrazione di disporre di una banca dati costantemente aggiornata, in tempo reale, sui mutamenti giuridici di tutti i veicoli, dalla loro immatricolazione alla loro cessazione dalla circolazione.

Per completezza di esposizione, rileva infine evidenziare che questa sede ha provveduto a rendere preventivamente edotta la competente Direzione dell'ACI circa il progetto intrapreso, nell'intento di pervenire a soluzioni operative condivise.

L'ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato di approvare le finalità perseguite, ha ritenuto di non poter aderire alla proposta iniziativa a causa di difficoltà di natura tecnica.

Pur nel rammarico per la mancata intesa, è comunque evidente come questa Direzione non possa venir meno ai compiti istituzionali che le sono assegnati e, pertanto, ritiene di non poter esimersi né ulteriormente procrastinare l'adozione di misure che appaiono indispensabili alla tutela di preminenti interessi generali, dei quali è peraltro chiamata a rispondere anche in ambito U.E.


B) Ambito di applicazione


In considerazione di quanto illustrato in premessa, la presente circolare contiene le istruzioni applicative necessarie per la gestione delle seguenti operazioni di motorizzazione:

1. annullamento delle carte di circolazione dei veicoli iscritti al PRA cessati dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.;

2. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al PRA da esportare in Paesi non facenti parte della U.E.;

3. attestazione di avvenuta cessazione dalla circolazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;

4. cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al PRA (rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici).

Le operazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell'ambito della operatività di tutti gli STA.

Le operazioni di cui al punto 4 sono di esclusiva competenza degli UMC, fermo restando che quelle relative alla cessazione dalla circolazione dei ciclomotori possono essere svolte, in forza delle disposizioni vigenti, anche dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati.

Sarà oggetto di successiva valutazione da parte della scrivente Direzione la verifica dei presupposti per l'esternalizzazione anche delle procedure relative alla cessazione dalla circolazione delle restanti categorie di veicoli non assoggettate al regime dei beni mobili registrati.


Avvertenza


La presente circolare, reperibile anche sul sito istituzionale del Ministero (www.mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni Generali Territoriali a mezzo del servizio postale con preghiera di provvedere alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza.

Si avverte, altresì, che le istruzioni operative contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamento non appena saranno adottate le disposizioni attuative delle nuove norme contenute nella L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") in materia di "targa personale", la cui applicazione potrà comportare effetti anche con riguardo alle procedure di cessazione dalla circolazione dei veicoli.



II) Cessazione dalla circolazione dei veicoli iscritti al Pra

A) Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri Paesi della U.E.


Nell'ambito del procedimento di radiazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla definitiva esportazione degli stessi in altro Paese della U.E., gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di radiazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di annullamento della carta di circolazione, da applicare sulla stessa, recante:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;

- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;

- il numero di targa;

- il codice meccanografico dello STA;

- la data;

- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".

Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.

La stampa del tagliando comporta il pagamento dei soli diritti ex L. n. 870/1986, per un importo pari ad euro 9,00 da versare sul c.c.p. n. 9001; non sono richieste, viceversa, imposte di bollo aggiuntive rispetto a quelle da versare per l'istanza al PRA unitamente ai relativi emolumenti.

Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli interessati sono tenuti preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il tagliando di annullamento.


B) Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti parte della U.E.


Nel caso di cessazione dalla circolazione i veicoli da esportare in Paesi non facenti parte della U.E., resta immutata la necessità che la carta di circolazione originale, unitamente alle relative targhe, sia riconsegnata al competente UMC per il tramite dell'Ufficio Provinciale PRA, secondo le disposizioni vigenti.

Tuttavia, al fine di consentire l'immediato aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per esportazione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;

- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;

- il numero di targa;

- il codice meccanografico dello STA;

- la data;

- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in Paese non facente parte della U.E.".

Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.

Tenuto conto che l'emissione del tagliando di attestazione è necessitato da finalità meramente interne, per la stampa dello stesso non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.

Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli cessati dalla circolazione i che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.


C) Cessazione dalla circolazione per demolizione


Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione di veicoli immatricolati in Italia ed iscritti al PRA finalizzata alla demolizione degli stessi, valgono le medesime considerazioni e le medesime istruzioni operative illustrate nel precedente par. B).

Pertanto, anche in tal caso, gli STA provvedono, contestualmente al rilascio del certificato di cessazione dalla circolazione per demolizione, alla stampa di un tagliando di attestazione da applicare sulla carta di circolazione (anche se deteriorata), recante:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;

- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;

- il numero di targa;

- il codice meccanografico dello STA;

- la data;

- la dicitura: "Veicolo cessato dalla circolazione per demolizione".

Le istruzioni operative necessarie per la stampa del tagliando sono contenute nell'apposito Manuale consultabile on line.

Inoltre, anche per la stampa del tagliando di attestazione in esame non sono dovute né imposte di bollo né diritti ex L. n. 870/1986.

Infine, nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, il tagliando di attestazione è applicato, a cura del competente Ufficio provinciale PRA, sul corrispettivo elenco dei veicoli radiati che il medesimo PRA provvede ad inviare all'UMC.



III) Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al Pra

A) Rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t


Come già comunicato con Circ. 5 agosto 2003, n. 3085/M360, l'art. 10 della L. 8 luglio 2003, n. 172, nel modificare l'art. 1 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, ha implicitamente escluso i rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

Pertanto, allo stato attuale della legislazione vigente in materia, restano sottoposti al regime dei beni mobili registrati unicamente i rimorchi di massa uguale o superiore alle 3,5 t per i quali, di conseguenza, restano immutati anche i criteri e le modalità per procedere alla loro cessazione dalla circolazione, ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II) in tema di cessazione dalla circolazione (per esportazione e per demolizione) dei veicoli iscritti al PRA.

Per quanto concerne, invece, la cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, trovano applicazione le seguenti istruzioni.


A1) Cessazione per esportazione


In caso di esportazione del rimorchio all'estero, il relativo intestatario è tenuto a presentare all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione, allegando la documentazione di seguito elencata.

In caso di esportazione verso uno Stato non facente parte dell'U.E.:

1. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della carta stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;

2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);

3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);

4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.

In caso di esportazione verso altro Paese membro della U.E.:

1. la carta di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullata mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui la carta di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrita o distrutta, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, secondo le vigenti disposizioni in materia, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;

2. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;

3. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);

4. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.

Il tagliando in parola deve recare:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;

- il codice di antifalsificazione apposto sulla carta di circolazione;

- il numero di targa;

- l'indicazione dell'UMC che ha provveduto all'annullamento;

- la data;

- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per esportazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.


A2) Cessazione per perdita di possesso


Nel caso di furto ovvero di perdita di possesso giudizialmente accertata del rimorchio, l'intestatario presenta all'UMC istanza di cessazione dalla circolazione allegando:

1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero

2. copia conforme all'originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata accertata la perdita di possesso;

3. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al precedente punto 1);

4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);

5. l'attestazione di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per perdita di possesso, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.


A3) Cessazione per demolizione


In caso di demolizione, l'UMC dispone la cessazione del rimorchio dalla circolazione su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:

1. la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del rimorchio destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;

2. la carta di circolazione in originale, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 -MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia;

3. la targa, anche se deteriorata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della stessa, si applica quanto già indicato nel precedente punto 1);

4. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel pubblico registro automobilistico (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);

5. le attestazioni di versamento di euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 e di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia all'interessato un certificato di avvenuta cessazione del rimorchio dalla circolazione per demolizione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.


A4) Cessazione dalla circolazione di rimorchi già iscritti nel P.R.A.


La cessazione dalla circolazione dei rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t. già iscritti nel pubblico registro automobilistico prima della entrata in vigore della legge n. 172/2003 soggiace all'ordinaria procedura di radiazione presso il P.R.A., ferma restando l'applicazione di quanto illustrato nella precedente sezione II).


B) Ciclomotori


Ferme restando le direttive già impartite in tema di cessazione dalla circolazione dei ciclomotori con Circ. 3 luglio 2006, n. 14085/RU si ripropone il testo del par. A) del cap. VI della circolare medesima, al quale vengono apportate le integrazioni evidenziate in grassetto.


"A) Cessazione per esportazione


In caso di esportazione del veicolo in uno Stato non facente parte della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:

- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 - MOT A021), comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;

- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.

In caso di esportazione del veicolo in altro Paese membro della U.E., l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:

- il certificato di circolazione in originale, da restituire all'interessato debitamente annullato mediante l'applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il certificato di circolazione sia stata oggetto di furto o sia stata smarrito o distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l'interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento;

- l'attestazione di versamento di € 9,00 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di euro 29,24 sul conto corrente postale 4028.

Le modalità per la stampa del tagliando di annullamento sono illustrate nel Manuale disponibile on line.

Il tagliando in parola deve recare:

- il codice antifalsificazione del tagliando medesimo;

- il codice di antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione;

- il CIC (codice identificativo ciclomotore);

- l'indicazione dell'UMC ovvero il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto all'annullamento;

- la data;

- la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.".

All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore."


C) Macchine agricole e macchine operatrici


Per quanto concerne la cessazione dalla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, trovano applicazione le medesime modalità descritte con riguardo ai rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t.

Per evidenti ragioni, resta esclusa unicamente la necessità che l'interessato alleghi, a corredo dell'istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il veicolo non è iscritto nel pubblico registro automobilistico.

Si evidenzia infine che, contestualmente alla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, verificata la regolarità e la completezza della stessa, l'UMC rilascia un certificato di avvenuta cessazione del veicolo dalla circolazione, aggiornando al contempo la banca dati secondo le modalità già in uso.



IV) Disposizioni finali

A) Controlli e gestione della modulistica


Da quanto illustrato nelle precedenti sezioni, si evince che gli Studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure "STA" e "Ciclomotori", sono ora altresì legittimati al rilascio:

- dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione relative ai veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in altro Paese della U.E. od in altro Paese non facente parte della U.E.;

- dei tagliandi di attestazione di avvenuta radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;

- dei tagliandi di annullamento dei certificati di circolazione relativi ai ciclomotori cessati dalla circolazione per esportazione in altro Paese della UE.

A tal fine, gli Studi di consulenza utilizzano la fornitura di tagliandi loro assegnata per l'aggiornamento delle carte di circolazione e dei certificati di circolazione, la cui contabilizzazione può essere tenuta con modalità informatizzate secondo le istruzioni già impartite con Circ. 15 dicembre 2009, n. 107746 specificando i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento delle carte di circolazione ed i tagliandi utilizzati per l'aggiornamento dei certificati di circolazione.

Si segnala, infine, che le operazioni di rilascio dei tagliandi di annullamento o di attestazione comporta l'obbligo, come da vigenti disposizioni relative alle procedure "STA" e "Ciclomotori", della consegna al competente UMC di tutta la relativa documentazione, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, al fine dei prescritti controlli.

In particolare, per quanto concerne il rilascio dei tagliandi di annullamento delle carte di circolazione conseguente alla cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della U.E., dovranno essere consegnate all'UMC le attestazioni di versamento della prescritta tariffa nonché il riepilogo delle operazioni effettuate nella giornata.


B) Abrogazioni


Ogni previgente istruzione operativa che risulti in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.


C) Entrata in vigore


La presente circolare entrerà in vigore il 4 luglio 2011.


Il Direttore generale

Arch. Maurizio Vitelli



L. 29 luglio 2010, n. 120
L. 30 giugno 2009, n. 85
L. 1 dicembre 1986, n. 870
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47
L. 8 luglio 2003, n. 172
Dir. 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE

Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. 25-3-2011 n. 5/2011 PERLA PA - Il nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Circ. 25 marzo 2011, n. 5/2011 (1).

PERLA PA - Il nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.



A


tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001




A partire dal 28 marzo 2011 sarà operativo, e dunque on-line, il nuovo sistema integrato degli adempimenti PERLA PA che sarà possibile raggiungere collegandosi all'indirizzo web http://www.perlapa.gov.it.

Il nuovo sistema PERLA PA consentirà di accedere a tutti gli adempimenti attualmente gestiti dal Dipartimento, attraverso un unico canale di comunicazione, semplificando, di fatto le comunicazioni dei vari adempimenti delle pubbliche amministrazioni. Tra i principali obiettivi, quello di razionalizzare il patrimonio informativo, di uniformare gli accessi, le utenze, la grafica, le modalità di compilazione su web e di attivare un unico centro servizi per il supporto alle pubbliche amministrazioni.

Il sistema andrà a regime nel corso dei prossimi mesi.

In particolare dal 28 marzo PERLA PA sarà già attivo per le seguenti comunicazioni:

- ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - Incarichi conferiti o autorizzati dalle PP.AA. a dipendenti, consulenti o collaboratori esterni.

- CONSOC - Partecipazioni delle PP.AA. a consorzi e società.

- RILEVAZIONE ASSENZE PERSONALE DELLE P.P.A.A. - Assenze del personale e procedimenti disciplinari avviati.

Successivamente confluiranno nel nuovo sistema anche le applicazioni facenti capo ai seguenti adempimenti:

- GEDAP - Gestione dei distacchi e dei permessi sindacali e per funzioni pubbliche elettive fruiti dai dipendenti pubblici.

- GEPAS - Gestione delle dichiarazioni di scioperi.

- MOBILITÀ - Gestione dei bandi di mobilità da parte della PP.AA.

- DIRIGENTI - Gestione del CV, della retribuzione e dei recapiti dei dirigenti.

- RILEVAZIONE PERMESSI L. n. 104/1992 - Misurazione delle agevolazioni fruite dal personale delle PP.AA. e previste dalla L. n. 104/1992 e successive modificazioni.

- ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI, SERVIZI E BANDI - Banca dati dei procedimenti amministrativi dei servizi online e dei bandi di concorso che il Dipartimento sta realizzando in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 54 del CAD.

Fin quando la banca dati sui permessi ex L. n. 104/1992 non sarà operativa sul nuovo sistema, la comunicazione dovrà avvenire ancora utilizzando l'attuale sito: https://www.magellanopa.it/permessi104/default.aspx.

Al fine di comunicare i dati relativi ai diversi adempimenti di legge sopra elencati, ciascuna amministrazione dovrà accedere al nuovo sistema, seguendo le istruzioni riportate in allegato.

Si sottolinea pertanto l'assoluta obbligatorietà di nominare una figura di riferimento per l'amministrazione (chiamato referente PERLA PA, che funga da interfaccia con il Dipartimento) con il compito di:

- Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;

- Aggiornare l'anagrafica della pubblica amministrazione all'interno del sistema;

- Richiedere la cancellazione della Pubblica amministrazione;

- Nominare/modificare i Responsabili dell'amministrazione per diversi adempimenti gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

In allegato è possibile consultare:

1) La Procedura d'iscrizione al sistema PERLA PA.

2) I ruoli e i compiti delle varie tipologie di utenti del sistema.

Nel sito dedicato a PERLA PA saranno disponibili i manuali utente, le risposte alle domande frequenti, e le guide rapide al primo accesso e alla registrazione delle Amministrazione.

Per maggiori informazioni o richieste di supporto, è possibile inoltre contattare l'help desk tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 al numero unico 06/6899.7120.

Eventuali comunicazioni possono essere anche inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- perlapa.dfp@pec.it (per le amministrazioni che dispongono di una casella PEC);

- perlapa@governo.it (per le amministrazioni che ancora non dispongono di una casella PEC).


Il Capo dipartimento

Cons. Antonio Naddeo



Allegato

Procedura d'iscrizione al sistema PERLA PA


Di seguito è indicata la procedura di iscrizione che dovrà essere seguita per registrarsi al nuovo sistema integrato. La procedura è diversa a seconda che si tratti di P.A. già registrate sui sistemi preesistenti o di P.A. nuove.


Pubbliche Amministrazioni già censite sui sistemi preesistenti


a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica le istruzioni per l'accesso delle PP.AA. al nuovo sistema integrato mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica delle PP.AA. attualmente contenuto nelle banche dati o a un indirizzo diverso definito dal D.F.P. - Responsabile Anagrafica.

b) La P.A. nomina il Referente per l'Amministrazione di PERLA PA, il quale clicca sul link presente nella mail ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo sistema integrato.

c) Il Referente (indicato nell'applicazione come Responsabile PERLA PA) inserisce le informazioni personali e conferma i dati dell'Amministrazione. In tal modo la P.A. sarà abilitata alla comunicazione e tutte le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere al sistema integrato.

d) Al termine della registrazione, verrà recapitata una mail verrà recapitata alla P.A. e al Referente per l'Amministrazione; quest'ultimo, in particolare, riceverà le informazioni di sintesi relative al proprio profilo e l'utenza con la quale accedere. Solo al termine del processo di registrazione gli utenti della P.A. censiti sui vecchi sistemi potranno accedere al sistema integrato e comunicare i dati.


Pubbliche Amministrazioni nuove


a) La P.A. nomina un suo Referente per PERLA PA, il quale clicca sul link Registrazione presente sul nuovo sistema integrato all'indirizzo http://www.perlapa.gov.it.

b) Il Referente PERLA PA inserisce le informazioni personali e i dati dell'Amministrazione, completando la procedura di iscrizione on-line. A seguito della registrazione, il Referente PERLA PA e la P.A. ricevono una mail di avvenuta registrazione.

c) Il Referente PERLA PA invia una mail di conferma della richiesta di iscrizione (tramite posta elettronica certificata o posta elettronica tradizionale).

d) Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Responsabile Anagrafica esamina la richiesta di iscrizione.

e) Al termine della verifica, il Referente PERLA PA e la P.A. ricevono una mail con l'esito della registrazione e la P.A. è abilitata alla comunicazione dei dati.

f) Il Referente PERLA PA può nominare i Responsabili del Procedimento dei vari adempimenti i quali potranno creare la struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze.


Ruoli e compiti


Di seguito sono elencati i ruoli e i compiti che gli utenti potranno avere all'interno della nuova struttura organizzativa di PERLA PA.


Referente per l'Amministrazione (R.P.P.A.)


Il referente per l'Amministrazione è una nuova figura rispetto a quelle previste per le precedenti banche dati. Poiché uno degli obiettivi del nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la gestione di queste informazioni ad un unico soggetto all'interno della PA. Per uniformità con gli altri ruoli del sistema, il Referente è indicato nelle applicazioni come Responsabile PERLA PA.


Il Referente assolve il compito di:

- Iscrivere la P.A. al sistema integrato;

- Aggiornare l'anagrafica della P.A.;

- Richiedere la cancellazione della P.A.;

- Nominare/modificare i R.P. dei vari adempimenti per la P.A.


Responsabile del Procedimento (R.P.)


Prima di descrivere il responsabile del procedimento è opportuno definire l'Unità di inserimento (U.I.).

Le unità di inserimento sono gli elementi della struttura organizzativa che ogni P.A. può creare sul nuovo sistema PERLAPA per ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati relativi ad uno specifico adempimento una P.A. può scegliere di:

- centralizzare l'inserimento dei dati, senza creare unità di inserimento e limitandosi a poche utenze centrali che fanno da collettore rispetto ai dati della P.A.;

- delegare l'inserimento dei dati a più utenti organizzati su uno o più livelli di unità di inserimento;

- delegare l'inserimento dei dati a più utenti al suo interno senza creare UU.II., semplicemente abilitando più utenti a livello della P.A.

Il Responsabile del Procedimento è il soggetto che, per uno specifico adempimento, è responsabile dei dati comunicati periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da tutti gli utenti da lui nominati. Il Responsabile del Procedimento:

- Crea gli utenti semplici della P.A. per il proprio adempimento;

- Crea/modifica le unità di inserimento (U.I.) di primo livello per il proprio adempimento;

- Crea/modifica i Responsabili del Procedimento dell'U.I. di livello successivo per il proprio adempimento;

- Inserisce/valida i dati comunicati per la P.A.;

- Visualizza i dati inseriti da tutte le U.I. subordinate.


Responsabile del Procedimento della U.l. (R.P.U.I.)


Il Responsabile del Procedimento dell'U.I. ha compiti analoghi al R.P., ad eccezione del fatto che non invia la dichiarazione di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Un caso particolare riguarda le U.l. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove alcune di esse possono essere centro di responsabilità ed in questo caso il Responsabile è tenuto ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento.


Utente Semplice (U.S.)


L'utente semplice, dove previsto dall'adempimento, si occupa di:

- Inserire i dati per la P.A./U.I. alla quale appartiene;

- Visualizzare i dati inseriti.

Le figure del Responsabile del Procedimento della unità di inserimento (U.l.) e quella dell'utente semplice (U.S.) non sono obbligatorie nel sistema PERLA PA. L'Amministrazione ha il compito di decidere se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze organizzative.



L. 5 febbraio 1992, n. 104

Referendum 12-13 giugno 2011




Indetti i seguenti referendum popolari per l'abrogazione:
- dell'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99, e dall'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.P.R. 23 marzo 2011);
- parziale di norme del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, della L. 23 luglio 2009, n. 99, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (D.P.R. 23 marzo 2011);
- di norme della L. 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della Sent. n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; (D.P.R. 23 marzo 2011)
- parziale del comma 1 dell'art. 154, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito (D.P.R. 23 marzo 2011).
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 13 giugno 2011.
D.P.R. 23 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (11A04206) (GU n. 77 del 4-4-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; Emana il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi' 13 giugno 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare. (11A04207) (GU n. 77 del 4-4-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale di norme, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; E m a n a il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione parziale dei seguenti testi normativi, recanti disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: «d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; »; legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: «Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.»; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: «, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: «che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare»; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per»; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella «per» che segue le parole «dei rifiuti radioattivi o»; art. 25, comma 2, lettera i): «i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci armi dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;»; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: «gli oneri relativi ai»; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: «a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere»; art. 25, comma 2, lettera n): «n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning";»; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole «per le popolazioni»; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parale: «, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti»; art. 25, comma 2, lettera q): «q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.»; art. 25, comma 3: «Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»; art. 25, comma 4: «4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".»; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,»; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «sia da impianti di produzione di elettricita' sia»; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «costruzione, l'esercizio e la»; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: «nell'ambito di priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e»; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: «sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: «del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche' delle infrastrutture pertinenziali,»; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni»; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «da parte dei medesimi soggetti»; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «di cui alle autorizzazioni»; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: «medesime»; art. 29, comma 5, lettera h): «h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;»; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: «all'esercizio o»; decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», all'art. 133, comma 1, lettera o), limitatamente alle parole «ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare»; decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99», limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: «della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: «e campagne informative al pubblico»; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»; art. 1, comma 1, lettera a): «a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonche' per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;»; art. 1, comma 1, lettera b): «b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;»; art. 1, comma 1, lettera c): «c) le misure compensative relative alle attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;»; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: «e future»; art. 1, comma 1, lettera g): «g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";»; art. 1, comma 1, lettera h): «h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.»; art. 2, comma 1, lettera b): «b) "area idonea" e' la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari;»; art. 2, comma 1, lettera c): «c) "sito" e' la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o piu' impianti nucleari;»; art. 2, comma 1, lettera e): «e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;»; art. 2, comma 1, lettera f): «f) "operatore" e' la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero e' titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;»; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: «dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti»; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare»; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,»; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,»; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione»; art. 3, comma 2: «2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»; art. 3, comma 3, lettera a): «a) l'affidabilita' dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;»; art. 3, comma 3, lettera b): «b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;»; art. 3, comma 3, lettera c): «c) gli obiettivi di capacita' di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;»; art. 3, comma 3, lettera d): «d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonche' alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;»; art. 3, comma 3, lettera e): «e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacita' dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;»; art. 3, comma 3, lettera f): «f) gli orientamenti sulle modalita' realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;»; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: «impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»; art. 3, comma 3, lettera h): «h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;»; art. 3, comma 3, lettera i): «i) la capacita' di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;»; art. 3, comma 3, lettera l): «1) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.»; l'intero Titolo II, rubricato «Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti», contenente gli articoli da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: «della disattivazione»; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: «riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita' di cui all'art. 27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed»; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: «, calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo»; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: «, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti»; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: «e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9»; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: «, comma 2»; art. 27 comma 10, limitatamente alle parole: «Si applica quanto previsto dall'art. 12»; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: «riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate da norme precedenti»; art. 30, comma 2: «2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e' posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto, del volume complessivo e del contenuto di radioattivita'. Tale contributo e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4.»; art. 30, comma 3: «3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita' gia' esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, cosi' come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.»; l'intero Titolo IV, rubricato «Campagna di informazione», contenente gli articoli 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: «1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.». I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi' 13 giugno 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale. (11A04208) (GU n. 77 del 4-4-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - lª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»; Vista l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione del l° febbraio 2011, depositata in segreteria il 2 febbraio 2011, con la quale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 39 della citata legge n. 332 del 1970 - come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 16-17 maggio 1978 - e' stato ritenuto che il predetto referendum, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 13-25 gennaio 2011, pur a fronte della caducazione parziale per dichiarata illegittimita' costituzionale di alcune norme e degli interventi additivi e interpretativi su altre norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, debba essere comunque effettuato sulla normativa risultante e che il relativo quesito referendario debba solo essere riformulato, nei sensi di cui al dispositivo del presente decreto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; E m a n a il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi' 13 giugno 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. (11A04209) (GU n. 77 del 4-4-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 12 gennaio 2011, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 5 del 28 gennaio 2011, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della norma, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, del comma I dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; E m a n a il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito». I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi' 13 giugno 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia

Ciclomotori: Min. Trasporti, fissate scadenze per ritargatura


Targhe anche per i motorini in circolazione prima del 2006
Per poter circolare i proprietari di motorini, già immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica, devono richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione.

Gazzetta Ufficiale N. 76 del 2 Aprile 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2011
Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori. (11A04290)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada», e successive modifiche ed
integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120,
recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale ha
esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneita'
tecnica l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e
della targa di cui al citato art. 97 del decreto legislativo n. 285
del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010,
il quale fissa in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il
predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione
amministrativa ivi prevista;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze
dilazionate che consentano, nel rispetto del predetto termine ultimo,
la razionalizzazione della sequenza temporale delle richieste degli
interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente
da parte degli uffici competenti;
Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il
Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro ha
autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;

Decreta:

Art. 1

1. I proprietari di ciclomotori, gia' immessi in circolazione
anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione
tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneita'
tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare
richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e
3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del
certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel
rispetto dei seguenti termini:
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;
entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i
ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza
numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la
lettera «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2011

Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 342.
CICLOMOTORI: MIN.TRASPORTI, FISSATE SCADENZE PER RITARGATURA
ESCLUSI QUELLI IN CIRCOLAZIONE DOPO IL 14 LUGLIO 2006
(ANSA) - ROMA, 5 APR - Sono state individuate le scadenze per
le operazioni di 'ritargatura' dei ciclomotori immessi in
circolazione prima del 14 luglio 2006. Lo rende noto la
Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero dei
Trasporti.
Il ddl sulla sicurezza stradale (legge 29 luglio 2010 n. 120)
- precisa la nota - ha prescritto infatti che, entro il 13
febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di
identificazione (targhino) e certificato di idoneita' tecnica
debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle
targhe e del certificato di circolazione previsti dall'art.97
del codice della strada, demandando a tal fine al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'adozione, con proprio decreto,
di apposito calendario. Sono esclusi dall'obbligo di ritargatura
i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 2 aprile 2011 e' stato
pubblicato il decreto, datato 2 febbraio 2011, che ha cosi'
individuato le scadenze per le operazioni di 'ritargatura':
1. entro il 1.o giugno 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per '0', '1', e '2';
2. entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per '3', '4', e '5';
3. entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per '6', '7', e '8';
4. entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12
febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di
identificazione la cui sequenza numerica inizia per '9' e la cui
sequenza alfanumerica inizia con la lettera 'A'.
Questi termini - precisa la nota - hanno carattere
ordinatorio: la sanzione pecuniaria prevista (da 389 a 1.559
euro) e' applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012
nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non
regolarizzati. (ANSA).

PVN
05-APR-11 16:58 NNNN
SICUREZZA STRADALE: FISSATE SCADENZE PER 'RITARGATURA' CICLOMOTORI =
MINISTERO INFRASTRUTTURE, ESCLUSI MEZZI IN CIRCOLAZIONE DOPO 14
LUGLIO 2006

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Sono state fissate le scadenze per le
operazioni di ritargatura dei ciclomotori, che interessano i mezzi
immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006. Lo comunica il
ministero delle Infrastrutture, ricordando che le legge 120 del 2010
prevedeva l'adozione da parte dei dicastero di un proprio decreto, con
il calendario delle scadenze per la ritargature dei veicoli. Sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 aprile, si legge in una nota, e' stato
pubblicato il decreto, relativo ai ciclomotori ancora muniti di
contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di
idoneita' tecnica che dovranno essere muniti, per poter circolare su
strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti
dall'art. 97 del codice della strada.

Le scadenze sono: entro il primo giugno 2011, per i ciclomotori
muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica
inizia per 0, 1 e 2; entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti
di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per
3, 4, e 5; entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per 6,
7 e 8; entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio
2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la
cui sequenza numerica inizia per 9 e la cui sequenza alfanumerica
inizia con la lettera A.

Nella nota di precisa che i termini indicati hanno carattere
ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista (da 389 euro a
1.559 euro) sara' applicabile solo a decorrere dal 13 febbraio 2012,
nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non
regolarizzati.

(Sec-Sim/Ct/Adnkronos)
05-APR-11 20:51

NNNN