Targhe anche per i motorini in circolazione prima del 2006 |
Per poter circolare i proprietari di motorini, già immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica, devono richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione. |
Gazzetta Ufficiale N. 76 del 2 Aprile 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 febbraio 2011
Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori. (11A04290)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada», e successive modifiche ed
integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120,
recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale ha
esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneita'
tecnica l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e
della targa di cui al citato art. 97 del decreto legislativo n. 285
del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010,
il quale fissa in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il
predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione
amministrativa ivi prevista;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze
dilazionate che consentano, nel rispetto del predetto termine ultimo,
la razionalizzazione della sequenza temporale delle richieste degli
interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente
da parte degli uffici competenti;
Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il
Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro ha
autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;
Decreta:
Art. 1
1. I proprietari di ciclomotori, gia' immessi in circolazione
anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione
tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneita'
tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare
richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e
3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del
certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel
rispetto dei seguenti termini:
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione
la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;
entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i
ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza
numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la
lettera «A».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 342.
ESCLUSI QUELLI IN CIRCOLAZIONE DOPO IL 14 LUGLIO 2006
(ANSA) - ROMA, 5 APR - Sono state individuate le scadenze per
le operazioni di 'ritargatura' dei ciclomotori immessi in
circolazione prima del 14 luglio 2006. Lo rende noto la
Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero dei
Trasporti.
Il ddl sulla sicurezza stradale (legge 29 luglio 2010 n. 120)
- precisa la nota - ha prescritto infatti che, entro il 13
febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di
identificazione (targhino) e certificato di idoneita' tecnica
debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle
targhe e del certificato di circolazione previsti dall'art.97
del codice della strada, demandando a tal fine al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'adozione, con proprio decreto,
di apposito calendario. Sono esclusi dall'obbligo di ritargatura
i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 2 aprile 2011 e' stato
pubblicato il decreto, datato 2 febbraio 2011, che ha cosi'
individuato le scadenze per le operazioni di 'ritargatura':
1. entro il 1.o giugno 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per '0', '1', e '2';
2. entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per '3', '4', e '5';
3. entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia
per '6', '7', e '8';
4. entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12
febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di
identificazione la cui sequenza numerica inizia per '9' e la cui
sequenza alfanumerica inizia con la lettera 'A'.
Questi termini - precisa la nota - hanno carattere
ordinatorio: la sanzione pecuniaria prevista (da 389 a 1.559
euro) e' applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012
nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non
regolarizzati. (ANSA).
PVN
05-APR-11 16:58 NNNN
SICUREZZA STRADALE: FISSATE SCADENZE PER 'RITARGATURA' CICLOMOTORI =
MINISTERO INFRASTRUTTURE, ESCLUSI MEZZI IN CIRCOLAZIONE DOPO 14
LUGLIO 2006
Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Sono state fissate le scadenze per le
operazioni di ritargatura dei ciclomotori, che interessano i mezzi
immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006. Lo comunica il
ministero delle Infrastrutture, ricordando che le legge 120 del 2010
prevedeva l'adozione da parte dei dicastero di un proprio decreto, con
il calendario delle scadenze per la ritargature dei veicoli. Sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 aprile, si legge in una nota, e' stato
pubblicato il decreto, relativo ai ciclomotori ancora muniti di
contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di
idoneita' tecnica che dovranno essere muniti, per poter circolare su
strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti
dall'art. 97 del codice della strada.
Le scadenze sono: entro il primo giugno 2011, per i ciclomotori
muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica
inizia per 0, 1 e 2; entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti
di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per
3, 4, e 5; entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per 6,
7 e 8; entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio
2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la
cui sequenza numerica inizia per 9 e la cui sequenza alfanumerica
inizia con la lettera A.
Nella nota di precisa che i termini indicati hanno carattere
ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista (da 389 euro a
1.559 euro) sara' applicabile solo a decorrere dal 13 febbraio 2012,
nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non
regolarizzati.
(Sec-Sim/Ct/Adnkronos)
05-APR-11 20:51
NNNN
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