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lunedì 13 settembre 2010

Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. (10A10880) (G.U. Serie Generale n. 210 del 8 settembre 2010)

Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica

CIRCOLARE 19 luglio 2010, n.8

Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. (10A10880) (G.U. Serie Generale n. 210 del 8 settembre 2010)
Alle Amministrazioni  pubbliche  di 
cui  all'art.  1,  comma   2,   del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
                             IL MINISTRO 
           per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
  Come noto, uno degli obiettivi perseguiti dall'inizio  del  mandato
e' stato quello della riduzione del fenomeno  dell'assenteismo  nelle
pubbliche amministrazioni, ricercato sia attraverso l'introduzione di
misure normative sia  mediante  la  diffusione  della  cultura  della
trasparenza, finalizzata ad evidenziare buone e cattive prassi. 
  . Nel corso del secondo anno, fino  al  mese  di  giugno  2010,  le
assenze registrano, rispetto ai valori prevalenti prima  dell'entrata
in vigore della norma, una riduzione media dei giorni di assenza  per
malattia pro-capite del 31,1%  . 
  E' utile richiamare innanzi tutto le indicazioni  gia'  fornite  in
passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7  e  8
del 2008 e 7 del 2009, facendo presente  che  la  loro  lettura  deve
tener  conto  della  normativa  successivamente  intervenuta  e,   in
particolare, del decreto  ministeriale  18  dicembre  2009,  n.  206,
recante «Determinazione delle fasce orarie  di  reperibilita'  per  i
pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.».  L'entrata  in
vigore di tale decreto rende peraltro superata la circolare n. 1  del
2009, relativa alle  fasce  orarie  di  reperibilita'  per  i  malati
oncologici,  salve  le   indicazioni   sull'utilizzo   di   modalita'
flessibili di lavoro  da  favorire  nel  caso  in  cui  ricorrano  le
patologie che richiedono terapie salvavita.  Infatti,  l'art.  2  del
decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione dall'obbligo di
reperibilita' le assenze eziologicamente riconducibili  a  «patologie
gravi che richiedono terapie salvavita.». 
  Piu' recentemente, con la circolare n. 5 del 2010 sono  stati  dati
indirizzi sullo specifico tema della  responsabilita'  connessa  alla
violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul  rilascio  di
certificati con particolare riguardo ai medici e con la circolare  n.
1 DFP-DDI sono state diramante le indicazioni per l'avvio del sistema
di trasmissione telematica dei certificati. 
  Alcuni chiarimenti sono  stati  forniti,  inoltre,  nell'ambito  di
pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito  internet  del
Dipartimento, sezione pareri e note  circolari.  In  particolare,  si
segnalano i pareri n. 53 del 2008 relativo al post ricovero, n. 1 del
2009 sull'individuazione di alcune voci ai  fini  della  decurtazione
del trattamento economico previsto  per  il  personale  del  comparto
regioni - enti locali,  n.  2  del  2010  sull'obbligatorieta'  delle
visite  fiscali  in  caso  di  esenzione  dalla   reperibilita'   del
dipendente. 
  Considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni  e  dai
dipendenti interessati, si ritiene opportuno richiamare  l'attenzione
su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina. 
  Si raccomanda alle  amministrazioni  l'osservanza  dell'obbligo  di
attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per  malattia,
secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8  del
2008. 
  E' utile ricordare che per talune ipotesi e' stato  previsto  dalle
norme un regime di maggior  favore.  Infatti,  l'art.  71,  comma  1,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112  del  2008  stabilisce  che
«Resta fermo il trattamento piu'  favorevole  eventualmente  previsto
dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore  per
le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa  di
servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per
le  assenze  relative  a  patologie  gravi  che  richiedano   terapie
salvavita.».  Nel  sottolineare  la  volonta'  del   legislatore   di
salvaguardare situazioni particolari e delicate, si  segnala  che  il
regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL  di  riferimento.  Dai
vigenti contratti si evince in generale  l'esclusione  delle  assenze
riconducibili a queste cause dalla decurtazione  e  dal  computo  dei
giorni dal  periodo  di  comporto,  in  qualche  caso  salvaguardando
espressamente pure «i  giorni  di  assenza  dovuti  alle  conseguenze
certificate delle terapie» (cfr.: CCNL comparto scuola  29  settembre
2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo anche  in  questa  sede  quanto
gia' detto a  proposito  dell'esenzione  dalla  reperibilita'  (cfr.:
parere n. 2 del 2010) ai fini dell'applicazione del regime di maggior
favore e,  cioe',  il  dovere  dell'amministrazione  di  esentare  il
dipendente dalla decurtazione solo  se  per  lo  stesso  sussiste  la
relativa documentazione medica a supporto. 
  Si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 71  menzionato,  nel  quale
era contenuta una disciplina speciale di deroga per il personale  del
comparto sicurezza e difesa in relazione alle malattie conseguenti  a
lesioni riportate in attivita' operative ed  addestrative,  e'  stato
sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in  legge  n.
102 del 2009.  La  novella  riguarda,  oltre  che  il  personale  del
comparto sicurezza e difesa, anche il personale del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco. La norma attualmente prevede che  «A  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  limitatamente
alle assenze per malattia  di  cui  al  comma  1  del  personale  del
comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale
dei vigili  del  fuoco,  gli  emolumenti  di  carattere  continuativo
correlati allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
impiego di tale personale sono equiparati  al  trattamento  economico
fondamentale.». 
  Per quanto riguarda le voci  retributive  da  considerare  ai  fini
della decurtazione, considerati  i  quesiti  pervenuti  relativamente
alla retribuzione di risultato  dei  dirigenti,  si  precisa  che  la
stessa non e'  soggetta  a  decurtazione.  Essa  infatti  costituisce
l'emolumento volto  a  remunerare  l'effettivo  raggiungimento  degli
obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in
esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva
non puo' essere assimilata ad un'indennita' giornaliera, legata  alla
presenza in servizio, poiche'  viene  corrisposta  solo  se  e  nella
misura  in  cui  gli  obiettivi  assegnati  risultino  conseguiti   e
l'attivita'  svolta  risulti   valutabile   a   tal   fine.   Analogo
ragionamento vale per le voci corrispondenti previste  anche  per  le
altre categorie di personale, compreso il  personale  ad  ordinamento
pubblicistico, aventi la medesima natura. 
  Infine, si  richiama  ancora  una  volta  l'attenzione  sul  regime
sanzionatorio vigente per le  ipotesi  di  mancata  osservanza  della
normativa in materia di assenza per malattia  gia'  illustrato  nelle
precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010. 
    Roma, 19 luglio 2010 
 
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                  Brunetta            
 

  

 Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima  e'  riferita
 al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad  esclusione  dei
 comparti scuola, universita' e sicurezza 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 384

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