Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica
CIRCOLARE 19 luglio 2010, n.8
Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. (10A10880) (G.U. Serie Generale n. 210 del 8 settembre 2010)
Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
IL MINISTRO
per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Come noto, uno degli obiettivi perseguiti dall'inizio del mandato
e' stato quello della riduzione del fenomeno dell'assenteismo nelle
pubbliche amministrazioni, ricercato sia attraverso l'introduzione di
misure normative sia mediante la diffusione della cultura della
trasparenza, finalizzata ad evidenziare buone e cattive prassi.
. Nel corso del secondo anno, fino al mese di giugno 2010, le
assenze registrano, rispetto ai valori prevalenti prima dell'entrata
in vigore della norma, una riduzione media dei giorni di assenza per
malattia pro-capite del 31,1% .
E' utile richiamare innanzi tutto le indicazioni gia' fornite in
passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7 e 8
del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve
tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in
particolare, del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206,
recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i
pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.». L'entrata in
vigore di tale decreto rende peraltro superata la circolare n. 1 del
2009, relativa alle fasce orarie di reperibilita' per i malati
oncologici, salve le indicazioni sull'utilizzo di modalita'
flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le
patologie che richiedono terapie salvavita. Infatti, l'art. 2 del
decreto ministeriale prevede tra i casi di esclusione dall'obbligo di
reperibilita' le assenze eziologicamente riconducibili a «patologie
gravi che richiedono terapie salvavita.».
Piu' recentemente, con la circolare n. 5 del 2010 sono stati dati
indirizzi sullo specifico tema della responsabilita' connessa alla
violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio di
certificati con particolare riguardo ai medici e con la circolare n.
1 DFP-DDI sono state diramante le indicazioni per l'avvio del sistema
di trasmissione telematica dei certificati.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti, inoltre, nell'ambito di
pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet del
Dipartimento, sezione pareri e note circolari. In particolare, si
segnalano i pareri n. 53 del 2008 relativo al post ricovero, n. 1 del
2009 sull'individuazione di alcune voci ai fini della decurtazione
del trattamento economico previsto per il personale del comparto
regioni - enti locali, n. 2 del 2010 sull'obbligatorieta' delle
visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilita' del
dipendente.
Considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai
dipendenti interessati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione
su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina.
Si raccomanda alle amministrazioni l'osservanza dell'obbligo di
attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia,
secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8 del
2008.
E' utile ricordare che per talune ipotesi e' stato previsto dalle
norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art. 71, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che
«Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto
dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per
le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di
servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per
le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita.». Nel sottolineare la volonta' del legislatore di
salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il
regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Dai
vigenti contratti si evince in generale l'esclusione delle assenze
riconducibili a queste cause dalla decurtazione e dal computo dei
giorni dal periodo di comporto, in qualche caso salvaguardando
espressamente pure «i giorni di assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie» (cfr.: CCNL comparto scuola 29 settembre
2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo anche in questa sede quanto
gia' detto a proposito dell'esenzione dalla reperibilita' (cfr.:
parere n. 2 del 2010) ai fini dell'applicazione del regime di maggior
favore e, cioe', il dovere dell'amministrazione di esentare il
dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso sussiste la
relativa documentazione medica a supporto.
Si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 71 menzionato, nel quale
era contenuta una disciplina speciale di deroga per il personale del
comparto sicurezza e difesa in relazione alle malattie conseguenti a
lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative, e' stato
sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n.
102 del 2009. La novella riguarda, oltre che il personale del
comparto sicurezza e difesa, anche il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. La norma attualmente prevede che «A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente
alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo
correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico
fondamentale.».
Per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini
della decurtazione, considerati i quesiti pervenuti relativamente
alla retribuzione di risultato dei dirigenti, si precisa che la
stessa non e' soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce
l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli
obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in
esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva
non puo' essere assimilata ad un'indennita' giornaliera, legata alla
presenza in servizio, poiche' viene corrisposta solo se e nella
misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e
l'attivita' svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo
ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le
altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento
pubblicistico, aventi la medesima natura.
Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime
sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della
normativa in materia di assenza per malattia gia' illustrato nelle
precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.
Roma, 19 luglio 2010
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Dal resoconto sul monitoraggio risulta che la stima e' riferita
al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei
comparti scuola, universita' e sicurezza
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 384
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