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domenica 7 novembre 2010

Nuove regole per la detenzione di armi da parte dei privati cittadini



In attuazione della delega contenuta nella Legge 7 agosto 2009, n. 88, recante 'Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee', il Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 ha approvato il D.Lgs di recepimento della direttiva 2008/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Il decreto mira a conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi sul mercato interno con quelle di protezione della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, in coerenza con i principi ispiratori della normativa comunitaria. Per esercitare l'attività di intermediario nel settore delle armi è richiesta un’apposita licenza rilasciata dal Prefetto, valida per tre anni. Ogni operatore autorizzato deve comunicare ogni anno all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della licenza. L'armaiolo è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e conservato per un periodo di 50 anni. Gli armaioli devono comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Dall'applicazione del presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore il 1 luglio 2011, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: Governo 
 

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