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venerdì 25 marzo 2011

Cassazione"...Rischio radiologico e indennità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE LAVORO 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere
Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA "I.C.P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in --
Fatto

Con sentenza in data 18.10/4.12.2006 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 12.12.2003, impugnata dall'Azienda Ospedaliera I.C.P. (di seguito l'Azienda), dichiarava non dovuta agli appellati -- l'indennità di rischio radiologico per i periodi in cui gli stessi non avevano effettuato turni in sala operatoria e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, che aveva accolto la domanda proposta dai restanti appellati ai fini del riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico dal luglio 1998.
Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti degli accertamenti tecnici disposti nel corso dell'istruttoria confermavano, attraverso l'analisi degli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, che sussisteva per gli appellati il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti , per essere l'esercizio delle loro mansioni nè occasionale, nè temporaneo, e, comunque, non minore per continuità ed intensità di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Azienda ospedaliera con cinque motivi.
 
Resistono con controricorso gli intimati indicati in epigrafe.
 
Hanno proposto, altresì, ricorso incidentale
Hanno depositato memorie l'Azienda Ospedaliera,


Diritto

 
1. Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'Azienda lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 della L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 6 della L. n. 724 del 1994, art. 5 dell'art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000 osservando che, sulla base della normativa di settore e pur a seguito della trasformazione dell'indennità di rischio radiologico in "indennità professionale correlata a specifiche funzioni", presupposto per il riconoscimento al personale diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica è non la qualifica rivestita, ma la continuità (abitualità e permanenza) della esposizione al rischio radiologico.
 
Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, l'Azienda prospetta violazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 e del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, nonchè vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente omesso qualsiasi riferimento alla commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58, preposta all'individuazione del personale soggetto a rischio radiologico, ed ai criteri dalla stessa elaborati.
 
Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 e al D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 68) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.,n. 5) rilevando che la corte di merito aveva in definitiva assunto come presupposto giustificativo della corresponsione dell'indennità la violazione di un obbligo di legge, avendo il ctu dato atto che i chirurgi ortopedici "non sempre indossa(va)no, al di sotto del camice sterile, il grembiule protettivo anti X".
 
Con il quinto motivo, infine, l'Azienda deduce ancora vizio di motivazione non avendo i giudici di merito in alcun modo spiegato per quale ragione gli intimati, che, sotto il vigore del D.P.R. n. 185 del 1964, erano ricompresi fra le persone che per motivi di lavoro si trovavano occasionalmente nella zona controllata e, pertanto, percepivano l'indennità di rischio in misura ridottaci sensi della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 3, dovevano considerarsi per il periodo successivo esposti in maniera continuativa al rischio radiologico.
 
2. Con il ricorso incidentale T.G.M. lamenta violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso il diritto a percepire l'indennità per i periodi in cui la stessa non aveva effettuato turni in sala operatoria, sebbene nessuna certezza fosse stata acquisita in ordine ai relativi fatti, ed ancora violazione dell'art. 345 c.p.c., per essere la domanda nuova, per ampliamento del petitum, e dell'art. 414 c.p.c., per genericità ed indeterminatezza del relativo contenuto.
 
3. Con cinque motivi, invece, d.S. lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver la corte valutato le ragioni dell'assenza della stessa dalla "zona controllata" (ragioni riferibili al mobbing nei suoi confronti perpetrato dai colleghi di lavoro e dal responsabile della struttura); ed ancora violazione dell'art. 2049 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), dovendosi il datore di lavoro riconoscere, comunque, responsabile dei fatti illeciti posti in essere dai propri dipendenti; violazione dell'art. 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere la corte territoriale valutato il concorso del fatto colposo dell'Azienda; violazione dell'art. 2087 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la corte di merito riscontrato alcuna responsabilità del datore di lavoro nella mancata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale della dipendente, che, se non fosse stata vittima di comportamenti illeciti, avrebbe avuto accesso alla sala operatoria e avrebbe percepito la relativa indennità; ed infine vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla (parziale) compensazione delle spese di lite.
 
4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
 
5.1 primi due motivi del ricorso principale sono infondati.

5.1 Giova, al riguardo, premettere, con riferimento al quadro normativo qui rilevante, che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (nel dettare "Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") ha previsto, all'art. 1, "1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968 n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988"; 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, art. 58, comma 4 ...".
Successivamente la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460 art. 1, commi 2 e 3:
dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni".

La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, ha, infine, fatto salva, in attesa della sua trasformazione in indennità professionale, l'indennità di rischio radiologico nella sua misura piena, stabilendo che "a partire dall'1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata" (comma 1), e che "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 comma 2" (comma 4).
 
L'art. 29 del CCNL del 10.2.2004, integrativo del CCNL dell'8.6.2000, nel trasformare l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, ha, quindi, previsto che "1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a Euro 103,29). 2 Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3 L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni ...".
5.2 In tal contesto, deve essere, quindi, rammentato come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 e 3, agli artt. 3, 97 e 32 Cost., abbia offerto di tale normativa una lettura costituzionalmente adeguata, precisando che "la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta dall'art. 1 con riferimento alle altre categorie del personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di prestazioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata". "Si tratta di posizioni (ha soggiunto la Corte) del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello un'indennità legata non alla qualifica rivestita, bensì al tipo di esposizione al rischio radiologico, laddove la corte territoriale, lungi dall'assegnare rilievo alla continuità dell'esposizione al rischio, avrebbe dato rilievo solo alla prima condizione.

Non si può, tuttavia, non osservare che i giudici di merito, nel delibare la fondatezza della domanda, hanno preso in esame, sulla base degli accertamenti tecnici espletati nel corso dell'istruttoria, gli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, accertando che, in forza della mansioni concretamente espletate, gli stessi si trovano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non è inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Tale accertamento è stato congruamente motivato, sia dal punto di vista logico, che fattuale, correttamente osservandosi che il concetto di continuità, contrapponendosi a quello di temporaneità ed occasionalità, non può che essere inteso in senso relativo, e cioè con riferimento al genere di pratiche cliniche in cui è normalmente coinvolto il lavoratore, e che per i chirurghi esso si manifesta come rischio professionale connaturato alle mansioni, nel senso che essi non possono svolgerle senza esporsi a rischio, con una intensità di esposizione tale da superare il limite previsto dalla legge per i lavoratori non esposti.
Ed, al riguardo, si è, fra l'altro, osservato (richiamando le indagini tecniche acquisite) che i chirurghi, a differenza dei medici e tecnici radiologici, hanno necessità di U osservare direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo l'esame anche a causa dell'obsolescenza dei materiali, e che gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione , nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. Ne deriva che la sentenza impugnata, lungi dal ricollegare il diritto all'indennità alla mera qualifica rivestita, si è attenuta al principio, che in questa sede va ribadito, per cui la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non occasionale, nè temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto,indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali condizioni ed il relativo accertamento, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità.

6. Il terzo motivo è inammissibile per mancata osservanza dell'art. 366 bis c.p.c..
Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica.
Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.
Il quesito posto dall'azienda ricorrente ("Dica la Corte Suprema di Cassazione se, sulla base della normativa che disciplina il diritto alla percezione dell'indennità di rischio radiologico, alla commissione di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, comma 4, spetti o meno il compito di individuare il personale, diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica, avente diritto all'indennità di rischio radiologico esposto con continuità al rischio radiologico") non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto tautologico e generico, ed inidoneo, quindi, ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

7. Infondato è, invece, il quarto motivo. La sentenza impugnata, non solo non ha riconosciuto quale presupposto della corresponsione dell'indennità la violazione, da parte dei medici chirurghi, di obblighi protezionali di legge, ma ha, anzi, per come si è già detto, adeguatamente motivato circa le condizioni di lavoro di tali dipendenti, in particolare sulle ragioni per cui gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione, nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.
 
8. L'ultimo motivo, infine, resta assorbito nel rigetto delle censure svolte nei primi due mezzi di ricorso e nel conseguente riconoscimento delle condizioni per una esposizione qualificata al rischio radiologico.
 
9. Non meritevoli di accoglimento sono anche i primi quattro motivi del ricorso incidentale proposto da T.S., che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Se si considera, infatti, che, per come ha precisato lo stesso giudice delle leggi, l'indennità in questione non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione, corretta appare la decisione della corte territoriale che ha escluso che la stessa sia dovuta allorchè venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo.
Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Del tutto irrilevante è, pertanto, che la ricorrente lamenti di non aver potuto avere accesso alla sala operatoria a causa del comportamento illecito del responsabile della struttura e dei colleghi di lavoro, dal momento che, essendo venute meno, pur in tal caso, le condizioni di rischio che sole giustificano l'erogazione dell'indennità, il diritto alla stessa non può rinvenire titolo nelle specifiche e tipiche finalità di prevenzione che la legittimano e ne qualificano la struttura normativa. E, del resto, ove pure si ritenesse che l'indennità in questione abbia una finalità risarcitoria, si dovrebbe, in ogni caso, valutare che, per presupporre la stessa l'esistenza di un danno effettivo (e cioè, l'esistenza di una situazione di rischio reale e concreta, per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa), ove tale danno mancasse, farebbe, in ogni caso, difetto la necessaria relazione causale fra la causa illecita prospettata (mobbing) e l'evento di danno.
 
9.1 Egualmente infondata appare la censura relativa alla (parziale) compensazione delle spese.
Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1 lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l'adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr. SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la corte territoriale ha giustificato la statuizione di compensazione facendo riferimento alle difficoltà di accertamento dell'esposizione al rischio connesse alla peculiare posizione dei medici chirurghi; motivazione che, in quanto nè illogica, nè palesemente erronea, si sottrae ad alcuna censura in questa sede di legittimità. 10.
Meritevole di accoglimento è, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto da T.G.M..
 
A ragione, infatti, la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha temporalmente delimitato il periodo in cui alla stessa non compete il diritto all'indennità, non avendo in alcun modo specificato i "significativi periodi di tempo" di mancata esposizione al rischio per la sospensione degli interventi chirurgici che, sulla base delle risultanze istruttorie, risultano obiettivamente riscontrabili. Sicchè deve ritenersi, in definitiva, che non esiste al processo alcuna certezza in ordine a tali fatti.
Per tal capo il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:
"L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo".
Va, invece, esclusa la fondatezza delle ulteriori censure, in quanto non ritualmente documentata l'asserita novità della domanda, in contrasto col principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, nè, comunque, apparendo generico ed indeterminato il suo contenuto, avuto riguardo alla evidente funzione riduttiva della pretesa creditoria della lavoratrice perseguita con l'istanza.
 
11. Le spese del ricorso principale seguono la soccombenza dell'Azienda ricorrente; mentre, in considerazione dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensarle fra la stessa e D.S..

P.Q.M.
 
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale di D.S., accoglie il ricorso incidentale di T.G.M. nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese fra la T. e l'azienda alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione; compensa le spese del presente giudizio fra l'Azienda ricorrente e D.S.; condanna l'Azienda al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese del presente giudizio, che liquida per R.V. in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari di avvocato,oltre ad accessori di legge, e per gli altri in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro 5000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

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