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mercoledì 23 gennaio 2019
N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2018 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino di caccia - Annotazione del numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. - Legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), art. 2. (GU n.4 del 23-1-2019 )
N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2018
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 dicembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino di caccia -
Annotazione del numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria
dopo gli abbattimenti accertati.
- Legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attivita' venatoria" e disposizioni urgenti sulla
pianificazione faunistico-venatoria), art. 2.
(GU n.4 del 23-1-2019 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Marche, in persona del suo presidente pro
tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale della Regione Marche n. 44 del 7
novembre 2018, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio
1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita'
venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione
faunistico-venatoria», pubblicata nel B.U.R. n. 96 del 7 novembre
2018, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre
2018.
Fatto
La legge regionale in epigrafe indicata dispone, all'art. 2: «1.
Dopo il comma 5 dell'art. 29 della L.R. n. 7/1995 e' inserito il
seguente:
"5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli
appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di
selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.».
Per effetto della novella introdotta dall'art. 2 sopra citato, il
testo dell'art. 29 legge regionale n. 7/1995 risulta il seguente:
«Art. 29 (Tesserino di caccia). - 1. I titolari di licenza di
caccia che esercitano l'attivita' venatoria sul territorio regionale
devono essere in possesso di apposito tesserino.
2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve
indicare:
a) le generalita' del titolare;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra
quelle previste dall'art. 27, comma 3;
c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;
d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio
regionale.
3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in
altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal
tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.
4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in
conformita' a quanto previsto dal calendario venatoria e' predisposto
dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di
caccia ed e' valido per una sola stagione venatoria.
5. Il tesserino e' personale; non puo' essere rilasciato piu' di
un tesserino intestato alla stessa persona.
5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli
appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di
selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.
6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del
tesserino, il comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa
esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli
organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve
essere ritirato.
7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della
Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la
caccia nel territorio della regione, la giunta regionale provvede a
trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia
di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
8. Entro il 15 marzo di ogni anno i comuni trasmettono alla
giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e
all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.
8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione
venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o
tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia.
L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di
caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla
struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR
l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria,
dei tesserini di caccia, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta
regionale.
8-ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il
termine di cui al comma 8-bis, e' applicata una sanzione pari ad euro
50,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC
trasmette alla regione l'elenco dei cacciatori inadempienti.
8-quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di
ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello
stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC. Le modalita'
relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione
agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'art.
27-bis, comma 2.».
L'art. 2 della legge regionale n. 44/2018 e' illegittimo per
contrasto con i precetti di cui all'art. 117, comma 1 e comma 2,
lettera s) della Costituzione, per le seguenti ragioni in
Diritto
1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.
La normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di
prelievo venatorio e' recata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n.
157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatoria».
La Corte costituzionale considera la disciplina ivi contenuta, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., quale nucleo
minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve
essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte cost. n.
233/2010).
La giurisprudenza della Corte costituzionale, ha, altresi',
affermato il principio per cui «spetta allo Stato, nell'esercizio
della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di
tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate
dalle regioni, nell'esercizio della loro potesta' legislativa in
materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento
del livello di tutela» (tra le tante, sentenze n. 303 del 2103, n.
278, n. 116 e n. 106 del 2012).
Cio' posto, si deve qui rammentare che l'art. 12, comma 12-bis
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' stato introdotto dall'art. 31
della legge 7 luglio 2016, n. 122 in relazione al Caso EU pilot
6955/14/ENVI; tale disposizione nazionale, risolvendo le criticita'
sollevate dalla Commissione europea nel suddetto caso, prevede:
«12-bis, La fauna selvatica stanziate e migratoria abbattuta deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito
dopo l'abbattimento».
La norma nazionale, prevedendo l'annotazione sul tesserino
venatorio subito dopo l'abbattimento, ha come scopo quello di fornire
un dato reale sul prelievo venatorio la cui violazione comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 31,
comma 1, lettera i) della legge n. 157 del 1992.
La disposizione regionale che con il presente atto si impugna, si
pone innanzi tutto in contrasto con la norma nazionale, in quanto vi
deroga, e non gia' per introdurre un regime di maggior tutela, bensi'
determinando un abbassamento del livello di protezione dell'ambiente
e dell'ecosistema.
Infatti, l'art 2 della legge regionale n. 44/2018 ha inserito
nell'art. 29 della legge regionale n. 7/1995, dopo il comma 5, il
comma 5-bis, prevedendo: «Il cacciatore deve annotare, negli appositi
spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina
stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».
La norma regionale, intesa nel senso che i capi non debbano
essere necessariamente annotati «subito dopo l'abbattimento», si pone
in contrasto con la norma statale interposta e - dunque - con l'art.
117, comma 2, lettera s) Cost., invadendo illegittimamente la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, ed introducendo una deroga alla
legge nazionale che riduce il livello di tutela della fauna
selvatica.
Per effetto dell'applicazione della disposizione regionale in
esame potrebbero, invero, non venire riportati sul tesserino
venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli per
cui, anche se abbattuti, particolari condizioni di tempo, luce e
sparo ne impediscano il recupero. Situazioni e condotte - quelle
appena descritte - che sarebbero peraltro difficilmente sanzionabili
nella prassi.
2. Violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.
La norma qui censurata, inoltre, modificando una legge dello
Stato introdotta allo scopo di superare le criticita' oggetto del
caso EU pilot 6955/14/ENVI richiamato al punto che precede, ripropone
le illegittimita' riscontrate dalla Commissione europea, in
violazione del parametro costituzionale in rubrica, a mente del quale
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
Per tutte le suesposte ragioni l'art. 2 della legge regionale
Marche n. 44/2018 deve essere dichiarato incostituzionale.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 2 della legge della
Regione Marche n. 44/2018.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
21 dicembre 2018;
2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;
3. copia della legge regionale impugnata;
Con ogni salvezza.
Roma, 24 dicembre 2018
L'Avvocato dello Stato: Russo
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