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mercoledì 23 gennaio 2019

N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2018 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino di caccia - Annotazione del numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. - Legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), art. 2. (GU n.4 del 23-1-2019 )



N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 dicembre 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).

Caccia  -  Norme  della  Regione  Marche  -  Tesserino  di  caccia  -
  Annotazione del numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria
  dopo gli abbattimenti accertati.
- Legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44  (Modifiche  alla
  legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della
  fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e
  disciplina dell'attivita' venatoria" e disposizioni  urgenti  sulla
  pianificazione faunistico-venatoria), art. 2.
(GU n.4 del 23-1-2019 )
     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro la Regione Marche,  in  persona  del  suo  presidente  pro
tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale della Regione Marche n.  44  del  7
novembre 2018, recante «Modifiche  alla  legge  regionale  5  gennaio
1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica  e  per  la
tutela  dell'equilibrio  ambientale   e   disciplina   dell'attivita'
venatoria"    e    disposizioni    urgenti    sulla    pianificazione
faunistico-venatoria», pubblicata nel B.U.R. n.  96  del  7  novembre
2018, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre
2018.

                                Fatto

    La legge regionale in epigrafe indicata dispone, all'art. 2:  «1.
Dopo il comma 5 dell'art. 29 della L.R.  n.  7/1995  e'  inserito  il
seguente:
    "5-bis. Il cacciatore deve annotare  in  modo  indelebile,  negli
appositi  spazi  del  tesserino  personale,  il  numero  di  capi  di
selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.».
    Per effetto della novella introdotta dall'art. 2 sopra citato, il
testo dell'art. 29 legge regionale n. 7/1995 risulta il seguente:
    «Art. 29 (Tesserino di caccia). - 1. I  titolari  di  licenza  di
caccia che esercitano l'attivita' venatoria sul territorio  regionale
devono essere in possesso di apposito tesserino.
    2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza  e  deve
indicare:
        a) le generalita' del titolare;
        b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta  fra
quelle previste dall'art. 27, comma 3;
        c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;
        d) le specifiche norme stabilite con il calendario  venatorio
regionale.
    3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di  residenti  in
altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare  dal
tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.
    4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta  regionale  in
conformita' a quanto previsto dal calendario venatoria e' predisposto
dalla struttura organizzativa  regionale  competente  in  materia  di
caccia ed e' valido per una sola stagione venatoria.
    5. Il tesserino e' personale; non puo' essere rilasciato piu'  di
un tesserino intestato alla stessa persona.
    5-bis. Il cacciatore deve  annotare  in  modo  indelebile,  negli
appositi  spazi  del  tesserino  personale,  il  numero  di  capi  di
selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.
    6. In caso di deterioramento involontario o  di  smarrimento  del
tesserino, il comune di residenza ne rilascia  un  duplicato,  previa
esibizione di copia della denuncia  di  smarrimento  presentata  agli
organi di polizia o  del  vecchio  tesserino  deteriorato,  che  deve
essere ritirato.
    7.  Ai  fini  del  rilascio  del  tesserino  ai  cittadini  della
Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare  la
caccia nel territorio della regione, la giunta regionale  provvede  a
trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in  materia
di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
    8. Entro il 15 marzo di  ogni  anno  i  comuni  trasmettono  alla
giunta regionale il numero complessivo  dei  tesserini  rilasciati  e
all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.
    8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine  della  stagione
venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a  mezzo  posta  o
tramite le associazioni venatorie, all'ATC il  tesserino  di  caccia.
L'ATC rilascia apposita  ricevuta  di  riconsegna  del  tesserino  di
caccia. Entro  il  trenta  aprile  di  ogni  anno  l'ATC  invia  alla
struttura organizzativa competente in materia  di  caccia  e  all'OFR
l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione  venatoria,
dei tesserini di caccia, secondo le modalita' stabilite dalla  Giunta
regionale.
    8-ter. Al cacciatore che non riconsegna  il  tesserino  entro  il
termine di cui al comma 8-bis, e' applicata una sanzione pari ad euro
50,00. Ai  fini  dell'applicazione  della  sanzione  medesima,  l'ATC
trasmette alla regione l'elenco dei cacciatori inadempienti.
    8-quater. I cacciatori che praticano la caccia  di  selezione  di
ungulati sono  dotati  di  apposito  tesserino,  secondo  il  modello
stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato  dall'ATC.  Le  modalita'
relative alla riconsegna dei tesserini per  la  caccia  di  selezione
agli ungulati sono  disciplinate  dal  regolamento  di  cui  all'art.
27-bis, comma 2.».
    L'art. 2 della legge regionale  n.  44/2018  e'  illegittimo  per
contrasto con i precetti di cui all'art. 117,  comma  1  e  comma  2,
lettera s) della Costituzione, per le seguenti ragioni in

                               Diritto

1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.
    La normativa in materia di protezione della fauna selvatica e  di
prelievo venatorio e' recata dalla legge quadro 11 febbraio 1992,  n.
157, concernente «Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatoria».
    La Corte costituzionale considera la disciplina ivi contenuta, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  quale  nucleo
minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui  rispetto  deve
essere assicurato sull'intero territorio nazionale  (Corte  cost.  n.
233/2010).
    La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  ha,  altresi',
affermato il principio per cui  «spetta  allo  Stato,  nell'esercizio
della  potesta'  legislativa   esclusiva   in   materia   di   tutela
dell'ambiente e  dell'ecosistema,  prevista  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., stabilire standard  minimi  e  uniformi  di
tutela della fauna, ponendo  regole  che  possono  essere  modificate
dalle regioni, nell'esercizio  della  loro  potesta'  legislativa  in
materia di caccia, esclusivamente nella  direzione  dell'innalzamento
del livello di tutela» (tra le tante, sentenze n. 303  del  2103,  n.
278, n. 116 e n. 106 del 2012).
    Cio' posto, si deve qui rammentare che l'art.  12,  comma  12-bis
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' stato introdotto dall'art. 31
della legge 7 luglio 2016, n. 122  in  relazione  al  Caso  EU  pilot
6955/14/ENVI; tale disposizione nazionale, risolvendo  le  criticita'
sollevate dalla  Commissione  europea  nel  suddetto  caso,  prevede:
«12-bis, La fauna selvatica stanziate  e  migratoria  abbattuta  deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui  al  comma  12  subito
dopo l'abbattimento».
    La  norma  nazionale,  prevedendo  l'annotazione  sul   tesserino
venatorio subito dopo l'abbattimento, ha come scopo quello di fornire
un dato reale sul  prelievo  venatorio  la  cui  violazione  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa prevista  dall'art.  31,
comma 1, lettera i) della legge n. 157 del 1992.
    La disposizione regionale che con il presente atto si impugna, si
pone innanzi tutto in contrasto con la norma nazionale, in quanto  vi
deroga, e non gia' per introdurre un regime di maggior tutela, bensi'
determinando un abbassamento del livello di protezione  dell'ambiente
e dell'ecosistema.
    Infatti, l'art 2 della legge regionale  n.  44/2018  ha  inserito
nell'art. 29 della legge regionale n. 7/1995, dopo  il  comma  5,  il
comma 5-bis, prevedendo: «Il cacciatore deve annotare, negli appositi
spazi del tesserino  personale,  il  numero  di  capi  di  selvaggina
stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».
    La norma regionale, intesa nel  senso  che  i  capi  non  debbano
essere necessariamente annotati «subito dopo l'abbattimento», si pone
in contrasto con la norma statale interposta e - dunque - con  l'art.
117,  comma  2,  lettera  s)  Cost.,  invadendo  illegittimamente  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema,  ed  introducendo  una  deroga  alla
legge  nazionale  che  riduce  il  livello  di  tutela  della   fauna
selvatica.
    Per effetto dell'applicazione  della  disposizione  regionale  in
esame  potrebbero,  invero,  non  venire  riportati   sul   tesserino
venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti,  o  quelli  per
cui, anche se abbattuti, particolari  condizioni  di  tempo,  luce  e
sparo ne impediscano il recupero.  Situazioni  e  condotte  -  quelle
appena descritte - che sarebbero peraltro difficilmente  sanzionabili
nella prassi.
2. Violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.
    La norma qui censurata,  inoltre,  modificando  una  legge  dello
Stato introdotta allo scopo di superare  le  criticita'  oggetto  del
caso EU pilot 6955/14/ENVI richiamato al punto che precede, ripropone
le  illegittimita'  riscontrate   dalla   Commissione   europea,   in
violazione del parametro costituzionale in rubrica, a mente del quale
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle  Regioni
nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
    Per tutte le suesposte ragioni l'art.  2  della  legge  regionale
Marche n. 44/2018 deve essere dichiarato incostituzionale.

                               P.Q.M.

    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 2 della legge della
Regione Marche n. 44/2018.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
21 dicembre 2018;
        2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;
        3. copia della legge regionale impugnata;
    Con ogni salvezza.

        Roma, 24 dicembre 2018

                    L'Avvocato dello Stato: Russo

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