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sabato 28 dicembre 2024
Cassazione 2024- La Cassazione, con diverse pronunce, ha ribadito che la nomina di un soggetto delegato alla sicurezza sul lavoro non solleva mai del tutto il datore di lavoro dalla sua posizione di garanzia e dalla sua responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. La responsabilità del datore di lavoro è incontestabile e continua, anche se egli ha delegato compiti specifici in materia di sicurezza a un altro soggetto. Principio di garanzia del datore di lavoro Il datore di lavoro ha una posizione di garanzia verso i propri dipendenti, che implica un obbligo di prevenzione e protezione nei confronti di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). La responsabilità del datore di lavoro è di natura oggettiva, il che significa che, anche in presenza di una delega, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile se si verifica un incidente o un infortunio sul lavoro, se non ha adempiuto ai suoi obblighi di vigilanza e controllo. La nomina del delegato alla sicurezza Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nomina di un delegato alla sicurezza (come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o RSPP) è un atto che può sollevare il datore di lavoro da alcune responsabilità operative quotidiane riguardo alla gestione della sicurezza, ma non lo esonera completamente dalla responsabilità complessiva. In sostanza, il datore di lavoro resta sempre l’ultimo garante della sicurezza sul luogo di lavoro. La Cassazione ha evidenziato che, anche in presenza di un delegato, il datore di lavoro deve comunque esercitare una vigilanza adeguata sul rispetto delle normative di sicurezza. In particolare, egli deve essere in grado di monitorare e verificare che il delegato compia il suo lavoro in modo corretto e che le misure di sicurezza vengano rispettate in ogni momento. La posizione della Cassazione Ad esempio, nella sentenza Cass. Pen. n. 5060/2017, la Corte ha affermato che la nomina di un delegato alla sicurezza non solleva automaticamente il datore di lavoro dalla responsabilità per infortuni sul lavoro se emerge una negligenza o una mancata vigilanza nelle funzioni delegabili. In altre parole, la responsabilità per gli eventi dannosi che si verificano sul lavoro non può essere completamente trasferita al delegato, e il datore di lavoro continua a essere responsabile per la mancata adozione di misure preventive. Conclusioni La responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è mai totale delegabile a un altro soggetto. Sebbene egli possa delegare compiti specifici, come la gestione della sicurezza, resta comunque responsabile per il corretto funzionamento del sistema di sicurezza, e la sua responsabilità non viene meno nemmeno se ha nominato una persona delegata. La vigilanza e il controllo sulla sicurezza sono un obbligo continuo del datore di lavoro.
Tar 2024-Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha annullato un provvedimento che negava delle promozioni a un gruppo di carabinieri forestali, a seguito di una querela per molestie. Questa decisione evidenzia come le questioni relative a condotte personali non debbano influenzare le carriere professionali, a meno che non ci siano prove concrete di comportamenti illeciti che giustifichino tali provvedimenti. Il TAR ha sottolineato l'importanza di garantire un giusto processo e che le accuse devono essere supportate da evidenze prima di poter incidere sulle opportunità lavorative di un individuo. La sentenza potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche di gestione del personale all'interno delle forze armate e potrebbe anche stimolare una revisione delle procedure disciplinari in caso di accuse di molestie. Questa situazione solleva questioni importanti riguardo alla protezione dei diritti dei lavoratori, alla gestione delle accuse di molestie e al bilanciamento tra la sicurezza sul lavoro e il diritto alla carriera. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha accolto il ricorso presentato da una donna contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa. Questo ricorso riguardava la negazione delle promozioni all'interno del Corpo Forestale dei Carabinieri, e la decisione del TAR è stata influenzata anche dalla querela per molestie presentata dalla donna. La promozione che le era stata negata è stata ritenuta illegittima dal tribunale, che ha annullato il provvedimento in quanto probabilmente legato a discriminazioni o trattamenti inadeguati. Il TAR ha valutato il caso e ha ritenuto che ci fossero elementi sufficienti per considerare ingiusta la decisione di non promuovere la donna, ordinando di annullare il provvedimento del Comando Generale e del Ministero della Difesa. Questo accoglimento del ricorso potrebbe segnare un precedente importante nella tutela dei diritti dei membri delle forze armate, in particolare riguardo a casi di molestie o discriminazione sul posto di lavoro.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA DECRETO 15 dicembre 2023 Modifiche al decreto 25 ottobre 2016 recante la «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci». (23A06996) (GU Serie Generale n.300 del 27-12-2023)
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