DOMENICA 17 MAGGIO 2020 20.12.14
**FASE 2: DPCM, DA 3 GIUGNO OK A VIAGGI IN UE E GB, LIMITI PER ALTRI PAESI FINO AL 15** =
ADN0857 7 POL 0 ADN POL NAZ **FASE 2: DPCM, DA 3 GIUGNO OK A VIAGGI IN UE E GB, LIMITI PER ALTRI PAESI FINO AL 15** = Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Dal 3 giugno via libera ai viaggi in Ue, mentre, fino al 15 dello stesso mese rimangono limiti agli spostamenti in altri paesi. Si legge nel Dpcm firmato oggi dal premier Conte: "A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a)Stati membri dell'Unione Europea; b)Stati parte dell'accordo di Schengen; c)Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d)Andorra, Principato di Monaco; e)Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano". Dal 3 al 15 giugno 2020, prevede ancora il decreto, "restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". (Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-MAG-20 20:12 NNNN
**FASE 2: DPCM, DA 3 GIUGNO OK A VIAGGI IN UE E GB, LIMITI PER ALTRI PAESI FINO AL 15** =
ADN0857 7 POL 0 ADN POL NAZ **FASE 2: DPCM, DA 3 GIUGNO OK A VIAGGI IN UE E GB, LIMITI PER ALTRI PAESI FINO AL 15** = Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Dal 3 giugno via libera ai viaggi in Ue, mentre, fino al 15 dello stesso mese rimangono limiti agli spostamenti in altri paesi. Si legge nel Dpcm firmato oggi dal premier Conte: "A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a)Stati membri dell'Unione Europea; b)Stati parte dell'accordo di Schengen; c)Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d)Andorra, Principato di Monaco; e)Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano". Dal 3 al 15 giugno 2020, prevede ancora il decreto, "restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". (Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-MAG-20 20:12 NNNN
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