SABATO 02 GENNAIO 2021 14.02.07
Brexit,Consob:operatori GB in Italia solo con nuova autorizzazione
Brexit,Consob:operatori GB in Italia solo con nuova autorizzazione "Grazia" per intermediari fino al 30 giugno Roma, 2 gen. (askanews) - Dal 1 gennaio, dopo lo scadere del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avrà rilevanti implicazioni sulla prestazione dei servizi finanziari ai clienti europei da parte degli intermediari britannici. Questi ultimi non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e possono prestare servizi di investimento solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al vigente regime domestico per le imprese di paesi terzi. E' quanto precisa la Consob. Nel corso 2020, le autorità italiane ed europee hanno intensificato gli sforzi per limitare i possibili disagi per i clienti. La Consob ha più volte richiamato l'attenzione degli intermediari britannici a un'ordinata gestione delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit e, più recentemente, si è rivolta anche ai clienti di questi intermediari, invitandoli, tra l'altro, a verificare di avere ricevuto un'informazione adeguata. Per assicurare un'ordinata gestione di questo processo, il decreto-legge milleproroghe ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari aventi sede nel Regno Unito. In particolare, per evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di investimento e ridurre al minimo i disagi per i clienti, è stato previsto che le imprese di investimento e le banche del Regno Unito che hanno presentato, rispettivamente, alla Consob e alla Banca d'Italia un'istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano comunque continuare ad operare fino all'ottenimento dell'autorizzazione. (segue) Vis 20210102T140204Z
SABATO 02 GENNAIO 2021 14.03.18
Brexit, Consob: operatori GB in Italia solo con nuova... -2-
Brexit, Consob: operatori GB in Italia solo con nuova... -2- Roma, 2 gen. (askanews) - Durante questo "periodo di grazia", dal 1 gennaio 2021 fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021, questi intermediari non potranno stipulare nuovi contratti né modificare quelli esistenti; i clienti degli intermediari che operano con succursale saranno assistiti da un sistema di indennizzo italiano e potranno continuare ad accedere all'Arbitro per le controversie finanziarie. Per consentire agli investitori di conoscere quale sistema di indennizzo è responsabile della protezione dei loro risparmi, i prestatori di servizi di investimento del Regno Unito dovranno fornire ai propri clienti le informazioni previste dalla legge, il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 10 febbraio 2021. Il decreto prevede inoltre che, in caso di diniego dell'autorizzazione, gli intermediari devono cessare i servizi e le attività di investimento non autorizzati, secondo modalità e tempi tali da non recare pregiudizio ai clienti; dovranno, inoltre, porre in essere tutte le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Anche durante questo periodo saranno assicurate le tutele dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dei sistemi di indennizzo per gli investitori per gli intermediari britannici operanti in Italia con succursale. Il decreto impone inoltre ai prestatori di servizi di investimento britannici, in particolare se hanno usufruito del "periodo di grazia", di assicurare un'adeguata informativa ai clienti sugli effetti della Brexit. Si invitano comunque i clienti a prendere contatto direttamente con gli intermediari con cui intrattengono rapporti, specie qualora non abbiano ricevuto le necessarie informazioni, per ottenere tutte le indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere. Con riferimento agli intermediari del Regno Unito che cessano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in Italia (anche a seguito del diniego dell'autorizzazione), il decreto prevede la restituzione ai clienti delle disponibilità liquide, dei beni e degli strumenti finanziari di loro pertinenza, secondo le istruzioni fornite dai clienti stessi. E' dunque essenziale che i clienti forniscano tempestivamente istruzioni agli intermediari. Vis 20210102T140317Z
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