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domenica 17 gennaio 2021

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JEAN RICHARD DE LA TOUR presentate il 16 luglio 2020 (1) Causa C‑63/19 Commissione europea contro Repubblica italiana «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Legge regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Italia) – Contribuzione sugli acquisti di benzina e gasolio a favore dei residenti della regione interessata – Qualificazione di detta contribuzione – Esenzione o riduzione dell’accisa – Nozione di “rimborso totale o parziale” dell’imposta versata – Violazione degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE – Prova dell’inadempimento»

 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE


JEAN RICHARD DE LA TOUR


presentate il 16 luglio 2020 (1)


Causa C‑63/19


Commissione europea


contro


Repubblica italiana


«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Legge regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Italia) – Contribuzione sugli acquisti di benzina e gasolio a favore dei residenti della regione interessata – Qualificazione di detta contribuzione – Esenzione o riduzione dell’accisa – Nozione di “rimborso totale o parziale” dell’imposta versata – Violazione degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE – Prova dell’inadempimento»








I.      Introduzione


1.        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, applicando una riduzione delle aliquote di accisa, prevista dalla legislazione regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Italia), sulla benzina e il gasolio utilizzati come carburanti per motori in relazione alla vendita di tali prodotti ai residenti in detta regione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (2).


2.        La Commissione ritiene, essenzialmente, che il sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti introdotto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, avendo l’effetto di ridurre il livello di tassazione dei carburanti in detta regione, violi il principio del livello minimo ed unico di tassazione per prodotto e per uso su tutto il territorio della Repubblica italiana. Posto che la riduzione delle accise risultante da detto sistema non è stata autorizzata a livello dell’Unione, la Corte dovrebbe accertare il venir meno, da parte di detto Stato membro, agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96.


3.        Nelle presenti conclusioni, dopo aver ricordato che l’onere di fornire la prova dell’inadempimento grava sulla Commissione, illustrerò le ragioni per cui ritengo che il presente ricorso debba essere respinto.


II.    Contesto normativo


A.      Direttiva 2003/96


4.        I considerando da 2 a 5, 9, 13 e 15 della direttiva 2003/96 sono formulati come segue:


«(2)      L’assenza di disposizioni [dell’Unione] che assoggettino a tassazione minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.


(3)      Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche [dell’Unione] richiedono che siano fissati nell[’Unione] livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.


(4)      L’esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull’energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.


(5)      La fissazione di livelli minimi [dell’Unione] di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione.


(...)


(9)      Agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale.


(...)


(13)      La tassazione concorre a determinare i prezzi dei prodotti energetici e dell’elettricità.


(...)


(15)      In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è opportuno consentire l’applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione [dell’Unione] e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza».


5.        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva di cui trattasi, «[g]li Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente [a detta] direttiva».


6.        L’articolo 4 della direttiva 2003/96 dispone quanto segue:


«1.      I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.


2.      Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’[imposta sul valore aggiunto (IVA)]), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».


7.        L’articolo 6 della direttiva 2003/96 ha la seguente formulazione:


«Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva:


a)      direttamente, o


b)      attraverso un’aliquota d’imposta differenziata,


o


c)      rimborsando totalmente o in parte l’imposta versata».


8.        Secondo l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, in deroga alle disposizioni della stessa, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II. Previo esame da parte del Consiglio dell’Unione europea in base a una proposta della Commissione, l’autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell’allegato II.


9.        L’articolo 19 della direttiva di cui trattasi così dispone:


«1.      Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.


Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie.


La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l’altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche [dell’Unione] in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.


Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l’autorizzazione del provvedimento di cui trattasi.


2.      L’autorizzazione di cui al paragrafo 1, è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.


3.      La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica [dell’Unione] in materia di sanità, protezione dell’ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all’unanimità una decisione su tali proposte».


10.      L’allegato II alla direttiva 2003/96, dal titolo «Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall’imposizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1», prevedeva, a favore dell’Italia, una serie di riduzioni dei livelli di tassazione, tra cui, «una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa».


B.      Diritto italiano


11.      Conformemente all’articolo 5, punto 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale del 31 gennaio 1963 (3), nella versione applicabile alla controversia, detta regione ha potestà legislativa, in particolare, in materia di istituzione di tributi regionali previsti all’articolo 51 di detto statuto.


12.      Secondo l’articolo 49, punto 7 bis, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, spetta a detta regione il 29,75% del gettito dell’accisa sulle benzine e il 30,34% del gettito dell’accisa sul gasolio consumati in detta regione per uso autotrazione e riscosse nel suo territorio.


13.      L’articolo 51, quarto comma, lettera a), di detto statuto stabilisce che, nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione Friuli Venezia Giulia possa, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti, e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, e prevedere esenzioni dal pagamento o introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile.


14.      La legge regionale n. 14, Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo (4), dell’11 agosto 2010, come modificata (in prosieguo: la «legge regionale n. 14/2010»), al suo articolo 1, dal titolo «Finalità», prevede quanto segue:


«1.      La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada altresì volte alla riduzione dell’inquinamento ambientale. In particolare:


a)      dispone misure di sostegno per l’acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada;


b)      dispone incentivi per l’utilizzo di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili per la mobilità su strada;


c)      sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;


d)      favorisce l’ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale».


15.      Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 14/2010, recante il titolo «Definizioni»:


«1.      Ai fini della presente legge si intende per:


a)      “beneficiari”:


1)      le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l’acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;


(...)


b)      “mezzi”: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a).


(...)


f)      “POS”: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell’allegato A».


16.      L’articolo 3 di detta legge regionale, intitolato «Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti», così dispone:


«1.      L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.


2.      I contributi per l’acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.


3.      La misura dei contributi per l’acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) [(5),] e nei comuni individuati da [diverse decisioni della Commissione in materia di aiuti regionali].


4.      La misura dei contributi prevista al comma 2 e l’entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


4 bis.      La Giunta regionale, fermi restando gli equilibri complessivi del bilancio, per fronteggiare la straordinaria congiuntura economica, con propria deliberazione e con validità che non ecceda il 30 settembre 2012, può aumentare di un massimo di 10 centesimi al litro i contributi di cui al comma 3.


5.      I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.


5 bis.      Con le convenzioni di cui all’articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.


6.      Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l’entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.


7.      I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l’autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.


8.      A decorrere dal 1° gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.


9.      I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all’1 gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.


9 bis.       Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell’attuazione del presente articolo».


17.      L’articolo 4 della legge regionale n. 14/2010, dal titolo «Requisiti e modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione», prevede, ai suoi commi 1 e 3, che l’autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo sia rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (6) della provincia di residenza e che l’identificativo possa essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all’uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell’identificativo medesimo.


18.      L’articolo 5 della legge regionale di cui trattasi, recante il titolo «Modalità di erogazione elettronica», dispone quanto segue:


«1.      Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull’acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l’identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.


2.      Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall’identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l’ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.


3.      Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell’allegato B.


4.      Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.


5.      Il contributo calcolato, a eccezione del caso di cui all’articolo 3, comma 5 bis, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.


(...)».


19.      L’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale in questione, dal titolo «Modalità di erogazione non elettronica», stabilisce che è possibile attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l’acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e che, in tal caso, il beneficiario trasmette l’istanza alla Camera di commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.


20.      L’articolo 9 della legge regionale n. 14/2010, dal titolo «Erogazione del contributo», così recita:


«1.      Sono autorizzati all’erogazione del contributo per l’acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.


2.      I gestori non erogano il contributo sull’acquisto di carburante qualora l’identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.


3.      I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica (...) alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.


4.      Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell’Ufficio tecnico di finanza (UTF)».


21.      L’articolo 10 della legge regionale n. 14/2010, intitolato «Rimborsi attinenti alle contribuzioni», prevede, ai commi 1, 2 e 7, quanto segue:


«1.      L’Amministrazione regionale rimborsa ai gestori i contributi sull’acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale.


2.      I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.


(...)


7.      Nel corso di ogni anno l’Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all’acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso».


III. Fatti e procedimento precontenzioso


22.      In data 1º dicembre 2008, la Commissione notificava alla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, una lettera di costituzione in mora concernente l’applicazione di aliquote di accisa ridotte alla benzina e al gasolio per autotrazione utilizzati come carburante per motori, in relazione alla vendita di tali prodotti ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. Secondo la Commissione, la legislazione che prevedeva tale riduzione delle aliquote di accisa era contraria alla normativa dell’Unione in materia di tassazione dei prodotti energetici, in quanto non rientrava tra le possibili esenzioni e riduzioni previste dalla direttiva 2003/96.


23.      La Commissione contestava il sistema introdotto con la legge n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (7), del 28 dicembre 1995, e con la legge regionale n. 47, Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo «alla pompa» dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali (8), del 12 novembre 1996, sulla base del quale i residenti della Regione Friuli Venezia Giulia avevano diritto di ottenere una riduzione del prezzo «alla pompa» della benzina (e a partire dal 2002 anche del gasolio). Il meccanismo prevedeva uno sconto da applicare agli acquirenti finali dei carburanti residenti in detta Regione. Ai fini della sua attuazione, i fornitori di carburante anticipavano ai gestori dei punti vendita le somme relative alle riduzioni di prezzo e ne chiedevano poi il rimborso alla Regione succitata.


24.      Secondo la Commissione, tale sistema costituiva un’illegittima riduzione dell’accisa sotto forma di rimborso. Essa osservava che, in primo luogo, vi era una coincidenza tra il beneficiario del rimborso e il debitore dell’accisa; in secondo luogo, esisteva un collegamento diretto tra gli importi dell’accisa pagati allo Stato dai debitori dell’accisa, che erano i fornitori di carburante, e gli importi del rimborso che questi ultimi coprivano per conto dei gestori delle stazioni di servizio, e, in terzo luogo, il sistema aveva lo scopo di neutralizzare le notevoli differenze di prezzo con la vicina Repubblica di Slovenia, che all’epoca dell’entrata in vigore della legge regionale n. 47/96 non era ancora uno Stato membro dell’Unione europea.


25.      Al fine di evitare spostamenti alla ricerca del pieno di benzina più economico in Slovenia (il cosiddetto «tank tourism»), nel 1996 la Repubblica italiana aveva chiesto ed ottenuto una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (9) per poter applicare una riduzione dell’aliquota di accisa sui carburanti in Friuli Venezia Giulia (10). Successivamente, sulla base dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, la Repubblica italiana era stata autorizzata a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, una riduzione dell’aliquota di accisa sulla benzina consumata nel territorio di detta regione. Il 17 ottobre 2006 la Repubblica italiana aveva presentato una richiesta di deroga, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96 per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, richiesta che era stata poi successivamente ritirata nel dicembre 2006.


26.      Con lettera del 1º aprile 2009, la Repubblica italiana rispondeva alla lettera di messa in mora spiegando che il sistema previsto dalla legge regionale n. 47/96, contestato dalla Commissione, era stato riformato con la legge regionale n. 14, Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo «alla pompa» dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale (11), del 5 dicembre 2008. Quest’ultima prevedeva che i rimborsi fossero erogati direttamente ai gestori delle stazioni di servizio e non più ai fornitori di carburante.


27.      Inoltre, con la legge regionale n. 14/2010, la Repubblica italiana istituiva un nuovo sistema di contribuzione, il quale prevedeva un importo fisso di rimborso (al litro) per l’acquisto di benzina e gasolio, differenziato a seconda della tipologia di carburante nonché sulla base della zona di residenza del soggetto che acquistava il carburante.


28.      Il 12 aprile 2013 la Commissione chiedeva alla Repubblica italiana di fornire chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del contributo sui prezzi del carburante acquistato dai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.


29.      Con lettera del 16 maggio 2013, la Repubblica italiana forniva chiarimenti sull’importo dei contributi concessi ai residenti della Regione Friuli Venezia Giulia sull’acquisto di carburanti nonché in ordine alla suddivisione di detta regione in due aree territoriali, per le quali sono previsti livelli diversi di contribuzione.


30.      L’11 luglio 2014 la Commissione notificava alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora complementare, vertente sulla legge regionale n. 14/2010, in quanto il nuovo meccanismo di pagamenti effettuati dalla Camera di commercio ai gestori delle stazioni di servizio comporterebbe una riduzione delle accise sotto forma di rimborso, non prevista dalla direttiva 2003/96 né autorizzata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 19 di detta direttiva.


31.      Con lettera del 4 settembre 2014, la Repubblica italiana presentava le proprie osservazioni su detta lettera di costituzione in mora complementare.


32.      L’11 dicembre 2015 la Commissione notificava alla Repubblica italiana un parere motivato, cui quest’ultima rispondeva con nota dell’11 febbraio 2016.


33.      Non soddisfatta da tale risposta, la Commissione, convinta della sostanziale continuità e identità tra il regime previsto dalla legge regionale n. 47/96 e quello introdotto dalla legge regionale n. 14/2010, ha proposto il presente ricorso in applicazione dell’articolo 258 TFUE.


IV.    Conclusioni delle parti


34.      Nel quadro del presente ricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia:


–        dichiarare che, applicando una riduzione delle aliquote di accisa sulla base della legislazione regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che prevede un sistema di contribuzione per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori, in relazione alla vendita di tali prodotti ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96, e


–        condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.


35.      La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:


–        respingere il ricorso, e


–        condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.


36.      Con decisione del presidente della Corte del 3 giugno 2019, il Regno di Spagna è stato autorizzato a intervenire a sostegno della Repubblica italiana.


V.      Argomenti delle parti


A.      Argomenti della Commissione


37.      La Commissione osserva che le accise sono imposte indirette che gravano sul consumo di determinati prodotti e che il loro peso economico è sopportato dal consumatore finale. Non vi sarebbe dubbio che la misura introdotta dalla regione Friuli Venezia Giulia abbia esattamente lo scopo e l’effetto di alleviare gli oneri gravanti sul consumatore finale, alleggerendone dunque il relativo carico fiscale.


38.      Al fine di dimostrare che la normativa in causa comporta una riduzione delle aliquote delle accise non autorizzata dalla direttiva 2003/96, la Commissione sottolinea che la sistematica della direttiva di cui trattasi richiede che sull’intero territorio di ogni Stato membro vi sia un livello di tassazione unico per prodotto e per uso. La Commissione precisa che, per contro, la citata direttiva non richiede che il prezzo di vendita al consumatore finale sia identico in tutto il territorio di uno Stato membro, atteso che tale direttiva riguarda l’imposizione dei prodotti energetici senza tuttavia disciplinare il prezzo di vendita di detti prodotti.


39.      Essa spiega che la direttiva 2003/96 contiene una serie di disposizioni che consentono agli Stati membri di applicare riduzioni, esenzioni o differenziazioni del livello di tassazione per determinati prodotti o per determinati usi. A questo riguardo, la Commissione richiama, segnatamente, gli articoli 5, 7 e da 15 a 19 della direttiva di cui trattasi. Tali riduzioni, esenzioni o differenziazioni potrebbero essere attuate dagli Stati membri con le modalità previste dall’articolo 6 della direttiva in parola. Il principio di un livello di tassazione unico per prodotto e per uso potrebbe essere oggetto di deroga solo nei casi contemplati dalla direttiva 2003/96. Ciò varrebbe a prescindere dal rispetto dei livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva de qua.


40.      A parere della Commissione, qualora uno Stato membro intenda applicare un livello di tassazione ridotto a livello regionale, l’unica possibilità sarebbe quella di avvalersi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96 e, quindi, di presentare una richiesta di autorizzazione ai sensi di tale disposizione. In mancanza di una siffatta autorizzazione, la deviazione dal principio dell’aliquota unica per prodotto e per uso risultante dall’introduzione di una riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti per i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia costituirebbe una violazione degli articoli 4 e 19 della direttiva di cui trattasi. La Commissione afferma che gli argomenti addotti dalla Repubblica italiana per dimostrare che il contributo all’acquisto di carburanti non ha violato le disposizioni di detta direttiva dovrebbero essere respinti.


41.      Per quanto attiene alla qualificazione del contributo all’acquisto di carburanti come riduzione dell’aliquota di accisa, la Commissione difende la posizione secondo cui, qualora uno Stato membro conceda una sovvenzione non ammessa dal diritto dell’Unione, calcolata direttamente o indirettamente sulla quantità di un determinato prodotto energetico, che ricade nel campo di applicazione della direttiva 2003/96, all’atto della sua immissione in consumo, una tale sovvenzione si traduce in una riduzione illegittima del carico fiscale gravante sul prodotto energetico considerato. Infatti, in una siffatta ipotesi, la sovvenzione di cui trattasi finirebbe con il compensare integralmente o parzialmente le accise gravanti sul prodotto in esame. I termini utilizzati per designare la misura controversa non sarebbero determinanti. Conterebbero unicamente la natura della misura, le sue caratteristiche e i suoi effetti.


42.      A sostegno della propria posizione, la Commissione osserva che il contributo per l’acquisto di carburanti è concesso sotto forma di importo fisso per quantità di carburante acquistato, il che ricalca la modalità di calcolo utilizzata per determinare l’importo delle accise.


43.      La Commissione ricorda che, come emerge dalla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (12), una delle modalità con cui gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione consiste nel «rimborso totale o parziale dell’imposta versata», conformemente all’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96. Orbene, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un rimborso delle accise ai sensi di quest’ultima disposizione, sarebbe irrilevante, da una parte, che il soggetto che immette in consumo ed è quindi tenuto al pagamento delle accise, nella specie il fornitore dei carburanti, non coincida con il soggetto che percepisce il contributo regionale, nella specie, il gestore della stazione di servizio, e, dall’altra, che detto contributo vada in definitiva a beneficio del consumatore finale che ottiene di conseguenza una riduzione del prezzo «alla pompa». Tale interpretazione sarebbe ispirata dalla necessità di non privare del loro effetto pratico le disposizioni della direttiva 2003/96. Pertanto, la qualificazione del contributo per l’acquisto di carburanti come integrante un rimborso di accisa non presupporrebbe che si accerti che la misura di cui trattasi abbia come esclusiva finalità di eludere le disposizioni della direttiva in questione.


44.      Inoltre, ai fini della qualificazione del contributo per l’acquisto di carburanti come «rimborso di accise», la Commissione ritiene determinante il rilievo secondo cui detto contributo è finanziato mediante fondi statali, o come nel caso di specie, regionali. Infatti, il rimborso effettuato attingendo da fondi pubblici avrebbe di fatto come conseguenza la neutralizzazione della tassazione gravante sul prodotto.


45.      A tal riguardo, sarebbe irrilevante che il contributo per l’acquisto dei carburanti sia finanziato con le entrate generali della Regione Friuli Venezia Giulia e non specificamente con la quota di accise che lo Stato riversa a detta regione dopo averle incassate. Parimenti irrilevante sarebbe il fatto che il contributo per l’acquisto di carburanti sia riconosciuto ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia anche per acquisti di carburante effettuati fuori Regione.


46.      La Commissione, pur riconoscendo che talune disposizioni della legge regionale n. 14/2010 perseguono una finalità ambientale o socioeconomica, ritiene che il motivo principale del mantenimento della misura in questione sia di evitare il «tank tourism», ovvero gli spostamenti degli abitanti della Regione Friuli Venezia Giulia verso un altro Stato membro, nella fattispecie la Slovenia, per fare il pieno di benzina a un prezzo più conveniente.


47.      In ogni caso, gli obiettivi fatti valere dalla Repubblica italiana per giustificare il contributo per l’acquisto di carburanti avrebbero dovuto essere invocati nel quadro del regime derogatorio previsto dall’articolo 19 della direttiva 2003/96. Orbene, la Commissione osserva che, in data 11 dicembre 2006, le autorità italiane hanno ritirato la richiesta di deroga proposta ai sensi di quest’ultimo articolo rispetto al regime precedente che, secondo detta stessa istituzione, aveva una struttura ed effetti, nel complesso, identici. La Commissione osserva, a tal riguardo, che detta domanda di deroga riguardava una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Essa indica altresì che il Consiglio ha già autorizzato, in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96, una serie di riduzioni delle accise per specifiche regioni o zone all’interno di uno Stato membro (13).


48.      Infine, quanto al collegamento tra il contributo concesso ai residenti della Regione Friuli Venezia Giulia e la componente accise del prezzo del carburante, la Commissione osserva che il fatto che le aliquote di accisa e il contributo non coincidano è del tutto irrilevante, considerato che il rimborso delle accise può anche essere parziale. Il fatto che la parte del prezzo del carburante costituita dai suoi costi di produzione sia maggiore rispetto a quanto versato a titolo del contributo di cui trattasi sarebbe parimenti irrilevante e non toglierebbe al versamento del contributo in questione la natura di rimborso di accisa.


B.      Argomenti della Repubblica italiana


49.      La Repubblica italiana respinge l’affermazione secondo cui il regime anteriore e quello su cui verte il presente ricorso avrebbero caratteristiche ed effetti sostanzialmente identici, cosicché il secondo avrebbe dovuto, al pari del primo, fare oggetto di una procedura di autorizzazione a livello di Unione, in conformità della direttiva 2003/96. Detto Stato membro insiste pertanto sulle differenze presenti tra i due regimi. Infatti, nel regime previgente, la riduzione del prezzo «alla pompa» di benzina e gasolio era finanziata dalle regioni grazie alla quota di accise loro riservata. Detta parte aveva quindi un vincolo di destinazione, nel senso che era destinata alla copertura finanziaria della misura in esame. La Repubblica italiana osserva che, nel nuovo regime, il contributo viene invece finanziato, come tutte le altre spese, con le entrate generali di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto, la quota di accise trasferite dallo Stato a detta regione non sarebbe più soggetta a un vincolo di destinazione specifico per il finanziamento della misura di cui trattasi, ma servirebbe a coprire tutte le spese di detta Regione.


50.      Inoltre, la Repubblica italiana sottolinea che, nel regime previgente, il contributo era determinato sulla base della differenza tra il prezzo praticato in regione e il minor prezzo di carburante praticato al di là del confine con la Repubblica di Slovenia. Lo sconto da applicare era inoltre graduato in base alla distanza dal confine. Per contro, nel nuovo regime, il contributo sarebbe stato sganciato dall’andamento del prezzo rilevato in Slovenia e fissato forfettariamente in ragione di due aree geografiche.


51.      Inoltre, la Repubblica italiana osserva che, certamente, sia nel regime previgente che nel nuovo regime, i beneficiari del contributo sono i cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. Ciò detto, mentre nel regime previgente i soggetti gravati dal versamento e poi autorizzati a chiederne il rimborso erano le compagnie petrolifere, nel nuovo regime detto contributo è anticipato ai beneficiari dai gestori della stazione di rifornimento, ai quali successivamente la Regione rimborsa il costo sostenuto.


52.      La Repubblica italiana ammette che il principio secondo cui deve esserci un livello unico di tassazione per prodotto e per uso su tutto il territorio di uno Stato membro emerge dall’interpretazione sistematica della direttiva 2003/96. La Repubblica italiana riconosce altresì che la «flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al contesto nazionale», riconosciuta agli Stati membri ai sensi del considerando 9 di detta direttiva, non significa che questi ultimi siano liberi di introdurre modifiche al livello di tassazione, potendolo fare unicamente nel quadro delle disposizioni di detta direttiva che prevedono deroghe a tal fine. Occorrerebbe quindi che la finalità perseguita rientri nei casi elencati, segnatamente, negli articoli 5, 15 e 17 della direttiva 2003/96. Se si tratta di finalità diverse connesse a «considerazioni politiche specifiche», lo Stato membro interessato dovrebbe, in conformità a quanto previsto all’articolo 19 di detta direttiva, chiedere l’autorizzazione al Consiglio che, deliberando all’unanimità, può autorizzare l’applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni. La Repubblica italiana sottolinea che tali restrizioni valgono unicamente nei limiti in cui uno Stato membro intenda introdurre una misura che si traduca in una «esenzione o riduzione del livello di tassazione» dei prodotti energetici e che, pertanto, è chiaro che una misura nazionale che non abbia un simile effetto non sarà soggetta a dette restrizioni.


53.      A tal riguardo, la Repubblica italiana ritiene che la disposizione centrale per definire la presente controversia sia l’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96, che ricomprende nel campo di applicazione di tale direttiva i casi in cui le esenzioni o le riduzioni del livello di imposta ivi previste siano eseguite «rimborsando totalmente o in parte l’imposta versata». A parere di detto Stato membro, la Commissione interpreterebbe l’articolo 6, lettera c), della suddetta direttiva in maniera troppo estensiva ritenendo che qualsiasi forma di sovvenzione o di contributo afferente a beni soggetti ad accisa, per il sol fatto di essere finanziata con fondi pubblici, costituisca un rimborso di accisa e, dunque, si tradurrebbe in un’elusione della direttiva citata.


54.      La Repubblica italiana ritiene che un rimborso totale o parziale dell’imposta, ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96, si verifichi quando l’autorità fiscale restituisce al soggetto passivo l’accisa che questi aveva precedentemente versato. Essa afferma quindi che le misure nazionali o regionali che non hanno le caratteristiche definite all’articolo 6, lettera c), della direttiva di cui trattasi devono essere ritenute estranee all’ambito applicativo di detta direttiva e sono rimesse alla libera discrezionalità degli Stati membri. Pertanto, la direttiva 2003/96 non troverebbe applicazione.


55.      A parere della Repubblica italiana, l’interpretazione estremamente estensiva data dalla Commissione all’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96 farebbe venir meno ogni possibile intervento di carattere economico in relazione ai beni soggetti ad accise, limitando la sovranità fiscale degli Stati membri in un settore che è solo parzialmente armonizzato.


56.      Contrariamente a quanto accaduto nella causa conclusasi nella sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (14), in cui la normativa nazionale indicava esplicitamente che l’oggetto del rimborso era la componente «accisa» del prezzo del carburante, nel caso di specie la Corte non potrebbe muovere da una siffatta premessa. Sulla Commissione incombe l’onere di provare che l’oggetto del contributo controverso nell’ambito del presente ricorso sia proprio un rimborso dell’accisa. Orbene, la Commissione non avrebbe fornito tale prova.


57.      A parere della Repubblica italiana, affinché la misura in causa possa essere considerata un rimborso dell’accisa ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/96, occorrerebbe dimostrare, da una parte, che detta misura realizzi lo stesso risultato di un rimborso di accisa in favore del soggetto passivo che l’ha precedentemente versata e, dall’altra, che detta misura sia volta alla esclusiva o prevalente finalità di eludere le disposizioni della direttiva di cui trattasi, segnatamente, i suoi articoli 5, 15, 16, 17 e 19. Viceversa, se una misura nazionale non risponde a detti parametri, essa si collocherebbe al di fuori dal campo di applicazione della suddetta direttiva e non sarebbe soggetta ad autorizzazioni di sorta.


58.      A questo riguardo, la Repubblica italiana precisa che dalla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (15), non si può dedurre che l’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96 includa tutti i casi di sovvenzione o contributo concessi mediante fondi pubblici in relazione a beni soggetti ad accisa, ma piuttosto che detta disposizione comprende unicamente quelle erogazioni finanziarie che mantengono, in qualche modo, un collegamento con le accise originariamente versate.


59.      Applicando tali considerazioni al contributo per l’acquisto di carburanti previsto dalla legge regionale n. 14/2010, la Repubblica italiana sottolinea che, oltre al fatto che lo sconto controverso è concesso ai consumatori finali, non sussiste alcun collegamento tra l’imposta inizialmente versata dai soggetti passivi e l’importo in denaro successivamente riconosciuto ai residenti della Regione Friuli Venezia Giulia a carico del bilancio regionale. Il contributo di cui trattasi sarebbe supportato da legittime finalità e non avrebbe né l’obiettivo, né l’effetto, di aggirare le disposizioni della direttiva 2003/96.


60.      A questo riguardo, la Repubblica italiana osserva che, come risulta dall’articolo 1, prima frase, della legge regionale n. 14/2010, il regime da essa istituito mira a fronteggiare la grave crisi congiunturale nella Regione Friuli Venezia Giulia. Tale regime prevedrebbe un quadro coordinato di vari interventi concernenti la mobilità, comprendente misure di sostegno della mobilità su strada, se del caso, misure di aiuto per l’acquisto di carburanti per i cittadini, associandovi anche misure volte alla riduzione dell’inquinamento ambientale causato da detta mobilità. La finalità della contribuzione sugli acquisti di carburanti sarebbe quella di ridurre, nell’ambito di un articolato pacchetto di misure ambientali, il traffico verso e da località che hanno un prezzo «alla pompa» minore, non solo in Slovenia, ma anche in altre regioni italiane che sono dotate di infrastrutture più efficienti grazie alle quali è possibile un minor costo di produzione del carburante. Tale contribuzione avrebbe quindi l’obiettivo di sostenere l’economia mediante uno sconto concesso alle persone fisiche residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia sul costo del carburante, la cui componente «costo di produzione» è particolarmente elevata a causa dell’arretratezza infrastrutturale di detta regione, promuovendo nel contempo una mobilità sostenibile e misure anti-inquinamento.


61.      Per dimostrare l’assenza di un collegamento tra l’accisa inizialmente versata dai soggetti passivi e il contributo per l’acquisto di carburanti concesso ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, la Repubblica italiana menziona, in sintesi, i seguenti elementi:


1.      i soggetti beneficiari della misura sono le persone fisiche residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che non sono i soggetti passivi dell’accisa;


2.      il contributo non è finanziato attraverso il gettito delle accise riversato dallo Stato alla Regione, ma con le entrate generali di quest’ultima;


3.      il contributo è riconosciuto ai residenti della Regione interessata anche per i rifornimenti effettuati al di fuori del suo territorio;


4.      l’onere del contributo grava sui gestori delle stazioni di servizio che in via temporanea ne sostengono il costo, sono successivamente rimborsati dalla Regione e non sono i soggetti passivi dell’accisa; a questo riguardo, l’ipotesi avanzata dalla Commissione, secondo cui un impianto di distribuzione potrebbe funzionare, in determinati casi, come deposito fiscale autorizzato a immettere sul mercato il carburante, non è contemplata dall’ordinamento italiano, cosicché un siffatto impianto non può mai essere assoggettato ad accise;


5.      il contributo è erogato dalla Regione interessata, mentre l’accisa è un’imposta riscossa dallo Stato e versata nel momento in cui la benzina e il gasolio arrivano all’impianto di distribuzione;


6.      il contributo è concesso in funzione di criteri sganciati dall’accisa; il suo ammontare varia in ragione della tipologia di carburante e della zona di residenza del beneficiario;


7.      l’oggetto della misura in causa non concerne la componente «accisa» del prezzo del carburante, diversamente da quanto accaduto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (16), e


8.      è impossibile ricondurre in modo oggettivo il contributo erogato ai cittadini residenti nella Regione di cui trattasi alla componente «accise» del prezzo dei carburanti «alla pompa»; detto contributo si ricollegherebbe invece alla componente «costo di produzione» del carburante, il cui ammontare è maggiore e sarebbe finalizzato a bilanciare tale costo in una regione caratterizzata dalla mancanza di infrastrutture; la Repubblica italiana osserva, a tal riguardo, che le forti variazioni di prezzo tra una regione e l’altra all’interno del territorio italiano sono riconducibili alla sola componente «costo di produzione», che è essa stessa influenzata dal grado di infrastrutture presenti in ogni regione.


62.      La Repubblica italiana cita altresì la sentenza della Corte costituzionale (Italia) n. 185/2011, del 7 giugno 2011, con cui tale organo giurisdizionale ha ritenuto che la contribuzione sugli acquisti di carburanti non aveva né per finalità, né per oggetto di ridurre l’accisa inizialmente assolta. Detto Stato membro osserva che, con tale sentenza, che sottolinea la sostanziale diversità tra il regime previgente e quello previsto dalla legge regionale n. 14/2010, la Corte costituzionale ha stabilito che l’accisa era totalmente assolta al momento dell’immissione in consumo del carburante, che non vi era alcuna riduzione del livello di tassazione e che il contributo erogato ai beneficiari non poteva configurarsi come rimborso, in quanto i consumatori finali del carburante non sono soggetti passivi di detta imposta.


C.      Argomenti del Regno di Spagna


63.      Il Regno di Spagna ritiene che la normativa regionale controversa integri un aiuto all’acquisto del carburante per i residenti della Regione Friuli Venezia Giulia che va a ridurre i costi di produzione dei carburanti. Infatti, la componente del prezzo del carburante corrispondente al costo di produzione sarebbe superiore al contributo controverso e nulla impedirebbe di affermare che il contributo miri a ridurre proprio detta componente.


64.      Lo Stato membro in parola condivide l’argomentazione della Repubblica italiana secondo cui esiste una chiara distinzione tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (17), nell’ambito della quale la normativa irlandese conferiva al Minister for Finance (Ministero delle Finanze, Irlanda) la facoltà di concedere specificamente il rimborso dell’accisa sui carburanti destinati ai veicoli utilizzati da persone disabili.


65.      Il Regno di Spagna ritiene che un aiuto regionale espresso in un valore fisso, inferiore ai costi di produzione dei carburanti e disciplinato da una normativa che non abbia carattere fiscale, non potrebbe essere considerato come un mezzo inteso a ridurre il carico fiscale gravante sui carburanti. Esso presenta gli elementi che consentono, a suo avviso, di confermare l’assoluta autonomia del contributo controverso rispetto all’accisa:


1.      l’accisa viene integralmente riscossa dallo Stato all’atto dell’immissione in consumo;


2.      il contributo non è finanziato attraverso le accise riversate dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma con le entrate generali di detta regione (il contributo è erogato anche quando il rifornimento è effettuato dai beneficiari in altre regioni italiane);


3.      il contributo non viene erogato al soggetto passivo, ma alle persone fisiche residenti nel territorio regionale;


4.      il contributo viene anticipato ai beneficiari dai [gestori dei] distributori di carburante, e rimborsato a questi ultimi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e


5.      il contributo viene erogato secondo un criterio del tutto sganciato dall’accisa, in quanto viene corrisposto secondo un valore fisso che non ha alcun collegamento con essa.


66.      Detto Stato membro spiega che il prezzo di vendita dei carburanti ai consumatori finali si compone di più elementi, vale a dire, in primo luogo, il costo del petrolio greggio e il margine di raffinazione; in secondo luogo, i costi di commercializzazione e di trasporto sino al punto vendita, e, in terzo luogo, le componenti fiscali del prezzo (accisa, IVA). Esso osserva che il prezzo di vendita varia nelle diverse zone di uno stesso Stato membro in ragione di detti distinti elementi. La direttiva 2003/96 non imporrebbe in nessun caso che il prezzo di vendita al consumatore finale sia identico su tutto il territorio nazionale.


67.      Date le circostanze, a parere del Regno di Spagna, sarebbe impossibile tracciare un parallelo tra, da una parte, l’accisa versata all’erario italiano da parte del soggetto passivo per il quantitativo totale di carburanti immessi in consumo e, dall’altra, l’importo del contributo versato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai residenti per i carburanti da essi acquistati.


VI.    Analisi


68.      In applicazione della legge regionale n. 47/96, i residenti della Regione Friuli Venezia Giulia avevano il diritto di ottenere una riduzione del prezzo «alla pompa» della benzina (e, a partire dal 2002, anche del gasolio). I fornitori di carburante anticipavano ai gestori dei punti vendita gli importi corrispondenti alle riduzioni di prezzo e ne chiedevano poi il rimborso a detta regione. Dal punto di vista della Commissione, tale meccanismo integrava una riduzione delle accise mediante rimborso. Tuttavia, detto sistema, contro cui la Commissione aveva avviato la procedura precontenziosa, non è oggetto della presente procedura di infrazione, in quanto sostituito da un altro sistema di contribuzione divenuto applicabile il 1º novembre 2011.


69.      La legge regionale n. 14/2010 disciplina il sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti oggetto del presente ricorso.


70.      Va ricordato che l’articolo 2 di detta legge indica come beneficiari del contributo all’acquisto di carburanti le persone fisiche residenti nella regione che siano intestatarie o cointestatarie di autoveicoli e motoveicoli.


71.      L’articolo 3 di detta legge prevede un contributo fisso al litro per l’acquisto di benzina e gasolio che viene erogato al momento dell’acquisto del carburante «alla pompa». Qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge regionale n. 14/2010, il contributo viene erogato direttamente dai gestori degli impianti di distribuzione mediante corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante. In sostanza, dunque, i gestori delle stazioni di servizio praticano ai beneficiari una riduzione del prezzo «alla pompa». Il contributo varia in funzione della tipologia di carburante e della zona di residenza della persona che lo acquista. La misura del contributo può inoltre essere modificata, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale.


72.      In base all’articolo 10 della legge regionale n. 14/2010, l’amministrazione regionale rimborsa ai gestori delle stazioni di servizio i contributi sull’acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale. I rimborsi sono effettuati sulla base di dati memorizzati in una banca dati informatica.


73.      I beneficiari del contributo sono così i consumatori finali di carburanti residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il contributo non viene versato da detta regione direttamente a tali consumatori, ma viene anticipato ai beneficiari da un soggetto della filiera di distribuzione, cui successivamente la regione rimborsa il costo sostenuto.


74.      La Commissione reputa che, ai fini della sua compatibilità con la direttiva 2003/96, l’attuazione del regime relativo a una contribuzione sugli acquisti di carburanti avrebbe dovuto essere autorizzato conformemente al suo articolo 19, mentre la Repubblica italiana ritiene, dal canto suo, che detto regime non costituisca affatto una riduzione dell’accisa e che pertanto non dovesse essere autorizzato a norma delle disposizioni di cui trattasi.


75.      La Commissione e la Repubblica italiana, sostenuta dal Regno di Spagna, difendono quindi punti di vista opposti in merito alla qualificazione da dare al contributo sugli acquisti di carburanti prevista dalla legge regionale n. 14/2010. A parere della Commissione, si tratta di una riduzione delle accise mediante il loro rimborso avente l’effetto di neutralizzare in parte la tassazione iniziale dei carburanti; la Repubblica italiana nega invece l’esistenza di qualsiasi collegamento tra le accise inizialmente assolte dai fornitori di carburanti e il contributo di cui trattasi.


76.      Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata in materia di onere della prova nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, sulla Commissione grava l’onere di provare la sussistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su una presunzione di alcun tipo (18). La Commissione non può dispensarsi dall’assolvere tale onere di provare l’inadempimento addebitato sulla base di elementi concreti che caratterizzano la violazione delle disposizioni specifiche che la stessa fa valere e basarsi su semplici presunzioni o causalità schematiche (19).


77.      Nell’ambito della presente causa pertanto la Commissione ha l’onere di provare che, applicando una riduzione delle aliquote di accisa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96.


78.      Come emerge dai suoi considerando da 2 a 5 e 24, la direttiva 2003/96, prevedendo un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, mira a promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza (20). Per conseguire tale obiettivo, la direttiva di cui trattasi intende ridurre le differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull’energia in quanto fattore pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno. A tal fine, essa prevede la fissazione di livelli minimi di tassazione a livello di Unione, quale modalità per ridurre le differenze tra i livelli nazionali di tassazione. Si tratta di un ambito che è stato solo parzialmente armonizzato, nella misura in cui detta direttiva si limita a fissare livelli minimi di tassazione armonizzati senza procedere a un’armonizzazione totale delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’elettricità (21).


79.      Ricordo che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 sancisce il principio secondo cui «[i] livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità (...) non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva». L’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva prevede a sua volta che, «[o]ltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche».


80.      È pacifico tra le parti che la direttiva 2003/96 imponga il rispetto di un livello minimo ed unico di tassazione per prodotto e per uso su tutto il territorio di uno stesso Stato membro, come si evince sia dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in esame, sia da una sua interpretazione sistematica.


81.      Tale obbligo di rispettare un livello di tassazione uniforme su tutto il territorio di uno Stato membro vige a prescindere dal rispetto dei livelli minimi di imposizione stabiliti dalla direttiva 2003/96. Difatti, detta direttiva non riconosce agli Stati membri il potere discrezionale di fissare liberamente le diverse aliquote di imposta che essi reputino appropriate limitandosi a far valere che le aliquote praticate sono superiori all’aliquota minima prescritta.


82.      Uno Stato membro può attuare deroghe al principio di tassazione unica per prodotto e per uso unicamente nei casi espressamente previsti dalla direttiva 2003/96. In questo senso, al considerando 15 della direttiva di cui trattasi è precisato che «[i]n talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è opportuno consentire l’applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione [dell’Unione] e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza».


83.      Varie disposizioni della direttiva 2003/96 offrono agli Stati membri la possibilità di applicare esenzioni, riduzioni e differenziazioni del livello di tassazione dei prodotti assoggettati ad accise. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7 e da 15 a 19 della direttiva di cui trattasi. Tali disposizioni attestano che il legislatore dell’Unione ha lasciato un certo margine di discrezionalità agli Stati membri in materia di accise (22). Tuttavia, si tratta di un margine di discrezionalità circoscritto, atteso che la possibilità così offerta agli Stati membri di introdurre aliquote d’imposta differenziate, esenzioni o riduzioni delle accise può essere attuata unicamente nello stretto rispetto delle condizioni fissate dalle disposizioni applicabili della direttiva in questione.


84.      Pertanto, ai fini dell’applicazione di un’aliquota differenziata in una regione determinata, uno Stato membro deve ricorrere all’articolo 19 della direttiva 2003/96 e chiedere un’autorizzazione ai sensi di esso. Ebbene, è pacifico che nel quadro dell’attuazione del regime di contribuzione sugli acquisti di carburanti previsto dalla legge regionale n. 14/2010 la Repubblica italiana non ha richiesto una siffatta autorizzazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la deviazione dal principio dell’aliquota unica per prodotto e per uso, risultante dall’introduzione di quella che essa definisce essere una riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti per i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, integri una violazione degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96.


85.      L’accertamento del venir meno da parte della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni di cui trattasi richiede di verificare previamente se la contribuzione sugli acquisti di carburanti per i residenti della Regione Friuli Venezia Giulia possa essere assimilata a un’esenzione o a una riduzione del livello di tassazione.


86.      A tal riguardo, l’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96, cui la Commissione non rinvia espressamente nelle conclusioni del suo ricorso, ma che occupa un ruolo centrale negli argomenti sviluppati dalle parti, menziona il «rimbors[o] total[e] o in parte [del]l’imposta versata» tra le forme con cui gli Stati membri possono riconoscere esenzioni o riduzioni del livello di tassazione previste dalla direttiva di cui trattasi (23). Come emerge dalla formulazione dell’articolo 6 della direttiva in questione, è possibile che «esenzioni» o «riduzioni» del livello di tassazione ai sensi della disposizione in esame non siano applicate direttamente da uno Stato membro, ma che siano da esso accordate sotto forma di rimborso (24). Ritenere che il rimborso non sia una forma di esenzione o di riduzione delle accise avrebbe, secondo la Corte, «per effetto di aggirare il regime legale di deroga previsto agli articoli 6, 18 e 19 della direttiva 2003/96 e all’allegato II di quest’ultima» (25).


87.      La Corte ha altresì dedotto dall’articolo 6 della direttiva 2003/96 che «gli Stati membri possono concedere unicamente le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui a detta direttiva» (26).


88.      L’interpretazione accolta dalla Corte consente di evitare l’elusione degli obblighi che gravano sugli Stati membri in forza della direttiva 2003/96. In tale ottica, qualora l’importo dell’accisa applicabile ai carburanti sia successivamente rimborsato ai consumatori finali, si deve riconoscere che tale operazione annulla l’effetto dell’imposizione iniziale. Pertanto, non può ritenersi che le accise applicate ai carburanti siano conformi alle regole fissate dalla direttiva 2003/96 (27).


89.      Alla luce degli elementi sopra illustrati e degli argomenti scambiati tra le parti, la Commissione ha fornito, in modo giuridicamente valido, la prova del fatto che la contribuzione sugli acquisti di carburanti possa essere qualificata come «riduzione delle accise»? Più precisamente, la Commissione ha dimostrato che tale contribuzione è assimilabile a un «rimbors[o] [del]l’imposta versata», ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96?


90.      Ritengo di no.


91.      Certamente, concordo con la Commissione nel ritenere che la duplice circostanza, da una parte, che l’operatore economico soggetto passivo delle accise (il fornitore del carburante) sia diverso da quello cui il contributo regionale è versato (il gestore della stazione di servizio) e, dall’altra, che detto contributo vada a beneficio dei consumatori finali, non impedisca di riconoscere che detto contributo è equiparabile a un rimborso dell’accisa e ha, pertanto, l’effetto di ridurre il livello di tassazione.


92.      Infatti, dalla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (28), emerge chiaramente che l’ipotesi in cui l’accisa sia già stata riscossa a monte in capo alle compagnie petroliere e il rimborso dei costi legati alle accise sull’acquisto del carburante venga effettuato a favore di una determinata categoria di consumatori non si sottrae alla qualificazione in termini di «esenzione», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2003/96. La medesima conclusione si impone per quanto attiene alla qualificazione di un versamento quale riduzione delle aliquote d’accisa.


93.      In altre parole, la dissociazione tra il soggetto passivo delle accise, il destinatario del rimborso del contributo anticipato e il consumatore finale, che è il beneficiario designato di detto contributo, non impedisce, di per sé, di accertare un annullamento o quantomeno un’alterazione degli effetti della tassazione iniziale.


94.      Resta da stabilire se il rimborso in esame abbia, effettivamente, ad oggetto il costo legato alle accise sull’acquisto del carburante. È pertanto necessario dimostrare l’esistenza di un collegamento tra le accise inizialmente riscosse e il contributo regionale in questione. Il confronto tra le parti verte principalmente proprio sull’esistenza o meno di un siffatto collegamento.


95.      A questo riguardo, il presente ricorso presenta un elemento di incertezza che lo differenzia dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (29).


96.      Nel quadro di detta causa, come emergeva dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/96 e dal suo allegato II, l’Irlanda era stata autorizzata, in deroga alle disposizioni di detta direttiva, ad applicare sino al 31 dicembre 2006 aliquote ridotte e esenzioni sui carburanti destinati ai veicoli utilizzati da persone disabili. Era pacifico che il rimborso dell’accisa sui carburanti destinati a tali veicoli, previsto dalla normativa irlandese, avesse continuato a trovare applicazione in Irlanda dopo il 31 dicembre 2006 senza che detto Stato membro fosse stato autorizzato a farlo (30). Pertanto, la Corte ha potuto stabilire che, una volta scaduta, il 31 dicembre 2006, la deroga concessa all’Irlanda, il rimborso dell’accisa previsto dalla normativa irlandese non era conforme all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 che impone il rispetto di livelli minimi di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (31).


97.      Non veniva contestato che oggetto della legislazione in esame fosse il rimborso dell’accisa sui carburanti destinati ai veicoli utilizzati da persone disabili. La discussione verteva sulla questione se detto rimborso potesse essere assimilato a un’esenzione dall’accisa non autorizzata in violazione delle disposizioni della direttiva 2003/96.


98.      Nel quadro del presente ricorso, la Repubblica italiana nega l’esistenza stessa di un rimborso riferito in maniera specifica alla parte di costo del carburante relativa all’accisa.


99.      Condivido, certamente, il parere della Commissione, secondo cui ciò che rileva non è la denominazione giuridica attribuita da uno Stato membro al meccanismo di cui trattasi, bensì la natura, le caratteristiche e gli effetti di tale meccanismo.


100. Ciò premesso, riconosco che la Repubblica italiana contesta in modo fondato e dettagliato gli argomenti sollevati dalla Commissione a sostegno del suo ricorso. Detto Stato membro indica in maniera precisa una serie di caratteristiche proprie del contributo per l’acquisto di carburanti volte a contestare l’affermazione della Commissione secondo cui esso costituirebbe un rimborso delle accise. A tale riguardo, la Repubblica italiana fondatamente afferma, come emerge dall’esposizione dei suoi argomenti, che non esiste alcun collegamento tra le accise versate dal soggetto passivo e la riduzione del prezzo «alla pompa» a seguito del pagamento del contributo in favore dei consumatori finali. Ritengo che gli elementi addotti da detto Stato membro siano idonei a far sorgere dei dubbi quanto alla qualificazione di detto contributo in termini di riduzione delle accise.


101. Infatti, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Repubblica italiana, non mi sembra sufficientemente dimostrata la tesi sostenuta dalla Commissione, secondo cui, in sostanza, un contributo finanziato mediante fondi statali o regionali il cui importo sia calcolato in funzione della quantità di un prodotto energetico soggetto ad accise in forza della direttiva 2003/96 costituisce una riduzione delle accise.


102. In particolare, in linea con la Repubblica italiana, ritengo che l’aver accertato che il contributo per l’acquisto di carburanti è finanziato mediante fondi regionali non sia una condizione sufficiente per riconoscere la sussistenza di una riduzione delle accise. Inoltre, osservo che, contrariamente a quello previgente, il regime introdotto dalla legge regionale n. 14/2010 non fa più riferimento a un finanziamento di detto contributo mediante la quota di accise trasferite dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia.


103. Il rilievo secondo cui il contributo è riconosciuto a vantaggio delle persone fisiche residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia anche quando acquistano carburante in altre regioni rappresenta un elemento aggiuntivo che dovrebbe far dubitare del fatto che detto contributo, come sostiene la Commissione, debba essere assimilato a un rimborso dell’accisa inizialmente assolta. Infatti, in un tal caso, non esiste di certo alcun collegamento tra l’accisa riversata dallo Stato nel bilancio di un’altra regione e il contributo versato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai suoi residenti per gli acquisti di carburante da questi effettuati in un’altra regione. Come osserva essenzialmente il Regno di Spagna, se la logica del sistema fosse stata quella di rimborsare l’accisa inizialmente assolta per non farla gravare sul consumatore finale, il criterio per la concessione del contributo sarebbe stato attinente alla collocazione del luogo di acquisto del carburante all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, anziché il luogo di residenza di detto consumatore.


104. Inoltre, come affermano la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, dal momento che la componente «costo di produzione» del prezzo del carburante è superiore al contributo previsto dalla legge regionale n. 14/2010, da un punto di vista matematico nulla impedisce di affermare che detto contributo sia volto ad alleggerire detta componente. Per contro, nulla prova che detto contributo miri ad alleggerire la componente «accisa» del prezzo del carburante, come sostiene la Commissione. Orbene, solo una riduzione di quest’ultima componente, non autorizzata in conformità della direttiva 2003/96, configurerebbe una violazione di essa.


105. Dato che sia la componente «costo di produzione» del prezzo del carburante sia la componente «accisa» sono superiori all’ammontare del contributo per l’acquisto di carburanti, è possibile sostenere che quest’ultimo incida tanto sull’una, quanto sull’altra. Dagli elementi sottoposti alla Corte dalla Commissione a fondamento del suo ricorso, non posso dedurre con certezza che il contributo di cui trattasi incida sulla componente fiscale del prezzo di vendita del carburante.


106. Osservo altresì che la Commissione condivide l’argomento illustrato dal Regno di Spagna, secondo cui la direttiva 2003/96 non richiede assolutamente che il prezzo di vendita al consumatore finale sia lo stesso su tutto il territorio nazionale. Come osserva correttamente la Commissione, il fatto che uno Stato membro introduca, per un determinato prodotto energetico, un prezzo di vendita al pubblico diverso sul territorio nazionale non integra, di per sé, un problema rispetto alla direttiva 2003/96, quand’anche la componente relativa all’imposizione di detto prodotto rappresenti una delle componenti di tale prezzo.


107. In questo senso osservo che, a norma del considerando 13 della direttiva 2003/96, «[l]a tassazione concorre a determinare i prezzi dei prodotti energetici e dell’elettricità». Nel quadro del presente ricorso, non mi pare che la Commissione abbia dimostrato che il contributo di cui trattasi incida proprio su detta componente fiscale del prezzo del carburante.


108. Tuttavia, per stabilire che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96, la Corte non può limitarsi ad affermare che, dal punto di vista matematico, il contributo per l’acquisto di carburanti ha l’effetto di alleggerire la parte del prezzo rappresentata dall’accisa. L’affermazione della Commissione secondo cui detto contributo comporta una diminuzione dell’onere gravante sul consumatore finale all’atto del rifornimento di carburante non è sufficiente a dimostrare che si tratta di una riduzione dell’onere fiscale gravante su tale consumatore. Ove non sia supportata da elementi di prova precisi e corroborati, tale affermazione è assimilabile a una presunzione.


109. Pertanto, in base agli elementi di prova forniti alla Corte dalla Commissione, è possibile constatare che la misura di cui trattasi si traduce in una riduzione del prezzo del carburante «alla pompa» per i residenti della Regione Friuli Venezia Giulia, ma, a mio avviso, è impossibile concludere con certezza che detta riduzione costituisca, di fatto, una riduzione delle aliquote d’accisa.


110. Orbene, a questo proposito, occorre ricordare che, nel caso in cui non sia dimostrato che la misura in causa configura una riduzione del livello di tassazione, non è possibile concludere che la Repubblica italiana dovesse richiedere un’autorizzazione al fine di ottenere un’esenzione o una riduzione dell’importo delle accise ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96.


111. Aggiungo che la premessa su cui si fonda in ampia parte il ricorso della Commissione, ossia l’identità del regime previsto dalla legge regionale n. 47/96, per il quale era stata concessa una deroga a livello di Unione, e del regime introdotto dalla legge regionale n. 14/2010, è stata smentita in maniera convincente dai chiarimenti forniti dalla Repubblica italiana in merito alle caratteristiche e agli obiettivi di quest’ultimo.


112. Inoltre, l’argomento secondo cui sia le accise che il contributo sono calcolati in funzione della quantità di carburante non consente, di per sé, di dimostrare una riduzione del costo fiscale del carburante in sede di concessione del contributo.


113. Osservo infine che, come emerge dal suo considerando 9, l’armonizzazione parziale dei livelli di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità effettuata dalla direttiva 2003/96 deve essere conciliata con la necessità di «lascia[re agli Stati membri] la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale». L’interpretazione estensiva dell’articolo 6, lettera c), di detta direttiva sostenuta dalla Commissione non mi sembra rispettare l’equilibrio in tal modo richiesto tra un’armonizzazione parziale dei livelli di tassazione e il perseguimento di obiettivi di interesse generale per gli Stati membri. Infatti, a mio avviso, una siffatta interpretazione limita in maniera eccessiva gli interventi degli Stati membri, segnatamente, gli interventi di carattere sociale e ambientale, quando ricadono nel campo di applicazione della direttiva di cui trattasi.


114. Dagli elementi che precedono emerge che, mentre la Repubblica italiana ha fornito alla Corte elementi precisi e corroborati per dimostrare che il contributo per l’acquisto di carburante è completamente sganciato dal rapporto fiscale iniziale, la Commissione non giunge, a mio avviso, a provare l’esistenza di un collegamento tra l’accisa inizialmente versata allo Stato dai fornitori di carburante e un siffatto contributo. Pertanto, non si può ritenere che la Commissione abbia fornito, in modo giuridicamente valido, la prova che la Repubblica italiana ha violato gli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96.


115. A mio parere, dal momento che la Commissione non ha assolto l’onere probatorio che le incombe nel quadro del procedimento per inadempimento, la Corte dovrebbe respingere il presente ricorso.


VII. Sulle spese


116. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dato che, a mio avviso, la Corte dovrebbe accogliere le conclusioni della Repubblica italiana, la Commissione deve essere condannata alle spese.


117. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, il Regno di Spagna, quale parte interveniente, sopporta le proprie spese.


VIII. Conclusione


118. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini:


1)      Il ricorso è respinto.


2)      La Commissione europea è condannata alle spese.


3)      Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2003, L 283, pag. 51.


3      GURI n. 29, del 1º febbraio 1963, pag. 554.


4      Bollettino Ufficiale della Regione n. 19, del 13 agosto 2010.


5      GU 1975, L 128, pag. 72.


6      In prosieguo: la «Camera di commercio».


7      GURI n. 302 del 29 dicembre 1995, pag. 5.


8      Bollettino Ufficiale della Regione n. 33, del 14 novembre 1996; in prosieguo: la «legge regionale n. 47/96».


9      Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU 1992, L 316, pag. 12).


10      Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1996, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzione d’accisa secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (GU 1996, L 102, pag. 40).


11      Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del, 10 dicembre 2008.


12      C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274.


13      La Commissione cita le decisioni di esecuzione 2011/776/UE e (UE) 2017/1767 del Consiglio, del 24 novembre 2011 e del 25 settembre 2017, che autorizzano il Regno Unito ad applicare livelli ridotti di tassazione ai carburanti per motori forniti nelle isole Ebridi interne ed esterne, nelle isole settentrionali (Northern Isles), nelle isole del Firth of Clyde e nelle isole Scilly, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU 2011, L 317, pag. 34 e GU 2017, L 250, pag. 69) e la decisione di esecuzione (UE) 2015/356 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che autorizza il Regno Unito ad applicare livelli di tassazione differenziati su taluni carburanti per motori in determinate zone geografiche a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU 2015, L 61, pag. 24). In detti casi, il Consiglio ha preso atto del fatto che in tali zone il prezzo medio praticato sulla benzina e sul gasolio era più elevato rispetto a quello praticato nel resto del Regno Unito. Considerata, in un caso, l’insularità di certe zone e, nell’altro, la natura specifica delle zone interessate (tra cui lo scarso numero di abitanti e la fornitura di volumi di carburante poco importanti), il Consiglio ha ritenuto di autorizzare tale deroga. La Commissione osserva che il meccanismo posto in essere dal Regno Unito per i carburanti consumati nelle isole Ebridi, Firth of Clyde e Scilly, ed approvato dal Consiglio sulla base dell’articolo 19 della direttiva 2003/96, è identico nella sostanza a quello attualmente utilizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.


14      C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274.


15      C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274.


16      C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274.


17      C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274.


18      V., segnatamente, sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Raccolta e smaltimento di acque reflue urbane) (C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 20 e giurisprudenza citata).


19      V., in particolare, sentenza del 5 settembre 2019, Commissione/Italia (Batterio Xylella fastidiosa) (C‑443/18, EU:C:2019:676, punto 80 e giurisprudenza citata).


20      V., in particolare, sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union (C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 29 e giurisprudenza citata).


21      V. sentenza del 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano (C‑513/18, EU:C:2020:59, punto 26).


22      V. sentenza del 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano (C‑513/18, EU:C:2020:59, punto 26).


23      V. sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274, punto 37).


24      V. sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274, punto 38).


25      V. sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274, punto 39).


26      V. sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274, punto 40).


27      V. sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274, punto 41).


28      C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274.


29      C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274.


30      V. sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274, punto 32).


31      V. sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C‑55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274, punto 33).

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