SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
14 gennaio 2021 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2013/59/Euratom – Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti – Articolo 106 – Mancato recepimento entro il termine prescritto»
Nella causa C‑744/19,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106 bis, paragrafo 1, del Trattato Euratom, proposto il 10 ottobre 2019,
Commissione europea, rappresentata da R. Tricot e G. Gattinara, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato,
convenuta,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU 2014, L 13, pag. 1), e non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 106 della direttiva in questione.
2 L’articolo 106 della direttiva 2013/59 prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 6 febbraio 2018 e, al paragrafo 3, che essi comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate da detta direttiva.
Procedimento precontenzioso
3 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana delle disposizioni adottate da tale Stato membro per conformarsi alla direttiva 2013/59 entro il termine prescritto dalla stessa e non disponendo di altri elementi d’informazione che le consentissero di ritenere che le disposizioni necessarie fossero state adottate, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2018, ha intimato alla Repubblica italiana di presentare le sue osservazioni entro due mesi dal ricevimento di tale lettera.
4 Con lettera del 26 giugno 2018, la Repubblica italiana ha comunicato le difficoltà che aveva incontrato nel recepire tale direttiva, atteso che i lavori di recepimento erano stati interrotti a seguito dello scioglimento delle camere del Parlamento, il che ha comportato lo svolgimento di elezioni anticipate. Tale Stato membro ha inoltre fatto riferimento all’esistenza di una normativa nazionale applicabile al settore della radioprotezione che recepisce le direttive abrogate dalla direttiva 2013/59.
5 Con lettera del 25 gennaio 2019, in mancanza di ulteriori informazioni circa l’adozione delle misure di recepimento di detta direttiva, la Commissione ha trasmesso alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi entro due mesi dal ricevimento dello stesso parere.
6 Con lettera del 20 marzo 2019, la Repubblica italiana ha risposto al parere summenzionato, comunicando che all’esame del Senato si trovava un disegno di legge con cui sarebbe stato delegato al governo il potere legislativo necessario ai fini dell’adozione delle misure di recepimento della direttiva 2013/59. Essa ha altresì indicato che ogni ulteriore avanzamento di tale processo sarebbe stato portato a conoscenza della Commissione.
7 Non avendo ricevuto ulteriori informazioni da parte della Repubblica italiana e non disponendo di alcun elemento che le consentisse di ritenere che le misure necessarie al recepimento della direttiva 2013/59 nel diritto interno fossero state adottate, la Commissione ha presentato il ricorso in esame.
Sul ricorso
8 Nel controricorso, la Repubblica italiana non contesta il fatto che il recepimento della direttiva 2013/59 non sia avvenuto nel termine prescritto. Essa sostiene, nondimeno, che occorre tener conto delle difficoltà incontrate nel trovare un accordo politico e amministrativo sul testo di recepimento di tale direttiva, difficoltà che hanno fortemente rallentato i lavori di recepimento della stessa. Poiché tali lavori sono stati ripresi in seguito alle elezioni legislative anticipate, tale Stato membro ha indicato che confidava di poter comunicare, nel corso del procedimento di cui trattasi, il testo delle relative disposizioni, unitamente alla tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva in questione.
9 Secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi [v., in particolare, sentenza del 23 aprile 2020, Commissione/Austria (Caccia primaverile alla beccaccia), C‑161/19, non pubblicata, EU:C:2020:290, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
10 Inoltre, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 24 gennaio 2018, Commissione/Italia, C‑433/15, EU:C:2018:31, punto 56).
11 Nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva né adottato le misure necessarie per garantire il recepimento della direttiva 2013/59 nel proprio ordinamento giuridico interno né comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno vigenti relative alle questioni disciplinate da tale direttiva, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 106, paragrafi 1 e 3, della medesima.
12 Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza citata al punto 10 della presente sentenza, circostanze come quelle invocate dalla Repubblica italiana non possono essere prese in considerazione dalla Corte come giustificazione per l’inosservanza degli obblighi risultanti dall’articolo 106, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/59.
13 Ciò posto, il ricorso proposto dalla Commissione deve ritenersi fondato.
14 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/59 e non avendo comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno eventualmente adottate per le questioni disciplinate da tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 106, paragrafi 1 e 3, della direttiva in questione.
Sulle spese
15 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni di diritto interno eventualmente adottate per le questioni disciplinate da tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 106, paragrafi 1 e 3, della direttiva in questione.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Piçarra
Šváby
Rodin
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2021.
Il cancelliere
Il presidente della Nona Sezione
A. Calot Escobar
N. Piçarra
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