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venerdì 2 aprile 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 marzo 2021 Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute. (21A02007) (GU n.80 del 2-4-2021)

 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2021 

Procedura del doppio  certificato  medico  in  caso  di  assenza  del

militare della Guardia di finanza per motivi di salute. (21A02007) 

(GU n.80 del 2-4-2021)


 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto l'art.  748,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  recante  «Testo  unico   delle

disposizioni regolamentari in  materia  di  ordinamento  militare,  a

norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246»,  il  quale

prevede il dovere per il militare del Corpo della Guardia di finanza,

nei casi di assenza per  motivi  di  salute,  di  trasmettere,  senza

ritardo, al  superiore  diretto  il  certificato  medico  recante  la

prognosi nonche', al competente organo sanitario del medesimo  Corpo,

il certificato medico  da  cui  risultano  sia  la  prognosi  che  la

diagnosi, affinche' venga verificata  la  persistenza  dell'idoneita'

psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse  alla  detenzione  o

all'uso  delle  armi  ovvero  comunque   connotate   da   rischio   o

controindicazioni all'impiego, previa  disciplina,  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Garante  per  la

protezione  dei  dati  personali,  delle  modalita'  che   assicurano

l'adozione del sistema del doppio certificato,  in  modo  che  quello

recante la diagnosi sia destinato  unicamente  agli  organi  sanitari

competenti e non confluisca nel  fascicolo  personale  del  militare,

restando salva e impregiudicata la facolta' del Corpo  della  Guardia

di finanza di effettuare, tramite il relativo servizio sanitario,  le

visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme

in vigore; 

  Visti l'art. 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  il  quale,  al

comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.

55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al

rilascio e alla trasmissione delle certificazioni di malattia, per le

certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi

armati dello Stato, nonche' l'art. 1497,  comma  1-bis,  del  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento

militare», il quale dispone che in materia di rilascio e trasmissione

delle certificazioni di malattia al personale militare  si  applicano

le disposizioni di  cui  all'art.  748,  comma  2,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 

  Visto l'art. 1059, comma 6-bis, del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale,  nell'individuare  i  dati

sensibili in materia di assenze per motivi di salute e  di  famiglia,

prevede che i dati relativi alla  diagnosi  apposta  sul  certificato

medico del personale del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  possono

essere utilizzati dal competente organo del  servizio  sanitario  del

medesimo Corpo per le finalita' dirette ad accertare  la  persistenza

dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse  alla

detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio

o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata  inidoneita',

comunicati alle commissioni mediche per l'adozione dei  provvedimenti

conseguenti; 

  Visto il regio  decreto-legge  19  gennaio  1928,  n.  26,  recante

«Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza  ed  al

servizio sanitario del corpo», convertito  dalla  legge  6  settembre

1928, n. 2103; 

  Visto l'art. 64, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  19  marzo

2001,  n.  69,  recante  «Riordino  del  reclutamento,  dello   stato

giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della  Guardia

di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il

quale prevede che il servizio sanitario del Corpo  della  Guardia  di

finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della  salute

del personale in servizio, con applicabilita', in quanto compatibili,

degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66; 

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23; 

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione digitale»; 

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29

novembre 2007, n. 255, «Regolamento di attuazione degli articoli  20,

21 e 181 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante

"Codice in materia di protezione dei dati personali"»; 

  Vista la deliberazione del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali 14 giugno 2007, n. 23, concernente «Linee guida in  materia

di trattamento di dati  personali  di  lavoratori  per  finalita'  di

gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»; 

  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati) e,  in  particolare,

l'art. 9, paragrafi 2, lettere b) e h), e 3, e l'art.  88,  paragrafo

1; 

  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante

«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle

persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,

nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati),

e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u); 

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  10

maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, del decreto

legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante  le  disposizioni  tecniche

attuative dell'ordinamento del servizio  sanitario  del  Corpo  della

Guardia di finanza; 

  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali 5 giugno 2019, n. 146, recante  «Prescrizioni  relative  al

trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art.  21,

comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101»; 

  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha

espresso il  proprio  parere  favorevole  con  deliberazione  del  27

gennaio 2021; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 

    a)  organo  sanitario  competente  della  Guardia   di   finanza:

l'articolazione del Servizio sanitario del  Corpo  della  Guardia  di

finanza competente in relazione al comando o al reparto  che  impiega

il militare; 

    b) militare: il personale appartenente al Corpo della Guardia  di

finanza. 

                               Art. 2 

 

                         Ambito applicativo 

 

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'

con le quali il militare assente dal servizio per  motivi  di  salute

presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e

l'altro contenente sia la diagnosi che la prognosi  della  patologia,

nonche'  le  misure  atte  a  garantire,  anche  ai  sensi  dell'art.

2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i  dati

personali sulla salute contenuti nel  certificato  recante  anche  la

diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia  di

protezione dei dati personali e dal personale formalmente autorizzato

ai sensi della stessa, dai  soli  organi  sanitari  competenti  della

Guardia di finanza, inclusa  la  Direzione  di  sanita'  del  Comando

generale del medesimo Corpo, per i quali la conoscenza di  tali  dati

e' indispensabile per la verifica  della  persistenza  dell'idoneita'

psico-fisica del militare. 

                               Art. 3 

 

                     Certificazione di malattia 

 

  1. Il militare  che  si  assenta  per  motivi  di  salute  presenta

apposita certificazione di malattia rilasciata  dal  medico  o  dalla

struttura sanitaria che ha accertato  la  condizione  di  inidoneita'

psico-fisica a prestare servizio. 

                               Art. 4 

 

            Comunicazioni del militare in caso di assenza 

                        per motivi di salute 

 

  1. In caso di assenza per motivi  di  salute,  fermi  restando  gli

obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  il  militare

trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art.

3 contenente: 

    a)  sia  la  diagnosi  che  la  prognosi   all'organo   sanitario

competente della Guardia di finanza; 

    b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si  trova

a dipendere per l'impiego. 

  2. Nelle more della  emanazione  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto  del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che  si

assenta per motivi di  salute  trasmette  senza  ritardo,  con  posta

elettronica certificata e previa protezione degli  allegati,  secondo

le  modalita'  definite  dal   Comando   generale   del   Corpo,   la

certificazione di malattia contenente: 

    a) sia  la  diagnosi  che  la  prognosi  alla  casella  di  posta

elettronica  certificata  dell'organo  sanitario   competente   della

Guardia di finanza destinata a tale tipologia di  comunicazioni,  cui

hanno accesso esclusivamente il relativo  medico  responsabile  e  il

personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2; 

    b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata

del comando o reparto  dal  quale  egli  si  trova  a  dipendere  per

l'impiego. 

  3. Nei casi  in  cui  non  sia  possibile  l'utilizzo  della  posta

elettronica certificata, il militare che si  assenta  per  motivi  di

salute invia,  senza  ritardo  e  con  ogni  altro  mezzo  che  possa

assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale  egli  si

trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati  previsti  dal

comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa: 

    a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto; 

    b) recante la dicitura «Contiene dati  personali  concernenti  lo

stato di salute»; 

    c) contenente all'interno il certificato medico recante  la  sola

prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la  dicitura  «Contiene

dati personali concernenti lo stato di salute  e  riservati  al  solo

personale  del  Servizio  sanitario  autorizzato»  ben   visibile   e

riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa e' posto  il

certificato medico da cui risulta sia la  diagnosi  che  la  prognosi

della patologia. 

  4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si

assenta per motivi di salute si trova a dipendere per  l'impiego  che

riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale

formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4,

del regolamento (UE) n. 2016/679  del  27  aprile  2016  e  dell'art.

2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati

contenuti nel certificato recante  la  sola  prognosi  lavorativa  e,

senza aprirla, fa pervenire  all'organo  sanitario  competente  della

Guardia di finanza la busta  contenente  il  certificato  comprensivo

della diagnosi. 

                               Art. 5 

 

              Gestione dei dati personali sulla salute 

 

  1. I dati relativi alla diagnosi  sono  trattati  dai  soli  organi

sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di

sanita' del Comando generale del medesimo  Corpo  in  relazione  alle

competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo

alla stessa demandate, e  non  sono  in  alcun  modo  trascritti  nei

documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale

del militare. Il trattamento dei medesimi dati da  parte  dei  citati

organi sanitari  della  Guardia  di  finanza  e'  effettuato  per  la

finalita'  di  cui  all'art.  1059,  comma  6-bis,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 

  2. Il responsabile dell'organo sanitario competente  della  Guardia

di finanza, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneita'

psico-fisica di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica n.  90  del  2010,  sulla  base  delle  informazioni

contenute nella  certificazione  medica  recante  la  prognosi  e  la

diagnosi  della  patologia  del  militare  nonche'  di   ogni   altra

informazione in suo possesso,  legittimamente  acquisita  nell'ambito

dei compiti istituzionali  e  nel  rispetto  della  disciplina  sulla

protezione dei  dati  personali  con  riguardo  all'indispensabilita'

della stessa in relazione alla specifica  finalita'  di  trattamento,

comunica tempestivamente al comando  o  al  reparto  che  impiega  il

militare le eventuali indicazioni  o  controindicazioni  all'impiego.

Tale comunicazione avviene con  modalita'  idonea  ad  assicurare  la

protezione  dei  dati  personali  e  contiene  le  sole  informazioni

riguardanti l'inidoneita' indispensabili all'adozione  dei  necessari

provvedimenti ed e' redatta in modo tale da  non  riportare  elementi

riguardanti la diagnosi e ogni altro dato eccedente gli scopi di  cui

all'art.  1059,  comma  6-bis,  del  decreto  del  Presidente   della

Repubblica n. 90 del  2010.  In  caso  di  dubbio  sulla  persistenza

dell'idoneita' psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo

sanitario competente della Guardia di finanza ne dispone l'invio alle

commissioni  mediche  competenti  per  l'adozione  dei  provvedimenti

conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute nel  rispetto,

in particolare, dei principi di necessita' e minimizzazione. 

                               Art. 6 

 

       Trattamento dei dati personali sulla salute all'interno 

           del Servizio sanitario della Guardia di finanza 

 

  1. I responsabili delle articolazioni del Servizio sanitario  della

Guardia di finanza competenti alla  trattazione  dei  dati  personali

sulla salute  relativi  alle  certificazioni  mediche  contenenti  la

diagnosi e la prognosi  della  patologia  effettuano  il  trattamento

degli stessi secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del

2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27  aprile  2016  nonche'

nel rispetto delle misure  tecniche  e  organizzative  stabilite  dal

Comando generale della Guardia di finanza ai sensi dell'art.  32  del

citato regolamento. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

 

    Roma, 12 marzo 2021 

 

                                                  Il Ministro: Franco 

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