Translate

domenica 5 marzo 2023

Tribunale Latina 2023- impugnazione delibera condominiale

 

Tribunale Latina 2023- impugnazione delibera condominiale




Tribunale Latina Sez. II, Sent., 20-02-2023

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Latina

Sezione II Civile

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7247/2015 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza cartolare del 24 novembre 2022 e vertente

TRA

- OMISSIS (c.f. X), OMISSIS (c.f. X), OMISSIS (c.f. X), OMISSIS (c.f. X), E S.A.S. DI OMISSIS (c.f./p.i. X) in persona del socio accomandatario sig.ra OMISSIS RF (c.f. X) CA (c.f. X) in proprio e la OMISSISs.a.s. (c.f./p.i. X) in persona dell'amministratore p.t., A s.r.l. (c.f./p.i. X) in persona del legale raOMISSISresentante p.t., LS s.r.l. (c.f./p.i. X) in persona del legale raOMISSISresentante p.t., OMISSIS (c.f. X), CC (c.f. X), OMISSIS (c.f. X ), BC (c.f. X), tutti raOMISSISresentati e difesi dall'avv. OMISSIS OMISSIS per delega a margine dell'atto di citazione;

PARTE ATTRICE

E

- CONDOMINIO " X " di Viale X OMISSIS (c.f./p.i. X) amministrato dalla s.a.s. E di OMISSIS in persona dell'amministratore p.t. OMISSIS, raOMISSISresentato e difeso dall'avv. OMISSIS OMISSIS, per delega a margine della comparsa di costituzione;

PARTE CONVENUTA

OGOMISSISTTO: impugnazione delibera condominiale


Svolgimento del processo


Con atto di citazione in data 3 dicembre 2015 gli odierni attori, in qualità di condomini, convenivano in giudizio il Condominio " X " per ottenere, previa sospensiva, l'annullamento del verbale e della delibera assembleare del 3 novembre 2015, deducendo:

a) il Condominio è amministrato dalla E s.a.s. in persona dell'amministratore OMISSIS, socio accomandatario;

b) l'amministratore convocava l'assemblea straordinaria per il 3 novembre 2015 in seconda convocazione al fine di deliberare il seguente ordine del giorno: 1) AOMISSISrovazione Bilancio Consuntivo e Relativo Riparto esercizio 01.01.2013 - 31.12.2013; 2) AOMISSISrovazione Bilancio Consuntivo e Relativo Riparto esercizio 01.01.2014-31.12.2014; 3) Conferma/Revoca Amministratore; 4) AOMISSISrovazione Bilancio preventivo e relativo Riparto esercizio 01.01.2015 - 31.12.2015;

c) l'amministratore motivava la suddetta convocazione dall'esiOMISSISnza di evitare interruzione dei servizi essenziali e recuperare le pregresse spese condominiali, a fronte delle impugnazioni delle assemblee del 20.07.2015 e 30.04.2014 azionate da parte di una minoranza di condomini;

d) riunitasi l'assemblea in seconda convocazione il 03.11.2015 il presidente ( OMISSIS) ne dichiarava la valida costituzione per la partecipazione di n.49 presenti (3 personalmente e 46 per delega) su un totale di n.133 per complessivi millesimi 605,93 del valore totale;

e) il verbale e la delibera assembleare sono nulli/annullabili per l'impossibilità di verificare il quorum deliberativo e costitutivo prescritto dall'art. 1136 comma 3 c.p.c. per la incongruenza dell'indicazione del numero di 133 condomini rispetto al totale di n.132 indicato nel verbale dell'assemblea precedente (20.07.2015), e a differenti indicazioni risultanti da altri verbali che venivano allegati in atti, con conseguente incertezza sul numero totale di partecipanti, stante l'assenza di un anagrafe condominiale;

f) il verbale è nullo/annullabile per violazione del diritto di informazione dei condomini avendo l'amministratore omesso di inviare la documentazione inerente i bilanci 2013-2014-2015 ogOMISSIStto di discussione sul presuOMISSISosto che era stata già consegnata;

g) l'amministratore negava l'accesso alla relativa documentazione richiesto per iscritto in data 30.10.2015 dai condomini E E RF ed impediva di visionare i documenti anche successivamente all'assemblea;

h) la delibera è nulla/annullabile per mancata convocazione di tutti i condomini ed in particolare del condomino A s.r.l.; dal verbale non si evince la verifica della regolare convocazione di tutti i condomini e, stante il numero ridotto di soli 3 condomini partecipanti in presenza e 46 deleganti (esterni al condominio), si chiedeva ex art. 210 c.p.c. venisse ordinato all'amministratore di offrire la prova della avvenuta convocazione e delle deleghe rilasciate;

i) la delibera relativa al punto n.3 dell'ordine del giorno Conferma/revoca amministratore è nulla/annullabile per il conflitto di interesse esistente in capo all'amministratore, esso stesso condomino con 417,87 millesimi di proprietà determinanti nel raggiungimento del quorum deliberativo, oltre ad essere mancante della quantificazione del compenso;

j) il verbale e la deliberazione sono nulli/annullabili per irregolarità e anomalie nella OMISSISstione condominiale, e si impugna il bilancio consuntivo 2013 per l'impossibilità di verificare le spese e i costi dei servizi e delle opere di manutenzione straordinaria non avendo l'amministratore consegnato la relativa documentazione con conseguente impossibilità anche alla difesa di parte attrice di contestare nel dettaglio le risultanze contabili della OMISSISstione 2013;

k) dal 2010 sono 6 i procedimenti azionati dinanzi al Tribunale di Latina (5 pendenti ed 1 definito con sentenza di accoglimento n.1993/2015 che ha annullato la delibera di aOMISSISrovazione del bilancio prev. e riparto 2014) per l'impugnazione delle delibere assembleai di aOMISSISrovazione dei bilanci, in cui risultano riscontrate numerose irregolarità OMISSISstionali, scarsa trasparenza nell'individuazione delle ditte aOMISSISaltanti i servizi di OMISSISstione ordinaria (riconducibili alla società di amministrazione), mancato riscontro degli elevati costi dei servizi;

l) si impugnano il verbale e la delibera di aOMISSISrovazione del bilancio consuntivo 2014 per spese eccessive, ingiustificate, arbitrarie ed in particolare si contestano gli ingiustificati plurimi esborsi a differenti società ma per i medesimi servizi, di cui alle fatture allegate;

m) si impugnano il verbale e la delibera di aOMISSISrovazione del bilancio preventivo e relativo riparto per l'esercizio 2015 a fronte di spese eccessive e non giustificate;

Per quanto esposto, parte attrice concludeva chiedendo di sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 3.11.2015 relativamente a tutti i punti dell'ordine del giorno, e nel merito di accertare e dichiarare nulla/annullare la delibera relativamente a tutti i punti dell'ordine del giorno; condannare il Condominio al pagamento di spese e competenze da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria chiedeva di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il deposito da parte del condominio di tutti i documenti contabili e fiscali inerenti gli esercizi 2013-2014, il rendiconto condominiale ex art.1130 bis c.c., il registro attestazione pagamenti oneri condominiali e eventuali liti in corso ex art. 1130 c.c. per gli anni 2013-2014-2015, nonché disporre CTU contabile.

Si costituiva il Condominio convenuto con comparsa in data 15 marzo 2016 deducendo:

a) le aOMISSISrovazioni dei bilanci condominiali sono, sin dal 2010, ogOMISSIStto di ripetute impugnazioni avanzate solo da parte di una minoranza di condomini;

b) la contestazione sulla incertezza del quorum costitutivo e deliberativo è infondata perché lo stabile di specie è un condominio complesso il cui numero di proprietari è in continua evoluzione;

c) il diritto di informazione non è stato violato perché i documenti sono stati posti a disposizione dei condomini con le modalità indicate nella convocazione stessa ed i condomini ricorrenti, piuttosto che recarsi presso gli uffici del Condominio situati nello stesso stabile condominiale, inviavano lettere per raccomandata nel tentativo di creare difficoltà all'amministratore in prossimità dell'assemblea;

d) le convocazioni sono state trasmesse regolarmente ed i relativi invii saranno depositati nei termini ex art. 183 c.p.c.;

e) la contestazione in ordine all'incompatibilità della società di amministrazione E s.a.s. è infondata;

f) le contestazioni in ordine alla OMISSISstione condominiale sono infondate e strumentali avanzate da una minoranza dissenziente su scelte operative e discrezionali dell'assemblea;

g) si oOMISSISone alla sospensione della delibera che esporrebbe il condominio a gravi difficoltà, comportando la sospensione dei pagamenti con venir meno dell'aOMISSISorto neOMISSISo per provvedere ai servizi ed incombenti primari.

Parte convenuta concludeva chiedendo il riOMISSIStto della domanda con vittoria di spese di lite.

Instauratosi il giudizio, con ordinanza in data 24 marzo 2016 il giudice, rilevato che il Condominio non aveva, allo stato degli atti, fornito prova della regolare convocazione del condomino A s.r.l., né fornito prova di aver messo i condomini richiedenti nelle condizioni di visionare la documentazione relativa ai punti ogOMISSIStto di discussione, sospendeva l'efficacia della delibera assembleare; concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 1 giugno 2016 parte attrice, rilevata l'assenza del fascicolo in cancelleria, chiedeva venisse disposta la ricerca o la ricostruzione. Quanto all'eccezione della verifica del raggiungimento del quorum costitutivo prescritto dall'art. 1136 comma 3 c.p.c., parte attrice precisava che il verbale riportava a fronte di un totale di 133 condomini, 49 intervenuti di cui presenti fisicamente solo 16 persone e 33 per delega. Dei 16 presenti fisicamente solo 3 (la Società TF in persona del legale raOMISSISresentante p.t. OMISSIS ovvero l'attuale amministratore, la sig.ra PL figlia del predetto amministratore e il sig. OMISSIS, odierno attore) e i restanti presenti sono tutti sogOMISSIStti terzi al condominio; parte attrice rilevava inoltre che 4 sogOMISSIStti indicati a verbale quali condomini deleganti ( FG, TP, CD, SM) non sono proprietari di immobili all'interno del Condominio, come emerso a seguito di ricerche effettuate presso l'Ufficio Provinciale di Latina servizi di pubblicità immobiliare e l'Ufficio per la provincia di Latina servizi Catastali, di cui alle visure allegate.

All'udienza del 27 ottobre 2016 il giudice disponeva la ricostruzione del fascicolo.

All'udienza del 30 maggio 2017 il giudice, dato atto del rinvenimento del fascicolo, rilevato che parte convenuta non formulava istanze istruttorie, accoglieva le richieste di parte attrice quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei documenti indicati nella memoria ex art. 183 comma sei secondo termine ed ammetteva altresì la CTU contabile.

Con note in data 23 ottobre 2017 parte attrice depositava telematica mente la documentazione ricevuta in copia dall'amministratore, rilevava che nulla gli veniva consegnato quanto ai punti B, C, D, E della richiesta poiché al nuovo amministratore p.t. non risultava consegnata dal precedente OMISSIS la relativa documentazione; parte attrice si riservava di provvedere alla ricerca dei documenti mancanti anche presso i condomini (bilanci preventivi e consuntivi 2013 e 2015 e del registro cassa anno 2013, 2014 e 2015 attestante i pagamenti oneri condominiali).

All'udienza del 24 ottobre 2017 veniva conferito incarico al CTU dott. Scipione sul seguente quesito: "verifichi il CTU, esaminati gli atti ed effettuati i sopralluaghi neOMISSIS, acquisita nuova documentazione eventuale solo sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 198 cpc, la regolarità o meno della tenuta della contabilità e dei registri nonché di ogni altro onere prescritto da legOMISSIS negli anni 2013, 2014 e 2015 da parte della E sas di OMISSIS in persona del sig. OMISSIS"; su richiesta di parte attrice, non oOMISSISosta dal convenuto, il giudice autorizzava parte attrice a consegnare al CTU, salva verifica in contraddittorio, il bilancio 2013; il giudice autorizzava, altresì, parte attrice a chiedere all'amministratore le deleghe dell'assemblea del 3.11.2015 e non del 2016.

Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 24 aprile 2018.

Il CTU rilevava la carenza nella documentazione del rendiconto dettagliato degli esercizi, del libro cassa ad entrate ed uscite, degli estratti conto bancari 2013, 2014 e 2015, nonché delle delibere assembleai con le quali si aOMISSISrovavano i preventivi e i contratti, con conseguente impossibilità di verificare la congruità delle fatture di spesa con le prestazioni effettivamente svolte.

In esito alla verifica, quanto all'esercizio 2013 accertava la non corrispondenza tra l'ammontare complessivo delle fatture (Euro 230.342,16) ed il valore totale dei costi inseriti in bilancio (Euro 227.653,12). In particolare, rilevava la presenza nel conto economico del Condominio della voce di costo "spese individuali" dell'importo di Euro 3.258,17 delle quali non vi è nessuna documentazione in atti.

Quanto all'esercizio 2014, il CTU rilevava di non poter procedere alla verifica sulla regolare tenuta della contabilità per la presenza del solo bilancio preventivo 2014, e non anche del consuntivo 2014. Disponendo delle fatture dell'anno 2014, tuttavia, il CTU calcolava l'importo totale pari ad Euro 207.863,14, tuttavia mancando le delibere assembleari di aOMISSISrovazioni dei preventivi e i contratti stipulati con le Società fornitrici dei principali servizi, non risultava possibile verificare la congruità delle fatture di spesa con le prestazioni effettivamente svolte.

Con riferimento all'esercizio 2015 il CTU riferiva di non poter procedere alle verifiche essendo emerso che l'allegato 26 dell'atto di citazione, evidenziato come bilancio preventivo 2015 non è effettivamente presente tra i documenti.

Al fine di verificare la regolarità o meno della tenuta della contabilità e dei registri, nonché di ogni altro onere prescritto da legOMISSIS negli anni 2014 e 2015, il CTU chiedeva l'autorizzazione al Giudice per il deposito della documentazione mancante.

In risposta alle osservazioni formulate dalla difesa di parte attrice, il CTU confermava la non completezza della tenuta dei registri, di cui è onerato l'amministratore, sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014, stante l'assenza dei registri condominiali, del rendiconto dettagliato, degli estratti del conto corrente condominiale nonché l'assenza delle delibere assembleari con le quali si aOMISSISrovavano i preventivi ed i contratti per le prestazioni svolte.

All'udienza del 19 giugno 2018 la difesa di parte attrice chiedeva integrazione della perizia stante la mancata risposta del CTU relativamente all'anno 2014, avendo la stessa parte erroneamente depositato il solo bilancio preventivo; il Giudice rinviava l'udienza al fine di verificare ex art. 198 c.p.c. l'assenso di parte convenuta alla richiesta di integrazione della documentazione per il 2014.

All'udienza del 13 settembre 2018 il Condominio convenuto comunicava di non prestare assenso all'acquisizione di ulteriore documentazione contabile relativa al 2014; le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria e fissava udienza per precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'8 marzo 2022.

Con decreto del 26 novembre 2021 il Giudice disponeva la trattazione in modalità figurata dell'udienza del 8 marzo 2022, previo scambio di note scritte.

Con ordinanza in data 8 marzo 2022 il Giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 10 febbraio 2022 e da parte convenuta in data 4 marzo 2022, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza figurata del 24 novembre 2022, previo deposito di note.

Parte attrice depositava note di trattazione in data 15 novembre 2022 con le quali ribadiva le proprie difese ed insisteva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Parte convenuta depositava note in data 21 novembre 2022 insistendo per il riOMISSIStto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese e competenze da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Con ordinanza in data 24 novembre 2022 all'esito dell'udienza in pari data il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 22 OMISSISnnaio 2023 con la quale così concludeva "nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 03.11.2015 adottata dal Condominio X convenuto, relativamente a tutti i punti dell'ordine del giorno in via principale ed assorbente per il non raggiungimento del quorum costitutivo e in ogni caso l'impossibilità di una verifica del quorum costitutivo e di quello deliberativo per la presenza nel verbale di assemblea impugnato di sogOMISSIStti non proprietari di immobili nel condominio convenuto, per la mancata convocazione di tutti i condomini, per la mancata comunicazione e presa visione dei documenti sottostanti i bilanci aOMISSISrovati seOMISSISur richiesto nei termini di legOMISSIS da parte degli odierni attori, nonché in quanto provato in corso di causa che i bilanci aOMISSISrovati risultano non tenuti nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e trasparenza e non risultano provate e documentate da parte convenuta le spese in essi rendicontate a carico della compagine condominiale e per tutti i motivi esposti in narrativa; 2) condannare il Condominio convenuto al pagamento integrale del compenso del CTU cosi come liquidato con ordinanza del 10.05.2018; 3) condannare il Condominio convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese OMISSISnerali 15%, iva e c.p.a. come per legOMISSIS da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.". Depositava comparsa conclusionale di replica in data 9 febbraio 2023.

Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 19 OMISSISnnaio 2023 con la quale così concludeva "insiste per il riOMISSIStto dell'impugnativa delibera asssembleare poiché improcedibile e inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonché tardiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1137 c.c., riservando compiuta difesa nel momento di replica. Anche per quanto esposto nel presente atto, si insiste nelle rassegnate conclusioni, con ogni conseguente provvedimento favorevole, anche in ordine a spese competenze ed onorari". Depositava comparsa conclusionale di replica in data 10 febbraio 2023.


Motivi della decisione


La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.

In tema di assemblea di condominio, ciascun condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, ai sensi dell'art. 66 disp att. c.c..

La preventiva convocazione degli aventi diritto è requisito di validità di ogni deliberazione ed il relativo onere incombe sull'amministratore del condominio, spettando poi all'assemblea riunita e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legOMISSIS (Sent. n. 40827 del 20/12/2021).

Nel verbale impugnato non emerOMISSIS alcun riferimento a detta verifica.

Parte convenuta allega alla comparsa di costituzione una distinta di spedizione postale da cui risulta l'invio della convocazione per raccomandata a n.127 destinatari, con data 22.10.2015; nulla risulta quanto alle modalità di invio dei restanti condomini. Il Condominio si è, dunque, limitato a produrre la documentazione attestante il solo invio della convocazione d'assemblea.

Tuttavia, l'attestazione della spedizione dell'atto al corretto indirizzo non è sufficiente perché possa presumersi la relativa conoscenza della convocazione.

Infatti, l'avviso di convocazione è atto unilaterale recettizio con la conseguente necessità che sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla data della prima convocazione, e di cui il condominio deve fornirne prova (Cass. sez. seconda n. 8275/2019).

A fronte delle contestazioni sollevate da parte attrice, parte convenuta aveva, dunque, onere di superare la incertezza sulla regolare convocazione di tutti i condomini, ed in particolare del condomino A s.r.l. rimasto assente all'assemblea, fornendo anche prova dell'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, per gli effetti dell'art. 1335 c.c.. Dunque, il Condominio non ha documentato se c quando l'avviso sia pervenuto nella disponibilità del destinatario non intervenuto e la mancata convocazione dell'avente diritto comporta l'annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1136 ultimo comma c.c.,

Parte attrice, contesta anche l'impossibilità di verificare la correttezza del quorum costitutivo dell'assemblea del 3 novembre 2011, a fronte di un numero di partecipanti al condominio che risulta quantificato in modo differente nei verbali precedenti. Ed infatti, nel verbale impugnato è riportato il numero di 133 partecipanti al condominio, ma dalla verifica dei verbali allegati da parte attrice emerOMISSIS l'effettiva incongruenza del totale dei partecipanti di volta in volta riportati (n.132 nel verbale 20.07.2015; n.142 nel verbale del 30.04.2014; n.138 nel verbale del 18.02.2014 e del 15.10.2013) con conseguente incertezza dell'esatto numero dei componenti il Condominio e, di conseguenza, della correttezza della costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze prescritte dall'art.1136 c.c. relativamente alla assemblea impugnata.

Parte attrice contesta anche l'elevato numero di intervenuti per delega (n.33) di cui n. 4 sogOMISSIStti asseritamente estranei alla compagine in quanto, sulla base di verifiche catastali, non risulterebbero proprietari di unità immobiliari interne al Condominio, dunque asseritamente privi di legittimazione a partecipare con inevitabili effetti sulla valida costituzione dell'assemblea e sulle delibere assunte.

A fronte di tali contestazioni, tuttavia, non risulta che il Condominio abbia né allegato al verbale del 03.11.2015 né prodotto in giudizio il registro di anagrafe condominiale, della cui tenuta ed aggiornamento è onerato l'amministratore.

Al fine di verificare la correttezza della formazione dell'assemblea, il giudice autorizzava all'udienza del 24 ottobre 2017 parte attrice a chiedere all'amministratore p.t. l'esibizione delle deleghe dell'assemblea del 3.11.2015 che, tuttavia, non risultano prodotte dal Condominio.

La delibera impugnata va annullata anche sotto il profilo della lesione del diritto di informazione nei confronti dei condomini E s.a.s. di OMISSIS e RF , per non aver l'amministratore preventivamente fornito la documentazione richiesta.

La difesa di parte attrice fornisce prova che i due condomini, ricevuta la convocazione, richiedevano a mezzo del proprio legale, rispettivamente il 29.10.2015 ed il 30.10.2015, di poter prendere visione della documentazione relativa alla OMISSISstione contabile ogOMISSIStto di discussione alla prossima assemblea.

Parte attrice fornisce anche prova del diniego dell'amministratore, il quale con nota del 2.11.2015 negava la possibilità di riscontrare le richieste dei due condomini perché pervenute nell'imminenza dell'assemblea condominiale.

Orbene, in forza del principio secondo cui il condomino ha il diritto di esprimere scientemente il proprio voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'amministratore, quando convoca l'assemblea per l'aOMISSISrovazione del Bilancio Consuntivo annuale e del Bilancio Preventivo, è tenuto ad inviare copia dei bilanci stessi a tutti i condomini assieme all'avviso di convocazione dell'assemblea ed i condomini hanno il diritto di ricevere detta documentazione contabile in un termine congruo prima dell'assemblea stessa.

Tuttavia, a fronte di espressa comunicazione del mancato possesso della documentazione e conseguente necessità di ricevere oOMISSISortuni chiarimenti, non è meritevole di accoglimento la difesa del condominio secondo cui la documentazione risultava già in possesso dei condomini perché fornita in occasione delle precedenti assemblee di aOMISSISrovazione dei bilanci, successivamente impugnati.

Si osserva, infatti, che, in tema di aOMISSISrovazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore non abbia obbligo di depositare la documentazione giustificativa, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia della documentazione utile al controllo della OMISSISstione, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha consentito l'esercizio di tale facoltà (Cass. n.1544/04).

La L. n. 220 del 2012, ha, infatti, sancito all'art. 1130 c.c. il fondamentale diritto di ogni condomino di chiedere ed ottenere informazioni in merito alla condizione economica del condominio e prendere visione dei relativi documenti in ogni tempo e senza necessità di motivare la richiesta.

Considerato che l'amministratore allega di aver inviato le convocazioni in data 22.10.2015 e che le richieste dei condomini aOMISSISaiono tempestive alla ricezione, che la società di amministrazione, come dedotto dalla parte convenuta, ha sede nello stesso stabile condominiale, con ciò ritenendosi meno gravosa la messa a disposizione della documentazione richiesta, il rifiuto espresso dall'amministratore aOMISSISare privo di giustificazione. Ne consegue, la violazione del diritto degli attori E s.a.s. di OMISSIS e RF (rimasto assente) di poter preventivamente verificare la correttezza della OMISSISstione condominiale su cui si sarebbero da lì a poco dovuti esprimere, con conseguente invalidità delle delibere aOMISSISrovate dall'assemblea.

Anche sotto tale profilo la domanda va accolta e la Delib. del 3 novembre 2015 annullata.

In aOMISSISlicazione del principio della ragione più liquida (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936) si omette l'esame degli altri vizi denunciati nell'atto di citazione.

L'omesso esperimento della mediazione doveva essere eccepito o rilevato nella prima udienza laddove parte convenuta ha sollevato la questione con la comparsa conclusionale.

La soccombenza del convenuto nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014.

Le spese di CTU (che aveva comunque accertato l'esistenza della non correttezza della tenuta dei registri e di irregolarità nella contabilità esercizio 2013), già liquidate come da decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta che deve pertanto rifondere all'attore nella misura in cui questi le aveva anticipate.


P.Q.M.


Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.7247/2015, così provvede:

- accoglie la domanda ed annulla la delibera adottata dal Condominio " X " in data 3.11.2015.

- condanna il Condominio " X " al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 264,00 (OMISSIS+27) per esborsi e in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese OMISSISnerali, IVA e CPA come per legOMISSIS in favore del procuratore dichiaratasi antistatario.

- pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di parte convenuta che deve pertanto rifondere all'attore la quota da questi anticipata.

Così deciso in Latina, il 18 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2023.



Nessun commento: