Cass. pen. Sez.
IV, Sent., (ud. 07/12/2022) 30-03-2023, n. 13271
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere -
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
Dott. CIRESE Marina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS, nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di
BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo.
udito il difensore.
Svolgimento del processo
1.OMISSIS ricorre per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna
emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S..
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione, poichè non è stato dato all'imputato l'avviso ex art. 114 disp.
att. c.p.p., nonostante sia stato affermato in giurisprudenza che il relativo
obbligo sussiste qualora la polizia giudiziaria al momento dell'accertamento
ritenga già di desumere uno stato di alterazione del conducente da qualsiasi
elemento sintomatico dell'ebbrezza. La Corte d'appello non ha adeguatamente
motivato nonostante la presenza del difensore sia necessaria anche quando, come
nel caso di specie, lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo si evinca
da fattori diversi rispetto agli accertamenti tecnici e la dimostrazione
dell'integrazione del reato richieda un vero e proprio accertamento tecnico -
biologico nonchè la presenza di circostanze aggiuntive capaci di dimostrare
l'alterazione psico-fisica.
`2.1.Nemmeno sussiste una congrua motivazione per quanto
attiene alla pena, essendo state usate dal giudice a quo mere formule di stile
che non consentono di comprendere per quale motivo la condotta posta in essere
dall'imputato sia stata giudicata grave e foriera di gravi rischi per la
pubblica incolumità.
Si chiede, pertanto, anche con conclusioni scritte,
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce,
infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, essendo
stato ormai da tempo superato il precedente orientamento ermeneutico in senso
contrario, il principio secondo cui, ove si proceda per il reato di guida in
stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di
farsi assistere da un difensore per l'esecuzione del test di accertamento dell'eventuale
stato di ebbrezza non ricorre qualora l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi
all'accertamento stesso (Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4,
n. 43485 del 2014, Rv. 260603).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della
sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte
territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il OMISSIS
e alla gravità della condotta posta in essere, foriera di gravi rischi per la
pubblica incolumità, essendo stato sorpreso l'imputato in stato di evidente
ubriachezza (alito vinoso, condotta di guida zigzagante, eloquio incerto ed
equilibrio precario).
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023
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