Translate

giovedì 24 agosto 2023

Tar 2023 – polizia penitenziaria - note di qualifica e rapporto informativo

 

Tar 2023 – polizia penitenziaria - note di qualifica e rapporto informativo

 

 

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., (ud. 19/04/2023) 17-07-2023, n. 2221 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato x con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

il Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sicilia, Casa Circondariale Omissis -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento 

del rapporto informativo per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria relativo all'anno 2021, notificato al ricorrente in data 8.08.2022; 

di ogni suo atto presupposto, connesso e conseguente; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Il sig. -OMISSIS- espone di essere appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, e di prestare servizio presso la Casa Circondariale "-OMISSIS- 

Con il ricorso in epigrafe, ha impugnato il suo rapporto informativo relativo all'anno 2021, notificatogli in data 8.08.2022, con il quale gli è stato attribuito il giudizio "-OMISSIS-, identico a quello dell'anno precedente. Più in dettaglio, risulta che l'organo che ha compilato il rapporto informativo, ai fini della valutazione, ha tenuto conto: 

a) della relazione informativa della Casa Circondariale di -OMISSIS- (precedente sede di servizio del ricorrente), che proponeva l'aumento di un punto rispetto all'anno precedente; 

b) della opportunità di compensare tale aumento con la sanzione disciplinare della "censura" inflittagli sempre nell'anno 2021 nella precedente sede di servizio (-OMISSIS-); 

c) della prestazione lavorativa giudicata "poco soddisfacente" nell'attuale sede di servizio (Casa Circondariale "-OMISSIS-). 

Il ricorrente contesta la valutazione ed il giudizio attribuitigli denunciando: 

1.- violazione dell'art. 44, co. 3, del D.Lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui stabilisce uno speciale limite al giudizio contenuto nel rapporto informativo, che non può essere superiore a "buono" allorquando sia stata inflitta al dipendente una sanzione più grave della deplorazione. Argomentando a contrario, il ricorrente ritiene che nel caso di sanzione lieve (come quella della censura da lui ricevuta nell'anno 2021), l'amministrazione non avrebbe potuto legittimamente ridurre - attraverso una compensazione tra proposta di aumento, e sanzione - il giudizio complessivo spettantegli per l'anno in questione. Aggiunge il ricorrente che la circolare del Dipartimento si premura di precisare che non può esservi automatismo tra l'irrogazione della sanzione e la diminuzione del giudizio complessivo; 

2.- eccesso di potere per violazione della circolare del Dipartimento che sancisce la autonomia di giudizio, per l'anno oggetto di valutazione, rispetto a quello precedente; 

3.- violazione dell'obbligo di motivazione del giudizio, atteso che non sono state espresse argomentazioni specifiche a sostegno del rendimento "poco soddisfacente" riscontrato nella sede di -OMISSIS-. 

Il Ministero della Giustizia - D.A.P. si è costituito in giudizio con corposa memoria difensiva, nella quale viene chiesto il rigetto del ricorso. 

Con memoria prodotta in vista dell'udienza di merito il ricorrente ha preliminarmente rilevato che questa Sezione - con recente sentenza n. 459/2023 - ha annullato (per insufficiente motivazione) il rapporto informativo relativo al precedente anno 2020; da ciò il ricorrente inferisce l'illegittimità del rapporto informativo 2021 (impugnato in questa sede) laddove prevede la conferma del giudizio del 2020, sebbene quel giudizio ad oggi non sussista più essendo stato annullato dal Tar. Inoltre, il ricorrente ha analiticamente contestato tutte le argomentazioni difensive espresse dall'avvocatura erariale nella propria memoria difensiva. 

All'udienza del 19 aprile 2023 la causa è stata posta in decisione. 

In via preliminare, e con riferimento alla memoria difensiva presentata dal ricorrente in vista dell'udienza, il Collegio rileva che la denunciata illogicità del rapporto informativo del 2021, nella parte in cui conferma il giudizio espresso nell'anno 2020 con rapporto informativo annullato da questa autorità giudiziaria, avrebbe dovuto costituire oggetto di nuova impugnativa, da veicolare tramite motivi aggiunti finalizzati a far valere una asserita ulteriore ragione di invalidità del rapporto informativo 2021 rinveniente dalla sentenza 459/2023. Ma, anche al di là di tale incongruenza in rito, il rilievo sollevato dal ricorrente appare comunque privo di fondatezza, dato che la valutazione autonomamente operata dall'organo competente - e motivata attraverso l'esternazione degli elementi positivi e negativi presi in considerazione ai fini del giudizio - costituisce una mera (e casuale) conferma del giudizio dell'anno precedente, nel senso che anche nel 2021 l'amministrazione ha ritenuto di qualificare come "-OMISSIS- il giudizio espresso a carico del dipendente. Diversamente da quanto dedotto, quindi, il Dipartimento non ha "confermato" un giudizio dell'anno precedente che nelle more è divenuto (a seguito della sentenza di questo Tar) non ancora definito, ma ha attribuito con autonoma valutazione per il 2021 un giudizio che, per mero caso, "coincide" con quello precedente. D'altra parte, l'assunto di parte ricorrente viene smentito dallo stesso principio di piena autonomia fra le valutazioni attinenti a ciascun anno che è stato declamato in seno al ricorso. 

Ciò premesso, si può passare alla valutazione delle censure esposte nel ricorso. 

Risulta infondata la tesi argomentata sulla base dell'art. 44, co. 3, del D.Lgs. n. 443 del 1992, posto che tale norma si limita a stabilire che non possa essere attribuito un giudizio di merito superiore ad una certa valutazione (quella di "buono") in presenza di infrazioni disciplinari di consistente gravità. Ma, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la norma non vanifica affatto il rilievo di eventuali sanzioni disciplinari di minore entità nell'ambito della valutazione complessiva del rendimento del dipendente. Se fosse vera la tesi sostenuta dal ricorrente, si arriverebbe all'illogico risultato di ritenere del tutto irrilevanti le sanzioni disciplinari inflitte per infrazioni di modesta entità. 

Andando oltre nell'esame delle censure va rilevato che - per granitico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non intende discostarsi - le valutazioni riguardanti il rendimento di pubblici dipendenti espresse dalla pubblica amministrazione costituiscono manifestazione di una ampia discrezionalità valutativa, che può essere censurata in sede giurisdizionale solo allorché manifesti in modo chiaro sintomi di illogicità, incongruenza, o travisamento dei fatti. Nel caso di specie nessuno di tali sintomi risulta presente. Al contrario, l'amministrazione resistente mostra di aver ragionevolmente ponderato tutti gli aspetti che hanno connotato nell'anno 2021 il rendimento lavorativo del ricorrente, e di aver ragionevolmente soppesato la proposta di aumento di un punto formulata dalla sede di -OMISSIS- con l'esigenza di tenere conto della violazione disciplinare commessa nello stesso anno. Tale meccanismo compensativo appare assolutamente logico e ragionevole, ed impedisce quindi la configurazione di alcuna forma di eccesso di potere nell'esercizio dell'attività valutativa discrezionale. E' stato affermato in materia che "In tema di rapporto informativo degli appartenenti alle Forze Armate, i giudizi formulati dalle autorità valutatrici con i documenti caratteristici sono effettivamente caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica il cui concreto esercizio può essere sindacato dal g.a. solo sotto il profilo della manifesta illogicità e del difetto di motivazione, della carenza di presupposti e della macroscopica irragionevolezza e contraddittorietà. Pertanto, se i giudizi espressi in sede di valutazione caratteristica sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica, non è l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'Amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo in relazione ai necessari presupposti e per l'irragionevolezza della valutazione." (Tar Emilia Romagna Bologna 435/2021; Tar Torino 1616/2015). 

In relazione al secondo motivo di ricorso, come già detto, non risulta essere stato violato il principio di autonomia della valutazione resa anno per anno, giacché l'amministrazione non ha effettuato una operazione di sommatoria algebrica rispetto al giudizio ed al punteggio attribuiti nell'anno 2020, ma ha esercitato una attività valutativa, pervenendo ad un risultato che coincide con quello dell'anno precedente. 

Quanto al censurato difetto di motivazione del giudizio espresso, il vizio deve ritenersi non sussistente sia perché il rapporto impugnato contiene una chiara ed espressa enunciazione delle ragioni sulle quali si fondano il giudizio ed il punteggio attribuiti; sia perché tali elementi risultano integrati anche dalle valutazioni numeriche indicate nel corpo del rapporto, ed attribuite a cinque differenti elementi di giudizio. 

E' stato affermato al riguardo, in giurisprudenza che "Il rapporto informativo del personale della Polizia di Stato, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del dipendente, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato." (Tar Puglia Bari 646/2021; Tar Salerno 193/2020; Tar Lazio Roma 6802/2019). 

In conclusione, il ricorso risulta infondato e va respinto. 

Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Aurora Lento, Presidente 

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore 

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere 

Tar 2023 - note di qualifica e rapporto informativo

 

 

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., (ud. 19/04/2023) 17-07-2023, n. 2221 

IMPIEGO PUBBLICO

Note di qualifica e rapporti informativi

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Paolo Petrina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

il Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sicilia, Casa Circondariale Omissis -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento 

del rapporto informativo per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria relativo all'anno 2021, notificato al ricorrente in data 8.08.2022; 

di ogni suo atto presupposto, connesso e conseguente; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Il sig. -OMISSIS- espone di essere appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, e di prestare servizio presso la Casa Circondariale "-OMISSIS- 

Con il ricorso in epigrafe, ha impugnato il suo rapporto informativo relativo all'anno 2021, notificatogli in data 8.08.2022, con il quale gli è stato attribuito il giudizio "-OMISSIS-, identico a quello dell'anno precedente. Più in dettaglio, risulta che l'organo che ha compilato il rapporto informativo, ai fini della valutazione, ha tenuto conto: 

a) della relazione informativa della Casa Circondariale di -OMISSIS- (precedente sede di servizio del ricorrente), che proponeva l'aumento di un punto rispetto all'anno precedente; 

b) della opportunità di compensare tale aumento con la sanzione disciplinare della "censura" inflittagli sempre nell'anno 2021 nella precedente sede di servizio (-OMISSIS-); 

c) della prestazione lavorativa giudicata "poco soddisfacente" nell'attuale sede di servizio (Casa Circondariale "-OMISSIS-). 

Il ricorrente contesta la valutazione ed il giudizio attribuitigli denunciando: 

1.- violazione dell'art. 44, co. 3, del D.Lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui stabilisce uno speciale limite al giudizio contenuto nel rapporto informativo, che non può essere superiore a "buono" allorquando sia stata inflitta al dipendente una sanzione più grave della deplorazione. Argomentando a contrario, il ricorrente ritiene che nel caso di sanzione lieve (come quella della censura da lui ricevuta nell'anno 2021), l'amministrazione non avrebbe potuto legittimamente ridurre - attraverso una compensazione tra proposta di aumento, e sanzione - il giudizio complessivo spettantegli per l'anno in questione. Aggiunge il ricorrente che la circolare del Dipartimento si premura di precisare che non può esservi automatismo tra l'irrogazione della sanzione e la diminuzione del giudizio complessivo; 

2.- eccesso di potere per violazione della circolare del Dipartimento che sancisce la autonomia di giudizio, per l'anno oggetto di valutazione, rispetto a quello precedente; 

3.- violazione dell'obbligo di motivazione del giudizio, atteso che non sono state espresse argomentazioni specifiche a sostegno del rendimento "poco soddisfacente" riscontrato nella sede di -OMISSIS-. 

Il Ministero della Giustizia - D.A.P. si è costituito in giudizio con corposa memoria difensiva, nella quale viene chiesto il rigetto del ricorso. 

Con memoria prodotta in vista dell'udienza di merito il ricorrente ha preliminarmente rilevato che questa Sezione - con recente sentenza n. 459/2023 - ha annullato (per insufficiente motivazione) il rapporto informativo relativo al precedente anno 2020; da ciò il ricorrente inferisce l'illegittimità del rapporto informativo 2021 (impugnato in questa sede) laddove prevede la conferma del giudizio del 2020, sebbene quel giudizio ad oggi non sussista più essendo stato annullato dal Tar. Inoltre, il ricorrente ha analiticamente contestato tutte le argomentazioni difensive espresse dall'avvocatura erariale nella propria memoria difensiva. 

All'udienza del 19 aprile 2023 la causa è stata posta in decisione. 

In via preliminare, e con riferimento alla memoria difensiva presentata dal ricorrente in vista dell'udienza, il Collegio rileva che la denunciata illogicità del rapporto informativo del 2021, nella parte in cui conferma il giudizio espresso nell'anno 2020 con rapporto informativo annullato da questa autorità giudiziaria, avrebbe dovuto costituire oggetto di nuova impugnativa, da veicolare tramite motivi aggiunti finalizzati a far valere una asserita ulteriore ragione di invalidità del rapporto informativo 2021 rinveniente dalla sentenza 459/2023. Ma, anche al di là di tale incongruenza in rito, il rilievo sollevato dal ricorrente appare comunque privo di fondatezza, dato che la valutazione autonomamente operata dall'organo competente - e motivata attraverso l'esternazione degli elementi positivi e negativi presi in considerazione ai fini del giudizio - costituisce una mera (e casuale) conferma del giudizio dell'anno precedente, nel senso che anche nel 2021 l'amministrazione ha ritenuto di qualificare come "-OMISSIS- il giudizio espresso a carico del dipendente. Diversamente da quanto dedotto, quindi, il Dipartimento non ha "confermato" un giudizio dell'anno precedente che nelle more è divenuto (a seguito della sentenza di questo Tar) non ancora definito, ma ha attribuito con autonoma valutazione per il 2021 un giudizio che, per mero caso, "coincide" con quello precedente. D'altra parte, l'assunto di parte ricorrente viene smentito dallo stesso principio di piena autonomia fra le valutazioni attinenti a ciascun anno che è stato declamato in seno al ricorso. 

Ciò premesso, si può passare alla valutazione delle censure esposte nel ricorso. 

Risulta infondata la tesi argomentata sulla base dell'art. 44, co. 3, del D.Lgs. n. 443 del 1992, posto che tale norma si limita a stabilire che non possa essere attribuito un giudizio di merito superiore ad una certa valutazione (quella di "buono") in presenza di infrazioni disciplinari di consistente gravità. Ma, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la norma non vanifica affatto il rilievo di eventuali sanzioni disciplinari di minore entità nell'ambito della valutazione complessiva del rendimento del dipendente. Se fosse vera la tesi sostenuta dal ricorrente, si arriverebbe all'illogico risultato di ritenere del tutto irrilevanti le sanzioni disciplinari inflitte per infrazioni di modesta entità. 

Andando oltre nell'esame delle censure va rilevato che - per granitico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non intende discostarsi - le valutazioni riguardanti il rendimento di pubblici dipendenti espresse dalla pubblica amministrazione costituiscono manifestazione di una ampia discrezionalità valutativa, che può essere censurata in sede giurisdizionale solo allorché manifesti in modo chiaro sintomi di illogicità, incongruenza, o travisamento dei fatti. Nel caso di specie nessuno di tali sintomi risulta presente. Al contrario, l'amministrazione resistente mostra di aver ragionevolmente ponderato tutti gli aspetti che hanno connotato nell'anno 2021 il rendimento lavorativo del ricorrente, e di aver ragionevolmente soppesato la proposta di aumento di un punto formulata dalla sede di -OMISSIS- con l'esigenza di tenere conto della violazione disciplinare commessa nello stesso anno. Tale meccanismo compensativo appare assolutamente logico e ragionevole, ed impedisce quindi la configurazione di alcuna forma di eccesso di potere nell'esercizio dell'attività valutativa discrezionale. E' stato affermato in materia che "In tema di rapporto informativo degli appartenenti alle Forze Armate, i giudizi formulati dalle autorità valutatrici con i documenti caratteristici sono effettivamente caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica il cui concreto esercizio può essere sindacato dal g.a. solo sotto il profilo della manifesta illogicità e del difetto di motivazione, della carenza di presupposti e della macroscopica irragionevolezza e contraddittorietà. Pertanto, se i giudizi espressi in sede di valutazione caratteristica sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica, non è l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'Amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo in relazione ai necessari presupposti e per l'irragionevolezza della valutazione." (Tar Emilia Romagna Bologna 435/2021; Tar Torino 1616/2015). 

In relazione al secondo motivo di ricorso, come già detto, non risulta essere stato violato il principio di autonomia della valutazione resa anno per anno, giacché l'amministrazione non ha effettuato una operazione di sommatoria algebrica rispetto al giudizio ed al punteggio attribuiti nell'anno 2020, ma ha esercitato una attività valutativa, pervenendo ad un risultato che coincide con quello dell'anno precedente. 

Quanto al censurato difetto di motivazione del giudizio espresso, il vizio deve ritenersi non sussistente sia perché il rapporto impugnato contiene una chiara ed espressa enunciazione delle ragioni sulle quali si fondano il giudizio ed il punteggio attribuiti; sia perché tali elementi risultano integrati anche dalle valutazioni numeriche indicate nel corpo del rapporto, ed attribuite a cinque differenti elementi di giudizio. 

E' stato affermato al riguardo, in giurisprudenza che "Il rapporto informativo del personale della Polizia di Stato, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del dipendente, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato." (Tar Puglia Bari 646/2021; Tar Salerno 193/2020; Tar Lazio Roma 6802/2019). 

In conclusione, il ricorso risulta infondato e va respinto. 

Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Aurora Lento, Presidente 

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore 

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere 


Nessun commento: