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martedì 10 dicembre 2024

Tar 2024- L’irragionevolezza e l’incongruità delle valutazioni compiute dall’amministrazione culmina poi in vette parossistiche allorché la medesima, nel giudicare la stima ed il prestigio goduto dal funzionario sia all’interno della Polizia di Stato che negli ambienti esterni, del tutto immotivatamente oblitera le onorificenze al merito della Repubblica Italiana, gli attestati e i diplomi di benemerenza conseguiti dal dr. -OMISSIS- per le attività sportive e di pubblico soccorso effettuate, la medaglia d’argento al Valor Civile conferitagli per il comportamento serbato nel corso dell’espletamento del servizio d’ufficio, gli incarichi di insegnamento, nel settore delle tecniche di difesa personale, svolti sia in Italia (nell’ambito delle attività formative dirette agli agenti di P.S. ma anche dell’attività formativa curata dalla relativa federazione sportiva nazionale) che all’estero, presso gli istituti di addestramento della polizia brasiliana. “..P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale x), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il gravame introduttivo e respinge quello per motivi aggiunti. Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in Euro 6.000.00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cpa e contributo unificato come per legge...”

 



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