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sabato 22 gennaio 2011

CASO RUBY: ORLANDO (IDV), MARINA BERLUSCONI PROVI ORRORE PER FESTINI





RUBY:IDV, MARINA NON HA ORRORE PER FESTINI PAPI?
TUTTA LA SOLIDARIETA' A SAVIANO
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Marina Berlusconi dovrebbe provare
orrore per i festini di suo padre, chiamato papi dalle escort, e
per come si comporta con le donne trattate come oggetti e non
rispettate nella loro dignit…. Ci sorprende che proprio una
donna non si vergogni di dire ci• che dice la figlia del
premier. L'utilizzatore finale dovrebbe andare a nascondersi e
la figlia dovrebbe ringraziare chi, come Saviano, vive sotto
scorta perch‚ lotta contro la criminalit… organizzata. L'Italia
dei Valori esprime solidariet… allo scrittore campano e lo
incoraggia ad andare avanti". E' quanto afferma in una nota il
portavoce dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando. (ANSA).

CP
22-GEN-11 18:08 NNNN

RUBY:MARINA BERLUSCONI, ORRORE DICHIARAZIONI SAVIANO ++

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - ''Mi fa letteralmente orrore che
una persona come Roberto Saviano, che ha sempre dichiarato di
voler dedicare ogni sua energia alla battaglia per il rispetto
della liberta', della dignita' delle persone e della legalit…,
sia arrivata a calpestare e di conseguenza a rinnegare tutto
quello per cui ha sempre proclamato di battersi''. Lo ha
dichiarato il presidente di Fininvest e Mondadori
Marina
Berlusconi in relazione alle affermazioni fatte oggi a Genova da
Roberto Saviano, che ha dedicato ai pm di Milano la laurea
honoris causa.
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA, HA DIFESO PRINCIPIO LEGALITA'

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Roberto
Saviano e' stato insignito
della laurea honoris causa in giurisprudenza dall'ateneo di
Genova per ''l'importante contributo a difesa del principio di
legalita', asse portante dello Stato di diritto''. Con queste
parole il preside di Giurisprudenza, professor Paolo Comanducci
ha attribuito la laurea allo scrittore.
Subito dopo il professor Pisa ha letto la Laudatio.(ANSA).

CH
22-GEN-11 11:50 NNNN


DIV
22-GEN-11 17:10 NNNN
RUBY: MARINA BERLUSCONI, ORRORE DICHIARAZIONI SAVIANO (2)

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il 'mestiere di giustizia', come lo
chiama Saviano - ha aggiunto nella sua dichiarazione
Marina
Berlusconi -, e coloro che sono chiamati ad esercitarlo non
dovrebbero avere nulla a che vedere con la persecuzione
personale e il fondamentalismo politico che questa vicenda mette
invece tristemente, e con spudorata evidenza, sotto gli occhi di
tutti''.
(ANSA).

DIV
22-GEN-11 17:11 NNNN
CASO RUBY: MARINA BERLUSCONI, BASTA PERSECUZIONE PERSONALE =

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Il 'mestiere di giustizia', come
lo chiama Saviano, e coloro che sono chiamati ad esercitarlo non
dovrebbero avere nulla a che vedere con la persecuzione personale e il
fondamentalismo politico che questa vicenda mette invece tristemente,
e con spudorata evidenza, sotto gli occhi di tutti". Cosi' il
presidente di Fininvest e Mondadori,
Marina Berlusconi, commenta le
affermazioni fatte oggi a Genova da Roberto Saviano. (segue)

(Red-Afe/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 17:23

NNNN
CASO RUBY: MARINA BERLUSCONI, BASTA PERSECUZIONE PERSONALE (2) =
ORRORE PER PAROLE DELLO SCRITTORE ROBERTO SAVIANO

(Adnkronos) - Lo scrittore napoletano oggi e' stato insignito
della laurea honoris causa in giurisprudenza all'ateneo di Genova e ha
dedicato la sua laurea ai ''magistrati Bocassini, Sangermano e Forno
che stanno vivendo momenti difficili solo per aver fatto il loro
'mestiere di giustizia'". I tre magistrati sono i titolari
dell'inchiesta sul 'caso Ruby' che coinvolge il presidente del
consiglio, Silvio Berlusconi.

"Mi fa letteralmente orrore -spiega in un comunicato la manager
Marina, figlia del premier- che una persona come Roberto Saviano, che
ha sempre dichiarato di voler dedicare ogni sua energia alla battaglia
per il rispetto della liberta', della dignita' delle persone e della
legalita', sia arrivata a calpestare e di conseguenza a rinnegare
tutto quello per cui ha sempre proclamato di battersi".

(Red-Afe/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 17:28

NNNN
CASO RUBY: ORLANDO (IDV), MARINA BERLUSCONI PROVI ORRORE PER FESTINI =

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - ''
Marina Berlusconi dovrebbe provare
orrore per i festini di suo padre, chiamato papi dalle escort, e per
come si comporta con le donne trattate come oggetti e non rispettate
nella loro dignita'. Ci sorprende che proprio una donna non si
vergogni di dire cio' che dice la figlia del premier". Lo afferma il
portavoce dell'Idv Leoluca Orlando.

"L'utilizzatore finale -aggiunge- dovrebbe andare a nascondersi
e la figlia dovrebbe ringraziare chi, come Saviano, vive sotto scorta
perche' lotta contro la criminalita' organizzata. L'Italia dei valori
esprime solidarieta' allo scrittore campano e lo incoraggia ad andare
avanti''.

(Red-Pol/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 18:15

NNNN

ZCZC1054/SXA
YGE35517
R POL S0A QBXB
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA, HA DIFESO PRINCIPIO LEGALITA' (2)

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''La criminalita' organizzata teme
la parola, proclamata in pubblico o scritta in un libro, se
questa scuote le coscienze''. E' questo uno dei passi piu'
significativi della Laudatio per la Laurea honoris causa in
Giurisprudenza attribuita dall'Ateneo di Genova a Roberto
Saviano.
''Certo - scrive Paolo Pisa, docente a Giurisprudenza e
redattore della Laudatio - non saranno solo le parole a
sconfiggere camorra o mafia. Se la disoccupazione giovanile
sfiora in alcune zone il 50% e in esse la criminalita'
organizzata e' il primo datore di lavoro, appare fin troppo
ovvio che l'ambito politico, economico e sociale rimane
fondamentale''.
Pisa si augura che ''tra qualche anno possiamo conferire una
laurea honoris causa anche ad una personalita' che sappia
coniugare la lotta sui diversi fronti''.(ANSA).

CH/MRS
22-GEN-11 11:51 NNNN
ZCZC1113/SXA
YGE35603
R POL S0A QBXB
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA;VINCENZI,BELLISSIMA INIZIATIVA
(V. 'SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA...' DELLE 11.50 CIRCA)
(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Finalmente l'inaugurazione
dell'anno accademico, all'Universita' di Genova, pone un tema
d'interesse generale per il Paese, la legalita'''. Il sindaco
del capoluogo ligure, Marta Vincenzi, commenta cosi' la scelta
dell'ateneo di inaugurare l'anno accademico con la consegna
della laurea honoris causa a Roberto Saviano. ''E' una
bellissima scelta'', aggiunge la prima cittadina.
''L'Universita di Genova pone al centro il ruolo degli
intellettuali italiani - aggiunto la Vincenzi - che sono uno
stimolo d'intelligenza da dare al Paese. Questa modalita'
d'inaugurare l'anno accademico per la legalita' mi piace molto
ed e' bellissima''.(ANSA).

YTM-GTT
22-GEN-11 12:00 NNNN
ZCZC1116/SXA
YGE35613
R POL S0A QBXB
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA; COFFERATI, BEL RICONOSCIMENTO
(V. 'SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA...' DELLE 11.50 CIRCA)
(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''E' molto bello che l'Universita'
di Genova abbia scelto di dare un riconoscimento a una persona
di straordinario coraggio, al suo lavoro, al suo impegno per la
legalita'''. L'europarlamentare del Pd, ed ex segretario della
Cgil, Sergio Cofferati, commenta cosi' la scelta dell'ateneo
ligure di conferire la laura honoris causa in Giurisprudenza
allo scrittore Roberto Saviano.
''La criminalita' va combattuta i primo luogo dallo Stato -
aggiunge l'ex sindaco di Bologna, a margine della cerimonia di
consegna della laurea - ma anche da tutti coloro che sono
impegnati in prima fila per la cultura della legalita'''.
''E' un segno triste dei tempi d'oggi - sottolinea ancora
Cofferati a proposito del boicottaggio nei confronti dei libri
di Saviano proposto da alcuni partiti - il fatto che qualcuno
vuole tenere fuori dalle biblioteche o non far parlare chi
scrive libri e parla di mafia e criminalita' organizzata, uno
degli aspetti piu' negativi della nostra societa' contro la
legalita' e contro l'idea stessa di rispetto della
persona''.(ANSA).

YTM-GTT
22-GEN-11 12:00 NNNN
ZCZC1294/SXA
YGE35809
U PEC S0A QBXB
SAVIANO, CHI PRENDE POSIZIONE CRITICA SI ASPETTI FANGO

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Non si puo' negare che chiunque
oggi decida di prendere una posizione critica sa quello che lo
aspetta: delegittimazione e fango''. Lo ha detto Roberto Saviano
nella lectio magistralis tenuta a Genova per il conseguimento
della laurea honoris causa in Giurisprudenza.(ANSA).

CH
22-GEN-11 12:27 NNNN
ZCZC1344/SXA
YGE35861
B CRO S0A QBXB
++ RUBY: SAVIANO, DEDICO MIA LAUREA A PM POOL MILANO ++

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Dedico questa mia laurea ai
magistrati Boccassini, Sangermano e Forno che stanno vivendo
momenti difficili solo per aver fatto il loro mestiere di
giustizia''. Lo ha detto Roberto Saviano nella lectio
magistralis tenuta a Genova per il conseguimento della laurea
honoris causa in Giurisprudenza. (ANSA).

YTM-CH
22-GEN-11 12:31 NNNN
ZCZC
ADN0264 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RLI

CASO RUBY: SAVIANO DEDICA LAUREA HONORIS CAUSA A BOCCASSINI, SANGERMANO E FORNO =

Genova, 22 gen. (Adnkronos) - Lo scrittore Roberto Saviano ha
dedicato la laurea ad honorem in giurisprudenza ricevuta questa
mattina all'universita' di Genova "ai magistrati Ilda Boccassini,
Antonio Sangermano e Pietro Forno che stanno vivendo giornate
complicate solo per avere fatto il loro mestiere".

(Sca/Ct/Adnkronos)
22-GEN-11 12:38

NNNN
ZCZC
AGI0156 3 CRO 0 R01 /

SAVIANO:DEDICO LAUREA A MAGISTRATI BOCCASSINI, SANGERMANO E FORNO =
(AGI) - Genova, 22 gen. - "Dedico questa laurea ai magistrati
Boccassini, Sangermano e Forno che in questi giorni stanno
vivendo giornate complicate solo per aver fatto il proprio
lavoro". Lo ha detto Roberto Saviano al termine del suo
intervento dopo aver ricevuto la laurea 'honoris causa' in
Giurisprudenza all'Universita' di Genova. (AGI)
Ge2/Mav/Stp
221247 GEN 11

NNNN
ZCZC1630/SXA
YGE36131
U CRO S0A QBXB
RUBY: SAVIANO, DEDICO MIA LAUREA A PM POOL MILANO (2)

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Saviano ha concluso la sua lectio
magistralis con la dedica ai magistrati milanesi tra le lacrime.
Lo scrittore e' stato a lungo applaudito dalla platea di
studenti e docenti universitari, che al termine del suo
intervento gli hanno tributato anche una standing
ovation.(ANSA).

CH
22-GEN-11 12:58 NNNN
ZCZC
ADN0359 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RLI

POLITICA: SAVIANO, DELEGITTIMATO CHI RACCONTA VERITA' =

Genova, 22 gen. - (Adnkronos) - Chi racconta la verita' sul
potere oggi in Italia viene delegittimato e ha paura. E' l'allarme
lanciato dallo scrittore Roberto Saviano questa mattina a Genova nella
sua lectio magistralis pronunciata all'universita' che gli ha
conferito la laurea ad honorem in Giurisprudenza. "Le ore che vive il
Paese -ha detto Saviano- sono complesse nella misura in cui chi
racconta oggi ha paura. Siamo in democrazia -ha precisato- ma non si
puo' negare che chi chiunque decida di prendere posizione critica
verso il potere, verso il governo, sa cosa lo aspetta:
delegittimazione, fango. La macchina del fango colpisce chi cerca di
criticare".

Secondo Saviano "c'e' un meccanismo strano: se tu racconti
quello che e' considerato dai magistrati un mio crimine nelle mie
stanze private, io racconto le tue stanze private, racconto il tuo
spazio. Attenzione, tutti hanno gli scheltrini negli armadi. In questo
paese -ha aggiunto Saviano- la parola continua ad esistere, per
fortuna, ma si ha soprattutto paura di una conseguenza personale.
Questo sta avvenendo, e' sempre avvenuto a chi cerca di contrastare le
organizzazione le criminali. L'obiettivo e' quello di dire: siamo
tutti cosi'".

Secondo lo scrittore "compito di un intellettuale in queste ore
e' quello di dire: non e' vero non siamo tutti uguali", in momenti in
cui "l'obiettivo continuo di parte dei media e' dimostrare che siamo
tutti sporchi e quindi dobbiamo stare tutti zitti". Da parte di chi
ascolta "il compito e' quello di discernere".

(Sca/Ct/Adnkronos)
22-GEN-11 13:17

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ZCZC1883/SXA
YGE36408
R POL S0A QBXB
SAVIANO:RETTORE GENOVA, CON LAUREA ABBIAMO INTESO DIFENDERLO
(V. 'SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA...' DELLE 11.50 CIRCA)
(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Abbiamo deciso di attribuire la
laurea honoris causa a Saviano perche' in questo modo abbiamo
inteso difenderlo''. Lo ha detto il rettore dell'universita' di
Genova, Giacomo Deferrari a margine della cerimonia di
attribuzione del riconoscimento.
''Posso dire che in questo momento - ha detto il rettore -
abbiamo avuto coraggio. Saviano chiarisce problematiche
difficili, bisogna difenderlo''.(ANSA).

YTM-CH
22-GEN-11 13:24 NNNN
MAW9151 4 pol gn00 548 ITA0151;
Saviano: Oggi compito intellettuali è dire non siamo tutti uguali
Chiunque prende posizione contro Governo sa che gli aspetta fango

Genova, 22 gen. (TMNews) - "Oggi il compito di un intellettuale è
dire 'non siamo tutti uguali, non facciamo tutti le stesse cose':
non si tratta di essere superiori ma diversi". Lo ha detto il
giornalista e scrittore Roberto Saviano durante la lectio
magistralis che ha tenuto questa mattina all'Università di Genova
dopo il conferimento della laurea honoris causa in
giurisprudenza. "Il racconto - ha sottolineato lo scrittore
napoletano - è parte del diritto, non può esistere diritto senza
racconto. Le ore che sta vivendo il Paese sono complesse nella
misura in cui chi racconta ha paura. Siamo in democrazia - ha
proseguito - non in un regime, ma non si può negare che chiunque
decida di prendere una posizione critica verso il potere e il
Governo sa già cosa gli può succedere: delegittimazione e fango".

"La parola critica - ha precisato Saviano - continua ad esistere
e per fortuna ha anche spazio ma si ha paura soprattutto di una
conseguenza personale, che spesso non riguarda quello su cui stai
scrivendo. L'obiettivo, purtroppo anche da parte istituzionale,
non è quello di dire 'quello che si dice è falso' ma 'siamo tutti
così'". "C'è un meccanismo strano - ha aggiunto - se racconti
quello che viene considerato dai magistrati un mio crimine, io
racconto le tue stanze private, il tuo spazio perché tutti hanno
gli scheletrini negli armadi. Oggi sembra che tutto sia
impossibile da mutare, ma credo che sia necessario avere ancora
la lucidità di capire che possiamo cambiare molte cose, non
sopportare più", ha concluso Saviano.

Fos/Ral

221331 gen 11
ZCZC
DIR0202 3 POL 0 RR1 / DIR

SAVIANO. MARINO (PD): DA' VOLTO A ITALIA ONESTA CHE NON S'ARRENDE


(DIRE) Roma, 22 gen. - "Il conferimento a Roberto Saviano della
laurea honoris causa in Giurisprudenza da parte dell'Universita'
di Genova e' un riconoscimento di grande valore simbolico a un
giovane scrittore che ha fatto del suo mestiere, e della sua
stessa vita, una battaglia senza sosta per la legalita' e la
giustizia". Lo dice il senatore Ignazio Marino, presente stamane
alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo
genovese, nel corso della quale e' stato consegnato il premio.
"Ripetiamo spesso che Roberto ha fatto conoscere in tutto il
mondo l'universo della mafia e della criminalita' organizzata,
che il suo lavoro continua a far parlare di un male che ha radici
lontane e che appare inscalfibile- prosegue Marino- ha anche dato
un volto, pero', e di questo gli siamo grati, ad un'altra parte
del paese, ai tantissimi italiani che non hanno mai smesso di
lottare contro questa realta', ognuno con i suoi strumenti, chi
con i codici e le leggi, chi con la scrittura".
"Ci sono zone di questa Italia, momenti della nostra storia,
in cui vivere con onesta' e giustizia richiede dosi supplementari
di tenacia, coraggio e determinazione- sottolinea il senatore Pd-
Saviano incarna tutto questo, assieme all'immagine di un'Italia
che non si arrende di fronte alle mafie ne' ad altri modelli di
corruzione e di impunita'. Per queste ragioni sono
particolarmente orgoglioso del ringraziamento che oggi gli ha
fatto avere l'Universita' di Genova".

(Com/Vid/ dire)
15:50 22-01-11

NNNN

ACQUA INQUINATA: MOLISE, MILLE ADESIONI A CLASS ACTION IDV

=
(AGI ) - Campobasso, 22 gen. - L'Italia dei Valori guida la
class action dei 70mila residenti del Basso Molise, che a
Natale non poterono usufruire dell'acqua potabile a causa della
presenza nelle tubature di trialometano. Sono circa mille i
cittadini che hanno gia' aderito all'iniziativa per chiedere
l'accertamento della verita' e il risarcimento dei danni
quantificati in mille euro a famiglia.
"Procederemo con due azioni distinte", dice Cristiano Di
Pietro, consigliere provinciale, "La prima e' quella
risarcitoria da inoltrare al tribunale competente, cioe' quello
di Roma, per non aver potuto furire dell'acqua potabile nelle
due settimane a cavallo delle festivita'. Poi procederemo con
un esposto alla procura della Repubblica di Larino per chiedere
l'accertamento delle responsabilita'".
L'istituto superiore di Sanita' ha accertato che l'aumento
dei trialometani e' stato provocato dal contatto tra materiale
organico, di cui non si conosce la natura e la provenienza, e
il cloro usato per la potabilizzazione. Molise Acque, la
societa' regionale che gestisce l'invaso del Liscione e
l'impianto di potabilizzazione cui sono collegati gli
acquedotti comunali della costa, aveva addebitato la
disfunzione ai detriti riversati nella diga dalle abbondanti
piogge.
"E' l'ora della chiarezza", ha detto Di Pietro, "e del
parziale ristoro dei disguidi subiti da famiglie ed aziende".
(AGI)
Dpg
221810 GEN 11

NNNN

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 18 novembre 2010 - Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane concernente «Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma». (link diretto al sito dell'autore)

... e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane concernente "Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed ...

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I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 7 Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi

.

Circ. 21 gennaio 2011, n. 7 (1).

Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010).

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

- O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010” (Gazz.Uff. n. 261 dell’8 novembre 2010), articolo 9.

- O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, “Disposizioni urgenti di protezione civile” (Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011), articolo 7.

- Circolare 1 dicembre 2010, n. 48 dell'INAIL, “Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4.10.2010. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (O.P.C.M. n. 3903/2010)”.



Premessa

Con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48 è stata illustrata la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, disposta dall’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903/2010, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi che esercitavano l’attività in immobili dichiarati inagibili, a seguito degli eventi alluvionali accaduti il 4 ottobre 2010 nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente.

L’articolo 9, comma 3, dell’O.P.C.M. suddetta ha stabilito che «La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011».



Nuove modalità di riscossione dei premi sospesi

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 [1], all’articolo 7, comma 1, ha disposto che «Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, recante: “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010”, è soppresso».

Per effetto della soppressione, i premi, il cui versamento era stato sospeso, devono essere riscossi in unica soluzione entro il 16 gennaio 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152.


_________________

[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011.



Istruzioni operative

È in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 152, opportunamente aggiornato, che le Sedi dovranno inserire sulle posizioni assicurative territoriali interessate, previa verifica dei requisiti di legge, già illustrati con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



Circ. 1 dicembre 2010, n. 48
O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, art. 9
O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, art. 7

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 8 Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.

Circ. 21 gennaio 2011, n. 8 (1).

Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010).

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

- D.P.C.M. 5 novembre 2010 , “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 269 del 17 novembre 2010);

- O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 272 del 20 novembre 2010), articolo 11;

- D.M. 1° dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A" (Gazz. Uff. n. 293 del 16 dicembre 2010), articolo 1;

- Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010, “Eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (O.P.C.M. n. 3906/2010 e decreto MEF D.M. 1° dicembre 2010 )”;

- Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (Gazz. Uff. n. 303 del 29 dicembre 2010).



Premessa

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1 dicembre 2010 ha disposto nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, la sospensione del versamento dei premi assicurativi, disponendone altresì il pagamento entro il 22 dicembre 2010.

Come illustrato nella circolare 14 dicembre 2010, n. 50, il decreto, inoltre, ha stabilito che i soggetti beneficiari fruiscono della sospensione a condizione che entro il 10 dicembre 2010 abbiano prodotto ai sindaci dei comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione [1], in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo dell’attività economica o determinato l'adozione di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

Il decreto “Milleproroghe 2011” ha disposto la prosecuzione della sospensione dei termini di versamento.


_________________

[1] Resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 225/2010 ha disposto che «Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011».

Per effetto del differimento di cui sopra, nei confronti dei soggetti già beneficiari della sospensione dei versamenti fino al 20 dicembre 2010, la sospensione prosegue fino al 30 giugno 2011.

Pertanto, il periodo di applicazione del beneficio è dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011 e nell’ulteriore periodo di sospensione ricade in particolare il pagamento dell’Autoliquidazione annuale dei premi 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011, fermo restando la regolare presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

La sospensione si applica altresì ad ogni pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel periodo di applicazione descritto, comprese le rateazioni ordinarie [2] in corso alla data dell’evento, concesse dall’Istituto.


_________________

[2] Ai sensi della legge n. 389/1989.



Modalità di riscossione dei premi sospesi

Al momento non sono state definite specifiche modalità per la riscossione agevolata dei pagamenti sospesi.

Qualora non intervengano disposizioni speciali, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 luglio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999153.



Istruzioni operative

Al fine di gestire la sospensione è in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153, nel quale il termine finale del periodo di applicazione della sospensione sarà aggiornato al 30 giugno 2011.

Considerato il numero di PAT interessate e l’opportunità di effettuare controlli puntuali in GRA sui dati identificativi dei beneficiari, il codice sarà inserito a cura delle Sedi competenti sulle posizioni interessate alla sospensione, sulla base degli elenchi acquisiti dalla Regione Veneto, relativi ai soggetti che hanno presentato la prescritta dichiarazione.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2
Circ. 14 dicembre 2010, n. 50
D.M. 1 dicembre 2010
D.P.C.M. 5 novembre 2010
O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, art. 11

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-1-2011 n. 2 CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.

Nota 20 gennaio 2011, n. 2 (1).

CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.



Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli


Enti di patronato

Ai


CAF

Ai


Dirigenti generali centrali e regionali

Ai


Direttori regionali

Agli


Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 - serie generale - è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area III, sottoscritto in data 6 maggio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, Acc. 6 maggio 2010.

Il contratto si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico, e Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ 11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008, come di seguito elencati:

- le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;

- l'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

- l'Ospedale Galliera di Genova;

- le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

- le Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);

- le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);

- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con L. 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.



2. Trattamento economico (art. 2)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall’art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato dal 1° gennaio 2008 di euro 19,03 lordi mensili e dal 1° gennaio 2009 di euro 103,30 lordi mensili.

Pertanto, lo stipendio tabellare annuo lordo dei suddetti dirigenti, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato:

dal 1° gennaio 2008 in € 42.215,39;

dal 1°gennaio 2009 in € 43.310,90.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.



3. Retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, 4, 5 e 6)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata, per i singoli ruoli, negli importi di cui all'allegato 1 mentre per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la stessa rimane confermata nei valori di cui all'art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008 (allegato 2).

Per esplicita disposizione contrattuale gli incrementi riportati nell'allegato 1 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono alla retribuzione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

Resta inteso che la retribuzione di posizione minima unificata concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.

Nel confermare quanto già indicato nella nota 31 luglio 2008, n. 32 dell'allora Direzione Centrale TFS, TFR e Previdenza Complementare, si ribadisce l'assoggettamento a contribuzione ex Inadel della retribuzione di posizione minima unificata nella sua componente fissa (corrisposta sempre in misura fissa perché legata esclusivamente all'attività organizzativo - gestionale propria della funzione dirigenziale, non modificabile a livello aziendale e suscettibile di aumenti contrattuali) e nella sua componente variabile, limitatamente a quella parte corrisposta in misura uguale a tutti i dirigenti, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico conferito e corrispondente agli importi di cui alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio (importi riportati nei successivi CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005).

Non è pertanto utile ai fini IPS/TFR l'incremento determinato in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo (cd."variabile aziendale").



4. Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 11)

Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 sono rideterminati dal 1° gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:


Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa


€ 17.052,27
 

Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni


€ 12.181,87
 

Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni


€ 5.234,43
 

Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni


€ 1.545,66



L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità e ai fini pensionistici è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.



5. Indennità sostitutiva della reintegrazione

Per effetto dello specifico rinvio previsto dall'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/2009, sottoscritto in data 17 ottobre 2008, ad un'apposita sequenza contrattuale di alcuni istituti contrattuali non disciplinati dal medesimo accordo, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2010 il relativo contratto integrativo, Acc. 6 maggio 2010.

In particolare, in materia di responsabilità disciplinare, l'art. 15 prevede in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato la corresponsione, previo accordo tra le parti, di un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.

Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato.

Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.

Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.



6. Effetti dei benefici economici (art. 7)

Le misure degli stipendi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

I medesimi effetti si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000:

- I biennio economico, alle indennità di cui all'art. 39, comma 1, all'indennità di cui all'art. 41 (indennità per incarico di direzione di struttura complessa);

- II biennio economico, agli articoli 3, 4 e 5 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro), all'art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

I benefici economici di cui sopra sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2008 - 2009.

Per la valutazione ai fini previdenziali delle voci retributive che compongono il trattamento economico della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico, e amministrativa si rimanda alla tavola riassuntiva di cui all'allegato 3 mentre ai fini dell'indennità premio servizio sono da considerare utili i seguenti emolumenti:

- stipendio tabellare comprensivo di Indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);

- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita - art. 35 CCNL 8 giugno 2000 - (per 13 mensilità);

- retribuzione di posizione minima unificata (per 13 mensilità);

- indennità di specificità medica di € 7.746,85 (£ 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ex art. 37, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;

- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.849,77 (£ 13.263.000) e indennità di specificità medica di € 10.329,14 (£ 20.000.000) corrisposti ex art. 38, commi 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);

- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.121,05 (£ 11.852.000) e di € 6.964,42 (£ 13.485.000) corrisposti ex art. 43, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44 e 45 CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);

- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di € 9.432,05 (£ 18.263.000) corrisposta ex art. 40, CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);

- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5, CCNL 8 giugno 2000 - II biennio (per 13 mensilità).

Ai fini del trattamento di fine rapporto sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell'Indennità premio servizio nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 ).

Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizio durante il biennio economico in esame, si dovrà accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione della prestazione dovuta, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino



Allegato 1


Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo


 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007


Incremento annuo


Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa


12.389,20


426,37


12.815,57

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990


7.366,10


253,50


7.619,60

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000


4.691,51


161,46


4.852,97

Dirigente equiparato


4.143,59


142,60


4.286,19

Dirigente < 5 anni


270,37


9,30


279,67



Dirigenti del ruolo professionale e tecnico


 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007


Incremento annuo


Nuova retribuzione dì

posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa


14.372,94


942,88


15.315,82

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990


6.659,44


436,86


7.096,30

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000


3.793,24


248,84


4.042,08

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000 Art. 45, c. 2, D.P.R. n. 384/1990


3.793,24


248,84


4.042,08

Dirigente equiparato


3.323,68


218,04


3.541,72

Dirigente < 5 anni


566,79


37,18


603,97




Allegato 2

Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo


 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003

Dirigente già incarico struttura complessa


4.134,50

Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990


2.544,07

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000


1.324,64

Dirigente equiparato


1.324,64




Allegato 3


Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione


EMOLUMENTI


QUOTA A


QUOTA B

DI PENSIONE


DI PENSIONE

Stipendio tabellare (con MS conglobata dal 1° gennaio 2003)


*


Retribuzione individuale di anzianità


*


Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile


*


Retribuzione di posizione minima unificata


*


Retribuzione di posizione variabile aziendale


*


Assegno personale, ove spettante


*


Retribuzione di risultato
 

*

Specifico trattamento economico, ove spettante


*


Indennità di incarico di direzione complessa


*


Indennità di esclusività


*


Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
 

*

Indennità di sostituzione
 

*

Indennità sostitutiva della reintegrazione
 

*




Acc. 6 maggio 2010
Acc. 11 giugno 2007, art. 10
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270
D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266
L. 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115

Con decreto 333-B/17D.3.10 del 17 gennaio 2011, la prova scritta della sessione d’esame per la corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti avrà luogo il giorno 25 gennaio 2011 alle ore 8.30, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc sito ad Aosta - Rue Clavalité, 20.

E’ indetta una sessione d’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua francese, al fine della corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale della Polizia di Stato.
L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, di difficoltà graduata in relazione al ruolo di appartenenza.
Può partecipare all’esame il personale della Polizia di Stato in servizio effettivo presso Uffici aventi sede nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in conformità al modello allegato al bando ed indirizzate al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia – Via del Castro Pretorio n. 5, - Roma - dovranno essere presentate presso gli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, pertanto l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2010.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La prova scritta avrà luogo nei locali della Questura di Aosta, con inizio alle ore 8.30,  il 25 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli assistenti e agenti e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale, ed il 26 gennaio 2011, per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori e dei corrispondenti ruoli del personale tecnico scientifico e professionale. 

AGENTI AGGREDITI A SPINTONI E CALCI DURANTE ARRESTO A NAPOLI

AGENTI AGGREDITI A SPINTONI E CALCI DURANTE ARRESTO A NAPOLI
(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Agenti di polizia sono stati
aggrediti a spintoni e calci da una folla di persone che ha
cercato di favorire la fuga di un uomo che era stato bloccato
dopo aver chiesto soldi per la restituzione di un ciclomotore
che aveva appena rubato. E' accaduto nella zona Mercato, a
Napoli.
Emanuele Persico, 26 anni, era stato arrestato dagli agenti
del commissariato di polizia Decumani con l'accusa di
estorsione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale. Un cittadino della Repubblica dominicana, di 20 anni,
era andato in commissariato per denunciare di aver ricevuto una
telefonata in cui l'anonimo interlocutore gli proponeva di
versare 150 euro per ottenere la restituzione del ciclomotore
Aprilia Scarabeo.
All'appuntamento fissato, in vico Spigoli al Mercato, Persico
veniva arrestato in flagranza nel momento in cui incassava il
denaro. Piuttosto concitate sono state le fasi che hanno
caratterizzato l'arresto, in quanto gli abitanti del vicolo
hanno tentato di aggredire gli agenti con spintoni e calci
cercando di favorire la fuga dell'uomoo. Alcuni poliziotti, per
l'aggressione subita, hanno riportato contusioni.
Persico e' stato pero' bloccato e condotto al carcere di
Poggioreale. (ANSA).

TOR/BOM
22-GEN-11 14:42 NNNN

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 6 del 21-1-2011

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA RETTIFICA Avviso di pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. (GU n. 6 del 21-1-2011 )

Con decreto ministeriale n. 333-B/12E.2.08/7883, datato 23 dicembre 2010, e' stata approvata la rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 28 novembre 2008. Il relativo decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 2 del 22 gennaio 2011. Tale comunicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247 Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. (11G0013) (GU n. 16 del 21-1-2011 - Suppl. Ordinario n.15)

RUBY: PRETE MARSICANO AFFIGGE MANIFESTI MORTUARI DAVANTI CHIESA (Link diretto al sito dell'autore)

AVEZZANO - "Lutto per il paese, umiliato da un premier immondo, affarista e licenzioso, sequestrato da un'economia forzata e forcaiola imbavagliato da una tv servile e cortigiana".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011 Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (11A00551) (GU n. 16 del 21-1-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita' ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'ammodernamento ed ampliamento di quelle esistenti; Ravvisata, quindi, la necessita' di mantenere il regime derogatorio per il completamento degli interventi finalizzati ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza; Vista la nota del Commissario delegato del 19 novembre 2010; Sentito il Ministro della giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2011 Il Presidente: Berlusconi

Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2011 DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 245 Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare
l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio
2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio
2009;
Valutata, pertanto, la necessita' di istituire un sistema di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto, in fine, il seguente
punto: «5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per
rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;
b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:

"Allegato II

Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.
Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e
analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati
centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del
tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi
informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro
apparecchio di controllo.

Allegato III

Infrazioni

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento
(CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro
gravita'.

1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
Parte di provvedimento in formato grafico

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.»
- Il testo dell'art. 1 e l'Allegato B della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.»
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del
Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE,
2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di
multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009,
sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la
manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che
modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009,
recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della
direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi
dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, che modifica le direttive
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli
enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni
elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di
vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009,
che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(4);
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010,
recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della
direttiva 2008/118/CE.»
- Il regolamento n. 561/2006, 15 marzo 2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva n. 2006/22/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
(Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime
per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n.
3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva
88/599/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
settembre 2008, n. 218.
- La direttiva 2009/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 gennaio 2009, n. L 21.
- La direttiva 2009/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 gennaio 2009, n. L 29.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'Allegato I, Parte A, del
citato decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come
modificato dal presente decreto:
«Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1):
Parte A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare almeno i
seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le
interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali; i fogli di registrazione dei giorni
precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo,
conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso
periodo nella carta del conducente e/o nella memoria
dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7,
del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti
della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni
periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la
velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli
della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della
categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le
categorie definite all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del
veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo
durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di
controllo (verifica di eventuali manipolazioni
dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei
fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza
dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 561/2006;
5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della
sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei
veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali
dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o
alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi
parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti
dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.».
Art. 2
Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione
del rischio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche
conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema di
classificazione del rischio da applicare alle imprese di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita' delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado
di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1
del presente decreto.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008,
n. 144, e' abrogato.

Note all'art. 2:
- Il regolamento n. 3821/85 (Regolamento del Consiglio
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada) e' pubblicato nella G.U.C.E. 31
dicembre 1985, n. L 370.
- Per i riferimenti del regolamento n. 561/2006, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'Allegato III del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si veda l'art. 1 del
presente decreto.
Art. 3
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Maroni, Ministro dell'interno

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano