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sabato 22 gennaio 2011

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 8 Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.

Circ. 21 gennaio 2011, n. 8 (1).

Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010).

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

- D.P.C.M. 5 novembre 2010 , “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 269 del 17 novembre 2010);

- O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 272 del 20 novembre 2010), articolo 11;

- D.M. 1° dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A" (Gazz. Uff. n. 293 del 16 dicembre 2010), articolo 1;

- Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010, “Eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (O.P.C.M. n. 3906/2010 e decreto MEF D.M. 1° dicembre 2010 )”;

- Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (Gazz. Uff. n. 303 del 29 dicembre 2010).



Premessa

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1 dicembre 2010 ha disposto nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, la sospensione del versamento dei premi assicurativi, disponendone altresì il pagamento entro il 22 dicembre 2010.

Come illustrato nella circolare 14 dicembre 2010, n. 50, il decreto, inoltre, ha stabilito che i soggetti beneficiari fruiscono della sospensione a condizione che entro il 10 dicembre 2010 abbiano prodotto ai sindaci dei comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione [1], in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo dell’attività economica o determinato l'adozione di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

Il decreto “Milleproroghe 2011” ha disposto la prosecuzione della sospensione dei termini di versamento.


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[1] Resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 225/2010 ha disposto che «Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011».

Per effetto del differimento di cui sopra, nei confronti dei soggetti già beneficiari della sospensione dei versamenti fino al 20 dicembre 2010, la sospensione prosegue fino al 30 giugno 2011.

Pertanto, il periodo di applicazione del beneficio è dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011 e nell’ulteriore periodo di sospensione ricade in particolare il pagamento dell’Autoliquidazione annuale dei premi 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011, fermo restando la regolare presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

La sospensione si applica altresì ad ogni pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel periodo di applicazione descritto, comprese le rateazioni ordinarie [2] in corso alla data dell’evento, concesse dall’Istituto.


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[2] Ai sensi della legge n. 389/1989.



Modalità di riscossione dei premi sospesi

Al momento non sono state definite specifiche modalità per la riscossione agevolata dei pagamenti sospesi.

Qualora non intervengano disposizioni speciali, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 luglio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999153.



Istruzioni operative

Al fine di gestire la sospensione è in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153, nel quale il termine finale del periodo di applicazione della sospensione sarà aggiornato al 30 giugno 2011.

Considerato il numero di PAT interessate e l’opportunità di effettuare controlli puntuali in GRA sui dati identificativi dei beneficiari, il codice sarà inserito a cura delle Sedi competenti sulle posizioni interessate alla sospensione, sulla base degli elenchi acquisiti dalla Regione Veneto, relativi ai soggetti che hanno presentato la prescritta dichiarazione.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2
Circ. 14 dicembre 2010, n. 50
D.M. 1 dicembre 2010
D.P.C.M. 5 novembre 2010
O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, art. 11

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