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sabato 22 gennaio 2011

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 7 Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi

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Circ. 21 gennaio 2011, n. 7 (1).

Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010).

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

- O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010” (Gazz.Uff. n. 261 dell’8 novembre 2010), articolo 9.

- O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, “Disposizioni urgenti di protezione civile” (Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011), articolo 7.

- Circolare 1 dicembre 2010, n. 48 dell'INAIL, “Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4.10.2010. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (O.P.C.M. n. 3903/2010)”.



Premessa

Con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48 è stata illustrata la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, disposta dall’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903/2010, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi che esercitavano l’attività in immobili dichiarati inagibili, a seguito degli eventi alluvionali accaduti il 4 ottobre 2010 nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente.

L’articolo 9, comma 3, dell’O.P.C.M. suddetta ha stabilito che «La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011».



Nuove modalità di riscossione dei premi sospesi

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 [1], all’articolo 7, comma 1, ha disposto che «Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, recante: “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010”, è soppresso».

Per effetto della soppressione, i premi, il cui versamento era stato sospeso, devono essere riscossi in unica soluzione entro il 16 gennaio 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152.


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[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011.



Istruzioni operative

È in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 152, opportunamente aggiornato, che le Sedi dovranno inserire sulle posizioni assicurative territoriali interessate, previa verifica dei requisiti di legge, già illustrati con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



Circ. 1 dicembre 2010, n. 48
O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, art. 9
O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, art. 7

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