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sabato 22 gennaio 2011

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-1-2011 n. 2 CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.

Nota 20 gennaio 2011, n. 2 (1).

CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio economico 2008/2009.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.



Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli


Enti di patronato

Ai


CAF

Ai


Dirigenti generali centrali e regionali

Ai


Direttori regionali

Agli


Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 - serie generale - è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area III, sottoscritto in data 6 maggio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, Acc. 6 maggio 2010.

Il contratto si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico, e Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ 11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008, come di seguito elencati:

- le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;

- l'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

- l'Ospedale Galliera di Genova;

- le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

- le Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);

- le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);

- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con L. 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.



2. Trattamento economico (art. 2)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall’art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato dal 1° gennaio 2008 di euro 19,03 lordi mensili e dal 1° gennaio 2009 di euro 103,30 lordi mensili.

Pertanto, lo stipendio tabellare annuo lordo dei suddetti dirigenti, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato:

dal 1° gennaio 2008 in € 42.215,39;

dal 1°gennaio 2009 in € 43.310,90.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.



3. Retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, 4, 5 e 6)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata, per i singoli ruoli, negli importi di cui all'allegato 1 mentre per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la stessa rimane confermata nei valori di cui all'art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008 (allegato 2).

Per esplicita disposizione contrattuale gli incrementi riportati nell'allegato 1 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono alla retribuzione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

Resta inteso che la retribuzione di posizione minima unificata concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.

Nel confermare quanto già indicato nella nota 31 luglio 2008, n. 32 dell'allora Direzione Centrale TFS, TFR e Previdenza Complementare, si ribadisce l'assoggettamento a contribuzione ex Inadel della retribuzione di posizione minima unificata nella sua componente fissa (corrisposta sempre in misura fissa perché legata esclusivamente all'attività organizzativo - gestionale propria della funzione dirigenziale, non modificabile a livello aziendale e suscettibile di aumenti contrattuali) e nella sua componente variabile, limitatamente a quella parte corrisposta in misura uguale a tutti i dirigenti, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico conferito e corrispondente agli importi di cui alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio (importi riportati nei successivi CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005).

Non è pertanto utile ai fini IPS/TFR l'incremento determinato in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo (cd."variabile aziendale").



4. Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 11)

Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 sono rideterminati dal 1° gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:


Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa


€ 17.052,27
 

Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni


€ 12.181,87
 

Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni


€ 5.234,43
 

Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni


€ 1.545,66



L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità e ai fini pensionistici è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 503/1992.



5. Indennità sostitutiva della reintegrazione

Per effetto dello specifico rinvio previsto dall'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/2009, sottoscritto in data 17 ottobre 2008, ad un'apposita sequenza contrattuale di alcuni istituti contrattuali non disciplinati dal medesimo accordo, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2010 il relativo contratto integrativo, Acc. 6 maggio 2010.

In particolare, in materia di responsabilità disciplinare, l'art. 15 prevede in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato la corresponsione, previo accordo tra le parti, di un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.

Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato.

Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.

Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992.



6. Effetti dei benefici economici (art. 7)

Le misure degli stipendi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

I medesimi effetti si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000:

- I biennio economico, alle indennità di cui all'art. 39, comma 1, all'indennità di cui all'art. 41 (indennità per incarico di direzione di struttura complessa);

- II biennio economico, agli articoli 3, 4 e 5 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro), all'art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

I benefici economici di cui sopra sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2008 - 2009.

Per la valutazione ai fini previdenziali delle voci retributive che compongono il trattamento economico della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico, e amministrativa si rimanda alla tavola riassuntiva di cui all'allegato 3 mentre ai fini dell'indennità premio servizio sono da considerare utili i seguenti emolumenti:

- stipendio tabellare comprensivo di Indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);

- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita - art. 35 CCNL 8 giugno 2000 - (per 13 mensilità);

- retribuzione di posizione minima unificata (per 13 mensilità);

- indennità di specificità medica di € 7.746,85 (£ 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ex art. 37, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;

- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.849,77 (£ 13.263.000) e indennità di specificità medica di € 10.329,14 (£ 20.000.000) corrisposti ex art. 38, commi 1 e 2, CCNL 8 giugno 2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);

- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.121,05 (£ 11.852.000) e di € 6.964,42 (£ 13.485.000) corrisposti ex art. 43, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44 e 45 CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);

- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di € 9.432,05 (£ 18.263.000) corrisposta ex art. 40, CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);

- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5, CCNL 8 giugno 2000 - II biennio (per 13 mensilità).

Ai fini del trattamento di fine rapporto sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell'Indennità premio servizio nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 ).

Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizio durante il biennio economico in esame, si dovrà accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione della prestazione dovuta, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino



Allegato 1


Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo


 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007


Incremento annuo


Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa


12.389,20


426,37


12.815,57

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990


7.366,10


253,50


7.619,60

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000


4.691,51


161,46


4.852,97

Dirigente equiparato


4.143,59


142,60


4.286,19

Dirigente < 5 anni


270,37


9,30


279,67



Dirigenti del ruolo professionale e tecnico


 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007


Incremento annuo


Nuova retribuzione dì

posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009

Dirigente incarico struttura complessa


14.372,94


942,88


15.315,82

Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990


6.659,44


436,86


7.096,30

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000


3.793,24


248,84


4.042,08

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000 Art. 45, c. 2, D.P.R. n. 384/1990


3.793,24


248,84


4.042,08

Dirigente equiparato


3.323,68


218,04


3.541,72

Dirigente < 5 anni


566,79


37,18


603,97




Allegato 2

Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo


 

Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003

Dirigente già incarico struttura complessa


4.134,50

Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale D.P.R. n. 384/1990


2.544,07

Dirigente incarico lett. c) art. 27, CCNL 8 giugno 2000


1.324,64

Dirigente equiparato


1.324,64




Allegato 3


Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione


EMOLUMENTI


QUOTA A


QUOTA B

DI PENSIONE


DI PENSIONE

Stipendio tabellare (con MS conglobata dal 1° gennaio 2003)


*


Retribuzione individuale di anzianità


*


Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile


*


Retribuzione di posizione minima unificata


*


Retribuzione di posizione variabile aziendale


*


Assegno personale, ove spettante


*


Retribuzione di risultato
 

*

Specifico trattamento economico, ove spettante


*


Indennità di incarico di direzione complessa


*


Indennità di esclusività


*


Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
 

*

Indennità di sostituzione
 

*

Indennità sostitutiva della reintegrazione
 

*




Acc. 6 maggio 2010
Acc. 11 giugno 2007, art. 10
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270
D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266
L. 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115

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