Translate

venerdì 10 giugno 2011

TAR "...Dopo avere riassunto i punti salienti della vicenda che lo aveva coinvolto in un procedimento penale (definito con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere per maturata prescrizione  del reato) e che aveva costituito poi la ragione dell'inchiesta disciplinare conclusa con la misura espulsiva il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: Illegittimità per violazione dell'art. 120 primo comma del D.P.R. 1957 n. 3, per essersi il procedimento estinto con il decorso di oltre novanta giorni tra la data di chiusura dell'attività demandata alla Commissione di disciplina e quella di notifica al destinatario della sanzione della perdita del grado...."

FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA
T.#################### Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 3836
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23 agosto 2005 il Sig. ####################, brigadiere della guardia di finanza,
chiedeva l'annullamento della determinazione 19 maggio 2005,  a lui notificata il 6 giugno 2005, con la quale, all'esito di procedimento disciplinare, gli era inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione dall'impiego.
Dopo avere riassunto i punti salienti della vicenda che lo aveva coinvolto in un procedimento penale (definito con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere per maturata prescrizione  del reato) e che aveva costituito poi la ragione dell'inchiesta disciplinare conclusa con la misura espulsiva il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
Illegittimità per violazione dell'art. 120 primo comma del D.P.R. 1957 n. 3, per essersi il procedimento estinto con il decorso di oltre novanta giorni tra la data di chiusura dell'attività demandata alla Commissione di disciplina e quella di notifica al destinatario della sanzione della perdita del grado.
Illegittimità per violazione dell'articolo 97 del  D.P.R. 1957 n. 3 ed eccesso di potere per errore sul presupposto, in quanto la potestà disciplinare si era estinta con la conoscenza, da parte dell'Amministrazione della prima sentenza pronunciata nei riguardi  del ricorrente per lo stesso fatto storico. Detta sentenza aveva assolto l'imputato con formula piena (perchè il fatto non sussiste). Il procedimento disciplinare doveva quindi essere ritualmente avviato nel termine di 180 giorni dalla notizia della sentenza assolutoria, essendo invece ininfluente il successivo giudicato di estinzione per prescrizione relativo alla medesima vicenda.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di autonoma valutazione dei fatti posti a  fondamento della sanzione, carenza di motivazione in merito agli elementi a discarico del ricorrente; violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990.
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di motivazione in merito alle concrete modalità di svolgimento da parte del ricorrente del fatto addebitato.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità e/o carenza dei presupposti, illogicità, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, irragionevolezza.
Con atto di motivi aggiunti il ricorrente deduceva inoltre:
violazione dell'art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, in quanto il provvedimento di perdita del grado per rimozione contiene una illegittima clausola di immediata efficacia;
illegittimità per violazione dello stesso art. 21  bis, eccesso di potere per difetto di motivazione sull'apposizione della clausola di immediata efficacia.
violazione del citato art. 21 bis in quanto il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha determinato la perdita del grado è intervenuto successivamente all'estinzione del procedimento disciplinare di stato, verificatosi ex lege per il decorso di un lasso temporale superiore a 90 giorni dal compimento dell'ultimo atto (verdetto di non meritevolezza a conservare il grado).
Alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2005 questa Sezione respingeva la domanda di sospensiva. Ma l'istanza cautelare era accolta dal giudice amministrativo di appello con ordinanza n. 5857 del 2005.
L'Amministrazione resistente, nella memoria difensiva, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.Motivi della decisione
Il  ricorso si appalesa fondato, in relazione al motivo di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di 90 giorni prescritto dall'articolo 120 del T.U. approvato con D.P.R. 1957 n. 3 dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e di violazione dell'articolo 21 bis della legge 1990 n. 241, nel testo introdotto dalla  legge 2005 n. 15, vigente alla data di definizione del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, dedotto con l'atto di motivi aggiunti.
In punto di fatto è incontestato che l'ultimo atto rilevante della procedura è costituito dalla delibera della Commissione di disciplina in data 21 febbraio 2005; che il decreto di destituzione (perdita del grado per rimozione) fu sottoscritto e datato il 19 maggio  2005 ma venne notificato al destinatario soltanto il successivo 6 giugno, e quindi oltre il termine di estinzione, se (come esattamente chiede il ricorrente) computato dalla data della pronuncia dell'organo collegiale.
Il Collegio, pur consapevole della prevalenza di orientamenti contrari alla tesi dell'istante, ritiene fondate le censure  dallo stesso dedotte per le seguenti considerazioni:
i termini perentori imposti dalla legge per il compimento dell'attività disciplinare (ed in primo luogo quello di chiusura dei 90 giorni previsto in via generale dall'articolo 120 del testo unico del 1957) sono dettati a tutela del dipendente incolpato, che non può essere esposto per tempi troppo lunghi alla potestà sanzionatoria con incertezza sul proprio stato di impiego. Non si vede perché la tutela accordata dall'articolo 120 non debba comprendere anche  la conoscenza dell'atto terminale del procedimento, tanto più quando si  tratti di misura espulsiva che inibisce l'ulteriore prosecuzione del rapporto.
È vero che la notifica del provvedimento finale è  atto successivo alla chiusura dell'inchiesta disciplinare ma nel caso si tratta di tipico atto recettizio, la cui operatività è rimessa alla collaborazione del destinatario il quale, dalla data di conoscenza della  misura sanzionatoria, dovrà alla stessa attenersi, astenendosi dall'ulteriore prestazione lavorativa, nel caso di destituzione.
Né al riguardo sembra utile invocare il dato fattuale prevalente, relativo all'ordinaria posizione di sospensione cautelare dall'impiego in dipendenza del procedimento disciplinare ed anche anteriormente, in pendenza del procedimento penale ormai definito,  trattandosi di circostanza irrilevante in punto di diritto.
Viene quindi in rilievo, quale ulteriore elemento  di interpretazione dell'articolo 120 nella questione in esame, l'art, 21 bis della legge sul procedimento amministrativo, nel testo vigente alla data di pronuncia della commissione di disciplina e quindi delle successive fasi dell'iter sanzionatorio a carico del ricorrente, per il quale " il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata".
La norma, dettata in favore degli amministrati, ha l'evidente fine di tutelare i destinatari di provvedimenti con effetti negativi e rende essenziale la comunicazione, quale momento di inizio degli effetti dell'atto lesivo.
In tal modo, nel procedimento segnato dagli atti contemplati dalla suddetta norma, si verifica una significativa dequotazione del momento perfezionativo del provvedimento destinato ad incidere sulla sfera giuridica del soggetto privato (Consiglio di Stato,  Sez. IV, Sent. n. 73 del 2008).
Deve quindi concludersi nel senso che l'effetto estintivo previsto dall'articolo 120, per il decorso di oltre novanta giorni tra uno ed altro atto della procedura disciplinare, si produce non solo con la mancata adozione nei termini della sanzione, ma anche con la notifica tardiva al dipendente, trattandosi di atto a carattere recettizio e ritenuto quindi che il decorso del tempo di attesa assegnato al soggetto passivo è idoneo a radicare nello stesso la ragionevole convinzione che l'attività sanzionatoria si sia conclusa senza conseguenze lesive, così ponendo fine allo stato di incertezza e di ansia legato alla sottoposizione all'attività repressiva dell'Amministrazione.
Il ricorso deve essere quindi accolto, restando assorbito dalla ritenuta tardività dell'atto finale del procedimento l'esame di ogni altra censura dedotta.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR "...Con atto spedito per la notifica l'11 ottobre 2007 - depositato il successivo 24 -, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo: violazione art. 117 DPR n. 3/1957 - violazione del regolamento di cui alla pubblicazione n. 5988 UFE - G -  001 ed. 1988 del Ministero della Difesa - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per carente istruttoria - difetto di motivazione - violazione art. 38 della legge n. 1168/1961, come derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 375/2000 - perenzione del procedimento disciplinare - violazione art. 120 DPR n. 3 /1957 - violazione del principio di adeguatezza dell'istruttoria - eccesso di potere per illogicità - eccesso di potere per falsità di presupposto, per contraddittorietà e manifesta illogicità - violazione del principio di inammissibilità di presunzioni nel procedimento disciplinare ..."

FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 340
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1  Con atto spedito per la notifica l'11 ottobre 2007 - depositato il successivo 24 -, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo: violazione art. 117 DPR n. 3/1957 - violazione del regolamento di cui alla pubblicazione n. 5988 UFE - G -  001 ed. 1988 del Ministero della Difesa - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per carente istruttoria - difetto di motivazione - violazione art. 38 della legge n. 1168/1961, come derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 375/2000 - perenzione del procedimento disciplinare - violazione art. 120 DPR n. 3 /1957 - violazione del principio di adeguatezza dell'istruttoria - eccesso di potere per illogicità - eccesso di potere per falsità di presupposto, per contraddittorietà e manifesta illogicità - violazione del principio di inammissibilità di presunzioni nel procedimento disciplinare -
difetto di motivazione - violazione art. 27, comma 2, Costituzione - violazione art. II - 108 Costituzione europea - violazione art. 6, n.  2 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo - violazione del principio del giusto processo nei suoi effetti sul procedimento disciplinare - violazione artt. 24 e 111 Cost. - violazione Costituzione Europea art. II - 107, comma secondo - violazione art. 1 L. n. 241/90, come novellato dalla l. n. 15 del 2005 - eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e di  gradualità della sanzione - eccesso di potere per illogicità, manifesta  ingiustizia, sviamento.
2 Con ordinanza n. 755 del 10 novembre 2007, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare; con ordinanza n. 1339/2008 il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha accolto l'appello del Ministero della Difesa.
3 Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.Motivi della decisione
1  Il ricorrente agisce per l'annullamento del provvedimento del Ministero  della Difesa - Direzione Generale PERSOMIL del 14 giugno 2007, con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
2 Con il primo motivo, argomenta la violazione dell'articolo 117 del d.P.R. 3/1957,  integrato nella pubblicazione n. 5988 UFE - G - 001 ed. 1988 del Ministero della Difesa. Dopo aver evidenziato che lo stesso fatto materiale costituisce oggetto del procedimento penale sul quale sta indagando la competente procura, deduce che tale evenienza avrebbe dovuto indurre il ministero a non percorrere la via disciplinare la cui attivazione, impedirebbe l'acquisizione degli accertamenti, ivi in corso, quindi implicherebbe la violazione del diritto di difesa stante la preclusione, per il ricorrente, di avvalersi dei relativi accertamenti connotati da maggiore attendibilità; immotivamente poi sarebbe stata disattesa la richiesta dell'ufficiale difensore di sospendere il procedimento in attesa della conclusione del processo penale.
2.1 Il motivo è infondato. In punto di fatto va rilevato che dagli atti di giudizio emerge l'effettuazione di una perquisizione - personale e locale - dei cui esiti veniva notiziata l'A.G. (cfr. contestazione degli addebiti) che non ha ancora contestato il rinvenimento della sostanza (verbale della commissione di disciplina del 15 maggio 2007). Ciò posto, il motivo va disatteso in tutti i suoi profili. Quanto al primo, soccorre il costante orientamento (Consiglio Stato, Adunanza Plenaria. 29 gennaio 2009, n. 1; Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2536) secondo il quale "L'obbligo dell'amministrazione della pubblica sicurezza, previsto dall'art. 11 d.P.R. n. 737 del 25 ottobre 1981,  di non dare inizio al procedimento disciplinare oppure di sospenderne il corso se già avviato, insorge soltanto nel momento in cui venga esercitata l'azione penale" esercizio che, " ai sensi degli
artt. 60 e 405 del codice di procedura penale si realizza con la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio a norma dell'art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva." Tale acquisizione è pertinente alla fattispecie perché, nel dirimere l'insorto contrasto interpretativo, l'Adunanza Plenaria ha rassegnato siffatta conclusione interpretando la norma in quel caso rilevante in uno all'articolo 117 citato. L'insussistenza per l'amministrazione di un  obbligo nei sensi di cui alla disposizione da ultimo richiamata, depone  per l'infondatezza anche degli altri profili e ciò in quanto, non sussisteva alcun obbligo per disattendere motivatamente la richiesta sospensione, peraltro prospettata in termini di opportunità, nel mentre le fasi del procedimento sono deputate all'accertamento dei fatti, alla
valutazione della rilevanza ed attendibilità degli stessi nella diversa,  rispetto a quella penale, sede disciplinare, salva ogni contestazione, in questa sede affidata a specifiche doglianze.
3 Con il secondo motivo il ricorrente, richiamata  la sentenza della Corte costituzionale 375/2000 argomenta che, analogicamente, il procedimento per illecito disciplinare andrebbe avviato entro 180 giorni e concluso nei successivi 90; il che non sarebbe accaduto nella vicenda, perché: - la conoscenza del fatto sarebbe stata acquisita nel corso della perquisizione del 22 maggio 2006, non invece, come erroneamente indicato dall'amministrazione, il 22  luglio 2006; - tra la conoscenza del fatto e la conclusione del procedimento sarebbero intercorsi più di 270 (180 + 90) giorni.
3.1 Anche detto motivo è infondato. In via preliminare, deve evidenziarsi che la citata sentenza interessa l'ipotesi specifica dell'inizio del procedimento disciplinare ad esito della conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna; la fattispecie  in esame invece, è riconducibile alla consueta sede disciplinare, articolata secondo un percorso, anche temporalmente scandito, che esclude ogni possibile rilevanza alla rappresentata indeterminatezza del  termine di durata. Ciò posto, deve poi nel caso prendersi atto di quanto emerge dalla relazione contenente la proposta al direttore generale, dalla quale si desume che è stata osservata "la tempistica dettata dal D.P.R. 3/57 (180 gg. per la contestazione degli addebiti, più 90 gg. per ogni ulteriore atto formale)". Il che depone nel senso del rispetto dei termini imposti. Ed, infatti: - contrariamente a quanto prospettato, l'avvio
dello stesso va ricondotto, non alla perquisizione del 22 maggio  2006 ed alla segnalazione in pari data, ma alla contestazione degli addebiti di cui alla nota del 28 ottobre 2006 della Compagnia CC di Sora; - il procedimento si è tempestivamente concluso con la determina impugnata della quale, per quanto qui interessa, rileva la sola adozione  non la comunicazione.
4 Con il terzo motivo, si prospetta la violazione dell'articolo 120 del d.P.R. 3/1957,  quindi l'estinzione del procedimento perchè, tra il deferimento alla commissione di disciplina (23 gennaio 2007) e la riunione della commissione (15 maggio 2007) sarebbero intercorsi 112 giorni, il che comporterebbe la decadenza dell'azione disciplinare e, per l'effetto, l'illegittimità derivata della destituzione. Anche tale motivo va disatteso.
4.1 L'articolo 120, comma 1, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3,  prevede: "Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi  novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.". Nella vicenda i termini sono stati rispettati, atteso che: - la contestazione degli addebiti è riferibile alla nota prot. n. 284/9 del 28 ottobre 2006, notificata al ricorrente il successivo 12 dicembre; - con la nota prot. n. 284/23 del 29 dicembre 2006, l'ufficiale incaricato ha concluso il rapporto finale e proposto il deferimento alla commissione di disciplina, poi convocata con ordine di cui alla nota prot. n. 2006 del 23 gennaio 2007, integrato da ordine di sostituzione dei componenti n. 949/D - 20 del 15 febbraio 2007 (sostituzione del membro segretario; cfr. la citata scheda del 12 giugno  2007); - la commissione di disciplina si è riunita il 15 maggio 2007; -
 la determina è stata adottata il 14 giugno 2007. Il che certifica che non si è mai verificato, tra un atto e l'altro del procedimento, un intervallo superiore a novanta giorni.
5 Con il quarto motivo ed il quinto il ricorrente  lamenta, sotto diversi profili, il difetto di istruttoria quindi la mancanza di idonea e sufficiente motivazione. Entrambi i motivi sono infondati alla stregua delle seguenti indicazioni.
5.1 In via preliminare va ricordato che è consolidato l'orientamento (Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n.  2536; sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830) che esclude la possibilità di un sindacato giurisdizionale sul merito della valutazione della gravità dei comportamenti addebitati e della proporzionalità della sanzione inflitta. Ed, infatti, in tali vicende, il sindacato va limitato al riscontro di un adeguato approfondimento di quanto emerso e rilevante in  via disciplinare, essendo esclusa una rivisitazione del giudizio e degli elementi che lo fondano, almeno di evidenti carenze istruttorie. Al giudice amministrativo è quindi, secondo detto orientamento, precluso  un nuovo apprezzamento, appartenendo all'ambito discrezionale dell'amministrazione la valutazione degli elementi acquisiti ed il relativo giudizio. Il provvedimento impugnato si sottrae pertanto alle censure in
esame, avendo riguardo al quadro complessivo degli elementi valutati e rapportati al particolare status rivestito dal ricorrente. Con specifico riferimento poi all'insufficienza dei test ed alla prospettata necessità di una conferma degli esiti con altra metodica, va  rilevata l'esistenza di altro accertamento, indicato nella scheda informativa predisposta in via preliminare dalla quale si desume che: "In particolare nel referto stilato presso il C.N.S.R. è citata con esattezza la quantità di cannabinoidi, indicata pari a 100, ove il valore di riferimento è 0 - 25.". Il ministero ha dunque correttamente accertato i fatti ritenendoli meritevoli, nell'ambito del proprio potere  discrezionale, di una sanzione adeguata ed irrogata attraverso un percorso argomentativo congruamente giustificato nonché motivato.
6 Il sesto ed il settimo motivo sono infondati perché argomentati in via consequenziale rispetto alle precedenti censure, dedicate alla insufficiente acquisizione e valutazione degli elementi pertinenti, censure già negativamente scrutinate.
7 Infondati sono infine gli ultimi motivi perché:  (a) il procedimento, nel caso scandito secondo i tempi fissati ed articolato nell'osservanza dei principi sostanzianti il giusto procedimento, rappresenta la sede legislativamente deputata all'accertamento della cd. colpevolezza disciplinare, rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni; (b) quanto alla prospettata violazione  dei principi di proporzionalità e di gradualità, le relative censure sono infondate alla stregua del costante e condiviso orientamento (Consiglio di stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830; 2 ottobre 2006, n. 5759), da ritenersi qui richiamato ai fini motivazionali.
8 Il ricorso va respinto. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese in dipendenza della mancata costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

giovedì 9 giugno 2011

Anno Zero - Ultima puntata - Già in prima fila

E' la fine o l'inizio? 
Ho il dito sul telecomando e sono già pronto a girare canale con la prossima stagione di Santoro

the man who screwed an entire country (link diretto al sito dell'autoreThe Economist)

"L'uomo che ha avvitato (incasinato) un intero paese 

RECORD DI SILVIO BERLUSCONI
L'uomo che ha avvitato un intero paese

L'era Berlusconi ritrovo Italia per gli anni a venire

Silvio Berlusconi ha molto da sorridere. Nei suoi 74 anni, ha creato un impero mediatico che lo ha reso l'uomo più ricco d'Italia. Ha dominato la scena politica dal 1994 e ora è il ministro più longevo d'Italia dal primo Mussolini. Egli è sopravvissuto a innumerevoli previsioni della sua imminente partenza. Eppure, nonostante i suoi successi personali, è stato un disastro come un leader nazionale in tre modi.
Due di loro sono ben noti. Il primo è la saga lurida della sua "Bunga Bunga" parti del sesso, una delle quali ha portato lo spettacolo poco edificante di un primo ministro di essere messi sotto processo a Milano con l'accusa di pagare per fare sesso con una minorenne. Il processo Rubygate non ha infangato solo Berlusconi, ma anche il suo paese.
Tuttavia il vergognoso scandalo sessuale è stato, il suo impatto sulle prestazioni del signor Berlusconi come uomo politico è stato limitato, per cui questo giornale ha in gran parte ignorato. Abbiamo, tuttavia, a lungo protestato per il suo secondo difetto: i suoi imbrogli finanziari. Nel corso degli anni, è stato provato più di una dozzina di volte per frode, falso in bilancio o di corruzione. I suoi difensori sostengono che non è mai stato condannato, ma questo è falso. Diversi casi hanno visto condanne, solo per loro di essere annullata in quanto il procedimento contorto ha portato alla sperimentazione è scaduta da una prescrizione, almeno due volte perché lo stesso onorevole Berlusconi ha cambiato la legge. Ecco perché questo giornale ha affermato nell'aprile del 2001 che era inadatto a governare l'Italia.
Abbiamo visto alcun motivo per cambiare questo verdetto. Ma è ormai chiaro che né il sesso né la storia dodgy commerciali di dubbia deve essere la ragione principale per gli italiani guardare indietro su Berlusconi come un disastro, anche maligne, insufficienza. Di gran lunga peggiore è stato terzo difetto: il suo totale disprezzo per la condizione economica del suo paese. Forse a causa della distrazione dei suoi grovigli legale, ha fallito in quasi nove anni come primo ministro per porre rimedio o anche realmente a riconoscere in Italia gravi carenze economiche. Come risultato, si lascerà dietro di sé un paese in difficoltà.
Una malattia cronica, non un acuto uno
Tale conclusione cupa potrebbe sorprendere gli studenti della crisi dell'euro. Grazie alla rigorosa politica di bilancio del ministro delle Finanze di Berlusconi, Giulio Tremonti, l'Italia ha finora sfuggito ira dei mercati '. L'Irlanda non, in Italia, è la I nel PIGS (Portogallo, Grecia e Spagna). L'Italia ha evitato una bolla immobiliare, le banche non vanno in fallimento. L'occupazione ha resistito: il tasso di disoccupazione è dell'8%, rispetto a oltre il 20% in Spagna. Il disavanzo di bilancio nel 2011 sarà al 4% del PIL, contro il 6% in Francia.
Eppure questi numeri rassicuranti sono ingannevoli. economico di malattia l'Italia non è il tipo acuto, ma una malattia cronica che rode lentamente a vitalità. Quando le economie europee strizzacervelli, in Italia si restringe più: quando crescono, cresce di meno. Come il nostro rapporto speciale in tema di punti di questa settimana fuori, solo Zimbabwe e ad Haiti era minore crescita del PIL che in Italia nel decennio fino al 2010. In realtà il PIL pro capite in Italia è sceso in realtà. La mancanza di crescita significa che, nonostante Tremonti, il debito pubblico è ancora al 120% del PIL, del mondo ricco terzo più grande. Ciò è tanto più preoccupante dato il rapido invecchiamento della popolazione in Italia.
Bassa travestimenti medio di disoccupazione alcune variazioni taglienti. Un quarto dei giovani, molto più in alcune parti del sud-depressi sono senza lavoro. Il tasso di partecipazione femminile nella forza lavoro è del 46%, il più basso in Europa occidentale. Un mix di bassa produttività e alti salari sta erodendo la competitività: mentre la produttività è aumentato di un quinto in America e un decimo della Gran Bretagna nel decennio fino al 2010, in Italia è sceso del 5%. L'Italia è 80a nella Banca Mondiale "Doing Business" indice, sotto la Bielorussia e Mongolia, e 48a nella classifica del World Economic Forum di competitività, dietro l'Indonesia e Barbados.
La Banca d'Italia governatore uscente, Mario Draghi, le cose scritte di recente in un discorso d'addio incisiva (prima di prendere in mano le redini della Banca centrale europea). Ha insistito sul fatto che l'economia ha disperatamente bisogno di grandi riforme strutturali. Ha individuato la produttività stagnante e attaccato le politiche del governo che "non riescono ad incoraggiare, e spesso ostacolano, di sviluppo [in Italia]", come i ritardi nel sistema civile-giustizia, università poveri, la mancanza di concorrenza nei servizi pubblici e privati, a due mercato del lavoro di secondo livello con insiders protetti e outsider a vista e grandi imprese troppo pochi.
Tutte queste cose stanno iniziando ad influenzare la qualità giustamente acclamato d'Italia di vita. L'infrastruttura è sempre più sciatto. I servizi pubblici sono allungati. L'ambiente è la sofferenza. redditi reali sono, nel migliore stagnante. Ambiziosi i giovani italiani sono smettere il loro paese in massa, lasciando il potere nelle mani di un anziano e out-of Elite-touch. Pochi europei disprezzano i loro politici viziati tanto quanto gli italiani fanno.
Eppur Muove SI
Quando il primo giornale ha denunciato Berlusconi, molti imprenditori italiani hanno risposto che solo il suo malizioso, faccia tosta imprenditoriale offerto alcuna possibilità di modernizzare l'economia. Nessuno sostiene che ora. Invece essi offrono la scusa che la colpa non è sua, ma è il loro paese irriformabile's.
Eppure l'idea che il cambiamento è impossibile, non è solo disfattista, ma anche sbagliato. Nella metà degli anni 1990 successivi governi italiani, disperato per non essere lasciato fuori l'euro, spinto attraverso alcune riforme impressionante. Anche Berlusconi ha di tanto in tanto sono riuscito a passare alcune misure di liberalizzazione nella lotta tra i tribunali: nel 2003 la legge Biagi sul mercato del lavoro tagliato il nastro rosso in basso, aumentando l'occupazione, e molti economisti hanno lodato in Italia la riforma delle pensioni. Avrebbe potuto fare molto di più se avesse usato il suo vasto potere e popolarità per fare qualcosa di diverso da tutelare i propri interessi. Imprenditoriale Italia pagherà a caro prezzo per i suoi piaceri.
E se Berlusconi successori sono i negligenti, come sta? La crisi dell'euro sta obbligando Grecia, Portogallo e Spagna per far passare le riforme enorme nei denti di protesta popolare. A breve termine, questo farà male, nel lungo periodo, essa dovrebbe dare economie periferiche zip nuovo. Alcuni sono anche suscettibili di ridurre l'onere del debito da parte di ristrutturazione. Un non riformata e stagnante in Italia, con un debito pubblico fermo al oltre il 120% del PIL, sarebbe poi trovarsi esposta come il più grande backmarker nell'euro. Il colpevole? Berlusconi, che saranno senza dubbio sorridere ancora.
LINK

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 23 marzo 2011 Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero. (11A07480) (GU n. 132 del 9-6-2011 )

Scarica il Decreto

Piercing, complicazione per un ragazzo su tre

SALUTE: PIERCING, COMPLICANZE PER UN RAGAZZO SU TRE

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - Molti adolescenti vogliono il
piercing, ma anche quando si fanno 'bucare' in negozi
specializzati le complicanze sono dietro l'angolo: avvengono in
un caso su tre, addirittura in un caso si cento si finisce al
pronto soccorso. A riportare i dati e' Mauro Paradisi,
specialista in dermatologia pediatrica, durante il congresso
della Societa' italiana pediatria in corso a Milano.
Il problema e' che il piercing lo vogliono anche i
giovanissimi (ma per rivolgersi nei negozi ci vogliono almeno 14
anni, o l'autorizzazione dei genitori); e allora i ragazzi se lo
fanno da soli, a scuola, con aghi sterilizzati male o graffette.
Ovviamente, con conseguenze ancora piu' preoccupanti.
I piu' esposti ai rischi sono soprattutto i maschi, perche'
''proprio in loro - dice Paradisi - la percezione dei pericoli
e' piu' bassa''. Secondo un'indagine su 9 mila studenti, un
giovane su tre ha un piercing mentre uno su quattro e' tatuato.
''Quasi il 50% dei tatuatori italiani svolge illegalmente la
propria attivita' - conclude l'esperto - lavora sulla sabbia o
per terra, in modo improvvisato e senza nessun rispetto per le
norme vigenti imposte dall'Istituto Superiore di Sanita'''.
(ANSA).

KXP
09-GIU-11 15:40 NNNN

salute: maxi-studio, progestinico 'scudo' anti-ictus e infarto in menopausa - menopausa, solo 10% donne cura problemi sessuali - terapia ormonale in menopausa riduce rischio infarti -

SALUTE: MAXI-STUDIO, PROGESTINICO 'SCUDO' ANTI-ICTUS E INFARTO IN MENOPAUSA =
RICERCA EUROPEA IN 7 PAESI FRA CUI L'ITALIA SU 30 MILA DONNE

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Terapia ormonale
sostituiva 'amica del cuore' delle donne. Secondo un maxi-studio
europeo presentato oggi alla Conferenza mondiale della menopausa, in
corso a Roma, "il drospirenone - un progestinico di IV generazione -
riduce del 60% il rischio di ipertensione e del 50% quello di ictus e
infarto nelle donne sintomatiche in menopausa", spiega Juergen Dinger,
del centro universitario di Berlino, fra i coordinatori dello studio
Euras-Hrt.

Un lavoro che - confronti alla mano - "sancisce definitivamente
anche la sicurezza delle terapie ormonali sostitutive a basso
dosaggio. Si tratta, infatti, di una vasta ricerca internazionale,
iniziata nel 2002 e durata 9 anni, che ha coinvolto oltre 30.000
pazienti - spiega Andrea Genazzani, presidente del Congresso - in 7
Paesi, fra cui l'Italia". Nel lavoro sono state incluse 2.000
italiane.

In tutto 10 mila hanno assunto drospirenone e 20 mila le altre
Tos sul mercato. Ebbene, fra tutte quelle prese in esame "colpisce
l'efficacia del drospirenone, che non aumenta la patologia venosa
(tromboembolismo), e ha decisamente diminuito quella arteriosa (stroke
e infarti del miocardio) con un calo del rischio nell'ordine del 50%",
aggiunge Dinger. Inoltre "lo studio Euras ha rilevato che, se la donna
assume la Tos per drospirenone per almeno 3 anni, l'effetto benefico
si protrae per almeno altri 12 mesi dalla fine della terapia",
conclude Genazzani.

(Mal/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 15:17

NNNNSALUTE: MENOPAUSA, SOLO 10% DONNE CURA PROBLEMI SESSUALI

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Nonostante in meta' dei casi portino a
interrompere l'attivita' sessuale, solo una donna su dieci ha il
coraggio di parlare al proprio ginecologo dei problemi relativi
all'apparato genitale legati alla menopausa. Lo afferma uno
studio presentato a Roma durante il congresso mondiale sulla
menopausa in corso fino all'11 giugno.
"Ci dovrebbe essere il riconoscimento del fatto che la
menopausa non e' piu' la fine di qualcosa, ma un 'rinascimento'
per la donna - ha spiegato Rossella Nappi del Policlinico San
Matteo dell'universita' di Pavia - al giorno d'oggi con le nuove
terapie si hanno ottimi risultati contro tutti i sintomi, ma
dalla nostra ricerca su 3500 donne e' emerso che le donne e le
stesse ginecologhe hanno paura a parlare di alcuni effetti come
quelli sulla salute vaginale".
Gli effetti di questa 'reticenza', ha spiegato l'esperta, si
vedono nel fatto che meta' delle donne intervistate ha
interrotto i rapporti con il partner a causa di problemi come la
secchezza e l'atrofia che colpiscono i genitali femminili dopo
la menopausa, e solo una su dieci ne ha parlato con il medico.
nonostante questi sintomi colpissero il 45% delle intervistate.
Le terapie moderne, hanno spiegato gli esperti alla
conferenza stampa di presentazione del congresso, permettono di
risolvere i sintomi con sempre minori dosaggi di ormoni. Un
esempio e' stato portato da Antonio Cano dell'universita' di
Valencia, che ha diretto la sperimentazione di un gel contenente
estriolo a una concentrazione 10 volte piu' bassa di quello
tradizionale: "I risultati sono stati eccellenti - ha spiegato
l'esperto - gia' dopo pochi giorni di applicazione da parte
delle pazienti". (ANSA).

Y91
09-GIU-11 15:22 NNNNSALUTE:TERAPIA ORMONALE IN MENOPAUSA RIDUCE RISCHIO INFARTI

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - La terapia ormonale contro i sintomi
della menopausa, che colpiscono sei donne su dieci, non solo non
provoca i danni che le si sono attribuiti in passato, ma per
alcune patologie legate a questa condizione femminile portano
addirittura a miglioramenti. Lo affermano i risultati dello
studio EURAS-HRT presentato al 13mo congresso mondiale sulla
Menopausa in corso a Roma.
"Si tratta di una vasta ricerca internazionale, iniziata nel
2002, che ha coinvolto oltre 30.000 pazienti per un totale di
100.000 anni/donna - ha spiegato Andrea Genazzani, presidente
del Congresso - Fra tutte le terapie ormonali prese in esame
colpisce l'efficacia del drospirenone che non aumenta la
patologia venosa (tromboembolismo), mentre ha decisamente
diminuito quella arteriosa (stroke e infarti del miocardio) con
un calo nell'ordine del 40%".
Lo studio, hanno confermato gli esperti, ha dimostrato anche
la capacita' di questa terapia di abbassare l'ipertensione, un
altro sintomo comune della menopausa: "La terapia ormonale e'
una cura, non una vitamina che si puo' prendere a piacere - a
sottolineato Jurgen Durer dell'universita' di Berlino che ha
coordinato lo studio - ma nelle donne che presentano i sintomi
puo' essere fondamentale anche per prevenire gli effetti sulla
salute a lungo termine".
Secondo i diversi studi presentati al congresso le terapie
ormonali sostitutiva (Tos) hanno effetti anche su altri sintomi
come la demenza precoce, la perdita di collagene e
l'osteoporosi. Alcune ricerche hanno sfatato anche i miti sulla
possibilita' che queste provochino tumori: "Nel caso del seno,
ad esempio, e' stato dimostrato che le Tos non aumentano il
numero di tumori, ma al massimo accelerano quelli gia' presenti
- ha spiegato Genazzani - dall'altra parte pero' e' sicuro che
la terapia protegge da altre neoplasie, come quelle del colon e
dell'endometrio". (ANSA).

Y91-NAN
09-GIU-11 15:25 NNNN

Infarto, sviluppata pillola che 'ripara' il cuore

SALUTE: INFARTO, SVILUPPATA PILLOLA CHE 'RIPARA' IL CUORE =
(AGI) - Londra, 9 giu. - Potrebbe mancare al massimo un
decennio prima che sia disponibile sul mercato una pillola in
grado di 'ringiovanire' il cuore dopo che ha subito un attacco
cardiaco. Il farmaco, che solo 5 anni fa si pensava fosse
impossibile da realizzare, e' stato sviluppato da un gruppo di
scienziati della University College di Londra che si sta
occupando di perfezionarlo, come riporta un articolo pubblicato
sulla rivista Nature. Grazie a questa pillola i ricercatori
sperano di poter ricostruire i muscoli e i vasi sanguigni
intorno al cuore, in modo di ridurre significativamente i danni
a lungo termine di un infarto e di conseguenza migliorare la
qualita' della vita di molti pazienti. La pillola indurrebbe le
cellule che si trovano nel cuore a trasformarsi in cardiomiciti
che vanno, quindi, a riparare i danni subiti dall'organo. La
sperimentazione umana, hanno riferito i ricercatori, potrebbe
iniziare fra pochi anni. Per il momento i test sui topolini
hanno dimostrato che il farmaco migliora del 25 per cento le
prestazioni del cuore. Qualche anno fa non si pensava che il
cuore avesse la capacita' di autoriparare i danni. Questo
significava che quando qualcuno aveva un infarto era costretto
a convivere con i danni e con una qualita' della vita molto
ridotta. Circa il 40 per cento dei pazienti colpiti muore entro
un anno dalla diagnosi.
"Questo studio - ha commentato Jeremy Pearson della British
Heart Foundation - dimostra che i cuori degli adulti contengono
delle cellule che, con lo stimolo giusto, sono in grado di
mobilitarsi e trasformarsi in cellule del cuore nuove che
possono riparare un cuore danneggiato". (AGI)
Red/Pgi
091227 GIU 11

NNNN

Farmaci: automedicazione, Francia e Germania prime in UE, Italia quarta

FARMACI: AUTOMEDICAZIONE, FRANCIA E GERMANIA PRIME IN UE, ITALIA QUARTA =
MERCATO EUROPEO SUPERA 26 MLN EURO, NOSTRO PAESE INDIETRO

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il mercato europeo
dei farmaci senza obbligo di prescrizione supera i 26 miliardi di
euro, e rappresenta il 14,8% del mercato farmaceutico complessivo.
Osservando le dimensioni dei vari mercati del Vecchio continente, si
nota che Germania e Francia sono i piu' significativi con un valore di
mercato di circa 5,6 e 5,3 miliardi di euro e una quota cumulata che
raggiunge il 41,8% del mercato europeo. La Gran Bretagna sviluppa il
terzo mercato, con un giro d'affari di quasi 4 miliardi di euro e una
quota di mercato del 15%. Solo quarta l'Italia, insieme alla Polonia,
con vendite di circa 2,2 miliardi di euro e una quota a livello
europeo dell'8,4%. Sono i dati resi noti oggi a Roma, in occasione del
congresso annuale dell'Association of European Self-Medication.

Anche se il nostro Paese e' fra quelli piu' rilevanti in valori
assoluti, le dimensioni del mercato tricolore dei farmaci senza
obbligo di prescrizione sono, in realta', pari a meno della meta'
rispetto a quelle dei principali Stati europei di riferimento, mentre
il mercato dei medicinali etici, pur essendo inferiore, ha dimensioni
maggiormente allineate a quelle di Germania, Francia e Gran Bretagna.
Per comprendere l'estensione dei mercati farmaceutici e' infatti utile
considerare, oltre ai valori assoluti, anche il rapporto tra ampiezza
del mercato italiano e degli altri Paesi europei con riferimento alle
due classi di medicinali, con e senza obbligo di prescrizione.

In particolare, guardando al mercato 'non prescription', si
osserva che il rapporto tra mercato italiano e mercato tedesco,
francese e inglese e' pari rispettivamente a 0,41, 0,39 e 0,56, mentre
per il mercato dei farmaci etici tale rapporto e' pari a 0,51, 0,70 e
0,96. Valori che evidenziano dunque come il mercato dei farmaci senza
obbligo di prescrizione in Italia sia decisamente meno sviluppato
rispetto a quello dei piu' rilevanti Paesi Ue (poco piu' di un terzo
di quello tedesco e francese e quasi il 60% di quello inglese) pur
essendo questi Paesi molto simili all'Italia sia dal punto di vista
economico, sia da quello sociale. (segue)

(Red-Bdc/Ct/Adnkronos)
09-GIU-11 12:16

NNNNFARMACI: AUTOMEDICAZIONE, FRANCIA E GERMANIA PRIME IN UE, ITALIA QUARTA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Cio' che emerge e' soprattutto
una spesa procapite e una quota di mercato farmaceutico piu' bassa
(quota su un mercato che gia' e' di molto inferiore rispetto a quello
di altri Paesi). Fra gli altri elementi critici del mercato italiano,
rilevano gli esperti intervenuti al congresso, il fatto che sotto il
profilo regolatorio il nostro Paese e' caratterizzato da una
tendenziale minore propensione allo 'switch' da etico a Sop.

Un secondo elemento critico e' la presenza di farmaci Sop per i
quali non e' possibile fare pubblicita' al pubblico: l'Italia e'
l'unico paese Ue, insieme alla Spagna, in cui vi sono farmaci Sop non
rimborsabili per i quali non e' possibile effettuare promozione
diretta ai cittadini. Alla prudenza regolatoria si aggiunge la
tradizionale propensione a utilizzare, se possibile, i prodotti etici
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, propensione
particolarmente marcata nelle Regioni del Sud.

Quanto alle aziende italiane, nel 2009 hanno operato nel settore
(produttori e distributori) 207 imprese prevalentemente al Centro
Nord. Quasi il 50% delle industrie del settore ha in portafoglio sia
farmaci Otc che Sop, mentre il 30% ha come 'core business' i soli
medicinali di automedicazione. Il 54% della produzione (diretta e
indiretta tramite terzisti) e' realizzata in Italia.

(Red-Bdc/Ct/Adnkronos)
09-GIU-11 12:20

NNNN

Gestione degli pneumatici fuori uso: regolamento Con il D.M. 11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene disciplinata la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente. D.M. 11 aprile 2011, n. 82 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 8 giugno 2011, n. 131)

dal 1° luglio 2011 - Certificati online, Fimmg: applicazioni gratuite a medici

SANITÀ. CERTIFICATI ONLINE, FIMMG: APPLICAZIONI GRATUITE A MEDICI
DA LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.

(DIRE) Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi un
accordo con una societa' informatica che fornira' una
applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".

(Com/Gas/ Dire)
11:00 09-06-11

NNNN
CERTIFICATI ONLINE: FIMMG, DA LUGLIO APP PALMARE PER MEDICI =
(AGI) - Roma, 9 giu. - Dal primo luglio i medici di continuita'
assistenziale iscritti della Fimmg potranno scaricare
gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet per la
compilazione dei certificati online di malattia. Il segretario
nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha firmato oggi
un accordo con una societa' informatica che fornira'
un'applicazione "griffata" Fimmg. "Con questa iniziativa,
partendo dai colleghi della continuita' assistenziale, la Fimmg
avvia una sperimentazione di sviluppo informatico - ha spiegato
Giacomo Milillo - E' un primo passo che potra' aprire nuovi
orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare
ai giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle
esigenze di utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un
mercato poco competitivo e pertanto troppo oneroso
economicamente per i medici". Soddisfatto il segretario
nazionale della Continuita' assistenziale Fimmg, Silvestro
Scotti, che ha sottolineato: "L'applicazione offerta dalla
Fimmg mira a far entrare nel percorso di E-health il settore
della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai mancati
investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema
di certificazione di malattia". (AGI)
Pgi
091114 GIU 11

NNNN
SANITA': FIMMG LANCIA 'APP' CERTIFICATI ONLINE PER MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE =
GRATUITA DAL PRIMO LUGLIO

Milano, 9 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Dal 1 luglio i
medici di continuita' assistenziale iscritti alla Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina generale) potranno scaricare gratuitamente
un'applicazione sui loro palmari e tablet, per la compilazione dei
certificati di malattia online. Il segretario nazionale della Fimmg
Giacomo Milillo - comunica infatti il sindacato in una nota - ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira' una
app 'griffata' Fimmg.

"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della continuita'
assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di sviluppo
informatico - spiega Milillo - E' un primo passo che potra' aprire
nuovi orizzonti per la realizzazione di software a basso costo
dedicati a tutti i medici di medicina generale e in particolare ai
giovani, che tengano conto dello sviluppo del new computing
nell'ambito della medicina generale quale risposta alle esigenze di
utilizzo in mobilita' e all'ampliamento di un mercato poco competitivo
e pertanto troppo oneroso economicamente per i medici".

Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti. "L'applicazione offerta dalla
Fimmg - sottolinea - mira a far entrare nel percorso di E-health il
settore della continuita' assistenziale, finora penalizzato dai
mancati investimenti da parte di Asl e Regioni che non ottemperano a
quanto previsto dalle circolari del ministro Brunetta in tema di
certificazione di malattia".

(Com-Opa/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 13:21

NNNN**SANITÀ. CERTIFICATI ONLINE, FIMMG: APP GRATUITE AI MEDICI
A LUGLIO COMPILAZIONE SI POTRA' SCARICARE SU PALMARI E TABLET.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 9 giu. - Dall'1 luglio i medici
di continuita' assistenziale iscritti della Fimmg potranno
scaricare gratuitamente un'applicazione sui loro palmari e tablet
per la compilazione dei certificati online di malattia. Il
segretario nazionale della Federazione, Giacomo Milillo, ha
firmato oggi un accordo con una societa' informatica che fornira'
una applicazione "griffata" Fimmg.
"Con questa iniziativa, partendo dai colleghi della
continuita' assistenziale, la Fimmg avvia una sperimentazione di
sviluppo informatico- ha spiegato Giacomo Milillo- e' un primo
passo che potra' aprire nuovi orizzonti per la realizzazione di
software a basso costo dedicati a tutti i medici di medicina
generale e in particolare ai giovani, che tengano conto dello
sviluppo del new computing nell'ambito della medicina generale
quale risposta alle esigenze di utilizzo in mobilita' e
all'ampliamento di un mercato poco competitivo e pertanto troppo
oneroso economicamente per i medici".
Soddisfatto il segretario nazionale della Continuita'
assistenziale Fimmg, Silvestro Scotti, che ha sottolineato:
"L'applicazione offerta dalla Fimmg mira a far entrare nel
percorso di E-health il settore della continuita' assistenziale,
finora penalizzato dai mancati investimenti da parte di Asl e
Regioni che non ottemperano a quanto previsto dalle circolari del
ministro Brunetta in tema di certificazione di malattia".

(WEl/ Dire)
16:07 09-06-11

Lavoro: Ok da CDM a novità su permessi e congedi

LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI
TUTTE LE NORME DECISE INSIEME A SACCONI PER PUBBLICO E PRIVATO

(DIRE) Roma, 9 giu. - Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, ha approvato il
decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che
privati, cosi' come richiesto al governo dal 'collegato lavoro'
(Legge n. 183 del 4 novembre 2010). La conferma dal ministero
della Pa che sottolinea: "Le modifiche introdotte ridefiniscono i
criteri e le modalita' per la loro fruizione e consentono di
eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti
fino ad oggi. Si tratta di un provvedimento che da un lato
favorisce i lavoratori che ne fanno richiesta, dall'altro
stabilisce importanti misure restrittive al fine di evitare abusi
o illeciti".
La lunga nota spiega articolo per articolo le norme.
L'articolo 2 del decreto legislativo stabilisce che la
lavoratrice possa richiedere il rientro anticipato al lavoro in
caso di aborto o morte prematura del bambino. L'articolo 3
definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori
di bambini disabili, sciogliendo inoltre alcuni dubbi
interpretativi: per ogni minore con handicap in situazioni di
gravita', uno dei due genitori ha il diritto al prolungamento del
congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino; i
genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del
congedo (6 mesi la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme),
in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di
complessivi tre anni; viene previsto un prolungamento del congedo
anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il
minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.(SEGUE)

(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11

NNNN
LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -2-


(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 4 regolamenta invece il congedo
per l'assistenza a un portatore di handicap grave. Il diritto a
fruire dei permessi ex lege 104/1992 spetta a entrambi i
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione
di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese. Nell'arco della vita
lavorativa il congedo non puo' superare la durata complessiva di
due anni per ciascuna persona portatrice di handicap. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha inoltre diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione,
contribuzione figurativa compresa. Tale periodo non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita'
e del trattamento di fine rapporto. Recependo le indicazioni
della Corte costituzionale, viene inoltre stabilito un ordine di
priorita' tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
(coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente,
fratelli e sorelle) e le cause di impedimento che consentono loro
di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie
invalidanti).
La ratio, continua il comunicato del ministero della Pa, e'
quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo
in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di
parentela si presume siano piu' vicini anche affettivamente alla
persona disabile. Tale norma si colloca in un'ottica di
contenimento degli abusi e della spesa, poiche', stabilendo un
preciso ordine di priorita' tra i legittimati - derogabile solo
in presenza di certe circostanze - vuole evitare che il congedo
sia fruito da soggetti che non provvedono realmente
all'assistenza della persona disabile. Al fine di garantire
un'assistenza reale, si prevede che il congedo possa essere
fruito anche se la persona disabile e' ricoverata a tempo pieno e
qualora i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.
(SEGUE)

(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11

NNNN
LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -3-


(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 5 disciplina invece il congedo
straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. É facolta'
discrezionale dell'amministrazione concedere tale congedo anche
ai dipendenti "contrattualizzati". La sua fruizione viene
comunque esclusa per i dipendenti che abbiano gia' ottenuto il
titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del
congedo con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno
accademico. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro,
nei due anni successivi al periodo di aspettativa, e' tenuto a
restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Il 6 disciplina l'assistenza nei confronti di piu' persone in
situazione di handicap grave. Il dipendente puo' infatti
assistere anche piu' persone disabili ma solo se queste sono
parenti entro il primo o secondo grado, nel caso in cui i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti. Inoltre, chi assiste un disabile che vive a oltre 150
chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi
effettivamente sostenuti.
L'articolo 7 tratta invece il congedo per cure agli invalidi.
Chiarisce che i lavoratori mutilati e gli invalidi civili (con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%) possano
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per
cure per un periodo non superiore a trenta giorni. A differenza
del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un
congedo, viene previsto espressamente che questo sia anche
retribuito. Il lavoratore e' comunque tenuto a documentare in
maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. L'8
disciplina la materia dei riposi in caso di adozione e
affidamento, che va comunque applicata entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia, anziche' entro il primo
anno di vita del bambino. Nel caso dei dipendenti pubblici
assegnati temporaneamente ad altra sede, la norma si applica
entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia,
indipendentemente dalla sua eta'.

(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11

NNNN

Pedaggi ciò che il governo non ci fa sapere "..Maestà! Il popolo ha fame! Dategli brioches! Correva l’anno 1789, alla vigilia della presa della Bastiglia, e prima di perdere la testa nel vero senso della parola, la allora Regina di Francia, Maria Antonietta, non trovò nient’altro di meglio da dire di fronte al dramma e alla disperazione del popolo di Francia ridotto allo stremo dalla fame e sul punto di ribellarsi. Maria Antonietta.....",alla fine la sua testa cadde e non in senso metaforico

Pedaggi/ Zingaretti: baste imbrogli, pronti a ricorso al Tar
Parole Ciucci inequivocabili, balzello sarebbe iniquo

Roma, 9 giu. (TMNews) - "Basta imbrogli. Siamo stati, purtroppo,
facili profeti: il progetto di legge bocciato due giorni fa dal
Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul Gra e sulla
Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una spada di Damocle
sulla testa dei cittadini del territorio romano. Un balzello
iniquo che colpirebbe in modo particolare studenti, pendolari e
lavoratori, già impoveriti dalle tasse di questo governo". Così
in una nota il presidente della Provincia di Roma, Nicola
Zingeretti, secondo il quale le parole del presidente dell'Anas
sono "inequivocabili e lasciano spazio solamente ai ricorsi al
Tar e al Consiglio di Stato, strada che la Provincia di Roma ha
già percorso vittoriosamente la scorsa estate e che siamo pronti
a intraprendere un'altra volta nel momento in cui il governo
presenterà il decreto legge".

"Fra tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei
Ministeri - conclude Zingaretti - la coppia Bossi-Berlusconi sta
facendo perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro
Paese".

Red/Cro

091611 giu 11
PEDAGGI: CHITI (PD), E LE TASSE AUMENTANO... =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge
bocciato dal Governo due giorni fa non riguarda i nuovi
pedaggi previsti per il Grande raccordo anulare e per
l'autostrada Roma-Fiumicino". Lo dice il commissario del Pd
Lazio, Vannino Chiti, che aggiunge: "La realta', dimostrata dai
fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i cittadini di
Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la destra
al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano".
Per Chiti: "Il Partito democratico del Lazio continuera',
come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini
da una maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione
economica. Lo faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo
nuovamente eventuali ricorsi presso la giustizia
amministrativa". (AGI)
Cav
091555 GIU 11
AUTOSTRADE: CHITI (PD), PEDAGGI NON BOCCIATI DA GOVERNO E TASSE AUMENTANO =

Roma, 9 giu. (Adnkronos)- ''Le parole del presidente dell'Anas,
Pietro Ciucci, sono inequivocabili: il progetto di legge bocciato dal
Governo due giorni fa non riguarda i nuovi pedaggi previsti per il
Grande raccordo anulare e per l'autostrada Roma-Fiumicino. La realta',
dimostrata dai fatti, e' che il governo Berlusconi e' contro i
cittadini di Roma e del Lazio. L'altra realta' evidente e' che con la
destra al governo, nonostante le vane promesse di riduzione della
pressione fiscale, le tasse aumentano''. Lo afferma il commissario del
Pd Lazio Vannino Chiti, in una nota.

''Il Partito Democratico del Lazio - aggiunge Chiti -
continuera', come ha fatto fino ad ora, a portare avanti la propria
battaglia contro questo odioso balzello, difendendo i cittadini da una
maggioranza che ignora la loro gia' difficile situazione economica. Lo
faremo in tutti i modi, innanzi tutto sostenendo nuovamente eventuali
ricorsi presso la giustizia amministrativa''.

(Sec-Mcc/Col/Adnkronos)
09-GIU-11 15:44

NNNN
PEDAGGI: META, PROVENTI AUTOVELOX PER MANUTENZIONE STRADE
E NON PER RISANARE IL DEBITO E LA POLITICA SBALLATA DI TREMONTI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del Presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo. Da parte nostra abbiamo provato nei mesi
scorsi a presentare alcune proposte emendative alla Camera,
bocciate in piu' occasioni dal Governo e dal Pdl''. Lo afferma
il deputato e capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla
Camera, Michele Meta, commentando le parole del Presidente
dell'Anas, Pietro Ciucci, in Senato.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - spiega Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1300 chilometri di autostrade Anas. Anche perche', come ha
avuto modo di spiegare l'Anas nella nota sui conti del 2010, i
proventi dei nuovi pedaggi non saranno destinati alla
manutenzione delle strade ma al risanamento dei debiti dello
Stato. Si tratta di un'operazione scorretta del Governo -
conclude Meta - che non puo' scaricare sulle tasche dei
pendolari che non hanno alternative all'utilizzo dell'automobile
i costi delle politiche economiche sballate di Tremonti''.
(ANSA).

COM-IA
09-GIU-11 15:43 NNNN
PEDAGGI: GASBARRA, ANCHE ANAS BOCCIA ALEMANNO, ORA RICORSO

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente di Anas,
Ciucci confermano quanto avevamo detto tre giorni fa e cioe' che
i pedaggi sono legge dello Stato e che il ministro Matteoli, nel
fermare il progetto della Lega, aveva confermato i pedaggi sul
Grande Raccordo Anulare cosi' come sugli altri 1.200 chilometri
di strade, come previsto dalla legge. Purtroppo il sindaco
Alemanno ha preso un altro abbaglio e la sua linea cosi' come
quella del Pdl viene bocciata anche dallo stesso Ciucci''. Lo
scrive in un comunicato il deputato del Pd, Enrico Gasbarra
della Commissione Trasporti della Camera.
''La legge, voluta da Tremonti, e' stata votata dalla destra,
dalla Lega ed e' una vera e propria tassa. In attesa che il
sindaco scelga l'auto con cui andare a distruggere i nuovi
caselli elettronici, mi auguro - conclude Gasbarra - che almeno
voglia dare disposizione alla avvocatura del Campidoglio
affinche' si unisca a quella della Provincia di Roma per mettere
in campo un ricorso e fermare il nuovo balzello''. (ANSA).

COM-RO
PEDAGGI: ZINGARETTI; BASTA IMBROGLI, PRONTI A RICORSO TAR

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Basta imbrogli. Siamo stati,
purtroppo, facili profeti: il progetto di legge bocciato due
giorni fa dal Governo non ha nulla a che fare con i pedaggi sul
Gra e sulla Roma-Fiumicino che continuano a pendere come una
spada di Damocle sulla testa dei cittadini del territorio
romano. Un balzello iniquo che colpirebbe in modo particolare
studenti, pendolari e lavoratori, gi… impoveriti dalle tasse di
questo governo". Lo ha detto il presidente della Provincia di
Roma, Nicola Zingeretti.
"Le parole di Ciucci sono inequivocabili e lasciano spazio
solamente ai ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, strada che
la Provincia di Roma ha gi… percorso vittoriosamente la scorsa
estate e che siamo pronti a intraprendere un'altra volta nel
momento in cui il governo presenter… il decreto legge. Fra
tormentone sul Gra e dibattito sullo spostamento dei Ministeri -
conclude Zingaretti -, la coppia Bossi - Berlusconi sta facendo
perdere altro tempo prezioso per lo sviluppo del nostro Paese".

(ANSA).

ST
PEDAGGI: PD ROMA, BUGIE DI ALEMANNO SU TARIFFE GRA =
(AGI) - Roma, 9 giu. - "E' evidente che la nota entusiastica di
Alemanno di due giorni fa sul rischio evitato per il pedaggio
sul Gra e sulla Roma-Fiumicino non era altro che l'ennesima
bugia, probabilmente pronunciata per compiacere il ministro e
compagno di corrente, Altero Matteoli". Lo dice il segretario
del Pd Roma, Marco Miccoli, che aggiunge: "La verita' l'ha
detta ancora una volta il presidente dell'Anas Ciucci che ha
smentito il sindaco della capitale e il ministro delle
Infrastrutture: sui pedaggi infatti l'Anas non intende placarsi
e il 'progetto pedaggi' va avanti con forza. Si tratta
dell'ennesima tassa che il governo Bossi-Berlusconi, alleato di
Alemanno, impone ai cittadini di tutto il territorio romano.
Una vergogna che non possiamo tollerare soprattutto da parte di
chi, come Alemanno, dovrebbe difendere gli interessi della
nostra comunita', e invece si dimostra bugiardo come Pinocchio,
non riuscendo mai a dire la verita' ai romani". (AGI)
Cav
091239 GIU 11

NNNN
ANAS: CIUCCI, BENE MATTEOLI, GOVERNO VA AVANTI SU PEDAGGI

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Condivido la valutazione del
ministro Matteoli riguardo alla contrarieta' della
regionalizzazione dell'Anas'', mentre sui pedaggi ''il Governo
sta lavorando''. Lo afferma il presidente dell'Anas, Pietro
Ciucci, a margine di un'audizione al Senato.
Ciucci non crede all'ipotesi, circolata sulla stampa, di una
marcia indietro dell'esecutivo sul pedaggiamento di tratte come
la Salerno-Reggio Calabria e il Grande raccordo anulare di Roma.
''Sui pedaggi opera l'articolo 15 del decreto 78, tuttora in
vigore, a cui noi siamo tenuti ad ispirarci - dichiara Ciucci -
il decredo del Presidente del Consiglio (che definira' le tratte
a pagamento, ndr) credo sia in definizione presso i ministeri
competenti. Il Governo sta lavorando''. Nessuna previsione sui
tempi necessari all'approvazione ''Sul quando non posso dare
indicazioni. Io mi limito ad attenermi alla legge come tutti i
cittadini e tento di operare in sintonia con questa nel modo
piu' efficiente''.(ANSA).

Y19
09-GIU-11 10:36 NNNN

NNNN

PEDAGGI: META (PD), ANAS CONFERMA NOSTRO ALLARME SU STRADE DARE ALL'ANAS PARTE DEI RICAVI MULTE PER EVITARE NUOVI PEDAGGI

PEDAGGI: META (PD), ANAS CONFERMA NOSTRO ALLARME SU STRADE
DARE ALL'ANAS PARTE DEI RICAVI MULTE PER EVITARE NUOVI PEDAGGI
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''Le parole del presidente dell'Anas
confermano l'allarme che abbiamo lanciato sui nuovi pedaggi.
L'unica strada per scongiurarli e' quella di abrogare l'articolo
15 della manovra economica approvata la scorsa estate a colpi di
fiducia dal Governo''. Lo afferma il capogruppo del Pd in
commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta, commentando le
parole del presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, il quale
conferma che il Governo va avanti sui nuovi pedaggi.
''Nel parere che abbiamo dato al Dl Sviluppo in discussione a
Montecitorio - continua Meta - chiediamo al Governo di applicare
la norma con la quale si prevede di destinare all'Anas il 50%
dei proventi delle multe per limiti di velocita', per la
manutenzione e la messa in sicurezza delle strade. Il Governo
potrebbe attuare questa semplice norma, introdotta l'anno
scorso, per rinunciare all'introduzione dei nuovi pedaggi sul
Gra di Roma, sulla Salerno-Reggio, sulla Siena-Firenze e su
altri 1.300 chilometri di autostrade Anas''. (ANSA).

Y19
09-GIU-11 14:36 NNNN

LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI – CONTROLLO A DISTANZA C.D. DIFENSIVO - VALORE PROBATORIO DELLE REGISTRAZIONI DELL'IMPIANTO AUDIOVISIVO– ART. 2712 COD. CIV. - DISCONOSCIMENTO – MODALITÀ (link diretto al sito dell'autore)

LAVORO – VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI – CONTROLLO A DISTANZA C.D. DIFENSIVO - VALORE PROBATORIO DELLE REGISTRAZIONI DELL'IMPIANTO AUDIOVISIVO– ART. 2712 COD. CIV. - DISCONOSCIMENTO – MODALITÀ
In tema di videosorveglianza dei lavoratori, con riferimento al valore probatorio di registrazioni audiovisive legittime (in quanto volte a realizzare controlli difensivi da parte del datore di lavoro), la S.C. ha precisato che il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve essere, oltre che tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
 
Testo Completo: Sentenza n. 2117 del 28 gennaio 2011
(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore G. Napoletano)


Documenti:


Apri: Apri   Formato: pdf

SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE - CONDUCENTE NON PROPRIETARIO - DATI IDENTIFICATIVI CONDUCENTE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA - CONDIZIONI (link diretto al sito dell'autore)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE - CONDUCENTE NON PROPRIETARIO - DATI IDENTIFICATIVI CONDUCENTE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA - CONDIZIONI
In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria conseguente alla contestazione della violazione per omessa comunicazione.
RICORSO PER CASSAZIONE - PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - ENUNCIAZIONE DA PARTE DELLE SEZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITA' - IN SEDE CAMERALE - AMMISSIBILITA'
L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’art. 363, terzo comma cod. proc. civ. può essere pronunciato da una sezione semplice anche in sede camerale e può avere ad oggetto una questione giuridica, ritenuta di particolare importanza, anche diversa dalle ragioni attinenti all’inammissibilità del ricorso.
 
Testo Completo: Ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011 
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore  P. D’Ascola)


Documenti:


Apri: Apri   Formato: pdf