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giovedì 9 giugno 2011

Lavoro: Ok da CDM a novità su permessi e congedi

LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI
TUTTE LE NORME DECISE INSIEME A SACCONI PER PUBBLICO E PRIVATO

(DIRE) Roma, 9 giu. - Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, ha approvato il
decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che
privati, cosi' come richiesto al governo dal 'collegato lavoro'
(Legge n. 183 del 4 novembre 2010). La conferma dal ministero
della Pa che sottolinea: "Le modifiche introdotte ridefiniscono i
criteri e le modalita' per la loro fruizione e consentono di
eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti
fino ad oggi. Si tratta di un provvedimento che da un lato
favorisce i lavoratori che ne fanno richiesta, dall'altro
stabilisce importanti misure restrittive al fine di evitare abusi
o illeciti".
La lunga nota spiega articolo per articolo le norme.
L'articolo 2 del decreto legislativo stabilisce che la
lavoratrice possa richiedere il rientro anticipato al lavoro in
caso di aborto o morte prematura del bambino. L'articolo 3
definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori
di bambini disabili, sciogliendo inoltre alcuni dubbi
interpretativi: per ogni minore con handicap in situazioni di
gravita', uno dei due genitori ha il diritto al prolungamento del
congedo parentale entro l'ottavo anno di vita del bambino; i
genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del
congedo (6 mesi la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme),
in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di
complessivi tre anni; viene previsto un prolungamento del congedo
anche nel caso in cui uno dei due genitori debba assistere il
minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.(SEGUE)

(Com/Tar/ Dire)
16:04 09-06-11

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LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -2-


(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 4 regolamenta invece il congedo
per l'assistenza a un portatore di handicap grave. Il diritto a
fruire dei permessi ex lege 104/1992 spetta a entrambi i
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione
di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese. Nell'arco della vita
lavorativa il congedo non puo' superare la durata complessiva di
due anni per ciascuna persona portatrice di handicap. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha inoltre diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione,
contribuzione figurativa compresa. Tale periodo non rileva ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita'
e del trattamento di fine rapporto. Recependo le indicazioni
della Corte costituzionale, viene inoltre stabilito un ordine di
priorita' tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
(coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente,
fratelli e sorelle) e le cause di impedimento che consentono loro
di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie
invalidanti).
La ratio, continua il comunicato del ministero della Pa, e'
quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo
in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di
parentela si presume siano piu' vicini anche affettivamente alla
persona disabile. Tale norma si colloca in un'ottica di
contenimento degli abusi e della spesa, poiche', stabilendo un
preciso ordine di priorita' tra i legittimati - derogabile solo
in presenza di certe circostanze - vuole evitare che il congedo
sia fruito da soggetti che non provvedono realmente
all'assistenza della persona disabile. Al fine di garantire
un'assistenza reale, si prevede che il congedo possa essere
fruito anche se la persona disabile e' ricoverata a tempo pieno e
qualora i sanitari della struttura ne attestino l'esigenza.
(SEGUE)

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LAVORO. BRUNETTA: OK DA CDM A NOVITÀ SUI PERMESSI E CONGEDI -3-


(DIRE) Roma, 9 giu. - L'articolo 5 disciplina invece il congedo
straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. É facolta'
discrezionale dell'amministrazione concedere tale congedo anche
ai dipendenti "contrattualizzati". La sua fruizione viene
comunque esclusa per i dipendenti che abbiano gia' ottenuto il
titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del
congedo con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno
accademico. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro,
nei due anni successivi al periodo di aspettativa, e' tenuto a
restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
Il 6 disciplina l'assistenza nei confronti di piu' persone in
situazione di handicap grave. Il dipendente puo' infatti
assistere anche piu' persone disabili ma solo se queste sono
parenti entro il primo o secondo grado, nel caso in cui i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti. Inoltre, chi assiste un disabile che vive a oltre 150
chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi
effettivamente sostenuti.
L'articolo 7 tratta invece il congedo per cure agli invalidi.
Chiarisce che i lavoratori mutilati e gli invalidi civili (con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50%) possano
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per
cure per un periodo non superiore a trenta giorni. A differenza
del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un
congedo, viene previsto espressamente che questo sia anche
retribuito. Il lavoratore e' comunque tenuto a documentare in
maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. L'8
disciplina la materia dei riposi in caso di adozione e
affidamento, che va comunque applicata entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia, anziche' entro il primo
anno di vita del bambino. Nel caso dei dipendenti pubblici
assegnati temporaneamente ad altra sede, la norma si applica
entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia,
indipendentemente dalla sua eta'.

(Com/Tar/ Dire)
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