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mercoledì 6 marzo 2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152 Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. (19G00020) (GU n.49 del 27-2-2019)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152 

Regolamento recante norme per  l'attuazione  del  sistema  telematico  centrale della nautica da diporto. (19G00020)   
(GU n.49 del 27-2-2019)
 
 Vigente al: 14-3-2019  
 
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA        Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;     Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la  commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n.  339/93;     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone  fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE  (regolamento generale sulla protezione dei dati);     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della  navigazione;     Vista la legge 4 aprile 1977,  n.  135,  recante  disciplina  della  professione di raccomandatario marittimo;     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;     Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi;     Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,   recante   disciplina  dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto;     Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il  riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo  nautico;     Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter,  in  materia di scarto degli atti di archivio;     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217,  218,  219, 220, 221 e 222;     Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure  urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione  burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa  delle attivita' produttive;     Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante  norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24  della legge 23 agosto 1988, n. 400;     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice  in materia di protezione dei dati personali;     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice  dell'amministrazione digitale;     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice  della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;     Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante  attuazione della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di  documenti nel settore pubblico;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della navigazione (navigazione marittima);     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe  tributaria  e  al  codice fiscale dei contribuenti;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,  n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio  di informatica  del  centro  di  elaborazione  dati  della  Direzione  generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.  135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova  tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizione  legislative   e  regolamentari in materia di documentazione amministrativa;     Visto il decreto del  Ministero  delle  finanze  21  ottobre  1999,  recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli  uffici  marittimi e  degli  uffici  della  motorizzazione  civile  -  sezione  nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed  alle  note  di trascrizione di atti costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della  proprieta' o di  altri  diritti  reali  di  godimento,  nonche'  alle  dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti  ed  unita'  da diporto, o quote di  essi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione  dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante il codice della nautica da diporto;     Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche  del  sistema  pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e  imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica  italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;     Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella  seduta del 9 marzo 2017;     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei ministri;     Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione  consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017;     Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017;     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica;     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella  riunione del 28 novembre 2018;     Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;                                      Emana                         il seguente regolamento:                                     Art. 1                              Oggetto e definizioni        1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   il   presente   regolamento   disciplina  l'organizzazione e il funzionamento del Sistema  telematico  centrale  della nautica da diporto.     2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:       a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unita'  da  diporto  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;       b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale  per  la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali   ed   il   personale   del   Ministero   delle  infrastrutture e dei trasporti;       c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;       d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti;       e) Documento di navigazione: la licenza  di  navigazione  e  ogni  altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unita'  da  diporto;       f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;       g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo  2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;       h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;       i) RND: i Registri delle navi da diporto;       l)  SISTE:  il  Sistema  telematico  centrale  della  nautica  da  diporto;       m) SPID: il Sistema pubblico di identita' digitale;       n) STED: lo Sportello telematico del diportista;       o) Studi di  consulenza:  le  imprese  e  le  societa'  esercenti  l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;       p) UCON: l'Ufficio di  conservatoria  centrale  delle  unita'  da  diporto istituito presso l'ATCN;       q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;       r) Unita' da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui  all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e)  e  f),  del  decreto  legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' i natanti da  diporto  di  cui alla lettera g) del  medesimo  articolo,  iscritti  nell'ATCN  ai  sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  18  luglio  2005, n. 171.   
                               Art. 2                    Sistema telematico centrale della nautica                            da diporto «SISTE»        1.  Presso  il  Dipartimento  trasporti  e'  istituito,  ai   sensi  dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel  rispetto delle regole tecniche adottate sulla base  dell'articolo  71  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  Sistema  telematico  centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:       a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN),  contenente le informazioni di carattere  tecnico  e  giuridico  delle  unita' da diporto;       b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle  unita'  da  diporto  (UCON);       c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale  sono espletate, mediante  collegamento  telematico  con  il  CED,  le  attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.   
                               Art. 3                    Archivio telematico centrale delle unita'                             da diporto «ATCN»        1.  Per  ogni  unita'  da  diporto  sono  trascritti   o   annotati  nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN):       a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero  il  codice  alfanumerico, il nome dell'unita' se richiesto nonche' la stazza  per  le navi da diporto;       b) i dati relativi alla cancellazione;       c) i dati del proprietario;       d)  i  dati  dell'armatore  o  gli  atti  relativi  alle  vicende  costitutive, modificative ed estintive della societa' di armamento;       e) i dati anagrafici  dell'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;       f) i dati relativi al costruttore  dello  scafo  o  all'eventuale  mandatario autorizzato;       g) i dati relativi al  costruttore  del  motore  o  all'eventuale  mandatario autorizzato;       h) le caratteristiche tecniche dello scafo;       i) le caratteristiche tecniche dei motori;       l) la dichiarazione di conformita' UE di  cui  all'allegato  VIII  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;       m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28,  comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;       n) le caratteristiche della propulsione velica;       o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo  e  la  relativa licenza di esercizio  dell'apparato  radiotelefonico,  anche  provvisoria;       p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita';       q)  i  dati  relativi  alla   licenza   di   navigazione,   anche  provvisoria;       r)  i  dati  relativi  al  certificato  di   sicurezza   di   cui  all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171;       s) i dati relativi al certificato di idoneita' al noleggio di cui  all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171;       t)  l'autorizzazione   alla   navigazione   temporanea   di   cui  all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171;       u)  i  dati  relativi  ai  documenti  di   navigazione   di   cui  all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo  18  luglio  2005, n. 171;       v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini  commerciali,  con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;       z) le  informazioni  inerenti  i  controlli  di  sicurezza  della  navigazione di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  8  luglio  2003, n. 172  e  all'articolo  26-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  effettuati  sulle  unita'  da  diporto dalle autorita' di polizia;       aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.     2. L'ATCN e' completamente informatizzato  e  si  articola  in  due  sezioni:       a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto,  dagli Uffici  circondariali  marittimi  e  dagli  UMC  attraverso  il  trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e  nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in  vigore del presente regolamento;       b) «Sezione  dati  SISTE»,  popolata  e  aggiornata  con  i  dati  raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione  delle  unita'  da  diporto e di rilascio dei  documenti  di  navigazione  relativi  alle  unita' da diporto gia' immatricolate, con le  informazioni  trasmesse  dal Corpo delle Capitanerie di porto e  dalle  Forze  di  polizia  ai  sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi  dalle  associazioni  dei costruttori, importatori e  distributori  di  unita'  da  diporto  maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministero   da   emanarsi   entro   centoventi   giorni  dall'entrata in vigore del presente regolamento.     3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN e' consentito:       a) alle autorita' pubbliche individuate dagli  articoli  1  e  3,  comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28  settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso  disciplinate;       b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  634, secondo le modalita' stabilite dallo stesso e nel rispetto delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  accesso  alla  documentazione  amministrativa;       c) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  appartenenti  alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1°  aprile  1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza,  per  il  tramite  del centro elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  medesima  legge, nonche' agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di  cui  all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al  Corpo  delle Capitanerie di porto.     4.  Per  la  realizzazione  dei  controlli   di   sicurezza   della  navigazione di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e  all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  18  luglio  2005, n. 171, il Ministero  puo'  stipulare  appositi  protocolli  di  intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di  Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e  del Corpo della  Guardia  di  finanza,  per  definire  le  specifiche  procedure  e  modalita'   operative   relative   alla   acquisizione,  esclusivamente in sede locale, anche telematica,  delle  informazioni  di cui al comma 1, lettera z).   
                               Art. 4                        Ufficio di conservatoria centrale                      delle unita' da diporto «UCON»        1. L'Ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da  diporto  (UCON),  unita'  organizzativa  di  livello  non   dirigenziale   del  Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:       a)  cura  i  rapporti  con  il  CED  per   l'ottimizzazione   del  funzionamento del SISTE;       b) riceve le richieste di  abilitazione  allo  STED,  nonche'  le  segnalazioni e i reclami da parte dei  soggetti  richiedenti  di  cui  all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti gia' abilitati, e adotta  i necessari provvedimenti;       c) vigila sul corretto utilizzo dei  collegamenti  telematici  da  parte dei soggetti abilitati  all'utilizzo  dello  STED  e  adotta  i  provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5;       d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al  popolamento  e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul  corretto  utilizzo  del  sistema;       e)  effettua  le  operazioni   di   popolamento,   aggiornamento,  conservazione e validazione delle  informazioni  contenute  nell'ATCN  nonche' il rilascio della relativa documentazione in caso di  inerzia  o ritardo da parte degli STED;       f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli  atti soggetti a pubblicita' navale, ivi compresi gli atti costitutivi  di garanzie sulle unita' da diporto, sulla base della  documentazione  acquisita per il tramite degli STED;       g) effettua l'accertamento di conformita' e la validazione  delle  richieste relative alle operazioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  presentate allo STED;       h) rilascia il nulla osta alla dismissione  di  bandiera  o  alla  demolizione;       i) compie ogni  altra  attivita'  necessaria  alla  gestione  del  SISTE.     2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la  protezione  dei dati personali, ai  sensi  dell'articolo  36,  paragrafo  4,  del  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27 aprile 2016, sono stabilite le modalita' per  il  trattamento,  la  conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.     3. Con provvedimenti del Ministero, da  adottare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  individuato il personale per la  gestione  del  SISTE,  con  adeguate  competenze professionali, informatiche e giuridiche,  nonche'  quello  da assegnare all'UCON, anche per le attivita' di validazione dei dati  comunicati dagli STED.     4.  L'UCON  cura  gli  adempimenti  di  comunicazione  all'anagrafe  tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605   e  all'articolo 1 del decreto del Ministero  delle  finanze  21  ottobre  1999.   
                               Art. 5                   Sportello telematico del diportista «STED»        1. Lo STED e' attivato, mediante  collegamento  telematico  con  il  CED, presso:       a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;       b) gli UMC;       c)  i  raccomandatari  abilitati   dal   CED   all'utilizzo   dei  collegamenti telematici, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;       d) gli studi di consulenza,  in  possesso  di  autorizzazione  in  corso di validita' rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991,  n.  264, abilitati dal  CED  all'utilizzo  dei  collegamenti  telematici,  secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della  legge  7  agosto 1990, n. 241.     2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  tramite  lo  STED,  previa  validazione dell'UCON, provvedono:       a) alle attivita' istruttorie finalizzate  all'iscrizione,  anche  provvisoria,  e  alla  cancellazione  nella  «Sezione   dati   SISTE»  dell'ATCN;       b)  alle  attivita'   istruttorie   finalizzate   all'annotazione  dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo  24,  comma  1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio 2008, n. 146;       c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli  altri  atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;       d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui  all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171;       e) alle attivita'  istruttorie  finalizzate  all'utilizzazione  a  titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto;       f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta  alla dismissione di bandiera o alla demolizione;       g) al rilascio della licenza  di  navigazione,  all'aggiornamento  della stessa mediante emissione di  appositi  tagliandi,  nonche'  al  rilascio  del  duplicato  della  licenza  in  caso  di   sottrazione,  smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;       h) al rilascio della licenza di navigazione  provvisoria  di  cui  all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171;       i) alle attivita'  istruttorie  relative  alla  dichiarazione  di  armatore;       l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della  licenza  di  esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;       m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato  di  idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto  legislativo  18 luglio 2005, n. 171;       n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di  cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.     3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica,  in  via  telematica,  della  sussistenza  di  eventuali   iscrizioni,  trascrizioni  o  annotazioni,  inclusi  i  fermi   amministrativi   a  qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto.     4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso  i  quali  e'  attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno  sede,  l'apposito contrassegno, il cui modello e'  riprodotto  nell'allegato  A.   
                               Art. 6                         Abilitazione dei raccomandatari                        e degli studi di consulenza        1. I  raccomandatari  e  gli  studi  di  consulenza  che  intendono  attivare uno STED presso la  propria  sede  presentano  richiesta  di  abilitazione  all'UCON  per  il  tramite  degli  UMC  competenti  per  territorio.     2. L'UMC  competente  per  territorio  comunica  all'UCON,  in  via  telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica  dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1.  L'UCON,  verificata  la  condizione  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  autorizza   il  collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.   
                               Art. 7                       Fornitura e custodia dei materiali        1. Il Ministero,  tramite  le  Capitanerie  di  porto,  gli  Uffici  circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio  fornisce  agli  STED  idonea  modulistica,  necessaria  all'espletamento  delle  attivita' di cui all'articolo  5,  anche  in  formato  digitale.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile  2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della  modulistica e le misure per la  conservazione  e  la  custodia  della  stessa.   
                               Art. 8                            Funzionamento degli STED        1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere  agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina  vigente  in  materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di  porto,  degli  Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonche'  le  disposizioni  contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.     2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma  3,  prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo  le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze  di  navigazione  e  dei  relativi  tagliandi  di   aggiornamento,   il   rilascio   delle  autorizzazioni  alla   navigazione   temporanea   e   delle   licenze  provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione  di  costruzione o importazione (DCI) di cui  all'articolo  13,  comma  5,  conforme  al  modello  approvato  con  provvedimento  del  Ministero,  rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze  non  corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle  imposte  e  dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonche'  dalla DCI, non sono prese in considerazione.     3. Ricevuta l'istanza,  lo  STED  provvede,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Ministero,  a  trasmettere  in  via   telematica   le  informazioni  necessarie  al  CED  unitamente   alla   documentazione  presentata  dal  richiedente,   al   documento   di   identita'   del  richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte  e dei diritti dovuti.     4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3,  il CED attribuisce, in modo automatico,  un  numero  progressivo  che  individua  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle   istanze.  Verificata la  congruenza  dei  dati  ricevuti  con  quelli  presenti  nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio,  autorizza  lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e  assegna  l'eventuale  numero  di  iscrizione,  generato  automaticamente   dal  sistema  informativo,  dopo  la  validazione  dell'istanza  da  parte  dell'UCON.     5.  In  caso  di  irregolarita'  accertate   successivamente   alla  emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli  STED,  l'UCON  dispone  la  cancellazione  motivata  dei  documenti   stessi  dall'ATCN,  anche  su  segnalazione  degli  organi  di  polizia   che  provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarita'  accertate  all'autorita' competente, al fine della eventuale applicazione  delle  sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n.  264,  anche nei confronti degli studi di consulenza, nonche', con  riguardo  ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977,  n. 135.     6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile  2016, sono disciplinate, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  222-ter,  della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalita'  e  la  tempistica  per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di  cui  al  comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma  3.   
                               Art. 9                                    Vigilanza        1. Le Capitanerie di porto e gli UMC,  nell'ambito  dei  rispettivi  territori di competenza, vigilano sul  corretto  funzionamento  degli  STED attivi  presso  i  raccomandatari  e  gli  studi  di  consulenza  abilitati e sulle modalita' di conservazione della modulistica di cui  all'articolo 7 e,  in  caso  di  accertate  irregolarita',  ne  danno  comunicazione all'UCON  per  l'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo 10.   
                               Art. 10              Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED        1. Nel  caso  previsto  dall'articolo  8,  comma  5,  accertato  il  rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED,  l'UCON  dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi  presso  i  raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo  di  trenta giorni; in caso di  irregolarita'  contestate  successivamente  alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta  giorni.  L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED,  nel  caso  di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.     2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso  di irregolarita' accertate, a  norma  dell'articolo  9,  in  sede  di  vigilanza sul corretto  funzionamento  degli  STED  attivi  presso  i  raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.     3.  Nel  caso  di  sospensione  dell'autorizzazione   all'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto disposta dall'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e'   sospesa  l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991,  termina  l'operativita'  degli  STED.  Analogamente  e'   sospesa   o  terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi  in  caso,   rispettivamente,   di   sospensione   o   di   radiazione  dall'esercizio dell'attivita'  disposta  ai  sensi  dell'articolo  13  della legge 4 aprile 1977, n. 135.     4. I raccomandatari e gli studi di consulenza  interessati  possono  richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni  dalla data di avvenuta notifica  della  cessazione  dell'operativita'  disposta dall'UCON a norma del presente articolo.   
                               Art. 11                        Modalita' di accesso tramite SPID        1. L'accesso al SISTE  per  la  verifica  della  propria  posizione  potra' avvenire anche tramite SPID.     2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi  di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18  luglio 2005, n. 171, puo' avvenire anche tramite  apposite  procedure  telematiche,  da  individuarsi  con  decreto   del   Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  ai  sensi  dell'articolo 36, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate,  ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto  disposto  ai commi 1 e 2, anche gradualmente e  nel  rispetto  delle  soluzioni  esistenti.   
                               Art. 12                       Clausola di invarianza finanziaria        1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     2. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  derivanti  dal  presente  regolamento  con  le  risorse  umane,  strumentali   e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   
                               Art. 13                           Norme transitorie e finali        1. E' avviato un periodo di sperimentazione dal  1°  aprile  al  31  agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con  apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita'  da  diporto  di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.     2. Le operazioni di popolamento della  «Sezione  dati  RID  e  RND»  dell'ATCN, previste  dall'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  sono  completate entro il 1° gennaio 2021.     3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2,  le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC  provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i  dati  contenuti  nei  registri di iscrizione cartacei  relativi  alle  unita'  da  diporto,  immatricolate  entro  il  31  agosto  2019,  nel  caso  in  cui   gli  interessati  richiedano  il  rilascio  di  uno   dei   documenti   di  navigazione di cui all'articolo 5,  comma  2.  Il  rilascio  di  tali  documenti  e'  subordinato  al  rilascio  di  una  nuova  licenza  di  navigazione   emessa   ai    sensi    del    presente    regolamento.  Contestualmente, le Capitanerie di porto,  gli  Uffici  circondariali  marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto  trasferimento  all'ATCN  dei  dati   contenuti   nei   registri   di   iscrizione    cartacei    e,  successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.     4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia  e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione  vigente  alle autorita' competenti:       a) a decorrere dal 1° settembre 2019  le  unita'  da  diporto  di  nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN;       b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le  unita'  da  diporto  sono  iscritte esclusivamente nell'ATCN.     5. La DCI e' richiesta ai fini del rilascio:       a)  della  licenza  di  navigazione  per  le  unita'  da  diporto  immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019;       b)  della  licenza  di  navigazione  delle  unita'  da   diporto,  immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora  presenti  nella  «Sezione  dati SISTE»;       c) delle  autorizzazioni  alla  navigazione  temporanea  e  delle  licenze provvisorie;       d) del certificato di idoneita' e del certificato  di  sicurezza,  anche al fine di consentire le attivita'  di  vigilanza  sul  mercato  previste dalle norme vigenti.     6. Per le finalita' antifrode di cui  all'articolo  1,  comma  219,  della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i  loro mandatari autorizzati, di unita'  da  diporto  superiori  a  2,5  metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative  sul  piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  b),  i  dati  tecnici delle stesse nel rispetto delle  disposizioni  stabilite  dal  Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  l'Istituto  per  la  vigilanza   sulle  assicurazioni, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni  relativi  ai  contratti di assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi per  i  danni  derivanti  dalla  navigazione  delle  unita'  da  diporto,  prevedendo  la  loro  sostituzione  con  la   comunicazione  telematica dei relativi dati all'ATCN.     7. Il Comando generale del Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  e'  autorizzato a stipulare specifici  accordi  con  le  regioni  per  la  gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne,  ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto.     8. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma  7,  calcolati  sulla  base  del  criterio  di  copertura  del  costo  effettivo  del  servizio, sono a  carico  delle  regioni  e  sono  determinati  negli  accordi o nelle intese stipulati.     9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano  a  decorrere  dal 1° settembre 2019.     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.          Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018                                   MATTARELLA                                        Conte, Presidente del Consiglio dei                                    ministri                                        Toninelli,      Ministro      delle                                    infrastrutture e dei trasporti      Visto, il Guardasigilli: Bonafede     Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019   Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio e del mare, n. 1-303   
                                                           Allegato A                                                   (articolo 5, comma 4)                       Parte di provvedimento in formato grafico     

martedì 5 marzo 2019

SANITA': EURES, OSPEDALE AMBURGO CERCA 8 INFERMIERI, 19 MARZO COLLOQUI A BOLOGNA

MARTEDÌ 05 MARZO 2019 11.32.42 

SANITA': EURES, OSPEDALE AMBURGO CERCA 8 INFERMIERI, 19 MARZO COLLOQUI A BOLOGNA = 

Bologna, 5 mar. (AdnKronos) - Essere selezionati in Italia per fare un'esperienza di lavoro in un altro Paese europeo, trovare una occupazione all'estero in base alle proprie competenze ed esperienze. E un'opportunità messa a disposizione da Eures, la rete dei servizi per l'impiego coordinata dalla Commissione europea, che punta a migliorare l'occupazione in Europa attraverso lo scambio e la reciprocità nella ricerca del personale, agevolando la mobilità circolare dei lavoratori e mettendo in rete le competenze che i vari Paesi possono offrire. In quest'ambito, il prossimo 19 marzo a Bologna i consulenti Eures dell'Agenzia regionale per il lavoro valuteranno candidature per l'assunzione di 8 infermieriall'ospedale Evangelisches Amalie Sieveking Krankenhaus di Amburgo, in Germania. Ai colloqui, in italiano, potranno accedere solo le persone che hanno inviato in precedenza il curriculum con la propria candidatura e che sono state pre-selezionate. Per candidarsi o richiedere informazioni occorre quindi inviare il curriculum in italiano alla Rete Eures Emilia-Romagna all'indirizzo mail: eures@regione.emilia-romagna.it. Gli infermieri professionisti sono ricercati per i reparti di medicina interna, geriatria, chirurgia, chirurgia gastrointestinale, cardiologia, traumatologia e breast unit. (segue) Dall'Oca Annalisa ISSN 2465 - 1222 05-MAR-19 11:32 NNNN
MARTEDÌ 05 MARZO 2019 11.32.42 

SANITA': EURES, OSPEDALE AMBURGO CERCA 8 INFERMIERI, 19 MARZO COLLOQUI A BOLOGNA (2) = 

(AdnKronos) - I requisiti richiesti sono la laurea in Scienze infermieristiche ottenuta in un Paese dell'Unione europea e la conoscenza del tedesco di livello B2. Per coloro che non conoscono la lingua, tuttavia, l'azienda offre un programma di formazione linguistica mentre si è ancora in Italia, a spese del datore di lavoro. Sul posto viene garantita l'assistenza in italiano per le pratiche burocratiche e amministrative, come il riconoscimento della qualifica, la ricerca dell'alloggio e l'inserimento nel nuovo ambiente. Ai professionisti selezionati sarà offerto un contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio a partire da circa 2.700 euro lordi (notti, festivi e fine settimana retribuiti a parte). Eures - European Employment Services - è la rete europea dei servizi per l'impiego coordinata dalla Commissione europea. Creata per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo, diritto fondamentale dei cittadini ed elemento chiave della strategia comunitaria per l'occupazione, coinvolge i Centri pubblici per l'impiego, i sindacati, le organizzazioni datoriali, altre istituzioni pubbliche locali e nazionali e fornisce servizi di informazione, consulenza, orientamento e reclutamento a chi cerca o offre lavoro in Europa e ai cittadini che intendono trasferirsi in un altro Paese per un'esperienza di lavoro o di formazione sul lavoro. (segue) Dall'Oca Annalisa ISSN 2465 - 1222 05-MAR-19 11:32 NNNN
MARTEDÌ 05 MARZO 2019 11.32.42 

SANITA': EURES, OSPEDALE AMBURGO CERCA 8 INFERMIERI, 19 MARZO COLLOQUI A BOLOGNA (3) = 

(AdnKronos) - In Emilia-Romagna fa capo all'Agenzia regionale per il lavoro e ai Centri per l'impiego che ne sono la declinazione territoriale, e ha il compito di mettere in rete la Commissione europea, i servizi pubblici per l'impiego, gli operatori impegnati nelle problematiche dell'occupazione, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti locali e regionali, contribuendo a creare un mercato comune europeo del lavoro. I Paesi che aderiscono alla rete sono 32: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Repubblica Ceca; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Ungheria; Irlanda; Islanda; Italia; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Regno Unito; Norvegia e Svizzera. I servizi sono gratuiti e accessibili tramite il portale Eures e con la guida di oltre mille consulenti presenti nei diversi Paesi. (adl) Dall'Oca Annalisa ISSN 2465 - 1222 05-MAR-19 11:32 NNNN




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Antonello Venditti, 70 anni sotto il segno dei pesci

MARTEDÌ 05 MARZO 2019 13.00.01 

Antonello Venditti, 70 anni sotto il segno dei pesci 

Antonello Venditti, 70 anni sotto il segno dei pesci Il cantautore si confessa a Vanity Fair Roma, 5 mar. (askanews) - Sai che te dico, io mo' me butto ar fiume, minacciava Antonello Venditti nella sua prima canzone, Sora Rosa, scritta a 14 anni nel 1963. "Scaricavo nelle canzoni ciò che avevo dentro e la prospettiva del suicidio, invece di sembrarmi drammatica, mi pareva la soluzione del problema", racconta il cantautore a Vanity Fair, nel numero in edicola da mercoledì 6 marzo, ora che di anni ne sta per compiere 70. Li festeggia venerdì 8 marzo, Sotto il segno dei pesci, come il titolo del singolo e dell'album che uscì proprio un 8 marzo (del 1978), e a cui ha dedicato una recente riedizione e un nuovo tour appena iniziato a Bologna: le candeline le spegne il giorno della seconda data, nella sua Roma. Il problema a cui da ragazzo cercava la soluzione, spiega nell'intervista a Malcom Pagani, era "la mia infelicità... Da adolescente grasso, se parliamo di bullismo, non avevo niente da invidiare a nessuno. Ero tra quelli che sentivano le risatine al loro passaggio e se una ragazza mi sorrideva neanche ci credevo... Mi chiamavano "Cicciabomba", pesavo quasi 100 chili". Non aiutava certo l'autostima il rapporto con la madre, una grecista severissima: "Considerava le mie canzoni poco meno che spazzatura e a mio padre Vincenzo, convinta di non essere ascoltata, diceva di me: "Il ragazzo è cretino" ... Era talmente poca la stima che avevo di me che mi attaccavo all'unico vizio che mi era concesso: il cibo. Mangiavo tutto il giorno. La domenica poi era drammatica. Mi svegliavo nei profumi del ragù che mia nonna aveva messo da ore sul fuoco, ci inzuppavo tre rosette e poi poco prima di mezzogiorno uscivo per andare a messa. All'andata, facevo sosta dal gelataio più buono del quartiere e mi facevo fare una coppa con cioccolato, nocciola e panna con l'amarena e due cialde. Al ritorno idem. Poi il pranzo: la pasta, il filetto, le patatine fritte. Visto che nessuno mi fermava, lo feci io. Arrivato a 94 chili, ma forse anche a 98, dissi basta: "Ma non vedete che sono un baule?"". (segue) Adx 20190305T125948Z
MARTEDÌ 05 MARZO 2019 13.00.19 

Antonello Venditti, 70 anni sotto il segno dei pesci -2- 

Antonello Venditti, 70 anni sotto il segno dei pesci -2- Il cantautore si confessa a Vanity Fair Roma, 5 mar. (askanews) - I suoi famosi occhiali a goccia c'entrano con una ragazza incontrata negli anni 70: "Aveva dei meravigliosi Rayban marroni... Mi raccontò che erano dello stesso modello che usavano i piloti dei bombardieri americani in Vietnam. Per fumare infilavano una sigaretta al centro della montatura perché il diametro era perfetto ed era stato studiato appositamente. Pensai: posso trasformare un simbolo di guerra per cantare la pace? Se li indosso io, forse, posso dare a questi occhiali un significato diverso. E così feci". Senza tradirli perché "una volta che una persona che si è sempre sentita inadeguata trova l'abito per sentirsi adeguato, quel vestito non lo cambierà mai". A proposito di realtà, quella della musica italiana, oggi, lo entusiasma: "Non c'era un periodo di questo tipo dagli anni 70. Ci sono migliaia di ragazzi e ragazze che fanno musica e che cercano unità in questa frammentazione. Persone che mi vedono contemporaneo e non come un pezzo di passato". Il rapper Ultimo, per esempio: "L'incontro con lui è stato un miracolo di Sanremo. La notte in cui non si sapeva dove fosse finito, era al telefono con me. Abbiamo fatto le 4 e 30 del mattino. Sono stato un amico e un amico non è quello che ti blandisce, né ti fa la ramanzina, ma quello che ti dice le cose come stanno. Ultimo è molto simile a come ero io alla sua età. Solo che è partito da San Basilio, senza strumenti, mentre io venivo da un quartiere borghese e alla fine mi sono anche laureato. Ultimo è passato da 0 a 10 in pochi mesi. Ha avuto una strada stretta per arrivare dov'è, ed è pronto a rinunciare a tutto. Mi piace. È andato sulla Luna senza neanche sapere il perché, ma non è da solo. Io sto con lui, e con me tanti altri". (segue) Adx 20190305T130013Z
MARTEDÌ 05 MARZO 2019 13.00.43 
POLIZIA

Antonello Venditti, 70 anni sotto il segno dei pesci -3- 

Antonello Venditti, 70 anni sotto il segno dei pesci -3- Il cantautore si confessa a Vanity Fair Roma, 5 mar. (askanews) - Nella realtà che guarda in modo non scontato c'è anche Matteo Salvini: "Parla il linguaggio dell'epoca in cui vive. La vera differenza che c'è tra destra e sinistra, nel 2019, è prima di tutto semantica. In questo tempo, devi avere il linguaggio del nostro tempo. Sarebbe interessante trovare un giovane uomo o donna di sinistra che abbia la capacità di comunicare con gli altri come fa Salvini. Sul tema dei migranti, non possiamo non dire che la politica di Minniti era più a "destra" di quella di Salvini. Cosa c'è di diverso? Il linguaggio. Perché Minniti non è stato eletto neanche nel suo collegio? Perché era un corpo estraneo, in un corpo già estraneo al Paese come è oggi il Pd. Non era l'incarnazione di un'idea. Era disorganico a una cosa già disorganica di per sé. Mentre Salvini è organico a tutto quel che dice. Lui muta. Mette una felpa della Polizia e diventa poliziotto. Ha una capacità di immedesimazione fenomenale. È credibile. E gli altri lo attaccano sul piano sbagliato: sulla Diciotti, la gente vede i risultati, e per la stessa Unione Europea, che pure ci ha attaccato a ripetizione, il caso Diciotti è chiuso. Salvini ha agito in nome di un superiore interesse nazionale, l'hanno capito tutti. Tutta Europa. In Italia invece siamo alla Procura X che manda un avviso di garanzia e in questa confusione di linguaggio e di poteri, alla fine, le ragioni di chi grida allo scandalo sono deboli, perdenti, inutili. Vuoi smontare un governo per l'alzata di scudi di una Procura? Dove pensi di andare?". Adx 20190305T130039Z

giovedì 28 febbraio 2019

SVIZZERA: AGENTE INSEGUE LADRI E SUPERA LIMITI VELOCITA', CONDANNATO A UN ANNO

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 16.52.42 
POLIZIA

SVIZZERA: AGENTE INSEGUE LADRI E SUPERA LIMITI VELOCITA', CONDANNATO A UN ANNO = 

La pena e' stata sospesa Ginevra, 28 feb. (AdnKronos/dpa) - Un anno di carcere (pena sospesa) perché nel 2017, inseguendo dei sospetti ladri, ha superato i limiti di velocità. E' quanto è accaduto ad un poliziotto svizzero, punito severamente dal tribunale di Ginevra, perché durante l'inseguimento con la sua auto di servizio è sfrecciato alla velocità di 126 chilometri orari, in una zona della città dove il limite era fissato a 50 chilometri orari. L'avvocato dell'agente, riporta l'agenzia Keystone-SDA, ha annunciato il ricorso il appello. I giudici non hanno voluto sentire ragioni, argomentando che l'inseguimento non giustificava il superamento dei limiti di velocità, perché l'agente stava solo tentando di catturare dei ladri e non c'erano vite in pericolo da difendere. Non è la prima volta che i tribunali svizzeri mettono il freno agli inseguimenti della polizia. La corte suprema del Paese recentemente ha confermato la condanna di un altro agente di polizia di Ginevra per un fatto simile, sostenendo che la polizia non deve mettere a rischio le vite dei cittadini durante gli inseguimenti. (Mli/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 28-FEB-19 16:52 NNNN

Sanità: tempi di attesa troppo lunghi? Si va dal privato pagando solo il ticket


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Sanità: tempi di attesa troppo lunghi? Si va dal privato pagando solo il ticket

Approvato dalla conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano per il Governo delle liste d'attesa. Prestazioni urgenti entro 72 ore e programmate entro 120 giorni


di Lucia Izzo - In Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il nuovo Piano per il governo delle liste di attesa (PNGLA), un provvedimento particolarmente atteso e fondamentale nel percorso di avvicinamento della sanità pubblica verso i cittadini.

"Il Piano mancava da 10 anni e non è stato mai monitorato e applicato. Questo ha compromesso l'intero sistema delle prestazioni e, nel tempo, consolidato le storture che sono sotto gli occhi di tutti. Ora è il momento di cambiare, creando un nuovo modello più efficiente e aggiornato finalmente avremo regole più semplici e tempi certi per le prestazioni che riportano il diritto alla Salute e quindi il cittadino al centro del sistema" ha dichiarato il ministro della Salute, Giulia Grillo.
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Liste d'attesa: cosa prevede il nuovo Piano Nazionale
Il Piano delle Regioni
Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa
Prestazioni in primo accesso e accessi successivi
PNGLA: i tempi massimi di attesa
Attività libero professionale intramuraria
Agende di prenotazione
Liste d'attesa: cosa prevede il nuovo Piano Nazionale
[Torna su]
Il Piano Nazionale (qui sotto allegato) nasce con l'obiettivo prioritario di avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili.
PUBBLICITÀ


Ancora, il PNGLA si propone di condividere un percorso per il Governo delle Liste di Attesa, finalizzato a garantire un appropriato, equo e tempestivo accesso dei cittadini ai servizi sanitari che si realizza con l'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle Classi di priorità, la trasparenza e l'accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui loro diritti e doveri.

Il provvedimento, ad esempio, prevede tempi massimi di attesa che dovranno essere rispettati da Regioni e Province Autonome, individua l'elenco delle prestazioni soggette a una serie di monitoraggi puntualmente elencati, prevede la separazione tra primi accessi e accessi successivi, nonché la gestione trasparente e la totale visibilità delle Agende di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate.
Il Piano delle Regioni
[Torna su]
Ora spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano adottare il loro Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) entro 60 giorni dalla stipula dell'Intesa e far sì che diventino realtà operative atte a migliorare l'accesso alle cure dei cittadini. Il ministero vigilerà sull'attuazione.

Nei Piani dovranno essere chiaramente garantiti e riportati i tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero prevedendo, per esempio, l'utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per almeno l'80% della loro capacità produttiva. Inoltre, è stabilito che

"Sono certa - ha spiegato il ministro - che tutti insieme potremo mettere a disposizione dei cittadini, a prescindere dalla loro residenza, la sanità che si meritano e che la Costituzione garantisce e tutela. Questo Governo già nella legge di bilancio per il triennio 2019-21 ha messo a disposizione delle regioni importanti risorse (350 milioni ad hoc, che mai prima ad ora erano stati previsti) per potenziare i servizi di prenotazione implementando i Cup digitali e tutte le misure per rendere più efficiente il sistema".

"Sono fiduciosa che ci sarà una grande collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel nuovo Piano già a partire dalla prossima settimana" ha concluso Grillo, anticipando la ripartenza dei lavori con le Regioni relativi alla stesura del prossimo Patto della Salute per gli anni 2019-21.

Entro 60 giorni dall'adozione del PRGLA, inoltre, le Aziende Sanitarie adotteranno un nuovo Programma Attuativo Aziendale o aggiorneranno quelle in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale, inviandolo alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli interventi attuati.
Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa
[Torna su]
Per la piena attuazione del PNGLA verrà istituito, presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, entro 120 giorni dalla stipula della presente Intesa, l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Agenas, di tutte le Regioni e Province Autonome, dell'Istituto Superiore di Sanità e dalle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute.

"Ho già dato mandato agli uffici del ministero per attivare al più presto l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa che avrà un ruolo determinante. Infatti, oltre ad affiancare Regioni e Province Autonome nell'implementazione del Piano, provvederà a monitorare l'andamento degli interventi previsti dal presente atto, rilevare le criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti, superare le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini" ha precisato il ministro Grillo.

L'Osservatorio fornirà periodicamente elementi informativi, dati ed indicatori per il Nuovo Sistema di Garanzia dell'assistenza sanitaria di cui al Decreto Legislativo n. 56/2000.
Prestazioni in primo accesso e accessi successivi
[Torna su]
Il Piano nazionale conferma l'obbligo di indicare chiaramente su tutte le prescrizioni il Quesito diagnostico, se trattasi di prestazioni in primo accesso o se trattasi di accesso successivo e, per le prestazioni in primo accesso, la Classe di priorità.

Il Quesito diagnostico descrive il problema di salute che motiva la richiesta da parte del medico di effettuare prestazioni e deve essere riferita all'insieme di prestazioni che confluiscono in una stessa ricetta.

Nelle prescrizioni deve essere chiaro se trattasi di prestazione in primo accesso (primo contatto del cittadino con il SSN per un dato problema clinico) o prestazione successiva al primo accesso (visita o prestazione di approfondimento, per pazienti presi in carico dal primo specialista, controlli, follow up).

Si prevede, inoltre, che le prestazioni successive al primo accesso siano prescritte dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al medico di famiglia per la prescrizione.
PNGLA: i tempi massimi di attesa
[Torna su]
Il Piano stabilisce il rispetto di tempi massimi di attesa, che nelle singole Regioni non dovranno essere superiori a quelli indicati dal PNGLA, individuati nei loro PRGLA per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio.

I tempi di attesa saranno oggetto di monitoraggio e, in particolare, si distingue tra monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, in modalità ex post ed ex ante, nonché per i ricoveri ospedalieri programmati.

I direttori generali delle aziende sanitarie saranno valutati anche in base al raggiungimento degli obiettivi di salute connessi agli adempimenti dei Lea: questo significa che chi non mette l'efficienza delle liste d'attesa al primo posto del suo mandato, potrà essere rimosso dall'incarico.
Prestazioni ambulatoriali
Per tutte le prestazioni ambulatoriali specialistiche garantite dal SSN, nelle procedure di prescrizione e prenotazione, sarà obbligatorio l'uso sistematico: dell'indicazione di prima visita/prestazione diagnostica o degli accessi successivi; del Quesito diagnostico; delle Classi di priorità.

In particolare, le classi di priorità saranno le seguenti:
• U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
• B (Breve) da eseguire entro 10 giorni;
• D (Differibile) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
• P (Programmata) da eseguire entro 120 giorni dal 2020 (fino ad allora il timing è di 180 giorni).

Per tutte le prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio (visite specialistiche e prestazioni strumentali), il tempo massimo di attesa indicato dalla Regione dovrà essere garantito (ai fini del monitoraggio) almeno per il 90% delle prenotazioni con Classi di priorità B e D, riferite a tutte le strutture sanitarie. La classe di priorità è obbligatoria solo per i primi accessi. A decorrere dal 1 gennaio 2020, il monitoraggio sarà esteso anche alla Classe P.
Prestazioni in regime di ricovero
Anche per tutti i ricoveri programmati le Regioni e Province Autonome dovranno prevedere l'uso sistematico delle Classi di priorità, definite in coerenza con quanto già indicato nell'ambito dell'Accordo dell'11 luglio 2002 e del PNCTA 2006-2008 e del PNGLA 2010-2012.

Il nuovo Piano prevede le seguenti classi di priorità:
- Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi;
- Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
- Classe C: Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
- Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Per i ricoveri l'inserimento nella lista di attesa tramite procedura informatizzata a livello regionale, delle Province Autonome o di singola azienda/istituzione privata accreditata, deve riguardare criteri di appropriatezza e priorità clinica.

Al fine di garantire la trasparenza, al momento dell'inserimento in lista di attesa, devono essere comunicate al cittadino informazioni sul suo ricovero, sulla Classe di priorità e i relativi tempi massimi d'attesa, oltre alle indicazioni organizzative previste (es. informazioni circa il pre-ricovero).

Ciascun paziente potrà richiedere di prendere visione della sua posizione nella lista di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica Ospedaliera.
Tempi d'attesa troppo lunghi? Il cittadino effettua la prestazione in privato
Qualora i tempi massimi non possano essere rispettati, il cittadino potrà ottenere la prestazione in intramoenia pagando solo il ticket. È previsto dalle linee di intervento che le regioni garantiranno per il governo delle liste di attesa.

I Piani Regionali, in particolare, dovranno garantire la definizione e l'applicazione di "percorsi di tutela" ovvero percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche.

Questi dovranno prevedere, qualora sia superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, anche l'attivazione di una specifica procedura che permetta al paziente residente e per le richieste di prime prestazioni in Classe di priorità la possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Attività libero professionale intramuraria
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Al fine di contenere gli oneri a carico dei bilanci delle ASL, le prestazioni erogate dai medici in regime libero professionale in favore dell'Azienda costituiranno uno strumento eccezionale e temporaneo per il governo delle liste ed il contenimento dei tempi d'attesa, solo dopo aver utilizzato gli altri strumenti retributivi contrattuali nazionali e regionali.

In sostanza, si potranno utilizzare le prestazioni "private" dei medici, nella misura in cui possono contribuire a integrare l'offerta istituzionale, quando una ridotta disponibilità temporanea di prestazioni in regime istituzionale metta a rischio la garanzia di assicurare al cittadino le prestazioni all'interno dei tempi massimi regionali. Questa "libera professione aziendale" è concordata con i professionisti e sostenuta economicamente dall'Azienda, riservando al cittadino solo la eventuale partecipazione al costo.

Inoltre, in caso di superamento del rapporto tra l'attività in libera professione e in istituzionale sulle prestazioni erogate e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati dalla Regione, si attua il blocco dell'attività libero professionale, fatta salva l'esecuzione delle prestazioni già prenotate.
Agende di prenotazione
[Torna su]
Il Piano prevede la gestione trasparente e la totale visibilità delle Agende di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e della libera professione intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali.

Tutte le Agende di prenotazione devono essere gestite dai sistemi CUP e devono essere suddivise per Classi di priorità. Ancora, la gestione delle Agende deve essere improntata a criteri di flessibilità, in modo
da evitare la sottoutilizzazione della capacità erogativa e massimizzare la capacità di assicurare il rispetto del tempo massimo di attesa per ciascuna Classe di priorità.

Scarica pdf Piano nazionale per il governo delle liste di attesa (PNGLA)

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(28/02/2019 - Lucia Izzo) • Foto: 123rf.com
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GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 09.04.35 

= Reddito: Inps mette online i moduli per la richiesta = 

(AGI) - Roma, 28 feb. - L'Inps ha messo online i moduli per fare richiesta del reddito e della pensione di cittadinanza, scaricabili dal sito ma che si potranno presentare solo a partire dal 6 marzo. Si tratta di 9 pagine, 4 di spiegazione e 5 da compilare con i propri dati. Vengono richiesti i dati anagrafici, i requisiti (familiari ed economici), le attivita' lavorative in corso non rilevate dall'Isee e le condizioni necessarie per godere del beneficio. Inoltre si ricorda a chi fa la domanda che incorre a sanzioni e che l'entita' del beneficio e' legata alle risorse. (AGI) Gav 280904 FEB 19 NNNN

mercoledì 27 febbraio 2019

Wifi gratis al via


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Wifi gratis al via
Parte il progetto "Piazza Wifi Italia", online la piattaforma per richiedere i punti wifi gratuiti per tutti i comuni italiani


di Gabriella Lax - È partito il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico "Piazza Wifi Italia". Da qualche ora è online la piattaforma per richiedere i punti wifi gratuiti per tutti i comuni italiani. Lo scopo è consentire a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite un'app dedicata, ad una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Al via il progetto "Piazza Wifi Italia"
Tutti i comuni del Paese potranno richiedere di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it. ai primi 8 milioni di euro disponibili, si aggiunge un nuovo finanziamento di 45 milioni che consentirà di portare nuove aree wifi gratuite in tutti i Comuni italiani, con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. Già affidati i lavori di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale. Con la sottoscrizione del Decreto da parte del Ministro Luigi Di Maio, lo scorso 23 gennaio 2019, è stato dato l'incarico a Infratel Italia, società in-house del MiSE. C'è da registrare per il progetto l'impegno di Anci che aderisce a "Piazza WiFi Italia", promuovendo tra i suoi associati la novità, insieme alle modalità di partecipazione, che si inserisce nel solco delle azioni di sviluppo locale mirate ad invertire la tendenza allo spopolamento dei piccoli Comuni e costituisce un altro tassello per la riduzione del digital divide nei piccoli centri, a favore di cittadini, imprese e turisti.

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(27/02/2019 - Gabriella Lax) • Foto: 123rf.com
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CODICE STRADA: FAISA CISAL, NO AI CICLISTI NELLE CORSIE PREFERENZIALI =

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 16.53.50 
SICUREZZA

CODICE STRADA: FAISA CISAL, NO AI CICLISTI NELLE CORSIE PREFERENZIALI = 

Roma, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) - ''Ridurre il numero e l'entità degli incidenti stradali rappresenta l'obiettivo primario perseguito dallo Stato attraverso il Codice della Strada. Non assecondano tale principio alcuni elementi che, nelle proposte all'ordine del giorno, mettono invece a rischio l'incolumità di autisti e cittadini''. E' quanto ha dichiarato oggi Mauro Mongelli, segretario generale della Faisa-Cisal, a margine delle audizioni sul nuovo Codice della Strada tenutesi presso la commissione Trasporti della Camera. ''Anche in considerazione dello stato disomogeneo della rete stradale - ha precisato - che presenta ambiti di vulnerabilità significativi, per i centri abitati sono inaccettabili proposte quali la circolazione dei ciclisti nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e di emergenza, oltretutto contromano, come ipotizzato per le zone in cui vigono limiti di velocità di 30 km/h. Altrettanto discutibile -ha continuato Mongelli- è l'innalzamento dei limiti ordinari per il rinnovo della patente di guida dei mezzi pubblici dai 60 ai 65 anni, con lo slittamento dell'età massima degli autisti dagli attuali 65 ai 70 anni. Ipotesi ancor più paradossale alla luce delle disposizioni previdenziali, che inquadrano tali mansioni tra i lavori gravosi e usuranti''. ''Sempre in nome della Sicurezza, in considerazione della lunghezza di molti mezzi pubblici, l'accensione della luce gialla ai semafori i - ha aggiunto- deve durare abbastanza da consentire lo sgombero dell'incrocio in tempo utile, dunque più dei 5 secondi previsti dalle nuove disposizioni. Riteniamo infine - ha concluso Mongelli - che, nel caso in cui lo spazio riservato alla fermata degli autobus sia impropriamente occupato, non sia sanzionabile l'operatore che, rispettando il programma di esercizio, fermi il mezzo al di fuori dello spazio previsto''. (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 27-FEB-19 16:52 NNNN

CODICE STRADA: ASAPS, NO A 150 KM/H, SOSPENDERE PATENTE PER CELLULARE ALLA GUIDA =

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 14.09.02 
POLIZIASICUREZZA

CODICE STRADA: ASAPS, NO A 150 KM/H, SOSPENDERE PATENTE PER CELLULARE ALLA GUIDA = 

Audizione in Commissione Trasporti Camera - Biserni, prudenza per possibilita' bici in controsenso Roma, 27 feb. (AdnKronos) - La Commissione Trasporti della Camera ha proseguito oggi le audizioni informali nell'ambito della discussione e approvazione dei vari disegni di legge di riforma del Codice della Strada. L'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps) ha presentato un documento illustrativo delle diverse problematiche connesse alla sicurezza Stradale. Tra i temi principali quello della distrazione alla guida dovuto all'utilizzo di telefonini e smartphone. ''Non è più rinviabile l'inasprimento delle sanzioni accessorie per chi guida distratto. Serve da subito la sospensione della patente alla prima violazione, in Italia è prevista infatti solo nei casi di recidivi nel biennio", afferma il presidente Giordano Biserni. "Peccato che non esista una banca-dati nazionale delle violazioni amministrative, mentre quella sui punti-patente viene spesso aggiornata con grave ritardo - spiega Biaserni -. Nel mondo digitale e iperconnesso in cui viviamo è quotidiana l'immagine di chi invia sms, chatta su whatsapp, controlla il profilo facebook, si fa un selfie mentre sta al volante. Distrazioni che spesso si pagano care, anche con la vita. E' la sbornia del Terzo Millennio, un fenomeno in espansione geometrica, ora prima causa di morte e feriti sulle strade italiane". Altra priorità per Asaps è legata alla seconda causa di morte e lesioni in materia di infortunistica Stradale, quella della velocità. ''Siamo totalmente contrari anche alla sola possibilità di concedere l'aumento dei limiti a 150 km/h su certe autostrade. Nessuna concessionaria lo ha mai elevato non ravvisando le condizioni disicurezza indicate dal Codice. Nessun Paese al mondo sta pensando di farlo", aggiunge Biserni. (segue) (Sib/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-FEB-19 14:08 NNNN
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(AdnKronos) - Asaps ha poi lanciato l'allarme sull'assenza degli etilometri sulle pattuglie delle Forze dell'Ordine. ''Nel momento in cui anche la Corte Costituzionale ha decretato la legittimità delle più gravi sanzioni per omicidio stradale per chi guida ubriaco e drogato, emerge nuovamente un problema devastante per la sicurezza stradale, l'assenza di idonea strumentazione per misurare il tasso alcolemico. Ci sono centinaia di etilometri in attesa al Centro di revisione di Milano, unico in Italia, con Tir pieni di etilometri che arrivano da tutta la Penisola. Non è più ammissibile che l'ufficio preposto a Roma, il Csrpad sia fermo in manutenzione da 26 mesi, non è degno di un paese civile", sottolinea Biserni. L'Asaps chiede inoltre la riduzione dei tempi per la revisione annuale degli etilometri, con apertura di nuovi centri di revisione in Italia. L'Asaps è favorevole, invece, "ma con una normativa prudente, alla circolazione in controsenso dei ciclisti su strade quartierali, ove già vige il limite di velocità di 30 km/h, con larghezza della carreggiata da definire con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'analisi dei sinistri avvenuti negli ultimi 10 anni, e con un periodo di sperimentazione di almeno un anno sotto la competenza dei sindaci, al termine del quale si potrà rendere definitivo il provvedimento, che comporta sicuramente rischi per l'utenza". (Sib/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-FEB-19 14:08 NNNN