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mercoledì 6 marzo 2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152 Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. (19G00020) (GU n.49 del 27-2-2019)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2018, n. 152 

Regolamento recante norme per  l'attuazione  del  sistema  telematico  centrale della nautica da diporto. (19G00020)   
(GU n.49 del 27-2-2019)
 
 Vigente al: 14-3-2019  
 
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA        Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;     Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la  commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n.  339/93;     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone  fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE  (regolamento generale sulla protezione dei dati);     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della  navigazione;     Vista la legge 4 aprile 1977,  n.  135,  recante  disciplina  della  professione di raccomandatario marittimo;     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;     Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi;     Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,   recante   disciplina  dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto;     Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il  riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo  nautico;     Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter,  in  materia di scarto degli atti di archivio;     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217,  218,  219, 220, 221 e 222;     Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure  urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione  burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa  delle attivita' produttive;     Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante  norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24  della legge 23 agosto 1988, n. 400;     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice  in materia di protezione dei dati personali;     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice  dell'amministrazione digitale;     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice  della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;     Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante  attuazione della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di  documenti nel settore pubblico;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della navigazione (navigazione marittima);     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe  tributaria  e  al  codice fiscale dei contribuenti;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,  n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio  di informatica  del  centro  di  elaborazione  dati  della  Direzione  generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.  135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova  tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizione  legislative   e  regolamentari in materia di documentazione amministrativa;     Visto il decreto del  Ministero  delle  finanze  21  ottobre  1999,  recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli  uffici  marittimi e  degli  uffici  della  motorizzazione  civile  -  sezione  nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed  alle  note  di trascrizione di atti costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della  proprieta' o di  altri  diritti  reali  di  godimento,  nonche'  alle  dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti  ed  unita'  da diporto, o quote di  essi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione  dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante il codice della nautica da diporto;     Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche  del  sistema  pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e  imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica  italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;     Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella  seduta del 9 marzo 2017;     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei ministri;     Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione  consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017;     Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017;     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica;     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella  riunione del 28 novembre 2018;     Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;                                      Emana                         il seguente regolamento:                                     Art. 1                              Oggetto e definizioni        1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   il   presente   regolamento   disciplina  l'organizzazione e il funzionamento del Sistema  telematico  centrale  della nautica da diporto.     2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:       a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unita'  da  diporto  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;       b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale  per  la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali   ed   il   personale   del   Ministero   delle  infrastrutture e dei trasporti;       c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;       d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti;       e) Documento di navigazione: la licenza  di  navigazione  e  ogni  altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unita'  da  diporto;       f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;       g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo  2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;       h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;       i) RND: i Registri delle navi da diporto;       l)  SISTE:  il  Sistema  telematico  centrale  della  nautica  da  diporto;       m) SPID: il Sistema pubblico di identita' digitale;       n) STED: lo Sportello telematico del diportista;       o) Studi di  consulenza:  le  imprese  e  le  societa'  esercenti  l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;       p) UCON: l'Ufficio di  conservatoria  centrale  delle  unita'  da  diporto istituito presso l'ATCN;       q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;       r) Unita' da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui  all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e)  e  f),  del  decreto  legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' i natanti da  diporto  di  cui alla lettera g) del  medesimo  articolo,  iscritti  nell'ATCN  ai  sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  18  luglio  2005, n. 171.   
                               Art. 2                    Sistema telematico centrale della nautica                            da diporto «SISTE»        1.  Presso  il  Dipartimento  trasporti  e'  istituito,  ai   sensi  dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel  rispetto delle regole tecniche adottate sulla base  dell'articolo  71  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  Sistema  telematico  centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:       a) l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN),  contenente le informazioni di carattere  tecnico  e  giuridico  delle  unita' da diporto;       b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle  unita'  da  diporto  (UCON);       c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale  sono espletate, mediante  collegamento  telematico  con  il  CED,  le  attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.   
                               Art. 3                    Archivio telematico centrale delle unita'                             da diporto «ATCN»        1.  Per  ogni  unita'  da  diporto  sono  trascritti   o   annotati  nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN):       a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero  il  codice  alfanumerico, il nome dell'unita' se richiesto nonche' la stazza  per  le navi da diporto;       b) i dati relativi alla cancellazione;       c) i dati del proprietario;       d)  i  dati  dell'armatore  o  gli  atti  relativi  alle  vicende  costitutive, modificative ed estintive della societa' di armamento;       e) i dati anagrafici  dell'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;       f) i dati relativi al costruttore  dello  scafo  o  all'eventuale  mandatario autorizzato;       g) i dati relativi al  costruttore  del  motore  o  all'eventuale  mandatario autorizzato;       h) le caratteristiche tecniche dello scafo;       i) le caratteristiche tecniche dei motori;       l) la dichiarazione di conformita' UE di  cui  all'allegato  VIII  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;       m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28,  comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;       n) le caratteristiche della propulsione velica;       o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo  e  la  relativa licenza di esercizio  dell'apparato  radiotelefonico,  anche  provvisoria;       p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita';       q)  i  dati  relativi  alla   licenza   di   navigazione,   anche  provvisoria;       r)  i  dati  relativi  al  certificato  di   sicurezza   di   cui  all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171;       s) i dati relativi al certificato di idoneita' al noleggio di cui  all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171;       t)  l'autorizzazione   alla   navigazione   temporanea   di   cui  all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171;       u)  i  dati  relativi  ai  documenti  di   navigazione   di   cui  all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo  18  luglio  2005, n. 171;       v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini  commerciali,  con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;       z) le  informazioni  inerenti  i  controlli  di  sicurezza  della  navigazione di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  8  luglio  2003, n. 172  e  all'articolo  26-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  effettuati  sulle  unita'  da  diporto dalle autorita' di polizia;       aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.     2. L'ATCN e' completamente informatizzato  e  si  articola  in  due  sezioni:       a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto,  dagli Uffici  circondariali  marittimi  e  dagli  UMC  attraverso  il  trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e  nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in  vigore del presente regolamento;       b) «Sezione  dati  SISTE»,  popolata  e  aggiornata  con  i  dati  raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione  delle  unita'  da  diporto e di rilascio dei  documenti  di  navigazione  relativi  alle  unita' da diporto gia' immatricolate, con le  informazioni  trasmesse  dal Corpo delle Capitanerie di porto e  dalle  Forze  di  polizia  ai  sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi  dalle  associazioni  dei costruttori, importatori e  distributori  di  unita'  da  diporto  maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministero   da   emanarsi   entro   centoventi   giorni  dall'entrata in vigore del presente regolamento.     3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN e' consentito:       a) alle autorita' pubbliche individuate dagli  articoli  1  e  3,  comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28  settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso  disciplinate;       b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  634, secondo le modalita' stabilite dallo stesso e nel rispetto delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  accesso  alla  documentazione  amministrativa;       c) agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  appartenenti  alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1°  aprile  1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza,  per  il  tramite  del centro elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  medesima  legge, nonche' agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di  cui  all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al  Corpo  delle Capitanerie di porto.     4.  Per  la  realizzazione  dei  controlli   di   sicurezza   della  navigazione di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e  all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  18  luglio  2005, n. 171, il Ministero  puo'  stipulare  appositi  protocolli  di  intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di  Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e  del Corpo della  Guardia  di  finanza,  per  definire  le  specifiche  procedure  e  modalita'   operative   relative   alla   acquisizione,  esclusivamente in sede locale, anche telematica,  delle  informazioni  di cui al comma 1, lettera z).   
                               Art. 4                        Ufficio di conservatoria centrale                      delle unita' da diporto «UCON»        1. L'Ufficio di conservatoria  centrale  delle  unita'  da  diporto  (UCON),  unita'  organizzativa  di  livello  non   dirigenziale   del  Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:       a)  cura  i  rapporti  con  il  CED  per   l'ottimizzazione   del  funzionamento del SISTE;       b) riceve le richieste di  abilitazione  allo  STED,  nonche'  le  segnalazioni e i reclami da parte dei  soggetti  richiedenti  di  cui  all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti gia' abilitati, e adotta  i necessari provvedimenti;       c) vigila sul corretto utilizzo dei  collegamenti  telematici  da  parte dei soggetti abilitati  all'utilizzo  dello  STED  e  adotta  i  provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5;       d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al  popolamento  e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul  corretto  utilizzo  del  sistema;       e)  effettua  le  operazioni   di   popolamento,   aggiornamento,  conservazione e validazione delle  informazioni  contenute  nell'ATCN  nonche' il rilascio della relativa documentazione in caso di  inerzia  o ritardo da parte degli STED;       f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli  atti soggetti a pubblicita' navale, ivi compresi gli atti costitutivi  di garanzie sulle unita' da diporto, sulla base della  documentazione  acquisita per il tramite degli STED;       g) effettua l'accertamento di conformita' e la validazione  delle  richieste relative alle operazioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  presentate allo STED;       h) rilascia il nulla osta alla dismissione  di  bandiera  o  alla  demolizione;       i) compie ogni  altra  attivita'  necessaria  alla  gestione  del  SISTE.     2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la  protezione  dei dati personali, ai  sensi  dell'articolo  36,  paragrafo  4,  del  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27 aprile 2016, sono stabilite le modalita' per  il  trattamento,  la  conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.     3. Con provvedimenti del Ministero, da  adottare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  individuato il personale per la  gestione  del  SISTE,  con  adeguate  competenze professionali, informatiche e giuridiche,  nonche'  quello  da assegnare all'UCON, anche per le attivita' di validazione dei dati  comunicati dagli STED.     4.  L'UCON  cura  gli  adempimenti  di  comunicazione  all'anagrafe  tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605   e  all'articolo 1 del decreto del Ministero  delle  finanze  21  ottobre  1999.   
                               Art. 5                   Sportello telematico del diportista «STED»        1. Lo STED e' attivato, mediante  collegamento  telematico  con  il  CED, presso:       a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;       b) gli UMC;       c)  i  raccomandatari  abilitati   dal   CED   all'utilizzo   dei  collegamenti telematici, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;       d) gli studi di consulenza,  in  possesso  di  autorizzazione  in  corso di validita' rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991,  n.  264, abilitati dal  CED  all'utilizzo  dei  collegamenti  telematici,  secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della  legge  7  agosto 1990, n. 241.     2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  tramite  lo  STED,  previa  validazione dell'UCON, provvedono:       a) alle attivita' istruttorie finalizzate  all'iscrizione,  anche  provvisoria,  e  alla  cancellazione  nella  «Sezione   dati   SISTE»  dell'ATCN;       b)  alle  attivita'   istruttorie   finalizzate   all'annotazione  dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo  24,  comma  1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  29  luglio 2008, n. 146;       c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta' e degli  altri  atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;       d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui  all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171;       e) alle attivita'  istruttorie  finalizzate  all'utilizzazione  a  titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto;       f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio del nulla osta  alla dismissione di bandiera o alla demolizione;       g) al rilascio della licenza  di  navigazione,  all'aggiornamento  della stessa mediante emissione di  appositi  tagliandi,  nonche'  al  rilascio  del  duplicato  della  licenza  in  caso  di   sottrazione,  smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;       h) al rilascio della licenza di navigazione  provvisoria  di  cui  all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171;       i) alle attivita'  istruttorie  relative  alla  dichiarazione  di  armatore;       l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio della  licenza  di  esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;       m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato  di  idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto  legislativo  18 luglio 2005, n. 171;       n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di  cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.     3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate previa verifica,  in  via  telematica,  della  sussistenza  di  eventuali   iscrizioni,  trascrizioni  o  annotazioni,  inclusi  i  fermi   amministrativi   a  qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unita' da diporto.     4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso  i  quali  e'  attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno  sede,  l'apposito contrassegno, il cui modello e'  riprodotto  nell'allegato  A.   
                               Art. 6                         Abilitazione dei raccomandatari                        e degli studi di consulenza        1. I  raccomandatari  e  gli  studi  di  consulenza  che  intendono  attivare uno STED presso la  propria  sede  presentano  richiesta  di  abilitazione  all'UCON  per  il  tramite  degli  UMC  competenti  per  territorio.     2. L'UMC  competente  per  territorio  comunica  all'UCON,  in  via  telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica  dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1.  L'UCON,  verificata  la  condizione  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  autorizza   il  collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.   
                               Art. 7                       Fornitura e custodia dei materiali        1. Il Ministero,  tramite  le  Capitanerie  di  porto,  gli  Uffici  circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio  fornisce  agli  STED  idonea  modulistica,  necessaria  all'espletamento  delle  attivita' di cui all'articolo  5,  anche  in  formato  digitale.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile  2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della  modulistica e le misure per la  conservazione  e  la  custodia  della  stessa.   
                               Art. 8                            Funzionamento degli STED        1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere  agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina  vigente  in  materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di  porto,  degli  Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonche'  le  disposizioni  contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.     2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma  3,  prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo  le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze  di  navigazione  e  dei  relativi  tagliandi  di   aggiornamento,   il   rilascio   delle  autorizzazioni  alla   navigazione   temporanea   e   delle   licenze  provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione  di  costruzione o importazione (DCI) di cui  all'articolo  13,  comma  5,  conforme  al  modello  approvato  con  provvedimento  del  Ministero,  rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze  non  corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle  imposte  e  dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonche'  dalla DCI, non sono prese in considerazione.     3. Ricevuta l'istanza,  lo  STED  provvede,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Ministero,  a  trasmettere  in  via   telematica   le  informazioni  necessarie  al  CED  unitamente   alla   documentazione  presentata  dal  richiedente,   al   documento   di   identita'   del  richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte  e dei diritti dovuti.     4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3,  il CED attribuisce, in modo automatico,  un  numero  progressivo  che  individua  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle   istanze.  Verificata la  congruenza  dei  dati  ricevuti  con  quelli  presenti  nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio,  autorizza  lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e  assegna  l'eventuale  numero  di  iscrizione,  generato  automaticamente   dal  sistema  informativo,  dopo  la  validazione  dell'istanza  da  parte  dell'UCON.     5.  In  caso  di  irregolarita'  accertate   successivamente   alla  emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli  STED,  l'UCON  dispone  la  cancellazione  motivata  dei  documenti   stessi  dall'ATCN,  anche  su  segnalazione  degli  organi  di  polizia   che  provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarita'  accertate  all'autorita' competente, al fine della eventuale applicazione  delle  sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n.  264,  anche nei confronti degli studi di consulenza, nonche', con  riguardo  ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977,  n. 135.     6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile  2016, sono disciplinate, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  222-ter,  della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalita'  e  la  tempistica  per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di  cui  al  comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma  3.   
                               Art. 9                                    Vigilanza        1. Le Capitanerie di porto e gli UMC,  nell'ambito  dei  rispettivi  territori di competenza, vigilano sul  corretto  funzionamento  degli  STED attivi  presso  i  raccomandatari  e  gli  studi  di  consulenza  abilitati e sulle modalita' di conservazione della modulistica di cui  all'articolo 7 e,  in  caso  di  accertate  irregolarita',  ne  danno  comunicazione all'UCON  per  l'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo 10.   
                               Art. 10              Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED        1. Nel  caso  previsto  dall'articolo  8,  comma  5,  accertato  il  rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED,  l'UCON  dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi  presso  i  raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo  di  trenta giorni; in caso di  irregolarita'  contestate  successivamente  alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta  giorni.  L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED,  nel  caso  di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.     2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso  di irregolarita' accertate, a  norma  dell'articolo  9,  in  sede  di  vigilanza sul corretto  funzionamento  degli  STED  attivi  presso  i  raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.     3.  Nel  caso  di  sospensione  dell'autorizzazione   all'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto disposta dall'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e'   sospesa  l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991,  termina  l'operativita'  degli  STED.  Analogamente  e'   sospesa   o  terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi  in  caso,   rispettivamente,   di   sospensione   o   di   radiazione  dall'esercizio dell'attivita'  disposta  ai  sensi  dell'articolo  13  della legge 4 aprile 1977, n. 135.     4. I raccomandatari e gli studi di consulenza  interessati  possono  richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni  dalla data di avvenuta notifica  della  cessazione  dell'operativita'  disposta dall'UCON a norma del presente articolo.   
                               Art. 11                        Modalita' di accesso tramite SPID        1. L'accesso al SISTE  per  la  verifica  della  propria  posizione  potra' avvenire anche tramite SPID.     2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi  di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18  luglio 2005, n. 171, puo' avvenire anche tramite  apposite  procedure  telematiche,  da  individuarsi  con  decreto   del   Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  ai  sensi  dell'articolo 36, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate,  ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto  disposto  ai commi 1 e 2, anche gradualmente e  nel  rispetto  delle  soluzioni  esistenti.   
                               Art. 12                       Clausola di invarianza finanziaria        1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     2. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  derivanti  dal  presente  regolamento  con  le  risorse  umane,  strumentali   e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   
                               Art. 13                           Norme transitorie e finali        1. E' avviato un periodo di sperimentazione dal  1°  aprile  al  31  agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con  apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unita'  da  diporto  di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.     2. Le operazioni di popolamento della  «Sezione  dati  RID  e  RND»  dell'ATCN, previste  dall'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  sono  completate entro il 1° gennaio 2021.     3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2,  le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC  provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i  dati  contenuti  nei  registri di iscrizione cartacei  relativi  alle  unita'  da  diporto,  immatricolate  entro  il  31  agosto  2019,  nel  caso  in  cui   gli  interessati  richiedano  il  rilascio  di  uno   dei   documenti   di  navigazione di cui all'articolo 5,  comma  2.  Il  rilascio  di  tali  documenti  e'  subordinato  al  rilascio  di  una  nuova  licenza  di  navigazione   emessa   ai    sensi    del    presente    regolamento.  Contestualmente, le Capitanerie di porto,  gli  Uffici  circondariali  marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto  trasferimento  all'ATCN  dei  dati   contenuti   nei   registri   di   iscrizione    cartacei    e,  successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.     4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia  e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione  vigente  alle autorita' competenti:       a) a decorrere dal 1° settembre 2019  le  unita'  da  diporto  di  nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN;       b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le  unita'  da  diporto  sono  iscritte esclusivamente nell'ATCN.     5. La DCI e' richiesta ai fini del rilascio:       a)  della  licenza  di  navigazione  per  le  unita'  da  diporto  immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019;       b)  della  licenza  di  navigazione  delle  unita'  da   diporto,  immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora  presenti  nella  «Sezione  dati SISTE»;       c) delle  autorizzazioni  alla  navigazione  temporanea  e  delle  licenze provvisorie;       d) del certificato di idoneita' e del certificato  di  sicurezza,  anche al fine di consentire le attivita'  di  vigilanza  sul  mercato  previste dalle norme vigenti.     6. Per le finalita' antifrode di cui  all'articolo  1,  comma  219,  della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i  loro mandatari autorizzati, di unita'  da  diporto  superiori  a  2,5  metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative  sul  piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  b),  i  dati  tecnici delle stesse nel rispetto delle  disposizioni  stabilite  dal  Ministero. Per le medesime finalita', con decreto del Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  l'Istituto  per  la  vigilanza   sulle  assicurazioni, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni  relativi  ai  contratti di assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi per  i  danni  derivanti  dalla  navigazione  delle  unita'  da  diporto,  prevedendo  la  loro  sostituzione  con  la   comunicazione  telematica dei relativi dati all'ATCN.     7. Il Comando generale del Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  e'  autorizzato a stipulare specifici  accordi  con  le  regioni  per  la  gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne,  ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto.     8. Gli oneri relativi alle attivita' di cui al comma  7,  calcolati  sulla  base  del  criterio  di  copertura  del  costo  effettivo  del  servizio, sono a  carico  delle  regioni  e  sono  determinati  negli  accordi o nelle intese stipulati.     9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano  a  decorrere  dal 1° settembre 2019.     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.          Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018                                   MATTARELLA                                        Conte, Presidente del Consiglio dei                                    ministri                                        Toninelli,      Ministro      delle                                    infrastrutture e dei trasporti      Visto, il Guardasigilli: Bonafede     Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019   Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio e del mare, n. 1-303   
                                                           Allegato A                                                   (articolo 5, comma 4)                       Parte di provvedimento in formato grafico     

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