SAN.A. è il portale Internet sull′attività prefettizia di applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo
Area del contenuto della pagina
Una breve panoramica
La disciplina generale dell’illecito amministrativamente sanzionato è stata dettata, per la prima volta, con L. 24/11/1981 n. 689.La maggior parte delle sanzioni amministrative irrogate dal prefetto è disciplinata dal codice della strada (D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm.ii.), ma in altri ambiti sono previsti altri illeciti amministrativi, per esempio in materia alimentare, della navigazione, delle leggi finanziarie e tributarie e degli assegni bancari (D.Lgs. 30/12/1999, n. 507).
Alla sanzione amministrativa vengono ricondotte forme di reazione dell’ordinamento alla violazione di norme molteplici, spesso improntate a principi diversi.
In generale, le sanzioni amministrative svolgono, come le sanzioni penali, una funzione sia preventiva sia punitiva. Esse ottengono questo risultato innanzittutto incidendo sul patrimonio, come nel caso di sanzione pecuniaria, confisca e fermo amministrativo. Possono, inoltre, essere previste anche misure personali, normalmente consistenti nella privazione o nella sospensione di un diritto o di una capacità derivante da provvedimenti della pubblica amministrazione: decadenza, revoca sanzionatoria, sospensione dell'esercizio di un'attività ed esclusione da benefici o appalti pubblici.
La finalità delle sanzioni amministrative è quella di punire – per scopi di prevenzione speciale e generale – il responsabile della violazione di un precetto, a prescindere dal danno materiale da questi cagionato.
Nessun commento:
Posta un commento