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sabato 18 dicembre 2010

Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1-12-2010 Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico». Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.


D.M. 1 dicembre 2010   (1).

Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico». (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;

Visto l'art. 4, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante disposizioni in materia di pagamento di stipendi e competenze accessorie;

Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono, rispettivamente, il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi mediante ruoli, ovvero mediante ordinativi sulle Tesorerie emessi dalle amministrazioni centrali;

Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse» e, in particolare, gli articoli 370 e 383 recanti, rispettivamente, i tempi e le modalità di riscossione di stipendi e pensioni e la facoltà di riscossione a mezzo delegato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante «Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni»;

Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recanti la disciplina secondo cui sono effettuati mediante mandati informatici i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il pagamento di stipendi e pensioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi e altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo cui la società Poste italiane Spa è autorizzata ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'art. 58 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente la realizzazione di un più efficace controllo della spesa con particolare riferimento al costo del lavoro, mediante acquisizione dei flussi finanziari relativi alle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 ottobre 2002 che ha previsto l'erogazione degli stipendi e degli assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il protocollo d'intesa 26 maggio 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la disciplina degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli ordini di spesa telematici su ruoli di spese fisse;

Visto l'accordo di servizio 30 giugno 2004 per lo scambio delle informazioni fra i sistemi informativi del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato finalizzato a dare concreta attuazione al disposto dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007, concernente le istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato;

Visto il parere in data 29 ottobre 2010 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Decreta:



TITOLO I

Ambito di applicazione e regole generali

Art. 1  Pagamento unificato

1.  Il presente decreto, emanato in esecuzione dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concerne la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato «cedolino unico».

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3.  Per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato MIUR, tali disposizioni si applicano a tutto il personale delle istituzioni scolastiche e al personale delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica fatta eccezione per il personale supplente breve, nominato dai responsabili delle predette Istituzioni, le cui competenze fisse, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle predette Istituzioni.

4.  Il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti, è disposto con un unico titolo di pagamento. Il dettaglio di tutte le competenze erogate, compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e altre ritenute, viene esposto su un'unica distinta mensile.



Art. 2  Imputazione dei pagamenti

1.  Al fine della realizzazione del cedolino unico, a partire dall'esercizio 2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie dei dipendenti delle amministrazioni statali vengono gestiti su capitoli unici, nell'ambito di ogni Centro di responsabilità/Programma.

2.  Le spese per competenze fisse e accessorie di cui al presente decreto sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.

3.  Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione, di cui all'art. 12 del presente decreto. In occasione dell'emissione del pagamento delle competenze accessorie, relativo all'ultima mensilità erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna amministrazione dovrà provvedere a definire le economie da accertare alla chiusura dell'esercizio, nonché le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento, nell'esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale maturate nell'esercizio corrente e non erogate.

4.  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, art. 2, comma 2, le risorse versate in entrata saranno riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano gestionale della spesa dell'esercizio successivo, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione interessata.

5.  Qualora non sia stato possibile seguire la suddetta procedura, l'amministrazione potrà comunque versare durante l'esercizio successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al capitolo/piano gestionale della spesa.



Art. 3  Definizione del capitolo e piani gestionali

1.  Per tutte le amministrazioni statali destinatarie delle disposizioni del presente decreto, i capitoli unici per il pagamento delle competenze fisse e accessorie hanno la seguente denominazione: «Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive».

2.  Ogni capitolo di spesa, di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartito in piani gestionali secondo il seguente dettaglio:
a)  Piano gestionale 01: "Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b)  Piano gestionale 02: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
c)  Piano gestionale 03: "Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
d)  Piano gestionale 04: "Quota del Fondo Unico di Amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
e)  Piano gestionale 05: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
f)  Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".

3.  I capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto sono ripartiti secondo il seguente dettaglio:
A)  Istituzioni scolastiche:
a)  Piano Gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b)  Piano gestionale 02: "Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
c)  Piano gestionale 03: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
d)  Piano gestionale 04: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
e)  Piano gestionale 05: "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa ad eccezione delle ore eccedenti, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
f)  Piano gestionale 06: "Spese per la liquidazione delle ore eccedenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
g)  Piano gestionale 07: "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
h)  Piano gestionale 08: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
i)  Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".
B)  Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica:
a)  Piano gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale direttivo, docente e non docente di ruolo, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b)  Piano gestionale 02: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente e non docente, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
c)  Piano gestionale 03: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
d)  Piano gestionale 04: "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
e)  Piano gestionale 05: "Compensi per gli esami, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
f)  Piano gestionale 06: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
g)  Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".

4.  È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori piani gestionali o modificare gli esistenti, nell'ambito del medesimo capitolo, per le competenze accessorie specifiche delle singole amministrazioni.



Art. 4  Regole di gestione dei capitoli e dei piani gestionali

1.  Non possono essere effettuate variazioni contabili compensative tra i piani gestionali di natura obbligatoria e gli altri.

2.  Nei casi in cui il piano gestionale, destinato ai contributi previdenziali e assistenziali posti a carico dell'amministrazione e correlati alle singole competenze accessorie, presenti una disponibilità insufficiente, lo stanziamento del piano gestionale del correlato compenso accessorio va ridotto proporzionalmente.



Art. 5  Titoli di spesa

1.  Il pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie a carico del bilancio dello Stato è disposto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle singole amministrazioni, dal Service Personale Tesoro, di seguito denominato SPT, gestito dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.  SPT dispone i pagamenti, di cui al precedente comma 1, per mezzo di ordini collettivi di pagamento, emessi in forma dematerializzata, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002.



Art. 6  Modalità di estinzione dei titoli di spesa

1.  I titoli di spesa sono estinti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali oppure nei libretti postali di risparmio, intestati ai soggetti beneficiari dei titoli di spesa.

2.  Oltre alle modalità di estinzione indicate al precedente comma 1, i titoli di pagamento possono estinguersi mediante:
a.  pagamento in contanti presso le tesorerie, presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati;
b.  commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo;
c.  versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
d.  ogni altra modalità di pagamento aggiuntiva prevista dai protocolli di intesa sottoscritti tra Banca d'Italia e MEF relativi ai titoli di spesa di cui all'art. 5 del presente decreto.

3.  Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i titoli di spesa di cui all'art. 5 del presente decreto, non possono essere estinti mediante l'istituto della delega di cui all'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (3).

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «regio decreto 25 maggio 1924, n. 827».



TITOLO II

Ripartizione degli stanziamenti

Art. 7  Decreto ministeriale di riparto

1.  Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'inizio di ogni anno finanziario, le amministrazioni, con decreto ministeriale, stabiliscono le dotazioni finanziarie di ogni struttura centrale e periferica al fine di attuare un piano di riparto nel rispetto degli stanziamenti di ciascun capitolo/piano gestionale del proprio stato di previsione della spesa, relativo al pagamento delle competenze accessorie da liquidare ai dipendenti.

2.  Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, la dotazione finanziaria complessiva a disposizione di ciascuna Istituzione è individuata con il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del presente articolo, emanato per l'anno finanziario in corso, e dalle somme determinate per gli anni precedenti e non ancora utilizzate.

3.  Le amministrazioni predispongono il decreto ministeriale di riparto avvalendosi, per la ripartizione della dotazione finanziaria, di apposite funzionalità del sistema informativo SICOGE. Le strutture destinatarie del decreto ministeriale sono definite Punti Ordinanti di Spesa, di seguito denominati POS.

4.  Il decreto ministeriale di riparto è trasmesso al competente Ufficio Centrale di Bilancio, di seguito denominato UCB, ai fini dei controlli di ragioneria. La ripartizione della dotazione finanziaria, una volta registrato il decreto dall'UCB, è resa disponibile in via telematica alla Corte dei conti per il riscontro dei pagamenti.

5.  La dotazione finanziaria individuata per ogni struttura beneficiaria del piano di riparto rappresenta il limite di spesa entro cui la medesima struttura può pianificare le spese per le competenze accessorie.

6.  Il decreto ministeriale di riparto non crea disponibilità finanziaria per le strutture destinatarie del limite di spesa e non determina movimento di fondi; le somme sono accantonate sui capitoli/piani gestionali dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero.

7.  La registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte del competente UCB consente ai POS di disporre, tramite SPT, la liquidazione delle competenze accessorie al personale con le modalità di cui ai successivi articoli.

8.  La dotazione finanziaria di ciascun POS può essere ridefinita per sopravvenute esigenze e in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa ed è disposta con ulteriore e motivato decreto ministeriale di riparto da inviare al competente UCB per il controllo e la registrazione.



TITOLO III

Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie

Art. 8  Comunicazione delle competenze fisse e accessorie

1.  Gli uffici responsabili e i POS, attraverso flussi informatici e opportune funzionalità, comunicano a SPT rispettivamente le informazioni necessarie ad elaborare i titoli di pagamento per il trattamento economico fisso e gli importi spettanti a ciascun beneficiario per le singole tipologie di trattamento accessorio.

2.  Gli uffici responsabili e i POS sono responsabili dell'esattezza delle informazioni comunicate a SPT, sulla base delle quali sono elaborati i pagamenti.

3.  Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, il dettaglio della liquidazione delle competenze accessorie, prima della trasmissione a SPT, deve essere confermato congiuntamente per le Istituzioni scolastiche dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente scolastico e per le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.



Art. 9  Controllo di ragioneria

1.  Nulla è innovato per effetto della procedura disciplinata dal presente decreto rispetto agli ordinari principi di controllo nonché alle specifiche modalità previste dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni o delle Istituzioni dotate di speciale autonomia gestionale e di bilancio.

2.  I competenti UCB e le Ragionerie Territoriali dello Stato, di seguito denominate RTS, sulla base delle richieste di pagamento inoltrate da SPT, autorizzano la spesa delle competenze accessorie per il tramite del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato.

3.  In caso di mancata autorizzazione delle competenze accessorie da parte del competente ufficio di controllo, è responsabilità dei POS provvedere alla rimozione delle cause ostative per garantire il pagamento.

4.  Nelle ipotesi di osservazioni da parte del competente ufficio di controllo in merito alla componente obbligatoria della retribuzione, l'ufficio responsabile provvederà al recupero delle somme non dovute nel primo pagamento utile successivo.

5.  Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, si applicano le modalità di controllo previste dai rispettivi vigenti ordinamenti amministrativo-contabili.



Art. 10  Pagamento unificato

1.  Le competenze accessorie confluiscono nel pagamento unificato, di cui all'art. 5 del presente decreto, esclusivamente nel caso di positivo riscontro da parte del competente ufficio di controllo.

2.  SPT provvede ad includere tutte le competenze accessorie autorizzate nella prima mensilità di stipendio utile, garantendo il pagamento della componente di retribuzione fissa, avente natura di spesa obbligatoria.



TITOLO IV

Pagamenti e rendicontazione

Art. 11  Contabilizzazione dei pagamenti

1.  I pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, verificato l'esito dei pagamenti comunicato da Banca d'Italia, ne viene disposta l'imputazione agli specifici piani gestionali in cui si ripartisce il capitolo medesimo.

2.  La Tesoreria dello Stato procede all'estinzione dei titoli, dopo aver eseguito i controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla congruità dei dati ricevuti per via telematica.

3.  Ferme restando le vigenti modalità di rendicontazione del pagato da parte della Banca d'Italia, SPT, a fronte della rendicontazione ricevuta da quest'ultima, registra l'esito degli ordini di pagamento a livello di capitolo/piano gestionale e, con cadenza mensile, rende disponibili alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei conti:
a)  il pagato per Capitolo/piano gestionale;
b)  il pagato per Capitolo di bilancio distinto per titolo di pagamento;
c)  i pagamenti non andati a buon fine.

Il flusso di cui al punto a) è inviato da SPT anche alla Banca d'Italia.



Art. 12  Versamenti all'entrata

1.  Nello stato di previsione dell'entrata, per ciascuna amministrazione è istituito un apposito capitolo, ai sensi dell'art. 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Ciascun capitolo, attribuito al capo che identifica l'amministrazione competente, è così articolato:
-  Art. 01 - Versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie;
-  Art. 02 - Versamenti relativi a pagamenti non andati a buon fine.



Art. 13  Pagamenti non andati a buon fine

1.  Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilità di cui all'art. 101, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, sono versate dalla Tesoreria dello Stato all'Art. 02 del capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come specificato al precedente art. 12, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa/piano gestionale 50.

2.  Gli Uffici responsabili delle competenze erogate devono attivare ogni intervento necessario al fine di regolarizzare la situazione contabile dei pagamenti non andati a buon fine e, nei casi dovuti, a comunicare a SPT la richiesta di riemissione del titolo di pagamento.

3.  SPT, sulla base delle informazioni ricevute, emette un nuovo titolo di pagamento a favore del creditore per una somma non superiore all'importo iniziale e ne rendiconta il pagamento sul piano gestionale 50 relativo al capitolo di spesa originario, come indicato al comma 3 del precedente art. 11.

4.  Ciascuna amministrazione richiede tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, e in ogni caso entro fine anno, tramite il coesistente UCB, la riassegnazione delle somme al proprio capitolo di spesa e pertinente piano gestionale 50, a fronte del versamento delle somme al capitolo di entrata - Art. 02 - dedicato ai pagamenti non andati a buon fine.

5.  SPT mette a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti le informazioni relative ai titoli non andati a buon fine per consentire il riscontro delle riemissioni.



Art. 14  Monitoraggio del costo del lavoro pubblico

1.  In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, SPT trasmette mensilmente alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale sugli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP - informazioni sul trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio del personale amministrato, sulla base dell'accordo di servizio firmato in data 30 giugno 2004. La Ragioneria Generale dello Stato, con procedure informatiche, mette a disposizione della Corte dei conti le informazioni mensili per le finalità previste dal titolo V del citato decreto legislativo n. 165/2001 inerenti il controllo dell'andamento del costo del lavoro pubblico.



TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 15  Disposizioni finali

1.  Con successiva circolare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità e le scadenze operative per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto.



Art. 16  Regime transitorio

1.  I pagamenti mediante cedolino unico sono gestiti a partire dalle somme assegnate in conto competenza 2011 con le modalità e le procedure previste dal presente decreto.

2.  Le somme rimaste da pagare sugli esercizi finanziari precedenti al 2011 sono gestite dalle strutture centrali e periferiche, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

3.  Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni scolastiche e delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica le somme accreditate dal MIUR a tutto il 31 dicembre 2010 per la copertura degli oneri contrattuali connessi alla corresponsione del trattamento accessorio al personale. Affluiscono, altresì, ai suddetti bilanci le somme rimaste da pagare alla chiusura del predetto anno 2010, nello stato di previsione del MIUR e destinate alla medesima finalità. Le competenze accessorie dovute al personale per l'anno scolastico/accademico 2010/2011 dovranno essere liquidate e pagate da ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste dal presente decreto.



Art. 17  Modifiche ed integrazioni alle istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato

1.  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, viene così modificato:
a)  all'art. 70 aggiungere alla fine «e) ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata per il pagamento unificato delle competenze fisse ed accessorie di seguito denominato "Cedolino unico"»;
b)  all'art. 96, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis - Le somme relative al pagamento di competenze fisse e accessorie al personale dipendente tramite la procedura del "Cedolino unico" restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo, e quelle non pagate entro il termine di esigibilità di cui all'art. 101, comma 3, sono versate dalla Tesoreria dello Stato su apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa/piano gestionale, ai fini del rinnovo del pagamento al creditore.»;
c)  alla rubrica dell'art. 107, dopo la parola «stipendi» aggiungere l'espressione «, competenze accessorie,»;
d)  all'art. 107, lettera a), dopo la parola «stipendi» aggiungere l'espressione «e competenze accessorie»;
e)  all'art. 109, dopo le parole «in contanti» aggiungere l'espressione «, ivi compresi quelli degli ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata»;
f)  all'art. 111 sostituire le parole «comma 3» con «commi 3 e 3-bis».

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