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sabato 18 dicembre 2010

Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 4-12-2010 n. 3909 Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1º novembre 2010. (Ordinanza n. 3909). Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.

O.P.C.M. 4 dicembre 2010, n. 3909   (1).

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. (Ordinanza n. 3909). (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293.

(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.



IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 26 novembre 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:



Art. 1

1.  Il Presidente della regione Liguria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2.  Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3.  Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalità definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:
a)  la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;
b)  la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c)  la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
d)  la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e)  la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;
f)  la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.

4.  Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

5.  Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.

6.  Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 4 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.



Art. 2

1.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 5.

2.  Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3.  Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4.  Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in
deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà.

5.  Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.



Art. 3

1.  I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Art. 4

1.  Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede con i poteri di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.

2.  Il Commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale del supporto del personale di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.



Art. 5

1.  Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di euro 1.500.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2.  Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3.  Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4.  Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (3) e successive modificazioni ed integrazioni.

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: « legge 24 febbraio 1992».



Art. 6

1.  Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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