Gazzetta Ufficiale N. 99 del 30 Aprile 2011
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011 , n. 59
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;
Vista la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto
2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la
patente di guida;
Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno,
dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di
classificazione dei veicoli
1. All'articolo 47 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e le parole:
«50 km/h», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «45
km/h»;
b) al comma 2, lettera a), sono inseriti, in fine, i seguenti
capoversi:
«- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e'
inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali
veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti
disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 3, e
dell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n.88, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 1(Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture ;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio ;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire) ;
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne ;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni ;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione) ;
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose ;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 dicembre 2006, n. L 403.
- La direttiva 2009/113/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 agosto 2009, n. L 223.
- La direttiva 2002/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
9 maggio 2002, n. L 124.
- La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 agosto 1992, n. L 225.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n.495, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 30 settembre 2003, n.40T, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88, abrogato dal
presente decreto, recava: «Disposizioni comunitarie in
materia di patenti di guida e recepimento della direttiva
2000/56/CE. (Decreto n. 40T). ».
- La direttiva 2000/56/CE, (Direttiva della Commissione
che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio
concernente la patente di guida), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 47(Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45
km/h;
categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima
per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i
motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10 t.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di
requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di
qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente
di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone
oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie
AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B
e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida
della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria
A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C
e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che
circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D
e DE.»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) al comma 3, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12,
chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora
trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero
di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione
del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore degli
anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che
trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette
patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 115 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli
animali - Art 115(Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Fatte salve le disposizioni
specifiche in materia di carta di qualificazione del
conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A, a condizione che il conducente sia titolare
della patente di guida della categoria A2 da almeno due
anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i
veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui
all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D e DE.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e
che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,
purche' accompagnati da un conducente titolare di patente
di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,
previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal
legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis
puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti
indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno
quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in
condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con
istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente,
un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo
adibito a tale guida deve essere munito di un apposito
contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque
viola le disposizioni del presente comma e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo
articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il
tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del
citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
se il minore autorizzato commette violazioni per le quali,
ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono
previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli
articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca
dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca
dell'autorizzazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di
cui al presente comma il minore non puo' conseguire di
nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore
indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e
secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del
comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
2-bis (abrogato).
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma
12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi
nelle condizioni richieste dal presente articolo e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma
1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui
guida e' richiesta la carta di qualificazione del
conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente
delle categoria AM, A1 e B1, che trasporta altre persone
sui veicoli alla cui guida le predette patenti
rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155
euro.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si
tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di
animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di
patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli
1. L'articolo 116 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di
veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori,
motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi
e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi
dell'articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni
professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui
all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita'
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e'
inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui
potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i
motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita'
massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da
un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad
accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale
a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e'
inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1
kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da
una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta
(categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o
aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a),
numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg
(categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di
merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la
cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale
combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi
3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di
capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito
codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali
complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della
categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono
avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la
cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non
superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non
piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante
nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante
nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e
costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante
nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non
piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza
massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante
nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu'
di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante
nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu'
minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di
cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i
codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di
patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su
veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre
solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di
cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il
pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella
posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e
di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui
all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA,
se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta
la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se
per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la
patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame
stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato
di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo
KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di
categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno
delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,
possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di
tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale,
di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla
stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119,
comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite
nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida
di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di
scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi
e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al
suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo
i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo
affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e
12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro
a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si
applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le
violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni,
chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non
di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 117 del Codice della strada, in materia di
limitazioni nella guida
1. All'articolo 117 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite dalle
seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»;
c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni dal conseguimento
della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e di
velocita' di cui al presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. (abrogato).
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento
della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h
per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un
ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle
persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono
automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che viola
le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
152 a euro 608. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validita'
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 118 del Codice della strada, in materia di
patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli
1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: « il certificato di abilitazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
b) al comma 2, le parole: « il tipo di certificato di
abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
c) al comma 6, le parole: «dal certificato di abilitazione
professionale, qualora prescritto» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone»;
d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto» sono sostituite dalle seguenti:
«della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 118 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Articolo 118 (Patente e certificato di idoneita' per
la guida di filoveicoli). - 1. Non si possono guidare
filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per
autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per
il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli
per trasporto di persone e un certificato di idoneita'
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone
di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli
filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per
i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneita' si consegue mediante
esame che deve essere preceduto da un periodo di
esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da
effettuarsi con la assistenza di un guidatore gia'
autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico
della azienda che intende adibire il candidato alla
funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le
modalita' ed i programmi di esame per il conseguimento del
suddetto certificato di idoneita'.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito
non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame
solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni
e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno
superato gli esami un certificato di idoneita' alle
funzioni di guidatore di filobus, che e' valido solo se
accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma
2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone. Il certificato di idoneita' abilita a
condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita'
e' la stessa della patente di guida in possesso
dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente
viene confermata di validita' a norma dell'art. 126,
l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni
cinque del certificato di idoneita'. Se la validita' della
patente non viene confermata, il certificato di idoneita'
deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha
rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita
medica o ad esame di idoneita' i titolari del certificato
di idoneita' alla guida di vetture filoviarie quando
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o
psichici prescritti o della idoneita'.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla
revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e
130 si applicano anche ai certificati di idoneita' alla
guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli
stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del
certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli e'
ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che
non siano munite della patente di guida per autoveicoli,
della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, o del certificato di idoneita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 159 a euro 639.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito
della patente di guida e della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida
filoveicoli senza essere munito del certificato di
idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei
mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
Art. 6
Introduzione dell'articolo 118-bis in materia di residenza per il
rilascio della patente di guida
1. Dopo l'articolo 118 del Codice della strada e' inserito il
seguente:
« Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio
della patente di guida e delle abilitazioni professionali). - 1. Ai
fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni
professionali di cui all'articolo 116, nonche' dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza,
oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice
civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul
territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a
dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali, che rivelino
stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si
intende altresi' per residenza normale il luogo, sul territorio
nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in
altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale
condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in
Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La
frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il
trasferimento della residenza normale.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
codice, e' equiparato alla residenza normale il possesso della
qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi
all'anno.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 119 Codice della strada, in materia di
requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida
1. All'articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la
lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 119 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici
di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di
appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati,
purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli
ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni
di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi
tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
e fisici per il primo rilascio della patente di guida di
qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione
professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire
apposita certificazione da cui risulti il non abuso di
sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le strutture competenti ad
effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai
titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in
occasione della revisione o della conferma di validita'
delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano
titolari di certificato professionale di tipo KA o KB,
quando il rinnovo di tale certificato non coincida con
quello della patente. Le relative spese sono a carico del
richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve
risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il
giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida
al competente ufficio della motorizzazione civile che
adotta il provvedimento di sospensione o revoca della
patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del
presente codice. Le commissioni comunicano altresi'
all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
della validita' della patente, anche con riferimento ai
veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga
conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse
prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la
riduzione del termine di validita' della patente o i
diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di
veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
eventuali adattamenti, possono essere modificati dai
suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue
spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli
organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria
Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
onere dell'interessato produrre la nuova certificazione
medica entro i termini utili alla eventuale proposizione
del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. La produzione del certificato
oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato
il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi .
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada
1. All'articolo 120 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, il certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 120 (Requisiti morali per ottenere il rilascio
dei titoli abilitativi di cui all'art. 116). - 1. Non
possono conseguire la patente di guida i delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o
sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate
per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti
di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,
comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per
tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo
conseguire la patente di guida le persone a cui sia
applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna
per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art.
222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo
del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, comma
1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le
condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
del presente articolo intervengono in data successiva al
rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di
guida. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi
piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di
prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo
del medesimo comma 1 .
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca
di cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova patente di
guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1
e i provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso il ricorso
al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta
giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
modalita' necessarie per l'adeguamento del collegamento
telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per
i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello
del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle
informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli
abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati
relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai
sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3,
provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art.
116 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 3.000.».
Art. 9
Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di
esame di idoneita'
1. All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di
cui all'articolo 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati
da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono
sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di
cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di
cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione
iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di
esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione
periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»;
b) al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti
terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;
c) al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli
esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di
formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale
di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove
di controllo delle cognizioni»;
d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I contenuti
del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3,
adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle
capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi
sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi'
disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei
suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale.
Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»;
e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono
sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A»
sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed
A».
2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere
profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove
categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del
presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che
l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo
delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di
istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un
corso di studi di almeno cinque anni.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 121 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 121 (Esame di idoneita'). - 1. L'idoneita'
tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida
si consegue superando una prova di verifica delle capacita'
e dei comportamenti ed una prova di controllo delle
cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per le
abilitazioni professionali di cui all'art. 116 e del
certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,
sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito della frequenza di corso di
qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai
commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere
nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
4. Nel regolamento sono determinati i profili
professionali dei dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami
di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinate le norme e modalita' di
effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di
formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del
personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.
5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono
finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie
per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e
le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici provvede ad un controllo di qualita' sul
predetto personale ed ad una formazione periodica dello
stesso.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una
autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di
locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'art. 122.
9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella
per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed
A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi
comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a
chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».
- Il testo dell'art. 332 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O., cosi' recita:
«Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.) (Competenze dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in
materia di esami di idoneita'). - 1. Gli esami di idoneita'
di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono
effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della
Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di
riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte
integrante del presente regolamento. Fermo restando il
citato quadro di riferimento, possono continuare ad
effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito
l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.
2. Nell'eventualita' che i profili professionali
elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi
profili professionali, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce
l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e
quelli sostitutivi.
3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento
giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e della
navigazione provvede a stabilire l'equiparazione tra i
profili professionali precedenti e le figure professionali
del nuovo ordinamento.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 123 del Codice della strada, in materia
autoscuole
1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della
strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei
documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 123 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione
stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province, alle
quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,
e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo
precedente, le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere
iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. La verifica di cui al presente comma e'
ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni.
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso
non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso
si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita'
dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel
caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la legge n. 8 agosto 1991, n. 264.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 124 del codice della strada, in materia di
guida di macchine agricole e operatrici
1. All'articolo 124 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a) della
categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi
che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo
53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle macchine
agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui
alla lettera a),»;
c) al comma 2, le parole: «A e B, previste dall'articolo 116,
comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A1 e B, previste
dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»;
d) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14».
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle
macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole,
escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di
sagome e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non
superino la velocita' di 40km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine
agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche'
delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici
eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati,
possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art.
116, comma 3, lettere e) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti,
lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono
essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine
operatrici senza essere munito della patente e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 2.514 a euro 10.061. All'incauto affidamento si
applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI».
Art. 12
Modifiche all'articolo 125 del codice della strada, in materia di
validita' della patente di guida
1. L'articolo 125 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
«Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1.
Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti
condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo' essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di
categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo' essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e'
valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE e' valida per la
categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia' in possesso di
patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i
complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e' valida
per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche per
la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e' valida,
rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e'
valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B e' valida, sul
territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a
15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni, nonche' i veicoli
della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di
patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce
un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai
predetti codici, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso
da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua
mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da
quella indicate nella patente posseduta, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini
dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale puo' essere
autorizzata la guida:
a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima
autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate
destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di
eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di
patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano
utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano
guidati da volontari non retribuiti;
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a
3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno anni ed
in possesso da almeno due anni di una patente di guida della
categoria B, sempreche' tali veicoli siano essenzialmente destinati
ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi,
siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali,
siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il
trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di
qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che
e' stato loro assegnato.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al
comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo
116, commi 15 e 17.
Note all'art. 12:
Il testo dell'art.17, comma 3, della L. 23-8-1988 n.
400 recante (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.)
e' il seguente:
«17 (Regolamenti). - (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, in materia di
durata di validita' della patente di guida
1. L'articolo 126 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di
guida). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la
durata della validita' delle patenti di guida e dei certificati di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e'
regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della
validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' subordinata
alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita' alla
guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE
sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a
chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque
anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide
per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al
compimento del sessantacinquesimo anni di eta', le patenti di
categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide
per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di
eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida
di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla
guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la
possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di
categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per
cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato
il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti
di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,
al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita'
della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della
sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione
medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e
KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
di validita' della patente di guida.
8. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio
centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
della patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari
indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al
suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita'
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validita'.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un
altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
una specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto
nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 8.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui
al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la
conferma della validita' della patente, comunica al competente
ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di
cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti
di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le
medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del
comma 4, secondo periodo.».
Art. 14
Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada
in materia di revisione e di sospensione della patente di guida
1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater
e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in
cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di
accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto
articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia' titolari di
patente, di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai
sensi della normativa vigente.».
2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le parole
da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a: «sul
documento di guida» sono soppresse.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 128, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1. Gli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nonche' il prefetto nei casi previsti dagli
articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a
visita medica presso la commissione medica locale di cui
all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari
di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o
dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della
patente.
1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva
o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei
casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In
seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo
precedente sono tenuti alla revisione della patente di
guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla
commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119,
sentito lo specialista dell'unita' riabilitativa che ha
seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di
guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato
coinvolto in un incidente stradale se ha determinato
lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata
contestata la violazione di una delle disposizioni del
presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente
di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore
degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione
delle disposizioni del presente codice da cui consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche
nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2,
anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da
quelli di cui al predetto articolo, accertino la
sussistenza, in soggetti gia' titolari di patente, di
patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi
della normativa vigente.
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che
non si sottoponga, nei termini prescritti, agli
accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre
disposta la sospensione della patente di guida fino al
superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.
La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad
accertamento ai fini della revisione, senza necessita' di
emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli
uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante
il periodo di sospensione della patente di guida e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida di cui
all'art. 219. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato
dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito
di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
commi da 1 a 1-quater.
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 129 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La
patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale
sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia
incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il
periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma
di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e'
sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante
il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente
di guida e' sospesa dai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di
guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del
titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da'
immediata comunicazione ai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del
collegamento informatico integrato gia' esistente tra i
sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti
terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione
generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
al comma 2 e' atto definitivo.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia
di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. L'articolo 135 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
«Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)
- 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre
sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta
li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso
internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana
della predetta patente. La patente di guida ed il permesso
internazionale devono essere in corso di validita'.
2. Il permesso internazionale e' emesso dall'autorita' competente
che ha rilasciato la patente ed e' conforme a quanto stabilito in
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel
quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso
di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli
abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso,
devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei
necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita'
competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di
comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste
per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma
restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel
territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del
predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di
lasciare il territorio nazionale, puo' richiedere la restituzione
della patente stessa al prefetto. Il prefetto da' comunicazione del
provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla
sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre anni quando e' prevista la revoca per violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento
emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e
17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che
circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400
euro a 1.600 euro.
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311
euro.
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneita' quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro.
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso
di validita' si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116,
commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validita',
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con
l' abilitazione professionale eventualmente richiesta non piu' in
corso di validita', si applicano le sanzioni previste dall'articolo
116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un
anno, guida con patente, scaduta di validita', e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
predetto documento scaduto di validita'. La patente e' ritirata,
contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata,
entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la
trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni
precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione
professionale, ove richiesta, scaduta di validita'.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guida con patente in corso di validita', e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
126, comma 11. Il documento e' ritirato, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che,
entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della
motorizzazione civile competente in ragione della residenza del
titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora
la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette
all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni di patenti di
guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea
1. L'articolo 136 del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
«Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). -
1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il
titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, puo'
richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di
guida italiana senza sostenere l'esame di idoneita' di cui
all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a
condizioni di reciprocita'. La patente di guida italiana e'
rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente
convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della
motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime
disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a
se' stante.
2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida
italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia in sede
di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,
sulla stessa e' disposto provvedimento di revisione ai sensi
dell'articolo 128.
3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,
derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato
italiano non ha concluso intese bilaterali.
4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di guida
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana,
e' rilasciata una patente di categoria non superiore a quella
originaria.».
Art. 17
Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti
di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e di
provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti
di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. Dopo l'articolo 136 del Codice della strada sono inseriti i
seguenti:
«Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di
abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida rilasciate
dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico
europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida
italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno
Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le
norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si
applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi
dell'articolo 118-bis, puo' richiedere il riconoscimento della
medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida
rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo riconosciute dall'autorita' italiana, si applica la
disciplina dell'articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi
dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione della patente
posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse
categorie alle quali e' abilitato, senza sostenere l'esame di
idoneita' di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione
provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente
posseduta sia effettivamente in corso di validita'. La patente
convertita e' ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della
motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime
disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a
se' stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di
validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della
residenza normale, deve procedere alla conversione della patente
posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che
abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine e'
fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla
conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla
revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la
patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la
conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi
dell'articolo 118-bis, puo' ottenere da un ufficio della
motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta,
qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della
motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle
informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle
informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che
ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi
veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, e' soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo
118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita',
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di
validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle
disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi
dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti
di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo.
Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati
nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Qualora
il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione
dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una
violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento
emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2.
Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato
ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116,
commi 15 e 17.».
Art. 18
Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia
di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di
possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole:
«o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori» sono
soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite
dalla seguente: «stessa».
2. All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la
carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla
circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di
veicolo condotto;»;
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma
2»;
c) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida al
quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa,
sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle
Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e
di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai
servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di
persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a
viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente
abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle
mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 76 a euro 306.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto
compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».
- Si riporta il testo dell'art. 180 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'art. 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo' essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti.
6. (abrogato)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».
Art. 19
Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada
in materia di applicazione della sospensione della patente per i
neopatentati
1. All'articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada, le
parole: «di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «di
categorie A1, A2 o A».
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'art. 218-bis del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 218-bis (Applicazione della sospensione della
patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia
diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi
tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale
e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, di cui all'art.
218, la durata della sospensione e' aumentata di un terzo
alla prima violazione ed e' raddoppiata per le violazioni
successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di
conseguimento della patente di categoria B, il titolare
abbia commesso una violazione per la quale e' prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente per un periodo superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i
primi cinque anni dalla data di conseguimento della
patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2
o A, qualora non abbia gia' conseguito anche la patente di
categoria B. Se la patente di categoria B e' conseguita
successivamente al rilascio della patente di categorie A1,
A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si
applicano dalla data di conseguimento della patente di
categoria B.».
Art. 20
Modifiche all'articolo 219 in materia di revoca della patente di
guida
1. All'articolo 219, comma 3-bis, del Codice della strada, il
secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 219 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando,
ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della
patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei
casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del
luogo della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei
casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto
dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data
di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei
conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c)
e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui
agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi
dell'art. 2119 del codice civile.».
Art. 21
Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca
del certificato di idoneita' alla guida
1. L'articolo 219-bis del Codice della strada e' sostituito dal
seguente:
«Art. 219-bis (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative
accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente
ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del
presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e
la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne
in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.».
2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada,
come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti
minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del
ciclomotore. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo
126-bis del Codice della strada.
3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, e'
disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della
sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da
cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un conducente
maggiorenne, titolare di certificato di idoneita' alla guida del
ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato
di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218,
219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione
delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di
cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le
disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.
Art. 22
Disposizioni in materia del modello di patente
1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui all'articolo
116, comma 3, Codice della strada, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario di
cui all'allegato I. La sigla distintiva delle patenti rilasciate
dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore
blu ed e' circondata da dodici stelle gialle. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro
dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, possono essere apportate, previo accordo con la
Commissione europea, eventuali modifiche al predetto modello, ivi
comprese quelle necessarie per l'elaborazione elettronica della
patente di guida.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il materiale usato
per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni
in applicazione delle specifiche disposizioni integrative, che
saranno adottate dal Consiglio dell'Unione europea, intese a
modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva 2006/126/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
concernente le patenti di guida. Lo Stato italiano puo' introdurre
elementi di sicurezza aggiuntivi.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 e previa adozione di
specifiche disposizioni da parte della Commissione dell'Unione
europea, lo Stato italiano, fatte salve le norme relative alla
protezione dei dati, puo' inserire un supporto di
memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati
armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I
del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara' soggetto
ad omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacita'
dello stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed
alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non e'
un presupposto per la validita' della patente. Lo smarrimento,
l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento dello stesso non
incidono sulla validita' del documento.
4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in
materia di motorizzazione di cui al punto 1 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Note all'art. 22:
Per i riferimenti della direttiva 2006/126/CE si vedano
le note alle premesse.
La legge 1-12-1986 n. 870 recante (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti.) e' pubblicata nel Suppl. Ord.
Gazz. Uff. 16 dicembre 1986, n. 291.
Art. 23
Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneita' alla
guida, di requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida e di
requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle
prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti
1. Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria per
il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma
1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si
conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro
il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una
differenziazione della suddetta prova se effettuata su veicoli di
categoria L2e o L6e.
2. La prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico, di
cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice della strada,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai
requisiti minimi di cui all'allegato V.
3. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle
categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di
cui all'allegato VI.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto
dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai
requisiti minimi previsti dall'allegato III. Sono fatte salve le
disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia.
5. La disciplina dell'esame di abilitazione di cui all'articolo
121, comma 3, del Codice della strada, come modificato dall'articolo
9, comma 1, lettera a), del presente decreto e' conforme a quanto
previsto nel paragrafo 3, punto 3.2, dell'allegato IV, ed e'
finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al paragrafo 1
dello stesso allegato.
6. La disciplina del corso di qualificazione iniziale di cui
all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come
modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), e' conforme ai
contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato IV. Ai fini della
frequenza del corso e' necessario che il dipendente si trovi nelle
condizioni di cui al paragrafo 2, punti 2.1.e 2.2, dello stesso
allegato.
7. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici provvede al controllo di qualita' di cui
all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come
modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), in conformita' a
quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV, ed al
corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo quanto
disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.
Art. 24
Adeguamento al progresso scientifico
1. Salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le
direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie
per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e
tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo', con
proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori rispetto a quelli
minimi posti dagli allegati II e III.
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato
di idoneita' alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate
anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del
presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del
presente decreto, in caso di furto, distruzione, smarrimento o
deterioramento di un certificato di idoneita' alla guida del
ciclomotore conseguito prima della medesima data, e' rilasciata, in
luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di
categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validita' del
certificato di idoneita'. Si procede altresi' al rilascio di patente
di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validita' di un
certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. Relativamente
alle patenti di categoria AM, cosi' rilasciate, sono riportati gli
eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di
idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe
nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di
punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.
3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del
presente decreto, le norme sanzionatorie relative alla patente di
categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti
titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore,
conseguito prima della predetta data.
4. Il personale abilitato all'espletamento delle prove di cui
all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la
propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita anteriormente
alla data di applicazione del presente decreto, sono soggetti
unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualita' e
alle misure di formazione continua a carattere periodico.
Art. 26
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui
al presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T.
2. Le disposizioni di cui all'allegato III del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, sono
abrogate a fare data dalla entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 26:
Per i riferimenti del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.40T, si
vedano le note alle premesse.
Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 28
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a
decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III,
con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D,
DE, KA e KB.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato I
(previsto dall'art. 22)
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello
comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e
ISO 7816-1.
La scheda e' fabbricata in policarbonato.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di
guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme
internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida
La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da:
- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto
somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento
originale;
- contraffazione: modificando le proprieta' di un documento
originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo
stesso.
La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che
consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel
materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una
serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di
personalizzazione.
a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere
protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:
- schede insensibili ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla
contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una
stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e
un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere
composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati
complessi in almeno due colori speciali e deve includere una
microstampa;
- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione
contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
- incisione al laser;
- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello
sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi
almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve
essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle
seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite
con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto
legislativo:
- inchiostri a variazione cromatica ,
- inchiostro termocromatico,
- ologrammi su misura,
- immagini variabili incise al laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
- stampa iridescente,
- filigrana digitale sullo sfondo,
- pigmenti infrarossi o fosforescenti,
- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto .
3. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo
e grassetto;
b) la dicitura «Repubblica Italiana» stampata in carattere
maiuscolo e grassetto;
Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente
decreto legislativo, puo' essere disposto che le suddette diciture
siano altresi' stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti
territoriali ai quali e' riconosciuta autonomia linguistica, nelle
rispettive lingue.
c) la sigla distintiva dello Stato italiano «I», stampata in
negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata,
numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome/i del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4)
a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente;
c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente;
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) indirizzo;
9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a
guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
diverso da quello delle categorie armonizzate;
e) la dicitura «modello delle Comunita' europee» in lingua
italiana e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della
Comunita', stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della
patente:
omissis
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie di veicoli che il titolare e' autorizzato a
guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
diverso da quello delle categorie armonizzate;
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa
data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore
sostituzione o cambio;
11) la data di scadenza per ciascuna categoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in
forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
-
Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati
-
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in
dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima
dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del
titolare o solo nell'ambito della citta'/regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di
patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocita' modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede
sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel
freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con
protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del
freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e
dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata
(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico,
indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni
di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal
volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato
di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di
diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o)
destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare
il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del
retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale
distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la
posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in
dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da
seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi
contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice
identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di
registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla
UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:
70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta
di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non
superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a
motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non
superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16
posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non
superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore
a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non
sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del
rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a
sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa
limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del
complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000
kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del
veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il
trasporto di persone (D1E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra
parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della
direttiva 91/439/CEE
90.01: a sinistra
90.02: a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del
conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui
alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012).
96. Conducente che ha superato una prova di capacita' e di
comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V.
-
Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per
la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato
la patente.
- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali e'
rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio sotto le
voci 9, 10 e 11;
-
13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte
dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto
4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili
alla gestione della patente;
b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle
pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).
c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere
riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un
microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
4. Disposizioni particolari
a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo
inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde,
bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto
all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla
Commissione Europea.
MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22)
Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA
Pagina 2 (verso): 1. Cognome; 2. Nome; 3. Data e luogo di
nascita; 4a. Patente rilasciata il; 4b. Validita' fino al; 4c.
Rilasciata da; 5. Patente n....; 6. Fotografia; 7. Firma del
titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10. Categoria rilasciata il;
11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento.
ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO
omississ
Allegato II
(previsto dall'art. 23, comma 1)
I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA
La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti
necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle seguenti
prove di controllo:
- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni
indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalita'
La modalita' prescelta deve essere tale da permettere di
verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle
materie indicate nei punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una
determinata categoria puo' essere esonerato dal ripetere l'esame
relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha
superato la prova teorica per una categoria diversa.
2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di
veicoli
2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti
indicati di seguito;
2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale,
segnalazioni, precedenze e limiti di velocita';
2.1.2. il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto
comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di
reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti da
alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
2.1.3. la strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di
sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di
strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada;
in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni
atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di
comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali;
2.1.4. gli altri utenti della strada:
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli
altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente
esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilita'
ridotta;
- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di
veicolo e relativo campo visivo del conducente;
2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni
diverse:
- formalita' amministrative e documenti necessari per la
circolazione dei veicoli;
- regole generali di comportamento in caso di incidente
(collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente)
ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle
persone trasportate;
2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i
candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti piu'
ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni,
pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti
retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture
di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego
delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza
dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente
(corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo
ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere
generico in merito a:
3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo
di altro tipo, ove prescritto;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti
della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada
precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi
potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad
esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale
precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore
di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.
4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D,
DE, D1, D1E
4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere
generico in merito a:
4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a
norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento
e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che
abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive
modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada, e successive modificazioni;
4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone,
secondo i casi;
4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il
trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che
internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in
caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi
di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di
pronto soccorso;
4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e
sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli;
disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della
velocita';
4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche
del veicolo;
4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli:
controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi
specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi
liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di
attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);
4.1.9. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone
trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di
bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica
deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al
servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni
eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere
generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie
C, CE, D e DE:
4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a
combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di
alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di
accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e
manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti,
funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e
manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento,
componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria
(solo categorie CE, DE);
4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e
effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilita' del conducente in merito a ricevimento,
trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni
concordate (solo categorie C, CE).
B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla
guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di
capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di
cambio.
Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su
di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere
debitamente indicato sulla patente. La patente cosi' rilasciata
abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.
Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo
si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione ( o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1
).
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.
Categoria AM:
ciclomotori a due ruote (categoria L1e) , ovvero ciclomotori a
tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e),
omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non
necessariamente dotati di cambio di velocita' manuale.
Categoria A1:
Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata
minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocita' di almeno 90
km/h
Categoria A2:
Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3
e una potenza di almeno 25 kW.
Categoria A:
Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3
e una potenza di almeno 40 kW
Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare
una velocita' di almeno 100 km/h.
Categoria BE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la
categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg,
capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h e non
rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico
del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli
specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve
essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria B1:
un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocita'
di almeno 60 km/h.
Categoria C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12
000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore
a 2,40 m capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il
veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8
rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllo
di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;
lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e
di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve
essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale
effettiva.
Categoria CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla
prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore
a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a
20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la
larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci
di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di
ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti,
nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere
presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria C1:
un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4
000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere
dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
a quelle della cabina.
Categoria C1E:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la
categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di
sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone puo' anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli
specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede
essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D:
un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m,
di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere
dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85, e successive modificazioni.
Categoria DE:
un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la
categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2
m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di
massa totale effettiva.
Categoria D1:
Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4
000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni.
Categoria D1E:
Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la
categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio
di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere
presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C,CE, C1,
C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi
indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, possono
continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. (direttiva
2008/65/CE)
Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono
cogenti a far data dal 19 gennaio 2013.
6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie
A1, A2 e A
6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. indossare correttamente il casco ed ulteriore
abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di
pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente),
catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione
e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della
sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal
cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta, fra
cui uno slalom; cio' deve permettere di verificare l'utilizzo
combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello
sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei piedi
sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocita' piu'
elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocita' di
almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocita'
minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare la posizione
sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica
di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di
prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocita' minima di 50
km/h; cio' deve permettere di verificare il modo in cui vengono
impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello
sguardo e la posizione sul motociclo.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune
precauzioni:
6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti
dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di
spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad
essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del
caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie B,
B1, BE
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture
di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido
lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e
dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura
di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci
e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la
categoria BE);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti
elettrici (solo per la categoria BE).
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai
fini della sicurezza stradale
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di
seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a
sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti
che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di
parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o
indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto
predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza e'
facoltativa.
7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale:
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice;
all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi
fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti
dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di
spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad
essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del
caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture
di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica;
8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo
delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,
finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della
strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui
al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio
dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura
di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci,
dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del
caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie
C, CE, C1, C1E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti
elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare
veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio,
uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri
dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario,
compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).
8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza
stradale:
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla
motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono
trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro) (solo per
le categorie CE, C1E, DE, D1E);
8.2.2. marcia indietro in curva;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico
tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per
le categorie C, CE, C1, C1E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa
dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti
dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di
spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad
essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del
caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei
paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza
dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare
in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro
durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o
comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita'
del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore
abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della
prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di
capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare
correttamente la capacita' dei candidati di guidare in sicurezza.
L'operato degli esaminatori e' oggetto di controllo e supervisione ai
sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare
particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un
atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere
conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito,
fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e
sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle
della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli
altri utenti della strada (in particolare i piu' esposti),
anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in
merito agli aspetti seguenti:
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti:
corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori,
poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione,
cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se
disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed
a diverse velocita'; tenuta di strada; massa, dimensioni e
caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le
categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo
per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione ne' frenata
brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando
opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1, D1E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego
degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonche' a
distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi;
precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione,
di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia,
sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue
caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze
di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco;
mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di velocita',
adattamento della velocita' alle condizioni di traffico/climatiche,
eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad
una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e
privo di ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri
veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di
condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto
dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della
segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica
orizzontale;
9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei
tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di
direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni
effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',
frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei
diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE);
riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di frenatura
(solo per le categorie C, CE, D, DE).
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere
sufficienti per consentire la valutazione della capacita' e dei
comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata
della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25
minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per
tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo
necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo,
per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza
stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato
della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre
particolari puo' essere effettuata su di un apposito percorso di
prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel
traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro
abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonche' sui diversi
tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di
velocita' fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande
scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i futuri
conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere
effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di
prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacita' del
candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che
dovranno essere quanto piu' vari possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA
DI UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni
momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei
punti da 1 a 9, in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita',
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non
originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente
trovandovisi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le
disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il
traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in
particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla
sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il
comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista,
ecc.), rimanendo cosi' nel pieno possesso di tutte le facolta'
necessarie per garantire la sicurezza della guida,
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada,
soprattutto dei piu' esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto
rispetto per il prossimo.
Allegato III
(previsto dall'articolo 23)
REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN
VEICOLO A MOTORE
L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione
di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo
stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il
rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e'
emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai
sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.
Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneita'
fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323,
324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per
quanto concerne le seguenti patologie:
- vista,
- affezioni cardiovascolari,
- diabete mellito,
- epilessia,
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo
abituale di medicinali,
- turbe psichiche,
si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.
Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono
soppresse.
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in
due gruppi:
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2,
B1, B, e BE.
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di certificato di abilitazione
professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo
311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
A. REQUISITI VISIVI
A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida
(ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi
dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami
appropriati per accertare la compatibilita' delle sue condizioni
visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con
particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione
crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia
e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se
c'e' motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il
candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano
le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio
della patente puo' essere autorizzato da parte della Commissione
medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva
del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi
casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione
che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico
specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono
pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilita'
all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare,
eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida .La
documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del
giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni.
A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile
sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purche'
il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 .
A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una
visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non
meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso
l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un
raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere
posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione
crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un'
idonea sensibilita' al contrasto, in caso di insufficienza di tali
due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare la
guida solo alla luce diurna.
A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi
progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata
dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se del caso
con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di consulenza da
parte di medico specialista oculista.
A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza
visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se
ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale
condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo
sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento
del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in
orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso
destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso
il basso.
Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi
rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione
sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo
abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilita' al
contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.
Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono presenti il
giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che,
avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista,
valuta con estrema cautela se la patente di guida puo' essere
rilasciata o rinnovata, eventualmente con validita' limitata nella
durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della
perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del
raggiungimento di un adattamento adeguato non e' consentito guidare
per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico
specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida puo' essere
autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di
un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di
validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per la
guida notturna.
A.4. Gruppo 2
A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva,
se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per
l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per
ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive,
l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante
correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore
alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a
contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve
risultare ben tollerata
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve
essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra
e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non
devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30
gradi rispetto all'asse centrale.
A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata
al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni
della visione crepuscolare e della sensibilita' al contrasto e una
visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non
idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi
alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneita'
alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un
periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non
e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica
locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista puo'
consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.
B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al
rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa
menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una
repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un
pericolo per la sicurezza stradale.
B.1. Gruppo 1
B.1.1.La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
B.1.2.La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo
parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
B.1.3.Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al
candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa
deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle
eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono
costituire per la sicurezza della circolazione.
B.1.4.In generale, la patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina
pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il
rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o
conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e'
subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un
controllo medico regolare.
B.2. Gruppo 2
B.2.5.L'autorita' medica competente tiene in debito conto i
rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
C. DIABETE MELLITO
Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la
condizione in cui e' necessaria l'assistenza di un'altra persona,
mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in
un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale
condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in
trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come
l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e
glinidi.
C.1. Gruppo 1
C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
della patente di guida del candidato o del conducente affetto da
diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al comma
2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del
parere di un medico specialista in diabetologia o con
specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni.) operante presso le strutture
pubbliche o private accreditate e convenzionate.
C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze
che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di
idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale.
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono
indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente puo'
essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un
periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in
relazione all'eta'.
C.1.3. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che
soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello
stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto
da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di
ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata
di validita' della patente di guida, in assenza di complicanze che
interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato
secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'.
C.2. Gruppo 2
C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre
ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree
e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica
locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito e'
effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico
specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi
del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.)
operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e
convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi
precedenti;
b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi
all'ipoglicemia;
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la
sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue,
secondo il piano di cura;
d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi
all'ipoglicemia;
e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano
compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida puo' essere rilasciata o
confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o per un
periodo inferiore in relazione all'eta'.
C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata
della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano
con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato secondo i normali
limiti di legge previsti in relazione all'eta'.
C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,
anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di
segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante
il periodo di validita' della patente di guida di veicoli sia di
Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre
ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come
sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione
all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 128 del Codice della strada .
D. EPILESSIA
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello
stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza
stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo
a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare
attenzione da parte della Commissione medica locale.
Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o piu' crisi
epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una
dall'altra.
Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata
da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o
perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. E' richiesto il
parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,
(ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e
integrazioni.) che deve specificare il periodo di interdizione alla
guida.
D.3. E' estremamente importante identificare la sindrome
epilettica specifica per valutare correttamente il livello di
sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il
rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata. La
valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o
in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni.).
D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su
certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o
disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da
almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono piu'
soggette a restrizioni o limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino
tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli
periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira' la
durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione
emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per
i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare agli atti
della Commissione medica locale per almeno dieci anni .
D.7. Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del
gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della
Commissione medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso
un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di
terapia.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una
patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai
fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validita'
della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei
soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che
per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale,
assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale
condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di
invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) .
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una
crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante
identificabile, con scarsa probabilita' che si ripeta al volante,
puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale,
subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneita'
deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti
psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad
esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi,
a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovra' essere
protratto finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato puo' essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e
certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza
ulteriori crisi.
D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il
conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno puo'
essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi
delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso di
attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di
guida (cfr. "Epilessia").
D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla
capacita' di azione: il candidato o il conducente che soffre
esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non
incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacita'
funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che
il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non
inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).
In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo
di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della
patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia
antiepilettica per decisione del medico: al paziente puo' essere
raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio
del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si
manifestano nel periodo in cui il trattamento medico e' stato
modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve
essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace
precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il
conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida
dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello
specialista, di un anno senza ulteriori crisi.
D.8. Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per
tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere
stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito
esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e
alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una
crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante
identificabile con scarsa probabilita' di ripetizione durante la
guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale
per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi ,
subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto e'
opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che
presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli
appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneita' deve essere
certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti
dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o
ad altri fattori di morbilita').
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza
ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a
condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
specialistica appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se
del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli
altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con
riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di
morbilita').
D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi
epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza
alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La
stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'eta'
pediatrica. In questi casi la Commissione dovra' stabilire una
validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni.
Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o
emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta
situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione
medica locale dovra' attentamente valutare tale rischio, stabilendo
un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.
E. ALCOOL
Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la
sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema, si
impone una grande vigilanza sul piano medico.
E.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al
candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza
dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di
alcool. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza
dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa
valutazione della Commissione medica locale.
E.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a
due anni.
F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI
F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al
candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o
stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.
F.2.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di
qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la
quantita' assunta sia tale da avere influenza sull'abilita' alla
guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di
idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore e' demandata
alla Commissione medica locale.
F.2.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a
due anni.
G. TURBE PSICHICHE
G.1. Gruppo 1
La patente di guida non e' ne' rilasciata ne' rinnovata al
candidato o conducente:
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in
seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da
turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento e di
adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la
domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed
eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare
salvo i casi che la commissione medica locale puo' valutare in
modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica
presso strutture pubbliche.
G.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severita' i rischi o pericoli addizionali connessi con la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a
due anni.
Allegato IV
(previsto dall'art. 23)
NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA
1. Competenze richieste all'esaminatore di guida
1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore
valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le
nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie elencate
nei punti da 1.2. a 1.6.
1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla
valutazione della prestazione del candidato che aspira
all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame
e' sostenuto.
1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
- teoria del comportamento al volante;
- guida previdente e prevenzione degli incidenti;
- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
- requisiti dell'esame di guida;
- pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale,
incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le
linee guida interpretative;
- teoria e tecniche di valutazione;
- guida prudente.
1.4. Capacita' di valutazione:
- capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la
prestazione globale del candidato, segnatamente:
- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni
pericolose;
- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto
di tali situazioni;
- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli
errori;
- l'uniformita' e la coerenza della valutazione;
- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti
fondamentali;
- prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare
strategie per affrontarli;
- fornire un feedback tempestivo e costruttivo.
1.5. Capacita' personali di guida:
- La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove
pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado
di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di
veicolo a motore.
1.6. Qualita' del servizio:
- stabilire e comunicare cio' che il candidato puo' aspettarsi
durante l'esame;
- comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il
linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le
richieste dei candidati;
- fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
- trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.
1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
- conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici,
freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
- sicurezza di carico;
- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come
velocita', attrito, dinamica, energia.
1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente
2. Condizioni generali
2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM, A1,
A2, A, B1e B:
a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da
almeno 3 anni;
b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta';
c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3
del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle
disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
garanzia di qualita' e la formazione continua;
d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti
almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione
85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli
Stati membri delle Comunita' europee;
e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o
istruttore di guida in una scuola guida.
2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre
categorie:
a) deve essere titolare di una patente della categoria
corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita' di
esaminatore;
b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3
del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle
disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
garanzia di qualita' e la formazione continua;
c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di
categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a
tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore;
- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque
anni nella categoria interessata;
d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti
almeno al completamento del livello3 come definito dalla decisione
85/368/CEE;
e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante o
istruttore di guida in una scuola guida.
3. Qualifica iniziale
3.1. Formazione iniziale
3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle
prove di guida, essa deve frequentare un corso di formazione
iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
121, comma 5-bis, del Codice della strada, come introdotto dal
presente decreto legislativo, in modo da possedere le competenze di
cui al punto1.
3.2. Esami
3.2.1. Al termine della formazione iniziale, il candidato al
conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove di guida
deve superare un esame finale, i cui contenuti e procedure sono
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice
della strada, come introdotto dal presente decreto legislativo.
L'esame e' inteso intese a valutare, in un modo pedagogicamente
adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in
particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia
una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si
puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata.
4. Garanzia di qualita' e formazione continua
4.1. Garanzia di qualita'
4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di
qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori
di guida.
4.1.2. Il sistema di garanzia di qualita' comprende la
supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e
riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonche' la
valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi
effettuati, anche sotto il profilo di una valutazione corretta e
coerente.
4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore sia
oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto sistema
di garanzia di qualita' di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che
ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni,
durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo
di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di
vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure
correttive.
4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni
con riguardo agli esami per una categoria implica il soddisfacimento
di tale requisito per le altre categorie.
4.2. Formazione continua
4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici provvede a che, al fine del
mantenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di
esaminatore di guida, gli stessi seguano una formazione continua
minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo
complessivo di due anni, al fine di:
- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacita' per
effettuare esami;
- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio
della loro professione;
- garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli
esami in modo equo ed uniforme;
nonche' una formazione continua minima di almeno cinque giorni
complessivi per periodo di cinque anni al fine di sviluppare e
mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida.
4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici adotta le misure appropriate per
garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli
esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo
il sistema di garanzia di qualita' esistente.
4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di sessioni
di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o
per via elettronica, e puo' essere impartita individualmente o in
gruppo. Essa puo' comprendere qualsiasi revisione dei parametri
ritenuta opportuna.
4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per un
periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione
prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida. La nuova
valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di cui al
punto 4.2.1.
Allegato V
(previsto dall'art. 23)
REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO PERIODO, DEL CODICE
DELLA STRADA
Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un
autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed
un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale
che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500
kg ma non i 4250 kg, e' richiesto il superamento di una prova di
capacita' e comportamento su veicolo specifico.
Tale prova puo' essere contestuale alla prova di capacita' e
comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria
B, assorbendone i contenuti, ovvero puo' essere sostenuta
successivamente da chi sia gia' titolare di patente di guida di
categoria B.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto,
sono disciplinati i contenuti della prova di capacita' e di
comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione,
decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di
corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un
rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.
La prova pratica si svolge su strade pubbliche.
La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.
Allegato VI
(previsto dall'art. 23)
REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA
GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)
La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di
categoria A1 o A2, e' in ogni caso idonea al conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di
patente di guida di categoria A1 o A2 che intende conseguire una
patente di categoria A2 o A, sostiene esclusivamente la prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di cui all'articolo 23, comma 3, del presente decreto,
sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di verifica
delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di
titolare di patente di categoria A1 o A2 alle categorie A2 o A,
assicurando la verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui al
punto 6 dell'allegato II del presente decreto.
La prova pratica si svolge su strade pubbliche e su motocicli
adeguati alla categoria di patente di guida richiesta, secondo le
prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.
La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.
Allegato VII
(previsto dall'art. 25)
Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in
Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente
decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva
2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto
omississ
Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima delladata di entrata in vigore del presente decreto, consentono di
condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di
conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato
in tabella.
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