Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre
2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita'
di migliorarne la protezione;
Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione
della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint
Research Centre;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle
crisi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione
e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei
settori dell'energia e dei trasporti, nonche' le modalita' di
valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative
prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana,
accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati
nell'allegato A al presente decreto.
3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in
territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di
altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far
designare ICE.
4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne'
quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni
vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e
gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, e dai
singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui e' attribuita
tale competenza.
5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di
infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli
impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali
ratificati.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010 n.
96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2009.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O
"Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE."
- La direttiva 2008/114/CE direttiva del Consiglio
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai
fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008,
n. L 345.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che
contribuisce al mantenimento delle funzioni della societa', della
salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della
popolazione;
b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno
Stato membro dell'Unione europea, che e' essenziale per il
mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute,
della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione
ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto
significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di
mantenere tali funzioni;
c) settore: campo di attivita' omogenee, per materia, nel quale
operano le infrastrutture, che puo' essere ulteriormente diviso in
sotto-settori;
d) intersettoriale: che riguarda due o piu' settori o
sotto-settori;
e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica
ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui
distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati
membri. La rilevanza di tale impatto e' valutata in termini
intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze
intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;
f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita
di funzionalita' di un'infrastruttura e di erogazione del relativo
bene o servizio;
g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale
danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei
confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;
h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori
del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla
popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una
parte di territorio dell'Unione europea;
i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la
valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi
intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della societa',
della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale
della popolazione;
l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato
che ha la proprieta' di un'infrastruttura;
m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato
responsabile del funzionamento di una infrastruttura;
n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie,
relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per
pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla
distruzione di tali infrastrutture;
o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilita' di una
ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze
del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti
negativi esterni e intrinseci;
p) protezione: attivita' per assicurare funzionalita',
continuita' ed integrita' di una ICE o ridurne, comunque, le
possibilita' di danneggiamento o distruzione.
Art. 3
Tutela delle informazioni sensibili
1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche' ai dati ed
alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e
di protezione delle ICE, e' attribuita adeguata classifica di
segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e relative disposizioni attuative.
2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a
riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e
delle notizie di cui al comma 1 e' consentito solo al personale in
possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative
disposizioni attuative.
3. Sono fatte salve le necessita' di diffusione, anche preventiva,
di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi
dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a
qualsiasi titolo prestano attivita' nell'IC, ai fini della
salvaguardia degli stessi.
4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione
europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e
notizie che consentono comunque l'identificazione di
un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE,
secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 42 della legge
3 agosto 2007, n. 124, (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2007, n. 187:
«Art. 9(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta
di sicurezza). - 1. E' istituito nell'ambito del DIS, ai
sensi dell'art. 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la
segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di
coordinamento, di consulenza e di controllo
sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e
di ogni altra disposizione in ordine alla tutela
amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di
segretezza di cui all'art. 42.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio
delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
quale Autorita' nazionale per la sicurezza, a tutela del
segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle disposizioni
esplicative volte a garantire la sicurezza di tutto quanto
e' coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'art.
42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia
alla produzione industriale
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di
sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e,
ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro
dell'interno;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco
completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica
di segretissimo e di dieci anni per le classifiche segreto
e riservatissimo indicate all'art. 42, fatte salve diverse
disposizioni contenute in trattati internazionali
ratificati dall'Italia. A ciascuna delle tre classifiche di
segretezza citate corrisponde un distinto livello di NOS
4. Il rilascio del NOS e' subordinato all'effettuazione
di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad
escludere dalla conoscibilita' di notizie, documenti, atti
o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della
Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di
rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma
4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche
amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di
pubblica utilita' collaborano con l'UCSe per l'acquisizione
di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi
degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3,
l'UCSe puo' revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni
e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilita'
a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 7,
disciplina il procedimento di accertamento preventivo di
cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al
rilascio del NOS, nonche' gli ulteriori possibili
accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della
necessita' dell'accertamento nei loro confronti e, con
esclusione del personale per il quale il rilascio
costituisce condizione necessaria per l'espletamento del
servizio istituzionale nel territorio nazionale e
all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e
all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e
servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da
norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di
volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di
cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede,
tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi.
Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al
soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e
delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe e' nominato e
revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' delegata, ove istituita, sentito il
direttore generale del DIS. Il dirigente presenta
annualmente al direttore generale del DIS, che informa il
Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione
sull'attivita' svolta e sui problemi affrontati, nonche'
sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure
adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure
da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza.
La relazione e' portata a conoscenza del CISR.».
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Il regolamento (CE) n. 1049/2001 Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione. Pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio
2001, n. L 145. Entrato in vigore il 3 giugno 2001.
Art. 4
Nucleo interministeriale e Struttura responsabile
1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP),
nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge
le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e
la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso
attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre
materie.
2. Per tali funzioni il NISP e' integrato dai rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per
il settore trasporti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto,
nell'ambito delle strutture gia' esistenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, individua quella, di seguito denominata
"struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP,
le attivita' tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione
delle ICE e per ogni altra attivita' connessa, nonche' per i rapporti
con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri
Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2
non sono corrisposti compensi, ne' rimborsi spese.
5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce
il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a tal
fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa
civile, costituita con proprio decreto.
6. Per gli aspetti connessi con le attivita' ed i compiti di
protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
nonche' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove lo ritengano opportuno, designano,
nell'ambito del personale in servizio presso le medesime
Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attivita'
della "struttura responsabile" in ordine agli aspetti di propria
competenza.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 5 maggio 2010, (Organizzazione nazionale per la
gestione di crisi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 17 giugno 2010.
Art. 5
Individuazione settoriale
1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il
settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche
conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea,
determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il
quale l'infrastruttura puo' essere potenzialmente critica.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla
struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale:
a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare
in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo;
b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell'UE che,
nell'ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse
significativo.
Art. 6
Individuazione di potenziali ICE
1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed
individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione
come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle
funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, e'
esaminata la gravita' dei possibili effetti negativi esterni ed
intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a
criteri di valutazione intersettoriali.
2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di
feriti;
b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite
finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti
ambientali;
c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di
fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione
della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi
essenziali.
3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate
diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita' di alternative,
delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il
ripristino della funzionalita'.
4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), anche su proposta della struttura responsabile
di cui all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate
dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti
dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali
l'infrastruttura e' definita potenzialmente critica.
5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di
valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi
dell'articolo 5, individua le potenziali ICE.
Art. 7
Individuazione delle ICE
1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP:
a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri,
che possono esserne interessati in modo significativo,
l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale
e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;
b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri
la comunicazione dell'individuazione di potenziali ICE nel loro
territorio, cui l'Italia potrebbe essere interessata in modo
significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro
designazione come ICE;
c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri,
insieme al Ministero degli affari esteri, dell'interno e della
difesa, nonche' al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, discussioni bilaterali o
multilaterali, per verificare l'effettiva criticita' delle
infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni
relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare
discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in
territorio nazionale.
2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro dell'UE non
abbia comunicato l'individuazione di una delle infrastrutture
segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o di altra che, su
richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma
1, possa essere di interesse significativo, informa la Commissione
europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o
multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate nel territorio
dell'altro Stato membro.
3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di
fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di
verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in
caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano
tali limiti per gli Stati membri interessati; ove cio' si verifichi
l'infrastruttura e' individuata come ICE.
4. La Commissione europea puo' partecipare alle discussioni
bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni
particolareggiate che permetterebbero di individuare
inequivocabilmente una particolare infrastruttura.
5. La struttura responsabile informa annualmente la Commissione
europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono
tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di
valutazione intersettoriali.
Art. 8
Designazione delle ICE
1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
e' designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel
cui territorio e' ubicata.
2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa
valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel
territorio nazionale.
3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui
territorio e' ubicata la infrastruttura designata ICE, la struttura
responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e della difesa, nonche' con il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i
rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un'intesa per
designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7,
comma 3.
4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta
del NISP, e' designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
con apposito decreto che e' trasmesso alla struttura responsabile per
gli adempimenti successivi.
5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE
e' attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo
regolamento di attuazione.
6. La designazione di un'infrastruttura come ICE non determina
deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti
pubblici, salvo le misure relative alla protezione delle
informazioni.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, citato nelle note all'art. 3.
Art. 9
Termine del processo e periodico riesame
1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE e'
completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e
riesaminato almeno ogni cinque anni.
Art. 10
Comunicazioni concernenti le ICE
1. La struttura responsabile informa della designazione
esclusivamente gli Stati membri con cui e' stata sottoscritta
l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla
Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio
nazionale, per ciascun settore, nonche' il numero degli Stati membri
che dipendono da ciascuna di esse.
2. La struttura responsabile informa della designazione delle ICE,
anche i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti
informazioni per la sicurezza e della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo
economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni
parlamentari competenti, il proprietario e l'operatore
dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed
n), per ogni conseguente adempimento, compresa l'attivazione dei
rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti.
Art. 11
Responsabili della protezione
1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive
competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la
protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei
propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e
tenendo informato il NISP.
2. A livello locale la responsabilita' della protezione delle
singole installazioni costituenti le ICE e' attribuita al Prefetto
territorialmente competente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore
trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonche' il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale
in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio
funzionario che funge da punto di contatto con la struttura
responsabile.
4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti compensi
ne' rimborsi spese.
Art. 12
Adempimenti per la protezione
1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla
designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di
collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al
proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i
funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.
2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta
di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in
materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 3
agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone
l'interessato.
3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle
informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di
sicurezza ed e' individuato, quale funzionario alla sicurezza, il
funzionario di cui al comma 1.
4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la struttura
responsabile, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'
ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di
sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o
aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO),
che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria
e riportati nell'allegato B.
5. Ove l'ICE designata, disponga gia' di un PSO ai sensi delle
disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4 e la
struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni
rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone
il Prefetto responsabile.
6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della
redazione del PSO, nonche' il documento di analisi dei rischi, sono
considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC.
7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla
designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno ogni
cinque anni.
8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il
PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa
la Commissione europea.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n.
124, citato nelle note all'art. 3.
Art. 13
Punto di contatto nazionale
1. Il NISP e' punto di contatto nazionale per la Protezione delle
ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.
2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le
migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione,
ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo
11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche,
delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici
in materia.
Art. 14
Direttive ed altri adempimenti
1. Il NISP puo' coordinare l'elaborazione di direttive
interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione,
ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle
Amministrazioni competenti:
a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una
valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel
cui ambito opera l'ICE designata e la struttura responsabile ne
informa la Commissione europea;
b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di
rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in cui vi e' un ICE
designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali,
alla Commissione europea.
Note all'art. 14:
- Legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
Art. 15
Contributo degli organismi di informazione
per la sicurezza
1. Le modalita' del concorso informativo degli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 1, comma 3, 4, 6 e 7 delle
legge 3 agosto 2007, n. 124, citata nelle note all'art. 3,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri
sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale
della politica dell'informazione per la sicurezza,
nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di
uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle
risorse finanziarie per i servizi di informazione per la
sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all'art. 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e
l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni
necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle
relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
coordinamento delle politiche dell'informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana
ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.».
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo,
nell'ambito delle competenze definite con il predetto
regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore
generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e
comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di
informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini
della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro
corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'art. 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall'art. 14 della
presente legge, qualora le informazioni richieste alle
Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma
3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'art. 329 del codice di procedura penale, possono
essere acquisite solo previo nulla osta della autorita'
giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo'
trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria
iniziativa.
5. La Direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di
quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per
quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS
e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo
quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
Ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono
disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7(Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1.
E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto
in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI
svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
Ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono
disciplinati con apposito regolamento.».
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 2) Suddivisione dei settori energia
e trasporti in sotto-settori
Settore Energia
Sottosettori:
Elettricita', comprendente: infrastrutture e impianti per la
produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura
di elettricita';
Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL;
Settore Trasporti
Sottosettori:
Trasporto stradale;
Trasporto ferroviario;
Trasporto aereo;
Vie di navigazione interna;
Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.
Allegato B
(previsto dall'articolo 12, comma 4) Requisiti minimi del piano di sicurezza
dell'operatore (PSO)
Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi
che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di
essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in
via di applicazione.
Il PSO comprende:
l'individuazione degli elementi piu' importanti
dell'infrastruttura;
1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce
piu' rilevanti, individua la vulnerabilita' degli elementi e le
possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento
sulla funzionalita' dell'intera infrastruttura;
2. l'individuazione, la selezione e la priorita' delle misure e
procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad
applicazione graduata.
3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere
utilizzate in modo continuativo e comprendono:
- sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione,
controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione);
- predisposizioni organizzative per allertamento comprese le
procedure di gestione delle crisi;
- sistemi di controllo e verifica;
- sistemi di comunicazione;
- addestramento ed accrescimento della consapevolezza del
personale;
- sistemi per la continuita' del funzionamento dei supporti
informatici.
4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al
livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di
tempo.
Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.
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